sabato 23 maggio 2015



Istanza di accesso proposta dal legale

Tar Sardegna 20 maggio 2015, n. 810

L’istanza di accesso proposta dal legale dell’interessato deve essere corredata dal mandato/procura, rilasciato/a da  quest’ultimo a favore del primo


OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Ritenuto in fatto
che il sig. M.B., con ricorso notificato il 27 gennaio 2015 e depositato il successivo 4 febbraio, chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di C. sull’istanza presentata in data 6 dicembre 2014, volta ad ottenere copia della documentazione amministrativa meglio descritta in epigrafe, nonché la condanna della predetta amministrazione comunale al rilascio dei documenti richiesti;
che si è costituito in giudizio il Comune di C., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, sia respinto in ragione della sua infondatezza;
che alla camera di consiglio del 1 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato
che il ricorso non è fondato;
che l’istanza di accesso cui il ricorrente fa riferimento risulta presentata (mediante messaggio di posta elettronica certificata) dall’avv. M.C., senza che il medesimo avvocato abbia allegato il mandato o la procura rilasciata dall’interessato, in nome e per conto del quale dichiarava di agire; né nel presente giudizio è stato dimostrato che il conferimento dei poteri rappresentativi da parte del B. all’avv. C. fosse avvenuto al tempo della presentazione dell’istanza di accesso;
che, secondo l’art. 5, comma 2, e l’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 184 del 2006, il richiedente l’accesso deve «dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato», al fine di far sorgere nell’amministrazione che detiene i documenti il dovere di provvedere sull’istanza (in tal senso si veda Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n° 4839, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme);
che la mancata prova di aver agito in nome e per conto dell’interessato all’accesso implica, come accennato, che l’amministrazione comunale (rimasta inerte) non era tenuta a provvedere sull’istanza presentata dall’avv. C.;
che, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato;
che la disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di C., liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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