Non è comunicazione
istituzionale la lettera di ringraziamento agli elettori
Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Aldo Adige (Trento), xx
maggio 2015, n. xx
Le attività di informazione e comunicazione
riconducibili all’attività istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, come
tali finanziabili con fondi pubblici, sono esclusivamente quelle elencate nelle
lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 5 della legge 7 giugno 2000, n. 150, che
ne descrive in dettaglio le finalità; ed ogni iniziativa che non rientri in
detto ambito, indipendentemente dal fatto che sia ispirata o meno da motivi
elettorali, deve intendersi adottata per finalità estranee alla missione
istituzionale dell'ente rappresentato, con la conseguenza che è preclusa, a tal
fine, l’utilizzazione di mezzi e di risorse dell'amministrazione [in
applicazione del principio, il Collegio ha condannato il Sindaco (al rimborso
di euro 926,60 a favore del Comune) per l’invio di una lettera di
ringraziamento, su carta intestata, a tutti i capi-famiglia (?) del Comune]
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