martedì 15 ottobre 2019



Cass. 2 luglio 2019, n. 17713


Nel caso di scrittura privata autenticata all'estero da notaio straniero, l'autenticazione della firma avvenuta tramite il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966) non esime il notaio dall'obbligo di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto, atteso che il rispetto della "lex fori" italiana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore. (Fattispecie concernente una procura a vendere rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata secondo il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja e, dunque, regolarmente munita di apostille, ma per la quale il notaio straniero non aveva proceduto ad accertare l'identità della persona che aveva sottoscritto la procura).

[Massima redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione]




OMISSIS


Con atto di citazione dell'8.11.1999, D.G. M. citava in giudizio N.F., chiedendo dichiararsi la nullità della procura a vendere un fondo rustico, da lei rilasciata al marito S.S., disconoscendo l'autenticità della propria firma; conseguentemente chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita per notar D.L. del 21.10.1996, con il quale il marito, quale suo procuratore, aveva venduto il fondo rustico alla N..

Si costituiva N.F., chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di S.S. e, nel merito, contestava la domanda, trattandosi di procura a vendere, regolarmente rilasciata dalla D.G. al marito innanzi al notaio A.I. di Pittsburg, Pennsylvania, alla presenza di due testimoni e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione dell'Aja del 1961.

Il Tribunale di Avellino rigettava la domanda, rilevando che la procura, redatta innanzi al notaio americano e munita di apostille, doveva essere qualificata come atto pubblico, munito da pubblica fede, sicché la D.G., per contrastarne la veridicità, avrebbe dovuto proporre querela di falso.

Veniva proposto appello da D.G., resistito da N.F.; il giudizio, interrotto per il decesso di S.S., veniva riassunto nei confronti degli eredi M. e T. S., che si costituivano in giudizio per resistere alla domanda.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 2.7.2015, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficace l'atto di vendita stipulato il 21.10.1996 innanzi al notaio D.L..

La corte territoriale riteneva che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, in quanto, la legge del 21.8.1953 n. 373 dello Stato della Pennsylvania non consente ai notai di redigere atti negoziali, ma solo li abilita 


OMISSIS   


Per la cassazione, ha proposto ricorso N.F. sulla base di quattro motivi e, in prossimità dell'udienza, ha depositato memorie illustrative.  


OMISSIS  


Nel caso di procura rilasciata all'estero e ricevuta da notaio straniero, l'atto, per avere efficacia nello Stato italiano, deve essere legalizzato, salvo contrari accordi internazionali.

La legalizzazione, richiesta per gli atti ed i documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, è disciplinata dagli artt. 30, 31 e 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

La legalizzazione consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, ha abolito l'art. 1, l'obbligo della legalizzazione per gli atti pubblici formati in Stati aderenti, e fra essi esplicitamente include gli atti notarili (art. 1, lettera lett. c). 

Gli artt. 3-5 della Convenzione dell'Ala, al fine della prova della veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto, richiedono, ad opera della competente autorità dello Stato di provenienza, una "apostille", ed inoltre ne completano la collocazione sull'atto medesimo o su un suo prolungamento, da apporre sull'atto stesso o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione.

Alla stregua del tenore letterale di dette norme, ed in armonia con il loro inserimento in un accordo abolitivo della formalità della legalizzazione, la "apostille" non si traduce in una sorta di "nuova" legalizzazione od autenticazione della firma del pubblico ufficiale, né ha valenza di parte integrante dell'atto, ma svolge la sua funzione su un piano estrinseco, provando i requisiti occorrenti per il godimento della regola agevolatrice.

L'"apostille" non fa parte dell'atto pubblico.

Come affermato da questa Corte, l'"apostille", che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della Convenzione dell'Ala, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana non è parte di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca successiva e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell'atto medesimo (Cass. 17.6.1994, n.5877).

Mancando tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti dall'estero.

In presenza di una procura proveniente dall'estero, il notaio dovrà verificare:
- che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (art. 60 della legge 218/95) e dunque indagare, se occorre, anche la disciplina applicabile nel paese di origine;
- che sia un atto proveniente da un'autorità competente di uno Stato straniero;
- che sia munita di legalizzazione od apostille, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l'apostille;
- che non sia contraria ai parametri previsti dagli artt. 28 L.N. e 54 R.N. e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l'atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell'identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale.

Nella specie, il notaio americano aveva il potere di autenticare la firma apposta dalla D.G., ai sensi della Convenzione dell'Ala del 5-10-1961, cui hanno aderito gli Stati Uniti d'America.

Come risulta dalla sentenza impugnata, la procura è stata rilasciata innanzi al al notaio "A.I., notary public, Allegheny County", come risulta dalla "apostille", recante la sottoscrizione "James J Haggerty, Secretary of the Commonwealth of Pennsylvania".

Ciò nonostante, tale autenticazione, per essere valida in Italia, doveva rispettare la disposizione di cui all'art. 2703 c.c.: il pubblico ufficiale deve accertare l'identità della persona che la sottoscrive.

Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che il notaio americano identificò D.G. con la data di nascita del OMISSIS 1929, mentre la predetta era nata OMISSIS 1929.

Risulta, pertanto, che la persona che ha sottoscritto la procura ha generalità diverse da quelle dell'attrice, né sono menzionati i documenti di riconoscimento eventualmente esaminati.

Dal che si evince che non vi è stato un accertamento dell'identità della persona che ha sottoscritto la procura, come richiesto dall'art. 2703 c.c.

La giurisprudenza di legittimità si è occupata in più occasioni della validità della procura alle liti, rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata, affermando che il rispetto della lex fori italiana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore (Cassazione civile, sez. un., 13/02/2008, n. 3410; Cassazione civile sez. II, 22/05/2008, n.13228).

Questa Corte, pur rinviando alla lex loci, per la validità dell'atto pubblico o la scrittura privata rilasciata all'estero, ha ritenuto necessario che il diritto straniero non debba essere in contrasto con alcuni istituti fondamentali dell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.

Più di recente, in applicazione del medesimo principio, questa Corte, ha accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Svizzera, non essendo stata allegata l'attività certificativa svolta dal notaio e, cioè, l'attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui aveva accertato l'identità (Cassazione civile, sez. III, 15/11/2017, n. 26951).

Ne consegue il rigetto del ricorso non perché, come sostenuto dalla corte territoriale, la medesima avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., a seguito del disconoscimento della procura a vendere da parte della D.G., ma perché il notaio americano, che ha autenticato la firma, non ha accertato l'identità della D.G., avendo identificato una persona con generalità diverse.

L'autenticazione della firma, avvenuta tramite il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja, non esime, infatti l'obbligo del public notary di identificare correttamente il soggetto che conferisce la procura.


OMISSIS

Nessun commento:

Posta un commento