mercoledì 6 marzo 2019



L’ART. 75 DEL D.P.R. 445/2000 (‘DECADENZA DAI BENEFICI’). RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA



1. NORMATIVA



Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (art. 75)

Art. 75 (R)
Decadenza dai benefici

1.Fermo  restando  quanto  previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo  di  cui  all’articolo  71  emerga  la  non veridicità del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.





2.INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

-“…Il provvedimento … (…di …) decadenza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/00, non è un atto ampiamente discrezionale nel quale l’Amministrazione deve ponderare l’interesse pubblico con quello privato: la decadenza è pronunciata per sanzionare comportamenti che ledono la fede pubblica e l’interesse dell’Amministrazione a non essere raggirata, turbando il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e arrecando pregiudizio agli altri candidati…” [Tar Lazio gennaio 2004];


-ai fini dell’applicazione dell’art. 75 del T.U. 445/200, non ha “alcun rilievo …la circostanza che la falsa dichiarazione non sia stata determinante ai fini dell’utile collocazione …. in graduatoria, posto che all’aver reso dichiarazione mendace in sede di presentazione della domanda di arruolamento si ricollega la decadenza dalla partecipazione alla selezione, irrilevante essendo, ai fini che qui interessano, lo stato soggettivo di buona fede del dichiarante” [Tar Lazio dicembre 2005];


-“…La falsa dichiarazione tout-court (cioè la mancata menzione delle condanne riportate) trova … la sua sanzione tipica nell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 sull’autocertificazione, ove è …  previsto che, ove in sede di controllo da parte della P.A. della dichiarazione resa, “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. E poiché, nella fattispecie, il beneficio consiste nell’ammissione alla gara, ne consegue che la falsa dichiarazione comporterà la perdita di tale beneficio, cioè l’esclusione dalla gara stessa…” [Tar Veneto febbraio  2006];


-“…a’ sensi del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 109 così come modificato e integrato dal D.L.vo 3 maggio 2000 n. 130, l’accesso alle prestazioni agevolate avviene essenzialmente sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato – a sua volta – mediante presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a’ sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La non corrispondenza tra il contenuto di tale dichiarazione con quanto poi accertato d’ufficio dall’Amministrazione che ne è destinataria integra un vizio sostanziale della dichiarazione medesima, in alcun modo sanabile e preclusivo per l’ottenimento del beneficio (cfr. artt. 71 e ss. e 75 del D.P.R. 445 del 2000) …” [Tar Veneto febbraio  2006];


-il provvedimento di "decadenza", ex art. 75 T.U. 445/2000, “va inteso come esclusione - anche ex post - dalla graduatoria, e quindi come atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale non sottoposto alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di annullamento d'ufficio o al riscontro della consapevolezza della falsità dei documenti da parte del soggetto che li ha prodotti …” [Tar Lazio maggio 2006];


-“…laddove la dichiarazione (…non veridica …) … sia stata resa per l’ammissione a una procedura di gara, la decadenza dai “benefici” conseguente all’accertamento della sua non veridicità non può che consistere nell’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione” [Tar Puglia aprile  2007];


-“…il principio generale secondo cui i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione sono ordinariamente governati dalla regola dell'autodichiarazione in luogo della certificazione non impedisce che le prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito sanzionino espressamente con l'esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni di bando, delle quali la pubblica amministrazione è tenuta a dare, nell’ambito del procedimento concorsuale, puntuale applicazione, senza che in capo all'organo amministrativo competente residui alcun margine di discrezionalità, che dia ingresso alla possibilità di censure di eccesso di potere …In termini più specifici, la decadenza automatica da un'utilità conseguita per effetto di una dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. n. 445/2000 non rappresenta una sanzione di carattere afflittivo, ma è la naturale conseguenza della mancanza, successivamente accertata, dei requisiti per il conseguimento di siffatta utilità …” [Tar Calabria febbraio 2008];


-la disposizione ex art. 75 del T.U. 445/2000, “del tutto chiara nella formula letterale, prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della “non veridicità” rispetto al quale sono irrilevanti … le giustificazioni addotte …, per contestare l’influenza della non rispondenza della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società alla posizione contributiva della stessa, ai fini della partecipazione alla gara ...Tassativi sono anche, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 78, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il rinvio dallo stesso operato al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e le disposizioni contenute nella normativa speciale di gara, in correlazione alle disposizioni comunali in tema di affidamenti alle cooperative” [Sulla base dell’assunto, il giudice di appello ha concluso per l’inifluenza, “per i fini che interessano la controversia in esame, la condizione di ignoranza in cui versava il dichiarante, in ordine alla non regolarità nelle contribuzioni INAIL”] [Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. giugno 2008];


-“…si rileva come la giurisprudenza dei giudici amministrativi, superando il dato letterale dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 che prevede l’esclusione dalla procedura concorsuale nell’eventualità di presentazione di dichiarazioni non rispondenti al vero si mostra restia a sanzionare violazioni meramente formali delle norme del bando di concorso o di gara, allorquando, cioè, a quelle violazioni non corrisponda alcuna significativa lesione degli interessi, pubblici o privati, sostenendo che: << Qualora il privato abbia ottenuto dal Comune un contributo compilando a corredo della relativa domanda la dichiarazione concernente la situazione economica del nucleo familiare, ed emergano in seguito a verifica fiscale, discordanze tra l’effettivo reddito mobiliare e quello risultante dalle autocertificazioni prodotte, non va dichiarata la decadenza ai sensi dell’art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000 se l’omessa dichiarazione dei cespiti non comporta il venir meno del diritto ai contributi de quibus (nel senso che, pure conteggiando dette fonti di reddito nei limiti minimi reddituali fissati dalla legge, l’interessato fa valere ugualmente i requisiti per l’attribuzione dei benefici); infatti, l’art. 75 cit. deve considerarsi in senso lato, una disposizione sanzionatoria, o comunque ad essa assimilabile, siccome contenente un precetto in concreto restrittivo della sfera giuridica dei destinatari (i soggetti percettori di benefici), e va interpretato in senso restrittivo (in presenza di dubbi sull’esatta portata della norma deve, correttamente, applicarsi quella più favorevole al trasgressore - sorta di favor rei) >> (…). Un tale orientamento giurisprudenziale ha trovato il conforto anche del Consiglio di Stato, rilevandosi come: << Non di meno, a fronte di una dichiarazione resa nella domanda di partecipazione attestante (sotto la piena responsabilità del dichiarante anche per ciò che attiene alle conseguenze di legge nell’ipotesi di dichiarazione mendace) la percezione di un reddito, da parte del nucleo familiare, non significativamente difforme da quello emergente dalle copie di dichiarazione dei redditi prodotte a supporto della domanda e, comunque, sempre largamente inferiore (circa la metà) rispetto al previsto limite massimo per la partecipazione al concorso, deve ritenersi soddisfatta l’esigenza di sostanziale rispetto delle condizioni di partecipazione >> (…” [Tar Campania maggio 2009];


-in materia di concorsi a pubblici impieghi, la erronea indicazione in ordine al possesso di un titolo di preferenza, in realtà non posseduto, determina  la mancata valutazione di tale titolo e non la decadenza dalla graduatoria. [nel caso deciso, il titolo in contestazione non “atteneva ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, ma rilevava solo come titolo di preferenza (cioè, attribuiva la preferenza in caso di parità di punteggio tra più candidati)”; situazione, in concreto, non verificatasi] [Tar Sardegna luglio 2009];


-“…il beneficio della non menzione rileva unicamente nei rapporti tra i privati, ed ha lo scopo di non pregiudicare i profili di onorabilità del condannato nell'ambito sociale, ma non può valere nei rapporti di diritto pubblico intercorrenti con la pubblica Amministrazione. Il beneficio stesso non può quindi essere invocato nei rapporti con la P.A., rapporti nei quali vige l’obbligo di rendere tutte la dichiarazioni richieste e specificate come obbligatorie, indipendentemente dalla concessione della non menzione della condanna riportata: nel caso di specie, il modello di domanda che l’interessato doveva compilare precisava l’obbligo di dichiarare le condanne riportate, oltre che i procedimenti penali nei quali il richiedente fosse incorso. Poiché tale obbligo non è stato adempiuto, ed anzi il M. ha reso la falsa dichiarazione di non aver riportato condanne (mentre era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il …), l’autodichiarazione resa è stata correttamente qualificata come mendace e da tale qualificazione è stata fatta derivare la conseguenza della decadenza, come previsto dall’art. 75 DPR n. 445 del 2000” [Cons. di Stato febbraio 2010];


- “...Il Collegio ritiene che l’art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000 non richieda alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, se così fosse verrebbe meno infatti la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante . Il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto auto-dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine della pubblica amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante , perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione. L’accertamento dell’elemento soggettivo può essere rilevante sotto altri profili ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa ( art. 640 del c.p.) ma non per applicare le conseguenze decandenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione...” [Cons. di Stato aprile 2010];


-“…l’art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non esclude affatto l’incidenza della dichiarazione falsa sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione che ha concorso a formare; il significato della disposizione è invece quello di onerare il dichiarante della responsabilità per le conseguenze del suo atto dolosamente o colposamente infedele. Di conseguenza, la falsità o erroneità delle dichiarazioni comporta l’illegittimità del provvedimento che si fonda sul loro contenuto” [Cons. di Stato aprile 2010];


-“...Il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, all’art. 75 ricollega alla “non veridicità del contenuto della dichiarazione”, emersa in sede dei controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, a prescindere dall’indagine sui motivi della segnalata discordanza e, secondo la giurisprudenza, tale conclusione non lascia alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni che si avvedono della non veridicità delle dichiarazioni, dovendo, pertanto, le stesse procedere alla revoca dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere ...La giustificazione razionale di un tale rigoroso regime risiede nella circostanza che l’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 (recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) costituisce esplicazione del c.d. principio di “autoresponsabilità”, derivante dalla possibilità di presentare dichiarazioni che abbiano valenza giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con l’effetto che l’eventuale “abuso” di tali strumenti (tale cioè da generare dubbi sulla veridicità del contenuto), può, tra l’altro, impedire il prodursi di effetti favorevoli nella sfera dell’interessato ...Appena è il caso di rilevare, poi, relativamente a quanto argomentato da parte ricorrente circa la mancanza, nel suo caso, del dolo necessario per integrare gli estremi di un reato di falso punibile, che non è questa la sede per valutare la eventuale presenza di reati, mentre, alla stregua della normativa di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed ai fini che qui interessano, come accennato, è sufficiente la circostanza oggettiva della discordanza (quale che ne sia l’entità) tra il reddito dichiarato e quello realmente accertato, tramite il sistema informativo dell’Ufficio Finanziario in relazione all’anno 2000 per escludere l’istante dal contributo ai fitti anno 2001, senza che residui alcun margine per verificare se anche con il reddito effettivo prodotto l’interessato avesse o meno titolo per accedere al contributo richiesto...D’altronde, nella fattispecie, neppure vi erano gli estremi per farsi luogo alla sanatoria delle “irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio” prevista dall’art. 71, comma terzo del D.P.R. n. 445/2000 - di cui ne è dedotta la violazione nella quarta censura - atteso che una tale previsione è prevista unicamente allorquando le dichiarazioni dell’interessato presentino delle “irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità”. Pertanto, preso atto che la discordanza tra il reddito originariamente dichiarato e quello effettivo non era riconducibile ad un mero errore materiale, infondata si rivela anche la seconda censura di eccesso di potere per carenza di istruttoria, atteso che, in presenza della previsione normativa di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 che collega direttamente la decadenza dai beneficia all’accertamento della non veridicità della dichiarazione, alcun obbligo aveva l’Amministrazione procedente di valutare l’istanza di rettifica prodotta dall’interessato, mentre, in base al principio dell’autoresponsabilità era onere di quest’ultimo essere attento ed avveduto nell’indicare con fedeltà e precisione il dato reddituale relativo all’anno 2000, per non incorrere nelle decadenze previste dalla legge...” [Tar Campania aprile 2010];


-“…La ricorrente è stata legittimamente esclusa, sia perché ha omesso di dichiarare la pendenza di un giudizio con la Stazione Appaltante; rendendo, quindi, una falsa dichiarazione, il che costituisce, ex se, autonoma causa di esclusione dalla gara. (cfr., da ultimo: …); sia per la necessaria applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 445/00 (più volte richiamato dalla lex specialis) in tema di autocertificazione, che prevede che “qualora dal controllo … emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, cioè, nella specie, dall’ammissione alla gara….” [Tar Friuli Venezia Giulia maggio 2010];



-“...La Sezione ha, infatti, già statuito sul punto che “La non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra infatti una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere la moralità professionale dell’impresa” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.10.2008, n. 2568). La delineata posizione era stata assunta con il conforto del Consiglio di Stato che aveva statuito che “l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara.”(Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723; in terminis, anche Consiglio di Stato, Sez. V, 6.6.2002, n. 3183)...Segnala il Collegio che l’evoluzione della giurisprudenza ha confermato le tratteggiate coordinate esegetiche, delineando una regola di ininfluenza del principio della rilevanza - ai fini dell’esclusione dalla gara - delle sole condanne per reati gravi incidenti sulla moralità professionale, sul perimetro dell’obbligo dell’impresa di dichiarare tutte le condanne riportate, ancorché astrattamente ed ex post se ne possa predicare l’inidoneità ad incidere sul giudizio di affidabilità morale del concorrente, giudizio che, del resto compete unicamente all’Amministrazione appaltante. Il Consiglio ha infatti più di recente ribadito che “La clausola del bando di gara che prescriva, a pena di esclusione, la presentazione di una dichiarazione dell’offerente, attestante "la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara previsti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione con riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c)", va interpretata nel senso che la dichiarazione deve essere riferita non solo alle condanne effettivamente riconducibili alla categoria dei "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, incidenti sulla moralità professionale del concorrente", ma a qualsiasi condanna, ancorché per essa sia stato concesso il beneficio della non menzione, atteso che detta clausola non contiene alcuna esplicita limitazione della dichiarazione a specifiche categorie di condanne e che il richiamo all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici non ha una funzione limitativa della dichiarazione, ma indica la finalità della prescrizione” conseguendone che “è legittima l’esclusione dalla gara di una impresa il cui legale rappresentante abbia omesso di dichiarare una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per la quale era stato concesso il beneficio della non menzione” (Consiglio di Stato,…). La V Sezione del Consiglio si era già del resto attestata sulla rigorosa lettura dell’art. 38, lett. c del d.lgs. n. 163/2006 appena riportata, chiarendo in termini univoci come “In sede di dichiarazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto, la dichiarazione di assenza di carichi penali, poi risultati esistenti tramite i controlli effettuati ex post dall’Amministrazione appaltante, integra un’autonoma causa di esclusione dalla gara” e statuendo, conseguentemente che “è legittima l’esclusione da una gara di appalto di una ditta il cui legale rappresentante, nonostante la chiara prescrizione del bando di gara di effettuare la dichiarazione ex art. 38 lett. c) del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) circa le eventuali condanne riportate, anche se oggetto di non menzione, abbia esplicitamente dichiarato che nei suoi confronti non era stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, così omettendo di indicare una sentenza di condanna passata in giudicato emessa ex art. 444 c.p.p. (nella specie per omicidio colposo a seguito di incidente stradale); in tal caso, infatti, l'omessa dichiarazione della condanna riportata configura di per sè stessa una dichiarazione non veritiera, cui consegue necessariamente l’esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione della gravità o meno della condanna stessa e dalla sua effettiva incidenza sul requisito dalla moralità professionale dell'impresa” (Consiglio di Stato …) In tal senso si è espresso anche il T.A.R. Lazio a fronte di clausola della lex specialis che sanciva l’obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate oltre che con sentenza anche con decreto penale divenuto irrevocabile, a nulla valendo la risalenza nel tempo delle stesse (T.A.R. Lazio …). L’indirizzo finora passato in rassegna è stato ribadito dal Giudice d’appello che ha più di recente precisato che “La presentazione, da parte di una ditta partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, di una dichiarazione non veritiera ovvero falsa (indipendentemente da ogni considerazione sul fatto che essa di per sé legittimi un giudizio di inaffidabilità giustificante la esclusione dalla gara) costituisce motivo di esclusione ex se dalla procedura di gara (Consiglio di Stato, ….)...Si segnala che anche la VI Sezione del Consiglio di Stato., superando qualche precedente oscillazione ha di recente espresso la riferita ermeneusi, avendo precisato che anche le sentenze assistite dal beneficio della non menzione nel casellario giudiziale e quelle a pena patteggiata vanno dichiarate dal concorrente e che la “non veridicità di quanto dichiarato dal partecipante a gara d’appalto in ordine all’assenza di condanne penali a suo carico rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dai benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine della stazione appaltante sull’elemento soggettivo” essendo le conseguenze decadenziali “legate solo alla obiettiva non veridicità dell’autodichiarazione resa” (Consiglio di Stato, …). Il Tribunale condivide l’esegesi ora rassegnata, trasversale alle due Sezioni del Consiglio e conferma la precedente giurisprudenza espressa sul punto...Non infrange, dunque, il principio di tassatività delle cause di esclusione, come invece lamenta la ricorrente nell’ultima parte del motivo in scrutinio, l’esclusione dalla gara in presenza di dichiarazione non veritiera, la quale, per le ragioni finora illustrate, integra un’autonoma causa di esclusione, atteso che ostacola la formulazione di quel giudizio di affidabilità dell’impresa che compete unicamente all’Amministrazione, del tutto prescindendo da indagini di sorta in ordine all’elemento psicologico e allo stato soggettivo del dichiarante, che non infirma la doverosità della sanzione decadenziale ed espulsiva, collegata dall’ordinamento al puro dato della non veridicità della dichiarazione...” [Tar Piemonte ottobre 2010];


-“...Va considerato comunque che l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, in tema di autocertificazione, dispone che, ferma restando la responsabilità penale, qualora dal controllo «emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». Il beneficio (da cui si decade) conseguente alla dichiarazione non veritiera è, chiaramente, nel caso di specie, l’ammissione alla gara (in termini …). Giova aggiungere che l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 non lascia alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione che si avveda della non veridicità delle dichiarazioni...” [Tar Umbria novembre 2010];


-“…Dopo avere compiuto un’autonoma valutazione istruttoria, che non poteva che prescindere dal procedimento penale appena avviato, la stazione appaltante ha, quindi, adottato una decisione ponderata e ragionevole di esclusione dalla gara della cooperativa ricorrente. Così stando le cose, si ritiene che l’esclusione dalla gara della ricorrente fosse una decisione obbligata, per la stazione appaltante, già ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui:….  La norma citata è chiara nella formula letterale, laddove per la sua applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, essendo sufficiente il dato oggettivo della "non veridicità". L’esclusione della cooperativa ricorrente, dunque, deve qualificarsi come decadenza del beneficio dell’ammissione alla gara perché conseguito in forza di una dichiarazione che la stazione appaltante ha ritenuto non veritiera a seguito di un adeguato procedimento di controllo, fondato più che sull’art. 48 del codice degli appalti pubblici, sull’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Modalità dei controlli”, il cui comma 1, recita”: … Se tale è il fondamento normativo del potere che è stato esercitato dall’amministrazione appaltante, nel caso di specie, non appaiono conducenti le difese della ricorrente miranti a contestare la legittimità della richiesta di documentazione probante l’avvenuto sopralluogo, perché non sarebbe stata prevista ab origine dalla lex specialis, né l’asserita non essenzialità della dichiarazione medesima perché non riconducibile alle condizioni di partecipazione alla gara considerate essenziali a pena dell’esclusione dalla gara…” [Tar Sicilia 18 marzo 2011];




“...Ritiene il Collegio che la non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra una autonoma causa di esclusione dal concorso, a prescindere dalla valutazione in ordine al rilievo della condanna ed alla stessa tipologia di questa .... Del resto, l’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga, come nel caso di specie, la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Se il beneficio conseguente all’utilizzo di dichiarazione non veritiera è stato l’utile inserimento in graduatoria, la decadenza dal beneficio si sostanza nella esclusione dalla graduatoria medesima... [Tar Lazio 22 marzo 2011];


-“…la dichiarazione mendace (quando il Bando stabilisca l’obbligo di fornire certe dichiarazioni) costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione (oltre che … nelle regole di gara medesime) nell’art. 75 del D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall’art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in tema di autocertificazione, che prevede che “qualora dal controllo … emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, cioè, nella specie, dall’ammissione alla gara …” [Tar Friuli Venezia Giulia aprile  2011];

-“…la sezione ha attivato i compiti di controllo previsti dall’art. 71 dpr n. 445 del 2000; tale norma non vale ad assolvere l’interessato dall’onere di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, ma abilita l’Amministrazione, appunto, a esplicare attività di controllo, il cui esito negativo ricade, all’evidenza, a danno del dichiarante, secondo quanto prevede il successivo art. 75; tale ultima norma non sta neppure a significare che le conseguenze del controllo siano limiate, in caso di esito negativo, alla decadenza dai benefici, valendo invece (con portata generale) ad eliminare qualsiasi effetto positivo che sia derivato in favore del dichiarante non fedele (effetto consistente, nel caso di specie, nella iscrizione all’albo);…” [Cons. di Stato novembre 2011]


-“Il Collegio giudica legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa originariamente aggiudicataria motivata dal fatto che - in sede di controllo successivo dei requisiti - l'autodichiarazione relativa ai precedenti penali dell'impresa stessa sia risultata non veritiera … è rilevante che l'autodichiarazione sia prescritta dal comma 2 dell'articolo 38 del Codice degli appalti con le conseguenze previste dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, che prevede, in caso di falsità dell'autocertificazione, la perdita dei benefici cui l'autodichiarazione è finalizzata. Pertanto, nel caso di specie, l'esclusione deriva direttamente da cause previste da disposizioni di legge come richiesto dalla puntuale applicazione delle nuove disposizioni di recente introdotte dall'articolo 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, che vieta che bandi e lettere di gara prevedano ulteriori cause di esclusione non previste dalla legge” [Cons. di Stato gennaio 2012];


-“…la dichiarazione mendace (quando il Bando stabilisca l'obbligo di fornire certe dichiarazioni) costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione (oltre che, come nel nostro caso, nelle regole di gara medesime) nell'art. 75 del D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall'art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in tema di autocertificazione, che prevede che "qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", cioè, nella specie, dall'ammissione alla gara; …conseguentemente, alla luce di quanto costantemente affermato da questa Sezione (…) secondo cui ai sensi dell'art. 27 D.P.R. n. 34/2000, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Osservatorio tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino e, dall'altro, l'Autorità di Vigilanza sia tenuta ad inserire nel Casellario informatico tutte le notizie ed i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle SOA e dalle stazioni appaltanti, tra le quali non può non rientrare l'adozione di un provvedimento di esclusione per dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, ne discende la legittimità della segnalazione della stazione appaltante…” [Tar Lazio febbraio 2012];



-“...Secondo l’interpretazione sottesa alla prospettazione di parte ricorrente tale disposizione (...l’art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000...ndA) troverebbe applicazione, a titolo di sanzione tout court, con la conseguente configurabilità di una causa di esclusione per le procedure concorsuali, a prescindere dalla sussistenza di un nesso di causalità tra la dichiarazione mendace ed il beneficio connesso a tale dichiarazione. Invero, in assenza di un specifica disposizione del bando di concorso, che preveda l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci, l’interpretazione letterale e lo spirito della norma, ad avviso del Collegio, depongano nel senso di richiedere la sussistenza di un nesso di causalità tra la dichiarazione mendace resa ed il beneficio attribuito per effetto della stessa.  Pertanto, la norma impone all’Amministrazione, una volta accertata la falsità della dichiarazione, di pronunciare sempre la decadenza (senza cioè possibilità per di svolgere valutazioni discrezionali d'opportunità) dallo specifico beneficio che l’interessato mirava ad ottenere con la dichiarazione mendace...” [Tar Basilicata aprile 2012];


-“...la giurisprudenza amministrativa ha più volte rilevato che, in base all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, l'art. 75, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante. In altre parole, la disposizione in esame non richieda alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione. L'accertamento dell'elemento soggettivo, peraltro, può essere rilevante sotto altri profili, ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa (art. 640 del c.p.), ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione...” [Cons. di Stato  aprile 2012];


-“...Sulla portata escludente dell’autocertificazione falsa nelle gare pubbliche si è pronunciato del resto il consiglio di Stato, che ne ha enfatizzato la rilevanza oggettiva svincolata dal previo accertamento di dolo o colpa, anche quindi a voler prescindere dal rilevato difetto, nella specie, di una diligenza minima del dichiarante nell’aver omesso agevoli verifiche sulla situazione effettiva dei certificati vantati; trattasi in sostanza della legittima adozione di una frontiera avanzata di tutela dell’Amministrazione contro i possibili abusi dei soggetti dichiaranti, in relazione “all’esigenza di assicurare la speditezza dei procedimenti selettivi finalizzati ad individuare i contraenti pubblici, che sarebbe seriamente compromessa ove dovessero svolgersi non facili indagini in ordine all’elemento psicologico del soggetto che abbia dichiarato il falso in ordine a circostanze rilevanti ai fini di gara; oltre che di evitare che possa alimentarsi un contenzioso indotto dalle incertezze e dai dubbi interpretativi che potrebbero insorgere in ordine a tale questione; (…quanto sopra, in piena coerenza…ndA) con un sistema in cui il principio della leale collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione non deve spingersi fino al punto di onerare le stazioni appaltanti di defatiganti indagini sul profilo soggettivo di chi abbia dichiarato il falso al fine di stabilirne, caso per caso, il regime sanzionatorio, con ricadute negative anche sulla par condicio competitorum” (così testualmente ….). Ancor più di recente, il giudice di appello ha rinforzato tali considerazioni, rilevando che “… in base all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni”, visto che tale norma “…prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante. In altre parole, la disposizione in esame non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante” (…). E’ peraltro appena il caso di precisare che la decadenza dai benefici conseguiti di cui argomenta il predetto art. 75 DPR 445/2000 non può limitarsi, nel caso di specie, al solo “sub-beneficio” lucrato con la dichiarazione non veridica (cauzione dimezzata), poiché la misura sanzionatoria e dissuasiva in questione deve intendersi preordinata ad inibire in radice al dichiarante l’accesso ad una competizione nella quale il dichiarante stesso ha violato le predette regole di correttezza, buona fede, trasparenza e leale cooperazione...” [Tar Abruzzo  febbraio 2013];


-“...La norma (...l’art. 75 del d.p.r. 445 del 2000...ndA), come rilevato anche dal TAR, si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero. Ne consegue che la dichiarazione “non veritiera” al di là dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell’ambito della disciplina dettata dalla l. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio. In tale contesto normativo, in cui la “dichiarazione falsa o non veritiera” opera come fatto, perde rilevanza l’elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante. In conseguenza non possono trovare ingresso le doglianze della società ricorrente in ordine alla propria estraneità alla fattispecie della “dichiarazione non veritiera” per essersi limitata ad indicare il proprio legale rappresentante quale soggetto in possesso dei requisiti personali e professionali che lo stesso aveva autocertificato ex d.p.r. n. 445 del 2000, inducendola in errore. Infatti, quest’ultima circostanza, senz’altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell’ambito della l. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretto. Ne consegue che al di là della catalogazione dell’art. 75, se o meno norma sanzionatoria, la comminatoria di decadenza è la naturale conseguenza dell’inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l’effetto cui era preordinata...Altra questione è quella della individuazione del “beneficio” o dei “benefici” rispetto ai quali opera la decadenza, che è il thema della controversia qui in esame. Secondo il TAR, come si è detto sopra, la decadenza opera con riguardo a qualunque beneficio anche non diretto conseguente alla dichiarazione falsa attesa la natura speciale della norma in questione che la fa prevalere sulla disciplina generale in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sulle sanzioni ivi previste (il riferimento, nel caso è all’art. 32, commi 3 e 9 della l. Regione Veneto n. 29 del 2007). Il percorso motivazionale del TAR non può essere condiviso...Ne deriva che la dichiarazione mendace è soggetta alla disposizione dell’art. 75, l. n. 445 del 2000, in relazione alla valenza giuridica del mendacio ex se, con la conseguenza, nel caso in esame, della decadenza dal requisito di cui è stato falsamente dichiarato il possesso (attestazione di iscrizione alla camera di commercio)...Ogni questione sulla mancanza del requisito, qualunque sia la causa, compresa l’ipotesi qui in esame di decadenza per dichiarazione non veritiera, ricade nella disciplina sostanziale (nel caso quella di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, dettata dalla l. Regione Veneto n. 29 del 2007)...In sostanza il beneficio o i benefici rispetto al quale opera la sanzione della decadenza di cui all’art. 75 sono solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendacio...In base a tali criteri ermeneutici, emerge la non condivisibilità della tesi del TAR e già prima dall’amministrazione comunale, che hanno compreso nella comminatoria di decadenza di cui all’art. 75, l. citata, tutti gli effetti immediati e mediati, in qualunque modo collegati al “mendacio”, concludendo per la decadenza della società dall’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, malgrado la questione relativa al possesso della iscrizione al REC del titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sia previsto e disciplinato dalla disciplina di settore (ad esempio in materia di contratti pubblici, la sanzione dell’esclusione dalla gara, conseguente alla dichiarazione falsa o non veritiera del partecipante è prevista dalla legge in materia di contratti pubblici, e non è effetto dell’art. 75, l. n. 445 del 1998)... [Cons. di Stato aprile 2013];


-“..La disposizione di cui al richiamato art. 75 (…d.P.R. 445/2000…ndA), anche se non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo leva sul principio della autoresponsabilità tende a sanzionare la non veridicità di quanto autodichiarato con la decadenza dai benefici ottenuti, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo della medesima dichiarazione. Ciò impone per converso un aggravio per la p.a. nella qualificazione del mendacio, atteso che la circostanza oggettiva può, come nel caso di specie, avere effetti risolutivi e gravi che vanno ben oltre la perdita del punteggio spettante come titolo di merito…” [Tar Lazio  marzo 2014];


-“…E’ pacifico, infatti, e non contestato fra le parti, che il Sig. … ha riportato condanne e pene patteggiate per reati di frode o sofisticazione alimentare; che tali condanne non sono state dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell’interessato del 7 novembre 2011; è pacifico che, in forza della disposizione di cui all’art. 445, c. 1 bis, c.p.p. la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna; quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso (Cons. St. ..); è pacifico, infine, che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -e cioè della disposizione invocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di decadenza impugnato in primo grado- in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Legittimo risulta, pertanto, il provvedimento impugnato, dal momento che la dichiarazione a suo tempo rilasciata dall’odierno appellato è obiettivamente non veritiera, e che la disposizione di cui all’art. 75 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, fa obbligo all’Amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza a fronte di una dichiarazione di tal fatta. Ed infatti, come è stato precisato in giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 non lascia alcuna discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni, e prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal medesimo dichiarante ..” [Cons. di Stato aprile 2014];


-“…Nelle procedure ad evidenza pubblica la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione che trova la sua giustificazione nell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  In queste procedure non trova applicazione la tesi del cd. falso innocuo atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente, anche in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara: pertanto, una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o non di partecipare alla procedura competitiva ( cfr. ex multis …).  La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha anche evidenziato che le imprese che intendano partecipare alle pubbliche gare d'appalto, hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere. La falsa o incompleta attestazione dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell'imprenditore) e alla gravità della violazione (cfr. …). Va, poi, anche ricordato che l’art. 75 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in caso di dichiarazione non veritiera, implicante decadenza “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento”, emanato in base alla dichiarazione stessa, non lascia alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni, anche in considerazione della “ratio” della disciplina, ove volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di responsabilità del dichiarante: l’eventuale dichiarazione non veritiera, pertanto, non può che implicare la perdita dei benefici ottenuti con l’autocertificazione, senza alcun risvolto sanzionatorio, ma per le esigenze sottese al sistema della semplificazione, che impone conseguenze decadenziali connesse all’oggettiva non veridicità della dichiarazione (cfr. …)…” [Tar Lazio  febbraio 2015];


-“…Pertanto, l’originaria ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa a cagione della dichiarazione non veritiera prodotta, avendo omesso di indicare alla stazione appaltante la revoca dell’aggiudicazione subita da parte del Comune di F.. In base all'art. 75 T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (e quindi nel caso l'esclusione dalla gara), senza che tale disposizione − per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte − lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni; pertanto, la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di autoresponsabilità (Cons. St., Sez. V, …)….” [Cons. di Stato  marzo 2015];


-“…Occorre, infatti, osservare che l’esclusione da una gara d’appalto consegue ad ogni qualsivoglia dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico, a prescindere dal dolo o dalla colpa grave, non residuando margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. La necessità dell’esclusione si ricava, infatti, da una lettura comparata dell’art. 38 codice appalti con l’art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui « il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». La norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità del contenuto della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima dichiarazione.  Nel caso in esame, il beneficio derivante da una dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti nel bando, da parte di un concorrente, è connesso alla sua domanda di partecipazione alla gara: pertanto, la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l’esclusione dei concorrente.  Inoltre, l’art. 75 d.P.R. n. 445-2000 non richiede alcuna valutazione, da parte della stazione appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, poiché la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine della pubblica amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante (cfr., per tutte, …). Inoltre, deve esser ribadito il carattere di «ordine pubblico economico» delle disposizioni di cui all’art. 38, con la conseguente impossibilità di integrazione postuma della mancata dichiarazione del pregiudizio penale e l’ulteriore conseguenza dell’esclusione dalla gara (cfr., per tutte, …). Ancora di recente, la Sezione (cfr. …) ha ribadito che nelle gare pubbliche la completezza e la veridicità (sotto il profilo della puntuale indicazione di tutte le condanne riportate) della dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rappresentano lo strumento indispensabile, adeguato e ragionevole, per contemperare i contrapposti interessi in conflitto, quello dei concorrenti alla semplificazione e all'economicità del procedimento di gara (a non essere, in particolare, assoggettati ad una serie di adempimenti gravosi, anche sotto il profilo strettamente economico, come la prova documentale di stati e di qualità personali, che potrebbero risultare inutili o ininfluenti) e quello pubblico, delle amministrazioni appaltanti, di poter verificare con immediatezza e tempestività se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, potendo così evitarsi ritardi e rallentamenti nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente, così realizzando quanto più celermente possibile l'interesse pubblico perseguito con la gara di appalto…” [Cons. di Stato agosto 2015];


-“…Quanto all’orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione, va osservato che l’art. 75, del d.P.R. 445/2000, commina la decadenza dai “benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; ma, qualora - come nel caso in esame per quanto sopra esposto - la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il beneficio (l’aggiudicazione) e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità….Si potrebbe sostenere che la dichiarazione comporti comunque l’obbligo di rispettare i principi di lealtà e trasparenza e che ciò giustifichi di per sé l’esclusione delle dichiarazioni non veritiere, anche se non necessarie. In tal caso, occorrerebbe però anche distinguere in relazione al contesto in cui è maturata la dichiarazione, e nel procedimento in esame potrebbe attribuirsi rilevanza esimente alle seguenti circostanze: - la dichiarazione è stata resa sul modulo predisposto dalla stazione appaltante, che, in modo fuorviante (nonostante sia ormai pacifico che ogni valutazione sulla rilevanza ostativa del reato sia demandata alla stazione appaltante), menzionava le (sole) condanne per “reati gravi … che incidono sulla moralità professionale …” (e la giurisprudenza di questo Consiglio non è aliena dal riconoscere che, allorché la dichiarazione sia resa sulla scorta di modelli predisposti dalla stazione appaltante ed il concorrente incorre in errore indotto dalla formulazione ambigua o equivoca del modello, non possa determinarsi l’esclusione dalla gara per l'incompletezza della dichiarazione resa: cfr. …); -il reato consiste nell’uso da parte di L.I., nel 1997, quando aveva 21 anni, in concorso con un amica, di una carta di credito smarrita da un terzo, e dai certificati del casellario giudiziale in possesso di L.I. non risultava la condanna, risalente a 15 anni prima (e che avrebbe quindi potuto da tempo essere oggetto di una pronuncia di estinzione, ciò che è avvenuto subito dopo la contestazione da parte della ASL), così che ben poteva essere percepita dall’interessata come irrilevante ai fini della moralità professionale attuale e dell’obbligo di dichiarazione in gara….” [Cons. di Stato  novembre 2015];


-“…A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, nessuno spazio applicativo sussiste per l’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui «fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». Difatti, nel caso di specie, non si è in presenza di una dichiarazione non veritiera, cioè di un’affermazione, in senso positivo o negativo, che sia risultata non corrispondente alla realtà, ma, più limitatamente, della mancata rappresentazione tout court da parte del concorrente di una specifica circostanza, determinando, pertanto, una criticità di natura eminentemente formale, come tale, meno grave, attesa la sua sostanziale “neutralità”, che il legislatore non ha inteso sanzionare con l’estromissione diretta dalla gara…” [Tar Campania dicembre 2015];


-“…non è dubbio che la novella portata dall’art. 39 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, all’art. 38, d.lgs. 163/2006, ha chiarito (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 16/2014) la volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni). Questione diversa, evidentemente, è quella della dichiarazione non veritiera e dell’operatività in un simile contesto di quanto disposto dall’art. 75, d.P.R. 445/2000. In questi termini non si ravvisa il denunciato contrasto tra la sentenza n. 2589/2015 e la sentenza n. 1412/2016, la prima, infatti, espone la presenza di due orientamenti nei seguenti termini: “Le tesi contrapposte sono del tutto chiare e così riassumibili. Secondo una prima prospettazione, la mancata indicazione di un fatto rilevante ai sensi dell’art. 38 non può essere considerato “errore”, ma dichiarazione non veritiera a norma dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, comportando così la decadenza dai benefici conseguiti, ossia in questo caso l’ammissione alla procedura di gara. Secondo una seconda prospettazione, si sarebbe in presenza di una mera omissione, e come tale ricompresa nell’ambito applicativo del sopravvenuto comma 2 bis dell’art. 38. Questa seconda lettura pare alla Sezione meritevole di accoglimento, in quanto maggiormente in linea con la norma recentemente introdotta (di per sé prevalente, sia perché successiva nel tempo rispetto al d.P.R. del 2000, sia perché speciale, concernendo unicamente la materia delle procedure di gara per contratti pubblici), sia perché più coerente con l’interpretazione datane dalla citata sentenza n. 16 del 2014 dell’Adunanza plenaria…” [Cons. di Stato maggio 2016];


-“…Le dichiarazioni mendaci rimangono dunque soggette all'apposito corredo sanzionatorio di cui all'art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, che commina la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  In particolare, il mendacio sulle condanne riportate, determina una situazione di reticenza o di inaffidabilità dell’impresa, risultando irrilevante che quanto non dichiarato sia eventualmente inidoneo ad incidere sulla moralità professionale. L’esistenza di false dichiarazioni – così come correttamente dedotto da C. nel caso di specie - si configura di per sé come causa autonoma di esclusione. La valutazione in ordine alla gravità delle condanne ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spetta infatti esclusivamente alla stazione appaltante e non già all’impresa concorrente che è obbligata ad indicare tutte le condanne riportate e che non può quindi autonomamente operare una “selezione” sulla base di meri criteri soggettivi…” [Tar Lazio  giugno 2016];



-“…Un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma che nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c), ne comporta senz’altro l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità (cfr., fra le tante, ..). Conseguendo l’esclusione in via automatica dall’omessa dichiarazione è del tutto irrilevante che questa dipenda o non dipenda da un comportamento negligente di colui che la rilascia.  Infatti, la non veridicità di quanto dichiarato rileva, ai sensi dell’art. 75 del  d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto un profilo oggettivo e, quindi, indipendentemente da ogni indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante (Cons. Stato, …). Peraltro, è onere di chiunque si accinga a rendere una dichiarazione autocertificativa ai sensi del citato d.P.R. n. 445 del 2000, avente ad oggetto l'esistenza o meno di precedenti penali a proprio carico, di procedere a “visura” di tutte le iscrizioni esistenti a proprio carico nel casellario giudiziale, mediante lo strumento disciplinato dall'art. 33 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che consente a qualsiasi cittadino di conoscere - ancorché senza valore certificativo - anche le condanne assistite dal beneficio della non menzione; ed è a tale adempimento che egli deve procedere, prima di emettere la dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara pubblica, a garanzia della serietà della stessa e delle connesse responsabilità. Quindi, né l'affermata ignoranza di una sentenza di condanna, connessa all'asserita mancata notifica della stessa, né la condizione di contumace assunta nel relativo giudizio, giustificano la mancata menzione del precedente nella dichiarazione dei requisiti di ordine generale resa nell’istanza di partecipazione alla gara (Cons. Stato, …)….” [Cons. di Stato  luglio 2016];


-“…A presidio della serietà della dichiarazione, l’art. 75, cit. (…del d.P.R. 445/2000 …ndA) , al comma 1, sanziona il principio di autoresponsabilità, prevedendo che, “qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.  L'art. 75, comma 1, cit., è incentrato, infatti, sul dato oggettivo della “non veridicità”, apprezzato ex ante e rispetto al quale è irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante.  Non vi è, dunque, nel caso in esame, un contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, atteso che l’ammissione alla gara conseguita mediante la produzione di una dichiarazione non veritiera altro non è che quel beneficio, il cui conseguimento (o mantenimento) la medesima disposizione intende impedire. In altri termini, la disposizione impone di eliminare qualsiasi effetto positivo che sia derivato in favore del dichiarante non fedele; per cui, in base a detta norma, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non residuando alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni, in quanto ciò prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, e si attesta sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti le giustificazioni addotte dal dichiarante. D’altro canto, nel caso di procedure concorsuali volte alla concessione di contributi pubblici, non è previsto un soccorso istruttorio per le ipotesi di dichiarazioni mancanti o lacunose, di portata analoga a quella derivante dagli artt. 46 e 38, comma 2-bis, del Codice di cui al d.lgs. 163/2006. E comunque, anche con riferimento ad autodichiarazioni di non esistenza di fatti riconducibili alle cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs. 163/2006, la giurisprudenza del tutto prevalente di questo Consiglio ha affermato l’applicazione dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, negando che possa rilevare il soccorso istruttorio, dal momento che non è contestata la mancanza o l’incompletezza della dichiarazione, ma l’aver reso dichiarazione “non veritiera” (cfr. ..)…” [Cons. di Stato agosto 2016];


-La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'inserimento nella graduatoria del personale ATA un concorrente che aveva presentato un'autocertificazione falsa in ordine all'assenza di precedenti penali). (CED Cassazione) [Cass. settembre 2016];


-“… il Collegio osserva che la ratio della disposizione di cui all’art. 75 testé citato (…d.P.R. 445/2000 … ndA) è quella di “semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione [...]” (così ad esempio, ex plurimis, …). Pertanto, la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un “beneficio”. Nel caso in esame, invece, la dichiarazione resa, ancorché oggettivamente non veritiera, non era in grado, ex se, di determinare l’acquisizione ovvero il mantenimento dell’iscrizione dell’elenco di cui trattasi, poiché il possesso della licenza di cui all’art. 86 ovvero 88 del TULPS, è un presupposto per l’iscrizione all’Albo nella fattispecie ancora sussistente dal momento che la ricorrente è tuttora in possesso di una pluralità di licenze…” [Tar Lazio dicembre 2016];


-“…Considerato che, come già evidenziato in sede cautelare, secondo la giurisprudenza prevalente, nelle procedure ad evidenza pubblica, la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell'art. 75, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, quindi sia l'ammissione alla gara che la sua aggiudicazione (cfr. …)…” [Tar Abruzzo gennaio 2017];


-“…Per giurisprudenza costante, in tema di autotutela non sussiste alcun affidamento tutelabile allorché, come avvenuto nel caso di specie, l'interessato abbia conseguito il provvedimento favorevole oggetto di riesame mediante allegazione di dichiarazioni sostitutive o di documenti non veritieri, avendo egli stesso dato causa alla falsità, non essendosi mai posto in un situazione soggettiva di affidamento meritevole di tutela. In tali fattispecie, non è pertanto necessario che l'esercizio del potere di riesame sia sorretto da uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, dovendosi invece qualificare tale potere alla stregua di atto dovuto e vincolato (…)…” [Tar Lombardia marzo 2017];


-“… Quanto all’interpretazione dell’art. 38, d.lgs. 163/2006, deve ribadirsi l’orientamento di questo Consiglio, secondo il quale: “Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche l'estinzione del reato (che consente di non dichiarare l'emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico, non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del Giudice dell'Esecuzione Penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di reato estinto e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna (art. 38 d.lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti 2006)” (Cons. St., …). Pertanto, anche nel caso di decreto penale di condanna poiché, peraltro, l’estinzione non consegue al mero decorso del tempo, ma anche alla mancata commissione di ulteriori reati l’attività di accertamento da parte del giudice penale non è in alcun modo surrogabile. Né può invocarsi la giurisprudenza della Cassazione penale in ordine al tempo a cui far risalire gli effetti della pronuncia di estinzione, dal momento che ciò che rileva in questa sede è la dichiarazione mendace del legale rappresentate dell’E., poiché è da questa che scaturisce il fondamento della sua esclusione, effetto che non può in alcun modo essere inciso dalla diversa questione del momento in cui successivamente alla pronuncia del giudice penale debbano fari risalire gli effetti della pronuncia di estinzione. Pertanto, non si ravvisa la differenza di disciplina denunciata dall’odierno appellante, sicché il paventato contrasto con le norme della costituzione sopra indicate risulta manifestamente infondato oltre che irrilevante, giacché deve ribadirsi che l’esclusione poggia sul meccanismo derivante dal combinato disposto dell’art 38, d.lgs. 163/2006 e dall’art. 75, d.p.r. 445/2000….In ordina al terzo motivo del ricorso di primo grado non esaminato con il quale l’odierna appellante contestava la mendacità della dichiarazione de qua, in quanto al tempo della stessa il reato si sarebbe estinto, non può aderirsi a quanto sostenuto nel presente gravame, dal momento che secondo l’orientamento prevalente di questo Consiglio (cfr. ex multis, …) in base all'art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni; pertanto la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di auto responsabilità….” [Cons. di Stato marzo 2017];


-“…Considerato altresì che, come statuito dalla giurisprudenza (cfr., di recente,  …), “nelle procedure ad evidenza pubblica, la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell'art. 75, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, quindi sia l'ammissione alla gara che la sua aggiudicazione (cfr. …) (…) la tesi del cd. falso innocuo non può trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica, atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di evidenza pubblica la incompletezza delle dichiarazioni lede di per sé il principio di buon andamento dell'amministrazione, inficiando ex ante la possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara (Cfr. …) (…) difatti una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, tra l'altro dalla norma di cui all'articolo 75 cit., a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o no di partecipare alla procedura competitiva; peraltro l'omessa dichiarazione ha il grave effetto di non consentire proprio all'Amministrazione una valutazione ex ante in ordine alla gravità dei reati non dichiarati; si tratta pertanto di un comportamento tutt'altro che innocuo in quanto priva di certezza la decisione compiuta dalla stazione appaltante in ordine all'ammissione delle imprese che hanno omesso di dichiarare condanne (…) inoltre la falsa o incompleta attestazione dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell'imprenditore) e alla gravità della violazione (cfr. …)”…” [Tar Campania marzo 2017]


-“…La dichiarazione non veritiera costituisce, del resto, un’autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione già nell’art. 75, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, quindi sia l’ammissione alla gara che la sua eventuale aggiudicazione. …La tesi del cd. falso innocuo non può trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica, atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di evidenza pubblica la incompletezza delle dichiarazioni lede di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, inficiando ex ante la possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara (cfr., ex multis, …)…Del resto, una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, tra l’altro dalla norma di cui all’articolo 75 cit., a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o no di partecipare alla procedura competitiva; peraltro l’omessa dichiarazione ha il grave effetto di non consentire proprio all’Amministrazione una valutazione ex ante in ordine alla gravità dei reati non dichiarati; si tratta pertanto di un comportamento tutt’altro che innocuo in quanto priva di certezza la decisione compiuta dalla stazione appaltante in ordine all’ammissione delle imprese che hanno omesso di dichiarare condanne… Inoltre la falsa o incompleta attestazione dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore) e alla gravità della violazione (cfr. …)…” [Cons. di Stato giugno 2017];


-“…atteso che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, in base all'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità di dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione lasci margine di discrezionalità alle Amministrazioni (cfr. ad es. ...);  considerato che la norma succitata non chiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, ma fa leva sul principio di auto responsabilità; atteso che secondo la giurisprudenza prevalente la ratio della norma è quella di semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante;  considerato che il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema di semplificazione (cfr. ad es. …)…” [Tar Liguria giugno 2017];


-“…Ne consegue che, pur dopo la riforma in materia di semplificazione amministrativa con le modifiche introdotte dall’art. 6 della legge n. 124 del 2015 e dall’art. 3 del d. lgs. n. 126 del 2016, il citato art. 21 della L. n. 241 del 1990 giustifica l’esercizio del potere repressivo che la P.A. conserva in caso di dichiarazioni non veritiere, nonostante il venir meno per decorrenza dei termini del potere inibitorio o del potere di autototutela (cfr. TAR Lazio, …). Alla base della scelta normativa vi è il principio di autoresponsabilità del dichiarante, la cui applicazione deriva dalla possibilità di presentare dichiarazioni che abbiano valenza giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con l’effetto che l’eventuale “abuso” di tali strumenti (tale cioè da generare dubbi sulla veridicità del contenuto) può impedire il prodursi di effetti favorevoli nella sfera dell’interessato. Tale principio è alla base anche del citato art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», richiamato dal provvedimento impugnato, secondo cui «[...] qualora dal controllo [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» (cfr. T.A.R. Lazio, …).  La immutata disposizione prevede, come già detto, che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporti la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni riguardo alla revoca dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci (T.A.R. Lombardia, …)…” [Tar Campania settembre 2017];



-“…L’ardita prospettazione del ricorrente (…il conseguimento del diploma non potrebbe essere considerato come beneficio derivante dalla contenuto delle dichiarazioni rese, di guisa tale che la decadenza comminata non potrebbe estendersi anche al Diploma conseguito, né oggi sarebbe utilmente azionabile considerato che il Dr. … è stato ammesso al corso e che lo stesso si è già concluso. In nessun casi sarebbe prevista la decadenza dal diploma di specializzazione già conseguito…ndA) è priva di pregio e va disattesa considerato che in base all'art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza da tutti i benefici eventualmente conseguiti: e tra questi non può non rientrare anche l’utilità finale, il bene della vita, ossia il Diploma travolto dagli effetti della mendace dichiarazione (più volte) resa ex D.P.R. 445/2000…” [Tar Sicilia settembre 2017];


-E’ rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella parte in cui introduce un automatismo legislativo tra la non veridicità della dichiarazione resa dall’interessato e la perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera [Tar Puglia ottobre 2018]



Rober PANOZZO

(6 febbraio 2019)













































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