giovedì 21 marzo 2019


Trib. Firenze 18 marzo 2019

L’ "intenzione del legislatore" va intesa come intenzione del legislatore obiettivata nella norma: l'interprete non può, dunque, ritenersi vincolato a cercare un significato conforme alla "volontà politica" di cui la norma è, storicamente, un prodotto; la legge, una volta approvata, "si stacca" dall'organo che l'ha prodotta e non viene più in rilievo come una "decisione" legata a ragioni e fini di chi l'ha voluta, ma come un testo  legislativo inserito nell'insieme dell'ordinamento giuridico [il Tribunale ricorda che “anche la giurisprudenza della Suprema Corte tende a rifarsi ad una  concezione oggettiva in chiave di ratio legis: “Ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa” (vd. Cass. n. 3550/1988,  nonchè Cass. n. 2454/1983 e Cass. n. 3276/1979)”]

Ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque  regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di asilo; ne consegue che, per i richiedenti la protezione internazionale, la regolarità del soggiorno sul piano documentale ben può essere comprovata attraverso gli atti inerenti l'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione ed in particolare attraverso il cd. "modello C3", e/o mediante il documento nel quale la questura attesta che il richiedente ha formalizzato l'istanza di protezione internazionale.


Il testo del – novellato – art. 4, c. 1 bis, d. lgs. 142/205 non consente di enucleare alcun divieto di iscrizione alla anagrafe per lo straniero, e ciò neppure "in forma implicita”, stante l'evidente contrasto con gli stessi principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dal cd. decreto sicurezza [aggiunge il Tribunale che, da un lato, “in questa prospettiva appare ragionevole sostenere che, per sancire tale divieto, il legislatore avrebbe dovuto modificare il comma 7 dell'art. 6 T.U.I., prevedendo un'esplicita eccezione per i richiedenti asilo”, dall’altro, che, “probabilmente, il legislatore avrebbe dovuto introdurre per i richiedenti asilo un'ulteriore eccezione anche alla previsione secondo la quale si considera "dimora abituale" di uno straniero il centro di accoglienza presso il quale è "documentato" che egli sia ospitato da più di tre mesi”

           

La norma da ricavare dall'art. 13 nel suo complesso, vale a dire tanto dalla disposizione, lettera a), che introduce il comma 1-bis dell'art. 4 del D.lgs. 142/2015, quanto da quella, lettera c), che abroga l'art. 5-bis dello stesso D.lgs., sancisce l'abrogazione, non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l'istituto della convivenza anagrafica, svincolando l'iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani. Eliminando questa procedura il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani previsto dal T.U.I..


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