Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi (c/o Presidenza del Consiglio dei
Ministri) 16 luglio 2019, Accesso di
consiglieri comunali
L’accesso diretto al protocollo consente
una selezione della documentazione di effettivo interesse per il consigliere
comunale, senza la previa necessità della materiale apprensione di mole di
documentazione tra cui selezionare quella necessitata, con la conseguenza tra
l’altro di scongiurare l’aggravio del carico di lavoro per l’ente, in ossequio
al principio di buon andamento della P.A..
A seguito dell’accesso così esercitato –
non quindi a tutti i documenti dello stesso, si ribadisce, ma ai dati di
sintesi ricavabili dal protocollo – il consigliere comunale procederà alla
formulazione della istanza di accesso, specifica e dettagliata, recante
l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o,
qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano
l’individuazione dell’oggetto dell’accesso
E’ pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del
Sindaco del Comune di ….. avente ad oggetto la possibilità per il consigliere
comunale di accedere “da remoto al sistema informatico dell’Ente”, a seguito
della richiesta in tal senso pervenuta da parte dei Consiglieri di minoranza.
Si chiede anche se, in caso di riconoscimento del relativo diritto in capo al
Consigliere comunale, tale diritto sia limitato all'accesso da remoto solo ai
documenti, alle informazioni e ai dati definitivamente cristallizzati nel
sistema informatico, con esclusione dell'accesso anche ai dati, informazioni e
documenti che siano in fase istruttoria o in corso di lavorazione.
Si richiede inoltre se sia possibile e/o opportuno prevedere
specifiche disposizioni regolamentari interne all'Ente dirette ad impedire che
l'accesso da remoto all'intero sistema informatico dell'Ente possa dar luogo ad
una apprensione generalizzata ed indiscriminata degli atti e dati
dell'Amministrazione comunale, per scongiurare un sindacato generale
sull’attività della amministrazione.
In merito alla richiesta di parere avanzata si osserva quanto
segue.
La Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi più volte, esprimendosi in
senso favorevole, in merito alla accessibilità diretta al “protocollo
dell’ente”, da parte del consigliere comunale, tramite attribuzione di
credenziali di accesso ed, in virtù di tale attribuzione, si è precisato che il
consigliere comunale può accedere al protocollo dell’ente non solo dalla sede
dello stesso ma da qualunque postazione.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato Sez. V con
la sentenza n. 3486/2018 avente ad oggetto il caso di un consigliere comunale
il quale rivendicava la concessione della “facoltà di accesso anche da autonome
postazioni remote, mediante rilascio di apposite credenziali (user id e
password) e, per tal via, senza la limitazione riconnessa al necessario ricorso
alla postazione fisica predisposta nei locali comunali”.
La Commissione, sul
tema oggetto della richiesta di parere, ritiene di dover richiamare la sentenza
531/2018 del TAR Sardegna – Cagliari, che compendia in modo puntuale
l’indirizzo adottato dalla Commissione medesima.
“L’esigenza conoscitiva fatta valere (…) si basa sul diritto
all’accesso previsto e disciplinato dall’art. 43, comma 2, del TUEL, il quale
estende a «tutte le notizie e le informazioni» in possesso del Comune l’ambito
entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza
dell’attività dell’ente locale. In specie, la richiesta di accedere al protocollo
informatico, e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico,
rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per
l’esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga
non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti
dell’amministrazione comunale (che costituisce il timore manifestato anche in
questa sede dal Comune intimato), ma mediante una selezione degli oggetti degli
atti di cui si chiede l’esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per
poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di
accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in
uscita dall’amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione
telematica del protocollo”.
Secondo il Tar Sardegna - e secondo l’orientamento ormai
consolidato della Commissione in linea con esso - l’accesso diretto al
protocollo consente una selezione della documentazione di effettivo interesse
per il consigliere comunale, senza la previa necessità della materiale
apprensione di mole di documentazione tra cui selezionare quella necessitata,
con la conseguenza tra l’altro di scongiurare l’aggravio del carico di lavoro
per l’ente, in ossequio al principio di buon andamento della P.A..
A seguito dell’accesso così esercitato – non quindi a tutti i
documenti dello stesso, si ribadisce, ma ai dati di sintesi ricavabili dal
protocollo – il consigliere comunale procederà alla formulazione della istanza
di accesso, specifica e dettagliata, recante l’indicazione degli estremi
identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi,
almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto
dell’accesso.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato permane, infatti,
la necessità che le istanze di accesso siano formulate in maniera specifica e
recanti la precisa indicazione del documento oggetto di interesse. Tali
cautele, secondo il Consiglio di Stato, derivano dall’esigenza che il consigliere
comunale non abusi del diritto all’informazione riconosciutogli
dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od
aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti
della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità
amministrativa dell’ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).
Al contrario, osserva la Commissione, la
possibilità di un accesso diretto ed indiscriminato a tutta la documentazione
dell’ente finirebbe invero per scavalcare, azzerandola, la fase dell’istanza di
accesso che deve invece sussistere ed essere connotata dai requisiti ora
richiamati, la cui necessaria sussistenza è ribadita costantemente dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La richiesta ostensiva del
consigliere comunale, poi, deve essere sempre funzionalmente connessa
all’esercizio del mandato amministrativo e alle relative funzioni di indirizzo
e controllo politico-amministrativo.
Tale sistema di accesso – per rispondere all’ altro quesito posto
dal Comune - rende superflua la adozione di un regolamento che scongiuri
l’apprensione generalizzata ed indiscriminata degli atti e dati
dell'Amministrazione comunale al fine di evitare il paventato sindacato
generale sull’attività della amministrazione.
Quanto alla ulteriore richiesta relativa alla eventuale
accessibilità dei dati, informazioni e documenti che siano in fase istruttoria
o in corso di lavorazione, la
Commissione osserva quanto segue.
Se, ad esser richiesto è l’accesso ad un documento che risulti
materialmente formato ed esistente agli atti del Comune, questo dovrà sempre
essere liberamente accessibile da parte dei consiglieri comunali, con
l’immanenza – si ripete - della strumentalità della richiesta avanzata
all’esercizio del mandato amministrativo e alle funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo.
Qualora, invece, la richiesta attenga a documenti non ancora
formati ma ancora in fase di istruttoria, si rientra nell’ambito informativo
previsto dall’articolo 43 del TUEL, con possibilità per l’ente di differire
l’accesso alla effettiva formazione della documentazione de qua, garantendo,
però, l’accesso alle informazioni o notizie in possesso degli uffici comunali,
utili all’espletamento del mandato ovvero allo svolgimento delle funzioni
attribuite ai consiglieri ex lege.
In tal senso è il parere di questa
Commissione.
Dal sito http://www.commissioneaccesso.it/it/
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