Parere del Garante per la
protezione dei dati personali 19 marzo 2015, n. 165, Possibilità di trasmettere ai candidati i dati dei cittadini residenti
all'estero iscritti nell'elenco elettorale per i Comitati degli italiani
all'estero
[doc. web
n. 3871667]
Parere sulla possibilità di
trasmettere ai candidati i dati dei cittadini residenti all'estero iscritti
nell'elenco elettorale per i Comitati degli italiani all'estero - 19 marzo 2015
Registro
dei provvedimenti
n. 165 del 19 marzo 2015
n. 165 del 19 marzo 2015
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione
odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa
Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e
della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,
segretario generale;
VISTO il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";
VISTA la richiesta
di parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(di seguito Ministero degli Esteri) del 2 ottobre 2014, in merito al regime da
riservare agli elenchi dei cittadini residenti all'estero che hanno manifestato
la volontà di partecipare alle elezioni dei Comitati degli Italiani all'Estero
(Comites), ai sensi del decreto legge n. 109, del 1 agosto 2014, recante
"Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero",
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 1 ottobre 2014;
VISTE le note del
13 novembre 2014 e del 10 marzo 2015, e gli elementi emersi nel corso
dell'incontro del 10 dicembre 2014 con alcuni rappresentanti del Ministero
degli Esteri;
VISTO il decreto
legge n. 67 del 30 maggio 2012, recante "Disposizioni urgenti per il
rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero",
convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2012, n. 118, come modificata
dall'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 109 del 1 agosto 2014;
VISTA la legge n.
286 del 23 ottobre 2003, "Norme relative alla disciplina dei Comitati
degli italiani all'estero";
VISTO il d.P.R. n.
395 del 29 dicembre 2003, "Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre
2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero";
VISTA la legge 27
dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l' esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all' estero";
VISTO il d.P.R. n.
104 del 2 aprile 2003, "Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre
2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero";
VISTO il d.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, "Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali";
VISTO il
Provvedimento in materia di trattamento di dati personali presso i partiti
politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale,
adottato dal Garante il 6 marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo
2014, disponibile in www.gpdp.it doc. web n. 3013267;
VISTA la
documentazione in atti;
VISTE le
osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa
Augusta Iannini;
1. Premessa.
Il Ministero degli
Esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine alla possibilità, per gli
uffici consolari, di trasmettere ai candidati alle elezioni dei Comitati degli
italiani all'estero (Comites) i dati dei cittadini residenti all'estero che
hanno richiesto di essere iscritti nell'elenco elettorale per votare alle
predette elezioni, esercitando, mediante l'iscrizione in tali elenchi,
l'opzione prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 67 del 30 maggio 2012 (come
modificata recentemente all'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 109 del 1
agosto 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 1 ottobre
2014).
La novella
normativa prevede che le elezioni dei componenti i Comites "si svolgono
con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla
legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che
abbiano fatto pervenire all'Ufficio consolare di riferimento domanda di
iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data
stabilita per le votazioni" (art. 1, comma 2 bis, decreto legge 67/2012).
Alla luce di tale
modifica legislativa, quindi, il Ministero degli Esteri ha chiesto se a fronte
delle richieste da parte di candidati, scaduto il predetto termine di trenta
giorni, sia possibile rilasciare l'elenco contenente i dati personali dei
cittadini residenti all'estero che hanno esercitato la c.d. opzione - che cioè
hanno fatto pervenire al consolato la domanda di iscrizione nell'elenco
elettorale. Il Ministero ha, inoltre, evidenziato che la richiesta di tale
elenco si fonda sulla prospettata esigenza dei candidati di escludere dalla
propaganda elettorale coloro che, non avendo esercitato l'opzione,
"abbiano implicitamente manifestato la volontà di non essere raggiunti da
comunicazioni relative a questo evento elettorale".
2. Disciplina delle elezioni dei
Comites.
Le elezioni dei
componenti i Comites sono disciplinate dalla legge n. 286 del 23 ottobre 2003,
"Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero" e dal d.P.R. n. 395 del 29 dicembre 2003, "Regolamento di
attuazione della L. 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati
degli italiani all'estero".
I Comitati sono
eletti con voto diretto, personale e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti e la modalità di voto è per corrispondenza (art. 14 l. n.
286/2003). A tal fine, l'ufficio consolare, entro venti giorni prima della data
stabilita per le votazioni, provvede ad inviare agli elettori un plico contenente
il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta, e una busta
affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori
che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al
proprio domicilio il plico possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque
pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le
votazioni (art. 17 l. n. 286/2003).
Il diritto di voto
per l'elezione dei Comites è riservato ai cittadini residenti da almeno sei
mesi nella circoscrizione consolare, iscritti nel cd. "elenco aggiornato
dei cittadini italiani residenti all'estero"; le modalità di formazione ed
aggiornamento di tale elenco sono disciplinate mediante un rinvio alla
disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
all'estero (art. 13 della l. n. 286/2003; art. 5, comma 1, della l. 459/2003;
artt. 1, comma 1, e 11, comma 1, del d.P.R. n. 395/2003; art. 5, commi 4, 5, 6,
7 del d.P.R. n. 104/2003).
A seguito della
modifica apportata dal d.l. n. 109/2014 all'art. 1, comma 2-bis d.l. n.
67/2012, potranno pertanto esercitare il diritto di voto soltanto gli elettori,
iscritti nel cd. elenco aggiornato, "che abbiano fatto pervenire
all'Ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco
elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le
votazioni" per l'elezione dei Comites nel termine previsto.
3. Le liste elettorali e del cd. elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto
per l'elezione dei Comites.
Come sopra
evidenziato, i termini per l'iscrizione, la formazione e l'aggiornamento
dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto
sono disciplinati dalla normativa sui Comites, mediante un rinvio alla
disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
all'estero.
Le modalità con le
quali è reso pubblico il cd. elenco aggiornato sono previste dal d.P.R. n.
395/2003. Al riguardo, "l'autorità consolare consente a chi ne fa
richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero può fornirne
essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato,
esclusivamente per finalità politico-elettorali stabilite dalla legge"
(art. 11, comma 3, d.P.R. n. 395/2003; art. 13, comma 2, l. n. 286/2003).
Si tratta di una
disposizione analoga a quella generale prevista per le liste elettorali dal
d.P.R. n. 223/1967. Queste ultime possono essere rilasciate a partiti,
movimenti politici e singoli candidati, per finalità di comunicazione politica
e propaganda elettorale, in vista di consultazioni politiche, amministrative e
referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. "primarie").
Al riguardo, questa
Autorità si è espressa in più occasioni per ribadire la liceità del rilascio e
dell'utilizzo per tali finalità, non solo delle liste elettorali (art. 51,
d.P.R. 223/1967 cit.), ma anche dell'elenco degli elettori italiani che votano
all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 del d.l. n.
408/1994), delle liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il
diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. d.lg. n.
197/1996); dell'elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero
aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, d.P.R. n. 104/2003); nonchè
dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero aventi
diritto al voto per l'elezione dei Comites (cfr. Provvedimento del 6 marzo
2014, doc. web n. 3013267,
pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 2014).
Sulla base del
quadro normativo sopra descritto, si ritiene pertanto che l'elenco "degli
elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento
domanda di iscrizione nell'elenco elettorale" per l'elezione di Comites,
essendo finalizzato allo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione
del procedimento elettorale, possa essere messo a disposizione "per
finalità politico-elettorali stabilite dalla legge" (art. 11, comma 3,
d.P.R. n. 395/2003).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, per i profili di competenza
concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali, esprime
parere nei termini di cui in motivazione con riferimento alla richiesta del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in merito al
regime da riservare agli elenchi "degli elettori che abbiano fatto
pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione
nell'elenco elettorale" che hanno manifestato la volontà di partecipare
alle elezioni dei Comitati degli Italiani all'Estero (art. 1, comma 2-bis, del
decreto legge n. 67/2012, come modificato dal decreto legge n. 109/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/2014).
Roma, 19 marzo
2015
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