Corte di Giustizia UE 19 marzo 2019, n. C-163/17, Jawo
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE)
n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato
membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale –
Nozione di “fuga” – Modalità di proroga del termine di
trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al
termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di
protezione internazionale nel suddetto Stato membro
1) L’articolo 29, paragrafo 2,
seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giungo 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un
richiedente «[è] fuggito», ai sensi di tale disposizione, allorché si sottragga
deliberatamente alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione del
trasferimento, al fine di scongiurare quest’ultimo. Si può presumere che ciò si
verifichi quando tale trasferimento non può essere eseguito a causa del fatto
che il suddetto richiedente ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli
senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti, a
condizione che egli sia stato informato dei suoi obblighi al riguardo,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Detto richiedente
conserva la possibilità di dimostrare che il fatto che egli non abbia avvisato
le suddette autorità della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non
dall’intenzione di sottrarsi a tali autorità.
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve
essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento diretto
avverso una decisione di trasferimento, l’interessato può invocare l’articolo
29, paragrafo 2, di tale regolamento, facendo valere che, poiché egli non era
fuggito, il termine di sei mesi era scaduto.
2) L’articolo 29, paragrafo 2,
seconda frase, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di
diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente informi, prima
della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo Stato membro
competente del fatto che l’interessato è fuggito e contestualmente indichi il
nuovo termine di trasferimento.
3) Il diritto dell’Unione deve
essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la
questione se l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea osti a che un richiedente protezione internazionale sia trasferito, in
applicazione dell’articolo 29 del regolamento n. 604/2013, verso lo Stato
membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola competente per
l’esame della sua domanda di protezione internazionale, nell’ipotesi in cui, in
caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale
richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano
o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili
condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di
protezione internazionale in tale Stato membro.
L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali deve essere
interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento siffatto del
richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del
ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di
elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in
considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal
diritto dell’Unione, l’esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del
fatto che, in caso di trasferimento, quest’ultimo si verrebbe a trovare,
indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una
situazione di estrema deprivazione materiale.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 marzo 2019
Nella causa C‑163/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore
del Land Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 15 marzo 2017,
pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2017, nel procedimento
Abubacarr
Jawo
contro
Bundesrepublik
Deutschland,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen,
K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas,
E. Juhász, M. Ilešič (relatore), J. Malenovský, L. Bay
Larsen e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza dell’8 maggio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per
A. Jawo, da B. Münch e U. Bargon, Rechtsanwälte;
– per il
governo tedesco, da T. Henze, R. Kanitz e M. Henning e
V. Thanisch, in qualità di agenti;
– per il
governo belga, da C. Van Lul e P. Cottin, in qualità di agenti;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
L. Cordì e L. D’Ascia, avvocati dello Stato;
– per il
governo ungherese, da M.M. Tátrai, M.Z. Fehér e G. Koós, in
qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, M. Bulterman,
C.S. Schillemans e M. Gijzen, in qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon e C. Crane, in qualità di
agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;
– per il
governo svizzero, da E. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande e C. Ladenburger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 25 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3,
paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU
2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento
Dublino III»), nonché dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Abubacarr Jawo e la Bundesrepublik
Deutschland (Repubblica federale di Germania), relativamente
a una decisione di trasferimento dell’interessato verso l’Italia.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 L’articolo
3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la
«CEDU»), rubricato «Proibizione della tortura», dispone quanto segue:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o
trattamenti inumani o degradanti».
Diritto dell’Unione
La
Carta
4 Ai
sensi dell’articolo 1 della Carta, rubricato «Dignità umana»:
«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata».
5 L’articolo
4 della Carta, intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti», così recita:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o
trattamenti inumani o degradanti».
6 L’articolo
47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale», al suo primo comma, prevede quanto segue:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo».
7 L’articolo
51 della Carta, rubricato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, così
dispone:
«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive
competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei
trattati».
8 L’articolo
52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei
principi», enuncia, al suo paragrafo 3, quanto segue:
«Laddove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La
presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una
protezione più estesa».
Regolamento Dublino III
9 Il
regolamento Dublino III ha abrogato e sostituito il regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
Dublino II»). I considerando 4, 5, 19, 32 e 39 del regolamento
Dublino III così recitano:
«(4) Secondo
le conclusioni [del Consiglio europeo, nell’ambito della sua riunione
straordinaria] di Tampere [del 15 e del 16 ottobre 1999], il [sistema europeo
comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per
determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di
una domanda di asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire
l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione
internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido
espletamento delle domande di protezione internazionale.
(...)
(19) Al fine
di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo
avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro
competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. Al fine
di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso
effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del
presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale
dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.
(...)
(32) Per
quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell’ambito di
applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli
obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa
la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
(...)
(39) Il
presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente dalla [Carta]. In particolare, il presente
regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito
dall’articolo 18 della [Carta], nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli
articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto
essere applicato di conseguenza. Il presente regolamento dovrebbe pertanto
essere applicato di conseguenza».
10 Ai
sensi dell’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino III per
«rischio di fuga», ai fini di tale regolamento, si intende «la sussistenza in
un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge
per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide
oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire».
11 L’articolo
3 del regolamento Dublino III, intitolato «Accesso alla procedura di esame
di una domanda di protezione internazionale», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri
esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato
membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è
esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato
membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel
presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è
stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso
lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno
fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell’articolo 4 della [Carta], lo Stato membro che ha avviato la procedura di
determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di
cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a
norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai
criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è
stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
diventa lo Stato membro competente.
(...)».
12 Il
capo VI del regolamento Dublino III, intitolato «Procedure di presa in
carico e ripresa in carico», contiene, segnatamente, gli articoli 27 e 29 di
tale regolamento.
13 L’articolo
27 del regolamento Dublino III, intitolato «Mezzi di impugnazione»,
dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una
decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in
diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».
14 La
sezione VI del capo VI del regolamento Dublino III, dedicata ai trasferimenti
dei richiedenti verso lo Stato membro competente, contiene l’articolo 29 di
tale regolamento, rubricato «Modalità e termini», che così prevede:
«1. Il trasferimento
del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera
c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente
avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente,
previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia
materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione
della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico
l’interessato, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in
caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.
Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente
avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri
garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti
fondamentali e della dignità umana.
(...)
2. Se il
trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro
competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico
l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.
Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato
possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione
dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia
fuggito.
(...)
4. La Commissione
stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la
consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare
nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di
accettazione automatica, trasferimenti di minori o persone a carico e di
trasferimenti sorvegliati. (...)».
Regolamento di esecuzione
15 Il
regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003,
recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003 (GU 2003,
L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39,
pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), contiene le
modalità di applicazione del regolamento Dublino II e, attualmente, quelle
del regolamento Dublino III.
16 Il
capo III del regolamento di esecuzione, intitolato «Esecuzione del
trasferimento», contiene segnatamente l’articolo 9 di detto regolamento, a sua
volta intitolato «Rinvio e ritardi di trasferimento», che così dispone:
«1. Lo Stato membro
competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il
trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto
sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute
del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il
richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento.
1 bis Qualora un trasferimento sia ritardato su
richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli
Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire
l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile,
conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le
autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno
causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il
trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento
dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.
2. Lo Stato membro
che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi
dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in
carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione
in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29,
paragrafo 2, del [regolamento Dublino III], ne informa lo Stato membro
competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza
per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni
a norma del [regolamento Dublino III] ricadono sullo Stato membro
richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.
(...)».
Direttiva qualifiche
17 Il
capo VII della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9; in prosieguo la «direttiva
qualifiche»), nel quale figurano gli articoli da 20 a 35 della stessa, definisce
il contenuto della protezione internazionale.
18 L’articolo
34 della direttiva qualifiche, intitolato «Accesso agli strumenti di
integrazione», prevede quanto segue:
«Al fine di facilitare l’integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono
l’accesso ai programmi d’integrazione che considerano adeguati, in modo da
tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che
garantiscono l’accesso a tali programmi».
Direttiva accoglienza
19 La
direttiva 2013/33/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96; in prosieguo: la «direttiva
accoglienza») al suo articolo 5, intitolato «Informazione», prevede quanto
segue:
«1. Gli Stati membri
informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici
giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno
di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in
riferimento alle condizioni di accoglienza.
(...)
2. Gli Stati membri
provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per
iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si
suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche
essere fornite oralmente».
20 L’articolo
7 della direttiva accoglienza, rubricato «Residenza e libera circolazione»,
così dispone:
«1. I richiedenti
possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o
nell’area loro assegnata da tale Stato membro. L’area assegnata non pregiudica
la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’azione
sufficiente a garantire l’accesso a tutti i benefici della presente direttiva.
2. Gli Stati membri
possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di
pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento
rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.
3. Gli Stati membri
possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d’accoglienza
all’effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da
determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere
generale, è adottata caso per caso e definita dal diritto nazionale.
4. Gli Stati membri
prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di
allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall’area
assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in
modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.
Il richiedente non necessita di permesso per presentarsi
dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.
5. Gli Stati membri
fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità
competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua
successiva modificazione».
Diritto tedesco
21 L’articolo
60a del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration
von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e
integrazione dei cittadini stranieri nel territorio federale; in prosieguo;
l’«Aufenthaltsgesetz»), come modificato, con effetto dal 6 agosto 2016,
dall’Integrationsgesetz (legge sull’integrazione) del 31 luglio 2016 (BGBl.
2016 I, pag. 193; in prosieguo: l’«Integrationsgesetz»), è intitolato
«Sospensione temporanea dell’allontanamento (attestato di tolleranza)» e, al
suo paragrafo 2, dispone quanto segue:
«L’allontanamento dello straniero è sospeso durante il
periodo in cui tale allontanamento è impossibile per motivi di fatto e di
diritto e non è stata rilasciata un’autorizzazione al soggiorno. (...)
L’attestato di tolleranza (Duldung) (in prosieguo: “l’attestato di
tolleranza”) può essere concesso ad uno straniero se esigenze umanitarie o
personali urgenti ovvero se importanti interessi pubblici richiedano la sua
presenza temporanea sul territorio dello Stato federale. L’atto di tolleranza
per esigenze personali urgenti di cui alla terza frase deve essere concesso
quando lo straniero intraprenda o abbia intrapreso in Germania un corso di
formazione professionale qualificato per una professione riconosciuta dallo
Stato o ugualmente regolamentata, non si applichino le condizioni di cui al
paragrafo 6 e non siano intraprese misure concrete per l’espulsione. Nei casi
di cui alla quarta frase l’attestato di tolleranza è concesso per la durata del
corso di formazione professionale determinata nel contratto di apprendistato
(...)».
22 L’articolo
29 dell’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo), come modificato, a decorrere
dal 6 agosto 2016, dall’Integrationsgesetz (in prosieguo: l’«AsylG») è
intitolato «Domande inammissibili» e prevede quanto segue:
«(1) Una domanda di asilo è inammissibile quando
1. un altro
Stato è competente per l’esame della domanda di asilo
a) in applicazione del
[regolamento Dublino III], o
b) sulla base di altre
disposizioni del diritto dell’Unione o di un trattato internazionale
(...)».
23 L’articolo
31 dell’AsylG, intitolato «Decisione del Bundesamt su domande di asilo», al suo
paragrafo 3, così dispone:
«Nei casi di cui al paragrafo 2 o nel caso di una
decisione concernente una domanda di asilo irricevibile bisogna accertare se
sussistano le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 5 o 7
dell’Aufenthaltsgesetzt. Ciò può tuttavia essere omesso qualora allo straniero
sia stato riconosciuto il diritto di asilo o gli sia stata concessa protezione
internazionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 2».
24 L’articolo
34a dell’AsylG, intitolato «Provvedimento di allontanamento», prevede quanto
segue:
«(1) Se lo
straniero deve essere allontanato verso un paese terzo sicuro (articolo 26a)
ovvero verso lo Stato competente per lo svolgimento della procedura di asilo
(articolo 29, paragrafo 1, punto 1), il Bundesamt ne dispone l’allontanamento
verso tale Stato non appena venga accertato che sia possibile eseguirlo. Lo
stesso vale laddove lo straniero abbia presentato la domanda di asilo in un
altro Stato competente per la procedura in forza di disposizioni del diritto
dell’Unione o di un trattato internazionale ovvero l’abbia ritirata prima della
decisione del Bundesamt. Non sono necessari termini né notifiche preventive. Se
un provvedimento di allontanamento non può essere emanato a norma delle summenzionate
prima o seconda frase, il Bundesamt notifica l’allontanamento verso lo Stato
interessato.
(2) Le domande
ex articolo 80, paragrafo 5, del codice del processo amministrativo contro un
provvedimento di allontanamento devono essere presentate entro una settimana
dalla notifica dello stesso. Se la presentazione della domanda è tempestiva,
l’allontanamento è inammissibile prima della decisione giudiziaria. (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
25 Il
sig. Jawo è, stando a quanto da questi dichiarato, un cittadino gambiano
nato il 23 ottobre 1992.
26 Dopo
aver lasciato il Gambia il 5 ottobre 2012, il sig. Jawo ha raggiunto via
mare l’Italia, da cui ha poi proseguito il suo viaggio verso la Germania. Il 23
dicembre 2014 egli ha presentato una domanda di asilo in quest’ultimo Stato
membro.
27 Atteso
che il sig. Jawo aveva già presentato, secondo la banca dati Eurodac, una
domanda di asilo in Italia, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio
federale per la migrazione e i rifugiati, Germania) (in prosieguo:
l’«Ufficio»), il 26 gennaio 2015 ha chiesto alle autorità italiane la ripresa
in carico dell’interessato. Dette autorità non hanno dato alcun riscontro a
tale richiesta.
28 Con
una decisione del 25 febbraio 2015, l’Ufficio, da un lato, ha respinto la
domanda di asilo del sig. Jawo in quanto inammissibile e, dall’altro, ha
disposto il suo allontanamento verso l’Italia.
29 Il
4 marzo 2015 il sig. Jawo ha proposto un ricorso avverso detta decisione,
integrato il 12 marzo 2015 da una domanda di concessione di provvedimenti
provvisori. Con un’ordinanza del 30 aprile 2015, il Verwaltungsgericht
Karlsruhe (Tribunale amministrativo di Karlsruhe, Germania) ha in primis
respinto come irricevibile quest’ultima domanda in quanto tardiva.
30 L’8
giugno 2015 il sig. Jawo doveva essere trasferito verso l’Italia. Tale
trasferimento non è tuttavia avvenuto in quanto il sig. Jawo non si
trovava presso la struttura di accoglienza collettiva di Heidelberg (Germania).
Interrogato al riguardo dal Regierungspräsidium Karlsruhe (prefettura di
Karlsruhe), in data 16 giugno 2015, il servizio specializzato nell’accoglienza
d’urgenza di Heidelberg ha comunicato che, secondo il responsabile dei luoghi,
il sig. Jawo non si trovava più presso detta struttura di accoglienza da
diverso tempo.
31 Con
un modulo datato 16 giugno 2015, l’Ufficio ha informato le autorità italiane
che il trasferimento non era al momento possibile poiché il sig. Jawo era
fuggito, circostanza di cui aveva avuto conoscenza il giorno stesso. In detto
modulo veniva altresì indicato che il trasferimento dell’interessato avrebbe
avuto luogo non più tardi del 10 agosto 2016 «a norma dell’articolo 29,
paragrafo 2, del [regolamento Dublino III]».
32 È
pacifico che il giorno in cui il modulo in questione è stato notificato alle
autorità italiane, il sig. Jawo si trovava di nuovo a Heidelberg, ma che
tale informazione non era pervenuta all’Ufficio. Non è possibile tuttavia
accertare se, nel momento preciso in cui il sig. Jawo era presente a
Heidelberg, l’Ufficio avesse già trasmesso tale modulo alle autorità italiane.
33 Il
sig. Jawo ha dichiarato, in merito alla sua assenza, che a inizio giugno
2015 si era recato a trovare un amico che viveva a Freiberg am Neckar
(Germania). Egli avrebbe deciso di far ritorno a Heidelberg a seguito di una
telefonata da parte della persona con cui condivideva la camera a Heidelberg,
che gli aveva comunicato che la polizia lo stava cercando. Tuttavia, non
disponendo della somma necessaria per pagare il viaggio di ritorno, aveva
innanzitutto dovuto farsi prestare detta somma. Una volta fatto ritorno a
Heidelberg, si sarebbe recato presso il Sozialamt (Ufficio dei servizi
sociali), dove avrebbe chiesto se disponeva ancora della sua camera, domanda
che avrebbe ricevuto risposta affermativa.
34 Il
sig. Jawo ha, inoltre, affermato che nessuno lo avrebbe informato di dover
avvisare in caso di assenza.
35 Il
3 febbraio 2016 il secondo tentativo di trasferimento non è riuscito in quanto
il sig. Jawo si è rifiutato di salire sull’aereo che doveva consentirne il
trasferimento.
36 A
seguito di una nuova domanda di provvedimenti provvisori, il Verwaltungsgericht
Karlsruhe (Tribunale amministrativo di Karlsruhe), con decisione del 18
febbraio 2016, ha riconosciuto efficacia sospensiva al ricorso proposto dal
sig. Jawo in data 4 marzo 2015.
37 Con
sentenza del 6 giugno 2016, il suddetto giudice ha respinto tale ricorso.
38 Nell’ambito
dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza dinanzi al
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore
del Land Baden-Württemberg), il sig. Jawo ha sostenuto segnatamente di non
essere fuggito nel giugno 2015 e ha rilevato che l’Ufficio non avrebbe potuto
prorogare validamente il termine del trasferimento. Inoltre, il suo
trasferimento verso l’Italia sarebbe illegittimo perché in tale Stato membro
sussisterebbero carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento Dublino III.
39 Nel
corso della procedura di appello, l’Ufficio è venuto a conoscenza del fatto che
in Italia era stato rilasciato al sig. Jawo un permesso di soggiorno
nazionale per motivi umanitari con validità di un anno, che era scaduto il 9
maggio 2015. Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che il rilascio di tale
permesso di soggiorno non abbia comportato l’inapplicabilità del regolamento
Dublino III, atteso che tale titolo non aveva riconosciuto al
sig. Jawo protezione internazionale, ai sensi della direttiva qualifiche.
40 Il
giudice del rinvio rileva che, al fine di risolvere la controversia di cui al
procedimento principale, esso deve anzitutto rispondere alla questione se il 16
giugno 2015, ossia la data della notifica eseguita da parte dell’Ufficio al
Ministero degli Interni italiano, il ricorrente fosse «fuggito», ai sensi
dell’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III.
41 In
tale contesto, esso illustra che il termine di trasferimento di sei mesi
previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento era già scaduto
alla data dell’adozione della decisione del Verwaltungsgericht Karlsruhe
(Tribunale amministrativo di Karlsruhe) del 18 febbraio 2016 che riconosceva
efficacia sospensiva al ricorso proposto dal sig. Jawo, di modo che
quest’ultima decisione non poteva più prorogare o interrompere detto termine.
42 Il
giudice del rinvio considera che, se occorresse basarsi sulla definizione della
nozione di «rischio di fuga» di cui all’articolo 2, lettera n), del regolamento
Dublino III – che nella sua versione in lingua tedesca fa riferimento
al timore che l’interessato «si sottragga» mediante la fuga alla procedura di
trasferimento – si dovrebbe ritenere che tale nozione comprenda soltanto
un comportamento deliberatamente adottato dall’interessato al fine di evitare
un trasferimento. Tuttavia, esisterebbero ragioni valide per ritenere che sia
sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, seconda
frase, del regolamento Dublino III, che l’autorità competente non abbia
avuto conoscenza del luogo di residenza dell’interessato alla data del
tentativo di trasferimento e al momento della comunicazione di tale informazione
all’autorità competente dello Stato membro richiesto. Nulla consentirebbe di
ritenere, infatti, che tale disposizione miri a sanzionare un comportamento
censurabile dell’interessato. Tale disposizione avrebbe l’obiettivo di
permettere di garantire l’effettivo funzionamento del sistema di determinazione
dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione (in
prosieguo: il «sistema di Dublino»), il quale potrebbe essere notevolmente
destabilizzato nel caso in cui taluni trasferimenti venissero impediti per
motivi che non ricadono nella sfera di responsabilità dello Stato membro
richiedente. Inoltre, potrebbe risultare difficile fornire la prova che le
persone interessate si siano allontanate dal loro luogo di residenza allo scopo
di impedire il trasferimento.
43 Il
giudice del rinvio si interroga poi sulle condizioni che devono ricorrere
affinché si verifichi la proroga del termine di sei mesi, prevista all’articolo
29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III in caso di
fuga. Esso rileva, al riguardo, che se è vero che la formulazione di tale
disposizione sembra, prima facie, suggerire che gli Stati membri debbano
accordarsi su tale punto, la stessa potrebbe, tuttavia, parimenti dar luogo
all’interpretazione secondo cui lo Stato membro richiedente potrebbe decidere
unilateralmente tale proroga del termine informando lo Stato membro richiesto,
prima della scadenza del termine iniziale di sei mesi, del fatto che il
trasferimento non potrà essere effettuato entro tale termine e che esso verrà
eseguito entro un termine che lo Stato membro richiedente indica in tale
occasione. Al fine di garantire l’effettività della procedura di trasferimento,
potrebbe prediligersi quest’ultima interpretazione, la quale trarrebbe ispirazione
dall’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione.
44 Infine,
il giudice del rinvio si domanda se, per valutare la legittimità del
trasferimento, esso deve tener conto delle condizioni di vita cui il
richiedente sarebbe soggetto nello Stato membro richiesto, nell’ipotesi in cui
la sua domanda di protezione internazionale venisse ivi accolta, segnatamente
del grave rischio che lo stesso subisca, in tale luogo, un trattamento
contrario all’articolo 4 della Carta.
45 Detto
giudice ritiene, a tal proposito, che l’esame dell’esistenza di carenze
sistemiche, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del
regolamento Dublino III, non possa limitarsi alla procedura di asilo e
alle condizioni di accoglienza incontrate durante tale procedura, ma debba
anche prendere in considerazione la situazione successiva. Pertanto, la
garanzia delle migliori condizioni di accoglienza durante detta procedura
sarebbe insufficiente se l’interessato, dopo il riconoscimento della protezione
internazionale, rischiasse di venire a trovarsi in una situazione di indigenza.
L’obbligo di effettuare un simile esame complessivo della situazione del
richiedente prima del suo trasferimento costituirebbe la contropartita
necessaria del sistema di Dublino, il quale vieta alle persone che chiedono
protezione di scegliere liberamente il proprio paese di asilo. In ogni caso,
tale obbligo deriverebbe dall’articolo 3 della CEDU.
46 Il
giudice del rinvio rileva, inoltre, che è vero che la direttiva qualifiche
prevede, come regola generale, soltanto una parità di trattamento rispetto ai
cittadini dello Stato membro interessato. Tuttavia, un simile «trattamento
nazionale» potrebbe rivelarsi insufficiente per preservare la dignità dei
soggetti cui è riconosciuta protezione internazionale, atteso che questi ultimi
sono generalmente vulnerabili e sradicati e non sarebbero in grado di far
effettivamente valere i diritti che lo Stato membro ospitante garantisce loro.
Al fine di consentire a tali soggetti di raggiungere un livello paragonabile a
quello dei cittadini di detto Stato membro e di poter esercitare effettivamente
i diritti di cui trattasi, l’articolo 34 della direttiva qualifiche richiede
che gli Stati membri garantiscano a tali persone un accesso effettivo a programmi
di integrazione, i quali svolgono una funzione compensatoria specifica. La
suddetta norma costituirebbe un requisito minimo nonché la giustificazione del
sistema di Dublino.
47 Il
giudice nazionale fa riferimento, tra l’altro, alla relazione dell’organizzazione
svizzera d’aiuto ai rifugiati, intitolato «Condizioni di accoglienza in
Italia», presentata nell’agosto 2016, che conterrebbe indicazioni concrete che
permettono di pervenire alla conclusione secondo cui i beneficiari di
protezione internazionale in tale Stato membro sarebbero esposti al rischio di
una vita ai margini della società, nell’indigenza e senza fissa dimora. Secondo
tale relazione, l’insufficienza del sistema sociale di detto Stato membro è,
per quanto riguarda la popolazione italiana, compensata dalla solidarietà delle
strutture familiari, la quale però mancherebbe nel caso dei beneficiari di
protezione internazionale. Tale relazione indica, inoltre, l’assenza quasi
totale in Italia di programmi di integrazione compensatori e, in particolare,
l’aleatorietà dell’accesso ai corsi di lingua essenziali. Infine, da questa
medesima relazione risulterebbe che, tenuto conto del forte aumento del numero
di rifugiati nel corso degli ultimi anni, le gravi carenze strutturali del
sistema sociale statale non possono essere compensate dalle organizzazioni non
governative e dalle Chiese.
48 In
tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale
amministrativo superiore del Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se un
richiedente asilo sia considerato fuggito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo
2, seconda frase, del regolamento [Dublino III] (…) solo nel caso in cui
si sottragga deliberatamente e coscientemente alle autorità nazionali
competenti per l’esecuzione del trasferimento, ai fini di scongiurare o
ostacolare tale trasferimento, o se sia sufficiente che non soggiorni più
nell’alloggio assegnatogli per un periodo di tempo relativamente prolungato e
le autorità non siano informate di dove egli dimori, cosicché non possa avere
luogo un trasferimento pianificato.
Se il soggetto interessato possa invocare la corretta
applicazione della disposizione citata e, nell’ambito di una procedura contro
una decisione di trasferimento, possa eccepire il decorso del termine di
trasferimento, perché egli non era fuggito.
2) Se una
proroga del termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1,
primo comma, del regolamento [Dublino III] si verifichi già se lo Stato
membro che provvede al trasferimento, ancora prima della scadenza del termine,
informi lo Stato membro competente della fuga del soggetto interessato e, allo
stesso tempo, stabilisca un termine concreto che non può essere superiore a 18
mesi entro il quale si procederà al trasferimento, oppure se una proroga del
termine sia possibile solo quando gli Stati membri coinvolti stabiliscano
consensualmente un termine prolungato.
3) Se il
trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente sia
inammissibile nell’ipotesi in cui, in caso di riconoscimento della protezione
internazionale in detto Stato, sarebbe ivi esposto, alla luce di quelle che
allora sarebbero le sue prevedibili condizioni di vita, ad un grave rischio di
subire un trattamento ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
Se tale questione rientri nel campo di applicazione del
diritto dell’Unione.
Secondo quali parametri del diritto dell’Unione si debbano
valutare le condizioni di vita di un soggetto cui è stata riconosciuta la
protezione internazionale».
Procedimento dinanzi alla Corte
49 Su
richiesta del giudice del rinvio, la sezione designata ha esaminato la
necessità di sottoporre la presente causa al procedimento pregiudiziale
d’urgenza ex articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Il 24
aprile 2017 la suddetta sezione ha deciso, sentito l’avvocato generale, di non
accogliere tale domanda.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
50 Con
la sua prima questione, che comprende due parti, il giudice del rinvio chiede,
da un lato, se l’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento
Dublino III debba essere interpretato nel senso che, perché possa
ritenersi che l’interessato sia fuggito, ai sensi di detta disposizione, sia
necessario che quest’ultimo si sia deliberatamente sottratto alle autorità
competenti, al fine di impedire il suo trasferimento, o se, al contrario, sia
sufficiente, a tal riguardo, che detto soggetto abbia lasciato il luogo di
residenza assegnatagli senza che le suddette autorità siano state informate
della sua assenza, cosicché detto trasferimento non possa essere eseguito.
51 Dall’altro
lato, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che,
nell’ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di trasferimento,
l’interessato può invocare l’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento,
eccependo che il termine di trasferimento era scaduto per il motivo che egli
non era fuggito.
52 Per
quanto riguarda la prima parte di tale prima questione, occorre rilevare che le
disposizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2,
del regolamento Dublino III prevedono, alla scadenza del termine perentorio
di sei mesi, un trasferimento automatico della competenza dell’esame di una
domanda di protezione internazionale allo Stato membro richiedente, tranne nei
casi in cui tale termine sia stato, in via eccezionale, prorogato fino a un
massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa
della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora
questi sia fuggito, ipotesi in cui il trasferimento della competenza dell’esame
della sua domanda è effettuato alla scadenza del termine così determinato.
53 Quanto
alla questione concernente le condizioni che devono ricorrere per potersi
ritenere che il richiedente «sia fuggito», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo
2, seconda frase, del regolamento Dublino III, occorre constatare che tale
regolamento non contiene alcuna precisazione al riguardo.
54 Il
regolamento Dublino III, infatti, non contiene alcuna definizione della
nozione di «fuga» e nessuna delle sue disposizioni specifica espressamente se
tale nozione presuppone che l’interessato abbia avuto intenzione di sottrarsi
al potere delle autorità al fine di scongiurare il suo trasferimento.
55 Orbene,
conformemente a costante giurisprudenza della Corte, dall’esigenza di
applicazione uniforme del diritto dell’Unione deriva che, laddove una sua
disposizione non rinvii al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una
determinata nozione, quest’ultima deve essere oggetto, nell’intera Unione, di
un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo
dei termini della disposizione interessata, ma anche del suo contesto e dello
scopo perseguito dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (sentenza
dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, punto 20 e giurisprudenza
ivi citata).
56 A
tal proposito, dal significato comune del termine «fuga» – utilizzato
nella maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 29, paragrafo 2,
seconda frase, del regolamento Dublino III e che implica la volontà
dell’interessato di sfuggire a qualcuno o di sottrarsi a qualcosa, ossia, nel
caso di specie, alle autorità competenti e, di conseguenza, al suo
trasferimento – risulta che la suddetta disposizione è applicabile, in via
di principio, soltanto quando tale soggetto si sottrae deliberatamente alle
suddette autorità. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione
contempla inoltre, tra le possibili cause di rinvio di un trasferimento, il
fatto che «il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento», il
che implica l’esistenza di un elemento intenzionale. Al pari, l’articolo 2,
lettera n), del regolamento Dublino III definisce la nozione di «rischio
di fuga», richiamando, in talune versioni linguistiche, come la versione in
lingua tedesca, il timore che l’interessato «si sottragga» mediante la fuga
alla procedura di trasferimento.
57 Il
contesto nel quale si inserisce l’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del
regolamento Dublino III e gli obiettivi perseguiti da tale regolamento
ostano, tuttavia, a un’interpretazione di tale disposizione in base alla quale,
in una situazione in cui il trasferimento non può essere effettuato a causa del
fatto che l’interessato ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli, senza
informare le autorità competenti della sua assenza, dette autorità dovrebbero
fornire la prova che tale persona abbia effettivamente avuto l’intenzione di
sottrarsi alle medesime al fine di scongiurare il suo trasferimento.
58 Dai
considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III risulta, infatti, che
l’obiettivo di tale regolamento è quello di stabilire un metodo chiaro e
pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per
le persone interessate, onde determinare con rapidità lo Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di
garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una
siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento
delle domande di protezione internazionale.
59 Tenuto
conto di tale obiettivo di celerità, il termine di trasferimento di sei mesi
determinato dall’articolo 29, paragrafo 1, e paragrafo 2, prima frase, del
regolamento Dublino III mira a garantire che l’interessato sia
effettivamente trasferito il più rapidamente possibile verso lo Stato membro
competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale,
lasciando al contempo, in considerazione della complessità pratica e delle
difficoltà organizzative che si ricollegano all’esecuzione del trasferimento di
tale persona, ai due Stati membri interessati, il tempo necessario per
accordarsi ai fini della realizzazione di quest’ultimo e, più in particolare,
allo Stato membro richiedente, quello per disciplinare le modalità di realizzazione
del trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08,
EU:C:2009:41, punto 40).
60 È
in tale contesto che l’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento
Dublino III consente, a titolo eccezionale, la proroga del termine di sei
mesi, in modo da tener conto del fatto che è materialmente impossibile per lo
Stato membro richiedente procedere al trasferimento dell’interessato a causa
della detenzione o della fuga di quest’ultimo.
61 Orbene,
in considerazione delle notevoli difficoltà che le autorità competenti possono
incontrare quanto alla produzione della prova circa le intenzioni
dell’interessato, il fatto di esigere una simile prova da parte di dette
autorità potrebbe permettere ai richiedenti protezione internazionale che non
intendono essere trasferiti verso lo Stato membro designato come competente per
l’esame della loro domanda dal regolamento Dublino III di sfuggire alle
autorità dello Stato membro richiedente fino alla scadenza del termine di sei mesi,
di modo che la competenza di tale esame spetti a quest’ultimo Stato membro, in
applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, prima frase, del suddetto
regolamento.
62 Pertanto,
al fine di garantire l’effettivo funzionamento del sistema di Dublino e il
raggiungimento degli obiettivi di quest’ultimo, occorre ritenere che, quando il
trasferimento dell’interessato non può essere eseguito a causa del fatto che
quest’ultimo ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli, senza aver
informato le autorità nazionali competenti della sua assenza, queste ultime
siano legittimate a presumere che detto soggetto avesse l’intenzione di
sottrarsi alle suddette autorità al fine di scongiurare il proprio
trasferimento, a condizione, tuttavia, che tale persona sia stata debitamente
informata degli obblighi ad essa incombenti a tal riguardo.
63 In
tale contesto, occorre rilevare che, in applicazione dell’articolo 7, paragrafi
da 2 a 4 della direttiva accoglienza, gli Stati membri – come sembra aver
effettivamente fatto la
Repubblica federale di Germania – possono limitare la
possibilità, per i richiedenti asilo, di scegliere il luogo di residenza e
possono richiedere che questi ultimi ottengano una previa autorizzazione
amministrativa per lasciare tale luogo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 5, della suddetta direttiva, gli Stati membri fanno obbligo ai
richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di
notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.
64 Tuttavia,
ai sensi dell’articolo 5 della direttiva accoglienza, gli Stati membri devono
informare i richiedenti di tali obblighi. Non si può, infatti, contestare al
richiedente di aver lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato
le autorità competenti e, se del caso, senza aver richiesto a queste ultime una
previa autorizzazione, qualora detto richiedente non sia stato informato di
tali obblighi. Spetta, nel caso di specie, al giudice del rinvio verificare che
il ricorrente del procedimento principale sia stato effettivamente informato di
tali obblighi.
65 Inoltre,
nei limiti in cui non possa escludersi la sussistenza di valide ragioni che
giustifichino il fatto che il richiedente non ha informato le autorità
competenti della sua assenza, quest’ultimo deve conservare la possibilità di
dimostrare che non aveva intenzione di sottrarsi a dette autorità.
66 Per
quanto riguarda la seconda parte della prima questione diretta a comprendere
se, nell’ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di
trasferimento, l’interessato possa invocare l’articolo 29, paragrafo 2, del
regolamento Dublino III, eccependo che il termine di trasferimento era
scaduto per il motivo che egli non era fuggito, occorre constatare che dalla
sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805), pronunciata
successivamente all’introduzione della presente domanda di pronuncia
pregiudiziale, risulta che occorre rispondere alla stessa in senso affermativo.
67 In
tale sentenza, infatti, la Corte
ha statuito, da un lato, che, al fine di sincerarsi che la decisione di
trasferimento contestata sia stata adottata a seguito di una corretta
applicazione delle procedure di presa e di ripresa in carico istituite dal
regolamento Dublino III, il giudice investito di un ricorso avverso una
decisione di trasferimento deve poter esaminare le doglianze di un richiedente
protezione internazionale secondo le quali detta decisione sarebbe stata
adottata in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 29, paragrafo
2, di tale regolamento, in quanto lo Stato membro richiedente sarebbe già
divenuto lo Stato membro competente il giorno dell’adozione della suddetta
decisione a causa della precedente scadenza del termine di sei mesi definito
all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento in parola (sentenza del 25
ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 40).
68 Dall’altro
lato, alla luce dell’obiettivo, menzionato al considerando 19 del regolamento
Dublino III, di garantire, conformemente all’articolo 47 della Carta, una
protezione efficace degli interessati, nonché dell’obiettivo, citato al
considerando 5 di tale regolamento, di assicurare con celerità la
determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione
internazionale, nell’interesse tanto dei richiedenti una tale protezione quanto
del buon funzionamento generale del sistema di Dublino, il richiedente deve
poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di
far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29,
paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, intervenuta successivamente all’adozione
della decisione di trasferimento (sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16,
EU:C:2017:805, punti 44 e 46).
69 Il
diritto che la normativa tedesca sembra riconoscere, salvo verifica da parte
del giudice del rinvio, a un richiedente protezione internazionale che si trovi
in una situazione come quella del sig. Jawo di invocare circostanze
successive all’adozione della decisione di trasferimento adottata nei suoi
confronti, nell’ambito di un ricorso diretto contro tale decisione, soddisfa
tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido (v., in tal
senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 46).
70 Tenuto
conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione nel seguente modo:
– l’articolo
29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III deve essere
interpretato nel senso che un richiedente «[è] fuggito», ai sensi di tale
disposizione, allorché si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali
competenti per l’esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare
quest’ultimo. Si può presumere che ciò si verifichi quando tale trasferimento
non può essere eseguito a causa del fatto che il suddetto richiedente ha
lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua
assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato
informato dei suoi obblighi al riguardo, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare. Detto richiedente conserva la possibilità di dimostrare che
il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è
giustificato da valide ragioni e non dall’intenzione di sottrarsi a tali
autorità.
– L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel
senso che, nell’ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di
trasferimento, l’interessato può invocare l’articolo 29, paragrafo 2, di tale
regolamento, facendo valere che, poiché egli non era fuggito, il termine di sei
mesi era scaduto.
Sulla seconda questione
71 Con
la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 29, paragrafo
2, seconda frase, del regolamento Dublino III debba essere interpretato
nel senso che, per poter prorogare il termine di trasferimento fino a un
massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente
informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo
Stato membro competente del fatto che l’interessato sia fuggito e
contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento, oppure se sia
necessario che i suddetti due Stati membri si accordino circa tale nuovo
termine.
72 A
tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 29, paragrafo 2,
seconda frase, del regolamento Dublino III non prevede, per la proroga del
termine di trasferimento nelle situazioni ivi contemplate, alcuna concertazione
tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro competente. Tale disposizione
si distingue pertanto dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento in parola
che prevede espressamente che il trasferimento avvenga previa concertazione tra
gli Stati membri interessati.
73 Il
fatto poi di esigere una concertazione anche nelle situazioni di cui
all’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III
renderebbe tale disposizione di difficile applicazione e potrebbe privarla in
parte del suo effetto utile. Gli scambi tra i due Stati membri interessati, cui
occorrerebbe procedere al fine di concordare una proroga del termine di
trasferimento, imporrebbero infatti l’impiego di tempo e di risorse e non
esisterebbe alcun meccanismo efficace che permetta di risolvere dispute
relative alla sussistenza o meno delle condizioni per una tale proroga.
Inoltre, sarebbe sufficiente che lo Stato membro richiesto rimanga passivo
affinché sia esclusa una proroga del termine.
74 Infine,
occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento
Dublino III, la
Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione,
condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli
Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati.
Orbene, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione precisa che
spetta allo Stato membro che, per uno dei motivi di cui all’articolo 29,
paragrafo 2, non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei
mesi informare lo Stato membro competente prima dello scadere di tale termine,
senza prevedere un obbligo di concertazione al riguardo.
75 Da
quanto precede risulta che si deve rispondere alla seconda questione
dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento
Dublino III deve essere interpretato nel senso che, al fine di prorogare
il termine di trasferimento a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo
Stato membro richiedente informi, prima della scadenza del termine di
trasferimento di sei mesi, lo Stato membro competente del fatto che
l’interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di
trasferimento.
Sulla terza questione
76 Con
la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4 della
Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un richiedente
protezione internazionale sia trasferito, in applicazione dell’articolo 29 del
regolamento Dublino III, verso lo Stato membro che, conformemente a tale
regolamento, è competente per il trattamento della sua domanda di protezione
internazionale, nell’ipotesi in cui detto richiedente, in caso di
riconoscimento della protezione in parola nel suddetto Stato membro, sarebbe
esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano e degradante, ai
sensi dell’articolo 4, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui lo
stesso si verrebbe a trovare in quanto beneficiario di protezione
internazionale nel suddetto Stato membro. Detto giudice si domanda, inoltre, se
tale questione rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In
aggiunta, esso intende conoscere, se del caso, i parametri in base ai quali il
giudice nazionale deve valutare le condizioni di vita di un soggetto cui è
stata riconosciuta protezione internazionale.
77 A
tal riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che la decisione di uno Stato
membro di trasferire un richiedente in applicazione dell’articolo 29 del
regolamento Dublino III verso lo Stato membro che, conformemente al
regolamento in parola, è in via di principio competente ad esaminare la domanda
di protezione internazionale costituisce un elemento del sistema europeo comune
di asilo e, pertanto, attua il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51,
paragrafo 1, della Carta (v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2011, N.S.
e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 68 e 69, e del 16 febbraio
2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punti 53 e 54).
78 Inoltre,
da costante giurisprudenza risulta che le disposizioni del regolamento
Dublino III devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei
diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare, dal suo articolo
4, che vieta, senza alcuna possibilità di deroga, trattamenti inumani o degradanti
in tutte le sue forme, ed è quindi di fondamentale importanza e ha carattere
generale e assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità
umana, previsto all’articolo 1 della Carta (v., in tal senso, sentenze del 5
aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198,
punti 85 e 86, e del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU,
EU:C:2017:127, punti 59, 69 e 93).
79 La
terza questione è pertanto una questione di interpretazione del diritto
dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
80 In
secondo luogo, occorre rammentare che il diritto dell’Unione poggia sulla
premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli
altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con lo stesso, una serie
di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo
2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia
reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel
rispetto del diritto dell’Unione che li attua [sentenza del 25 luglio 2018,
Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 35 e giurisprudenza ivi citata], nonché nel fatto che i
rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela
equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta,
segnatamente agli articoli 1 e 4 di quest’ultima, che sanciscono uno dei valori
fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri (v., in tal senso, sentenza
del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU,
EU:C:2016:198, punti 77 e 87).
81 Il
principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste un’importanza
fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consente la creazione e il
mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il
principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente
per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di
ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati
membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti
fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [v., in tal senso, sentenze del 5
aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198,
punto 78, e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del
sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36].
82 Pertanto,
nel contesto del sistema europeo comune di asilo, e segnatamente del
regolamento Dublino III, che si fonda sul principio di fiducia reciproca e
che mira, mediante una razionalizzazione delle domande di protezione
internazionale, ad accelerare il trattamento di queste ultime nell’interesse
tanto dei richiedenti quanto degli Stati partecipanti, si deve presumere che il
trattamento riservato ai richiedenti di tale protezione in ciascuno Stato
membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Raccolta dei
Trattati delle Nazioni Unite, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)]
e dalla CEDU (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a.,
C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 78 a 80).
83 Tuttavia,
non si può escludere che tale sistema incontri, in pratica, gravi difficoltà di
funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussiste un rischio
serio che un richiedente protezione internazionale sia, in caso di
trasferimento verso detto Stato membro, trattato in modo incompatibile con i
suoi diritti fondamentali (sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10
e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 81).
84 In
tali circostanze, l’applicazione di una presunzione assoluta secondo cui i
diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale saranno
rispettati nello Stato membro che, ai sensi del regolamento Dublino III, è
designato quale Stato membro competente a esaminare la domanda sarebbe
incompatibile con l’obbligo di interpretare e applicare detto regolamento in
conformità ai diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre
2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 99, 100 e 105).
85 Pertanto,
la Corte ha già
statuito che, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, gli Stati membri, ivi
compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un
richiedente asilo verso lo Stato membro competente, ai sensi del regolamento
Dublino II, antecedente al regolamento Dublino III, quando non possono
ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi
seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di
subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione (sentenza
del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto
106).
86 L’articolo
3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III, che ha
codificato tale giurisprudenza, precisa che, in una situazione del genere, lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro
competente diviene lo Stato membro competente per l’esame della domanda di
protezione internazionale se constata, dopo la prosecuzione dell’esame dei
criteri di cui al capo III di detto regolamento, che è impossibile procedere al
trasferimento del richiedente verso uno Stato membro designato sulla base di
tali criteri o verso il primo Stato membro nel quale la domanda è stata
presentata.
87 Sebbene
l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III
contempli soltanto la situazione all’origine della sentenza del 21 dicembre
2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865), ossia quella in cui
il rischio reale di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4
della Carta, risulti da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato
membro che, ai sensi di tale regolamento, è designato come competente per
l’esame della domanda, tuttavia dai punti 83 e 84 della presente sentenza,
nonché dal carattere generale e assoluto del divieto di cui all’articolo 4,
deriva che il trasferimento di un richiedente verso tale Stato membro è escluso
in tutte le situazioni in cui esistano motivi seri e comprovati di credere che
il richiedente corra un simile rischio in occasione del suo trasferimento o a
seguito di questo.
88 Di
conseguenza, è irrilevante, ai fini dell’applicazione del summenzionato
articolo 4, che l’interessato sia esposto a un grave rischio di subire un
trattamento inumano o degradante, a causa del suo trasferimento verso lo Stato
membro competente, ai sensi del regolamento Dublino III, al momento stesso
del trasferimento, durante la procedura di asilo ovvero all’esito di
quest’ultima.
89 Come
rilevato dal giudice del rinvio, infatti, il sistema europeo comune di asilo e
il principio di fiducia reciproca si basano sul fatto di garantire che
l’applicazione di detto sistema non comporti, in nessuna fase e sotto alcuna
forma, un grave rischio di violazioni dell’articolo 4 della Carta. Sarebbe, al
riguardo, contraddittorio che l’esistenza di un tale rischio nella fase della
procedura di asilo impedisca un trasferimento, mentre invece questo venga
tollerato quando tale procedura si è conclusa con il riconoscimento di una
protezione internazionale.
90 A
tal riguardo, quando il giudice investito di un ricorso avverso una decisione
di trasferimento dispone di elementi prodotti dall’interessato per dimostrare
l’esistenza di un tale rischio, il suddetto giudice è tenuto a valutare, sulla
base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e
in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal
diritto dell’Unione, l’esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate,
vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone (v., per analogia, sentenza
del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198,
punto 89).
91 Per
quanto riguarda, in terzo luogo, la questione relativa alla determinazione dei
parametri in base ai quali le autorità nazionali competenti devono procedere a
tale valutazione, si deve evidenziare che, per rientrare nell’ambito di
applicazione dell’articolo 4 della Carta, che corrisponde all’articolo 3 della
CEDU e il cui significato e la cui portata sono quindi, ai sensi dell’articolo
52, paragrafo 3, della Carta, i medesimi di quelli conferiti dalla suddetta
convenzione, le carenze menzionate al punto precedente della presente sentenza
devono raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità, la quale
dipende dall’insieme delle circostanze del caso di specie (Corte EDU, 21
gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609,
§ 254).
92 Tale
soglia particolarmente elevata di gravità sarebbe raggiunta quando
l’indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporti che una persona
completamente dipendente dall’assistenza pubblica si venga a trovare,
indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una
situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte
ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e
disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o
che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in
tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia,
CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, §§ da 252 a 263).
93 Detta
soglia non può quindi comprendere situazioni che, quantunque caratterizzate da
un elevato grado di precarietà o da un forte degrado delle condizioni di vita
dell’interessato, non implichino un’estrema deprivazione materiale che ponga
detto soggetto in una situazione di gravità tale da poter essere assimilata a
un trattamento inumano o degradante.
94 Una
circostanza come quella invocata dal giudice del rinvio, secondo cui, in base
alla relazione menzionata al punto 47 della presente sentenza, le forme di
solidarietà delle strutture familiari alle quali ricorrono i cittadini dello
Stato membro di regola competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale per colmare le lacune del sistema sociale di tale Stato membro
generalmente mancano nel caso dei beneficiari di protezione internazionale in
detto Stato membro non può essere sufficiente per giustificare la constatazione
che un richiedente protezione internazionale potrebbe, in caso di trasferimento
verso detto Stato membro, ritrovarsi in una siffatta situazione di estrema
deprivazione materiale.
95 Ciò
posto, non si può completamente escludere che un richiedente protezione
internazionale possa dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali relative
al suo caso particolare e che comporterebbero, in caso di trasferimento verso
lo Stato membro di regola competente per il trattamento della sua domanda di
protezione internazionale, che lo stesso venga a trovarsi, a causa della sua
particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue
scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale
corrispondente ai criteri menzionati ai punti da 91 a 93 della presente
sentenza dopo che gli sia stato riconosciuto il beneficio di una protezione
internazionale.
96 Nel
caso di specie, l’esistenza di carenze nell’attuazione, da parte dello Stato
membro di regola competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale, di programmi di integrazione dei beneficiari di tale protezione
non può costituire un motivo serio e comprovato di credere che l’interessato
sarebbe esposto, in caso di trasferimento verso detto Stato membro, a un
rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi
dell’articolo 4 della Carta.
97 In
ogni caso, la mera circostanza che la protezione sociale e/o le condizioni di
vita siano più favorevoli nello Stato membro richiedente rispetto allo Stato
membro di regola competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale non è idonea a suffragare la conclusione secondo cui
l’interessato verrebbe esposto, in caso di trasferimento in quest’ultimo Stato
membro, a un rischio effettivo di subire un trattamento contrario all’articolo
4 della Carta.
98 Alla
luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla
terza questione nel seguente modo:
– Il
diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo
ambito di applicazione la questione se l’articolo 4 della Carta osti a che un
richiedente protezione internazionale sia trasferito, in applicazione
dell’articolo 29 del regolamento Dublino III, verso lo Stato membro che,
conformemente a tale regolamento, è di regola competente per l’esame della sua
domanda di protezione internazionale, nell’ipotesi in cui, in caso di
riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale richiedente
sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o
degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili
condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di
protezione internazionale in tale Stato membro.
– L’articolo
4 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un
trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il
giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non
constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e
opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti
fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, l’esistenza di tale rischio per
il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest’ultimo si
verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte
personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.
Sulle spese
99 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 29,
paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giungo 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere
interpretato nel senso che un richiedente «[è] fuggito», ai sensi di tale
disposizione, allorché si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali
competenti per l’esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare
quest’ultimo. Si può presumere che ciò si verifichi quando tale trasferimento
non può essere eseguito a causa del fatto che il suddetto richiedente ha
lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua
assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato
informato dei suoi obblighi al riguardo, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare. Detto richiedente conserva la possibilità di dimostrare che
il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è
giustificato da valide ragioni e non dall’intenzione di sottrarsi a tali
autorità.
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un
procedimento diretto avverso una decisione di trasferimento, l’interessato può
invocare l’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, facendo valere che,
poiché egli non era fuggito, il termine di sei mesi era scaduto.
2) L’articolo 29,
paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 604/2013 deve essere
interpretato nel senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a
un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente
informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo
Stato membro competente del fatto che l’interessato è fuggito e contestualmente
indichi il nuovo termine di trasferimento.
3) Il diritto
dell’Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di
applicazione la questione se l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea osti a che un richiedente protezione internazionale sia
trasferito, in applicazione dell’articolo 29 del regolamento n. 604/2013,
verso lo Stato membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola
competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale,
nell’ipotesi in cui, in caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto
Stato membro, tale richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un
trattamento inumano o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a
causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto
beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro.
L’articolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un
trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il
giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non
constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente
aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali
garantito dal diritto dell’Unione, l’esistenza di tale rischio per il
richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest’ultimo si
verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte
personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.
Dal sito http://curia.europa.eu
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