Istanza di accesso
proposta dal legale
Tar Sardegna 20 maggio 2015, n. 810
L’istanza di accesso proposta dal legale dell’interessato deve essere
corredata dal mandato/procura, rilasciato/a da
quest’ultimo a favore del primo
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Ritenuto in fatto
che il sig. M.B., con ricorso notificato il 27 gennaio 2015 e
depositato il successivo 4 febbraio, chiede l’accertamento della illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di C. sull’istanza presentata in data 6
dicembre 2014, volta ad ottenere copia della documentazione amministrativa
meglio descritta in epigrafe, nonché la condanna della predetta amministrazione
comunale al rilascio dei documenti richiesti;
che si è costituito in giudizio il Comune di C., chiedendo che
il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, sia respinto in ragione
della sua infondatezza;
che alla camera di consiglio del 1 aprile 2015, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Considerato
che il ricorso non è fondato;
che l’istanza di accesso cui il ricorrente fa riferimento
risulta presentata (mediante messaggio di posta elettronica certificata)
dall’avv. M.C., senza che il medesimo avvocato abbia allegato il mandato o la
procura rilasciata dall’interessato, in nome e per conto del quale dichiarava
di agire; né nel presente giudizio è stato dimostrato che il conferimento dei
poteri rappresentativi da parte del B. all’avv. C. fosse avvenuto al tempo
della presentazione dell’istanza di accesso;
che, secondo l’art. 5, comma 2, e l’art. 6, comma 3, del D.P.R.
n. 184 del 2006, il richiedente l’accesso deve «dimostrare la propria identità
e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato», al
fine di far sorgere nell’amministrazione che detiene i documenti il dovere di
provvedere sull’istanza (in tal senso si veda Cons. St., sez. V, 30 settembre
2013, n° 4839, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme);
che la mancata prova di aver agito in nome e per conto
dell’interessato all’accesso implica, come accennato, che l’amministrazione
comunale (rimasta inerte) non era tenuta a provvedere sull’istanza presentata
dall’avv. C.;
che, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato;
che la disciplina delle spese segue la regola della
soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione
Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in
favore del Comune di C., liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00),
oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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