Corte di Giustizia UE 19 settembre
2019, n. C-544/18, Dakneviciute
Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di
stabilimento – Attività autonoma – Cittadina dell’Unione europea che
ha cessato di esercitare la sua attività autonoma a causa delle limitazioni
fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al
parto – Mantenimento della qualità di persona che esercita un’attività
autonoma
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una
donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle
limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo
successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività
autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un
impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
19 settembre 2019
Nella causa C‑544/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal
(Administrative Appeals Chamber) [Tribunale superiore (sezione ricorsi
amministrativi), Regno Unito], con decisione del 7 agosto 2018, pervenuta in
cancelleria il 20 agosto 2018, nel procedimento
Her
Majesty’s Revenue and Customs
contro
Henrika Dakneviciute,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras (relatore), presidente di
sezione, K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra,
giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 5 giugno 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per
H. Dakneviciute, da T. Holdcroft, advocate, D. Rutledge e
A. Berry, barristers;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon e Z. Lavery, in qualità di
agenti, assistiti da G. Ward, barrister;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti, L. Armati e J. Tomkin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
49 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Her Majesty’s
Revenue and Customs (amministrazione fiscale e doganale, Regno Unito) e Henrika
Dakneviciute in merito al rifiuto, da parte di detta amministrazione, di
concederle un assegno settimanale per figli a carico.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/38/CE
3 Ai
sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158,
pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005,
L 197, pag. 34):
«La presente direttiva determina:
a) le modalità
d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli
Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari».
4 L’articolo
7 di tale direttiva, rubricato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a
tre mesi», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante (…)
(…)
3. Ai sensi del
paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere
un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore
subordinato o autonomo nei seguenti casi:
a) l’interessato
è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio;
b) l’interessato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo
aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio
di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
c) l’interessato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al
termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o
venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato
presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In
tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un
periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
(…)».
5 L’articolo
16, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva dispone quanto segue:
«1. Il cittadino
dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque
anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto
Stato. (…)
(…)
3. La continuità
della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino
complessivamente sei mesi all’anno né da assenze di durata superiore per
l’assolvimento degli obblighi militari né da un’assenza di dodici mesi
consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità,
malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di
lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo».
Direttiva 2010/41/UE
6 A
tenore del considerando 18 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità
di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e
che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU 2010, L 180,
pag. 1):
«La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici
autonome gestanti (…) impone che venga loro riconosciuto il diritto alle
prestazioni di maternità (…)».
7 L’articolo
8, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie a
garantire che alle lavoratrici autonome (…) possa essere concessa,
conformemente al diritto nazionale, un’indennità di maternità sufficiente che
consenta interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o
per maternità per almeno 14 settimane».
Diritto del Regno Unito
Regolamento del 2006 sull’immigrazione (Spazio
economico europeo)
8 L’articolo
14, paragrafo 1, dell’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006
[regolamento del 2006 sull’immigrazione (Spazio economico europeo)], nella
versione applicabile ai fatti del procedimento principale, riconosceva un
diritto di soggiorno nel Regno Unito per un periodo superiore a tre mesi ad
ogni «persona qualificata».
9 Ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento, rientravano
nella nozione di «persona qualificata» i lavoratori subordinati ed i lavoratori
autonomi.
10 L’articolo
6, paragrafo 2, di detto regolamento prevedeva che conservassero la qualità di
«lavoratore subordinato» la persona temporaneamente inabile al lavoro a causa
di malattia o infortunio e (a determinate condizioni) la persona in stato di
disoccupazione involontaria o, ancora, che avesse volontariamente lasciato il
lavoro e intrapreso una formazione professionale correlata alla sua precedente attività
lavorativa.
11 Per
quanto riguarda la qualità di «lavoratore autonomo», l’articolo 6, paragrafo 3,
del medesimo regolamento prevedeva che conservasse tale qualità la persona
temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio.
Legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni
di previdenza sociale
12 Ai
sensi dell’articolo 146, paragrafi 2 e 3, del Social Security Contributions and
Benefits Act 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di
previdenza sociale):
«2) Nessuno può avere
diritto a una prestazione settimanale di assegni familiari se non si trova in
Gran Bretagna nella settimana considerata.
3) Possono essere
stabilite circostanze nelle quali si considera che una persona, ai fini [del
paragrafo 2], si trova o non si trova in Gran Bretagna».
Regolamento (generale) del 2006 in materia di
assegni famigliari
13 La
regola n. 23, paragrafo 4, del Child Benefit (General) Regulations 2006
[regolamento (generale) del 2006 in materia di assegni familiari] così prevede:
«Si considera che una persona non si trova in Gran
Bretagna ai fini dell’articolo 146, paragrafo 2, della [legge del 1992 sui
contributi e sulle prestazioni di previdenza sociale] se essa chiede di
beneficiare di assegni familiari per figli a carico a decorrere dal 1o maggio
2004 e
a) non ha il
diritto di soggiornare nel Regno Unito; (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 La
sig.ra Dakneviciute è una cittadina lituana che dal 2011 lavorava di
notte, in qualità di lavoratrice subordinata, nel Regno Unito. Dopo aver
appreso di essere incinta nel dicembre 2013, ella ha deciso di esercitare, a
partire dal 25 dicembre 2013, un’attività autonoma come estetista.
15 A
far data dall’11 maggio 2014, ha percepito un’indennità di maternità. Suo
figlio è nato l’8 agosto 2014.
16 Dopo
un periodo di inattività tra il 22 luglio 2014 e la fine dell’ottobre 2014, la
sig.ra Dakneviciute ha continuato ad esercitare in proprio un’attività
marginale da estetista, prima di cessare tale attività poiché gli introiti da
essa derivanti erano divenuti insufficienti. Il 10 febbraio 2015 ha quindi
presentato una domanda di assegno per persone in cerca di impiego, prima di
tornare a svolgere un’attività subordinata nell’aprile 2015.
17 Nel
frattempo, la sig.ra Dakneviciute ha presentato il 27 agosto 2014 una
domanda di assegno settimanale per figli a carico. Con decisione del 1o febbraio
2015, tale domanda è stata respinta sulla base del rilievo che, ai sensi della
normativa nazionale applicabile, ella non disponeva di un diritto di soggiorno
idoneo a soddisfare le condizioni necessarie per poter beneficiare di tale
prestazione sociale.
18 Tale
decisione è stata annullata il 29 settembre 2015 dal First-tier Tribunal (Tribunale
di primo grado, Regno Unito). L’amministrazione fiscale e doganale, in qualità
di responsabile dell’erogazione degli assegni familiari, ha impugnato la
predetta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l’Upper Tribunal
(Administrative Appeals Chamber) [Tribunale superiore (sezione ricorsi
amministrativi), Regno Unito].
19 Con
decisione interlocutoria del 12 gennaio 2017, il giudice del rinvio ha
annullato la sentenza del First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado) in
quanto viziata da un errore di diritto. Il giudice del rinvio ha infatti
considerato che, dal 22 luglio 2014 al 9 febbraio 2015, l’attività economica
esercitata dalla sig.ra Dakneviciute era marginale, di modo che
quest’ultima aveva cessato di essere economicamente attiva durante tale
periodo. Per detto giudice è pacifico, da un lato, che la cessazione di ogni
attività da parte della sig.ra Dakneviciute era dovuta alle limitazioni
fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al
parto e, dall’altro, che il suo ritorno ad un’attività economica, prima come
persona in cerca di un impiego e successivamente come lavoratrice subordinata,
è avvenuto entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.
20 Dopo
aver ricordato che, nella sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix (C‑507/12,
EU:C:2014:2007), la Corte
ha statuito che una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a
causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e
al periodo successivo al parto conserva la qualità di «lavoratore» ai sensi
dell’articolo 45 TFUE, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro
impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio, il
giudice del rinvio si chiede se tale soluzione possa essere applicata alle
persone che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento ai sensi
dell’articolo 49 TFUE.
21 A
tale proposito, il giudice del rinvio fa presente che, in seguito alla
pronuncia della sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa (C‑442/16, EU:C:2017:1004),
le parti nel procedimento principale hanno presentato dinanzi ad esso ulteriori
osservazioni, nelle quali hanno sostenuto posizioni contrapposte in ordine
all’applicazione della soluzione adottata in tale sentenza. Secondo
l’amministrazione fiscale e doganale, detta soluzione non è applicabile alla
situazione di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto,
segnatamente, una persona che esercita un’attività autonoma non è obbligata a
svolgere il suo lavoro personalmente ed ha la facoltà di proseguire la sua
attività attraverso altri mezzi, anche facendosi sostituire da un’altra
persona. Per contro, secondo la sig.ra Dakneviciute, le considerazioni
esposte ai punti 36 e da 40 a 44 della sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa (C‑442/16,
EU:C:2017:1004) avvalorano la tesi secondo la quale l’interpretazione del
diritto dell’Unione che discende dalla sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix
(C‑507/12, EU:C:2014:2007) può essere trasposta alle persone che esercitano
un’attività autonoma.
22 In
tali circostanze, l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [Tribunale
superiore (sezione ricorsi amministrativi)] ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Qualora una cittadina dell’Unione, che sia cittadina di
uno Stato membro:
1) si trovi in
un altro Stato membro (Stato membro ospitante),
2) abbia
esercitato un’attività in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi
dell’articolo 49 TFUE nello Stato membro ospitante,
3) abbia
percepito un’indennità di maternità a partire da maggio 2014 (momento in cui
tale persona si riteneva meno atta al lavoro a causa del suo stato di
gravidanza),
4) in capo
alla quale è stata accertata la cessazione dell’esercizio di un’attività
autonoma reale ed effettiva a partire da luglio 2014,
5) abbia
partorito nell’agosto 2014 e
6) non abbia
ripreso la propria attività autonoma reale ed effettiva nel periodo successivo
al parto e precedente alla domanda di indennità per persone in cerca di
occupazione in qualità di persona in cerca di occupazione nel febbraio 2015:
se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel
senso che tale persona che ha cessato di esercitare un’attività autonoma a
causa di limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al
periodo successivo al parto conserva la qualità di lavoratore autonomo, ai
sensi di tale articolo, purché riprenda l’attività economica o la ricerca di un
impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio».
Sulla questione pregiudiziale
23 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
49 TFUE debba essere interpretato nel senso che una donna che abbia
cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche
connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto
conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché
riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un
periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.
24 In
via preliminare, occorre rilevare che, per stabilire se, nel caso di specie, la
sig.ra Dakneviciute possa beneficiare del diritto all’assegno settimanale
per figli a carico previsto dal regolamento (generale) del 2006 in materia di
assegni famigliari, occorre che il giudice del rinvio stabilisca se nel periodo
compreso tra il 22 luglio 2014 e il 9 febbraio 2015, durante il quale, in base
ai fatti accertati dal giudice del rinvio, la sig.ra Dakneviciute ha
cessato e poi ripreso un’attività autonoma marginale a causa delle limitazioni
fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al
parto, la predetta godesse del diritto di soggiorno nel Regno Unito ai sensi
del diritto dell’Unione.
25 A
tale riguardo, si deve rilevare che la direttiva 2004/38 costituisce un atto
legislativo unico, che codifica e rivede gli strumenti del diritto dell’Unione
anteriori, ai fini di agevolare l’esercizio del diritto fondamentale e
individuale dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno
2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punto 25 e giurisprudenza ivi
citata).
26 Dall’articolo
1, lettera a), della direttiva 2004/38 risulta infatti che quest’ultima mira a
precisare le condizioni di esercizio di tale diritto, tra le quali figura, per
quanto concerne i soggiorni di durata superiore a tre mesi, in particolare,
quella prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
Secondo tale condizione, i cittadini dell’Unione devono possedere la qualità di
lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo nello Stato membro ospitante
(sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punto 26).
27 Orbene,
la Corte ha
statuito che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che precisa i
casi in cui un cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore
subordinato o autonomo conserva comunque tale qualità nonché il diritto di
soggiorno che gli spetta, non contempla l’ipotesi di una donna che cessi
temporaneamente di lavorare a causa delle ultime fasi della gravidanza e del
periodo successivo al parto (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014,
Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punto 30).
28 Tuttavia,
la Corte ha
considerato che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 non elenca
in modo esaustivo le circostanze in cui un cittadino dell’Unione che ha cessato
di essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante
conserva comunque la qualità di «lavoratore» ai fini del paragrafo 1, lettera
a), di tale articolo e, pertanto, il diritto di soggiorno che da tale qualità
deriva (sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 26
e giurisprudenza ivi citata).
29 In
particolare la Corte
ha statuito che la circostanza che le limitazioni fisiche connesse alle ultime
fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto costringano una donna a
cessare di esercitare la sua attività subordinata durante il periodo necessario
al suo ristabilimento non è, in linea di principio, idonea a privarla della
qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Infatti, la
circostanza che una siffatta persona non sia stata effettivamente presente sul
mercato del lavoro dello Stato membro ospitante per alcuni mesi non implica che
tale persona abbia cessato di far parte di detto mercato durante tale periodo,
purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine
ragionevole dopo il parto (sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C‑507/12,
EU:C:2014:2007, punti 40 e 41).
30 Nel
caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se l’interpretazione esposta al
punto precedente, formulata nell’ambito di una situazione rientrante nel campo
di applicazione dell’articolo 45 TFUE, possa essere trasposta al caso di
una persona che esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo
49 TFUE.
31 A
tale riguardo, occorre ricordare che la Corte ha statuito che gli articoli 45 e
49 TFUE garantiscono la stessa tutela giuridica, cosicché la
qualificazione delle modalità di esercizio dell’attività economica resta senza
conseguenze (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 1991, Roux, C‑363/89,
EU:C:1991:41, punto 23).
32 Secondo
una costante giurisprudenza della Corte, infatti, l’insieme delle disposizioni
del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare,
ai cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia
natura nel territorio dell’Unione ed osta alle misure che potrebbero sfavorire
detti cittadini qualora essi intendano esercitare un’attività nel territorio di
uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine (sentenza del 20
dicembre 2017, Simma Federspiel, C‑419/16, EU:C:2017:997, punto 35 e
giurisprudenza ivi citata).
33 Orbene,
una cittadina dell’Unione sarebbe dissuasa dall’esercitare il suo diritto di
libera circolazione se, nel caso in cui fosse incinta nello Stato membro
ospitante e cessasse per tale motivo di esercitare un’attività autonoma, sia
pur soltanto per un breve periodo, rischiasse di perdere la qualità di
lavoratore autonomo in tale Stato (v., per analogia, sentenza del 19 giugno
2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punto 44).
34 Ne
consegue che una donna che si trovi nella situazione descritta al punto 29
della presente sentenza deve poter conservare, nelle medesime condizioni, la
qualità di persona che esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo
49 TFUE.
35 Peraltro
la Corte ha
riconosciuto che le persone che esercitano un’attività subordinata e le persone
che esercitano un’attività autonoma si trovano in una situazione di
vulnerabilità paragonabile quando sono costrette a cessare la loro attività, e
non possono pertanto essere oggetto di una disparità di trattamento per quanto
riguarda il mantenimento del loro diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004,
punti 42 e 43).
36 Orbene,
le donne incinte si trovano in una situazione di vulnerabilità paragonabile,
indipendentemente dal fatto che esercitino un’attività subordinata o
un’attività autonoma.
37 A
tale riguardo, il legislatore dell’Unione ha espressamente riconosciuto, al
considerando 18 della direttiva 2010/41, la situazione di vulnerabilità
economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti. L’articolo 8, paragrafo
1, di tale direttiva ingiunge quindi agli Stati membri di adottare le misure
necessarie a garantire che alle lavoratrici autonome possa essere concessa
un’indennità di maternità sufficiente, che consenta loro di interrompere
l’attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità, a condizioni
analoghe a quelle previste per le lavoratrici subordinate.
38 Non
può condurre a diversa conclusione l’argomento addotto dinanzi al giudice del
rinvio dall’amministrazione fiscale e doganale e ribadito dal governo del Regno
Unito nell’udienza dinanzi alla Corte, secondo il quale, in sostanza, una donna
che non possa esercitare personalmente un’attività autonoma a causa di
limitazioni connesse alle ultime fasi della gravidanza e al parto potrebbe
farsi sostituire temporaneamente da un’altra persona nell’esercizio di tale
attività. Infatti, non può presumersi che una tale sostituzione sia sempre
possibile, in particolare se l’attività in questione implica una relazione
personale o un legame di fiducia con un cliente.
39 Ne
discende che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a
causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e
al periodo successivo al parto non può essere oggetto di una disparità di
trattamento, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno
nello Stato membro ospitante, rispetto ad una lavoratrice subordinata in una
situazione paragonabile.
40 I
suesposti rilievi sono avvalorati, del resto, dall’articolo 16, paragrafo 3,
della direttiva 2004/38. Dal momento che un’assenza motivata da un evento
importante come la gravidanza o il parto non pregiudica la continuità della
residenza di cinque anni nello Stato membro ospitante necessaria per la
concessione del diritto di soggiorno permanente, limitazioni fisiche collegate
alle ultime fasi della gravidanza e al periodo immediatamente successivo al
parto, che costringono una donna a smettere temporaneamente di lavorare, non
possono, a fortiori, comportare per quest’ultima la perdita della qualità di
persona che esercita un’attività autonoma (v., per analogia, sentenza del 19
giugno 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punti 45 e 46).
41 Alla
luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione
sollevata dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel
senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a
causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al
periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita
un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività
autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del
figlio.
Sulle spese
42 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
L’articolo 49 TFUE deve essere
interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare
un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime
fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona
che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi
un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole
dopo la nascita del figlio.
Dal sito http://curia.europa.eu
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