Giurisdizione sulle
controversie relative all’iscrizione anagrafica
Sentenza febbraio 2019
Secondo l’indirizzo – nettamente –
maggioritario, le controversie relative ad un'iscrizione anagrafica
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non esercitando nella
materia de qua l'amministrazione comunale alcun potere discrezionale;
l'iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti
dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali
spetta all'Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie
conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse
legittimo [aggiunge il Collegio che “i
precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa di parte ricorrente nella
memoria conclusiva non appaiono conferenti alla fattispecie in esame, in parte
perché relativi a controversie in materia di pubblico impiego, nella quale
sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa alla
cognizione anche di diritti soggettivi (..); e in parte perché afferenti unicamente
a domande di accertamento del silenzio-inadempimento della P.A., dove è stato
accertato soltanto il diritto della parte ricorrente ad ottenere dalla P.A. un
provvedimento espresso di conclusione del procedimento (…); e in ogni caso, si
tratterebbe a tutto concedere di decisioni isolate, contrarie all’orientamento
del tutto maggioritario condiviso dalla Sezione, e qui riaffermato”]
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