mercoledì 20 marzo 2019



La comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l. 241/1990. Qualche spunto giurisprudenziale

Premesso che (la) partecipazione è una delle parole d’ordine, uno dei concetti chiave codificati dal legislatore del 1990 per elaborare la strategia, innovativa e dirompente, di approccio al – e di disciplina del – procedimento amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento – costituendone il fulcro – esprime la componente fondamentale del nuovo indirizzo (1)


(1)“…la partecipazione assume la maggiore ed evidente ragione d’essere nella fase dell’istruttoria”, perché “è in questa fase che si manifestano le maggiori potenzialità connesse al principio dell’audi alteram partem, sia in presenza di interessi oppositivi che pretensivi”: PATERA, La comunicazione di avvio del procedimento tra obbligo e facoltà, in www.giust.it.

            L’assunto trova sicuro conforto nella giurisprudenza consolidata, che ha sottolineato come l(‘obbligo dell)a comunicazione de qua:

-abbia innestato “nell’attività amministrativa un elemento di riqualificazione di grande rilievo civile, consistente nell’introduzione nel procedimento amministrativo della cultura della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, è subentrato il sistema della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l’adeguatezza dell’istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire” (2);

-costituisca attuazione del “principio del giusto procedimento, come principio di democrazia procedimentale, in forza del quale il procedimento amministrativo deve essere disciplinato in modo che le limitazioni da esso imposte siano operanti dopo che i cittadini sono stati messi in condizione di esporre le loro ragioni: tanto, sia a tutela dei propri interessi, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico” (3);


-costituisca “attuazione del principio in forza del quale il procedimento amministrativo, quando è preordinato all’emanazione di provvedimenti che apportano limitazione agli interessi dei privati, deve essere disciplinato in modo che i cittadini siano messi in grado di esporre le loro ragioni, sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico, prima che sia assunta la determinazione da parte dell’Amministrazione” (4).


(2)Cons. Stato, Ad. Plen., settembre 1999.

(3)Cass., Sez. Un., maggio 2007

(4)Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. giugno 2010



            Ancora, proprio per la (sua) funzione – assolutamente – centrale nell’ambito del procedimento amministrativo, il principio di partecipazione non può risolversi in una semplice formalità, ma postula che l’Amministrazione assicuri un autentico contraddittorio con ciascun interessato (5).

(5)Cfr., già agli albori,  Cons. di Stato, V, giugno 1997. In tempi meno remoti Tar Marche febbraio 2008 [in cui si ricorda che, tra la comunicazione di avvio e la data di assunzione del provvedimento finale, deve intercorrere un congruo lasso di tempo, idoneo a consentire la presentazione di memorie scritte e documenti, nonché la conseguente valutazione della p.a. procedente (mentre nel caso deciso, il tempo intercorso era stato di appena quattro giorni)]; Tar Campania, Napoli, febbraio 2008 [ove si rileva la palese incongruenza, per l’esame della documentazione prodotta, del termine brevissimo intercorso (tre giorni) e si soggiunge che il carattere necessariamente assorbente della censura impedisce al giudice adito l’esame delle altre censure dedotte, attesa l’invalidità dell’istruttoria compiuta senza l’apporto partecipativo del ricorrente]; Cons. di Stato, IV,  maggio 2010 [in cui si sottolinea che l’esigenza di un’interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990, giustificano l’annullamento dell’atto, qualora tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione dell’atto intercorrano tempi brevissimi (nel caso deciso 90 minuti), insufficienti a consentire la concreta attivazione dell’interessato nell’ambito della fase partecipativa]; Cons. di Stato, IV, gennaio 2013 [secondo il quale “le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate in via meramente formale, ma debbono essere interpretate in base a un criterio di realistica valutazione sull’effettiva conoscenza o conoscibilità di una sequenza e dei suoi probabili effetti lesivi … e … il principio di democraticità del procedimento amministrativo, cui sono preordinati l’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990, va assicurato dal “sistema” nella sostanza e non già nella mera forma, con la conseguenza che ogni qualvolta l’interessato sia stato informato dell’esistenza di un procedimento diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato messo in condizione di utilmente rappresentare le sue deduzioni, così da integrare la nozione di partecipazione, non può ritenersi violato alcun canone del giusto procedimento”]; Cons. di Stato, IV,  settembre 2013 [ove si ribadisce “che le norme dettate in tema di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere applicate in via del tutto meccanica e a fini meramente strumentali, essendo esse deputate non solo ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell’atto conclusivo del procedimento, ma anche a formare nell’Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall’omissione di comunicazione non sussista nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità della comunicazione all’azione amministrativa”]; Cons. di Stato, V,  aprile 2014 [in cui si ricorda il “consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi”, secondo il quale “le previsioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, circa la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, non possono essere interpretate ed applicate secondo una logica formale e meramente strumentale, bensì coerentemente con la loro finalità sostanziale, volta all’emanazione di un provvedimento “giusto” e cioè conforme ai principi costituzionali di cui agli articoli 97 della Costituzione”]; Cons. di Stato, V,  settembre 2015 [secondo il quale “l’obbligo incombente sull’amministrazione di inoltrare all’interessato la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ha la funzione strumentale, in attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, proprio attraverso la partecipazione procedimentale dei soggetti coinvolti ed incisi dall’esercizio concreto della funzione amministrativa, di addivenire all’emanazione di provvedimenti (almeno tendenzialmente) “giusti”, cioè non solo astrattamente, ma anche e soprattutto concretamente conformi alla legge e pertanto effettivamente idonei a perseguire l’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessati” ed “in questo senso è stato più volte ribadito che il rispetto delle garanzie procedimentali non può essere inteso in senso meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso sostanziale, in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma sono finalizzate anche a consentire all'amministrazione l’acquisizione di eventuali (ulteriori e diversi, rispetto a quelli già posseduti) elementi di valutazione adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata”; ne deriva che “la comunicazione di avvio del procedimento postula pertanto necessariamente che l’amministrazione abbia già assunto, in ordine ad determinata materia o su di una determinata questione, sulla base degli elementi in suo possesso, una certa decisione meramente interna, ritenuta astrattamente idonea a perseguire l’interesse pubblico, tuttavia non definitiva, suscettibile cioè di essere non solo modificata, ma addirittura ritirata o revocata a seguito dell’acquisizione, proprio attraverso la partecipazione dei soggetti direttamente interessati, di ulteriori elementi di valutazione”]




            La legge (id est: l’art. 7 della l. 241/1990) individua tre categorie di destinatari (della comunicazione di avvio): i soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire (nel procedimento amministrativo) ed i soggetti – individuati o facilmente individuabili – cui possa derivare un pregiudizio (dal provvedimento stesso). In relazione a questi (ultimi), si è osservato che “la comunicazione di avvio del procedimento destinato a concludersi con un provvedimento favorevole a terzi deve essere operata nei confronti di altri potenziali interessati da esso incisi solo nel caso in cui dai contenuti dell’emanando provvedimento emerga con immediatezza il carattere potenzialmente preclusivo della sfera giuridica di questi ultimi” (6).

(6)Cons. di Stato, VI,  maggio 2008.





L’istituto in esame è derogabile sia per ragioni di particolare urgenza, come risulta espressamente dall’art. 7, che nelle specifiche ipotesi contemplate dall’art. 13 della – stessa – legge sul procedimento amministrativo.
Sotto il primo profilo, si è rilevato, da un lato, che “non basta una qualsiasi urgenza per legittimare la deroga al generale obbligo di comunicazione, ma occorre un'urgenza qualificata, tale cioè da non consentire che sia inviata all'interessato la suddetta comunicazione, senza che risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto” (7), dall’altro, che le ragioni (di urgenza) devono essere compiutamente richiamate ed esplicitate nel provvedimento (8), salvo che si tratti di casi in cui l’urgenza sia in re ipsa o “in cui peculiari interessi pubblici rendano essi stessi palese ed oggettiva l’urgenza di provvedere”  (9). L’urgenza in re ipsa si è riscontrata nei procedimenti concernenti il divieto di detenzione di armi e munizioni, ex art. 39 T.U.L.P.S. (10); l’espulsione dal territorio nazionale (del cittadino straniero) (11); l’interdizione dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della  l. 401/1989 (c.d. d.a.s.p.o.) (12); la sospensione dalla carica di consigliere regionale, conseguente alla condanna non definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 15, comma 4-bis, l. 55/1990 (13); la sospensione della patente di guida (14);  lo scioglimento del consiglio comunale, ex art. 143 d. lgs. 267/2000  (15); l’informativa antimafia (16); l’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica (17).  Di contro, devono sussistere specifiche ragioni di urgenza – almeno secondo la giurisprudenza (che a noi sembra) prevalente – nei procedimenti relativi all’allontanamento, con foglio di via obbligatorio (18); alla revoca delle misure di accoglienza, ai sensi del d. lgs. 142/2015  (19); all’ammonimento, ex art. 8 d.l. 11/1009  (20). Si discute, invece, in relazione alle ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 54 T.U.E.L.: mentre un orientamento reputa insussistente l’obbligo comunicativo de quo, pena la perdita di effettività dello strumento sindacale (21), altra tesi nega che le esigenze di celerità del procedimento siano presupposte dalla mera adozione dell’ordinanza – contingibile ed urgente –  da parte del Sindaco, in termini generali ed astratti (22)





(7)Cons. di Stato, IV,  dicembre 2010

(8)Cfr. Cons. di Stato, VI,  ottobre 2009, nel solco di una giurisprudenza consolidata: tra le tante Cons. di Stato, IV,  novembre 2003; Cons. di Stato, IV,  settembre 2000; Tar Emilia Romagna, Parma, novembre 2003; Tar Lazio, Roma, maggio 2011.

(9)Cons. di Stato, IV,  dicembre 2010.

(10) Cons. di Stato, III,  luglio 2014 (evidenziando la necessità di “salvaguardare la collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne”). Con analoga motivazione Tar Calabria, Reggio Calabria,  maggio 2011; Tar Calabria, Reggio Calabria,  marzo 2017; Tar Emilia Romagna, Parma, dicembre 2017; Tar Piemonte  giugno 2017; Tar Calabria, Catanzaro,  luglio 2017; Tar Campania, Salerno,  novembre 2017; Tar Lazio, Roma,  ottobre 2017. Nella stessa direzione Tar Umbria  ottobre 2017 (secondo cui “il divieto di detenzione delle armi ex art. 39, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 non implica l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento caratterizzato da urgenza; infatti l'esigenza di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, insita nel provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni o di revoca della licenza di porto d'armi, costituisce di per sé ragione di impedimento della comunicazione di avvio del procedimento e le esigenze di celerità sono in re ipsa, tenuto conto della delicatezza della materia e della estrema rilevanza degli interessi pubblici oggetto di tutela”)

(11)Cfr. Cass. novembre  2001 (“la comunicazione di inizio del procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 non si estende alla procedura di espulsione dello straniero stante la "specialità" di quest'ultima, in quanto, tra l'altro, avente ad oggetto motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato e presentando la stessa i caratteri della celerità e speditezza”); analogamente Cass.  dicembre  2001; Cass. aprile  2002; Cass.  giugno  2004; Cass. pen.  dicembre 2005 (ud. novembre 2005); Cass. pen. luglio 2008 (ud.  giugno 2008); Cass.  febbraio 2013; Cass. maggio 2013. Si veda anche Cass.  novembre  2002 (“in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'autorità procedente non ha alcun obbligo, ai sensi della predetta norma, di comunicare al medesimo l'avvio del correlativo procedimento, in quanto, trattandosi di procedimento improntato ad indubbie esigenze di celerità (come è dato evincere dalle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286/98), l'atto che va a formarsi (e cioè, appunto, il decreto di espulsione) non presuppone alcuna procedura amministrativa, ma si forma nel momento stesso in cui l'autorità verifica la sussistenza dei correlativi presupposti”). Viceversa, la deroga non opera in materia di protezione internazionale, ad avviso di Cass. giugno 2012.

(12)Cfr. Cons. di Stato, VI, maggio 2011; Cass. pen.  marzo 2012 (ud. febbraio 2012); Cass. pen.  giugno 2005 (ud.  dicembre 2002); Cass. pen.  giugno 2005 (ud.  aprile 2005) [evocando – anche – la ‘specialità’ della regolamentazione (del d.a.s.p.o.), come tale ‘derogatoria’, rispetto alla disciplina generale); Cass. pen.  settembre 2006 (ud.  luglio 2006) [evocando – anche – la ‘mancanza’ di “un vero e proprio procedimento amministrativo, che si esaurisce nel provvedimento finale, senza compimento di atti istruttori intermedi che consentano l'intervento dell'interessato”]; Tar Lombardia, Milano,  maggio 2013; Tar Toscana gennaio 2017; Tar Campania, Salerno, marzo 2017. Parzialmente ‘contra’ Tar Toscana ottobre 2017 (rilevando che “i presupposti di urgenza sono declinati in modo generico dall’Amministrazione …, senza individuare compiutamente le ragioni dell’urgenza di provvedere in relazione alla peculiarità della fattispecie in cui il comportamento del ricorrente non è caratterizzato da violenza, né è dimostrata l’inutilità della partecipazione”).

(13)Cass.  novembre  2003, rilevando che, “nell'ambito del procedimento elettorale le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli artt. 7 ed 8, sussistono in re ipsa”, posto che  “la necessità e l'urgenza di provvedere sono correlate all'esigenza di garantire il regolare funzionamento degli organi elettivi e costituiscono la ratio della normativa sui procedimenti elettorali”.

(14)Cfr. Cass. marzo  2002 [“nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida (…sono …) naturalmente ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell' art. 7 della l. 241/1990, giustificano la deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti”]; Cass.  settembre  2001; Cass.   ottobre 2006. A risultati diversi si approda in relazione alla revisione del documento de quo: cfr.  Cons. di Stato, VI,  febbraio 2004; Tar Liguria, luglio 2017; in senso contrario, tuttavia, Tar Puglia, Lecce, ottobre 2017 (ponendo l’accento sul carattere “cautelare” del provvedimento).

(15)Cfr. Cons. di Stato, III, febbraio 2014 (sottolineando che, “in ordine alla fattispecie in oggetto, la comunicazione dell’avvio del procedimento non è necessaria, trattandosi di un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell’ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera collettività comunale” ed aggiungendo che, in materia,  rileva “il carattere straordinario della misura che, nell’ipotesi di una concreta minaccia ai beni primari appartenenti a tutta la collettività, quali quelli rappresentati dall’ordine e dalla sicurezza pubblica, che lo scioglimento ex art. 143 del d. lgs. 267/2000 è volto a tutelare, giustifica una immediata reazione dell’ordinamento, mediante un intervento rapido e deciso”), riprendendo, sul punto Cons. di Stato, IV,  giugno 2004. Analogamente Cons. di Stato, III,  marzo 2016; Cons. di Stato, III,  gennaio 2016; Tar Lazio, Roma,  ottobre 2017. Difforme Tar Sicilia, Palermo, dicembre 2010, secondo cui  “alla luce della mancanza di una espressa previsione di un caso di urgenza tipizzata, della natura discrezionale del provvedimento incidente su interessi costituzionalmente garantiti e della espressa previsione di un separato e differente procedimento cautelare da attivarsi in caso di urgenza apprezzata in concreto, deve ritenersi sussistente l’obbligo di comunicazione, ex art. 7 l. 241/1990, nel procedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa” (I giudici palermitani evidenziano, peraltro, che l’Amministrazione non si è avvalsa del disposto di cui all’articolo 21 octies, c. 2, secondo periodo, della citata l. 241/1990, in forza del quale il provvedimento non è annullabile se essa dimostra in giudizio che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato).

(16)Cfr. Cons. di Stato, IV,  aprile 2010 (per il “carattere spiccatamente cautelare della misura in parola, nella quale sfocia l'accertamento indagatorio in tema di collegamenti con la criminalità organizzata, in uno con i particolari interessi pubblici coinvolti e la connessa riservatezza”); Cons. di Stato, VI,  novembre 2006 (““ l’amministrazione è esonerata dall'onere di comunicazione di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 relativamente all'informativa antimafia ed al successivo provvedimento di revoca delle autorizzazioni al subappalto rilasciate nei confronti della società ricorrente, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato da riservatezza ed urgenza”). Analogamente, tra le tante, Cons. di Stato, III,  ottobre 2016; Cons. di Stato, III, luglio 2016; Cons. di Stato, III,  marzo 2017; Cons. di Stato, III,  giugno 2017; Cons. di Stato, III,  novembre 2017; Tar Lombardia, Milano, marzo 2011; Tar Valle d’Aosta  marzo 2017; Tar Calabria, Reggio Calabria,  febbraio 2017; Tar Calabria, Catanzaro,  febbraio 2017; Tar Calabria, Catanzaro,  luglio 2017; Tar Toscana  marzo 2017 (ponendo l’accento, però, sulla mancanza di “spazi discrezionali” per l’Amministrazione). Contra Tar Umbria dicembre 2017 (rilevando che , nel caso deciso, “il ricorso al contraddittorio procedimentale, previsto con carattere di generalità non solo dall’art. 7 della legge 241 del 90 ma dallo stesso sovraordinato art. 41 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza (equiparata al valore giuridico dei Trattati per effetto del Trattato di Lisbona, ratificato con L. 130/2008 … avrebbe potuto offrire una qualche utilità”).

(17)Cfr. Cons. di Stato, V,  gennaio 2016.

(18) Cfr. Tar Veneto  maggio 2017 (“è illegittimo il foglio di via con divieto di fare ritorno nel territorio di un Comune, emanato senza che il provvedimento sia stato preceduto dall’avviso di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, e senza aver dato atto delle specifiche ragioni d’urgenza che ne hanno impedito l’invio”); Tar Liguria,  luglio 2017 (“l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non integra un provvedimento di per sé sottratto alla garanzia partecipativa, cosicché la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa solo quando sussistano particolari esigenze di celerità che devono essere evidenziate nel contesto dell’atto mediante adeguata motivazione”). Contra Trga Trentino Alto Adige, Bolzano,  marzo 2017, rilevando che “i provvedimenti di pubblica sicurezza, in quanto diretti a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza, si caratterizzano per la loro implicita funzione cautelare e per l’urgenza in re ipsa”; Tar Friuli Venezia Giulia  luglio 2017. Sulla stessa frequenza Cass. pen.  giugno 2006 (ud.  giugno 2006) [aggiungendo, però, che la deroga opera “qualora, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso”. In questa sentenza, il S.C. cita – a supporto -  Corte cost. maggio 1995, che, peraltro, sottolinea che l’art. 7 della l. 241/1990, “disponendo la comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti dei "soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari", rende 'a fortiori' riferibile la norma ai diretti destinatari del provvedimento, quale che sia l'autorita' amministrativa da cui esso promana, e quale ne sia il modulo procedimentale utilizzato” e  “in base a tale principio, peraltro recepito dalla giurisprudenza che ha assegnato all'atto di avvio del procedimento un ruolo condizionante la validità dell'esito stesso della procedura e riferibile, di regola, a tutti i tipi procedimentali, e' quindi da escludere che alla necessità di notiziazione di questo momento, davvero cruciale ai fini partecipativi, quale l'atto di avvio del procedimento, possa ritenersi sottratto il destinatario di un provvedimento - come quello di rimpatrio previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 1423 del 1956 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 327 del 1988) - tra l'altro direttamente incidente su una posizione costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione”]. Più in generale, sul pericolo di “compromissione dell'ordine pubblico, rappresentato dalle circostanze prese a presupposto per l'emanazione della misura di sicurezza pubblica”, cfr. Tar Lombardia, Brescia,  febbraio 2017 (in relazione alla misura preventiva con la quale il Questore, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dispone  la sospensione della licenza).

(19)Cfr. Tar Veneto  gennaio 2017 (“… la gravità della misura in questione giustifica l’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale, che è il mezzo designato dal legislatore per permettere al privato di ottenere l’ introduzione nel procedimento e quindi la previa valutazione da parte dell’amministrazione procedente delle sue ragioni e dei suoi argomenti in ordine ad un provvedimento che può rivelarsi gravemente pregiudizievole per i suoi interessi, solo qualora il comportamento tenuto si riveli di tale pregiudizio per l’interesse pubblico che l’amministrazione è tenuta a perseguire da imporre un immediato allontanamento, come può avvenire, ad esempio, quando venga ravvisato il rischio di innescare comportamenti emulativi e tali da creare pericolo per la convivenza in cui la persona è inserita o per la collettività in cui la stessa si trova”). Analogamente  Tar Molise  settembre 2017; Tar Veneto  luglio 2017; Tar Piemonte  agosto 2017; Tar Marche maggio 2017; Tar Toscana  novembre 2017.

(20)Cfr. Cons. di Stato, III,  febbraio 2012 [secondo cui “il provvedimento di ammonimento assolva ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli “atti persecutori” posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili …, con la conseguenza che, ricorrendo particolari esigenze di celerità, potrebbe essere omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento” (la sentenza è richiamata da Cons. di Stato, III, 5 marzo 2014, n. 1067)];  Cons. di Stato, III, giugno 2016 (ove si chiarisce che il  “Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990”); Cons. di Stato, III,  luglio 2018 (ove si sottolinea che “la giurisprudenza amministrativa che questo Collegio ritiene di dover condividere è pervenuta alla conclusione che, ove non sussistano specifiche ragioni di urgenza da indicare nell'atto, l'Amministrazione deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto destinatario dell'ammonimento e ciò in quanto, pur presentando il procedimento de quo dei tratti di specialità, in assenza di espressa deroga, devono trovare applicazione le garanzie di partecipazione procedimentale, con conseguente possibilità per l'interessato di palesare il proprio punto di vista”. In linea con l’indirizzo Cons. Giust. Amministr. Reg. Sic.  marzo 2013; Cons. Giust. Amministr. Reg. Sic.  agosto 2013; Cons. di Stato, III,  settembre 2015.

(21)Cfr. Cons. di Stato, V,  ottobre 2014 (“la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo ritenuto che non sussista l’obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l’ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l’interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute”): Analogamente Tar Calabria, Catanzaro,  maggio 2011, secondo cui “l'urgenza di provvedere è connaturata alla funzione stessa del provvedimento adottato”; Tar Umbria  settembre 2017, che richiama “l’orientamento … pacifico secondo cui in caso di emanazione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, L . 7 agosto 1990 n. 241, essendo queste incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo”, cosicché, “in sostanza, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio all'urgenza di provvedere”; Tar Lombardia, Brescia,  giugno 2017,; Tar Toscana  novembre 2017.


(22)Cfr. Cons. di Stato, V,  novembre 2017, secondo cui le ordinanze in parola “ vanno assistite da tutte le garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell’atto, compresa la partecipazione al procedimento”; cosicché l’art. 7 l. 241/1990 va “interpretato nel senso che le ragioni di impedimento derivanti dalla particolare celerità del procedimento devono sussistere in concreto e devono essere rappresentate nel provvedimento o comunque desumibili dalle motivazioni e dalla tipologia di intervento specificamente ordinato”. Nella stessa direzione Tar Umbria gennaio 2017 (“il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente non giustifica di per sé l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo al contrario necessaria un’urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, debitamente esplicitata in specifica motivazione”); Tar Calabria, Catanzaro, settembre 2017 (“il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente non giustifica di per sé l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo al contrario necessaria un’urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, debitamente esplicitata in una specifica motivazione”); Tar Lombardia, Milano, agosto 2017 (“l’onere di motivazione in ordine alla celerità che giustifica la contrazione delle garanzie partecipative non viene meno per intere categorie di provvedimenti (come, ad esempio, le ordinanze contingibili e urgenti), dovendo essere valutata caso per caso”); Tar Liguria,  marzo 2017; Tar Marche  novembre 2017.



In relazione alle deroghe ex art. 13, la dottrina ha osservato come si tratti “di procedimenti per i quali di norma sono previste specifiche forme di partecipazione” (23), tanto che la stessa disposizione tiene “ferme le particolari norme” che li disciplinano. La deroga de qua  - di stretta interpretazione (24) – è stata ritenuta sussistente rispetto agli atti di organizzazione della pubblica amministrazione (25), ai piani regolatori (26), alla fissazione della prestazione tariffaria di un servizio pubblico locale (27) e all’apertura di una nuova sede farmaceutica (28)


(23)BELLOMO, Manuale di diritto amministrativo, II, Padova, 2009, 141.

(24)Cfr. Cons. di Stato, V, marzo 2010.

(25)Cfr. Cons. di Stato, IV,  maggio 2003; Cons. di Stato, V,  gennaio 2016; Cons. di Stato, V,  ottobre 2017; Tar Sicilia, Palermo, maggio 2011; Tar Marche  marzo 2017; Tar Campania. Napoli, febbraio 2017.

(26)Cfr. Cons. di Stato, IV,   maggio 2016; Cons. di Stato, IV,   maggio 2016; Trga Trentino Alto Adige, Bolzano,  luglio 2017.

(27)Cfr. Tar Lombardia, Milano,  aprile 2017.

(28)Cfr. Cons. di Stato, III,  marzo 2014 (“non vi è dubbio che l’apertura di una nuova sede farmaceutica costituisca un atto di pianificazione e di programmazione, sicché, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. n. 241/1990, deve escludersi che al relativo procedimento, quand’anche esso sia di secondo grado perché relativo alla convalida di atto emesso da organo (asseritamente) incompetente, possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in particolare, quella relativa all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti”), richiamato – anche –  da Cons. di Stato, III,  maggio 2017; Tar Lazio, Roma, febbraio 2017.








            Oltre che nei casi di urgenza, la comunicazione di avvio non è dovuta – secondo l’indirizzo (giurisprudenziale) dominante – qualora l’interessato abbia (già) avuto conoscenza aliunde del procedimento (29). La deroga si giustifica vuoi per “un’interpretazione non formalistica dell’art. 7 della l. 241/1990” (30), vuoi in ossequio ai principi “di economicità e speditezza dell'azione amministrativa” (31).


(29)Cfr., tra le tante, Cons. di Stato, IV,  dicembre 2011 (“Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione”). Analogamente Cons. di Stato, IV,  febbraio 2010; Cons. di Stato, IV, giugno 2013; Cons. di Stato, V,  maggio 2014,; Tar Lazio, Latina,  gennaio 2013; Tar Campania. Napoli,  novembre 2013; Tar Veneto marzo 2017; Tar Campania, Salerno,  luglio 2017.

(30)Cfr. Cons. di Stato, V,  settembre 2013 (sottolineando che  “il principio di democraticità del procedimento amministrativo, cui sono preordinati gli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990, ed il conseguente rispetto delle garanzie partecipative, devono essere assicurati nella sostanza e non già nella mera forma, con la conseguenza che ogni qualvolta l'interessato sia stato informato dell'esistenza di un procedimento diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato messo in condizione di utilmente rappresentare le sue deduzioni, così da integrare la nozione di partecipazione, non può ritenersi violato alcun canone del giusto procedimento”, con la conseguenza che “la comunicazione di avvio del procedimento è da ritenersi (addirittura) superflua, riprendendo rilievo i principi di economicità e di speditezza dai quali è retta l’attività amministrativa, quando l’interessato è venuto comunque a conoscenza di vicende che, per la loro natura, conducono necessariamente all'adozione di provvedimenti obbligati”. Cons. di Stato, IV,  marzo 2011; Cons. di Stato, V,  giugno 2013; Cons. di Stato, V, settembre 2013; Cons. di Stato, V, giugno 2015.

 (31) Cons. di Stato, IV,  giugno 2013; Cons. di Stato, IV,  giugno 2013.





Secondo l’indirizzo – decisamente – prevalente, l’obbligo di comunicare l’avvio non sussiste rispetto al procedimento di revoca dell’assessore comunale. Si è osservato, in proposito, che “le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottopozione del  merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale” (32). Detto altrimenti: “in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’Amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale, non c’è spazio logico, prima ancora che normativo per concepire l’esistenza dell’istituto partecipativo di cui all’art. 7” (33).




(32)Cons. di Stato, V, gennaio 2007 (ripreso e confermato, sul punto, dalle successive decisioni ottobre 2009;  gennaio 2009; aprile 2010), aggiungendo che il procedimento di revoca “è perciò semplificato al massimo per consentire un’immediata soluzione della crisi intervenuta nell’ambito del governo locale, articolandosi nei seguenti passaggi: valutazione della situazione da parte del sindaco, scelta sindacale di modificare la composizione della giunta nell’interesse della comunità locale e comunicazione motivata di ciò al consiglio comunale, senza l’interposizione della comunicazione dell’avvio del procedimento all’assessore assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante per la normativa attuale salvo che non venga fatta propria dal consiglio comunale”. Si veda anche Cons. di Stato, V,  febbraio 2012; Tar Sicilia, Palermo,  giugno 2011.

(33) Cons. di Stato, V, dicembre 2012. Analogamente Tar Sicilia, Catania, dicembre 2018; Tar Lombardia, Brescia, maggio 2018; Tar Liguria  settembre 2016.


            Analoga deroga riguarda i trasferimenti d’autorità (di militari); ciò perché  “i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari - ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (34)



(34) Cons. di Stato, IV,   maggio 2016. Con identica motivazione Cons. di Stato, IV, aprile 2012,; Cons. di Stato, IV,  febbraio 2013; Cons. di Stato, VI, settembre 2013; Cons. di Stato, IV, gennaio 2016; Tar Sicilia, Catania,  aprile 2017. Allo stesso risultato pervengono, seppur con diverse motivazioni Cons. di Stato, VI,  febbraio 2010 (“viene meno la necessità della comunicazione di avvio di procedimento, allorquando venga in contestazione un trasferimento per incompatibilità ambientale, non sussistendo la possibilità, né sul piano della logica né sotto il profilo di esigenze garantistiche, di un coinvolgimento dell’interessato nella determinazione che l’amministrazione deve assumere, atteso che in tale situazione le circostanze oggettive, pur riferibili al funzionario interessato, prescindono da ipotesi di responsabilità delle quali il medesimo debba essere ammesso a discolparsi, o che possa contribuire a rimuovere con la partecipazione al procedimento”); Cons. di Stato, IV,  luglio 2012 (“la necessità della comunicazione di avvio di procedimento non può essere seguita allorquando si tratti di pervenire ad un trasferimento per incompatibilità ambientale, non sussistendo la possibilità, né sul piano della logica né sotto il profilo di esigenze garantistiche, di un coinvolgimento dell'interessato ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/1990 nella determinazione che l'amministrazione deve assumere; ed invero in tale situazione le circostanze oggettive, pur riferibili al funzionario interessato, prescindono da ipotesi di responsabilità delle quali il medesimo debba essere ammesso a discolparsi, o che possa contribuire a rimuovere con la partecipazione al procedimento”). In senso contrario Cons. di Stato, IV,  novembre 2013.





            Ulteriori deroghe all’obbligo in commento riguardano la materia edilizia: in particolare, la repressione degli abusi (35), l’annullamento del nulla osta paesaggistico (36) ed i soggetti terzi (di fatto o potenzialmente) ‘interessati’ al rilascio del titolo concessorio o autorizzatorio  (37). Di contro, la comunicazione di avvio, ex art. 7 l. 241/1990, è “indefettibilmente funzionale” al procedimento espropriativo (38)

           


(35)Cfr. – ex pluriuso – limitandoci all’ultimo quadriennio, Cons. di Stato, VI, dicembre 2018 (“nel caso in esame, si versa nell’ambito della repressione degli abusi edilizi, che costituisce attività dovuta e vincolata dell’amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’ art. 21-octies, legge 241/1990”); Cons. di Stato, IV, agosto 2017 (“in ragione del carattere vincolato dell’atto, non occorre alcun avviso di avvio del procedimento per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l’ordine di demolizione della costruzione abusiva”); Cons. di Stato, IV,  novembre 2017 (“In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è … necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento”); Cons. di Stato, IV,  maggio 2017 (“la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda”); Cons. Stato, VI, gennaio 2015 [“l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della p.a., con la conseguenza che ai fini dell'adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto”), ripreso, sul punto, da Cons. di Stato, VI, 10 aprile 2017, n. 1667]; Cons. di Stato, IV,  ottobre 2016 (“trattandosi di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, infatti, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. n. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, in ordine al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario”); Cons. di Stato, VI,  agosto 2016 (“la giurisprudenza di questa Sezione è … pacifica nel ritenere che l’ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di atto emesso per la tempestiva repressione degli abusi edilizi, non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento); Cons. di Stato, VI,  settembre 2015 (“l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce atto dovuto della p. a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge, con la conseguenza che ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto”).

(36)Cfr. Cons. di Stato, VI, giugno 2009 (“il Collegio riconosce che, nel sistema successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004 …, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente Organo statale non richieda più la previa comunicazione ex art. 7, l. 241 del 1990. Tanto, in base al disposto di cui al comma 1 dell’art. 159, d.lgs. 42, cit. il quale (innovando in parte quā rispetto al previgente disposto di cui all’art. 151 del d.lgs. 490 del 1999) stabilisce in modo espresso che la comunicazione relativa all’avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell’Ente a ciò competente “costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”. In verità, il superamento dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in caso di annullamento del nulla osta paesistico risale ad un periodo ancora anteriore rispetto all’entrata in vigore del testo unico del 2004.  Ed infatti, l’art. 2 del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, modificando la previsione di cui all’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 (‘Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti’) ha espressamente stabilito che la comunicazione in questione non sia dovuta (inter alia) a fronte del complessivo procedimento – ad istanza di parte – volto al rilascio del nulla osta paesaggistico”). Analogamente Cons. di Stato, VI, agosto 2010; Cons. di Stato, VI,  maggio 2011; Cons. di Stato, VI, luglio 2011; Cons. di Stato, VI,  dicembre 2017. Si veda anche Cons. di Stato, VI,  giugno 2015 (“il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per una costruzione in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, l'annullamento dell'autorizzazione paesistica - pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 - non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, di un unitario e complesso procedimento avviato ad istanza di parte”).

(37)Cfr. Cons. di Stato, IV,  luglio 2017 (“non sussiste, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241, un obbligo di avviso del procedimento di rilascio del titolo edilizio ai soggetti viciniori dell’istante, che, pur essendo legittimati in quanto tali all’impugnazione, oltre tutto nemmeno rivestono la qualifica di controinteressati in senso tecnico”); Cons. di Stato, VI,  aprile 2014 (“il vicino controinteressato non è un soggetto cui dev’essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento per un titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, pur se egli già si sia opposto in precedenti occasioni all'attività edilizia dell'altro soggetto confinante” non essendovi “ identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati a impugnare il provvedimento finale di concessione e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento”, posto che “ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento”); Cons. di Stato, IV,  luglio 2009 (“Il Comune non era tenuto a dare ai ricorrenti la comunicazione dell’avvio del procedimento volto al rilascio della impugnata concessione edilizia, in base al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui – di norma e salvi casi particolari qui non sussistenti - non c’è l'obbligo di dare comunicazione ai proprietari frontisti o vicini dell'avvio del procedimento diretto al rilascio della concessione edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento”). Analogamente Tar Campania, Napoli,  febbraio 2011 (“Non sussiste alcun obbligo per il Comune di dare comunicazione ai proprietari frontisti o vicini dell'avvio del procedimento diretto al rilascio di un permesso di costruire, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento”); Tar Puglia, Lecce,  giugno 2013; Tar Sardegna  febbraio 2017; Tar Emilia Romagna, Parma, aprile 2017; Trga Trentino Alto Adige, Bolzano,  luglio 2017; Tar Calabria, Catanzaro,  marzo 2017.

(38)Cfr. Cons. di Stato, III,  giugno 2013, richiamando una giurisprudenza consolidata: (per tutte Cons. St., sez. IV, dicembre 2003) rileva che “il corretto provvedimento espropriativo postula un contraddittorio al quale la comunicazione di avvio del relativo procedimento è indefettibilmente funzionale, sicché, in mancanza di comunicazione al privato potenzialmente leso dal provvedimento finale, quest’ultimo si rivela illegittimo e dev’essere annullato”.Cons. di Stato, IV,  settembre 2010, ricorda che “a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 14/1999, costituisce “granitica” giurisprudenza l’assunto che afferma l’illegittimità, per violazione delle necessarie garanzie partecipative dell’interessato, della procedura espropriativa laddove al proprietario espropriando non sia stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento prima della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento”. Analogamente Cons. di Stato, IV, agosto 2013. Indirizzo maggioritario anche a livello di Corti territoriali: cfr Tar Sicilia, Palermo, maggio 2011; Tar Calabria, Catanzaro,  giugno 2017.




Rober PANOZZO

(2 gennaio 2019)

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