Corte di Giustizia UE 10
settembre 2019, n. C-94/18, Chenchooliah
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato
membro – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1, e articoli
15, 27, 28, 30 e 31 – Nozione di “avente diritto” – Cittadino di uno
Stato terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria
libertà di circolazione – Ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato
membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva –
Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della
direttiva 2004/38/CE al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento
del suddetto cittadino di uno Stato terzo
L’articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel
senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei
confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non
dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in
una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale
cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui
quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e
soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro
ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto
ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le
garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si
impongono al momento dell’adozione di un simile provvedimento di
allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il
divieto di ingresso nel territorio.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
10 settembre 2019
Nella causa C‑94/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court
(Alta Corte, Irlanda), con decisione del 16 gennaio 2018, pervenuta in
cancelleria il 12 febbraio 2018, nel procedimento
Nalini
Chenchooliah
contro
Minister
for Justice and Equality,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev,
A. Prechal (relatrice), M. Vilaras e C. Toader, presidenti di
sezione, A. Rosas, E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby,
C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, L.S. Rossi e
M.I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 15 gennaio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per
N. Chenchooliah, da C. Power, SC, e I. Whelan, BL, su incarico
di M. Trayers e M. Moroney, solicitors;
– per il
Minister for Justice and Equality, da M. Browne, G. Hodge e
A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da N. Travers, SC, S.‑J. Hillery,
BL, e D. O’Loghlin, solicitor;
– per
l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di
agenti, assistiti da N. Travers, SC, S.‑J. Hillery, BL, e
D. O’Loghlin, solicitor;
– per il
governo danese, da J. Nymann‑Lindegren, M. Wolff e P.Z.L. Ngo,
in qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in
qualità di agenti;
– per il
governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 21 maggio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli
14, 15, 27 e 28 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158,
pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005,
L 197, pag. 34).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
sig.ra Nalini Chenchooliah, cittadina di uno Stato terzo, e il Minister
for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità,
Irlanda) (in prosieguo: il «Ministro»), in merito a un provvedimento di
espulsione adottato nei confronti della medesima in seguito al ritorno del
coniuge, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui possiede la
cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I
considerando 5, 23 e 24 della direttiva 2004/38 sono del seguente tenore:
«(5) Il
diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato
in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo
diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. (…)
(…)
(23) L’allontanamento
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o
di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle
persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal
trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante.
Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio
di proporzionalità, in considerazione del grado d’integrazione della persona
interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell’età,
delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei
legami col paese di origine.
(24) Pertanto,
quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la
protezione contro l’allontanamento. (…)».
4 L’articolo
1 della succitata direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:
«La presente direttiva determina:
a) le modalità
d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli
Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;
b) il diritto
di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari;
c) le limitazioni
dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanità pubblica».
5 L’articolo
2 della direttiva in parola, intitolato «Definizioni», così recita:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) “cittadino
dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2) “familiare”:
a) il coniuge;
(…)».
6 L’articolo
3 della medesima direttiva, intitolato «Aventi diritto», al paragrafo 1 prevede
quanto segue:
«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino
dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2,
punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».
7 Il
capo III della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno», contiene
gli articoli da 6 a 15 della stessa.
8 L’articolo
6 della suddetta direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi»,
così dispone:
«1. I cittadini
dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato
membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in
corso di validità.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in
corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
accompagnino o raggiungano il cittadino dell’Unione».
9 A
termini dell’articolo 7 della medesima direttiva:
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante; o
c) – di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi
amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una
formazione professionale,
– di disporre
di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro
ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una
dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché
non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
(…)
2. Il diritto di
soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato
membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni
di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
(…)».
10 L’articolo
12, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 contiene norme relative alla
conservazione del diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino
dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro in caso di decesso
del cittadino dell’Unione.
11 L’articolo
13, paragrafo 2, della stessa direttiva disciplina il mantenimento del diritto
di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro in caso di divorzio, di annullamento del
matrimonio o di scioglimento di un’unione registrata.
12 A
termini dell’articolo 14 della direttiva in parola, intitolato «Mantenimento
del diritto di soggiorno»:
«1. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui
all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
2. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli
articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.
(…)
4. In deroga ai
paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del [capo] VI, un
provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di
cittadini dell’Unione o dei loro familiari qualora:
a) i cittadini
dell’Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; oppure
b) i cittadini
dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per
cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell’Unione e i membri
della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini
dell’Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e
di avere buone possibilità di trovarlo».
13 L’articolo
15 della medesima direttiva, intitolato «Garanzie procedurali», così dispone:
«1. Le procedure
previste agli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i
provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari per motivi non attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica
sicurezza o alla sanità pubblica.
(…)
3. Lo Stato membro
ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di
cui al paragrafo 1, il divieto d’ingresso nel territorio nazionale».
14 Gli
articoli 27, 28, 30 e 31 della direttiva 2004/38 sono contenuti nel capo VI
della stessa, intitolato «Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».
15 L’articolo
27 della succitata direttiva, intitolato «Principi generali», stabilisce quanto
segue:
«1. Fatte salve le
disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di
circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per
fini economici.
2. I provvedimenti
adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il
principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono
applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l’adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o
attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.
(…)».
16 Ai
sensi dell’articolo 28 della suddetta direttiva, intitolato «Protezione contro
l’allontanamento»:
«1. Prima di adottare
un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi
quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età,
il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua
integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e [l’]importanza
dei suoi legami con il paese d’origine.
2. Lo Stato membro
ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei
confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo
territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
(…)».
17 L’articolo
30 della medesima direttiva, intitolato «Notificazione dei provvedimenti», è
del seguente tenore:
«1. Ogni
provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per
iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di
comprenderne il contenuto e le conseguenze.
2. I motivi
circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono
comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza
dello Stato.
3. La notifica
riporta l’indicazione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità
amministrativa dinanzi al quale l’interessato può opporre ricorso e il termine
entro il quale deve agire e, all’occorrenza, l’indicazione del termine
impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di
urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese
a decorrere dalla data di notificazione».
18 L’articolo
31 della direttiva 2004/38, intitolato «Garanzie procedurali», prevede quanto
segue:
«1. L’interessato può
accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all’occorrenza,
amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o
chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Laddove
l’impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia
accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione
dell’esecuzione di detto provvedimento, l’effettivo allontanamento dal
territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione
sull’ordinanza provvisoria, salvo qualora:
– il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale,
o
– le
persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o
– il
provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui
all’articolo 28, paragrafo 3.
3. I mezzi di
impugnazione comprendono l’esame della legittimità del provvedimento nonché dei
fatti e delle circostanze che ne giustificano l’adozione. Essi garantiscono che
il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti
posti dall’articolo 28.
4. Gli Stati membri
possono vietare la presenza dell’interessato nel loro territorio per tutta la
durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona
la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative
dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la
revisione riguardano il divieto d’ingresso nel territorio».
Diritto irlandese
19 La
normativa irlandese volta a recepire la direttiva 2004/38 è contenuta negli
European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015 [regolamento
relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) del 2015],
che hanno sostituito, a decorrere dal 1o febbraio 2016, gli
European Communities (Free Movement of Persons) (n. 2) Regulations 2006
[regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone)
(n. 2) del 2006], del 18 dicembre 2006 (in prosieguo: il «regolamento del
2006»).
20 L’articolo
20 del regolamento del 2006 conteneva le norme relative al potere del Ministro
in materia di adozione di provvedimenti cosiddetti di «allontanamento» (removal
orders).
21 L’Immigration
Act 1999 (legge del 1999 sull’immigrazione) contiene le norme del diritto
nazionale degli stranieri che sono applicabili al di fuori dell’ambito di
applicazione della direttiva 2004/38.
22 L’articolo
3 della legge succitata disciplina il potere del Ministro di adottare
provvedimenti cosiddetti di «espulsione» (deportation orders).
23 Conformemente
all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima legge, il Ministro, mediante
provvedimento di espulsione, può «ingiungere a qualsiasi straniero destinatario
del provvedimento di lasciare il territorio entro il termine nello stesso
riportato e di rimanere in seguito fuori dal territorio».
24 In
forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere h) e i), della legge del
1999 sull’immigrazione, può essere adottato un provvedimento di espulsione nei
confronti di persone che, rispettivamente, «secondo il Ministro, hanno violato
una restrizione o una condizione loro imposta per quanto concerne lo sbarco nel
territorio o l’arrivo nel territorio o il permesso di soggiornare nel
territorio» o «la cui espulsione, secondo il Ministro, sarebbe idonea a
garantire il bene comune».
25 Conformemente
all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della stessa legge, allorché il
Ministro adotta una bozza di provvedimento di espulsione, la notifica per
iscritto, accompagnata dalla relativa motivazione, alla persona interessata.
26 L’articolo
3, paragrafo 4, di questa stessa legge prevede che la notifica della suddetta
bozza debba includere, in particolare, le seguenti indicazioni:
– l’indicazione
che la persona può formulare osservazioni entro un termine di 15 giorni
lavorativi;
– l’indicazione
che la persona ha diritto di lasciare il territorio volontariamente, prima che
il Ministro si pronunci sul fascicolo, e che la persona è tenuta a informare il
Ministro delle misure adottate per lasciare il territorio, e
– l’indicazione
che la persona può acconsentire all’adozione di un provvedimento di espulsione
entro un termine di 15 giorni lavorativi, allo scadere del quale il Ministro è
tenuto a organizzare l’allontanamento della persona dal territorio non appena
possibile.
27 Una
volta adottato, un provvedimento di espulsione rimane in vigore a tempo
indeterminato. Tuttavia, la persona interessata può chiedere la modifica o la
revoca di un simile provvedimento in forza dell’articolo 3, paragrafo 11, della
legge del 1999 sull’immigrazione. Nell’esaminare una simile domanda, il
Ministro deve accertare se il richiedente dimostri un mutamento di circostanze
verificatosi dall’adozione del medesimo provvedimento che ne giustifichi la
revoca. Circostanze di tal genere possono prodursi, in particolare, allorché la
persona è familiare di un cittadino dell’Unione che esercita in Irlanda diritti
di libera circolazione conferitigli dal diritto dell’Unione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
28 La
sig.ra Chenchooliah, cittadina mauriziana, è arrivata in Irlanda intorno
al mese di febbraio 2005, munita di un visto per motivi di studio, e ha
risieduto nello stesso Stato membro fino al 7 febbraio 2012 sulla base di
successivi permessi di soggiorno.
29 Il
13 settembre 2011, si è sposata con un cittadino portoghese soggiornante in
Irlanda.
30 Con
lettera del 2 febbraio 2012, la ricorrente ha chiesto il rilascio di una carta
di soggiorno in qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione.
31 In
seguito, il Ministro ha più volte chiesto informazioni aggiuntive che la
sig.ra Chenchooliah ha fornito, in parte, con lettera del 25 maggio 2012.
Con lettera del 27 agosto 2012, la stessa ha chiesto un termine supplementare
per produrre un contratto di lavoro, affermando che suo marito aveva appena
iniziato un lavoro.
32 Con
decisione dell’11 settembre 2012, il Ministro ha respinto la domanda di
rilascio di una carta di soggiorno con la seguente motivazione:
«Lei non ha dimostrato che il cittadino dell’Unione
svolge un’attività economica [in Irlanda], cosicché il Ministro non è convinto
che questi eserciti [i propri] diritti mediante un impiego o un’attività
autonoma, proseguendo degli studi, a causa di disoccupazione involontaria o
avendo a disposizione risorse sufficienti, conformemente alle condizioni di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [del 2006]. Di
conseguenza, Lei non ha il diritto di soggiornare [in Irlanda] a norma
dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [del 2006]».
33 Con
lettera del 15 ottobre 2012, la sig.ra Chenchooliah ha fornito la prova
del fatto che il marito aveva lavorato in un ristorante per due settimane e ha
chiesto una proroga del termine impartito per presentare una domanda di riesame
della decisione dell’11 settembre 2012.
34 Con
lettera del 31 ottobre 2012, il Ministro ha accettato di prorogare il suddetto
termine. In seguito, il Ministro ha chiesto informazioni supplementari e ha
dichiarato che, se le medesime informazioni non fossero state fornite entro un
termine di dieci giorni lavorativi, il fascicolo sarebbe stato trasmesso
all’unità responsabile delle operazioni di allontanamento.
35 Poiché
la sig.ra Chenchooliah non ha comunicato alcuna nuova informazione per un
periodo di quasi due anni, la decisione dell’11 settembre 2012 è divenuta
definitiva.
36 Con
lettera del 17 luglio 2014, indirizzata direttamente al Ministro, la
sig.ra Chenchooliah ha riferito che, a seguito di una condanna penale, il
marito si trovava detenuto in Portogallo dal 16 giugno 2014 e ha chiesto di
essere autorizzata a restare nel territorio irlandese invocando la propria
situazione personale.
37 Con
lettera del 3 settembre 2014, il Ministro l’ha informata che era previsto un
provvedimento di allontanamento nei suoi confronti, per il motivo che il
marito, cittadino dell’Unione, aveva soggiornato in Irlanda per un periodo di
oltre tre mesi senza conformarsi alle condizioni di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento del 2006, disposizione volta a recepire nel
diritto irlandese l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, sicché la
ricorrente non aveva più diritto di restare in Irlanda.
38 Successivamente,
con lettera del 26 novembre 2015, gli avvocati che rappresentano la
sig.ra Chenchooliah hanno chiesto che il Ministro le concedesse un
permesso di soggiorno sulla base del potere discrezionale conferitogli in forza
del diritto irlandese, invocando, in particolare, il lungo periodo durante il
quale la stessa aveva soggiornato in Irlanda, il suo percorso professionale
nonché le sue prospettive occupazionali.
39 Con
lettera del 15 novembre 2016, il Ministro ha informato la
sig.ra Chenchooliah della decisione di non dare seguito al procedimento di
allontanamento, ma di avviare piuttosto un procedimento di espulsione ai sensi
dell’articolo 3 della legge del 1999 sull’immigrazione.
40 Alla
lettera summenzionata era allegata una bozza di provvedimento di espulsione in
merito alla quale la sig.ra Chenchooliah era invitata a formulare
osservazioni. Tale bozza si basava sull’illegalità del soggiorno della
sig.ra Chenchooliah in Irlanda dal 7 febbraio 2012 e sull’opinione del
Ministro secondo la quale l’espulsione dell’interessata avrebbe consentito di
garantire il bene comune.
41 A
questa stessa lettera era altresì allegata una precedente decisione, del 21
ottobre 2016, con la quale si confermava che era stato stabilito di non
adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti della
sig.ra Chenchooliah in forza del regolamento del 2006 e delle disposizioni
transitorie del regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione
delle persone) del 2015.
42 Il
12 dicembre 2016, il giudice del rinvio ha autorizzato la
sig.ra Chenchooliah a presentare una domanda di sindacato giurisdizionale
sulla decisione del 21 ottobre 2016 nonché a intentare un’azione inibitoria
volta a impedire al Ministro di adottare un provvedimento diretto a espellerla.
Il medesimo giudice ha inoltre adottato provvedimenti provvisori volti a
impedire la prosecuzione dell’espulsione della sig.ra Chenchooliah prima
della decisione sul suo ricorso giurisdizionale.
43 Il
giudice del rinvio ritiene che la
Corte non si sia ancora pronunciata sulla questione se, in
una situazione come quella di cui al caso di specie ‑ in cui un cittadino
dell’Unione abbia fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la
cittadinanza, nella specie per scontarvi una pena detentiva, e non eserciti
quindi più, nello Stato membro ospitante, il proprio diritto di libera
circolazione ai sensi del diritto dell’Unione ‑, un cittadino di uno Stato
terzo, coniuge del cittadino dell’Unione in questione, continui a essere
ricompreso nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 nella sua
qualità di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
medesima direttiva, cosicché il suo allontanamento dallo Stato membro ospitante
nel quale ora soggiorna illegalmente è disciplinato, in particolare, dagli
articoli 27, 28 e 31 della direttiva in parola.
44 La High Court (Alta Corte,
Irlanda) richiama a tale riguardo una sentenza da essa stessa adottata il 29
aprile 2014, nella quale è stato deciso, in una situazione che sarebbe analoga
a quella oggetto del procedimento principale, che la questione suesposta va
risolta in senso affermativo. Secondo la sentenza citata, detta soluzione
potrebbe fondarsi sulla giurisprudenza della Corte e, in particolare, sulla
sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449).
45 Il
giudice del rinvio rileva che gli eventuali insegnamenti della succitata
sentenza per la presente causa sono stati dibattuti dinanzi a esso.
46 Così,
il Ministro ha criticato questa stessa sentenza sostenendo, in particolare, che
essa non teneva conto della circostanza essenziale che il familiare di un
cittadino dell’Unione non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva
2004/38 se lo stesso cittadino non esercita effettivamente e attualmente il
proprio diritto di libera circolazione. In un caso del genere, un provvedimento
di allontanamento del suddetto familiare sarebbe disciplinato non già dalle
disposizioni del capo VI della direttiva in parola, bensì dal diritto nazionale
applicabile al di fuori dell’ambito di applicazione di quest’ultima.
47 Inoltre,
l’interpretazione di segno contrario richiederebbe che si dimostri un pericolo
per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, il che renderebbe assai
difficile, se non praticamente impossibile, l’allontanamento di cittadini di
Stati terzi coniugi di cittadini dell’Unione che abbiano forse soltanto
beneficiato, in un dato periodo, di un diritto di soggiorno temporaneo per via
delle attività dei loro coniugi nello Stato membro ospitante, indipendentemente
dall’attuale attività o dal luogo in cui ormai soggiornano i medesimi cittadini
dell’Unione, che potrebbe persino essere al di fuori dell’Unione.
48 La
sig.ra Chenchooliah ha invece sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che
la sentenza del 29 aprile 2014 pronunciata dallo stesso conforta la sua
posizione secondo la quale, in quanto persona che, in un determinato momento,
ha beneficiato, per via del suo matrimonio, di un diritto di soggiorno
perlomeno temporaneo di tre mesi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva
2004/38, continua a essere ricompresa nell’ambito di applicazione della
medesima direttiva e può essere dunque allontanata dal territorio dello Stato
membro ospitante soltanto nel rispetto delle norme e delle garanzie da
quest’ultima previste, tra cui quelle prescritte agli articoli 27 e 28 della
direttiva in parola.
49 Stante
quanto precede, la High
Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Ove al
coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato diritti di libera
circolazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/38 sia stato negato
un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, sulla base del motivo che il
cittadino dell’Unione in questione non esercita, o non esercita più, diritti
sanciti dai Trattati dell’Unione (…) nello Stato membro ospitante interessato,
e ove nei confronti del coniuge sia stato proposto l’allontanamento dal
territorio di tale Stato membro, se tale allontanamento debba avvenire in
conformità delle disposizioni della direttiva o se esso rientri nell’ambito di
applicazione della normativa nazionale dello Stato membro.
2) Nel caso in
cui la risposta alla precedente questione sia che l’allontanamento deve avvenire
conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/38, se l’allontanamento
vada effettuato in conformità dei requisiti di cui al capo VI della direttiva,
e in particolare degli articoli 27 e 28 della stessa, o se lo Stato membro
possa, in tali circostanze, avvalersi di altre disposizioni della direttiva, in
particolare degli articoli 14 e 15 della stessa».
Sulle questioni pregiudiziali
50 Con
le due questioni poste, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni, da un lato, del capo VI della
direttiva 2004/38, in particolare gli articoli 27 e 28 della stessa, e,
dall’altro, degli articoli 14 e 15 della medesima direttiva debbano essere
interpretate nel senso che le une o le altre delle suddette disposizioni si
applicano a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un
cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un
diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato
con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della
propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto
cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino
dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di
cui possiede la cittadinanza.
51 Prima
di esaminare le questioni summenzionate, occorre in limine delimitarne la
portata.
52 Nel
caso di specie, la sig.ra Chenchooliah, cittadina di uno Stato terzo, non
chiede il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato dal diritto di
soggiorno del coniuge, cittadino dell’Unione, in forza della direttiva 2004/38.
La sua domanda di poter beneficiare di un simile diritto ai sensi dell’articolo
7 della direttiva in questione è stata infatti respinta da una decisione
divenuta definitiva e che la medesima non contesta.
53 La
ricorrente sostiene, invece, che il proprio soggiorno ormai illegale nel
territorio dell’Irlanda, Stato membro ospitante, non può essere sanzionato con
un provvedimento di espulsione adottato a norma dell’articolo 3 della legge del
1999 sull’immigrazione, che comporta automaticamente un divieto di ingresso nel
territorio a tempo indeterminato, ma può unicamente dar luogo a un
provvedimento di allontanamento adottato nel rispetto della protezione che le è
garantita in forza della direttiva 2004/38 e, in particolare, dagli articoli 27
e 28 della medesima.
54 Ciò
chiarito, si deve anzitutto ricordare che, conformemente all’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2004/38, rientrano nell’ambito di applicazione
della stessa direttiva e beneficiano dei diritti dalla stessa riconosciuti i
cittadini dell’Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso
da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché i loro familiari ai sensi
dell’articolo 2, punto 2, della medesima, che li accompagnino o li raggiungano
(sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 34 e
giurisprudenza ivi citata).
55 Nel
caso di specie, è pacifico che il coniuge della sig.ra Chenchooliah,
cittadino portoghese e quindi cittadino dell’Unione, ha esercitato la propria
libertà di circolazione recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da
quello di cui possedeva la cittadinanza quando ha lasciato il Portogallo per
recarsi in Irlanda.
56 Non
è neppure contestato il fatto che la sig.ra Chenchooliah, per via del suo
matrimonio con il suddetto cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo
si avvaleva della propria libertà di circolazione, abbia risieduto, per un
certo periodo di tempo, con il coniuge in Irlanda in forza del diritto di
soggiorno derivato conferito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
2004/38 ai familiari di un cittadino dell’Unione.
57 Del
resto, il fatto che la sig.ra Chenchooliah sia entrata in Irlanda prima
del coniuge e prima di diventare un familiare di quest’ultimo è irrilevante
giacché è pacifico che la medesima ha soggiornato con il coniuge nello Stato
membro ospitante.
58 Come
la Corte ha
infatti già rilevato, occorre interpretare l’espressione «familiari [di un
cittadino dell’Unione] che accompagnino (…) il cittadino medesimo», contenuta
nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, come riferita sia ai
familiari di un cittadino dell’Unione che abbiano fatto ingresso con
quest’ultimo nello Stato membro ospitante sia a quelli che soggiornino con lo
stesso in tale Stato membro, senza che occorra distinguere, in questo secondo
caso, i cittadini di paesi terzi a seconda che abbiano fatto ingresso nel
suddetto Stato membro prima o dopo del cittadino dell’Unione oppure prima di, o
dopo, essere divenuti suoi familiari (sentenza del 25 luglio 2008, Metock
e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 93).
59 Tuttavia,
dal ritorno del coniuge in Portogallo, la sig.ra Chenchooliah non dispone
più della qualità di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2004/38.
60 Infatti,
poiché è rimasta in Irlanda, dove non soggiorna più con il coniuge portoghese,
e anche se, in passato, quest’ultimo si è avvalso della propria libertà di
circolazione recandosi in Irlanda e soggiornandovi per un certo periodo di
tempo con la medesima, la sig.ra Chenchooliah non soddisfa più la
condizione relativa al fatto di accompagnare o di raggiungere un cittadino
dell’Unione, posta dal succitato articolo 3, paragrafo 1.
61 Come
la Corte ha
ricordato, la condizione summenzionata, altresì riprodotta, in particolare,
all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2004/38, risponde alla finalità e alla ratio dei diritti derivati di ingresso e
di soggiorno che la medesima direttiva prevede per i familiari dei cittadini
dell’Unione. Invero, la finalità e la ratio di tali diritti derivati dipendono
dal fatto che negarne il riconoscimento potrebbe pregiudicare, in particolare,
l’effettivo esercizio da parte del cittadino dell’Unione interessato della sua
libertà di circolazione nonché l’esercizio e l’effetto utile dei diritti
conferitigli dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze
dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 62 e 63, e del 14
novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 48).
62 Inoltre,
la nozione di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38, è una nozione dinamica nel senso che la qualità di avente
diritto, anche se è stata acquisita in passato, può essere successivamente
persa se non sussistono più le condizioni poste dalla medesima disposizione
(v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16,
EU:C:2017:862, punti da 38 a 42).
63 In
tal senso, la Corte
ha statuito che l’applicazione della direttiva 2004/38 ai soli familiari di un
cittadino dell’Unione che «accompagnino» o «raggiungano» quest’ultimo, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima, equivale a limitare i diritti di
ingresso e di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione allo Stato
membro in cui questi soggiorna (sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a.,
C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 94).
64 La Corte ha aggiunto che, dal
momento in cui il cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione, ricava dalla direttiva 2004/38 diritti di ingresso e di soggiorno
nello Stato membro ospitante, quest’ultimo può limitare detti diritti solo nel
rispetto degli articoli 27 e 35 della medesima direttiva (sentenza del 25
luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 95).
65 Pertanto,
nei limiti in cui il cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino
dell’Unione che esercita la propria libertà di circolazione, soggiorna con
quest’ultimo nello Stato membro ospitante ed è dunque un «avente diritto», ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, il diritto di
soggiorno che il medesimo cittadino di uno Stato terzo trae dalla direttiva in
parola, in particolare dall’articolo 7, paragrafo 2, della stessa, può essere
limitato unicamente nel rispetto, in particolare, degli articoli 27 e 35 della
medesima direttiva.
66 Una
simile situazione è tuttavia diversa da quella oggetto del procedimento
principale, caratterizzata dal fatto che il cittadino di uno Stato terzo in
questione non soggiorna più con il coniuge, cittadino dell’Unione, nello Stato
membro ospitante dopo la partenza di quest’ultimo cittadino e gli è stato
negato un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della
direttiva 2004/38. Pertanto, tale cittadino di uno Stato terzo non beneficia
più di un diritto di soggiorno in forza della direttiva in parola, non
ricadendo neppure in una delle ipotesi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e
all’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva, nelle quali il diritto
di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione che non hanno la
cittadinanza di uno Stato membro è mantenuto.
67 Ne
consegue che l’insegnamento derivante dal punto 95 della sentenza del 25 luglio
2008, Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449), non si applica nella
situazione di cui al procedimento principale.
68 Si
pone tuttavia la questione se la perdita da parte della
sig.ra Chenchooliah della qualità di «avente diritto», ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, implichi che un
provvedimento di allontanamento, adottato essenzialmente per il motivo che alla
medesima è stato negato un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 2, della stessa direttiva, rientri non già nell’ambito di
applicazione della direttiva in parola, bensì unicamente in quello del diritto
nazionale applicabile al di fuori dell’ambito di applicazione di quest’ultima.
69 La
questione suesposta va risolta in senso negativo.
70 A
tale riguardo, va rilevato che la direttiva 2004/38 non contiene soltanto norme
disciplinanti le condizioni di ottenimento di uno dei diversi tipi di diritti
di soggiorno da essa previsti nonché le condizioni che devono essere
soddisfatte per poter continuare a beneficiare dei diritti di cui trattasi. La
direttiva in questione prevede inoltre un insieme di norme dirette a
disciplinare la situazione risultante dalla perdita del beneficio di uno dei
diritti di cui trattasi, in particolare in caso di partenza del cittadino
dell’Unione dallo Stato membro ospitante.
71 In
tal senso, l’articolo 15 della direttiva 2004/38, intitolato «Garanzie
procedurali», al paragrafo 1 dispone che le procedure previste agli articoli 30
e 31 della medesima si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che
limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
per motivi non attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla
sanità pubblica.
72 Inoltre,
l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 prevede che lo Stato membro
ospitante non possa disporre, in aggiunta a un simile provvedimento di
allontanamento, il divieto d’ingresso nel territorio.
73 Secondo
gli stessi termini dell’articolo 15 della direttiva 2004/38 e salvo privare
tale disposizione di gran parte del suo contenuto e del suo effetto utile,
l’ambito di applicazione di quest’ultima ricomprende un provvedimento di
allontanamento adottato, come nel procedimento principale, per motivi estranei
a un qualsivoglia pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la
sanità pubblica, ma connessi al fatto che un familiare di un cittadino
dell’Unione che disponeva, in passato, di un diritto di soggiorno temporaneo in
forza della direttiva 2004/38 derivato dall’esercizio, da parte di detto
cittadino dell’Unione, della propria libertà di circolazione non dispone più
attualmente di un simile diritto di soggiorno a seguito della partenza del
medesimo cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante e del suo ritorno
nello Stato membro di cui ha la cittadinanza.
74 La
disposizione succitata, contenuta nel capo III della direttiva 2004/38,
intitolato «Diritto di soggiorno», prevede infatti il regime applicabile quando
un diritto di soggiorno temporaneo ai sensi della medesima direttiva cessa, in
particolare quando un cittadino dell’Unione o un suo familiare che, in passato,
ha beneficiato di un diritto di soggiorno sino a tre mesi o di oltre tre mesi
in forza, rispettivamente, dell’articolo 6 o dell’articolo 7 della direttiva in
parola non soddisfa più le condizioni del diritto di soggiorno in questione e
può quindi, in linea di principio, essere allontanato dallo Stato membro
ospitante.
75 Nel
caso di specie, la sig.ra Chenchooliah ha beneficiato, per un certo
periodo di tempo, di un diritto di soggiorno in Irlanda ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in conseguenza del suo matrimonio con
un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera
circolazione in tale Stato membro.
76 Tuttavia,
in seguito alla partenza del coniuge, la ricorrente ha perso il suddetto
diritto di soggiorno in quanto non soddisfa più la condizione attinente al
fatto di accompagnare o di raggiungere un cittadino dell’Unione che esercita il
proprio diritto di libera circolazione, il che ha portato al rigetto della sua
domanda di poter beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo
7 della direttiva in questione.
77 Poiché,
come precisato al punto 66 della presente sentenza, una situazione del genere
non rientra in una delle ipotesi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e
all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nelle quali il diritto
di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro è mantenuto, lo Stato membro ospitante può
adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti della
sig.ra Chenchooliah in forza dell’articolo 15 della direttiva in parola.
Un simile provvedimento di allontanamento può tuttavia essere adottato solo nel
rispetto delle condizioni poste da quest’ultima disposizione.
78 Come
altresì rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle
conclusioni, tale constatazione non è inconciliabile, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale, con la circostanza che la persona
interessata abbia perso la qualità di «avente diritto», ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.
79 La
perdita della suddetta qualità ha infatti come conseguenza che la persona
interessata non beneficia più dei diritti di circolazione e di soggiorno nel
territorio dello Stato membro ospitante di cui è stata titolare per un certo
periodo di tempo, atteso che non soddisfa più le condizioni cui i medesimi
diritti sono assoggettati. Per contro, tale perdita non implica, come risulta
dal punto 74 della presente sentenza, che la direttiva 2004/38 non si applichi
più all’adozione di un provvedimento di allontanamento di detta persona da
parte dello Stato membro ospitante, per un simile motivo.
80 Per
quanto riguarda le conseguenze dell’applicabilità dell’articolo 15 della
direttiva 2004/38 in una situazione come quella oggetto del procedimento
principale, dal paragrafo 1 della disposizione in questione deriva che le
garanzie prescritte agli articoli 30 e 31 della medesima direttiva si applicano
«mutatis mutandis».
81 La
locuzione «mutatis mutandis» deve essere intesa nel senso che le disposizioni
degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si applicano, nell’ambito
dell’articolo 15 di quest’ultima, solo se possono essere effettivamente
applicate, eventualmente mediante gli adeguamenti necessari, a decisioni
adottate per motivi non attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza
o alla sanità pubblica.
82 Orbene,
ciò non vale per l’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 né per
l’articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, e per l’articolo 31, paragrafo 4,
della medesima.
83 Le
disposizioni succitate, la cui applicazione deve restare rigorosamente
circoscritta ai provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, non sono quindi
applicabili ai provvedimenti di allontanamento di cui all’articolo 15 della
direttiva 2004/38.
84 Quanto
alle disposizioni degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 applicabili
nell’ambito dell’articolo 15 della medesima, si deve indicare, per quanto
riguarda, in particolare, l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva in parola
e il diritto di accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali che deve
essere garantito conformemente alla stessa disposizione, che, poiché simili
impugnazioni rientrano nell’«attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi
dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, le modalità procedurali di dette impugnazioni, che sono destinate a
garantire la salvaguardia dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38, devono
rispettare, in particolare, le condizioni che derivano dal diritto a un ricorso
effettivo sancito dall’articolo 47 di detta Carta.
85 Inoltre,
conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2004/38,
disposizione applicabile nell’ambito dell’articolo 15 della stessa direttiva, i
mezzi di impugnazione devono non solo consentire l’esame della legittimità del
provvedimento di cui trattasi nonché dei fatti e delle circostanze che lo
giustificano, ma anche garantire che il provvedimento in questione non sia
sproporzionato.
86 Occorre
altresì rilevare che, poiché l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2004/38 si riferisce unicamente all’applicazione mutatis mutandis degli
articoli 30 e 31 della stessa, altre disposizioni del capo VI della direttiva
in parola, tra cui gli articoli 27 e 28 della stessa, non sono applicabili
nell’ambito dell’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 15 della
medesima.
87 Come
ricordato al punto 65 della presente sentenza, le disposizioni degli articoli
27 e 28 della direttiva 2004/38 si applicano infatti solo se la persona
interessata trae attualmente dalla medesima direttiva un diritto di soggiorno
nello Stato membro ospitante che è temporaneo o permanente (v., in tal senso,
sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449,
punto 95).
88 Infine,
va sottolineato che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, della
direttiva 2004/38, non si può in alcun caso disporre, in aggiunta al
provvedimento di allontanamento che può essere adottato nel procedimento
principale, il divieto di ingresso nel territorio.
89 Alla
luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni poste
dichiarando che l’articolo 15 della direttiva 2004/38 deve essere interpretato
nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei
confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non
dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in
una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale
cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo
si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con
il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il
cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato
membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti
prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al
momento dell’adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta
al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel
territorio.
Sulle spese
90 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento
di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per
il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della
direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento
principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione
all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione
recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello
Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito,
fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue
che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva
2004/38 si impongono al momento dell’adozione di un simile provvedimento di
allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il
divieto di ingresso nel territorio.
Dal sito http://curia.europa.eu
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