giovedì 14 maggio 2015





Ancora in tema di (limiti al potere di) autenticazione del consigliere comunale

Tar Veneto xxx 2015, n. xxx

Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Autenticazione delle firme – Soggetti legittimati – Consigliere comunale




Il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure alle quali questo sia interessato. Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come un quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale [il Collegio ripropone testualmente Cons. di Stato, V, xx  marzo 2012, n. xxx]








FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con il quale è stata esclusa la lista Forza Nuova in quanto le sottoscrizioni autenticate in Portogruaro dal consigliere di tale comune non sono state considerate idonee poichè relative a elezioni amministrative pertinenti altro comune (Venezia), deducendosi come l'articolo 14 della legge 53 del 1990, laddove individua i soggetti competenti a eseguire le autenticazioni, contempli i consiglieri provinciali e comunali, senza specificare che gli stessi debbano essere quelli dell'ente locale presso il quale si svolge la competizione elettorale.
A sostegno citano la decisione n.715 del 2014 con cui il Consiglio di Stato ha affermato che la limitazione non sia prevista in norma e che sia illegittimo introdurre tale limite per via interpretativa, conculcandosi per tal modo il fondamentale diritto di voto costituzionalmente garantito.
Invero tale decisione ha riguardato la diversa ipotesi in cui il consigliere provinciale autentichi firme relative a competizione elettorale comunale, infrangendosi il principio di necessitato collegamento fra soggetto autenticante ed elezioni relative alla sua funzione - id est: consigliere comunale su elezioni comunali e provinciale su elezioni provinciali-.
Il Collegio, al contrario richiama la puntuale decisione con cui il Consiglio di Stato, sezione V numero xxx del 2012 ha delibato un caso esattamente sovrapponibile a quello odierno:”
L’argomento principale a sostegno della tesi degli appellanti è costituito dalla mancanza di un’espressa previsione di legge che escluda la legittimazione dei consiglieri di enti locali ad autenticare le firme degli elettori per competizioni diverse da quelle relative allo svolgimento di elezioni per lo stesso ente del cui consiglio fanno parte.
Tale limitazione non è infatti contenuta espressamente nell’art. 14, novellato. della legge 21 marzo 1990, n. 53, della cui applicazione ora si discute, che ha attribuito ai consiglieri comunali e provinciali il potere di autentica delle sottoscrizioni relative al procedimento elettorale, e nemmeno in altre norme.
Peraltro, osserva il Collegio come nessuno degli altri soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni (od a compiere altri atti destinati ad attribuire pubblica fede ad un atto privato) quali notai, segretari comunali, cancellieri, possa svolgere tali mansioni indiscriminatamente, senza limiti territoriali come può ricavarsi, in termini sistematici, in virtù di plurime e concordanti norme a contenuto omogeneo, e a “ratio” comune, che possono assumersi, nel loro complesso, come espressione di un principio generale che si estende, per sua logica capacità integrativa, a tutte le previsioni di analoghe funzioni “certative” recanti la medesima “ratio”, (e ciò, appunto, in assenza in assenza di espressa deroga al principio stesso nella singola fattispecie considerata) .
La loro legittimazione è, invece, sempre limitata ad un determinato territorio di riferimento.
Il principio vale anche per i consiglieri di comuni e province.
Deve infatti essere sottolineato come, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio costituisce elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo.
E’ anzi pacifica la nullità dell’atto di un ente locale destinato ad incidere unilateralmente sul territorio di altro ente dello stesso rango e natura.
Sulla base di tale osservazione afferma il Collegio che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale (nella presente controversia si discute anche del rispetto di tale principio) ed in relazione a procedure alle quali questo sia interessato.
Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come un quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.”
Appare, peraltro, significativo rilevare che tale decisione venne adottata proprio nei confronti della medesima forza elettorale oggi esclusa, sicchè la stessa sarebbe dovuta essere ben a conoscenza della non ammissibilità della metodologia seguita.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Le spese possono essere compensate, dato che, in assenza di specifica e puntuale previsione normativa, la questione è stata decisa sulla base dei principi generali, e possa pertanto ritenersi sussistente quella incertezza normativa che costituisce ratio legis della previsione di cui all’art.92, comma 2, cpc, legittimante la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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