martedì 26 marzo 2019


Giurisdizione sulle controversie relative all’iscrizione anagrafica

Sentenza febbraio 2019

Secondo l’indirizzo – nettamente – maggioritario, le controversie relative ad un'iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non esercitando nella materia de qua l'amministrazione comunale alcun potere discrezionale; l'iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all'Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo [aggiunge il Collegio  che “i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa di parte ricorrente nella memoria conclusiva non appaiono conferenti alla fattispecie in esame, in parte perché relativi a controversie in materia di pubblico impiego, nella quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa alla cognizione anche di diritti soggettivi (..); e in parte perché afferenti unicamente a domande di accertamento del silenzio-inadempimento della P.A., dove è stato accertato soltanto il diritto della parte ricorrente ad ottenere dalla P.A. un provvedimento espresso di conclusione del procedimento (…); e in ogni caso, si tratterebbe a tutto concedere di decisioni isolate, contrarie all’orientamento del tutto maggioritario condiviso dalla Sezione, e qui riaffermato”]

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