Corte Cost. 23 ottobre 2019, n. 221
Oggetto: Procreazione medicalmente assistita - Finalità - Accesso
alle tecniche - Esclusione di coppie composte da soggetti dello stesso sesso -
Previsione di sanzioni nei confronti di chi [strutture sanitarie o esercenti la
professione sanitaria] consente a coppie composte da soggetti dello stesso
sesso l'accesso alle tecniche
Sono infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita),
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma,
e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8
e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di
Pordenone con l’ordinanza indicata in epigrafe [Con ordinanza del 2 luglio
2018 (r. o. n. 129 del 2018), il Tribunale ordinario di Pordenone ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31,
secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione –
quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848 – degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n.
40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in
cui, rispettivamente, limitano l’accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (d’ora in avanti: PMA) alle sole «coppie […] di sesso
diverso» e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche «a coppie
[…] composte da soggetti dello stesso sesso»]
Sono infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e
12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in
combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4
della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31,
secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1,
17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge
25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e
25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva
con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l’ordinanza
indicata in epigrafe [Con ordinanza del 3 gennaio 2019 (r. o. n. 60 del
2019), il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e
12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in
combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4
della legge n. 40 del 2004, «nella parte in cui non consentono il ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due
persone di sesso femminile», deducendone il contrasto con gli artt. 2, 3, 31,
secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché con gli artt. 11 (parametro
evocato solo in dispositivo) e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli
artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19
dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e
agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18]
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