mercoledì 6 maggio 2015



ELEZIONI COMUNALI  - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DA PARTE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE


Cons. di Stato, V, 29 aprile 2015, n. 2176


Poiché l’art. 14 della l. 53/1990 non prevede la sussistenza di un vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del Consigliere provinciale, è legittima l’autenticazione operata all’interno del procedimento elettorale relativo ad un Comune che ricada nella Provincia nella quale il Consigliere provinciale esercita le proprie funzioni.




OMISSIS
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 232/2014, il T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II respingeva il ricorso, proposto dagli odierni appellanti, con richiesta di annullamento di tutti gli atti relativi allo svolgimento della competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Molfetta nella tornata elettorale dei giorni 26 e 27 maggio 2013, ivi compreso il verbale n. 6 del 27.04.2013 della 1^ Sottocomissione Elettorale Circondariale, nella parte in cui ha disposto l'ammissione della lista n.1, denominata "Centro Democratico", della lista n. 3, denominata "Partito Democratico", della lista n. 5, denominata "Rifondazione Comunista", della lista n. 7, denominata "Molfetta Futura", della lista n. 8, denominata "Popolo della Libertà", della lista n. 10, denominata "Siamo Molfetta", della lista n. 11 "Movimento Politico Schittulli".
2. Il Giudice di primo grado, dopo aver estromesso dal giudizio la commissione elettorale circondariale in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, prospettata dall’Avvocatura dello Stato, respingeva la richiesta caducatoria in considerazione sia del tenore testuale dell’art. 14 della legge n. 53/1990, come modificato dall’art. 4 n. 53/90, che della sua ratio, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli originari ricorrenti, tale norma non prevede alcuna limitazione di carattere funzionale ai fini del legittimo esercizio del potere di autenticazione delle firme riconosciuto ai consiglieri provinciali.
3. Con il gravame in esame, gli originari ricorrenti impugnano la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 232/2014, reiterando in sede d’appello le censure di violazione dell'art 14, comma I, 1. n. 53/1990, dell'art. 3, comma I, lett. d), I. n. 81/1993, dell'art. 32, comma IV, D.P.R. n. 570/1960 nonché dell'art. 37, comma II, d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 2, comma 184, L. n. 191/2009 e 37, comma II, d.lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere, richiamando un orientamento giurisprudenziale anche del giudice d’appello (CS V. n. 2501/2013 e n. 1889/2012), secondo cui per l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri provinciali – ex art. 14 della L. n. 53/90- sarebbe necessario il concomitante possesso dei due requisiti della territorialità e della pertinenza, cioè quello funzionale.
3. Si sono costituiti in giudizio la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale e l’appellato Comune di Molfetta, che ha dedotto l'infondatezza delle doglianze avanzate ed ha prodotto ulteriore memoria difensiva nell’imminenza dell’udienza di trattazione.
4. All’udienza pubblica del 24 marzo 2015, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente disattesa la domanda di parte ricorrente per la devoluzione all’adunanza plenaria, non sussistendo ormai i presupposti di un contrasto giurisprudenziale, alla luce di quanto si dirà.
6. Il ricorso è infondato.
7. Il thema decidendum della presente controversia concerne i limiti territoriali dell’esercizio del potere di autenticazione delle firme da parte dei Consiglieri provinciali.
Con le censure prospettate gli appellanti hanno chiesto la riforma della suindicata sentenza, in quanto il Consigliere provinciale non sarebbe legittimato ad esercitare le funzioni di autenticazione in relazione ad una competizione elettorale alla quale è estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni e quindi sarebbero illegittime le autenticazioni effettuate oltre i suddetti limiti con conseguente illegittimità della presentazione delle seguenti liste elettorali, ammesse con le suddette modalità: lista n.1, denominata "Centro Democratico", lista n. 3, denominata "Partito Democratico", lista n. 5, denominata "Rifondazione Comunista", lista n. 7, denominata "Molfetta Futura", lista n. 8, denominata "Popolo della Libertà", lista n. 10, denominata "Siamo Molfetta", lista n. 11 "Movimento Politico Schittulli".
8. Tali censure non possono trovare accoglimento e va quindi condiviso l’orientamento del giudice di primo grado che ha ritenuto l’invocato requisito della cosiddetta pertinenza (o funzionalità), ispirata ad un’impostazione di tipo restrittivo, non compatibile con la ratio della norma, consistente nell’esigenza di semplificare e di agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale ed ha pertanto riconosciuto la sussistenza del potere dei consiglieri provinciali di procedere alle autenticazioni in argomento in relazione all’elezione nell’ambito della provincia di appartenenza e quindi di tutti i comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale.
In tal senso si è già pronunciato anche questo Collegio (Cons. St., Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 716; 16 aprile 2014, n. 1885, 16 giugno 2014 n. 3033), dopo un iniziale diverso orientamento (la suindicata sentenza n. 2501/2013 aveva ritenuto sussistente per i consiglieri comunali e provinciali, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della “pertinenza della competizione elettorale”).
A sostegno del mutato orientamento è stata richiamata anche la sentenza n. 22/2013 dell’Adunanza Plenaria, secondo cui: “I pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 L. 21 marzo 1990 n. 53 …. compreso il giudice di pace, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono”.
D’altronde, dato che il Consigliere provinciale svolge le proprie funzioni all’interno dell’intero territorio provinciale e la statuizione dell’art. 14 non prevede la sussistenza di un ulteriore vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del Consigliere provinciale, risulta legittima l’autenticazione operata all’interno del procedimento elettorale relativo ad un Comune che ricada nella Provincia nella quale il Consigliere provinciale esercita le proprie funzioni.
Infatti aderire alla tesi sostenuta dagli appellanti, oltre a violare le suindicate statuizioni normative, comporterebbe una significativa deroga alle funzioni del Consigliere provinciale che, una volta eletto, assume funzioni esercitabili sull’intero territorio provinciale, deroga che dovrebbe necessariamente essere sancita da esplicita statuizione legislativa, insussistente nella fattispecie in esame.
Deve, pertanto, concludersi che i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, non sussistendo nei loro confronti alcun vincolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale.
9. In base alle suesposte considerazioni, l’appello va pertanto respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 4395 del 2014, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.
Condanna gli appellanti al pagamento in favore del Comune di Molfetta delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di in €. 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA ed altri diritti, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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