lunedì 18 maggio 2015




Elezioni comunali – Certificato elettorale dei candidati – Copia di comunicazione in formato digitale

Tar Sardegna xx  2015, n. xx

Posto che l’articolo 33 del d.P.R. 570/1960 prevede l’eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manca il certificato elettorale ma non prescrive che il documento debba essere presentato in originale a pena di esclusione, deve essere consentita la regolarizzazione al candidato consigliere che abbia presentato – in luogo del certificato elettorale (in originale) – la copia di comunicazione in formato digitale trasmessa (dal Comune di iscrizione alla candidata) con posta elettronica certificata [osserva il Collegio: a) che “la copia di certificato elettorale prodotta, ancorché  non autentica, reca la firma del delegato del Sindaco … e quindi rappresenta una copia di documento per il quale è ammissibile la regolarizzazione”; b) che non è utile, a giustificare l’esclusione, il richiamo all’art. 2 c. 6, del codice dell’amministrazione digitale,  “atteso che la ricorrente non ha prodotto un documento in via informatica, ma una fotocopia cartacea del documento originale, come tale regolarizzabile; difatti l’unico “aspetto digitale” della vicenda è qui rappresentato dalla modalità con la quale l’interessata ha ricevuto la copia del documento che ha poi prodotto, cioè un aspetto del tutto estraneo al procedimento amministrativo vero e proprio di cui ora si discute”]



OMISSIS

Considerato:
che con il ricorso in esame la signora A.P.  impugna il provvedimento, descritto in epigrafe, con il quale la Commissione elettorale circondariale di O. ha disposto la cancellazione del suo nominativo dalla lista collegata alla candidatura a sindaco di D.A.M.  perché il certificato elettorale era “costituito da copia di comunicazione in formato digitale … trasmessa dal Comune di B. alla candidata con posta elettronica certificata e, presumibilmente, firmata digitalmente”;
che ad avviso della Commissione “nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio … non si applicano i principi di semplificazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000 n.445”.
Ritenuto:
che il ricorso appare fondato atteso che la ricorrente ha presentato una copia del certificato elettorale, ancorchè non autentica, e non una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
che la copia di certificato elettorale prodotta, ancorchè non autentica, reca la firma del delegato del Sindaco del Comune di B.  e quindi rappresenta una copia di documento per il quale è ammissibile la regolarizzazione;
che come chiarito in un caso del tutto identico dal TAR del Lazio con la sentenza n. 3391 del 13.4.2012, condivisa dal Collegio, il primo comma lett. c) dell’articolo 33 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, prevede l’eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manca il certificato elettorale ma non prescrive che il documento debba essere presentato in originale a pena di esclusione;
che la possibilità di regolarizzazione del documento, con il deposito dell’originale, deve ritenersi ammessa in virtù della disposizione contenuta all’ultimo comma dello stesso articolo 33 che, dopo la prima delibazione con la quale la Commissione contesta eventuali irregolarità, consente ai delegati delle liste interessate la presentazione di nuovi documenti (cfr Tar Toscana sez. II, 25.11.1994 n. 370);
che, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto contestare l’irregolarità e consentire al delegato della lista di presentare il certificato elettorale in originale;
che il richiamo all’articolo 2 comma 6 del D.lgs 82/2005, codice dell’amministrazione digitale, operato dalla difesa erariale, non appare utile per giustificare l’esclusione atteso che la ricorrente non ha prodotto un documento in via informatica, ma una fotocopia cartacea del documento originale, come tale regolarizzabile; difatti l’unico “aspetto digitale” della vicenda è qui rappresentato dalla modalità con la quale l’interessata ha ricevuto la copia del documento che ha poi prodotto, cioè un aspetto del tutto estraneo al procedimento amministrativo vero e proprio di cui ora si discute;
che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato;
che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone che la Commissione elettorale provveda all’inclusione della ricorrente nella lista elettorale collegata al candidato sindaco D. previa regolarizzazione della documentazione mediante deposito in originale del certificato elettorale.
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

OMISSIS

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