Revirement (formalmente smentito) del Consiglio di Stato in tema di autenticazione
delle firme nell’ambito del procedimento elettorale
Cons. di Stato, V, xx maggio 2015, n. xx
Poiché, in tema di autenticazione delle firme nell’ambito del
procedimento elettorale, il requisito della territorialità va inteso non
soltanto con riguardo al luogo in cui l’attività certificativa viene svolta, ma
anche in relazione agli effetti che essa produce, come i consiglieri comunali non possono
autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste concorrenti in
elezioni che non si tengono nel proprio ambito territoriale, così anche – ed
anzi a fortiori - i funzionari incaricati dal sindaco non possono svolgere
funzioni i cui effetti si producano al di fuori dell’ente nel quale sono incardinati
FATTO
Nel presente giudizio è in contestazione l’esclusione dalle
elezioni del sindaco e per il rinnovo del consiglio Comunali che si terranno il
prossimo 31 maggio nel Comune di Q. della lista “Italia-Unione di Centro”,
disposta dal competente ufficio elettorale, perché le sottoscrizioni dei
presentatori sono state autenticate da un funzionario incaricato del Comune di
P., estraneo alle elezioni in contestazione.
Con la sentenza in epigrafe il TAR Campania – sede di Napoli,
ha accolto il ricorso, statuendo che i funzionari incaricati possono
autenticare nel Comune di appartenenza «le firme relative alle operazioni
elettorali attinenti a Comuni diversi da quelli ove operano, non sussistendo
alcun vincolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale o dalla
non estraneità della stessa».
Contro questa decisione ha proposto appello il sig. L., delegato
della lista avversaria "M".
Chiedono la riforma della medesima sentenza, con memoria
depositata, anche la
Prefettura di Napoli e la Commissione elettorale
circondariale – 3° sottocommissione di Pozzuoli – Procida.
Resiste invece il ricorrente di primo grado, sig. B., candidato
per la lista elettorale esclusa.
DIRITTO
OMISSIS
Nel merito l’appello è fondato nei seguenti termini:
- questa Sezione ha recentemente negato
che il c.d. requisito della pertinenza della competizione costituisca un
presupposto necessario del potere di autenticazione delle liste di
presentazione delle candidature attribuito dall’art. 14 l. n. 53/1990 ai
soggetti titolari delle cariche o funzioni ivi previste (sentenze 13
febbraio 2014, nn. 716 e 717, 16 aprile 2014, n. 1885 e, da ultimo, 29 aprile
2015, n. 2176), ma, nondimeno, ha riaffermato il
diverso requisito della territorialità;
- in virtù di quest’ultimo, i consiglieri provinciali possono
autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste per le elezioni «che
si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui
appartengono» (così le citate sentenze nn. 716 e 717 del 13 febbraio 2014);
- ne consegue che in base a questo
orientamento, come i consiglieri comunali non possono autenticare le
sottoscrizioni di presentazione delle liste concorrenti in elezioni che non si
tengono nel proprio ambito territoriale, così anche – ed anzi a fortiori
- i funzionari incaricati dal sindaco non possono svolgere funzioni i cui
effetti si producano al di fuori dell’ente nel quale sono incardinati;
- in contrario non può essere richiamata la sentenza
dell’Adunanza plenaria 9 ottobre 2013, n. 22, come invece ha fatto il TAR;
- infatti, in questa pronuncia si è data continuità al
consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui i pubblici ufficiali
indicati nell’art. 14 l. n. 53/1990 «sono titolari del potere di autenticare
le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza
dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono», escludendosi
quindi il caso, qui invece avvenuto, in cui l’autenticazione riguardi una
competizione elettorale non relativa all’ente al quale il soggetto autenticante
appartiene, ma anche del tutto esulante dalla sua circoscrizione territoriale;
- deve quindi precisarsi che il
requisito della territorialità va inteso non soltanto con riguardo al luogo in
cui l’attività certificativa viene svolta, ma anche in relazione agli effetti
che essa produce;
- ed infatti, le pronunce sopra ricordate hanno affermato la
legittimazione del consigliere provinciale ad autenticare la raccolta di firme
riguardanti elezioni comunali destinate a svolgersi nel territorio della
Provincia;
- il requisito della territorialità va quindi confermato nella
presente sede nei termini poc’anzi esposti, dovendosi ulteriormente precisare
che: a) le norme sul potere di autenticazione sono tassative, derivando da esse
l’attribuzione di una funzione fidefacente a garanzia della certezza giuridica
degli atti che spetta alla legge disciplinare in tutti i presupposti
costituitivi; b) non pertinente è pertanto il riferimento alla professione
notarile, parimenti operato dal TAR, dal momento che i notai sono definiti
dalla legge come «ufficiali pubblici» istituiti per ricevere alcuni atti
giuridici previsti e «per attribuire loro pubblica fede» in via generale
(art. 1 l. n. 89/1913); c) la sottoscrizione da parte
di un funzionario comunale, nel territorio del proprio ente, delle liste
presentatesi alle elezioni di un altro comune comporta comunque effetti nel procedimento
preparatorio elettorale che si tiene in quest’ultimo, con violazione del limite
territoriale insito nell’attribuzione del potere di autenticazione previsto
dalla l. n. 53/1990; d) le finalità di facilitazione perseguite da
quest’ultima sono adeguatamente soddisfatte dall’ampio novero di pubblici
ufficiali ivi elencati, fermo il rispetto del requisito della territorialità;
e) la tesi fatta propria dal TAR determinerebbe una
sostanziale delocalizzazione del procedimento elettorale rispetto all’ambito
territoriale da esso interessato.
In conseguenza di tutto quanto sopra la sentenza di primo grado
deve essere riformata, dovendosi respingere il ricorso. Le spese possono invece
essere compensate per la novità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il
ricorso colà proposto.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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