venerdì 18 ottobre 2019


Corte Dei Conti – Sezione Di Controllo per le Marche 3 ottobre 2019, n. 42,  Indennità di funzione spettante agli amministratori locali dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti


Posto che l’’indennità di funzione del sindaco e degli assessori nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 ab.  è sottratta alla disciplina dell’art. 1, comma 136, della legge 56/2014, finalizzata  al contenimento e alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa, la stessa deve essere calcolata alla stregua della tabella A allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della L. n. 266/2005, alla stregua dei princìpi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con deliberazione n. 1 del 2012. Per contro vanno annoverati nel computo degli oneri soggetti all’invarianza della spesa tutti gli esborsi, di natura variabile, connessi allo status di amministratore di cui al Titolo III, parte IV del TUEL ad eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli artt. 80 ed 86 del T.U., espressamente esclusi da detta disposizione

Al vicesindaco e agli assessori si deve applicare la misura dell’indennità nelle percentuali previste dall’allegato A al citato D.M. n. 119/2000 (al vicesindaco il 15% dell’indennità del sindaco, agli assessori il 10%) con l’abbattimento del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005.


 Con nota trasmessa via PEC in data 6 settembre 2019, per il tramite del CAL (Consiglio delle Autonomie locali) il comune di C.  ha avanzato una richiesta di parere a questa Sezione di controllo ai sensi dell’art. 7 della l. n. 131/2003, chiedendo che questa Sezione si esprima sulla “corretta determinazione delle indennità di funzione/gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali con meno di 1000 abitanti”.  Con riguardo al quesito posto, ha fatto pervenire “la propria tesi interpretativa”. Ad avviso dell’ente locale l’indennità di funzione del sindaco deve essere parametrata alla tabella di cui al D.M. 119/2000, per la classe demografica di appartenenza, decurtata del 10%, calcolata in forma teorica, senza tenere conto dell’indennità in concreto erogata in un determinato momento storico e pertanto il rispetto del principio dell’invarianza della spesa (fissato dall’art. 1, commi 135 e 136 della L. n. 56/2014) sarebbe attuato non superando tale limite.  Peraltro, fermo restando il limite di spesa così determinato, l’ente locale domanda se avrebbe titolo per sfruttare i risparmi connessi “ad esempio al dimezzamento dell’indennità per un amministratore dipendente non in aspettativa, per attribuire/aumentare l’indennità a favore di altri amministratori (vice-sindaco ed assessori) o, se, diversamente argomentando, gli stessi non avrebbero diritto ad alcuna indennità. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 


OMISSIS 


Nel merito 

2. Premessa sulla composizione della giunta nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. 

Per una più compiuta comprensione della problematica all’esame, va precisato che la normativa contenuta negli artt. 37 e 34 del TUEL, concernente la composizione del consiglio e della giunta comunale, è stata gradualmente superata dalle disposizioni successive, ispirate all’intento di ridurre il numero degli amministratori (art. 2, comma 23 della L. 24 dicembre 2007, n. 244; art. 2, commi 184 e 185 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2). 

Per quanto interessa in questa sede, il numero degli assessori per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti è stato oggetto di un ultimo intervento di riduzione per effetto dell’art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, per i quali enti era stata esclusa la possibilità di nomina degli assessori, risultando attribuite al solo sindaco le competenze della giunta comunale. Peraltro, il Ministero dell’Interno, con circolare del 16 febbraio 2012, aveva chiarito che le esigenze del funzionamento dell’ente locale comportavano la necessaria presenza del vicesindaco e che tale figura andava individuata tra i consiglieri eletti. 

Successivamente, virando in direzione di segno contrario, l’art. 1 comma 135 della L. n. 56/2014 ha previsto, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, che fossero ripristinati gli assessori, in numero di due. Inoltre, ha stabilito che, nonostante siffatto incremento, fosse assicurata l’invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014). 

Inoltre, il Ministero dell’Interno, con circolare del 24 aprile 2014, ha chiarito che tutti gli enti rientranti nella fascia demografica che qui interessa (popolazione fino a 3000 abitanti) potessero provvedere alla rideterminazione della giunta secondo i nuovi parametri e nel rispetto dell’invarianza della spesa, anche in assenza di un rinnovo elettorale. 

Infine la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, ha specificato che il rispetto al criterio dell’invarianza della spesa debba essere assicurato con riguardo alla spesa teorica che sarebbe stata sostenuta in applicazione del numero ridotto di assessori fissato dal citato D.L. 138/2011, a prescindere dal fatto che, nella vigenza di tale normativa, non fosse occorsa alcuna tornata elettorale (non doveva farsi riferimento dunque alla spesa storica, ma a quella “teorica” ai fini dell’invarianza stessa).  Senonché, ai fini dei quesiti posti a questa Sezione dal comune di C., la questione dell’invarianza della spesa con riferimento all’indennità del sindaco e degli assessori non assume rilievo, come emergerà dalla trattazione che segue. 

3.1.Passando, infatti, a trattare la prima questione posta dall’ente locale, in ordine all’esatta determinazione dell’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori, nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, soccorre ancora il magistero che può attingersi dalla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 35 del 2016, la quale ha osservato che “direttamente connessa allo status di amministratore locale è l’acquisizione di diritti di carattere economico che rinvengono fondamento nei princìpi sanciti dall’art. 51 della Costituzione nonché nell’art. 7 della Carta europea dell’autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439, che si pone come parametro di riferimento per il legislatore e l’interprete”. Partendo da tale principio la Sezione delle autonomie è pervenuta alla conclusione che l’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori (e cioè degli assessori) sia sottratta alla citata disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa. Conseguentemente detta indennità di funzione deve tuttora essere calcolata facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000, senza dover fare riferimento ad alcun tetto di spesa complessivo. Per contro, ha soggiunto la Sezione delle autonomie, rientrano nel computo degli oneri soggetti ad invarianza gli esborsi economici di natura variabile derivanti da attività connesse al ruolo di amministratore, contemplati nel Titolo III, parte IV del TUEL (con alcune eccezioni specifiche, delle quali non si farà cenno perché non involte dalla richiesta di parere). 

In definitiva, con riferimento al primo quesito, l’indennità di funzione del sindaco e degli assessori nel comune interessato dovrà essere calcolata alla stregua della tabella a allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della L. n. 266/2005, alla stregua dei princìpi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con deliberazione n. 1 del 2012. Per contro vanno annoverati nel computo degli oneri soggetti all’invarianza della spesa tutti gli esborsi, di natura variabile, connessi allo status di amministratore di cui al Titolo III, parte IV del TUEL ad eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli artt. 80 ed 86 del T.U., espressamente esclusi da detta disposizione (in questo senso: Sezione delle Autonomie, n. 35/2016 citata e Sezione Lombardia, n. 7/PAR/2017).

3.2.Per quanto concerne il vicesindaco, l’art. 16, comma 18, del d.l. n. 118/2011, non modificato dalla citata L. n. 56/2014, dispone che ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 82 del TUEL (in materia di indennità di funzione) né quelle dell’art. 80 del TUEL (in materia di oneri per permessi retribuiti). Da tale dato normativo il Ministero dell’Interno, con nota interpretativa del febbraio 2014, aveva fatto discendere la non applicabilità di alcuna indennità di funzione al consigliere che, nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitati, svolga anche le funzioni di vicesindaco. 

Peraltro, il citato art. 16 comma 18 fa rinvio applicativo “a decorrere dalla data di cui al comma 9”, per tale dovendosi intendere, in assenza di ulteriore specificazione, il comma 9 del medesimo art. 16 del d.l. n. 138/2011. Tuttavia, detto comma 9 risulta abrogato dall’art. 1, comma 104 della citata legge n. 56/2014. Si deve dunque concludere che tale disposto non trovi più applicazione, perché risulta subordinato alla decorrenza di un termine non indicato nella disposizione cui è fatto rinvio e, comunque, venuto meno con l’abrogazione della medesima disposizione (in questo senso: Sezione di controllo Lazio, parere n. 230/2014). 

A ciò aggiungasi che, nel senso della spettanza dell’indennità al vicesindaco, depongono le medesime argomentazioni svolte dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 35 del 2016. Va infatti considerato che il vicesindaco, ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio della funzione di quest’ultimo. In tali casi, inoltre, alle funzioni vicarie del sindaco si sommano quelle a lui spettanti quale ufficiale del Governo.  Conseguentemente, è necessario applicare la misura dell’indennità nelle percentuali previste dall’allegato A al citato D.M. n. 119/2000 (al vicesindaco il 15% dell’indennità del sindaco, agli assessori il 10%) con l’abbattimento del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005. 

3.3.Sebbene non direttamente richiesta dal parere, non è ultronea, infine, la precisazione che, ai fini dell’applicazione degli incrementi previsti dall’art. 2 del più volte citato decreto ministeriale n. 119/2000, vadano puntualmente verificate le condizioni ivi previste (stagionalità demografica, virtuosità risultante dall’ultimo bilancio approvato, ecc.) per il raggiungimento dei limiti massimi previsti dallo stesso decreto: condizioni che devono essere certificate da un’apposita delibera approvata dall’ente locale. 

4.Alla luce delle esplicazioni più innanzi svolte, perde di significato il secondo quesito proposto dall’Amministrazione, ossia se la somma spettante al sindaco, qualora ridotta del 50%, poiché lavoratore dipendente, possa essere percepita dagli altri amministratori (assessore e vicesindaco), fermo restando il limite massimo applicabile ai fini dell’invarianza della spesa, calcolato in forma teorica ai sensi dell’allegato A del D.M. n. 119/2000, con l’abbattimento del 10%. 

Al riguardo è utile rammentare che l’art. 82, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata per gli amministratori, lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita. 

Orbene, ai fini dell’invarianza della spesa, come più sopra delineata per effetto delle disposizioni della L. n. 56/2014, non può in alcun modo rilevare la riduzione operata nel caso di specie, per effetto di una posizione specifica (dimezzamento dell’indennità), vuoi perché – come chiarito con riguardo al primo quesito - deve farsi unicamente riferimento all’astratto meccanismo di determinazione dell’indennità previsto dalla tabella A allegata al D.M. n. 119/2000 in ordine al quale, come più sopra precisato, non opera il criterio di invarianza; vuoi perché la ratio dell’art. 82, comma 1 è da individuarsi unicamente nell’esigenza di una minore compensazione del sindaco che goda di altro trattamento retribuito, e cioè con riferimento ad una condizione a carattere personale che non può avere effetti ampliativi dei diritti di natura economica degli altri amministratori.


P.Q.M.


la Sezione adita esprime il parere nei termini di cui in parte motiva. 


ORDINA


alla Segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del comune di C.ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche. 

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2019.

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