Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi (c/o Presidenza del Consiglio dei
Ministri) 18 settembre 2019, Diritto di
accesso dei consiglieri comunali
Il diritto di
accesso dei consiglieri comunali si
atteggia quale latissimo diritto all’informazione al quale si contrappone
l’obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e
informazioni in loro possesso, fermo il divieto di perseguire interessi
personali o di tenere condotte emulative.
Quando il
consigliere comunale dichiari di esercitare il diritto di accesso in rapporto
alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di
interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel
rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento
dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è
tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono,
dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento
della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco di
congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi
di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle
funzioni dell'Ente locale
Ricorrente: …..
contro
Amministrazione resistente: Comune
di ….. (…..)
FATTO
….., in qualità di consigliere comunale del Comune di ….., in
ossequio al mandato ricoperto, formulava il 15.1.2019, con nota prot. n. …..,
al Servizio Tributi del Comune di ….. una diffida a far conoscere le iniziative
assunte in ordine alle posizioni debitorie tributarie in capo ad amministratori
in carica e consiglieri comunali, al fine di verificare la presenza di
incompatibilità che potrebbero attribuirsi ad eventuali posizioni debitorie
tributarie nei confronti dell’Ente, che renderebbero illegittimo l’operato del
civico consesso ex art. 63 TUEL.
Ha dedotto nel ricorso alla Commissione che venivano riscontrate
situazioni di incandidabilità e/o incompatibilità di consiglieri comunali a
seguito dell’insediamento del consiglio comunale, dopo le elezioni
amministrative tenutesi in data 9.7.2018.
L’Amministrazione resistente con nota datata 18.1.2019 prot. …..
del 21.1.2019 rigettava la richiesta di esibire le “posizioni debitorie
tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali”,
richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa secondo cui, non
essendo assoluto ed illimitato il diritto all’ostensione del consigliere
comunale, va respinta una richiesta indeterminata, senza cioè una esplicita
indicazione degli atti che si intendono esaminare e indirizzata a controlli
generali di tutta l’attività dell’amministrazione per un determinato arco di
tempo.
Parte ricorrente il 30/3/2019 adiva la Commissione affinché
riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti
determinazioni. La
Commissione nella seduta dell’8 maggio 2019 dichiarava il
ricorso irricevibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine
di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto
dall’art. 25 comma 4 della legge 241/90.
Il 5.6.2019 ….. ha formulato all’Amministrazione resistente
istanza di accesso ex art. 43, comma 2, TUEL n. 267/2000, a “tutte le posizioni
tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali del
Comune di ….. al fine di verificare posizioni di incompatibilità degli stessi e
le dichiarazioni rese dagli amministratori e consiglieri comunali in carica al
momento dell’elezione”.
L’Amministrazione resistente con
nota datata 14.6.2019 prot. ….. rigettava la richiesta, richiamando i principi
della giurisprudenza amministrativa secondo cui, non essendo assoluto ed
illimitato il diritto all’ostensione del consigliere comunale, va respinta una richiesta
indeterminata, senza cioè una esplicita indicazione degli atti che si intendono
esaminare e indirizzata a controlli generali di tutta l’attività
dell’amministrazione per un determinato arco di tempo.
Parte ricorrente il 9/7/2019 adiva la Commissione affinché
riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di
accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990,
assumesse le conseguenti determinazioni.
Perveniva memoria del Comune di ….. datata 1/9/2019.
DIRITTO
Preliminarmente la
Commissione rileva che l’effettiva competenza ad esaminare il
presente gravame, presentato avverso un Comune, spetterebbe al difensore
civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione ….., è costante
giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non
si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.
Sempre in via preliminare la Commissione osserva
che ai sensi dell’art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 “La decisione di
irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di
riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla
Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del
soggetto che detiene il documento”.
La Commissione richiama sul punto quanto sostenuto dall'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato (e, segnatamente, nelle decisioni n.ri 6 e 7 del 2006), a
tenore delle quali non è consentita la reiterabilità dell'istanza e la
conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa
riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato
reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in
presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria
istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse
giuridicamente rilevante.
Nella fattispecie concreta l’istanza di accesso del 5/6/2019 ha un
contenuto diverso rispetto all’originaria, essendo stata formulata ex art. 43,
comma 2, TUEL n. 267/2000; inoltre differisce anche nel contenuto e nelle
premesse.
Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che
viene in rilievo l’art. 43 del TUEL, che prevede il diritto dei consiglieri
comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro
possesso, utili all’espletamento del loro mandato.
La ratio della norma è nel principio democratico
dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto
è direttamente funzionale non tanto all’interesse del consigliere comunale (o
provinciale) ma alla cura dell’interesse pubblico connessa al mandato
conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali quindi si atteggia
quale latissimo diritto all’informazione al quale si contrappone l’obbligo
degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e informazioni in loro
possesso, fermo il divieto di perseguire interessi personali o di tenere
condotte emulative.
Con riferimento a tale profilo la Commissione osserva
che l’ampiezza del potere d’accesso del consigliere comunale, riconosciuto allo
stesso in ragione del particolare munus espletato, si riferisce agli
atti e le informazioni detenuti dal comune (e dagli altri soggetti indicati
dalla norma dell’art. 43 del TUEL).
L’art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000 (TUEL) dispone infatti
che i consiglieri comunali “hanno diritto di ottenere dagli uffici del
comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi
sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”
Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di
esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la
tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è
soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal
principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della
Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle
proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la
strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione, né l'Amministrazione
può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso
e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente
inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente locale (cfr. T.A.R.
Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).
PQM
La Commissione
accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare
l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione
Dal sito http://www.commissioneaccesso.it/it/
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