giovedì 21 maggio 2015





Revirement (formalmente smentito) del Consiglio di Stato in tema di autenticazione delle firme nell’ambito del procedimento elettorale

Cons. di Stato, V, xx maggio 2015, n. xx

Poiché, in tema di autenticazione delle firme nell’ambito del procedimento elettorale, il requisito della territorialità va inteso non soltanto con riguardo al luogo in cui l’attività certificativa viene svolta, ma anche in relazione agli effetti che essa produce,  come i consiglieri comunali non possono autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste concorrenti in elezioni che non si tengono nel proprio ambito territoriale, così anche – ed anzi a fortiori - i funzionari incaricati dal sindaco non possono svolgere funzioni i cui effetti si producano al di fuori dell’ente nel quale sono incardinati

FATTO
Nel presente giudizio è in contestazione l’esclusione dalle elezioni del sindaco e per il rinnovo del consiglio Comunali che si terranno il prossimo 31 maggio nel Comune di Q. della lista “Italia-Unione di Centro”, disposta dal competente ufficio elettorale, perché le sottoscrizioni dei presentatori sono state autenticate da un funzionario incaricato del Comune di P., estraneo alle elezioni in contestazione.
Con la sentenza in epigrafe il TAR Campania – sede di Napoli, ha accolto il ricorso, statuendo che i funzionari incaricati possono autenticare nel Comune di appartenenza «le firme relative alle operazioni elettorali attinenti a Comuni diversi da quelli ove operano, non sussistendo alcun vincolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale o dalla non estraneità della stessa».
Contro questa decisione ha proposto appello il sig. L., delegato della lista avversaria "M".
Chiedono la riforma della medesima sentenza, con memoria depositata, anche la Prefettura di Napoli e la Commissione elettorale circondariale – 3° sottocommissione di Pozzuoli – Procida.
Resiste invece il ricorrente di primo grado, sig. B., candidato per la lista elettorale esclusa.
DIRITTO
OMISSIS
Nel merito l’appello è fondato nei seguenti termini:
- questa Sezione ha recentemente negato che il c.d. requisito della pertinenza della competizione costituisca un presupposto necessario del potere di autenticazione delle liste di presentazione delle candidature attribuito dall’art. 14 l. n. 53/1990 ai soggetti titolari delle cariche o funzioni ivi previste (sentenze 13 febbraio 2014, nn. 716 e 717, 16 aprile 2014, n. 1885 e, da ultimo, 29 aprile 2015, n. 2176), ma, nondimeno, ha riaffermato il diverso requisito della territorialità;
- in virtù di quest’ultimo, i consiglieri provinciali possono autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste per le elezioni «che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono» (così le citate sentenze nn. 716 e 717 del 13 febbraio 2014);
- ne consegue che in base a questo orientamento, come i consiglieri comunali non possono autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste concorrenti in elezioni che non si tengono nel proprio ambito territoriale, così anche – ed anzi a fortiori - i funzionari incaricati dal sindaco non possono svolgere funzioni i cui effetti si producano al di fuori dell’ente nel quale sono incardinati;
- in contrario non può essere richiamata la sentenza dell’Adunanza plenaria 9 ottobre 2013, n. 22, come invece ha fatto il TAR;
- infatti, in questa pronuncia si è data continuità al consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui i pubblici ufficiali indicati nell’art. 14 l. n. 53/1990 «sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono», escludendosi quindi il caso, qui invece avvenuto, in cui l’autenticazione riguardi una competizione elettorale non relativa all’ente al quale il soggetto autenticante appartiene, ma anche del tutto esulante dalla sua circoscrizione territoriale;
- deve quindi precisarsi che il requisito della territorialità va inteso non soltanto con riguardo al luogo in cui l’attività certificativa viene svolta, ma anche in relazione agli effetti che essa produce;
- ed infatti, le pronunce sopra ricordate hanno affermato la legittimazione del consigliere provinciale ad autenticare la raccolta di firme riguardanti elezioni comunali destinate a svolgersi nel territorio della Provincia;
- il requisito della territorialità va quindi confermato nella presente sede nei termini poc’anzi esposti, dovendosi ulteriormente precisare che: a) le norme sul potere di autenticazione sono tassative, derivando da esse l’attribuzione di una funzione fidefacente a garanzia della certezza giuridica degli atti che spetta alla legge disciplinare in tutti i presupposti costituitivi; b) non pertinente è pertanto il riferimento alla professione notarile, parimenti operato dal TAR, dal momento che i notai sono definiti dalla legge come «ufficiali pubblici» istituiti per ricevere alcuni atti giuridici previsti e «per attribuire loro pubblica fede» in via generale (art. 1 l. n. 89/1913); c) la sottoscrizione da parte di un funzionario comunale, nel territorio del proprio ente, delle liste presentatesi alle elezioni di un altro comune comporta comunque effetti nel procedimento preparatorio elettorale che si tiene in quest’ultimo, con violazione del limite territoriale insito nell’attribuzione del potere di autenticazione previsto dalla l. n. 53/1990; d) le finalità di facilitazione perseguite da quest’ultima sono adeguatamente soddisfatte dall’ampio novero di pubblici ufficiali ivi elencati, fermo il rispetto del requisito della territorialità; e) la tesi fatta propria dal TAR determinerebbe una sostanziale delocalizzazione del procedimento elettorale rispetto all’ambito territoriale da esso interessato.
In conseguenza di tutto quanto sopra la sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendosi respingere il ricorso. Le spese possono invece essere compensate per la novità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso colà proposto.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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