Cognome del cittadino straniero che
acquista la cittadinanza italiana
Sentenza gennaio 2019
Il diritto al nome, assoluto e costituzionalmente tutelato, in quanto
espressione dell’identità personale, deve essere tutelato, garantendo allo
straniero che ottenga la cittadinanza italiana il diritto a conservare il
prenome e il cognome di origine a prescindere dalla disciplina italiana. E ciò
con riferimento non solo al cittadino comunitario, ma anche a ogni cittadino
che si trovi nell’Unione europea e chieda il riconoscimento della cittadinanza
in uno Stato appartenente ad essa [aggiunge il Collegio che: a) nel caso
deciso, era “pieno diritto” della cittadina straniera “indicare, come cognome,
quello acquisito a seguito del matrimonio, in quanto il certificato di
matrimonio prodotto in atti dà chiaramente atto di come il cognome della stessa
sia stato modificato, proprio a seguito dell’opzione per quello del coniuge, in
D.: ne consegue che, essendo stato corretto il dato contenuto nel certificato
di nascita, così come precisato nell’atto di matrimonio, rientrasse nella
possibilità della richiedente la cittadinanza italiana optare perché questa le
fosse riconosciuta con il cognome del marito”; b) il Prefetto ha “esercitato un
potere - quello di correggere il cognome scelto in conformità alla normativa
ucraina, attribuendo alla richiedente la cittadinanza il cognome della stessa
alla nascita - riconosciutogli da una norma in contrasto con i principi
comunitari che avrebbe dovuto essere disapplicata, così come puntualmente
indicato nella circolare ministeriale di cui si è dato più sopra conto … (…23
dicembre 2013, n. 14424…ndA)”]
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