Trib. Firenze 18 marzo 2019
L’ "intenzione del legislatore" va
intesa come intenzione del legislatore obiettivata nella norma: l'interprete
non può, dunque, ritenersi vincolato a cercare un significato conforme alla
"volontà politica" di cui la norma è, storicamente, un prodotto; la
legge, una volta approvata, "si stacca" dall'organo che l'ha prodotta
e non viene più in rilievo come una "decisione" legata a ragioni e
fini di chi l'ha voluta, ma come un testo
legislativo inserito nell'insieme dell'ordinamento giuridico [il
Tribunale ricorda che “anche la giurisprudenza della Suprema Corte tende a
rifarsi ad una concezione oggettiva in
chiave di ratio legis: “Ai lavori preparatori può riconoscersi valore
unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite
nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà
obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del
legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da
tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo
di essa” (vd. Cass. n. 3550/1988, nonchè
Cass. n. 2454/1983 e Cass. n. 3276/1979)”]
Ogni richiedente asilo, una volta che abbia
presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi
comunque regolarmente soggiornante, in
quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l'esame
della domanda di asilo; ne consegue che, per i richiedenti la protezione
internazionale, la regolarità del soggiorno sul piano documentale ben può
essere comprovata attraverso gli atti inerenti l'avvio del procedimento volto
al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione ed in
particolare attraverso il cd. "modello C3", e/o mediante il documento
nel quale la questura attesta che il richiedente ha formalizzato l'istanza di
protezione internazionale.
Il testo del – novellato – art. 4, c. 1 bis,
d. lgs. 142/205 non consente di enucleare alcun divieto di iscrizione alla
anagrafe per lo straniero, e ciò neppure "in forma implicita”, stante
l'evidente contrasto con gli stessi principi generali in materia di
immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati
dal cd. decreto sicurezza [aggiunge il Tribunale che, da un lato, “in questa
prospettiva appare ragionevole sostenere che, per sancire tale divieto, il
legislatore avrebbe dovuto modificare il comma 7 dell'art. 6 T.U.I., prevedendo
un'esplicita eccezione per i richiedenti asilo”, dall’altro, che, “probabilmente,
il legislatore avrebbe dovuto introdurre per i richiedenti asilo un'ulteriore
eccezione anche alla previsione secondo la quale si considera "dimora
abituale" di uno straniero il centro di accoglienza presso il quale è
"documentato" che egli sia ospitato da più di tre mesi”
La norma da ricavare dall'art. 13 nel suo
complesso, vale a dire tanto dalla disposizione, lettera a), che introduce il
comma 1-bis dell'art. 4 del D.lgs. 142/2015, quanto da quella, lettera c), che
abroga l'art. 5-bis dello stesso D.lgs., sancisce l'abrogazione, non della
possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari
di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata
prevista nel 2017 che introduceva l'istituto della convivenza anagrafica,
svincolando l'iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri
regolarmente residenti e per i cittadini italiani. Eliminando questa procedura
il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità
tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini
italiani previsto dal T.U.I..
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