venerdì 8 novembre 2019



Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, 23 ottobre 2019, n. 401, Segretario Sott. Elett. Circ. – Gettone di presenza

In ossequio sia alle norme di contenimento della spesa pubblica che al principio di onnicomprensività del trattamento economico, al segretario della Sottocommissione Elettorale Circondariale non competono compensi aggiuntivi [ la Sezione  rinvia a quanto affermato dalla Sezione regionale della Campania nella deliberazione n. 348/2016, con riferimento ad un’analoga fattispecie: “… dovendosi garantire la parità di trattamento nel rapporto di pubblico impiego e le già richiamate esigenze di contenimento della spesa pubblica, l’ente locale avrà cura di evitare di corrispondere al dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività segretariali un “compenso aggiuntivo” (anche sotto forma di “gettone”) laddove tale evenienza, pur se non espressamente vietata dalle norme o dalle stesse norme “facoltizzata”, incontri ulteriori limiti desumibili dal principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell’ente chiamati a svolgere tali funzioni, oltre che dalla disciplina introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell’ente, tenuto altresì conto delle concrete modalità di supporto agli organi elettorali…”]


FATTO 

Il Sindaco del Comune di G. ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere se sia possibile attribuire alla Segretaria della 5^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, dipendente a tempo pieno dell’ente, un gettone di presenza, ovvero altro emolumento per la partecipazione della stessa alla suindicata commissione.

Preliminarmente il Sindaco del comune ha rappresentato che: 

- “…la Commissione Elettorale Circondariale di B. fissa in € 30,99 il gettone di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale e alle relative Sottocommissioni; 

- da anni ai componenti della 5^ Sottocommissione Elettorale Circondariale non è più riconosciuto il gettone di presenza, mentre si è continuato a riconoscere il gettone solo alla segretaria della Sottocommissione stessa; 

- che la Commissione Elettorale Circondariale di B. e la Sottocommissione Elettorale di T. già da diversi anni non riconoscono l’erogazione del gettone di presenza alla segretaria; 

- che la Segretaria della 5^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, dipendente full time di questo Ente, svolge per l’80% del suo tempo il servizio di redazione verbali e gestione delle vicissitudini della Commissione stessa (convocazione Sottocommissione, rapporti con il Presidente della stessa, controllo allegati alle dinamiche elettorali e semestrali, verifica certificati penali ecc.) mentre per il restante 20% svolge occasionalmente servizio per la registrazione della corrispondenza a Protocollo generale e per il rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile, e ancora di carte d’identità elettroniche…”. 

Conclusivamente, il Sindaco del Comune di G. ha chiesto “…se deve essere riconosciuto il gettone di presenza alla Segretaria della 5^ Sottocommissione Elettorale circondariale per i motivi prescritti o altra forma retributiva…”. 

Considerato in  DIRITTO 


1. AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA E OGGETTIVA 


OMISSIS 


2. MERITO  Deve preliminarmente considerarsi che, come più volte ribadito anche dalla Sezione delle autonomie, l’attività consultiva prescinde necessariamente dalla fattispecie alla quale si riferisce la richiesta di parere formulata dall’ente interessato e fornisce soluzioni in termini di stretto principio; quindi, nel caso di specie, non sarà fornita una soluzione al caso specifico e concreto prospettato dall’ente, ma ci si limiterà a richiamare la normativa disciplinante la soggetta materia ed i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza contabile. 

Ai sensi del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), le Commissioni circondariali elettorali e le Sottocommissioni sono organi collegiali statali dotati di una propria soggettività giuridica, non incardinati in una struttura ministeriale né in quella comunale, che si avvalgono per il loro funzionamento del supporto del segretario o di funzionari di ruolo del Comune in cui hanno sede. 

Con specifico riferimento ai compensi previsti per la partecipazione alle suddette commissioni e sottocommissioni, l’art. 24 del citato D.P.R. 223/67, come modificato dall’art. 10 della legge 120/99, prevede che “…a ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000,00, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato…”, 

L’art. 2, comma 30, della legge 244/2007, incidendo direttamente sull’operatività del citato art. 24, ha statuito che “…l’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute…”; sulla scorta dell’interpretazione letterale della suddetta norma, una parte della giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che la gratuità dell’incarico sia esclusivamente riferito ai “componenti”, escludendo, quindi, il segretario dal divieto de quo, non avendo la suindicata disposizione detto nulla al riguardo (Sez. Lombardia, del. n. 307/2010/PAR; Sez. Piemonte, del. n. 4/2010/SRCPIE/PAR). 

Tuttavia, anche a voler ammettere che la formulazione dell’art. 2 cit. consenta facoltativamente agli enti locali interessati di corrispondere un gettone di presenza ai segretari delle Commissioni e Sottocommissioni di che trattasi, non ci si può esimere dall’evidenziare che le disposizioni di cui all’art. 24 del D.P.R. 223/1967 vanno interpretate in chiave logico sistematica, anche alla luce dei numerosi e reiterati interventi legislativi - successivi all’entrata in vigore della legge 244/2007 - volti a limitare le spese delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle inerenti il funzionamento degli organi di governo e degli apparati politici, nonché quelle degli organi amministrativi e di controllo.

Peraltro, in relazione alle medesime Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, le norme successivamente intervenute a garantirne la funzionalità non hanno comportato “maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (cfr. art. 4, decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, come modificato dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 convertito dalla L. 1 giugno 2011, n. 78). 

Nel contempo, la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego ha reso sempre più stringenti i limiti alla corresponsione di compensi “aggiuntivi” rispetto al trattamento economico stabilito dal contratto, coerentemente con i successivi interventi normativi e con i principi generali evincibili in ordine al contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale (ex multis, Sezione di controllo della Campania, deliberazione n. 348/2016, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 27 del 21 febbraio 2012, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 144 del 30 giugno 2009). 

Analogamente, sempre per quanto attiene al trattamento economico dei dipendenti della PA, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG del 15 aprile 2014, ha precisato che il sistema retributivo dei pubblici dipendenti “…è basato sui due principi cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal successivo art. 45, comma 1. Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio…”. 

Con riferimento al caso di specie, può ritenersi, invero, che, sul piano dei principi generali, le attività segretariali a supporto delle commissioni, ben potrebbero essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto ovvero corrispondere a mansioni cui non ci si possa sottrarre perché rientranti nei normali compiti di servizio (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2002, n. 5163), soprattutto qualora le medesime attività siano comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici in ottemperanza del già richiamato principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della P.A. (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 247/2014; Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia in data 16 - 17 aprile 2012; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 33/2011). 

Quindi, in considerazione di quanto suesposto, il Collegio, ritenendo di dover valorizzare il profilo finanziario del contenimento della spesa pubblica, nonché di ricondurre la questione sottoposta alla sua attenzione nell’alveo del principio di diritto della onnicomprensività della retribuzione, rinvia a quanto affermato dalla Sezione regionale della Campania nella deliberazione n. 348/2016, con riferimento ad un’analoga fattispecie: “… dovendosi garantire la parità di trattamento nel rapporto di pubblico impiego e le già richiamate esigenze di contenimento della spesa pubblica, l’ente locale avrà cura di evitare di corrispondere al dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività segretariali un “compenso aggiuntivo” (anche sotto forma di “gettone”) laddove tale evenienza, pur se non espressamente vietata dalle norme o dalle stesse norme “facoltizzata”, incontri ulteriori limiti desumibili dal principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell’ente chiamati a svolgere tali funzioni, oltre che dalla disciplina introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell’ente, tenuto altresì conto delle concrete modalità di supporto agli organi elettorali (cfr. sul punto, cit. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 13/2010)…”. 


P.Q.M.


Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Nessun commento:

Posta un commento