giovedì 14 maggio 2015






Elezioni comunali – Confondibilità dei simboli

Tar Veneto xx 2015, n. xx

La dicitura “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA” che compare nella lista ricusata, non è confondibile con quella di “INDIPENDENZA VENETA” contenuta in altra e diversa lista, non essendo sufficiente, ai fini della riscontrata confondibilità, il fatto che in entrambe le diciture predette sia inserita una medesima parola e che in quella di cui alla lista ricusata sia stata trascritta la parola “noi” in carattere minuscolo anziché maiuscolo, dovendosi invero tener conto dell’utilizzo e del senso complessivo di tutte le parole inserite all’interno del simbolo di riferimento [aggiunge il Collegio “è peraltro evidente che sia le figure rappresentate nei simboli in questione che lo sfondo utilizzato negli stessi, consentono di distinguere chiaramente le liste suddette anche in ragione dei diversi colori utilizzati, per il che appare assolutamente insussistente, anche sotto questi profili, ogni possibilità di confusione da parte dell’elettore”]



OMISSIS
per l’annullamento
del provvedimento del 5.5.2015 dell'ufficio elettorale centrale regionale del 5.5.2015 di ricusazione del simbolo, con conseguente non ammissione, della lista “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA”
OMISSIS

Premesso che:
- per giurisprudenza costante in materia elettorale, la valutazione circa la confondibilità o meno dei simboli delle liste deve essere condotta caso per caso, prendendo in simultanea valutazione tutti gli elementi di cui gli stessi si compongono, diciture comprese.
Considerato che:
- nel caso di specie, la dicitura “INDIPENDENZA noi VENETO con ZAIA” di cui alla lista ricusata, non appare confondibile con quella di “INDIPENDENZA VENETA” contenuta in altra e diversa lista, non essendo sufficiente, ai fini della riscontrata confondibilità, il fatto che in entrambe le diciture predette sia inserita una medesima parola e che in quella di cui alla lista ricusata sia stata trascritta la parola “noi” in carattere minuscolo anziché maiuscolo, dovendosi invero tener conto dell’utilizzo e del senso complessivo di tutte le parole inserite all’interno del simbolo di riferimento;
-è peraltro evidente che sia le figure rappresentate nei simboli in questione che lo sfondo utilizzato negli stessi, consentono di distinguere chiaramente le liste suddette anche in ragione dei diversi colori utilizzati, per il che appare assolutamente insussistente, anche sotto questi profili, ogni possibilità di confusione da parte dell’elettore;
- per quanto precede, il ricorso deve essere accolto siccome fondato.
Ravvisata la sussistenza di giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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