giovedì 17 ottobre 2019




Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri) 18 settembre 2019, Diritto di accesso dei consiglieri comunali


Il diritto di accesso dei consiglieri comunali  si atteggia quale latissimo diritto all’informazione al quale si contrappone l’obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, fermo il divieto di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative.

Quando il consigliere comunale dichiari di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente locale





Ricorrente: …..
contro
Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..)
FATTO
….., in qualità di consigliere comunale del Comune di ….., in ossequio al mandato ricoperto, formulava il 15.1.2019, con nota prot. n. ….., al Servizio Tributi del Comune di ….. una diffida a far conoscere le iniziative assunte in ordine alle posizioni debitorie tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali, al fine di verificare la presenza di incompatibilità che potrebbero attribuirsi ad eventuali posizioni debitorie tributarie nei confronti dell’Ente, che renderebbero illegittimo l’operato del civico consesso ex art. 63 TUEL.
Ha dedotto nel ricorso alla Commissione che venivano riscontrate situazioni di incandidabilità e/o incompatibilità di consiglieri comunali a seguito dell’insediamento del consiglio comunale, dopo le elezioni amministrative tenutesi in data 9.7.2018.
L’Amministrazione resistente con nota datata 18.1.2019 prot. ….. del 21.1.2019 rigettava la richiesta di esibire le “posizioni debitorie tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali”, richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa secondo cui, non essendo assoluto ed illimitato il diritto all’ostensione del consigliere comunale, va respinta una richiesta indeterminata, senza cioè una esplicita indicazione degli atti che si intendono esaminare e indirizzata a controlli generali di tutta l’attività dell’amministrazione per un determinato arco di tempo.
Parte ricorrente il 30/3/2019 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione nella seduta dell’8 maggio 2019 dichiarava il ricorso irricevibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall’art. 25 comma 4 della legge 241/90.
Il 5.6.2019 ….. ha formulato all’Amministrazione resistente istanza di accesso ex art. 43, comma 2, TUEL n. 267/2000, a “tutte le posizioni tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali del Comune di ….. al fine di verificare posizioni di incompatibilità degli stessi e le dichiarazioni rese dagli amministratori e consiglieri comunali in carica al momento dell’elezione”.
L’Amministrazione resistente con nota datata 14.6.2019 prot. ….. rigettava la richiesta, richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa secondo cui, non essendo assoluto ed illimitato il diritto all’ostensione del consigliere comunale, va respinta una richiesta indeterminata, senza cioè una esplicita indicazione degli atti che si intendono esaminare e indirizzata a controlli generali di tutta l’attività dell’amministrazione per un determinato arco di tempo.
Parte ricorrente il 9/7/2019 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
Perveniva memoria del Comune di ….. datata 1/9/2019.
DIRITTO
Preliminarmente la Commissione rileva che l’effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso un Comune, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione ….., è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.
Sempre in via preliminare la Commissione osserva che ai sensi dell’art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 “La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.
La Commissione richiama sul punto quanto sostenuto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (e, segnatamente, nelle decisioni n.ri 6 e 7 del 2006), a tenore delle quali non è consentita la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.
Nella fattispecie concreta l’istanza di accesso del 5/6/2019 ha un contenuto diverso rispetto all’originaria, essendo stata formulata ex art. 43, comma 2, TUEL n. 267/2000; inoltre differisce anche nel contenuto e nelle premesse.
Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo l’art. 43 del TUEL, che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.
La ratio della norma è nel principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all’interesse del consigliere comunale (o provinciale) ma alla cura dell’interesse pubblico connessa al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali quindi si atteggia quale latissimo diritto all’informazione al quale si contrappone l’obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, fermo il divieto di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative.
Con riferimento a tale profilo la Commissione osserva che l’ampiezza del potere d’accesso del consigliere comunale, riconosciuto allo stesso in ragione del particolare munus espletato, si riferisce agli atti e le informazioni detenuti dal comune (e dagli altri soggetti indicati dalla norma dell’art. 43 del TUEL).
L’art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000 (TUEL) dispone infatti che i consiglieri comunali “hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”
Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente locale (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

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