Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, 23 ottobre 2019, n.
401, Segretario Sott. Elett. Circ. –
Gettone di presenza
In ossequio sia alle norme di contenimento della spesa pubblica che al
principio di onnicomprensività del trattamento economico, al segretario della
Sottocommissione Elettorale Circondariale non competono compensi aggiuntivi
[ la Sezione
rinvia a quanto affermato dalla Sezione regionale della Campania nella
deliberazione n. 348/2016, con riferimento ad un’analoga fattispecie: “…
dovendosi garantire la parità di trattamento nel rapporto di pubblico impiego e
le già richiamate esigenze di contenimento della spesa pubblica, l’ente locale
avrà cura di evitare di corrispondere al dipendente pubblico chiamato a
svolgere le attività segretariali un “compenso aggiuntivo” (anche sotto forma
di “gettone”) laddove tale evenienza, pur se non espressamente vietata dalle
norme o dalle stesse norme “facoltizzata”, incontri ulteriori limiti desumibili
dal principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti
dell’ente chiamati a svolgere tali funzioni, oltre che dalla disciplina
introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi
decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell’ente, tenuto
altresì conto delle concrete modalità di supporto agli organi elettorali…”]
FATTO
Il Sindaco del Comune di G. ha
formulato una richiesta di parere volta a conoscere se sia possibile attribuire
alla Segretaria della 5^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, dipendente
a tempo pieno dell’ente, un gettone di presenza, ovvero altro emolumento per la
partecipazione della stessa alla suindicata commissione.
Preliminarmente il Sindaco del
comune ha rappresentato che:
- “…la Commissione Elettorale
Circondariale di B. fissa in € 30,99 il gettone di presenza da corrispondere ai
componenti della Commissione Elettorale Circondariale e alle relative
Sottocommissioni;
- da anni ai componenti della 5^
Sottocommissione Elettorale Circondariale non è più riconosciuto il gettone di
presenza, mentre si è continuato a riconoscere il gettone solo alla segretaria
della Sottocommissione stessa;
- che la Commissione Elettorale
Circondariale di B. e la Sottocommissione Elettorale di T. già da diversi
anni non riconoscono l’erogazione del gettone di presenza alla segretaria;
- che la Segretaria della 5^
Sottocommissione Elettorale Circondariale, dipendente full time di questo Ente,
svolge per l’80% del suo tempo il servizio di redazione verbali e gestione
delle vicissitudini della Commissione stessa (convocazione Sottocommissione,
rapporti con il Presidente della stessa, controllo allegati alle dinamiche
elettorali e semestrali, verifica certificati penali ecc.) mentre per il
restante 20% svolge occasionalmente servizio per la registrazione della
corrispondenza a Protocollo generale e per il rilascio di certificazioni
anagrafiche e di stato civile, e ancora di carte d’identità
elettroniche…”.
Conclusivamente, il Sindaco del
Comune di G. ha chiesto “…se deve essere riconosciuto il gettone di presenza
alla Segretaria della 5^ Sottocommissione Elettorale circondariale per i motivi
prescritti o altra forma retributiva…”.
Considerato in DIRITTO
1. AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA E
OGGETTIVA
OMISSIS
2. MERITO Deve preliminarmente considerarsi che, come
più volte ribadito anche dalla Sezione delle autonomie, l’attività consultiva
prescinde necessariamente dalla fattispecie alla quale si riferisce la
richiesta di parere formulata dall’ente interessato e fornisce soluzioni in
termini di stretto principio; quindi, nel caso di specie, non sarà fornita una
soluzione al caso specifico e concreto prospettato dall’ente, ma ci si limiterà
a richiamare la normativa disciplinante la soggetta materia ed i principi
ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza contabile.
Ai sensi del d.P.R. 20 marzo
1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), le Commissioni
circondariali elettorali e le Sottocommissioni sono organi collegiali statali
dotati di una propria soggettività giuridica, non incardinati in una struttura
ministeriale né in quella comunale, che si avvalgono per il loro funzionamento
del supporto del segretario o di funzionari di ruolo del Comune in cui hanno
sede.
Con specifico riferimento ai
compensi previsti per la partecipazione alle suddette commissioni e
sottocommissioni, l’art. 24 del citato D.P.R. 223/67, come modificato dall’art.
10 della legge 120/99, prevede che “…a ciascun componente ed al segretario
della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di
presenza pari a lire 60.000,00, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di
quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni
costituite presso le Amministrazioni dello Stato…”,
L’art. 2, comma 30, della legge
244/2007, incidendo direttamente sull’operatività del citato art. 24, ha
statuito che “…l’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e
delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad
eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute…”; sulla scorta
dell’interpretazione letterale della suddetta norma, una parte della
giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che la
gratuità dell’incarico sia esclusivamente riferito ai “componenti”, escludendo,
quindi, il segretario dal divieto de quo, non avendo la suindicata disposizione
detto nulla al riguardo (Sez. Lombardia, del. n. 307/2010/PAR; Sez. Piemonte,
del. n. 4/2010/SRCPIE/PAR).
Tuttavia, anche a voler ammettere
che la formulazione dell’art. 2 cit. consenta facoltativamente agli enti locali
interessati di corrispondere un gettone di presenza ai segretari delle
Commissioni e Sottocommissioni di che trattasi, non ci si può esimere dall’evidenziare
che le disposizioni di cui all’art. 24 del D.P.R. 223/1967 vanno interpretate
in chiave logico sistematica, anche alla luce dei numerosi e reiterati
interventi legislativi - successivi all’entrata in vigore della legge 244/2007
- volti a limitare le spese delle amministrazioni pubbliche, con particolare
riferimento a quelle inerenti il funzionamento degli organi di governo e degli
apparati politici, nonché quelle degli organi amministrativi e di controllo.
Peraltro, in relazione alle
medesime Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, le norme
successivamente intervenute a garantirne la funzionalità non hanno comportato
“maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (cfr. art. 4, decreto-legge 27
gennaio 2009, n. 3, come modificato dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1,
comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 convertito dalla L. 1 giugno
2011, n. 78).
Nel contempo, la
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego ha reso sempre più
stringenti i limiti alla corresponsione di compensi “aggiuntivi” rispetto al
trattamento economico stabilito dal contratto, coerentemente con i successivi
interventi normativi e con i principi generali evincibili in ordine al
contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale (ex multis,
Sezione di controllo della Campania, deliberazione n. 348/2016, Sezione di
controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 27 del 21
febbraio 2012, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n.
144 del 30 giugno 2009).
Analogamente, sempre per quanto
attiene al trattamento economico dei dipendenti della PA, la Sezione delle Autonomie,
nella deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG del 15 aprile 2014, ha precisato che
il sistema retributivo dei pubblici dipendenti “…è basato sui due principi
cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 24, comma 3,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle
componenti economiche, fissato dal successivo art. 45, comma 1. Principi alla
luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto
una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio…”.
Con riferimento al caso di specie,
può ritenersi, invero, che, sul piano dei principi generali, le attività
segretariali a supporto delle commissioni, ben potrebbero essere riconducibili
a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto ovvero
corrispondere a mansioni cui non ci si possa sottrarre perché rientranti nei
normali compiti di servizio (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2002, n. 5163),
soprattutto qualora le medesime attività siano comunque riconducibili ai doveri
istituzionali dei dipendenti pubblici in ottemperanza del già richiamato
principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della
P.A. (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione
n. 247/2014; Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia in data
16 - 17 aprile 2012; Sezione regionale di controllo per il Piemonte,
deliberazione n. 33/2011).
Quindi, in considerazione di
quanto suesposto, il Collegio, ritenendo di dover valorizzare il profilo
finanziario del contenimento della spesa pubblica, nonché di ricondurre la
questione sottoposta alla sua attenzione nell’alveo del principio di diritto
della onnicomprensività della retribuzione, rinvia a quanto affermato dalla
Sezione regionale della Campania nella deliberazione n. 348/2016, con
riferimento ad un’analoga fattispecie: “… dovendosi garantire la parità di
trattamento nel rapporto di pubblico impiego e le già richiamate esigenze di
contenimento della spesa pubblica, l’ente locale avrà cura di evitare di
corrispondere al dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività
segretariali un “compenso aggiuntivo” (anche sotto forma di “gettone”) laddove
tale evenienza, pur se non espressamente vietata dalle norme o dalle stesse
norme “facoltizzata”, incontri ulteriori limiti desumibili dal principio di
onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell’ente chiamati a
svolgere tali funzioni, oltre che dalla disciplina introdotta dal contratto
nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano
la contrattazione integrativa dell’ente, tenuto altresì conto delle concrete
modalità di supporto agli organi elettorali (cfr. sul punto, cit. Sezione
regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 13/2010)…”.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il
parere della Sezione.
Nessun commento:
Posta un commento