Tatuaggi e concorso
in polizia
Cons. di Stato, IV, 3 ottobre 2019, n. 6640
Posto che, in tema di dichiarazione di
inidoneità al servizio di Polizia, rileva la presenza sia di “tatuaggi sulle
parti del corpo non coperte dall'uniforme”, in relazione alla quale nessuna
rilevanza assume la “particolare sede o natura” ovvero il “contenuto” del
tatuaggio, sia di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del
corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o
per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”, la distinzione
rileva sul piano della natura dell’accertamento richiesto all’Amministrazione:
nel primo caso, è la mera presenza, al momento dell’esame da parte della
Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, di un tatuaggio, su
una parte del corpo non coperta dall'uniforme, a giustificare il giudizio di
non idoneità [il giudice di appello ricorda che, in tal caso, la presenza del tatuaggio è sempre causa di
esclusione, qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto
rappresentato, sia collocato "nelle parti del corpo non coperte
dall'uniforme", dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di
uniforme utilizzate e/o utilizzabili nell'ambito del servizio, e che l'amministrazione non è titolare di
alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, dovendo
bensì solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura
o meno del tatuaggio da parte delle divise)], mentre nel secondo l’Amministrazione
è tenuta, ai fini dell’esclusione per la presenza di un tatuaggio, a valutare,
e conseguentemente a motivare in tal senso, la “rilevanza” dell’alterazione
acquisita della cute e l’idoneità di essa a compromettere il decoro della
persona e dell’uniforme: il tatuaggio può diventare causa di esclusione -
ancorché non collocato in “parti visibili” - allorché esso venga considerato
“deturpante” per sede e natura, ovvero “indice di personalità abnorme” in virtù
del suo “contenuto” (id est, di quanto da esso rappresentato). In questa
(seconda) ipotesi, l'esclusione non è vincolata quale conseguenza dell'esito di
un accertamento tecnico, ma essa rappresenta l'eventuale misura adottata
all'esito di una valutazione che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica
da parte dell'amministrazione e che - salvo i limiti rappresentati dalla
sussistenza dei vizi di difetto di motivazione ovvero di eccesso di potere per
illogicità e/o irragionevolezza - non è sindacabile dal giudice amministrativo
in sede di giudizio di legittimità [In conseguenza di ciò, i giudici di
Palazzo Spada riformano la sentenza di primo grado, in cui, accogliendo il
ricorso dell’interessata (dichiarata non idonea al servizio di Polizia), si era affermato: a) “la mera presenza di un
tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego acquista una sua
specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal relativo concorso, soltanto
nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati e solo quando il
tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione
fisiognomica, tanto da determinare l’adozione di un giudizio di non idoneità al
servizio”;b) “tuttavia, anche in tale ambito, la presenza di un tatuaggio non
può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità,
essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere
“rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e
dell’uniforme, con conseguente onere per l’Amministrazione di specificare, con
adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio
possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai
precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento”; c)
“ciò in quanto, secondo il punto 2, lettera B della tabella 1 (a cui il Decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, all’art. 3, comma 2, rinvia per
l’individuazione delle imperfezioni come causa di non idoneità) tra queste
vanno ricompresi i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme,
quando per la loro sede e natura, siano deturpanti o per il loro contenuto
siano indice di personalità abnorme”]
Qualora l’Amministrazione provveda
all’immediata esclusione del candidato, è irrilevante il processo di rimozione
(in atto) del tatuaggio, posto che l'accertamento dei requisiti fisici deve
avvenire avendo riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione
della domanda di una procedura selettiva, in tal modo garantendo la par
condicio tra i candidati.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4156 del 2019, proposto
dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati
Vincenzo Caridi e Andrea Callea, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il
Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Angelo Clarizia, su
delega dichiarata dell’avvocato Vincenzo Caridi, e l'avvocato dello Stato
Fabrizio Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. -OMISSIS-),
l’appellata impugnava il verbale del 23 aprile 2018 con cui, nell’ambito della
procedura di cui al concorso pubblico per il reclutamento di 893 posti da
allievo agente della Polizia di Stato, la Commissione per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento di Pubblica
Sicurezza ha ritenuto la stessa non idonea al servizio di Polizia, nonché la
relativa scheda medica contenente la verbalizzazione e gli esiti degli
accertamenti psico-fisici (scheda del 20 aprile 2018) e il decreto, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento
straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, di approvazione della graduatoria di
merito.
2. Il T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione I-quater, con
ordinanza n. -OMISSIS-(di conferma del precedente decreto cautelare presidenziale
n. -OMISSIS-), in accoglimento dell’istanza cautelare, ammetteva con riserva la
candidata. In seguito la stessa, risultata idonea agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, è stata convocata per la frequenza del corso di
formazione.
2.1. Infine, il T.a.r., con sentenza n.-OMISSIS-, ha accolto il
ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il
Tribunale, in particolare:
a) “la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un
aspirante a pubblico impiego acquista una sua specifica valenza, ai fini
dell’esclusione dal relativo concorso, soltanto nell’ambito degli ordinamenti
militari e/o assimilati e solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o
sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica, tanto da determinare
l’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio”;
b) “tuttavia, anche in tale ambito, la presenza di un
tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per
non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta
carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona
e dell’uniforme, con conseguente onere per l’Amministrazione di specificare,
con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un
tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto
riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di
riferimento”;
c) “ciò in quanto, secondo il punto 2, lettera B della
tabella 1 (a cui il Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, all’art. 3,
comma 2, rinvia per l’individuazione delle imperfezioni come causa di non
idoneità) tra queste vanno ricompresi i tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte dall’uniforme, quando per la loro sede e natura, siano deturpanti o per
il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”;
d) “in conclusione, il gravato giudizio di inidoneità è
illegittimo quanto meno sotto il profilo della valutazione dei presupposti di
fatto e di diritto, della carenza di motivazione e della contraddittorietà, con
specifico riferimento al riscontro operato in sede di accertamento, atteso che
la disamina della documentazione prodotta agli atti coerentemente conduce ad
escludere la sussistenza – già in sede di accertamento dei requisiti
psicofisici - di un “tatuaggio” definito ma, seppure in virtù degli interventi
“laser” a cui la ricorrente si è sottoposta per la rimozione degli stessi prima
dell’accertamento, di parte di cute del polso del braccio destro e sinistro con
la presenza di incisione sulla cute stessa, con figura di tatuaggio in
rimozione”.
3. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, per ottenere
la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del
ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili
nei seguenti termini:
i) la motivazione della sentenza sarebbe erronea, poiché
i requisiti psico-fisici richiesti dal bando di concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda
o, al più tardi, al momento della visita medica;
ii) non sarebbe corretta l’osservazione in sentenza
sulla ritenuta carenza motivazionale in ordine alla rimozione dei tatuaggi in
corso;
iii) erroneamente la sentenza si fonda essenzialmente
sulla discrepanza tra la "documentazione fotografica allegata agli atti
processuali dalla difesa della ricorrente" e l’accertamento
concorsuale, senza tener conto che i requisiti psico-fisici devono essere
posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a
visita medica collegiale concorsuale.
3.1. Si è costituita in giudizio l’appellata, la quale,
depositando memoria difensiva, si è opposta all’appello e ne ha chiesto
l’integrale rigetto. Ella ha precisato al riguardo la correttezza della
decisione impugnata, nell’aver considerato che già al momento della visita,
come rilevato dalla stessa commissione (che appunto definisce il tatuaggio “in
via di rimozione”), residuavano solo esiti cicatriziali, frutto del
trattamento di rimozione con laser avviato in precedenza.
4. In sede cautelare, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha accolto
l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, al fine di
garantire la piena parità di trattamento tra i candidati e riservando alla fase
di merito l’approfondimento della questione centrale della controversia.
4.1. All’udienza del 19 settembre 2019 la causa è stata
trattenuta in decisione dal Collegio.
5. L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
6. Il Collegio intende premettere la ricostruzione dei fatti posti
alla base dell’impugnata esclusione della candidata:
a) con domanda ID n. 668727 presentata in data 7 giugno 2017,
l’appellata partecipava al concorso pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai
cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per
l’assunzione nella Polizia di Stato, indetto con bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed
Esami” del 26 maggio 2017;
a.1) in particolare, il bando di concorso prevedeva il
superamento delle seguenti prove: prova scritta (art. 10), prova di efficienza
fisica (art. 12), accertamenti psico-fisici (art. 14) e accertamenti
attitudinali (art. 15);
a.2) con particolare riferimento alla prova per accertamenti
psico-fisici di cui all’art. 14, il bando disponeva, al punto 5, «Costituiscono
altresì cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia di Stato, le
imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1, allegata al D.M. 30
giugno 2003, n. 198»;
b) superata sia la prova scritta che la prova di efficienza
fisica, l’appellata, all’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti
psico-fisici, in data 23 aprile 2018, veniva giudicata inidonea dalla
Commissione con la seguente motivazione a verbale: “Tatuaggio in via di
rimozione in zona non coperta dall’uniforme (lato ulnare polso dx 3x1 cm;
superficie ulnare polso sin 3x1 cm; superficie radiale polso sin. 1x15 cm) ai
sensi dell’articolo 3 comma 2 riferimento tabella 1 punto 2 lettera “b” del DM
30.06.2003 n. 198 e succ. modific. ed integr.” e veniva conseguentemente
esclusa dal concorso;
c) il T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione I-quater, adito dalla
interessata con ricorso R.G. n. -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS-(di
conferma del precedente decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS-),
ammetteva con riserva la candidata, la quale, in seguito risultata idonea agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, veniva convocata per la frequenza del
204° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato;
d) a conclusione del corso, l’appellata si è classificata al
posto 280 nella graduatoria finale, pubblicata in data 21 giugno 2019, e in
data 26 giugno 2019 ha prestato giuramento come agente in prova della Polizia
di Stato.
7. Ciò premesso, il Collegio rammenta che il citato punto 2,
lettera b) della tabella 1, alla quale l’art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, rinvia per l’individuazione delle
imperfezioni come causa di non idoneità, individua tra le “cause di non
idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del
personale della polizia di stato” i “tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o
per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
7.1. Vengono in tal modo individuate due distinte fattispecie,
entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525):
a) quella della presenza di “tatuaggi sulle parti del corpo
non coperte dall'uniforme”, in relazione alla quale nessuna rilevanza
assume la “particolare sede o natura” ovvero il “contenuto” del
tatuaggio;
b) quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla
collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede
o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità
abnorme”.
Del resto, con riferimento alla presente controversia, tale
distinzione trova conferma nelle “Procedure per lo svolgimento degli
accertamenti psico-fisici del concorso pubblico per l’assunzione di 1148
allievi agenti della Polizia di Stato”, dove si dispone che “Per la
valutazione dei tatuaggi di cui al punto 2, lettera b della tabella 1 allegata
al d.m. 30 giugno 2003, n. 198, la Commissione, ove ritenuto necessario, potrà fare
indossare al candidato i capi di vestiario previsti dalle uniformi, inclusa la
maglietta a maniche corte tipo “polo”, di taglia adeguata. I tatuaggi non
coperti dai capi di vestiario dell’uniforme – compresi quelli degli arti
superiori, qualora non coperti dalla maglietta a manica corta – costituiranno
causa di non idoneità. I tatuaggi che, seppure coperti dai capi di vestiario
previsti dalle uniformi, siano deturpanti o ritenuti indice di personalità
abnorme costituiranno anch’essi causa di non idoneità”.
7.2. La distinzione rileva sul piano della natura
dell’accertamento richiesto all’Amministrazione:
a) nel primo caso, è la mera presenza, al momento dell’esame da
parte della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, di un
tatuaggio, su una parte del corpo non coperta dall'uniforme, a giustificare il
giudizio di non idoneità. Invero, la presenza del tatuaggio è sempre causa di
esclusione, qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto
rappresentato, sia collocato "nelle parti del corpo non coperte
dall'uniforme", dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi
di uniforme utilizzate e/o utilizzabili nell'ambito del servizio. In
particolare, in giurisprudenza si afferma costantemente che l'amministrazione
non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna
valutazione, dovendo bensì solo prendere atto degli esiti di un mero
accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise)
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4305); trattandosi di un mero
accertamento tecnico, esula da ciò ogni valutazione del nocumento all'immagine
dell'amministrazione o al decoro della divisa;
b) nel secondo caso, invece, l’Amministrazione è tenuta, ai
fini dell’esclusione per la presenza di un tatuaggio, a valutare, e
conseguentemente a motivare in tal senso, la “rilevanza” dell’alterazione
acquisita della cute e l’idoneità di essa a compromettere il decoro della
persona e dell’uniforme. In particolare, il tatuaggio può diventare causa di esclusione
- ancorché non collocato in “parti visibili” come innanzi precisate - allorché
esso venga considerato “deturpante” per sede e natura, ovvero “indice di
personalità abnorme” in virtù del suo “contenuto” (id est, di quanto da
esso rappresentato). In questa ipotesi, l'esclusione dunque non è vincolata
quale conseguenza dell'esito di un accertamento tecnico, ma essa rappresenta
l'eventuale misura adottata all'esito di una valutazione che costituisce
esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione e che -
salvo i limiti rappresentati dalla sussistenza dei vizi di difetto di
motivazione ovvero di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza -
non è sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di
legittimità.
7.3. Ciò considerato, non è condivisibile la statuizione del
primo giudice secondo cui, in presenza di tatuaggio “sulle parti del corpo
non coperte dall'uniforme”, la mera presenza di esso sulla cute non sarebbe
di per sé sufficiente ai fini dell’esclusione dal concorso, essendo invece
necessario che il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una
rilevante alterazione fisiognomica, idonea a compromettere il decoro della
persona e dell’uniforme.
Del resto, la chiarezza del dato normativo di cui alla citata
fonte regolamentare - attualmente ancora vigente ed efficace - non lascia adito
a diverse interpretazioni, volte a dare risalto all’espressione di un ulteriore
giudizio di valore.
7.4. Ad ogni modo, ai fini della valutazione della correttezza
dell’accertamento tecnico effettuato dall'amministrazione, deve altresì tenersi
conto che:
a) l'accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto
riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda
di una procedura selettiva, onde garantire doverosamente la par condicio
tra i candidati (sul punto cfr. ancora Cons. Stato, n. 4305/2018, cit.);
tuttavia, al riguardo, va anche considerato che il primo momento utile per
l’accertamento di tali requisiti è quello della visita per l’idoneità psico-fisica;
invero, sebbene i requisiti di idoneità debbano essere posseduti entro la data
di scadenza del termine per la partecipazione, essi devono essere verificabili
nei tempi della selezione concorsuale;
b) la visibilità del tatuaggio, proprio in quanto rilevante ex
se, deve presentare una certa evidenza, ovvero determinare l'impossibilità
del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez.VI,
13 maggio 2010, n. 2950);
c) il giudizio di esclusione deve essere congruamente motivato
in ordine alla “visibilità” del tatuaggio: la motivazione deve riguardare non
solo l’ubicazione del tatuaggio, in termini pertanto di potenziale
individuabilità, ma anche la sua effettiva consistenza (Cons. Stato Sez. II,
Sent., 26 agosto 2019, n. 5875; Sez. III, 3 giugno 2019, n. 3729).
7.5. L’apprezzamento richiesto dall’Amministrazione potrebbe
tuttavia divenire più complesso nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, in
occasione della visita venga rilevato che è già in corso un processo di rimozione
del tatuaggio, al punto che esso non presenta più tratti definiti e non è più
chiaramente identificabile.
Al riguardo si rinvengono casi in cui è lo stesso Ministero ad
aver attribuito rilevanza al processo di rimozione, provvedendo a sospendere
l'accertamento e fissando poi la verifica in un termine generalmente utile alla
procedura concorsuale, onde offrire al candidato la possibilità di
ripresentarsi con il tatuaggio rimosso. Tale riferita opzione procedurale si è
sostanziata in una precisa opzione ermeneutica della richiamata inidoneità,
dequotata a non definitiva, e in quanto tale non ostativa, laddove se ne sia
dimostrata l'azione chirurgica ablativa in atto (in passato soluzioni di questo
tipo sono state anche stimolate dalla giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, Sez.
III, 5 dicembre 2013, n. 5779).
7.6. Con riferimento all’ipotesi opposta, in cui
l’Amministrazione abbia provveduto all’immediata esclusione del candidato, la
giurisprudenza maggioritaria, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi,
ha solitamente negato rilevanza al processo di rimozione in atto del tatuaggio,
facendo applicazione del sopra citato indirizzo secondo cui l'accertamento dei
requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del
termine di presentazione della domanda di una procedura selettiva, in tal modo
garantendo la par condicio tra i candidati (Cons. Stato, n. 4305/2018;
da ultimo, Sez. IV, ord. 3849/2019; Sez. IV, ord. 2386/2019; Sez. II, n.
2109/2019; Sez. IV, ord. nn. 4342 e 4346 del 14 settembre 2018, ove, in
particolare, si è affermato che è “irrilevante l’inizio della rimozione del
tatuaggio”). In particolare, è stato ritenuto che spetti all’interessato
dimostrare che, al momento dell’accertamento svolto dall’Amministrazione, fosse
già ultimata la procedura di rimozione e, conseguentemente, fosse in toto
eliminata la percepibilità visiva del tatuaggio, difettando altrimenti i
requisiti psico-fisici per l’assunzione (Sez. IV, ord. 2386/2019).
7.7. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio, con
specifico riferimento alla fattispecie in esame, rileva che, al momento
dell’accertamento concorsuale, la commissione medica, come risulta dal verbale
della visita e dalla scheda allegata, ha descritto dettagliatamente le figure
tatuate sugli arti superiori (note musicali, stelle e luna), ne ha misurato la
lunghezza e ne ha valutato la visibilità ovvero l’impossibilità degli stessi ad
essere coperti con l’uniforme estiva (polo manica corta);
7.7.1. Per converso, la candidata (ricorrente in primo grado),
al fine di dimostrare che già al momento della visita per accertamenti
psico-fisici tenuta in data 23 aprile 2018 il tatuaggio risultava già rimosso
residuando solo esiti cicatriziali sulla cute, si limitava a produrre:
a) documentazione fotografica priva di data, dalla quale si
evince che la terapia medica di rimozione con laser, quanto meno alla data
della prima produzione in giudizio unitamente al ricorso introduttivo
(notificato in data 15 giugno 2018), aveva esiti positivi, divenuti poi, quanto
meno alla data della seconda produzione documentale (23 gennaio 2019),
ottimali;
b) certificato medico privato, con cui si attesta che il
trattamento laser per rimozione dei tatuaggi ai polsi destro e sinistro aveva
avuto inizio nell’anno 2017 e che alla data del 6 giugno 2018 poteva ritenersi
“in via di conclusione”.
7.6. In definitiva, alla luce della documentazione in atti,
ferma la sussistenza di adeguata motivazione nel verbale impugnato, non può
dirsi che sia stata raggiunta idonea e sufficiente dimostrazione del fatto che,
come prospettato dalla candidata, al momento della visita il tatuaggio fosse
già rimosso residuando meri esiti cicatriziali, atteso che, da un lato, le
allegazioni fotografiche sono prive di data e sono state prodotte successivamente
all’accertamento concorsuale, dall’altro, che la certificazione medica versata
in atti non è stata rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
8. In ragione di quanto esposto, l’appello deve quindi essere
accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso
di primo grado.
9. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 4156/2019, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19
settembre 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Alessandro Verrico
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Luigi Maruotti
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