giovedì 14 maggio 2015




Elezioni comunali – Rappresentanza di genere nelle liste elettorali

Tar Campania, Napoli, xx 2015, n. xx

La ricusazione delle liste, per violazione (del principio) della rappresentanza di genere,  è consentita esclusivamente quando, in esito al riequilibrio operato attraverso la cancellazione delle candidature eccedenti in rapporto alla quota necessaria ad assicurare la parità di genere, il numero di candidati risulti inferiore a quello minimo prescritto. Quanto ai criteri da applicare ai fini della determinazione della prefata quota, il riferimento ad un “arrotondamento all’unità superiore” nell’ipotesi in cui il “numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi” preclude in radice la possibilità di sostenere l’applicabilità del criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di riferimento.

Se il mancato rispetto della quota necessaria al fine di assicurare la parità di genere non può non determinare il riequilibrio tra i due generi attraverso la esclusione dell’ultimo candidato del genere eccedente, l’esito conseguente a tale operazione non può determinare – nel caso deciso –  anche la ricusazione dell’intera lista: ridotti a 16 i componenti della lista (a seguito della esclusione dell’ultimo candidato di sesso maschile), la presenza di cinque candidate (in rapporto a 11 candidati di sesso maschile) è certamente sufficiente, seguendo il consolidato criterio dell’arrotondamento aritmetico – l’unico, per le ragioni sopra esposte, consentito alla stregua della previsione normativa in esame – al soddisfacimento della quota, emergendo anche la congruità sotto il profilo complessivo della consistenza numerica dei componenti della lista (16 candidati: 2/3= 10,66; 1/3= 5,33).


FATTO
Col ricorso in esame il sig. S.I., nella qualità di delegato alla presentazione della lista civica “X”, ne ha impugnato la ricusazione dalla competizione elettorale per l’elezione del sindaco e dei consiglieri del Comune di M., indetta per il giorno 31 maggio 2015, disposta dalla IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di M. con verbale n. 71 del 3 maggio 2015 per inosservanza delle norme in tema di quote di genere dettate dall'art. 2 della legge 215/2012 e successivamente confermata con provvedimento della medesima Sottocommissione del 4 maggio 2015.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso la Prefettura di N. – Ufficio Centrale Elettorale del Comune di M.
Alla pubblica udienza straordinaria dell’8 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento di ricusazione della lista “X” è stato così motivato:
«Rilevato che nella citata lista sono presenti n. 12 elettori e n. 5 elettrici per un totale di n. 17 candidati; Letto l'art. 33, comma 1 lett. d-bis), del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, e ss.mm.ii., in base al quale la Commissione elettorale circondariale,- entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, «verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell 'art. 73 del TU. delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall 'ultimo della lista in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'art. 73 del TU. di cui al Decreto legislativo n. 367 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;
Rilevato che, nel caso di specie, riducendo il numero degli elettori maschi presente nella lista de qua di n. 2 unità, per rispettare la suindicata previsione normativa sulle quote di genere, il numero totale residuo di candidati risulta essere pari a 15, inferiore, quindi, al numero minimo di candidati previsto per i Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, qual è M., che è di 16;
Ritenuto, pertanto, che la lista in questione debba essere ricusata anche alla luce delle direttive formulate dal Ministero dell'Interno con le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature (pubblicazione n. 5);»
Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente nega la sussistenza della dedotta violazione delle c.d. quote di genere, sostenendo che la ricusazione sarebbe frutto, da un lato, dell’illegittima applicazione del criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché di quello vigente dell'arrotondamento aritmetico, e, dall’altro lato, della mancata applicazione dei principi in vigore in tema di riequilibrio della quota di genere.
Secondo il ricorrente, infatti, la sottocommissione, anziché ricusare la lista, avrebbe dovuto al più escluderne l'ultimo candidato di sesso maschile, ripristinando in tal modo la c.d. quota di genere, che, applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico, sarebbe divenuta pari proprio a 5 (anziché a 6).
In tal modo, infatti, sarebbero comunque rimasti 16 candidati, cioè il numero minimo per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti.
Al contrario, la sottocommissione avrebbe illegittimamente applicato nella determinazione della quota di genere il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, che sarebbe stato previsto nelle Istruzioni per la presentazione delle liste di cui alla circolare n. 37 del 16 settembre 2014 del Ministero dell'Interno (anch’essa impugnata) a seguito dell’accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno (9/2486-AR-5) che lo impegnava a modificare l'interpretazione della norma applicando nella formazione delle liste elettorali questo criterio, anziché quello dell'arrotondamento aritmetico, e che, però, non sarebbe conforme al dettato legislativo.
Quest’ultimo, infatti, prevedrebbe in maniera assolutamente inequivocabile il criterio dell'arrotondamento aritmetico, in base al quale l'arrotondamento all'unità superiore avviene solo in caso di frazione superiore a 0,50, e comunque, in base al principio del c.d. favor adrnissionis, in presenza di una interpretazione normativa dubbia deve prevalere la soluzione che consente la più ampia partecipazione alla competizione elettorale.
Con un secondo motivo di censura, poi, il ricorrente denuncia la sostanziale omessa valutazione dell’istanza di riesame presentata il 4 maggio alla Commissione Elettorale per rappresentarle la possibilità di ridurre il numero dei candidati a 16, consentendo, in tal modo, di ripristinare in conformità alla legge la c.d. quota di genere.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio rileva, infatti, che l’art. 2, comma 1, lett. d) della l. n. 215 del 2012, nel novellare l’art. 73 del d. lgs. N. 267 del 2000, espressamente statuisce : «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi».
La previsione risulta, dunque, estremamente chiara nello stabilire i presupposti alla base dell’esercizio dei poteri dei quali la Commissione elettorale è attributaria ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d-bis del d.P.R.; la ricusazione delle liste, infatti, è consentita esclusivamente quando, in esito al riequilibrio operato attraverso la cancellazione delle candidature eccedenti in rapporto alla quota necessaria ad assicurare la parità di genere, il numero di candidati risulti inferiore a quello minimo prescritto. Quanto ai criteri da applicare ai fini della determinazione della prefata quota, l’art. 2, comma 1 sopra richiamato non consente di avallare l’innovativa opzione interpretativa alla base della determinazione gravata; il riferimento, infatti, ad un “arrotondamento all’unità superiore” nell’ipotesi in cui il “numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi” preclude in radice la possibilità di sostenere l’applicabilità del criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di riferimento.
Costituisce jus receptum il principio in base al quale l'interpretazione della legge è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, con priorità, pertanto, del criterio dell'interpretazione letterale; ciò con la conseguenza che l'interpretazione da prescegliere non può essere che quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all'interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a diversi criteri ermeneutici (cfr. T.A.R. Umbria, 2 gennaio 2014, n. 3; Cass., sez I, 6 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22112).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, alcuna valenza può essere riconnessa né alle istruzioni per la presentazione e per l’ammissione delle candidature, né alla circolare del Ministero dell’Interno n. 37 del 16 settembre 2014, risultando all’evidenza ostativi i fondamentali principi in materia di gerarchia delle fonti; come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, la circostanza che il Governo abbia accolto un ordine del giorno discusso dalla Camera dei Deputati nel luglio 2014 con l’impegno a “modificare l’interpretazione ….applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, anziché il criterio (…) aritmetico” non è, di per sé, sufficiente a determinare alcuna efficacia innovativa nell’ordinamento, risultando all’uopo necessaria una modifica della formulazione della disposizione in esame.
Nel caso che ne occupa, dunque, se certamente il mancato rispetto della quota necessaria al fine di assicurare la parità di genere non poteva non determinare il riequilibrio tra i due generi attraverso la esclusione dell’ultimo candidato di sesso maschile, l’esito conseguente a tale operazione non avrebbe potuto determinare anche la ricusazione dell’intera lista; ridotti, infatti, a 16 i componenti della lista (a seguito della esclusione dell’ultimo candidato di sesso maschile), la presenza di cinque candidate (in rapporto a 11 candidati di sesso maschile) è certamente sufficiente, seguendo il consolidato criterio dell’arrotondamento aritmetico – l’unico, per le ragioni sopra esposte, consentito alla stregua della previsione normativa in esame – al soddisfacimento della quota, emergendo anche la congruità sotto il profilo complessivo della consistenza numerica dei componenti della lista (16 candidati: 2/3= 10,66; 1/3= 5,33).
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con assorbimento delle residue censure e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato e conseguentemente disposta la riammissione della lista civica “X” alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di M..
Le spese seguono come per regola la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (2308/2015), lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto di ricusazione impugnato e dispone la riammissione della lista civica “X” alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di M. ---
Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di N. e la Sottocommissione resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA. ---.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente decisione alla Prefettura di N. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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