Elezioni comunali – Rappresentanza
di genere nelle liste elettorali
Tar Campania, Napoli, xx 2015, n. xx
La ricusazione delle liste, per violazione
(del principio) della rappresentanza di genere,
è consentita esclusivamente quando, in esito al riequilibrio operato
attraverso la cancellazione delle candidature eccedenti in rapporto alla quota
necessaria ad assicurare la parità di genere, il numero di candidati risulti
inferiore a quello minimo prescritto. Quanto ai criteri da applicare ai fini
della determinazione della prefata quota, il riferimento ad un “arrotondamento
all’unità superiore” nell’ipotesi in cui il “numero dei candidati del sesso
meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale
inferiore a 50 centesimi” preclude in radice la possibilità di sostenere
l’applicabilità del criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, dovendo
trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale,
peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di riferimento.
Se il mancato rispetto della quota
necessaria al fine di assicurare la parità di genere non può non determinare il
riequilibrio tra i due generi attraverso la esclusione dell’ultimo candidato
del genere eccedente, l’esito conseguente a tale operazione non può determinare
– nel caso deciso – anche la ricusazione
dell’intera lista: ridotti a 16 i componenti della lista (a seguito della
esclusione dell’ultimo candidato di sesso maschile), la presenza di cinque
candidate (in rapporto a 11 candidati di sesso maschile) è certamente
sufficiente, seguendo il consolidato criterio dell’arrotondamento aritmetico –
l’unico, per le ragioni sopra esposte, consentito alla stregua della previsione
normativa in esame – al soddisfacimento della quota, emergendo anche la
congruità sotto il profilo complessivo della consistenza numerica dei
componenti della lista (16 candidati: 2/3= 10,66; 1/3= 5,33).
FATTO
Col ricorso in esame il sig. S.I., nella qualità di delegato
alla presentazione della lista civica “X”, ne ha impugnato la ricusazione dalla
competizione elettorale per l’elezione del sindaco e dei consiglieri del Comune
di M., indetta per il giorno 31 maggio 2015, disposta dalla IV Sottocommissione
Elettorale Circondariale di M. con verbale n. 71 del 3 maggio 2015 per
inosservanza delle norme in tema di quote di genere dettate dall'art. 2 della
legge 215/2012 e successivamente confermata con provvedimento della medesima
Sottocommissione del 4 maggio 2015.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso la Prefettura di N. –
Ufficio Centrale Elettorale del Comune di M.
Alla pubblica udienza straordinaria dell’8 maggio 2015 la causa
è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento di ricusazione della lista “X” è stato così
motivato:
«Rilevato che nella citata lista sono presenti n. 12 elettori e
n. 5 elettrici per un totale di n. 17 candidati; Letto l'art. 33, comma 1 lett.
d-bis), del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, e ss.mm.ii., in base al quale la Commissione elettorale
circondariale,- entro il giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione delle liste, «verifica che nelle liste dei candidati sia
rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell 'art. 73 del TU. delle
leggi sull 'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la
lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più
rappresentato, procedendo dall 'ultimo della lista in modo da assicurare il
rispetto del citato comma 1 dell'art. 73 del TU. di cui al Decreto legislativo
n. 367 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della
cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati
inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;
Rilevato che, nel caso di specie, riducendo il numero degli elettori
maschi presente nella lista de qua di n. 2 unità, per rispettare la suindicata
previsione normativa sulle quote di genere, il numero totale residuo di
candidati risulta essere pari a 15, inferiore, quindi, al numero minimo di
candidati previsto per i Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti,
qual è M., che è di 16;
Ritenuto, pertanto, che la lista in questione debba essere
ricusata anche alla luce delle direttive formulate dal Ministero dell'Interno
con le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature
(pubblicazione n. 5);»
Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente nega la
sussistenza della dedotta violazione delle c.d. quote di genere, sostenendo che
la ricusazione sarebbe frutto, da un lato, dell’illegittima applicazione del
criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché di quello vigente
dell'arrotondamento aritmetico, e, dall’altro lato, della mancata applicazione
dei principi in vigore in tema di riequilibrio della quota di genere.
Secondo il ricorrente, infatti, la sottocommissione, anziché
ricusare la lista, avrebbe dovuto al più escluderne l'ultimo candidato di sesso
maschile, ripristinando in tal modo la c.d. quota di genere, che, applicando il
criterio dell'arrotondamento aritmetico, sarebbe divenuta pari proprio a 5
(anziché a 6).
In tal modo, infatti, sarebbero comunque rimasti 16 candidati,
cioè il numero minimo per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e
100.000 abitanti.
Al contrario, la sottocommissione avrebbe illegittimamente
applicato nella determinazione della quota di genere il criterio
dell'arrotondamento all'unità superiore, che sarebbe stato previsto nelle
Istruzioni per la presentazione delle liste di cui alla circolare n. 37 del 16
settembre 2014 del Ministero dell'Interno (anch’essa impugnata) a seguito
dell’accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno (9/2486-AR-5)
che lo impegnava a modificare l'interpretazione della norma applicando nella
formazione delle liste elettorali questo criterio, anziché quello dell'arrotondamento
aritmetico, e che, però, non sarebbe conforme al dettato legislativo.
Quest’ultimo, infatti, prevedrebbe in maniera assolutamente
inequivocabile il criterio dell'arrotondamento aritmetico, in base al quale
l'arrotondamento all'unità superiore avviene solo in caso di frazione superiore
a 0,50, e comunque, in base al principio del c.d. favor adrnissionis, in
presenza di una interpretazione normativa dubbia deve prevalere la soluzione
che consente la più ampia partecipazione alla competizione elettorale.
Con un secondo motivo di censura, poi, il ricorrente denuncia
la sostanziale omessa valutazione dell’istanza di riesame presentata il 4
maggio alla Commissione Elettorale per rappresentarle la possibilità di ridurre
il numero dei candidati a 16, consentendo, in tal modo, di ripristinare in
conformità alla legge la c.d. quota di genere.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio rileva, infatti, che l’art. 2, comma 1, lett. d)
della l. n. 215 del 2012, nel novellare l’art. 73 del d. lgs. N. 267 del 2000,
espressamente statuisce : «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore
a 50 centesimi».
La previsione risulta, dunque, estremamente chiara nello
stabilire i presupposti alla base dell’esercizio dei poteri dei quali la Commissione elettorale
è attributaria ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d-bis del d.P.R.; la
ricusazione delle liste, infatti, è consentita esclusivamente quando, in esito
al riequilibrio operato attraverso la cancellazione delle candidature eccedenti
in rapporto alla quota necessaria ad assicurare la parità di genere, il numero
di candidati risulti inferiore a quello minimo prescritto. Quanto ai criteri da
applicare ai fini della determinazione della prefata quota, l’art. 2, comma 1
sopra richiamato non consente di avallare l’innovativa opzione interpretativa
alla base della determinazione gravata; il riferimento, infatti, ad un
“arrotondamento all’unità superiore” nell’ipotesi in cui il “numero dei
candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una
cifra decimale inferiore a 50 centesimi” preclude in radice la possibilità di
sostenere l’applicabilità del criterio dell’arrotondamento all’unità superiore,
dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il
quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di
riferimento.
Costituisce jus receptum il principio in base al quale
l'interpretazione della legge è operazione che deve essere condotta secondo
criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, con priorità, pertanto, del
criterio dell'interpretazione letterale; ciò con la conseguenza che
l'interpretazione da prescegliere non può essere che quella che risulti il più
possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso
all'interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a
diversi criteri ermeneutici (cfr. T.A.R. Umbria, 2 gennaio 2014, n. 3; Cass.,
sez I, 6 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22112).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, alcuna valenza
può essere riconnessa né alle istruzioni per la presentazione e per
l’ammissione delle candidature, né alla circolare del Ministero dell’Interno n.
37 del 16 settembre 2014, risultando all’evidenza ostativi i fondamentali
principi in materia di gerarchia delle fonti; come correttamente rilevato dalla
difesa di parte ricorrente, infatti, la circostanza che il Governo abbia
accolto un ordine del giorno discusso dalla Camera dei Deputati nel luglio 2014
con l’impegno a “modificare l’interpretazione ….applicando nella formazione
delle liste elettorali il criterio dell’arrotondamento all’unità superiore,
anziché il criterio (…) aritmetico” non è, di per sé, sufficiente a determinare
alcuna efficacia innovativa nell’ordinamento, risultando all’uopo necessaria
una modifica della formulazione della disposizione in esame.
Nel caso che ne occupa, dunque, se certamente il mancato
rispetto della quota necessaria al fine di assicurare la parità di genere non
poteva non determinare il riequilibrio tra i due generi attraverso la esclusione
dell’ultimo candidato di sesso maschile, l’esito conseguente a tale operazione
non avrebbe potuto determinare anche la ricusazione dell’intera lista; ridotti,
infatti, a 16 i componenti della lista (a seguito della esclusione dell’ultimo
candidato di sesso maschile), la presenza di cinque candidate (in rapporto a 11
candidati di sesso maschile) è certamente sufficiente, seguendo il consolidato
criterio dell’arrotondamento aritmetico – l’unico, per le ragioni sopra
esposte, consentito alla stregua della previsione normativa in esame – al
soddisfacimento della quota, emergendo anche la congruità sotto il profilo
complessivo della consistenza numerica dei componenti della lista (16
candidati: 2/3= 10,66; 1/3= 5,33).
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va
accolto, con assorbimento delle residue censure e, per l’effetto, va annullato
il provvedimento gravato e conseguentemente disposta la riammissione della
lista civica “X” alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio
Comunale di M..
Le spese seguono come per regola la soccombenza e vengono
liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (2308/2015), lo
accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla
l'atto di ricusazione impugnato e dispone la riammissione della lista civica
“X” alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di M.
---
Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di N. e la Sottocommissione
resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese, delle
competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma
di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA. ---.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della
presente decisione alla Prefettura di N. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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