Corte di Giustizia UE 23 aprile 2015, n. C-382/13
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori
migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 13, paragrafo
2, e 17 – Lavoro occasionale in uno Stato membro diverso dallo Stato di
residenza – Legislazione applicabile – Rifiuto di concedere assegni
familiari e riduzione della pensione di vecchiaia da parte dello Stato di residenza
L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97
del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE)
n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
deve essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che
rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, come modificato, e che
lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro
occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla
normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge
un’attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.
L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e novellato dal regolamento
n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato
disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel
senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta
a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di
occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di
residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli
assegni familiari di quest’ultimo Stato.
Dal sito http://curia.europa.eu
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