ELEZIONI COMUNALI - AUTENTICAZIONE
DELLE FIRME DA PARTE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Cons. di Stato, V, 29 aprile 2015, n. 2176
Poiché l’art. 14 della l. 53/1990 non prevede la sussistenza di un vincolo
di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del Consigliere
provinciale, è legittima l’autenticazione operata all’interno del procedimento elettorale
relativo ad un Comune che ricada nella Provincia nella quale il Consigliere
provinciale esercita le proprie funzioni.
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 232/2014, il T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II
respingeva il ricorso, proposto dagli odierni appellanti, con richiesta di
annullamento di tutti gli atti relativi allo svolgimento della competizione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Molfetta nella tornata elettorale dei giorni 26 e 27 maggio 2013, ivi compreso
il verbale n. 6 del 27.04.2013 della 1^ Sottocomissione Elettorale
Circondariale, nella parte in cui ha disposto l'ammissione della lista n.1,
denominata "Centro Democratico", della lista n. 3, denominata
"Partito Democratico", della lista n. 5, denominata
"Rifondazione Comunista", della lista n. 7, denominata "Molfetta
Futura", della lista n. 8, denominata "Popolo della Libertà",
della lista n. 10, denominata "Siamo Molfetta", della lista n. 11
"Movimento Politico Schittulli".
2. Il Giudice di primo grado, dopo aver estromesso dal giudizio
la commissione elettorale circondariale in accoglimento dell’eccezione di
difetto di legittimazione passiva, prospettata dall’Avvocatura dello Stato, respingeva la richiesta caducatoria in considerazione sia del
tenore testuale dell’art. 14 della legge n. 53/1990, come modificato dall’art.
4 n. 53/90, che della sua ratio, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto
dagli originari ricorrenti, tale norma non prevede alcuna limitazione di
carattere funzionale ai fini del legittimo esercizio del potere di
autenticazione delle firme riconosciuto ai consiglieri provinciali.
3. Con il gravame in esame, gli originari ricorrenti impugnano
la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 232/2014, reiterando in
sede d’appello le censure di violazione dell'art 14, comma I, 1. n. 53/1990,
dell'art. 3, comma I, lett. d), I. n. 81/1993, dell'art. 32, comma IV, D.P.R.
n. 570/1960 nonché dell'art. 37, comma II, d.lgs. n. 267/2000 in combinato
disposto con l'art. 2, comma 184, L. n. 191/2009 e 37, comma II, d.lgs. n.
267/2000 ed eccesso di potere, richiamando un orientamento giurisprudenziale
anche del giudice d’appello (CS V. n. 2501/2013 e n. 1889/2012), secondo cui
per l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri provinciali
– ex art. 14 della L. n. 53/90- sarebbe necessario il concomitante possesso dei
due requisiti della territorialità e della pertinenza, cioè quello funzionale.
3. Si sono costituiti in giudizio la Prima Sottocommissione
Elettorale Circondariale e l’appellato Comune di Molfetta, che ha dedotto
l'infondatezza delle doglianze avanzate ed ha prodotto ulteriore memoria
difensiva nell’imminenza dell’udienza di trattazione.
4. All’udienza pubblica del 24 marzo 2015, dopo la rituale
discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente disattesa la
domanda di parte ricorrente per la devoluzione all’adunanza plenaria, non
sussistendo ormai i presupposti di un contrasto giurisprudenziale, alla luce di
quanto si dirà.
6. Il ricorso è infondato.
7. Il thema decidendum della presente
controversia concerne i limiti territoriali dell’esercizio del potere di
autenticazione delle firme da parte dei Consiglieri provinciali.
Con le censure prospettate gli
appellanti hanno chiesto la riforma della suindicata sentenza, in quanto il
Consigliere provinciale non sarebbe legittimato ad esercitare le funzioni di
autenticazione in relazione ad una competizione elettorale alla quale è
estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni e quindi sarebbero
illegittime le autenticazioni effettuate oltre i suddetti limiti con
conseguente illegittimità della presentazione delle seguenti liste elettorali,
ammesse con le suddette modalità: lista n.1, denominata "Centro
Democratico", lista n. 3, denominata "Partito Democratico",
lista n. 5, denominata "Rifondazione Comunista", lista n. 7,
denominata "Molfetta Futura", lista n. 8, denominata "Popolo
della Libertà", lista n. 10, denominata "Siamo Molfetta", lista
n. 11 "Movimento Politico Schittulli".
8. Tali censure non possono trovare
accoglimento e va quindi condiviso l’orientamento del giudice di primo grado
che ha ritenuto l’invocato requisito della cosiddetta pertinenza (o
funzionalità), ispirata ad un’impostazione di tipo restrittivo, non compatibile
con la ratio della norma, consistente nell’esigenza di semplificare e di
agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale ed ha pertanto
riconosciuto la sussistenza del potere dei consiglieri provinciali di procedere
alle autenticazioni in argomento in relazione all’elezione nell’ambito della
provincia di appartenenza e quindi di tutti i comuni ricadenti nel relativo
territorio provinciale.
In tal senso si è già pronunciato anche questo Collegio (Cons.
St., Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 716; 16 aprile 2014, n. 1885, 16 giugno 2014
n. 3033), dopo un iniziale diverso orientamento (la suindicata sentenza n.
2501/2013 aveva ritenuto sussistente per i consiglieri comunali e provinciali,
oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della “pertinenza della
competizione elettorale”).
A sostegno del mutato orientamento è stata richiamata anche la
sentenza n. 22/2013 dell’Adunanza Plenaria, secondo cui: “I pubblici ufficiali
menzionati nell'art. 14 L. 21 marzo 1990 n. 53 …. compreso il giudice di pace,
sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di
candidati esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio
di cui sono titolari o ai quali appartengono”.
D’altronde, dato che il Consigliere
provinciale svolge le proprie funzioni all’interno dell’intero territorio
provinciale e la statuizione dell’art. 14 non prevede la sussistenza di un
ulteriore vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del
Consigliere provinciale, risulta legittima l’autenticazione operata all’interno
del procedimento elettorale relativo ad un Comune che ricada nella Provincia
nella quale il Consigliere provinciale esercita le proprie funzioni.
Infatti aderire alla tesi sostenuta dagli appellanti, oltre a
violare le suindicate statuizioni normative, comporterebbe una significativa
deroga alle funzioni del Consigliere provinciale che, una volta eletto, assume
funzioni esercitabili sull’intero territorio provinciale, deroga che dovrebbe
necessariamente essere sancita da esplicita statuizione legislativa,
insussistente nella fattispecie in esame.
Deve, pertanto, concludersi che i consiglieri provinciali
possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione
dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, non
sussistendo nei loro confronti alcun vincolo derivante dalla pertinenza della
competizione elettorale.
9. In base alle suesposte considerazioni, l’appello va pertanto
respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 4395 del 2014, come in
epigrafe proposto, respinge l’appello.
Condanna gli appellanti al pagamento in favore del Comune di
Molfetta delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di
in €. 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA ed altri diritti, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24
marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE
|
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.
3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento