Corte Dei Conti – Sezione Di
Controllo per le Marche 3 ottobre 2019, n. 42, Indennità
di funzione spettante agli amministratori locali dei Comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti
Posto che l’’indennità di funzione del
sindaco e degli assessori nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000
ab. è sottratta alla disciplina
dell’art. 1, comma 136, della legge 56/2014, finalizzata al contenimento e alla neutralizzazione di un
possibile incremento di spesa, la stessa deve essere calcolata alla stregua
della tabella A allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con la decurtazione del
10% prevista dall’art. 1, comma 54 della L. n. 266/2005, alla stregua dei
princìpi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con deliberazione n. 1
del 2012. Per contro vanno annoverati nel computo degli oneri soggetti
all’invarianza della spesa tutti gli esborsi, di natura variabile, connessi
allo status di amministratore di cui al Titolo III, parte IV del TUEL ad
eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, di cui agli artt. 80 ed 86 del T.U.,
espressamente esclusi da detta disposizione
Al vicesindaco e agli assessori si deve
applicare la misura dell’indennità nelle percentuali previste dall’allegato A
al citato D.M. n. 119/2000 (al vicesindaco il 15% dell’indennità del sindaco,
agli assessori il 10%) con l’abbattimento del 10% ai sensi dell’art. 1, comma
54, della L. n. 266/2005.
Con nota trasmessa via PEC in data 6 settembre
2019, per il tramite del CAL (Consiglio delle Autonomie locali) il comune di C.
ha avanzato una richiesta di parere a
questa Sezione di controllo ai sensi dell’art. 7 della l. n. 131/2003,
chiedendo che questa Sezione si esprima sulla “corretta determinazione delle
indennità di funzione/gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali
con meno di 1000 abitanti”. Con riguardo
al quesito posto, ha fatto pervenire “la propria tesi interpretativa”. Ad
avviso dell’ente locale l’indennità di funzione del sindaco deve essere parametrata
alla tabella di cui al D.M. 119/2000, per la classe demografica di
appartenenza, decurtata del 10%, calcolata in forma teorica, senza tenere conto
dell’indennità in concreto erogata in un determinato momento storico e pertanto
il rispetto del principio dell’invarianza della spesa (fissato dall’art. 1,
commi 135 e 136 della L. n. 56/2014) sarebbe attuato non superando tale
limite. Peraltro, fermo restando il
limite di spesa così determinato, l’ente locale domanda se avrebbe titolo per
sfruttare i risparmi connessi “ad esempio al dimezzamento dell’indennità per un
amministratore dipendente non in aspettativa, per attribuire/aumentare
l’indennità a favore di altri amministratori (vice-sindaco ed assessori) o, se,
diversamente argomentando, gli stessi non avrebbero diritto ad alcuna
indennità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
OMISSIS
Nel merito
2. Premessa sulla composizione
della giunta nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti.
Per una più compiuta comprensione
della problematica all’esame, va precisato che la normativa contenuta negli
artt. 37 e 34 del TUEL, concernente la composizione del consiglio e della
giunta comunale, è stata gradualmente superata dalle disposizioni successive,
ispirate all’intento di ridurre il numero degli amministratori (art. 2, comma
23 della L. 24 dicembre 2007, n. 244; art. 2, commi 184 e 185 della L. 23
dicembre 2009, n. 191, art. 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2).
Per quanto interessa in questa
sede, il numero degli assessori per i comuni con popolazione inferiore ai 1000
abitanti è stato oggetto di un ultimo intervento di riduzione per effetto
dell’art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, per
i quali enti era stata esclusa la possibilità di nomina degli assessori, risultando
attribuite al solo sindaco le competenze della giunta comunale. Peraltro, il
Ministero dell’Interno, con circolare del 16 febbraio 2012, aveva chiarito che
le esigenze del funzionamento dell’ente locale comportavano la necessaria
presenza del vicesindaco e che tale figura andava individuata tra i consiglieri
eletti.
Successivamente, virando in
direzione di segno contrario, l’art. 1 comma 135 della L. n. 56/2014 ha
previsto, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, che fossero
ripristinati gli assessori, in numero di due. Inoltre, ha stabilito che,
nonostante siffatto incremento, fosse assicurata l’invarianza della spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio
dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014).
Inoltre, il Ministero
dell’Interno, con circolare del 24 aprile 2014, ha chiarito che tutti gli enti
rientranti nella fascia demografica che qui interessa (popolazione fino a 3000
abitanti) potessero provvedere alla rideterminazione della giunta secondo i
nuovi parametri e nel rispetto dell’invarianza della spesa, anche in assenza di
un rinnovo elettorale.
Infine la Sezione delle Autonomie,
con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, ha specificato
che il rispetto al criterio dell’invarianza della spesa debba essere assicurato
con riguardo alla spesa teorica che sarebbe stata sostenuta in applicazione del
numero ridotto di assessori fissato dal citato D.L. 138/2011, a prescindere dal
fatto che, nella vigenza di tale normativa, non fosse occorsa alcuna tornata
elettorale (non doveva farsi riferimento dunque alla spesa storica, ma a quella
“teorica” ai fini dell’invarianza stessa).
Senonché, ai fini dei quesiti posti a questa Sezione dal comune di C.,
la questione dell’invarianza della spesa con riferimento all’indennità del
sindaco e degli assessori non assume rilievo, come emergerà dalla trattazione
che segue.
3.1.Passando, infatti, a trattare
la prima questione posta dall’ente locale, in ordine all’esatta determinazione
dell’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori, nei comuni con
popolazione inferiore ai 1000 abitanti, soccorre ancora il magistero che può
attingersi dalla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 35 del
2016, la quale ha osservato che “direttamente connessa allo status di
amministratore locale è l’acquisizione di diritti di carattere economico che
rinvengono fondamento nei princìpi sanciti dall’art. 51 della Costituzione
nonché nell’art. 7 della Carta europea dell’autonomia locale recepita nel
nostro ordinamento con legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439, che si pone
come parametro di riferimento per il legislatore e l’interprete”. Partendo da
tale principio la Sezione
delle autonomie è pervenuta alla conclusione che l’indennità di funzione del
sindaco e degli amministratori (e cioè degli assessori) sia sottratta alla
citata disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla
neutralizzazione di un possibile incremento di spesa. Conseguentemente detta
indennità di funzione deve tuttora essere calcolata facendo riferimento agli
importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000, senza dover
fare riferimento ad alcun tetto di spesa complessivo. Per contro, ha soggiunto la Sezione delle autonomie,
rientrano nel computo degli oneri soggetti ad invarianza gli esborsi economici
di natura variabile derivanti da attività connesse al ruolo di amministratore,
contemplati nel Titolo III, parte IV del TUEL (con alcune eccezioni specifiche,
delle quali non si farà cenno perché non involte dalla richiesta di
parere).
In definitiva, con riferimento al
primo quesito, l’indennità di funzione del sindaco e degli assessori nel comune
interessato dovrà essere calcolata alla stregua della tabella a allegata al
D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1,
comma 54 della L. n. 266/2005, alla stregua dei princìpi affermati dalle
Sezioni Riunite di questa Corte con deliberazione n. 1 del 2012. Per contro
vanno annoverati nel computo degli oneri soggetti all’invarianza della spesa
tutti gli esborsi, di natura variabile, connessi allo status di amministratore
di cui al Titolo III, parte IV del TUEL ad eccezione di quelli relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi,
di cui agli artt. 80 ed 86 del T.U., espressamente esclusi da detta
disposizione (in questo senso: Sezione delle Autonomie, n. 35/2016 citata e
Sezione Lombardia, n. 7/PAR/2017).
3.2.Per quanto concerne il
vicesindaco, l’art. 16, comma 18, del d.l. n. 118/2011, non modificato dalla
citata L. n. 56/2014, dispone che ai consiglieri dei comuni con popolazione
fino a 1000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 82
del TUEL (in materia di indennità di funzione) né quelle dell’art. 80 del TUEL
(in materia di oneri per permessi retribuiti). Da tale dato normativo il
Ministero dell’Interno, con nota interpretativa del febbraio 2014, aveva fatto
discendere la non applicabilità di alcuna indennità di funzione al consigliere
che, nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitati, svolga anche le
funzioni di vicesindaco.
Peraltro, il citato art. 16 comma
18 fa rinvio applicativo “a decorrere dalla data di cui al comma 9”, per tale
dovendosi intendere, in assenza di ulteriore specificazione, il comma 9 del
medesimo art. 16 del d.l. n. 138/2011. Tuttavia, detto comma 9 risulta abrogato
dall’art. 1, comma 104 della citata legge n. 56/2014. Si deve dunque concludere
che tale disposto non trovi più applicazione, perché risulta subordinato alla
decorrenza di un termine non indicato nella disposizione cui è fatto rinvio e,
comunque, venuto meno con l’abrogazione della medesima disposizione (in questo
senso: Sezione di controllo Lazio, parere n. 230/2014).
A ciò aggiungasi che, nel senso
della spettanza dell’indennità al vicesindaco, depongono le medesime
argomentazioni svolte dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie
n. 35 del 2016. Va infatti considerato che il vicesindaco, ai sensi dell’art.
53, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 sostituisce il sindaco in caso di assenza,
impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio della funzione di
quest’ultimo. In tali casi, inoltre, alle funzioni vicarie del sindaco si
sommano quelle a lui spettanti quale ufficiale del Governo. Conseguentemente, è necessario applicare la
misura dell’indennità nelle percentuali previste dall’allegato A al citato D.M.
n. 119/2000 (al vicesindaco il 15% dell’indennità del sindaco, agli assessori
il 10%) con l’abbattimento del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54, della L. n.
266/2005.
3.3.Sebbene non direttamente
richiesta dal parere, non è ultronea, infine, la precisazione che, ai fini
dell’applicazione degli incrementi previsti dall’art. 2 del più volte citato
decreto ministeriale n. 119/2000, vadano puntualmente verificate le condizioni
ivi previste (stagionalità demografica, virtuosità risultante dall’ultimo
bilancio approvato, ecc.) per il raggiungimento dei limiti massimi previsti
dallo stesso decreto: condizioni che devono essere certificate da un’apposita
delibera approvata dall’ente locale.
4.Alla luce delle esplicazioni
più innanzi svolte, perde di significato il secondo quesito proposto
dall’Amministrazione, ossia se la somma spettante al sindaco, qualora ridotta del
50%, poiché lavoratore dipendente, possa essere percepita dagli altri
amministratori (assessore e vicesindaco), fermo restando il limite massimo
applicabile ai fini dell’invarianza della spesa, calcolato in forma teorica ai
sensi dell’allegato A del D.M. n. 119/2000, con l’abbattimento del 10%.
Al riguardo è utile rammentare
che l’art. 82, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la corresponsione
dell’indennità di funzione in misura dimezzata per gli amministratori,
lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa
non retribuita.
Orbene, ai fini dell’invarianza
della spesa, come più sopra delineata per effetto delle disposizioni della L.
n. 56/2014, non può in alcun modo rilevare la riduzione operata nel caso di
specie, per effetto di una posizione specifica (dimezzamento dell’indennità),
vuoi perché – come chiarito con riguardo al primo quesito - deve farsi
unicamente riferimento all’astratto meccanismo di determinazione dell’indennità
previsto dalla tabella A allegata al D.M. n. 119/2000 in ordine al quale, come
più sopra precisato, non opera il criterio di invarianza; vuoi perché la ratio
dell’art. 82, comma 1 è da individuarsi unicamente nell’esigenza di una minore
compensazione del sindaco che goda di altro trattamento retribuito, e cioè con
riferimento ad una condizione a carattere personale che non può avere effetti
ampliativi dei diritti di natura economica degli altri amministratori.
P.Q.M.
la Sezione adita esprime il
parere nei termini di cui in parte motiva.
ORDINA
alla Segreteria di trasmettere la
presente deliberazione al Sindaco del comune di C.ed al Presidente del
Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.
Così deliberato in Ancona, nella
Camera di consiglio del 3 ottobre 2019.
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