Elezioni comunali –
Confondibilità dei simboli
Tar Veneto xx 2015, n. xx
La dicitura “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA” che compare nella lista
ricusata, non è confondibile con quella di “INDIPENDENZA VENETA” contenuta in
altra e diversa lista, non essendo sufficiente, ai fini della riscontrata
confondibilità, il fatto che in entrambe le diciture predette sia inserita una
medesima parola e che in quella di cui alla lista ricusata sia stata trascritta
la parola “noi” in carattere minuscolo anziché maiuscolo, dovendosi invero
tener conto dell’utilizzo e del senso complessivo di tutte le parole inserite
all’interno del simbolo di riferimento [aggiunge il Collegio “è peraltro
evidente che sia le figure rappresentate nei simboli in questione che lo sfondo
utilizzato negli stessi, consentono di distinguere chiaramente le liste
suddette anche in ragione dei diversi colori utilizzati, per il che appare
assolutamente insussistente, anche sotto questi profili, ogni possibilità di confusione
da parte dell’elettore”]
OMISSIS
per l’annullamento
del provvedimento del 5.5.2015 dell'ufficio elettorale centrale
regionale del 5.5.2015 di ricusazione del simbolo, con conseguente non
ammissione, della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA”
OMISSIS
Premesso che:
- per giurisprudenza costante in materia elettorale, la
valutazione circa la confondibilità o meno dei simboli delle liste deve essere
condotta caso per caso, prendendo in simultanea valutazione tutti gli elementi
di cui gli stessi si compongono, diciture comprese.
Considerato che:
- nel caso di specie, la dicitura “INDIPENDENZA noi VENETO con
ZAIA” di cui alla lista ricusata, non appare confondibile con quella di
“INDIPENDENZA VENETA” contenuta in altra e diversa lista, non essendo
sufficiente, ai fini della riscontrata confondibilità, il fatto che in entrambe
le diciture predette sia inserita una medesima parola e che in quella di cui
alla lista ricusata sia stata trascritta la parola “noi” in carattere minuscolo
anziché maiuscolo, dovendosi invero tener conto dell’utilizzo e del senso
complessivo di tutte le parole inserite all’interno del simbolo di riferimento;
-è peraltro evidente che sia le figure rappresentate nei
simboli in questione che lo sfondo utilizzato negli stessi, consentono di
distinguere chiaramente le liste suddette anche in ragione dei diversi colori
utilizzati, per il che appare assolutamente insussistente, anche sotto questi
profili, ogni possibilità di confusione da parte dell’elettore;
- per quanto precede, il ricorso deve essere accolto siccome
fondato.
Ravvisata la sussistenza di giustificati motivi per compensare
tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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