Cass. 2 luglio 2019, n. 17713
Nel
caso di scrittura privata autenticata all'estero da notaio straniero,
l'autenticazione della firma avvenuta tramite il procedimento previsto dalla
Convenzione dell'Aja (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966) non
esime il notaio dall'obbligo di accertare l'identità della persona che
sottoscrive l'atto, atteso che il rispetto della "lex fori" italiana
richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la
sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha
accertato l'identità del sottoscrittore. (Fattispecie concernente una procura a
vendere rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata secondo il
procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja e, dunque, regolarmente munita
di apostille, ma per la quale il notaio straniero non aveva proceduto ad
accertare l'identità della persona che aveva sottoscritto la procura).
[Massima redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo
della Corte di Cassazione]
OMISSIS
Con atto di citazione
dell'8.11.1999, D.G. M. citava in giudizio N.F., chiedendo dichiararsi la
nullità della procura a vendere un fondo rustico, da lei rilasciata al marito S.S.,
disconoscendo l'autenticità della propria firma; conseguentemente chiedeva dichiararsi
la nullità dell'atto di compravendita per notar D.L. del 21.10.1996, con il
quale il marito, quale suo procuratore, aveva venduto il fondo rustico alla N..
Si costituiva N.F., chiedendo
preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di S.S. e, nel merito,
contestava la domanda, trattandosi di procura a vendere, regolarmente
rilasciata dalla D.G. al marito innanzi al notaio A.I. di Pittsburg,
Pennsylvania, alla presenza di due testimoni e nel rispetto delle disposizioni
previste dalla Convenzione dell'Aja del 1961.
Il Tribunale di Avellino
rigettava la domanda, rilevando che la procura, redatta innanzi al notaio
americano e munita di apostille, doveva essere qualificata come atto pubblico,
munito da pubblica fede, sicché la
D.G., per contrastarne la veridicità, avrebbe dovuto proporre
querela di falso.
Veniva proposto appello da D.G.,
resistito da N.F.; il giudizio, interrotto per il decesso di S.S., veniva
riassunto nei confronti degli eredi M. e T. S., che si costituivano in giudizio
per resistere alla domanda.
La Corte d'Appello di Napoli,
con sentenza del 2.7.2015, in riforma della decisione di primo grado,
accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficace l'atto di vendita
stipulato il 21.10.1996 innanzi al notaio D.L..
La corte territoriale riteneva
che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, in quanto, la
legge del 21.8.1953 n. 373 dello Stato della Pennsylvania non consente ai notai
di redigere atti negoziali, ma solo li abilita
OMISSIS
Per la cassazione, ha proposto
ricorso N.F. sulla base di quattro motivi e, in prossimità dell'udienza, ha
depositato memorie illustrative.
OMISSIS
Nel caso di procura rilasciata
all'estero e ricevuta da notaio straniero, l'atto, per avere efficacia nello
Stato italiano, deve essere legalizzato, salvo contrari accordi internazionali.
La legalizzazione, richiesta per
gli atti ed i documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello
Stato, è disciplinata dagli artt. 30, 31 e 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
La legalizzazione consiste
nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria
firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della
firma stessa.
La Convenzione dell'Aia
del 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva con legge 20 dicembre 1966 n.
1253, ha abolito l'art. 1, l'obbligo della legalizzazione per gli atti pubblici
formati in Stati aderenti, e fra essi esplicitamente include gli atti notarili
(art. 1, lettera lett. c).
Gli artt. 3-5 della Convenzione
dell'Ala, al fine della prova della veridicità della firma e del sigillo del
pubblico ufficiale da cui promana l'atto, richiedono, ad opera della competente
autorità dello Stato di provenienza, una "apostille", ed inoltre ne
completano la collocazione sull'atto medesimo o su un suo prolungamento, da
apporre sull'atto stesso o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello
allegato alla Convenzione.
Alla stregua del tenore letterale
di dette norme, ed in armonia con il loro inserimento in un accordo abolitivo
della formalità della legalizzazione, la "apostille" non si traduce
in una sorta di "nuova" legalizzazione od autenticazione della firma
del pubblico ufficiale, né ha valenza di parte integrante dell'atto, ma svolge
la sua funzione su un piano estrinseco, provando i requisiti occorrenti per il
godimento della regola agevolatrice.
L'"apostille" non fa parte
dell'atto pubblico.
Come affermato da questa Corte,
l'"apostille", che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della Convenzione
dell'Ala, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico
ufficiale da cui promana non è parte di detto atto, di modo che, ove sia
redatta in epoca successiva e su un documento separato, non sposta in avanti la
data di formazione dell'atto medesimo (Cass. 17.6.1994, n.5877).
Mancando tale forma legale di
autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia
validante a mere certificazioni provenienti dall'estero.
In presenza di una procura
proveniente dall'estero, il notaio dovrà verificare:
- che sia un atto valido secondo
i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (art.
60 della legge 218/95) e dunque indagare, se occorre, anche la disciplina
applicabile nel paese di origine;
- che sia un atto proveniente da
un'autorità competente di uno Stato straniero;
- che sia munita di
legalizzazione od apostille, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che
aboliscono la legalizzazione e l'apostille;
- che non sia contraria ai
parametri previsti dagli artt. 28 L.N. e 54 R.N. e che abbia in ogni caso, per
il principio di congruità con l'atto al quale deve essere allegata, i requisiti
minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell'identità del
sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale.
Nella specie, il notaio americano
aveva il potere di autenticare la firma apposta dalla D.G., ai sensi della
Convenzione dell'Ala del 5-10-1961, cui hanno aderito gli Stati Uniti
d'America.
Come risulta dalla sentenza
impugnata, la procura è stata rilasciata innanzi al al notaio "A.I.,
notary public, Allegheny County", come risulta dalla "apostille",
recante la sottoscrizione "James J Haggerty, Secretary of the Commonwealth
of Pennsylvania".
Ciò nonostante, tale
autenticazione, per essere valida in Italia, doveva rispettare la disposizione
di cui all'art. 2703 c.c.: il pubblico ufficiale deve accertare l'identità
della persona che la sottoscrive.
Nella specie, risulta dalla
sentenza impugnata che il notaio americano identificò D.G. con la data di
nascita del OMISSIS 1929, mentre la predetta era nata OMISSIS 1929.
Risulta, pertanto, che la persona
che ha sottoscritto la procura ha generalità diverse da quelle dell'attrice, né
sono menzionati i documenti di riconoscimento eventualmente esaminati.
Dal che si evince che non vi è
stato un accertamento dell'identità della persona che ha sottoscritto la
procura, come richiesto dall'art. 2703 c.c.
La giurisprudenza di legittimità
si è occupata in più occasioni della validità della procura alle liti,
rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata, affermando che il
rispetto della lex fori italiana richiede che dall'autenticazione sia
chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza
del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore
(Cassazione civile, sez. un., 13/02/2008, n. 3410; Cassazione civile sez. II,
22/05/2008, n.13228).
Questa Corte, pur rinviando alla
lex loci, per la validità dell'atto pubblico o la scrittura privata rilasciata
all'estero, ha ritenuto necessario che il diritto straniero non debba essere in
contrasto con alcuni istituti fondamentali dell'ordinamento italiano e che
consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del
pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel
preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
Più di recente, in applicazione
del medesimo principio, questa Corte, ha accolto l'eccezione di inammissibilità
del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Svizzera,
non essendo stata allegata l'attività certificativa svolta dal notaio e, cioè,
l'attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui
aveva accertato l'identità (Cassazione civile, sez. III, 15/11/2017, n. 26951).
Ne consegue il rigetto del
ricorso non perché, come sostenuto dalla corte territoriale, la medesima
avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione della scrittura privata, ai
sensi dell'art. 216 c.p.c., a seguito del disconoscimento della procura a
vendere da parte della D.G., ma perché il notaio americano, che ha autenticato
la firma, non ha accertato l'identità della D.G., avendo identificato una
persona con generalità diverse.
L'autenticazione della firma,
avvenuta tramite il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja, non
esime, infatti l'obbligo del public notary di identificare correttamente il
soggetto che conferisce la procura.
OMISSIS
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