domenica 20 ottobre 2019


Cons. di Stato, I, 7 ottobre 2019, n. 2583/2019 (adunanza del 4 settembre 2019, n. 987/2019), Rappresentanza di genere nelle giunte comunali



L’art. 1, comma 137, della l. 56/2014 deve essere interpretato – conformemente ai principi sanciti dagli articoli 3 e 51 della Costituzione ed alle norme sovranazionali in materia di parità di trattamento tra uomini e donne di cui all’art. 3 del Trattato sull’Unione europea ed agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – nel senso che anche nei Comuni più piccoli (sotto la soglia dei 3.000 abitanti) sussiste comunque l’obbligo di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi, senza tuttavia la predefinizione – in via legislativa - di soglie numeriche, come invece avviene per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ai sensi della citata norma nazionale [aggiunge il massimo rogano di giustizia amministrativa che a) nel caso deciso, lo Statuto del Comune “– in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 – ha previsto condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, con riguardo alla presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, prevedendo che: “nella giunta […] deve, di norma, essere assicurata la presenza di almeno un appartenente a ciascun sesso”, con la precisazione che “l’eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina”; b) se è pur vero che, nelle motivazioni del provvedimento di nomina dei componenti della Giunta, il Sindaco  “ha dato atto del mancato riscontro all’interpello indetto con decreto sindacale … rivolto ad aspiranti di sesso femminile”, è anche vero che “tale decreto sindacale (avente natura di avviso conoscitivo al fine di verificare “la disponibilità di una donna ad accettare l’incarico di assessore ..”) ha acuito ed aggravato la discriminazione nei confronti del genere femminile, laddove si è imposto un requisito non previsto invece per i soggetti di sesso maschile, ovvero la dimostrazione “di possedere pregressa esperienza politica ed amministrativa, almeno quinquennale, nonché di possedere, mediante la produzione di idoneo curriculum vitae, competenze coerenti con le materie oggetto di delega al nominando assessore, ovvero competenze in materia di Lavori Pubblici e Urbanistica e/o Turismo e Cultura”, in tal modo palesandosi non solo la lamentata discriminazione, ma venendo altresì in luce un radicale difetto di istruttoria che inficia il gravato provvedimento di nomina dei componenti della Giunta, non essendo stata fornita prova della oggettiva impossibilità (eliminata la menzionata clausola discriminatoria) di garantire la rappresentanza del genere femminile all’interno della Giunta comunale”]

LA SEZIONE
Vista la relazione del 12 giugno 2019, trasmessa con nota prot. n. 9516 del 14 giugno 2019, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al Comune di P. e spedito a mezzo posta in data 26 ottobre 2018, la ricorrente A.G.M., Consigliera regionale di parità della Regione Puglia, agendo ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha impugnato il decreto del Sindaco del Comune di P. n. OMISSIS indicato in epigrafe, con il quale sono stati nominati i due assessori, entrambi di sesso maschile, chiamati a comporre la Giunta del predetto Comune (di popolazione inferiore a 3.000 abitanti), unitamente allo stesso Sindaco, anch’egli di sesso maschile.
Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale viene dedotta violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, dell’art. 1, comma 137 della legge n. 56/2014, dell’art. 5 dello Statuto comunale, nonché eccesso di potere per sviamento, per aver il Sindaco del Comune di P. illegittimamente adottato il gravato provvedimento di nomina dei componenti della Giunta comunale, all’esito di un interpello contenente condizioni restrittive e discriminatorie ai danni del sesso femminile, violando i riferiti parametri costituzionali, direttamente cogenti nella materia in questione e venendo meno agli obblighi statutari di parità di trattamento.
Il Ministero dell’interno, con la nota del 14 giugno 2019 indicata in epigrafe, ha trasmesso la relazione istruttoria concludendo nel merito per l’accoglimento del ricorso, tuttavia eccependone in via preliminare l’inammissibilità.
Con la medesima nota il Ministero istruttore ha trasmesso la memoria difensiva del Comune di P. – che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependone in via preliminare l’irricevibilità per tardività della notifica – nonché le memorie di replica della ricorrente.
Il Ministero riferente ha altresì inviato il verbale della seduta del consiglio comunale del OMISSIS, ove è stata respinta la proposta di revoca della gravata delibera del consiglio comunale n. OMISSIS.
Considerato:
L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero dell’interno è infondata.
Infatti, l’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, nel consentire alle consigliere ed ai consiglieri di parità di “proporre ricorso davanti al tribunale in funzione del giudice del lavoro o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti”, non preclude affatto la possibilità – qualora la controversia ricada all’interno della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, come appunto avviene nella presente fattispecie – di proporre, in alternativa al ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Infondata è, altresì, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di P., dal momento che il provvedimento lesivo direttamente impugnabile è il decreto del Sindaco del predetto Comune prot. n. OMISSIS (di nomina dei componenti della Giunta comunale), con la conseguenza che il presente ricorso straordinario – notificato a mezzo posta nei confronti del suddetto Comune in data 26 ottobre 2018 (data di spedizione) – è stato proposto tempestivamente nel termine di centoventi giorni di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 1199/1971.
Nel merito il ricorso è fondato.
Infatti, come già sottolineato da questo Consiglio di Stato (Sez. I, parere n. 1933/2018), l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014 deve essere interpretato – conformemente ai principi sanciti dagli articoli 3 e 51 della Costituzione ed alle norme sovranazionali in materia di parità di trattamento tra uomini e donne di cui all’art. 3 del Trattato sull’Unione europea ed agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – nel senso che anche nei Comuni più piccoli (sotto la soglia dei 3.000 abitanti) sussiste comunque l’obbligo di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi, senza tuttavia la predefinizione – in via legislativa - di soglie numeriche, come invece avviene per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ai sensi del citato comma 137 dell’art. 1 della legge n. 56/2014.
Inoltre, nel presente caso, come affermato nel ricorso e ribadito dal Ministero dell’Interno nella relazione istruttoria, lo Statuto del Comune di P. – in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 – ha previsto condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, con riguardo alla presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, prevedendo che: “nella giunta […] deve, di norma, essere assicurata la presenza di almeno un appartenente a ciascun sesso. L’eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.”.
E’ pur vero che nelle motivazioni contenute nel gravato provvedimento di nomina dei componenti della Giunta, il Sindaco del Comune di P. ha dato atto del mancato riscontro all’interpello indetto con decreto sindacale del 18 giugno 2018 rivolto ad aspiranti di sesso femminile, tuttavia è anche vero che tale decreto sindacale (avente natura di avviso conoscitivo al fine di verificare “la disponibilità di una donna ad accettare l’incarico di assessore nella Giunta del Comune di P.”) ha acuito ed aggravato la discriminazione nei confronti del genere femminile, laddove si è imposto un requisito non previsto invece per i soggetti di sesso maschile.
In tale avviso si è infatti previsto – all. 3 della ricorrente - che (solo) la candidata di sesso femminile “dovrà dimostrare di possedere pregressa esperienza politica ed amministrativa, almeno quinquennale, nonché di possedere, mediante la produzione di idoneo curriculum vitae, competenze coerenti con le materie oggetto di delega al nominando assessore, ovvero competenze in materia di Lavori Pubblici e Urbanistica e/o Turismo e Cultura”, in tal modo palesandosi non solo la lamentata discriminazione, ma venendo altresì in luce un radicale difetto di istruttoria che inficia il gravato provvedimento di nomina dei componenti della Giunta, non essendo stata fornita prova della oggettiva impossibilità (eliminata la menzionata clausola discriminatoria) di garantire la rappresentanza del genere femminile all’interno della Giunta comunale.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti comunali.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

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