Corte di Giustizia UE 2 ottobre
2019, n. C-93/18, Bajratari
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva
2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo
ascendente diretto di cittadini dell’Unione minorenni – Articolo 7,
paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse
sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da
un’attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di
lavoro
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione
minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un
onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono
dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo
padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e
di un permesso di lavoro in tale Stato membro.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
2 ottobre 2019
Nella causa C‑93/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of
Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno
Unito), con decisione del 15 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 9
febbraio 2018, nel procedimento
Ermira
Bajratari
contro
Secretary
of State for the Home Department,
con l’intervento di:
Aire Centre,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione,
R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte,
A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 24 gennaio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per
E. Bajratari, da R. Gillen, solicitor, H. Wilson, BL e
R. Lavery, QC;
– per
l’Aire Centre, da C. Moynagh, solicitor, R. Toal, BL, G. Mellon,
BL, A. Danes, QC, e A. O’Neill, QC;
– per il
governo del Regno Unito, da F. Shibli e R. Fadoju, in qualità di
agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;
– per il
governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Brabcová, in qualità
di agenti;
– per il
governo danese, da J. Nymann‑Lindegren, M. Wolff e P. Ngo, in
qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C.S. Schillemans, in
qualità di agenti;
– per il
governo austriaco, rappresentato inizialmente da G. Hesse, successivamente
da J. Schmoll, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 19 giugno 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158,
pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005,
L 197, pag. 34).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
sig.ra Ermira Bajratari e il Secretary of State for the Home Department
(Ministro dell’Interno, Regno Unito) in merito al suo diritto di soggiorno nel
Regno Unito.
Contesto normativo
3 Ai
sensi del considerando 10 della direttiva 2004/38:
«Occorre (…) evitare che coloro che esercitano il loro
diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza
sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno.
Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni».
4 L’articolo
2 della direttiva 2004/38, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) “cittadino
dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2) “familiare”:
(...)
d) gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
3) “Stato
membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca
al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».
5 L’articolo
3 della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», così dispone al
paragrafo 1:
«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino
dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2,
punto 2 che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».
6 L’articolo
7, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un
periodo superiore a tre mesi», recita come segue:
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di
soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro
Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di disporre,
per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti,
affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato
membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione
malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) – di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi
amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una
formazione professionale,
– di disporre
di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro
ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una
dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché
non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere
un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente
alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c)».
7 L’articolo
14 di detta direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», al
paragrafo 2 prevede quanto segue:
«I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano
del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le
condizioni fissate negli stessi.
(...)».
8 Collocato
al capo VI della direttiva 2004/38, intitolato «Limitazioni del diritto
d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
o di sanità pubblica», l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva
dispone quanto segue:
«1. Fatte salve le
disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di
circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia
la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti
adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il
principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono
applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l’adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o
attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione».
Fatti della causa principale e questioni
pregiudiziali
9 La
ricorrente nel procedimento principale, la sig.ra Bajratari, cittadina
albanese, risiede in Irlanda del Nord dal 2012.
10 Il
coniuge della ricorrente nel procedimento principale, il sig. Bajratari,
anch’egli cittadino albanese residente in Irlanda del Nord, era titolare di una
carta di soggiorno che lo autorizzava a risiedere nel Regno Unito per il
periodo compreso tra il 13 maggio 2009 e il 13 maggio 2014. Tale carta di
soggiorno gli era stata rilasciata sulla base della sua precedente relazione
con la sig.ra Toal, cittadina del Regno Unito, relazione cessata
all’inizio dell’anno 2011. Sebbene abbia lasciato il Regno Unito nel 2011 per
sposare la sig.ra Bajratari in Albania, nel 2012 è tornato in Irlanda del
Nord. La sua carta di soggiorno non è stata mai revocata.
11 La
coppia ha tre figli, tutti nati in Irlanda del Nord. I loro primi due figli
hanno ottenuto un certificato di cittadinanza irlandese.
12 Dalla
decisione di rinvio risulta che il sig. Bajratari ha svolto diverse
attività lavorative a partire dal 2009 e che, almeno dal 12 maggio 2014, data
di scadenza della sua carta di soggiorno, egli lavora illegalmente, dal momento
che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro. Inoltre,
si rileva che nessun familiare si è mai trasferito né ha mai risieduto in un altro
Stato membro dell’Unione e che le sole risorse economiche di cui dispone la
famiglia sono costituite dal reddito del sig. Bajratari.
13 Dopo
la nascita del suo primo figlio, la sig.ra Bajratari ha presentato
domanda, il 9 settembre 2013, presso l’Home Office (Ministero dell’Interno,
Regno Unito) per il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi
della direttiva 2004/38, invocando il suo status di genitore che provvede
effettivamente alla custodia del figlio, cittadino dell’Unione, e facendo
valere che un diniego di carta di soggiorno avrebbe privato suo figlio del
godimento dei suoi diritti di cittadino dell’Unione.
14 Tale
domanda è stata respinta con una decisione del 28 gennaio 2014 del Secretary of
State for the Home Department (Ministro dell’Interno) per due motivi, ossia, in
primo luogo, per il fatto che la sig.ra Bajratari non aveva la condizione
di «familiare», ai sensi della direttiva 2004/38, e, in secondo luogo, che suo
figlio non soddisfaceva il requisito di autosufficienza economica previsto
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. La condizione
relativa all’«assicurazione malattia che copre tutti i rischi» non è stata
tuttavia contestata.
15 L’8
giugno 2015 il First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale
di primo grado (sezione Immigrazione e Asilo, Regno Unito)] ha respinto il
ricorso presentato dalla sig.ra Bajratari avverso la decisione dell’Home
Office (Ministero dell’Interno). Il 6 ottobre 2016 l’Upper Tribunal (Immigration
and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo), Regno
Unito] ha respinto il secondo ricorso della sig.ra Bajratari. Quest’ultima
ha quindi presentato dinanzi alla Court of Appeal in Northern Ireland (Corte
d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito) una domanda di autorizzazione al
ricorso di impugnazione avverso la sentenza dell’Upper Tribunal (Immigration
and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo)].
16 Il
giudice del rinvio osserva che la
Corte ha in precedenza dichiarato che la condizione imposta
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, secondo la
quale un cittadino dell’Unione deve disporre di risorse economiche sufficienti,
è soddisfatta qualora tali risorse siano a disposizione di detto cittadino, e
non esiste alcun requisito in merito alla loro provenienza (v., in tal senso,
sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 30, e
del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 27).
Tuttavia, detto giudice rileva che la
Corte non si è pronunciata specificamente sulla questione se
debbano essere presi in considerazione i redditi provenienti da un’attività
lavorativa illegale ai sensi del diritto nazionale.
17 In
tali circostanze, la Court
of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord) ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se un
reddito da attività lavorativa illegale ai sensi della normativa nazionale
possa dimostrare, in tutto o in parte, la disponibilità di risorse sufficienti
ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2004/38].
2) In caso di
risposta affermativa, se il requisito previsto all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), [di detta direttiva] possa essere soddisfatto qualora l’attività
lavorativa sia considerata precaria unicamente in ragione del suo carattere
illegale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
18 Il
governo del Regno Unito rileva che, successivamente all’introduzione della
presente domanda di pronuncia pregiudiziale, i primi due figli della
sig.ra Bajratari si sono visti revocare la cittadinanza irlandese,
cosicché essi non godono più della cittadinanza dell’Unione né dei diritti che
ne derivano. Pertanto, tale governo sostiene che le problematiche sollevate
nelle questioni pregiudiziali sono divenute di natura meramente ipotetica e
che, pertanto, la Corte
deve rifiutarsi di rispondere a dette questioni.
19 La
sig.ra Bajratari e l’Aire Centre precisano che è stato proposto un ricorso
giurisdizionale al fine di contestare la decisione delle autorità irlandesi di
annullare la cittadinanza dei due primi figli della sig.ra Bajratari e che
tale ricorso è attualmente pendente dinanzi alla High Court (Alta Corte,
Irlanda).
20 A
tale riguardo, occorre rilevare che spetta esclusivamente al giudice nazionale,
cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari
circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale
per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle
questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni
sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio,
è tenuta a statuire. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione
pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia
in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non
ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento
principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli
elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle
questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 27 giugno 2019, Azienda
Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, punto 26 e
giurisprudenza ivi citata).
21 Nel
caso di specie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che
la sig.ra Bajratari è stata autorizzata a contestare, mediante ricorso
giurisdizionale, le decisioni che invalidano i certificati di cittadinanza irlandese
dei suoi primi due figli.
22 Peraltro,
nessuno dei suddetti elementi del fascicolo consente di stabilire che tali
decisioni siano diventate definitive.
23 Inoltre,
a seguito di una richiesta di chiarimenti che la Corte, in applicazione dell’articolo
101 del suo regolamento di procedura, ha rivolto al giudice del rinvio,
quest’ultimo ha precisato che, pur essendo possibile che la controversia
principale diventi priva di oggetto a seguito della perdita della cittadinanza
irlandese dei due minori interessati, essa era tuttavia ancora pendente a tale
data e restava valida.
24 In
tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata
ricevibile.
Nel merito
25 Con
le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino
dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga
un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono
dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo
padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e
di un permesso di lavoro in tale Stato membro.
26 In
via preliminare, occorre ricordare che, per quanto riguarda i cittadini
dell’Unione nati nello Stato membro ospitante e che non hanno mai fatto uso del
diritto alla libera circolazione, come i primi due figli della
sig.ra Bajratari, la Corte
ha già dichiarato che tali cittadini dell’Unione hanno il diritto di avvalersi
dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni adottate per la sua
applicazione (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14,
EU:C:2016:675, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).
27 Ne
consegue che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e la direttiva 2004/38
conferiscono, in linea di principio, un diritto di soggiorno nel Regno Unito ai
figli della sig.ra Bajratari.
28 Ciò
premesso, si deve altresì ricordare che, in forza dell’articolo 21 TFUE,
il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri è riconosciuto a
ogni cittadino dell’Unione «fatte salve le limitazioni e le condizioni previste
dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi»
(sentenza del 30 giugno 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, punto 75).
29 In
particolare, siffatte limitazioni e condizioni sono quelle previste
all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 e, in particolare, quella
di disporre di risorse economiche sufficienti al fine di non divenire un onere
a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il
periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi,
ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva (sentenza
del 30 giugno 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, punto 76).
30 Per
quanto riguarda, in particolare, la condizione relativa al carattere
sufficiente delle risorse economiche prevista all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2004/38, la Corte ha già dichiarato che, sebbene il cittadino
dell’Unione debba disporre di risorse economiche sufficienti, il diritto
dell’Unione non contiene, tuttavia, alcun requisito in merito alla provenienza
di dette risorse, potendo queste ultime essere fornite, in particolare, dal
cittadino di uno Stato terzo, genitore dei cittadini dell’Unione minorenni
interessati (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14,
EU:C:2016:675, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
31 Pertanto,
il fatto che le risorse di cui un cittadino dell’Unione minorenne intende
avvalersi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2004/38, provengano dai redditi ricavati, dal suo genitore cittadino di uno
Stato terzo, dall’attività lavorativa che quest’ultimo esercita nello Stato
membro ospitante, non osta a che la condizione relativa al carattere
sufficiente delle risorse economiche, sancita da detta disposizione, possa
essere considerata soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015,
Singh e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 76).
32 Occorre
verificare se tale conclusione si imponga anche qualora il genitore del
cittadino dell’Unione minorenne non disponga di un titolo di soggiorno e di un
permesso di lavoro nello Stato membro ospitante.
33 A
tale riguardo, occorre sottolineare che la formulazione dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, non contiene alcun elemento
che consenta di ritenere che, ai fini di tale disposizione, possano essere
prese in considerazione solo le risorse derivanti dall’attività lavorativa
svolta da un cittadino di uno Stato terzo, genitore di un cittadino dell’Unione
minorenne, munito di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro.
34 Infatti,
detta disposizione si limita ad esigere che i cittadini dell’Unione interessati
abbiano la disponibilità di risorse economiche sufficienti per evitare che essi
diventino, durante il loro soggiorno, un onere eccessivo per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante, senza stabilire nessun’altra
condizione, in particolare per quanto riguarda l’origine di tali risorse
economiche.
35 Peraltro,
occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, poiché il
diritto alla libera circolazione, in quanto principio fondamentale del diritto
dell’Unione, costituisce la regola generale, le condizioni previste
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 devono essere
interpretate nel rispetto dei limiti imposti dal diritto dell’Unione e dal
principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013,
Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
36 Il
rispetto di tale principio implica che le misure nazionali adottate in
applicazione delle condizioni e limitazioni prescritte da tale disposizione
devono essere appropriate e necessarie per raggiungere lo scopo perseguito (v.,
in tal senso, per quanto riguarda strumenti del diritto dell’Unione anteriori
alla direttiva 2004/38, sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/Belgio, C‑408/03,
EU:C:2006:192, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), ossia la protezione delle
finanze pubbliche degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio
2015, Singh e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 75 e giurisprudenza ivi
citata).
37 A
tale riguardo, è vero che, quando le risorse economiche di cui dispone un
cittadino dell’Unione minorenne per il sostentamento suo e dei suoi familiari
durante il suo soggiorno nello Stato membro ospitante provengono da redditi
derivanti da un lavoro svolto, in tale Stato membro, dal suo genitore, cittadino
di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso
di lavoro, tenuto conto della situazione precaria di quest’ultimo, a causa del
carattere illegale del suo soggiorno, è maggiore il rischio che si verifichi la
perdita delle risorse economiche sufficienti e che tale cittadino dell’Unione
minorenne diventi un onere a carico del sistema di assistenza sociale.
38 In
tale prospettiva, una misura nazionale consistente nell’escludere tali redditi
dalla nozione di «risorse economiche sufficienti», ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, consentirebbe certamente la
realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale disposizione.
39 Tuttavia,
occorre sottolineare che, al fine di proteggere gli interessi legittimi dello
Stato membro ospitante, la direttiva 2004/38 contiene disposizioni che
consentono a quest’ultimo di agire in caso di perdita effettiva delle risorse
finanziarie, al fine di evitare che il titolare del diritto di soggiorno
diventi un onere per le finanze pubbliche di detto Stato membro.
40 In
particolare, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38,
il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare nel
territorio dello Stato membro ospitante, sulla base dell’articolo 7 di tale
direttiva, è mantenuto solo finché tali cittadini e i loro familiari soddisfano
le condizioni fissate da detta disposizione (sentenza del 16 luglio 2015, Singh
e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 57).
41 L’articolo
14 della direttiva 2004/38 consente così allo Stato membro ospitante di
controllare che i cittadini dell’Unione e i loro familiari che beneficiano del
diritto di soggiorno soddisfino le condizioni previste a tale riguardo dalla
direttiva 2004/38 durante tutto il loro soggiorno.
42 In
tali circostanze, un’interpretazione della condizione relativa al carattere
sufficiente delle risorse economiche, enunciata all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2004/38, nel senso che un cittadino dell’Unione
minorenne non può avvalersi, ai fini di tale disposizione, dei redditi
provenienti dall’attività lavorativa esercitata, nello Stato membro ospitante,
dal suo genitore, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di
soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro ospitante,
aggiungerebbe a tale condizione un requisito relativo all’origine delle risorse
economiche fornite da tale genitore, che costituirebbe un’ingerenza
sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e
di soggiorno del cittadino dell’Unione minorenne interessato, garantito
dall’articolo 21 TFUE, in quanto essa non è necessaria per la
realizzazione dell’obiettivo perseguito.
43 Nel
caso di specie, dalle osservazioni della sig.ra Bajratari risulta che, dal
2009, il sig. Bajratari ha sempre svolto la propria attività lavorativa
nel Regno Unito, in un primo tempo come capocuoco in un ristorante, poi, dal
febbraio 2018, come addetto ad una stazione di lavaggio auto.
44 È
stato peraltro confermato, in udienza, dalla sig.ra Bajratari, senza
essere contraddetta dal governo del Regno Unito, che i redditi derivanti
dall’attività lavorativa che il sig. Bajratari ha continuato a svolgere,
nonostante la scadenza della sua carta di soggiorno, sono stati assoggettati ai
contributi fiscali e al sistema previdenziale.
45 Infine,
nulla nel fascicolo di cui dispone la
Corte indica che, nel corso degli ultimi dieci anni, i figli
della sig.ra Bajratari abbiano fatto ricorso all’assistenza sociale nel
Regno Unito. Per di più, come risulta dal punto 14 della presente sentenza, la
condizione relativa all’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, non è contestata
nel caso di specie.
46 Ebbene,
una misura nazionale che consente alle autorità dello Stato membro interessato
di negare il diritto di soggiorno ad un cittadino dell’Unione minorenne per il
motivo che le risorse economiche di cui intende avvalersi, ai fini
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, provengono
dall’attività lavorativa svolta dal suo genitore, cittadino di uno Stato terzo
che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro,
nonostante tali risorse economiche consentano a detto cittadino dell’Unione di
far fronte, da dieci anni, alle proprie esigenze e a quelle dei suoi familiari
senza dover ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro,
eccede manifestamente quanto necessario per proteggere le finanze pubbliche di
detto Stato membro.
47 Inoltre,
un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle
risorse economiche come quella richiamata al punto 42 della presente sentenza
sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/38, ossia, come
risulta da una giurisprudenza costante, agevolare l’esercizio del diritto
primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione
dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e rafforzare tale diritto (sentenza del 18
dicembre 2014, McCarthy e a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, punto 31 e
giurisprudenza ivi citata).
48 Da
quanto precede risulta che il fatto che le risorse economiche di cui un
cittadino dell’Unione minorenne intende avvalersi, ai fini dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, provengano dai redditi
ricavati, dal suo genitore cittadino di uno Stato terzo, dall’attività
lavorativa che quest’ultimo esercita nello Stato membro ospitante, non osta a
che la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse economiche,
sancita da detta disposizione, possa essere considerata soddisfatta, anche
qualora tale genitore non disponga di un titolo di soggiorno e di un permesso
di lavoro in tale Stato membro.
49 Infine,
il governo del Regno Unito invoca motivi connessi al mantenimento dell’ordine
pubblico per giustificare la restrizione al diritto di soggiorno di un
cittadino dell’Unione minorenne risultante dal fatto che determinati redditi,
derivanti dall’attività lavorativa esercitata, in tale Stato membro, dal
genitore di tale minore, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un
titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro nel Regno Unito, sono esclusi
dalla nozione di «risorse economiche sufficienti», ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38.
50 A
tale riguardo, occorre ricordare che, in quanto ratio di una deroga al diritto
di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, la nozione di
«ordine pubblico» deve essere intesa in modo restrittivo, cosicché la sua
portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri senza
controllo da parte delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 13 settembre
2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
51 La Corte ha quindi dichiarato
che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla
perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge,
l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave rispetto ad
un interesse fondamentale della società (sentenza del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14,
EU:C:2016:674, punto 38).
52 Ebbene,
tenuto conto delle circostanze del procedimento principale, si deve constatare,
al pari dell’avvocato generale, al paragrafo 78 delle sue conclusioni, che nel
caso di specie non sono soddisfatte le condizioni richieste per giustificare,
per motivi di ordine pubblico, la restrizione al diritto di soggiorno dei primi
due figli della sig.ra Bajratari, risultante dall’esclusione dalla nozione
di «risorse economiche sufficienti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2004/38, dei redditi provenienti dall’impiego
svolto illegalmente dal loro padre.
53 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni
poste dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione
minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un
onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono
dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo
padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e
di un permesso di lavoro in tale Stato membro.
Sulle spese
54 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un
cittadino dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti
affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali
risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta
illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un
titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.
Dal sito http://curia.europa.eu
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