sabato 30 marzo 2019


Cognome del cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana



Sentenza gennaio 2019

Il diritto al nome, assoluto e costituzionalmente tutelato, in quanto espressione dell’identità personale, deve essere tutelato, garantendo allo straniero che ottenga la cittadinanza italiana il diritto a conservare il prenome e il cognome di origine a prescindere dalla disciplina italiana. E ciò con riferimento non solo al cittadino comunitario, ma anche a ogni cittadino che si trovi nell’Unione europea e chieda il riconoscimento della cittadinanza in uno Stato appartenente ad essa [aggiunge il Collegio che: a) nel caso deciso, era “pieno diritto” della cittadina straniera “indicare, come cognome, quello acquisito a seguito del matrimonio, in quanto il certificato di matrimonio prodotto in atti dà chiaramente atto di come il cognome della stessa sia stato modificato, proprio a seguito dell’opzione per quello del coniuge, in D.: ne consegue che, essendo stato corretto il dato contenuto nel certificato di nascita, così come precisato nell’atto di matrimonio, rientrasse nella possibilità della richiedente la cittadinanza italiana optare perché questa le fosse riconosciuta con il cognome del marito”; b) il Prefetto ha “esercitato un potere - quello di correggere il cognome scelto in conformità alla normativa ucraina, attribuendo alla richiedente la cittadinanza il cognome della stessa alla nascita - riconosciutogli da una norma in contrasto con i principi comunitari che avrebbe dovuto essere disapplicata, così come puntualmente indicato nella circolare ministeriale di cui si è dato più sopra conto … (…23 dicembre 2013, n. 14424…ndA)”]



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