Elezioni comunali –
Certificato elettorale dei candidati – Copia di comunicazione in formato
digitale
Tar Sardegna xx 2015, n. xx
Posto che l’articolo 33 del d.P.R. 570/1960
prevede l’eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manca il
certificato elettorale ma non prescrive che il documento debba essere
presentato in originale a pena di esclusione, deve essere consentita la
regolarizzazione al candidato consigliere che abbia presentato – in luogo del
certificato elettorale (in originale) – la copia di comunicazione in formato
digitale trasmessa (dal Comune di iscrizione alla candidata) con posta
elettronica certificata [osserva il Collegio: a) che “la copia di certificato
elettorale prodotta, ancorché non
autentica, reca la firma del delegato del Sindaco … e quindi rappresenta una
copia di documento per il quale è ammissibile la regolarizzazione”; b) che non
è utile, a giustificare l’esclusione, il richiamo all’art. 2 c. 6, del codice
dell’amministrazione digitale, “atteso
che la ricorrente non ha prodotto un documento in via informatica, ma una
fotocopia cartacea del documento originale, come tale regolarizzabile; difatti
l’unico “aspetto digitale” della vicenda è qui rappresentato dalla modalità con
la quale l’interessata ha ricevuto la copia del documento che ha poi prodotto,
cioè un aspetto del tutto estraneo al procedimento amministrativo vero e
proprio di cui ora si discute”]
OMISSIS
Considerato:
che con il ricorso in esame la signora A.P. impugna il provvedimento, descritto in
epigrafe, con il quale la
Commissione elettorale circondariale di O. ha disposto la
cancellazione del suo nominativo dalla lista collegata alla candidatura a
sindaco di D.A.M. perché il certificato
elettorale era “costituito da copia di comunicazione in formato digitale …
trasmessa dal Comune di B. alla candidata con posta elettronica certificata e,
presumibilmente, firmata digitalmente”;
che ad avviso della Commissione “nell’ambito del procedimento
elettorale preparatorio … non si applicano i principi di semplificazione
amministrativa D.P.R. 28/12/2000 n.445”.
Ritenuto:
che il ricorso appare fondato atteso che la ricorrente ha
presentato una copia del certificato elettorale, ancorchè non autentica, e non
una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
che la copia di certificato elettorale prodotta, ancorchè non
autentica, reca la firma del delegato del Sindaco del Comune di B. e quindi rappresenta una copia di documento
per il quale è ammissibile la regolarizzazione;
che come chiarito in un caso del tutto identico dal TAR del
Lazio con la sentenza n. 3391 del 13.4.2012, condivisa dal Collegio, il primo
comma lett. c) dell’articolo 33 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, prevede
l’eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manca il
certificato elettorale ma non prescrive che il documento debba essere
presentato in originale a pena di esclusione;
che la possibilità di regolarizzazione del documento, con il
deposito dell’originale, deve ritenersi ammessa in virtù della disposizione
contenuta all’ultimo comma dello stesso articolo 33 che, dopo la prima
delibazione con la quale la
Commissione contesta eventuali irregolarità, consente ai
delegati delle liste interessate la presentazione di nuovi documenti (cfr Tar
Toscana sez. II, 25.11.1994 n. 370);
che, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto contestare
l’irregolarità e consentire al delegato della lista di presentare il
certificato elettorale in originale;
che il richiamo all’articolo 2 comma 6 del D.lgs 82/2005,
codice dell’amministrazione digitale, operato dalla difesa erariale, non appare
utile per giustificare l’esclusione atteso che la ricorrente non ha prodotto un
documento in via informatica, ma una fotocopia cartacea del documento
originale, come tale regolarizzabile; difatti l’unico “aspetto digitale” della
vicenda è qui rappresentato dalla modalità con la quale l’interessata ha ricevuto
la copia del documento che ha poi prodotto, cioè un aspetto del tutto estraneo
al procedimento amministrativo vero e proprio di cui ora si discute;
che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto con
l’annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato;
che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in
epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e
dispone che la Commissione
elettorale provveda all’inclusione della ricorrente nella lista elettorale
collegata al candidato sindaco D. previa regolarizzazione della documentazione
mediante deposito in originale del certificato elettorale.
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
OMISSIS
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