Illegittima revoca
dell’assessore comunale e risarcimento del danno
Tar Piemonte xxx 2015, n. xxx
L’esercizio delle funzioni elettive dà luogo
all’instaurarsi di un rapporto di servizio onorario, il cui espletamento genera
il diritto a percepire una indennità che non ha la funzione di compensare
l’eletto-funzionario onorario per l’attività svolta, attività che rimane
fondamentalmente gratuita, quanto piuttosto di indennizzarlo del presunto
mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del
servizio.
L’assessore illegittimamente privato della
funzione ha diritto al risarcimento: a) del danno (patrimoniale) relativo alla
mancata percezione della indennità di funzione dimidiata, qualora sia
lavoratore dipendente non in aspettativa; b) del danno (non patrimoniale) derivante
dalla perdita della possibilità di partecipare alla vita politica attiva del
Comune, in qualità di assessore e/o di
consigliere comunale
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente sig. B., che asserisce di aver partecipato
alla vita politica attiva del Comune di A. sin dal 1984, a seguito della
tornata elettorale del 26 maggio 2002 veniva eletto consigliere comunale nel
gruppo di maggioranza. Con decreto del Sindaco del 13/05/2004 veniva poi
nominato assessore, con il compito di prestare “attività di collaborazione”
nei settori della informatica, della comunicazione, del catasto, del demanio,
del patrimonio, delle attività economiche produttive e dei plateatici;
conseguentemente, avendo il Comune di A. una popolazione superiore ai 15.000
abitanti, e vigendo dunque la regola della incompatibilità tra la carica di
assessore e quella di consigliere comunale, il sig. B. presentava le dimissioni
dalla carica di consigliere optando per l’incarico di assessore.
2. Il successivo 20/05/2014 il Sindaco revocava la nomina ad
assessore del predetto sig. B., il quale insorgeva contro tale decisione
impugnandola innanzi questo Tribunale con ricorso iscritto a ruolo al n.
970/2004 di R.G.. Respinta la richiesta di tutela cautelare con ordinanza n.
895 del 14/07/2004, sul rilievo che “visto il carattere strettamente
fiduciario che connota il rapporto tra il sindaco e gli assessori da lui
nominati, il provvedimento impugnato è da ritenersi sorretto da idonea
motivazione”, il ricorso veniva accolto con sentenza di questa Sezione n.
2741/2010: ciò sul rilievo che gli atti di nomina degli assessori non possono
farsi rientrare nella categoria degli “atti politici”, che essi non sono
pertanto sottratti al controllo di legittimità e che l’atto impugnato poteva
ritenersi affetto da manifesta irragionevolezza atteso il breve lasso di tempo
decorso dalla nomina ad assessore del sig. B. e la mancata esplicitazione di
una qualsiasi ragione posta a fondamento di un così repentino “cambiamento di
rotta”, il quale cambiamento suggeriva che la revoca della nomina ad assessore
del sig. B. fosse stata effettivamente determinata dalla volontà di conseguire
la sua “eliminazione politica”.
3. La sentenza è stata pubblicata il 10/06/2010, è stata
notificata al Comune di A. il 19/10/2010 e non è stata impugnata.
4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, passato a
notifica il 4/05/2011 e depositato il successivo 10/05, il sig. B. ha chiesto
acclararsi la responsabilità del Comune di A. per il danno dal medesimo
sofferto in dipendenza della illegittimità dell’atto con cui era stata disposta
la revoca della sua nomina ad assessore, ed ha conseguentemente chiesto che il
Comune di A. fosse condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento del
danno, la somma complessiva di E. 60.000,00, di cui E. 10.550,17, a titolo di
mancato incasso della indennità di Assessore comunale, e la restante parte a
titolo di risarcimento del danno morale connesso alla lesione della personalità
e moralità del ricorrente. In via subordinata ha chiesto condannarsi il Comune
di A. a quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, comunque
maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi.
5. Il Comune di A. si è costituito in giudizio per resistere al
ricorso eccependo, in particolare, l’inammissibilità del ricorso perché
proposto oltre il termine, introdotto dall’art. 30 comma 5 c.p.a., di 120
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. …
6. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza
dell’11/03/2015, allorché è stato introitato a decisione.
7. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di
inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine indicato dall’art.
30 comma 5 c.p.a.
OMISSIS
9. E’ ora necessario passare ad esaminare il merito del
ricorso, procedendo a verificare se sussistano tutti gli elementi costitutivi
della responsabilità della pubblica amministrazione conseguente alla adozione
di atti amministrativi illegittimi, responsabilità che, come noto, non può
ritenersi in re ipsa nell’accertamento della illegittimità dell’atto
amministrativo lesivo.
10. Deve prima di tutto essere verificata l’esistenza di un
danno, inteso come pregiudizio, che il soggetto leso abbia risentito quale
conseguenza dell’atto amministrativo: tale pregiudizio costituisce, invero,
l’elemento oggettivo della responsabilità ex art. 2043 c.c., nel cui alveo –
come già precisato – si inserisce per costante giurisprudenza la responsabilità
della Pubblica Amministrazione da atto amministrativo illegittimo.
10.1. Nel caso di specie questo pregiudizio è stato risentito
automaticamente per effetto dell’atto annullato, poiché con il medesimo il sig.
B. è stato ipso facto rimosso dalla carica di assessore, con il
risultato che gli è stato precluso di partecipare alla vita politica comunale
sia in veste di assessore, sia in veste di consigliere comunale, carica dalla
quale aveva dato le dimissioni per accedere all’assessorato. Quale ulteriore
conseguenza il B. ha risentito un danno di natura prettamente economica
dipendente dalla mancata percezione del gettone riservato agli assessori
comunali.
10.1.1. A tale ultimo proposito il Collegio rammenta che secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale (TAR
Reggio Calabria – Catanzaro, n. 1092/2006; Cass. SS.UU. 20/04/2007 n. 9363;
C.d.S. sez. V, n. 6526/2010; TAR Sicilia-Catania n. 287/2013) l’esercizio delle
funzioni elettive dà luogo all’instaurarsi di un rapporto di servizio onorario,
il cui espletamento genera il diritto a percepire una indennità che non ha la
funzione di compensare l’eletto-funzionario onorario per l’attività svolta,
attività che rimane fondamentalmente gratuita, quanto piuttosto di
indennizzarlo del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con
l’espletamento del servizio. (TAR Sardegna n 296/78). Si potrebbe allora
ritenere che all’amministratore di ente locale che sia stato illegittimamente
estromesso dall’esercizio della carica elettiva non si possa riconoscere, a
titolo di risarcimento, la mancata percezione della indennità di funzione,
stante che il mancato guadagno, che giustifica l’erogazione della indennità di
funzione, non si verificherebbe laddove l’eletto sia in grado di attendere
normalmente alle proprie ordinarie occupazioni per mancato esercizio della
funzione: più che di compensatio lucri cum damno, o di aliunde
perceptum, si dovrebbe in tal caso parlare di mancato inveramento dei fatti
costitutivi del diritto alla percezione della indennità di funzione. Devesi tuttavia rilevare che l’art. 82 del D. L.vo 267/00 al
comma 1 prevede specificamente che l’indennità di funzione sia “dimezzata
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”: tale
norma evidenzia che solo con riferimento ai lavoratori autonomi ed ai
lavoratori dipendenti che abbiano chiesto ed ottenuto l’aspettativa dal lavoro
il presunto mancato guadagno costituisce presupposto per l’erogazione della
indennità di funzione; di contro, con riferimento agli amministratori che prima
delle elezioni risultino beneficiari di un trattamento economico non generato
da lavoro autonomo, l’indennità di funzione, seppure dimidiata, è dovuta
comunque, ed è quindi cumulabile con detto trattamento. In dette situazioni la
mancata percezione della indennità di funzione dimezzata, dovuta ad illegittima
estromissione del danneggiato dall’esercizio
della carica, può e deve essere risarcita a titolo di danno, costituendo una
voce economica cui il danneggiato avrebbe avuto diritto nonostante la regolare
percezione dell’ordinario trattamento economico.
10.1.2. Il sig. B. nel ricorso introduttivo (a pag. 25) afferma
di essere molto conosciuto ad A. in ragione del lavoro svolto, per decenni, in
una grande impresa edile locale, e poiché egli si fregia del titolo di
“geometra” si deve credere che svolgesse la sua attività di geometra in qualità
di dipendente di una impresa edile. Il Comune di A., dal canto suo, non solo
non ha smentito quanto riferito dal sig. B. sul punto, ma neppure ha eccepito
che il ricorrente svolgesse l’attività di geometra in conto proprio né che
all’atto di accettare l’incarico di assessore aveva chiesto l’aspettativa.
Sussistono dunque gli estremi per affermare che il B. avrebbe percepito
l’indennità di funzione, in misura dimidiata, quale lavoratore dipendente non
in aspettativa: pertanto in relazione alla mancata percezione di detta indennità
dimidiata egli ha ora diritto ad essere risarcito. Uguale conclusione si
imporrebbe anche a voler credere che all’epoca dei fatti il ricorrente fosse
già ritirato dal lavoro, posto che il trattamento pensionistico è
sostanzialmente assimilabile ad un reddito da lavoro dipendente, in relazione
al quale non è neppure prevista la possibilità della aspettativa.
10.2. Il sig. B. allega inoltre di aver subito un danno alla
personalità ed alla sua immagine politica, ma tale circostanza non è stata
adeguatamente dimostrata agli atti. In particolare il Collegio rileva che non è
affatto provato che il B. avesse acquisito quella “personalità politica” che
egli si attribuisce, e tanto meno che tale “personalità politica” sia stata
definitivamente compromessa per effetto della vicenda portata alla attenzione
del Collegio: agli atti del fascicolo è stato infatti prodotto solo un
articolo, pubblicato su un giornale locale il 24/06/2010, nel quale si parla
del ricorrente come di un personaggio che avrebbe più volte cambiato partito
politico e che per tale motivo era stato “segnalato” come inaffidabile al
Sindaco che l’aveva nominato assessore. Tali circostanze, naturalmente, non
possono ritenersi provate, ma in realtà nulla si sa e nulla è stato provato in
generale sulla vita del B. e, in particolare, sulla storia della di lui
militanza politica, sugli incarichi rivestiti nell’ambito del partito o
addirittura all’interno della Amministrazione comunale, e sull’esito delle
elezioni alle quali avrebbe partecipato. Il danno per il quale pretende di
essere risarcito in ragione di quasi 50.000,00 euro si riduce, a ben vedere,
alla mera allegazione, che si legge nel ricorso introduttivo del giudizio,
secondo cui “Il ricorrente, molto conosciuto in città per esservi nato,
avere lavorato per decenni in una grande impresa edile locale, avere
partecipato per molti anni a tutte le tornate elettorali ed essersi occupato
costantemente delle vita politica di A., ha dovuto riporre i suoi buoni
intendimenti di tornare utile alla sua città”. Al postutto, insomma, il
solo fatto della vita del ricorrente che risulta dimostrato in giudizio, in
quanto pacifico, è che era stato eletto consigliere comunale prima di essere
nominato assessore. Ma tale circostanza, ad avviso del Collegio, di per sé non
dimostra che egli era assurto alla dignità di “personalità politica” della
Città di A., se per tale si intende il politico che in via continuativa, e per
anni, venga eletto negli organi comunali, o che, in ragione della sua militanza
politica, sia tributario di incarichi pubblici di vario tipo, o che si faccia
conoscere dalla popolazione locale per il fatto di rendersi promotore di
determinate iniziative di interesse per la collettività. Né risulta che il B.
fosse una persona così conosciuta da essere in grado di raccogliere da solo, ed
indipendentemente dall’aiuto derivante dalla affiliazione ad un partito
politico o ad una lista civica, un numero di voti così elevato da garantirgli de
plano l’ingresso in Consiglio Comunale.
10.3. Il Collegio, conclusivamente,
ritiene di poter esaminare la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente
solo con riferimento:
a) alla perdita della possibilità di
partecipare alla vita politica attiva del Comune di A. in qualità di assessore
e/o di consigliere comunale eletto nella tornata elettorale del 2002, incarichi
questi che, contribuendo “al pieno sviluppo della personalità umana”,
favorendo la partecipazione del cittadino-lavoratore “alla organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”, costituendo esplicazione del
diritto del cittadino “a svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta , una attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società”, debbono ritenersi esperienze
meritevoli di tutela quantomeno ai sensi degli artt. 3 e 4 della Costituzione.
La preclusione allo svolgimento di detti incarichi deve dunque ritenersi
risarcibile sub specie di danno non patrimoniale, ai sensi dell’art.
2059 c.c. , norma che, alla stregua della interpretazione costituzionalmente orientata
di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
26792/2008, ammette il risarcimento del danno non patrimoniale inteso quale “categoria
ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverossia della
sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da un
fatto illecito integrante reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi
un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione
economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge
correlata all’art. 185 c.p.. Il danno non patrimoniale, inoltre, non ricorre,
automaticamente, in tutti i casi di inadempimento contrattuale e la sua
attribuzione non può prescindere da una specifica allegazione, nell’atto
introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio
medesimo” (Cass. Civ., sez. III, n. 8724 del 13/04/2010). Nel caso di
specie è evidente, dalla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio, che
il ricorrente intende conseguire anche il risarcimento di un danno di natura
non patrimoniale connesso, in particolare, alla perdita della possibilità di
prestare la propria opera come assessore o consigliere comunale: giova al
riguardo richiamare quanto si legge a pag. 5 del ricorso, penultimo capoverso,
laddove si afferma che il B. “…ha dovuto riporre i suoi buoni intendimenti
di tornare utile alla sua città”. Il Collegio ritiene quindi di poter
prendere in considerazione la voce di danno di che trattasi senza timore di
incorrere nel vizio di extrapetizione.
b) alla mancata percezione della
indennità di funzione che gli sarebbe spettata in qualità di assessore. A tale
riguardo giova sin d’ora precisare che il B. si è limitato a formulare domanda
di rimborso della indennità che avrebbe percepito come assessore fino al
2/02/2005: tenuto conto del fatto che il Comune di A. è andato nuovamente ad
elezioni amministrative nell’Aprile 2005, si può presumere che nel Febbraio di
quell’anno abbia avuto luogo un “rimpasto” nella composizione della Giunta che
avrebbe comunque portato alla decadenza del B. dalla carica di assessore
11. In punto nesso di causalità si
osserva che dai pregiudizi risentiti dal B., individuati dal Collegio come
astrattamente risarcibili per esserne stata riscontrata la sussistenza, debbono
essere espunti quelli afferenti la esperienza di consigliere comunale, che il B.
si è precluso nel momento in cui ha scelto di optare per la carica di assessore.
Si rammenta, al proposito, che in questa sede si stanno considerando solo i
danni conseguenti alla illegittima revoca del B. dalla carica di assessore
comunale, e non anche i danni conseguenti alla nomina del medesimo. La
nomina del B. ad assessore comunale costituisce, anzi, il punto di partenza ed
il presupposto della indagine che il Collegio è chiamato a svolgere nell’ambito
dell’odierno giudizio. La scelta del B. per la carica di assessore, che appunto
si fonda sulla legittimità del decreto di nomina del 13/05/2004, deve quindi
considerarsi l’evento che in via diretta ed esclusiva ha determinato la perdita
del posto di consigliere e della correlativa possibilità di continuare a
partecipare come tale alla vita del Comune, percependone il relativo gettone. Diversamente si sarebbe potuto argomentare ove in discussione
fosse stata anche la legittimità dell’atto di nomina ad assessore, poiché in
tal caso la sequenza causale considerata sarebbe stata tutta quella originatasi
dall’atto di nomina, mentre nel caso di specie si controverte solo della
sequenza causale originatasi dal decreto di revoca della nomina ad assessore,
rispetto al quale la rinuncia alla carica di consigliere è precedente.
11.1. Nell’esame della causalità del danno reclamato dal
ricorrente va inquadrata anche l’eccezione del Comune di A. secondo la quale il
danno liquidabile al ricorrente dovrebbe essere ridotto ai sensi dell’art. 1227
comma 2 c.c. per non aver, il B., proposto appello in Consiglio di Stato
avverso l’ordinanza cautelare di questo Tribunale che ebbe a respingere la
richiesta di sospensiva dell’atto di revoca. Essendo quindi opposta, dal Comune
di A., la sussistenza di un condotta colposa del danneggiato che da sola
avrebbe aggravato o “consolidato “ definitivamente il danno già verificatosi,
la questione va esaminata nell’ambito della verifica del nesso di causalità;
tuttavia l’esame di questa eccezione richiede una trattazione articolata, alla
quale, per chiarezza espositiva, si ritiene di dover dedicare un autonomo
paragrafo al quale si rinvia (si veda infra, il paragrafo 16).
12. Deve ora procedersi a verificare se nella condotta tenuta
dal Comune di A., compendiatasi nella adozione dell’atto annullato, sia
ravvisabile un coefficiente di colpevolezza, la cui sussistenza costituisce
elemento costitutivo necessario della responsabilità aquiliana , e quindi anche
della responsabilità della Pubblica Amministrazione conseguente ad attività
provvedi mentale illegittima.
12.1. Il Consiglio di Stato ha più
volte statuito che la colpa della Pubblica Amministrazione da procedimento
amministrativo illegittimo si estrinseca “nella violazione delle regole
proprie della azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali
di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in materia
di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali
dell’ordinamento, quanto a ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza”
(C.d.S. sez. V, n. 1644/2014; C.d.S. sez. III, n. 4618/2014). Peraltro è stato
ugualmente statuito che “Al privato che assume di essere stato danneggiato
da un provvedimento illegittimo dell’Amministrazione non è richiesto un
particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendo egli
limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto e per il resto farsi
applicazione, al fine della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di
comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c.; di
conseguenza a quel punto spetta all’Amministrazione dimostrare, se del caso,
che si è verificato un errore scusabile, il quale è configurabile in caso di
contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione
incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto,
d’influenza determinante di comportamento di altri soggetti o illegittimità
derivante da una successiva dichiarazione d’incostituzionalità della norma
applicata” (C.d.S., sez. III, n. 2202/2014)..
12.1. Applicati i dianzi ricordati principi al caso di specie,
va anzitutto rilevato che piuttosto che dolersi della illegittimità di un
intero procedimento amministrativo, il ricorrente si lamenta della
illegittimità dell’atto di revoca del 20/05/2004, che ha inciso direttamente su
una posizione giuridica che egli aveva già definitivamente acquisito: si
verserebbe, quindi, nella ipotesi decisa dalla sentenza del Consiglio di Stato
n. 2202/2014, la quale ha sostanzialmente ritenuto il danneggiato sollevato
dall’onere di allegare e dimostrare in maniera specifica i profili di colpa
dell’Amministrazione, fermo restando che la stessa può essere ammessa a
dimostrare il proprio errore scusabile. Ebbene: il Comune di A. non ha dedotto
né dimostrato la scusabilità dell’errore compiuto allorché fu revocata la
nomina ad assessore del sig. B., quindi l’indagine del Collegio, relativamente
all’elemento soggettivo, potrebbe a questo punto arrestarsi.
12.2. Pare tuttavia utile ed opportuno rammentare che la
sentenza n. 2741/2010 di questo Tribunale, che ha annullato l’atto di revoca
del 20/05/2004, non si è limitata ad affermare che la nomina degli assessori di
enti locali, per quanto fiduciaria, non costituisce un “atto politico” esentato
dall’obbligo di motivazione: la sentenza in questione ha invece affermato
chiaramente la manifesta irragionevolezza della decisione del Sindaco di
revocare un assessore nominato appena sette giorni prima, irragionevolezza che,
non stemperata da una adeguata motivazione, ha messo in luce anche lo sviamento
di potere che affligge l’atto medesimo, probabilmente adottato per un fine
diverso (l’eliminazione del sig. B. dalla scena politica) da quello suo
proprio. Già la sentenza di annullamento, insomma, ha messo in evidenza
l’avvenuta violazione, da parte del Comune di A., di alcuni dei principi
generali vigenti in materia di azione amministrativa, ed in particolare dei
principi di ragionevolezza e di trasparenza della azione amministrativa. In
questa sede è sufficiente aggiungere che l’irragionevolezza del comportamento
complessivamente tenuto all’epoca dei fatti dal Sindaco di A. si evidenzia
anche da ciò: che la revoca dell’assessore B. a pochi giorni dalla nomina deve
quantomeno ascriversi, in ipotesi di buona fede, ad un errore nella precedente
scelta, evidentemente non sufficientemente meditata da parte del Sindaco,
ovvero alla facilità di questo ultimo a cedere a pressioni provenienti da
terzi. In entrambi i casi questa revoca è comunque sintomatica di una azione
amministrativa non efficiente. E’ altresì evidente che la condotta
complessivamente tenuta dal Sindaco di A., consistente prima nella nomina ad
assessore di un consigliere comunale e poi nella rimozione del medesimo dalla
carica di assessore, costituisce un esempio davvero non commendevole di azione
amministrativa e politica, giacché per il tramite di essa un rappresentante
direttamente eletto dalla comunità locale di fatto è stato in modo “innaturale”
estromesso da tutti gli organi del Comune, sia pure con il concorso della sua
stessa volontà: ed una simile condotta non può andare esente da rimprovero perché
in tutta evidenza essa può prestarsi a giochi di potere effettivamente
finalizzati alla “eliminazione” di avversari politici eletti coram populi
ma ritenuti “fastidiosi”.
13. Quanto sin qui esposto dà conto
della fondatezza della domanda articolata in ricorso introduttivo, quanto all’an
debeatur, essendo stata ritenuta la sussistenza di un pregiudizio
risarcibile, la sussistenza di un nesso di causalità tra tale pregiudizio e
l’adozione dell’atto annullato, ed infine la sussistenza del coefficiente psicologico
della colpa in capo alla Amministrazione intimata. Si passa ora a verificare il
quantum debeatur.
14. Come già precisato, il ricorrente
chiede di essere risarcito della mancata percezione della indennità che
all’epoca dei fatti il Comune di A. erogava agli assessori: a dimostrazione
dell’importo il B. ha prodotto una attestazione del Comune di A. nella quale si
certifica che tra il Maggio 2004 ed il Febbraio 2005 l’assessore L.C. ha
percepito l’ importo netto di Euro 7.813,53, corrispondente ad una indennità
lorda di Euro 10.500,17.
14.1. Il Comune di A. non contesta in sé la certificazione, ma
eccepisce invece: a) che il sig. B. non ha provato in giudizio di non aver
percepito, medio tempore, compensi di diversa natura tratti dalla
propria attività lavorativa o “per effetto del tempo reso libero con la
revoca della funzione”; b) che il ricorrente non considera che avrebbe
potuto essere revocato in altro successivo momento della consiliatura,
evenienza questa ben possibile tenuto conto del fatto che la carica di
assessore è fiduciaria; c) che comunque la certificazione prodotta, afferente
gli indennizzi percepiti dall’assessore Costa, non varrebbe a dimostrare il quantum
cui avrebbe avuto diritto il B., perché le indennità liquidate agli
assessori hanno diversi presupposti soggettivi. Tutti questi rilievi sono, ad
avviso del Collegio, infondati.
14.1.1. Quanto al primo aspetto il Collegio osserva che spetta
al danneggiante, e non al danneggiato, dimostrare l’aliunde perceptum quale
posta idoneaa ridurre l’entità del danno liquidabile (ex plurimis: Cass.
Civ. n. 19609/14; Cass. Civ. 14643/13). Per il resto si richiamano le
osservazioni già svolte ai precedenti paragrafi 10.1.1. e 10.1.2.
14.1.2. Quanto al secondo aspetto il Collegio si limita a
rilevare che qui si discute di un provvedimento lesivo di una posizione
giuridica di vantaggio già perfezionata, dalla quale già discendeva il diritto
del ricorrente di percepire l’indennizzo previsto per gli assessori, mentre
l’affermazione secondo la quale tale nomina avrebbe potuto essere revocata in
qualsiasi momento appartiene più che altro alla sfera delle mere congetture e
può essere presa in considerazione solo con riferimento al periodo successivo
al 2/02/2005: come risulta dalla certificazione prodotta dal ricorrente, a tale
data, infatti, è venuto a cessazione anche l’assessore Costa, ed è quindi
lecito presumere che siano intervenute in quel momento vicende politiche che
avrebbero effettivamente comportato anche le dimissioni o la revoca del B., ove
non precedentemente revocato.
14.1.3. Quanto all’entità dell’indennizzo dovuto, il Collegio
osserva, in replica alla difesa del Comune, che le indennità di funzione degli
amministratori pubblici sono state stabilite dal Decreto Ministeriale n. 119
del 4/04/2000, le cui tabelle vengono periodicamente aggiornate. L’esame di
detto Decreto consente di affermare che l’indennità di funzione spettante agli
assessori è determinata in misura percentuale rispetto a quella fissata per il
Sindaco, e le indennità così determinate, seppure possono subire degli
incrementi o delle diminuzioni secondo quanto previsto dall’art. 23 della L.
265/99, tuttavia devono comunque assicurare l’equiparazione di trattamento
all’interno di ciascuna categoria di amministratori (art. 11 comma 2 del D.M.
119/00). Ciò consente di affermare che la certificazione prodotta dal
ricorrente, pur essendo relativa ai compensi erogati a favore dell’assessore C.,
in realtà è idonea a dimostrare a quanto ammontasse l’indennità di funzione
“piena” che in quel periodo veniva erogata dal Comune di A. ai propri
assessori.: il quantum spettante al ricorrente, per quanto osservato ai
paragrafi 10.1.1. e 10.1.2., si determina dunque dimezzando l’importo portato
dalla attestazione in esame.. Dopo di che, non essendone stato contestato il
contenuto, la certificazione di cui si discute può anche essere considerata
quale prova relativa alla lunghezza del periodo durante il quale il B. avrebbe
potuto continuare a svolgere l’incarico di assessore.
15. Per quanto riguarda, invece, il
danno non patrimoniale insito nella preclusione a svolgere l’incarico di
assessore - danno risarcibile per le ragioni illustrate al precedente paragrafo
10.3. lett. a) - il Collegio osserva che tale danno non può che essere
determinato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.: trattasi, in questo
caso, di danno certo, il cui ammontare, tuttavia, non avrebbe potuto essere
provato dal ricorrente data la sua intrinseca natura non patrimoniale e la
conseguente impossibilità di ancorarlo ad un qualsiasi parametro di natura
economica. Ciò precisato; tenuto conto del fatto che, se non revocato, il
ricorrente avrebbe potuto esercitare la carica verosimilmente per non più di
nove mesi (da maggio 2004 a inizio febbraio 2005, quando è evidentemente intervenuto
un rimpasto che ne avrebbe comportato comunque le dimissioni o la revoca), il
Collegio stima equo quantificare il pregiudizio subito dal ricorrente per la
causale in esame in complessive Euro 2.000,00 (euro duemila), somma questa da
intendersi attualizzata al 2/02/2005, cioè al momento in cui il B. avrebbe
cessato dalla carica.
16. Resta infine da esaminare l’eccezione del Comune di A. che
fa leva sulla mancata impugnazione, da parte del sig. B., della ordinanza
cautelare n. 895/2004 e sul fatto che tale comportamento giustificherebbe, in
tutto o in parte, la riduzione del danno astrattamente spettante al ricorrente
ai sensi dell’art. 1227 c.c.
16.1. Il Collegio rammenta anzitutto che in giurisprudenza si è
già riconosciuto che la regola cristallizzata nell’art. 30 comma 3 c.p.a., che
afferma la non risarcibilità dei danni evitabili mediante la rituale
impugnazione del provvedimento amministrativo e la diligente utilizzazione
degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, “è ricognitiva di
principi già evincibili alla stregua di una interpretazione evolutiva del
capoverso dell’art. 1227 c.c.” (C.d.S., sez. V, n. 5917/2014), sicché
l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di A. appare pertinente e
meritevole di attento esame anche ai fini del presente giudizio, in quanto
astrattamente applicabile anche ai diritti risarcitori sorti prima della
entrata in vigore del D. L.vo 104/2010.
16.2. Il Collegio, tuttavia, non ritiene di poter accogliere
tale argomento. A prescindere dal fatto che l’ordinanza cautelare di primo
grado risale al 14/07/2004 e che pertanto una pronuncia d’appello favorevole
non avrebbe comunque potuto intervenire prima del settembre 2004, il Collegio
rileva, anzitutto, che l’art. 30 comma 3 c.p.a. non impone espressamente al
danneggiato di esperire tutti i mezzi di tutela giurisdizionale previsti
dall’ordinamento In secondo luogo è d’obbligo osservare che, sebbene il sistema
di giurisdizione a doppio grado sia finalizzato a garantire che la decisione
conclusiva di un contenzioso giudiziario sia la migliore - in quanto resa
all’esito di un procedimento complesso che dovrebbe assicurare, da parte del
giudicante, la cognizione e l’approfondimento di ogni possibile questione
interessante il caso di specie -, non si può sottacere che in realtà
costituisce un aspetto fisiologico di tale sistema il fatto che la decisione di
primo grado venga accettata dalle parti in quanto proveniente da un organo
autorevole ed in quanto corredata da una adeguata motivazione: proprio per tale
ragione il primo grado di giurisdizione finisce per svolgere anche un ruolo di
“filtro”, che appunto viene ritenuto un evento fisiologico, se non addirittura
un effetto previsto e voluto, in molti sistemi di giudiziari.
16.3. La affermazione per cui il risarcimento del danno
conseguente ad attività amministrativa illegittima dovrebbe essere sempre
soggetto a riduzione ove non consti che l’interessato abbia attivato tutti i
sistemi di tutela giudiziaria a disposizione - in particolare quelli di secondo
grado - rischierebbe dunque di alterare il funzionamento del sistema sopra
descritto, perché porterebbe inevitabilmente ogni ricorrente ad impugnare
sempre, innanzi al Consiglio di Stato, le decisioni cautelari e di merito dei
Tribunali Amministrativi Regionali, e ciò non necessariamente per mancanza di
fiducia nella decisione di primo grado ma solo per non pregiudicare la
possibilità di vedersi riconoscere il pieno risarcimento dei danni determinati
dall’atto impugnato. Il Collegio, tuttavia, non crede che questo risultato
–cioè: la rarefazione delle maglie attraverso le quali viene filtrato il primo
grado di giurisdizione amministrativa – sia stato previsto e voluto dal
legislatore, che infatti proprio in tempi recenti ha messo in campo vari
strumenti deflattivi del contenzioso (quali l’elevazione del contributo
unificato e la limitazione dello strumento della compensazione delle spese di
giudizio) rispetto ai quali sarebbe incoerente un sistema risarcitorio che
favorisse un aumento del contenzioso di secondo grado. E’ inoltre evidente che
un sistema giudiziario che, come quello italiano, tende alla deflazione del
contenzioso di secondo grado sul presupposto della autorevolezza delle
decisioni di primo grado, andrebbe a contraddire sé stesso nel momento in cui,
all’esatto opposto, imponesse la sistematica impugnazione dei provvedimenti
resi nel primo grado di giurisdizione quale condizione necessaria per accordare
al danneggiato il risarcimento pieno.
16.4. Si deve quindi ritenere che la soluzione al problema in
esame - che qui il Collegio sta esaminando con preciso riferimento ai rimedi
giudiziari - debba rifuggire da formule generalizzate e standardizzate e che la
valutazione del comportamento del danneggiato che non abbia esperito alcuno dei
mezzi di tutela giudiziaria a disposizione vada risolta caso per caso
verificando le ragioni che in concreto hanno indotto il danneggiato a non
impugnare un provvedimento: tale verifica deve essere finalizzata, in
particolare, a stabilire come si sarebbe determinato il “buon padre di
famiglia”, nelle medesime condizioni dell’interessato ed in base allo scenario
che questi era in grado di prefigurarsi. Il Collegio ritiene che nell’ambito di
tale indagine non si possa escludere a priori la rilevanza di ragioni di natura
prettamente soggettiva (quali ad esempio condizioni economiche tali da non
consentire l’accesso al gratuito patrocinio e, nello stesso tempo, la
sostenibilità dei costi di un giudizio d’appello); peraltro è evidente che
questo tipo di indagine è soprattutto destinato a valutare se la probabilità di
riforma era effettivamente evincibile dalla motivazione del provvedimento o era
comunque ipotizzabile - per lo stato della giurisprudenza - nel momento in cui
l’appello veniva a scadenza; se la motivazione del provvedimento consentisse di
formulare un atto di impugnazione ben argomentato; se fosse prevedibile una
eventuale impugnazione incidentale; e se sussistessero le condizioni per
confidare in una pronta ottemperanza della amministrazione all’eventuale
provvedimento di appello favorevole al danneggiato e se questo ultimo sarebbe
intervenuto in tempo utile ad evitare l’aggravarsi del danno o il consolidarsi
del danno già verificatosi. Laddove, poi – come nel caso di specie – venga in
considerazione la mancata impugnazione di una ordinanza cautelare del Giudice
Amministrativo di primo grado, si deve anche tenere presente che questa
tipologia di provvedimenti si fonda su requisiti differenti rispetto a quelli
propri di una sentenza che definisce il giudizio, prescindendo da quell’approfondimento,
tipico del giudizio di merito, che consente di tenere in conto ogni possibile
argomento favorevole o contrario all’accoglimento del ricorso, essendo però
connotato da una certa discrezionalità del giudice nella valutazione del periculum
in mora. Oltre a ciò si deve considerare che il giudice dell’appello può
anche pervenire a confermare l’ordinanza cautelare impugnata con motivazione
diversa.
16.5. La valutazione ai fini risarcitori del comportamento del
danneggiato, che abbia omesso di impugnare l’ordinanza cautelare resa dal
Giudice Amministrativo, deve dunque essere effettuata con grande prudenza,
attesa l’alea connaturata a detto giudizio d’appello, tanto più quando - come
nel caso di specie – l’ordinanza di primo grado sia motivata in maniera
particolarmente succinta e tale da non evidenziare tutte le possibili ragioni
del respingimento della domanda.
16.6. Nel caso di specie il Collegio non ritiene che si possa
sollevare un rimprovero al ricorrente per aver deciso di non impugnare
l’ordinanza cautelare n. 895/2004 di questo Tribunale: ciò avuto riguardo,
anzitutto, al fatto che comunque il pronunciamento d’appello sarebbe pervenuto
pochi mesi prima che avessero luogo le nuove elezioni amministrative del Comune
di A.; in secondo luogo per la ragione che nella specie l’ordinanza era davvero
succintamente motivata, con conseguente difficoltà nella redazione dell’atto
d’appello e nella previsione del possibile esito; in terzo luogo per la ragione
che nel caso di specie la valutazione del pericolum in mora si profilava
particolarmente aleatoria, potendosi ravvisare il pregiudizio irreparabile sia
nella mancata presa di servizio del ricorrente che, alternativamente, nella
sospensione della nomina dell’assessore nominato in sua sostituzione. Non é
dunque possibile muovere un rimprovero al B. per non aver coltivato il giudizio
d’appello sulla ordinanza cautelare di questo Tribunale, non potendosi
qualificare come “non diligente” la decisione di non avventurarsi in un
giudizio d’appello caratterizzato da elevata alea ed avente ad oggetto una
decisione neppure definitiva.
17. Il ricorso va conclusivamente accolto nei sensi e nei
limiti di cui alla motivazione che precede.
17.1. Il danno che il Comune di A. è
tenuto a risarcire al ricorrente B. è conclusivamente quantificabile in
complessive Euro 5.906,76, delle quali Euro 2.000,00 a titolo di danno non
patrimoniale, ed Euro 3.906,76 a titolo di danno patrimoniale afferente la
mancata percezione nel periodo Maggio 2004 – 2 Febbraio 2005, della indennità
di funzione dimezzata: a tale riguardo si precisa che tale voce di danno deve
essere liquidato tenendo conto non dell’importo lordo, ma dell’importo netto
che sarebbe stato effettivamente erogato dalla Amministrazione e percepito dal B.,
importo che ammonta, appunto, ad E. 7.813,53 e che dimidiato è pari ad E.
3.906,76.
17.2. Gli importi di cui sopra debbono intendersi attualizzati
al 2/02/2005 (giorno in cui presumibilmente il B. avrebbe comunque cessato
dalla carica) e trattandosi di debito di valore esso è soggetto a rivalutazione
monetaria dal 2/02/2005, momento al quale si riferisce la liquidazione del
danno di cui sopra, all’11/03/2015, giorno della decisione. Sulla medesima
somma, rivalutata di anno in anno dal 2/02/2005 all’11/03/2015, spettano
inoltre gli interessi legali. Dal 12/03/2015 al soddisfo sono dovuti, invece, i
soli interessi legali.
18. Tenuto conto del fatto che la
domanda del ricorrente è stata accolta in misura ampiamente ridimensionata,
stimasi equo disporre la parziale compensazione delle spese di giudizio,
ponendo a carico del soccombente Comune di A. solo 2/3 delle medesime, nella
misura liquidata in dispositivo.
19. Generando la presente decisione debiti fuori bilancio a
carico del Comune di A. si dispone la rimessione di copia delle presente
decisione e degli atti del giudizio alla Procura Regionale in sede della Corte
dei Conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui
in motivazione e per l’effetto accerta e dichiara l’obbligo del Comune di A. di
corrispondere al ricorrente B., per le causali di cui in motivazione, la somma
complessiva di E. Euro 5.906,76 (Euro cinquemilanovecentosei//76), somma questa
da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal 2/02/2005 all’11/03/2015 e da
maggiorarsi degli interessi legali calcolati sulla somma medesima rivalutata di
anno in anno, e con la maggiorazione dei soli interessi legali a far tempo dal
12/03/2015 al saldo effettivo; per l’effetto condanna il Comune di A. al
pagamento, in favore di B. delle somme di cui alla causale che precede;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio in ragione
di 1/3, e per l’effetto condanna il Comune di A. al pagamento, in favore del
ricorrente, delle spese di giudizio nella misura di 2/3, spese che in detta
quota si liquidano in E. 2.000,00 (euro duemila), oltre IVA e CAP come per
legge, ed oltre a 2/3 del contributo unificato;
- dispone, a cura della cancelleria, la rimessione di copia
della presente sentenza e degli atti del giudizio alla Procura Regionale in
sede della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento