L’ART. 75 DEL D.P.R. 445/2000 (‘DECADENZA DAI BENEFICI’). RASSEGNA DI
GIURISPRUDENZA
1. NORMATIVA
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Decreto Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (art. 75)
Art. 75 (R)
Decadenza dai benefici
1.Fermo restando
quanto previsto dall’articolo
76, qualora dal controllo di cui
all’articolo 71 emerga
la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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2.INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI
-“…Il provvedimento … (…di …)
decadenza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/00, non è un atto ampiamente
discrezionale nel quale l’Amministrazione deve ponderare l’interesse pubblico
con quello privato: la decadenza è pronunciata per sanzionare comportamenti che
ledono la fede pubblica e l’interesse dell’Amministrazione a non essere
raggirata, turbando il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e
arrecando pregiudizio agli altri candidati…” [Tar Lazio gennaio 2004];
-ai fini dell’applicazione
dell’art. 75 del T.U. 445/200, non ha “alcun rilievo …la circostanza che la
falsa dichiarazione non sia stata determinante ai fini dell’utile collocazione
…. in graduatoria, posto che all’aver reso dichiarazione mendace in sede di
presentazione della domanda di arruolamento si ricollega la decadenza dalla
partecipazione alla selezione, irrilevante essendo, ai fini che qui
interessano, lo stato soggettivo di buona fede del dichiarante” [Tar Lazio dicembre 2005];
-“…La falsa dichiarazione
tout-court (cioè la mancata menzione delle condanne riportate) trova … la sua
sanzione tipica nell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 sull’autocertificazione, ove è
… previsto che, ove in sede di controllo
da parte della P.A. della dichiarazione resa, “emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”. E poiché, nella fattispecie, il beneficio consiste nell’ammissione
alla gara, ne consegue che la falsa dichiarazione comporterà la perdita di tale
beneficio, cioè l’esclusione dalla gara stessa…” [Tar Veneto febbraio 2006];
-“…a’ sensi del D.L.vo 31 marzo
1998 n. 109 così come modificato e integrato dal D.L.vo 3 maggio 2000 n. 130,
l’accesso alle prestazioni agevolate avviene essenzialmente sulla base
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato – a
sua volta – mediante presentazione, da parte dell’interessato, di una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a’ sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La non corrispondenza tra il contenuto di tale
dichiarazione con quanto poi accertato d’ufficio dall’Amministrazione che ne è
destinataria integra un vizio sostanziale della dichiarazione medesima, in
alcun modo sanabile e preclusivo per l’ottenimento del beneficio (cfr. artt. 71
e ss. e 75 del D.P.R. 445 del 2000) …” [Tar
Veneto febbraio 2006];
-il provvedimento di
"decadenza", ex art. 75 T.U. 445/2000, “va inteso come esclusione -
anche ex post - dalla graduatoria, e
quindi come atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale non sottoposto
alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di annullamento
d'ufficio o al riscontro della consapevolezza
della falsità dei documenti da parte del soggetto che li ha prodotti …” [Tar Lazio maggio 2006];
-“…laddove la dichiarazione (…non
veridica …) … sia stata resa per l’ammissione a una procedura di gara, la
decadenza dai “benefici” conseguente all’accertamento della sua non veridicità
non può che consistere nell’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione” [Tar Puglia aprile 2007];
-“…il principio generale secondo
cui i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione sono ordinariamente
governati dalla regola dell'autodichiarazione in luogo della certificazione non
impedisce che le prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito
sanzionino espressamente con l'esclusione il mancato rispetto delle
prescrizioni di bando, delle quali la pubblica amministrazione è tenuta a dare,
nell’ambito del procedimento concorsuale, puntuale applicazione, senza che in
capo all'organo amministrativo competente residui alcun margine di
discrezionalità, che dia ingresso alla possibilità di censure di eccesso di
potere …In termini più specifici, la decadenza automatica da un'utilità
conseguita per effetto di una dichiarazione non veritiera ai sensi
dell'articolo 72 del D.P.R. n. 445/2000 non rappresenta una sanzione di
carattere afflittivo, ma è la naturale conseguenza della mancanza,
successivamente accertata, dei requisiti per il conseguimento di siffatta
utilità …” [Tar Calabria febbraio 2008];
-la disposizione ex art. 75 del
T.U. 445/2000, “del tutto chiara nella formula letterale, prescinde dalla
condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della
“non veridicità” rispetto al quale sono irrilevanti … le giustificazioni
addotte …, per contestare l’influenza della non rispondenza della dichiarazione
resa dal rappresentante legale della società alla posizione contributiva della
stessa, ai fini della partecipazione alla gara ...Tassativi sono anche, al
riguardo, le disposizioni di cui all’art. 78, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163, il rinvio dallo stesso operato al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e le
disposizioni contenute nella normativa speciale di gara, in correlazione alle
disposizioni comunali in tema di affidamenti alle cooperative” [Sulla base
dell’assunto, il giudice di appello ha concluso per l’inifluenza, “per i fini
che interessano la controversia in esame, la condizione di ignoranza in cui
versava il dichiarante, in ordine alla non regolarità nelle contribuzioni
INAIL”] [Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. giugno
2008];
-“…si rileva come la
giurisprudenza dei giudici amministrativi, superando il dato letterale
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 che prevede l’esclusione dalla procedura
concorsuale nell’eventualità di presentazione di dichiarazioni non rispondenti
al vero si mostra restia a sanzionare violazioni meramente formali delle norme
del bando di concorso o di gara, allorquando, cioè, a quelle violazioni non
corrisponda alcuna significativa lesione degli interessi, pubblici o privati,
sostenendo che: << Qualora il privato abbia ottenuto dal Comune un
contributo compilando a corredo della relativa domanda la dichiarazione
concernente la situazione economica del nucleo familiare, ed emergano in
seguito a verifica fiscale, discordanze tra l’effettivo reddito mobiliare e
quello risultante dalle autocertificazioni prodotte, non va dichiarata la
decadenza ai sensi dell’art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000 se l’omessa
dichiarazione dei cespiti non comporta il venir meno del diritto ai contributi
de quibus (nel senso che, pure conteggiando dette fonti di reddito nei limiti
minimi reddituali fissati dalla legge, l’interessato fa valere ugualmente i
requisiti per l’attribuzione dei benefici); infatti, l’art. 75 cit. deve considerarsi
in senso lato, una disposizione sanzionatoria, o comunque ad essa assimilabile,
siccome contenente un precetto in concreto restrittivo della sfera giuridica
dei destinatari (i soggetti percettori di benefici), e va interpretato in senso
restrittivo (in presenza di dubbi sull’esatta portata della norma deve,
correttamente, applicarsi quella più favorevole al trasgressore - sorta di
favor rei) >> (…). Un tale orientamento giurisprudenziale ha trovato il
conforto anche del Consiglio di Stato, rilevandosi come: << Non di meno,
a fronte di una dichiarazione resa nella domanda di partecipazione attestante
(sotto la piena responsabilità del dichiarante anche per ciò che attiene alle
conseguenze di legge nell’ipotesi di dichiarazione mendace) la percezione di un
reddito, da parte del nucleo familiare, non significativamente difforme da
quello emergente dalle copie di dichiarazione dei redditi prodotte a supporto
della domanda e, comunque, sempre largamente inferiore (circa la metà) rispetto
al previsto limite massimo per la partecipazione al concorso, deve ritenersi
soddisfatta l’esigenza di sostanziale rispetto delle condizioni di
partecipazione >> (…” [Tar
Campania maggio 2009];
-in materia di concorsi a
pubblici impieghi, la erronea indicazione in ordine al possesso di un titolo di
preferenza, in realtà non posseduto, determina
la mancata valutazione di tale titolo e non la decadenza dalla
graduatoria. [nel caso deciso, il titolo in contestazione non “atteneva ai requisiti
di ammissione alla procedura concorsuale, ma rilevava solo come titolo di
preferenza (cioè, attribuiva la preferenza in caso di parità di punteggio tra
più candidati)”; situazione, in concreto, non verificatasi] [Tar Sardegna luglio 2009];
-“…il beneficio della non
menzione rileva unicamente nei rapporti tra i privati, ed ha lo scopo di non
pregiudicare i profili di onorabilità del condannato nell'ambito sociale, ma
non può valere nei rapporti di diritto pubblico intercorrenti con la pubblica
Amministrazione. Il beneficio stesso non può quindi essere invocato nei
rapporti con la P.A.,
rapporti nei quali vige l’obbligo di rendere tutte la dichiarazioni richieste e
specificate come obbligatorie, indipendentemente dalla concessione della non
menzione della condanna riportata: nel caso di specie, il modello di domanda
che l’interessato doveva compilare precisava l’obbligo di dichiarare le
condanne riportate, oltre che i procedimenti penali nei quali il richiedente
fosse incorso. Poiché tale obbligo non è stato adempiuto, ed anzi il M. ha reso
la falsa dichiarazione di non aver riportato condanne (mentre era stato
condannato con sentenza divenuta irrevocabile il …), l’autodichiarazione resa è
stata correttamente qualificata come mendace e da tale qualificazione è stata
fatta derivare la conseguenza della decadenza, come previsto dall’art. 75 DPR
n. 445 del 2000” [Cons. di Stato
febbraio 2010];
- “...Il Collegio ritiene che
l’art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000 non richieda alcuna valutazione circa il
dolo o la grave colpa del dichiarante, se così fosse verrebbe meno infatti la
ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa,
facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante . Il
corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto
auto-dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei
benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera indipendentemente da
ogni indagine della pubblica amministrazione sull’elemento soggettivo del
dichiarante , perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco,
ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della
semplificazione. L’accertamento dell’elemento soggettivo può essere rilevante
sotto altri profili ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato
di truffa ( art. 640 del c.p.) ma non per applicare le conseguenze
decandenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione...” [Cons. di Stato aprile 2010];
-“…l’art. 73 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, non esclude affatto l’incidenza della dichiarazione
falsa sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione che ha concorso a
formare; il significato della disposizione è invece quello di onerare il
dichiarante della responsabilità per le conseguenze del suo atto dolosamente o
colposamente infedele. Di conseguenza, la falsità o erroneità delle
dichiarazioni comporta l’illegittimità del provvedimento che si fonda sul loro
contenuto” [Cons. di Stato aprile 2010];
-“...Il D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
all’art. 75 ricollega alla “non veridicità del contenuto della dichiarazione”,
emersa in sede dei controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, a
prescindere dall’indagine sui motivi della segnalata discordanza e, secondo la
giurisprudenza, tale conclusione non lascia alcun margine di discrezionalità
alle amministrazioni che si avvedono della non veridicità delle dichiarazioni,
dovendo, pertanto, le stesse procedere alla revoca dei benefici concessi sulla
base di dichiarazioni non veritiere ...La giustificazione razionale di un tale
rigoroso regime risiede nella circostanza che l’art. 75 del D.P.R. n. 445 del
2000 (recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”) costituisce esplicazione del c.d.
principio di “autoresponsabilità”, derivante dalla possibilità di presentare
dichiarazioni che abbiano valenza giuridica nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, con l’effetto che l’eventuale “abuso” di tali strumenti (tale
cioè da generare dubbi sulla veridicità del contenuto), può, tra l’altro,
impedire il prodursi di effetti favorevoli nella sfera dell’interessato ...Appena
è il caso di rilevare, poi, relativamente a quanto argomentato da parte
ricorrente circa la mancanza, nel suo caso, del dolo necessario per integrare
gli estremi di un reato di falso punibile, che non è questa la sede per valutare
la eventuale presenza di reati, mentre, alla stregua della normativa di cui
all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed ai fini che qui interessano, come
accennato, è sufficiente la circostanza oggettiva della discordanza (quale che
ne sia l’entità) tra il reddito dichiarato e quello realmente accertato,
tramite il sistema informativo dell’Ufficio Finanziario in relazione all’anno
2000 per escludere l’istante dal contributo ai fitti anno 2001, senza che
residui alcun margine per verificare se anche con il reddito effettivo prodotto
l’interessato avesse o meno titolo per accedere al contributo richiesto...D’altronde,
nella fattispecie, neppure vi erano gli estremi per farsi luogo alla sanatoria
delle “irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio” prevista dall’art. 71,
comma terzo del D.P.R. n. 445/2000 - di cui ne è dedotta la violazione nella
quarta censura - atteso che una tale previsione è prevista unicamente
allorquando le dichiarazioni dell’interessato presentino delle “irregolarità od
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità”. Pertanto, preso atto
che la discordanza tra il reddito originariamente dichiarato e quello effettivo
non era riconducibile ad un mero errore materiale, infondata si rivela anche la
seconda censura di eccesso di potere per carenza di istruttoria, atteso che, in
presenza della previsione normativa di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
che collega direttamente la decadenza dai beneficia all’accertamento della non
veridicità della dichiarazione, alcun obbligo aveva l’Amministrazione
procedente di valutare l’istanza di rettifica prodotta dall’interessato,
mentre, in base al principio dell’autoresponsabilità era onere di quest’ultimo
essere attento ed avveduto nell’indicare con fedeltà e precisione il dato
reddituale relativo all’anno 2000, per non incorrere nelle decadenze previste
dalla legge...” [Tar Campania aprile
2010];
-“…La ricorrente è stata
legittimamente esclusa, sia perché ha omesso di dichiarare la pendenza di un
giudizio con la
Stazione Appaltante; rendendo, quindi, una falsa
dichiarazione, il che costituisce, ex se, autonoma causa di esclusione dalla
gara. (cfr., da ultimo: …); sia per la necessaria applicazione dell’art. 75 del
D.P.R. 445/00 (più volte richiamato dalla lex specialis) in tema di autocertificazione,
che prevede che “qualora dal controllo … emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”, cioè, nella specie, dall’ammissione alla gara….” [Tar Friuli Venezia Giulia maggio 2010];
-“...La Sezione ha, infatti, già
statuito sul punto che “La non veridicità della dichiarazione circa la
sussistenza di emergenze penali integra infatti una autonoma causa di esclusione
dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all’idoneità della
condanna riportata ad incidere la moralità professionale dell’impresa” (T.A.R.
Piemonte, Sez. I, 10.10.2008, n. 2568). La delineata posizione era stata
assunta con il conforto del Consiglio di Stato che aveva statuito che
“l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la
mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa
autonoma di esclusione dalla gara.”(Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2007,
n. 1723; in terminis, anche Consiglio di Stato, Sez. V, 6.6.2002, n. 3183)...Segnala
il Collegio che l’evoluzione della giurisprudenza ha confermato le tratteggiate
coordinate esegetiche, delineando una regola di ininfluenza del principio della
rilevanza - ai fini dell’esclusione dalla gara - delle sole condanne per reati
gravi incidenti sulla moralità professionale, sul perimetro dell’obbligo
dell’impresa di dichiarare tutte le condanne riportate, ancorché astrattamente
ed ex post se ne possa predicare l’inidoneità ad incidere sul giudizio di
affidabilità morale del concorrente, giudizio che, del resto compete unicamente
all’Amministrazione appaltante. Il Consiglio ha infatti più di recente ribadito
che “La clausola del bando di gara che prescriva, a pena di esclusione, la
presentazione di una dichiarazione dell’offerente, attestante "la
sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla
gara previsti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, indicando anche le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione con
riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c)", va
interpretata nel senso che la dichiarazione deve essere riferita non solo alle
condanne effettivamente riconducibili alla categoria dei "reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità, incidenti sulla moralità professionale del
concorrente", ma a qualsiasi condanna, ancorché per essa sia stato
concesso il beneficio della non menzione, atteso che detta clausola non
contiene alcuna esplicita limitazione della dichiarazione a specifiche
categorie di condanne e che il richiamo all’articolo 38 del Codice dei
contratti pubblici non ha una funzione limitativa della dichiarazione, ma
indica la finalità della prescrizione” conseguendone che “è legittima
l’esclusione dalla gara di una impresa il cui legale rappresentante abbia
omesso di dichiarare una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per la
quale era stato concesso il beneficio della non menzione” (Consiglio di Stato,…).
La V Sezione
del Consiglio si era già del resto attestata sulla rigorosa lettura dell’art.
38, lett. c del d.lgs. n. 163/2006 appena riportata, chiarendo in termini
univoci come “In sede di dichiarazione dei requisiti richiesti per la partecipazione
alle gare pubbliche di appalto, la dichiarazione di assenza di carichi penali,
poi risultati esistenti tramite i controlli effettuati ex post
dall’Amministrazione appaltante, integra un’autonoma causa di esclusione dalla
gara” e statuendo, conseguentemente che “è legittima l’esclusione da una gara
di appalto di una ditta il cui legale rappresentante, nonostante la chiara
prescrizione del bando di gara di effettuare la dichiarazione ex art. 38 lett.
c) del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) circa le
eventuali condanne riportate, anche se oggetto di non menzione, abbia
esplicitamente dichiarato che nei suoi confronti non era stata pronunciata
alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, così omettendo di indicare
una sentenza di condanna passata in giudicato emessa ex art. 444 c.p.p. (nella
specie per omicidio colposo a seguito di incidente stradale); in tal caso,
infatti, l'omessa dichiarazione della condanna riportata configura di per sè
stessa una dichiarazione non veritiera, cui consegue necessariamente
l’esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione della gravità o meno
della condanna stessa e dalla sua effettiva incidenza sul requisito dalla
moralità professionale dell'impresa” (Consiglio di Stato …) In tal senso si è
espresso anche il T.A.R. Lazio a fronte di clausola della lex specialis che
sanciva l’obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate oltre che con
sentenza anche con decreto penale divenuto irrevocabile, a nulla valendo la
risalenza nel tempo delle stesse (T.A.R. Lazio …). L’indirizzo finora passato
in rassegna è stato ribadito dal Giudice d’appello che ha più di recente
precisato che “La presentazione, da parte di una ditta partecipante ad una
procedura di evidenza pubblica, di una dichiarazione non veritiera ovvero falsa
(indipendentemente da ogni considerazione sul fatto che essa di per sé
legittimi un giudizio di inaffidabilità giustificante la esclusione dalla gara)
costituisce motivo di esclusione ex se dalla procedura di gara (Consiglio di Stato,
….)...Si segnala che anche la
VI Sezione del Consiglio di Stato., superando qualche
precedente oscillazione ha di recente espresso la riferita ermeneusi, avendo
precisato che anche le sentenze assistite dal beneficio della non menzione nel
casellario giudiziale e quelle a pena patteggiata vanno dichiarate dal
concorrente e che la “non veridicità di quanto dichiarato dal partecipante a
gara d’appalto in ordine all’assenza di condanne penali a suo carico rileva
sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dai benefici ottenuti con
l’autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine della
stazione appaltante sull’elemento soggettivo” essendo le conseguenze
decadenziali “legate solo alla obiettiva non veridicità dell’autodichiarazione resa”
(Consiglio di Stato, …). Il Tribunale condivide l’esegesi ora rassegnata,
trasversale alle due Sezioni del Consiglio e conferma la precedente
giurisprudenza espressa sul punto...Non infrange, dunque, il principio di
tassatività delle cause di esclusione, come invece lamenta la ricorrente
nell’ultima parte del motivo in scrutinio, l’esclusione dalla gara in presenza
di dichiarazione non veritiera, la quale, per le ragioni finora illustrate,
integra un’autonoma causa di esclusione, atteso che ostacola la formulazione di
quel giudizio di affidabilità dell’impresa che compete unicamente
all’Amministrazione, del tutto prescindendo da indagini di sorta in ordine
all’elemento psicologico e allo stato soggettivo del dichiarante, che non
infirma la doverosità della sanzione decadenziale ed espulsiva, collegata
dall’ordinamento al puro dato della non veridicità della dichiarazione...” [Tar Piemonte ottobre 2010];
-“...Va considerato comunque che
l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, in tema di autocertificazione, dispone
che, ferma restando la responsabilità penale, qualora dal controllo «emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera». Il beneficio (da cui si decade) conseguente alla
dichiarazione non veritiera è, chiaramente, nel caso di specie, l’ammissione
alla gara (in termini …). Giova aggiungere che l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del
2000 non lascia alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione che si
avveda della non veridicità delle dichiarazioni...” [Tar Umbria novembre 2010];
-“…Dopo avere compiuto
un’autonoma valutazione istruttoria, che non poteva che prescindere dal
procedimento penale appena avviato, la stazione appaltante ha, quindi, adottato
una decisione ponderata e ragionevole di esclusione dalla gara della
cooperativa ricorrente. Così stando le cose, si ritiene che l’esclusione dalla
gara della ricorrente fosse una decisione obbligata, per la stazione
appaltante, già ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, secondo cui:…. La
norma citata è chiara nella formula letterale, laddove per la sua applicazione
si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, essendo sufficiente
il dato oggettivo della "non veridicità". L’esclusione della
cooperativa ricorrente, dunque, deve qualificarsi come decadenza del beneficio
dell’ammissione alla gara perché conseguito in forza di una dichiarazione che
la stazione appaltante ha ritenuto non veritiera a seguito di un adeguato
procedimento di controllo, fondato più che sull’art. 48 del codice degli
appalti pubblici, sull’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Modalità
dei controlli”, il cui comma 1, recita”: … Se tale è il fondamento normativo
del potere che è stato esercitato dall’amministrazione appaltante, nel caso di
specie, non appaiono conducenti le difese della ricorrente miranti a contestare
la legittimità della richiesta di documentazione probante l’avvenuto
sopralluogo, perché non sarebbe stata prevista ab origine dalla lex specialis,
né l’asserita non essenzialità della dichiarazione medesima perché non
riconducibile alle condizioni di partecipazione alla gara considerate
essenziali a pena dell’esclusione dalla gara…” [Tar Sicilia 18 marzo 2011];
“...Ritiene il Collegio che la
non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali
integra una autonoma causa di esclusione dal concorso, a prescindere dalla
valutazione in ordine al rilievo della condanna ed alla stessa tipologia di
questa .... Del resto, l’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga, come nel caso di
specie, la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera. Se il beneficio conseguente
all’utilizzo di dichiarazione non veritiera è stato l’utile inserimento in
graduatoria, la decadenza dal beneficio si sostanza nella esclusione dalla
graduatoria medesima... [Tar Lazio 22
marzo 2011];
-“…la dichiarazione mendace
(quando il Bando stabilisca l’obbligo di fornire certe dichiarazioni)
costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua
giustificazione (oltre che … nelle regole di gara medesime) nell’art. 75 del
D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall’art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in
tema di autocertificazione, che prevede che “qualora dal controllo … emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”, cioè, nella specie, dall’ammissione alla gara …”
[Tar Friuli Venezia Giulia aprile 2011];
-“…la sezione ha attivato i compiti di controllo previsti
dall’art. 71 dpr n. 445 del 2000; tale norma non vale ad assolvere
l’interessato dall’onere di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, ma
abilita l’Amministrazione, appunto, a esplicare attività di controllo, il cui
esito negativo ricade, all’evidenza, a danno del dichiarante, secondo quanto
prevede il successivo art. 75; tale ultima norma non sta neppure a significare
che le conseguenze del controllo siano limiate, in caso di esito negativo, alla
decadenza dai benefici, valendo invece (con portata generale) ad eliminare
qualsiasi effetto positivo che sia derivato in favore del dichiarante non
fedele (effetto consistente, nel caso di specie, nella iscrizione all’albo);…” [Cons. di Stato novembre 2011]
-“Il Collegio giudica legittima
l'esclusione dalla gara dell'impresa originariamente aggiudicataria motivata
dal fatto che - in sede di controllo successivo dei requisiti -
l'autodichiarazione relativa ai precedenti penali dell'impresa stessa sia
risultata non veritiera … è rilevante che l'autodichiarazione sia prescritta
dal comma 2 dell'articolo 38 del Codice degli appalti con le conseguenze
previste dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, che prevede, in caso di falsità
dell'autocertificazione, la perdita dei benefici cui l'autodichiarazione è
finalizzata. Pertanto, nel caso di specie, l'esclusione deriva direttamente da
cause previste da disposizioni di legge come richiesto dalla puntuale
applicazione delle nuove disposizioni di recente introdotte dall'articolo 46,
comma 1 bis, del Codice dei contratti, che vieta che bandi e lettere di gara
prevedano ulteriori cause di esclusione non previste dalla legge” [Cons. di Stato gennaio 2012];
-“…la dichiarazione mendace (quando
il Bando stabilisca l'obbligo di fornire certe dichiarazioni) costituisce una
autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione (oltre
che, come nel nostro caso, nelle regole di gara medesime) nell'art. 75 del
D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall'art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in
tema di autocertificazione, che prevede che "qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera", cioè, nella specie, dall'ammissione alla gara;
…conseguentemente, alla luce di quanto costantemente affermato da questa
Sezione (…) secondo cui ai sensi dell'art. 27 D.P.R. n. 34/2000, le stazioni appaltanti
sono tenute a comunicare all'Osservatorio tutte le notizie che riguardino le
imprese qualificate e le gare cui esse partecipino e, dall'altro, l'Autorità di
Vigilanza sia tenuta ad inserire nel Casellario informatico tutte le notizie ed
i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle SOA e dalle stazioni
appaltanti, tra le quali non può non rientrare l'adozione di un provvedimento
di esclusione per dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei
requisiti di partecipazione, ne discende la legittimità della segnalazione
della stazione appaltante…” [Tar Lazio
febbraio 2012];
-“...Secondo l’interpretazione
sottesa alla prospettazione di parte ricorrente tale disposizione (...l’art. 75
del d.p.r. n. 445 del 2000...ndA) troverebbe applicazione, a titolo di sanzione
tout court, con la conseguente configurabilità di una causa di esclusione per
le procedure concorsuali, a prescindere dalla sussistenza di un nesso di
causalità tra la dichiarazione mendace ed il beneficio connesso a tale dichiarazione.
Invero, in assenza di un specifica disposizione del bando di concorso, che
preveda l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci,
l’interpretazione letterale e lo spirito della norma, ad avviso del Collegio,
depongano nel senso di richiedere la sussistenza di un nesso di causalità tra
la dichiarazione mendace resa ed il beneficio attribuito per effetto della
stessa. Pertanto, la norma impone
all’Amministrazione, una volta accertata la falsità della dichiarazione, di
pronunciare sempre la decadenza (senza cioè possibilità per di svolgere
valutazioni discrezionali d'opportunità) dallo specifico beneficio che
l’interessato mirava ad ottenere con la dichiarazione mendace...” [Tar Basilicata aprile 2012];
-“...la giurisprudenza amministrativa
ha più volte rilevato che, in base all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, la
non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun
margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non
veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, l'art. 75, comma 1, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione
soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non
veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle
giustificazioni addotte dal dichiarante. In altre parole, la disposizione in
esame non richieda alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del
dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che
è volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di
autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale
constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un
profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con
l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine
dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono
particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita
esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione. L'accertamento
dell'elemento soggettivo, peraltro, può essere rilevante sotto altri profili,
ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa (art. 640
del c.p.), ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non
veridicità obiettiva della dichiarazione...” [Cons. di Stato aprile 2012];
-“...Sulla portata escludente
dell’autocertificazione falsa nelle gare pubbliche si è pronunciato del resto
il consiglio di Stato, che ne ha enfatizzato la rilevanza oggettiva svincolata
dal previo accertamento di dolo o colpa, anche quindi a voler prescindere dal
rilevato difetto, nella specie, di una diligenza minima del dichiarante
nell’aver omesso agevoli verifiche sulla situazione effettiva dei certificati
vantati; trattasi in sostanza della legittima adozione di una frontiera
avanzata di tutela dell’Amministrazione contro i possibili abusi dei soggetti
dichiaranti, in relazione “all’esigenza di assicurare la speditezza dei
procedimenti selettivi finalizzati ad individuare i contraenti pubblici, che
sarebbe seriamente compromessa ove dovessero svolgersi non facili indagini in
ordine all’elemento psicologico del soggetto che abbia dichiarato il falso in
ordine a circostanze rilevanti ai fini di gara; oltre che di evitare che possa
alimentarsi un contenzioso indotto dalle incertezze e dai dubbi interpretativi
che potrebbero insorgere in ordine a tale questione; (…quanto sopra, in piena
coerenza…ndA) con un sistema in cui il principio della leale collaborazione tra
cittadini e pubblica amministrazione non deve spingersi fino al punto di
onerare le stazioni appaltanti di defatiganti indagini sul profilo soggettivo
di chi abbia dichiarato il falso al fine di stabilirne, caso per caso, il
regime sanzionatorio, con ricadute negative anche sulla par condicio
competitorum” (così testualmente ….). Ancor più di recente, il giudice di
appello ha rinforzato tali considerazioni, rilevando che “… in base all’art. 75
del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva
presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non
lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle
Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni”,
visto che tale norma “…prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione
soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non
veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle
giustificazioni addotte dal dichiarante. In altre parole, la disposizione in
esame non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del
dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che
è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di
autoresponsabilità del dichiarante” (…). E’ peraltro appena il caso di
precisare che la decadenza dai benefici conseguiti di cui argomenta il predetto
art. 75 DPR 445/2000 non può limitarsi, nel caso di specie, al solo
“sub-beneficio” lucrato con la dichiarazione non veridica (cauzione dimezzata),
poiché la misura sanzionatoria e dissuasiva in questione deve intendersi
preordinata ad inibire in radice al dichiarante l’accesso ad una competizione
nella quale il dichiarante stesso ha violato le predette regole di correttezza,
buona fede, trasparenza e leale cooperazione...” [Tar Abruzzo febbraio 2013];
-“...La norma (...l’art. 75 del
d.p.r. 445 del 2000...ndA), come rilevato anche dal TAR, si inserisce in un
contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati
requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di
affermare il vero. Ne consegue che la dichiarazione “non veritiera” al di là
dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell’ambito
della disciplina dettata dalla l. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il
raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la
decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio. In tale contesto
normativo, in cui la “dichiarazione falsa o non veritiera” opera come fatto,
perde rilevanza l’elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del
dichiarante. In conseguenza non possono trovare ingresso le doglianze della
società ricorrente in ordine alla propria estraneità alla fattispecie della
“dichiarazione non veritiera” per essersi limitata ad indicare il proprio
legale rappresentante quale soggetto in possesso dei requisiti personali e
professionali che lo stesso aveva autocertificato ex d.p.r. n. 445 del 2000,
inducendola in errore. Infatti, quest’ultima circostanza, senz’altro rilevante
in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico,
attesa la mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e
non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il
dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell’ambito della l.
n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione
allo scopo cui è diretto. Ne consegue che al di là della catalogazione
dell’art. 75, se o meno norma sanzionatoria, la comminatoria di decadenza è la
naturale conseguenza dell’inidoneità della dichiarazione non veritiera a
raggiungere l’effetto cui era preordinata...Altra questione è quella della
individuazione del “beneficio” o dei “benefici” rispetto ai quali opera la
decadenza, che è il thema della controversia qui in esame. Secondo il TAR, come
si è detto sopra, la decadenza opera con riguardo a qualunque beneficio anche
non diretto conseguente alla dichiarazione falsa attesa la natura speciale
della norma in questione che la fa prevalere sulla disciplina generale in
materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sulle sanzioni
ivi previste (il riferimento, nel caso è all’art. 32, commi 3 e 9 della l.
Regione Veneto n. 29 del 2007). Il percorso motivazionale del TAR non può
essere condiviso...Ne deriva che la dichiarazione mendace è soggetta alla
disposizione dell’art. 75, l. n. 445 del 2000, in relazione alla valenza
giuridica del mendacio ex se, con la conseguenza, nel caso in esame, della
decadenza dal requisito di cui è stato falsamente dichiarato il possesso
(attestazione di iscrizione alla camera di commercio)...Ogni questione sulla
mancanza del requisito, qualunque sia la causa, compresa l’ipotesi qui in esame
di decadenza per dichiarazione non veritiera, ricade nella disciplina
sostanziale (nel caso quella di autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande, dettata dalla l. Regione Veneto n. 29 del 2007)...In
sostanza il beneficio o i benefici rispetto al quale opera la sanzione della
decadenza di cui all’art. 75 sono solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione
non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendacio...In
base a tali criteri ermeneutici, emerge la non condivisibilità della tesi del
TAR e già prima dall’amministrazione comunale, che hanno compreso nella
comminatoria di decadenza di cui all’art. 75, l. citata, tutti gli effetti
immediati e mediati, in qualunque modo collegati al “mendacio”, concludendo per
la decadenza della società dall’autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande, malgrado la questione relativa al possesso della iscrizione
al REC del titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
sia previsto e disciplinato dalla disciplina di settore (ad esempio in materia
di contratti pubblici, la sanzione dell’esclusione dalla gara, conseguente alla
dichiarazione falsa o non veritiera del partecipante è prevista dalla legge in
materia di contratti pubblici, e non è effetto dell’art. 75, l. n. 445 del
1998)... [Cons. di Stato aprile 2013];
-“..La disposizione di cui al
richiamato art. 75 (…d.P.R. 445/2000…ndA), anche se non richiede alcuna
valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo leva sul
principio della autoresponsabilità tende a sanzionare la non veridicità di
quanto autodichiarato con la decadenza dai benefici ottenuti, indipendentemente
da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo della medesima
dichiarazione. Ciò impone per converso un aggravio per la p.a. nella
qualificazione del mendacio, atteso che la circostanza oggettiva può, come nel
caso di specie, avere effetti risolutivi e gravi che vanno ben oltre la perdita
del punteggio spettante come titolo di merito…” [Tar Lazio marzo 2014];
-“…E’ pacifico, infatti, e non
contestato fra le parti, che il Sig. … ha riportato condanne e pene patteggiate
per reati di frode o sofisticazione alimentare; che tali condanne non sono
state dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell’interessato del 7
novembre 2011; è pacifico che, in forza della disposizione di cui all’art. 445,
c. 1 bis, c.p.p. la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna; quanto
all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale dell’affermazione che
l’imputato lo ha commesso (Cons. St. ..); è pacifico, infine, che, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -e cioè della disposizione
invocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di decadenza
impugnato in primo grado- in caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Legittimo
risulta, pertanto, il provvedimento impugnato, dal momento che la dichiarazione
a suo tempo rilasciata dall’odierno appellato è obiettivamente non veritiera, e
che la disposizione di cui all’art. 75 del T.U. in materia di documentazione
amministrativa, fa obbligo all’Amministrazione di adottare il provvedimento di
decadenza a fronte di una dichiarazione di tal fatta. Ed infatti, come è stato
precisato in giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 75 del D.P.R. n.
445 del 2000 non lascia alcuna discrezionalità alle Amministrazioni che si
avvedano della non veridicità delle dichiarazioni, e prescinde, per la sua
applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul
dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il
complesso delle giustificazioni addotte dal medesimo dichiarante ..” [Cons. di Stato aprile 2014];
-“…Nelle procedure ad evidenza
pubblica la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di
esclusione che trova la sua giustificazione nell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera. In queste
procedure non trova applicazione la tesi del cd. falso innocuo atteso che il
falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati,
mentre nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni
già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente, anche in
coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione e di
proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore
economico alla gara: pertanto, una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o
incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla
norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o non di partecipare alla
procedura competitiva ( cfr. ex multis …). La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha
anche evidenziato che le imprese che intendano partecipare alle pubbliche gare
d'appalto, hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla
legge o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare
preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche
accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano
veritiere. La falsa o incompleta attestazione dei requisiti di partecipazione
ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori
indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se
cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell'imprenditore) e alla gravità
della violazione (cfr. …). Va, poi, anche ricordato che l’art. 75 del d.P.R.
28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), in caso di dichiarazione non
veritiera, implicante decadenza “dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento”, emanato in base alla dichiarazione stessa, non lascia alcun
margine di discrezionalità alle Amministrazioni, anche in considerazione della
“ratio” della disciplina, ove volta a semplificare l’azione amministrativa,
facendo leva sul principio di responsabilità del dichiarante: l’eventuale
dichiarazione non veritiera, pertanto, non può che implicare la perdita dei
benefici ottenuti con l’autocertificazione, senza alcun risvolto sanzionatorio,
ma per le esigenze sottese al sistema della semplificazione, che impone
conseguenze decadenziali connesse all’oggettiva non veridicità della
dichiarazione (cfr. …)…” [Tar Lazio febbraio 2015];
-“…Pertanto, l’originaria
ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa a cagione della
dichiarazione non veritiera prodotta, avendo omesso di indicare alla stazione
appaltante la revoca dell’aggiudicazione subita da parte del Comune di F.. In base
all'art. 75 T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione
sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (e quindi nel caso l'esclusione dalla gara), senza che tale
disposizione − per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva
del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle
giustificazioni addotte − lasci alcun margine di discrezionalità alle
Amministrazioni; pertanto, la norma in parola non richiede alcuna valutazione
circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul
principio di autoresponsabilità (Cons. St., Sez. V, …)….” [Cons. di Stato marzo 2015];
-“…Occorre, infatti, osservare
che l’esclusione da una gara d’appalto consegue ad ogni qualsivoglia dichiarazione
non veritiera resa dall’operatore economico, a prescindere dal dolo o dalla
colpa grave, non residuando margini di discrezionalità in capo alla stazione
appaltante. La necessità dell’esclusione si ricava, infatti, da una lettura
comparata dell’art. 38 codice appalti con l’art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, secondo cui « il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». La
norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità del contenuto
della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della medesima dichiarazione. Nel caso in esame, il beneficio derivante da
una dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti nel bando, da
parte di un concorrente, è connesso alla sua domanda di partecipazione alla
gara: pertanto, la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente
l’esclusione dei concorrente. Inoltre, l’art.
75 d.P.R. n. 445-2000 non richiede alcuna valutazione, da parte della stazione
appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, poiché la non
veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce
alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera,
indipendentemente da ogni indagine della pubblica amministrazione sull’elemento
soggettivo del dichiarante (cfr., per tutte, …). Inoltre, deve esser ribadito
il carattere di «ordine pubblico economico» delle disposizioni di cui all’art. 38,
con la conseguente impossibilità di integrazione postuma della mancata
dichiarazione del pregiudizio penale e l’ulteriore conseguenza dell’esclusione
dalla gara (cfr., per tutte, …). Ancora di recente, la Sezione (cfr. …) ha
ribadito che nelle gare pubbliche la completezza e la veridicità (sotto il
profilo della puntuale indicazione di tutte le condanne riportate) della
dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, rappresentano lo strumento indispensabile, adeguato e ragionevole, per
contemperare i contrapposti interessi in conflitto, quello dei concorrenti alla
semplificazione e all'economicità del procedimento di gara (a non essere, in
particolare, assoggettati ad una serie di adempimenti gravosi, anche sotto il profilo
strettamente economico, come la prova documentale di stati e di qualità
personali, che potrebbero risultare inutili o ininfluenti) e quello pubblico,
delle amministrazioni appaltanti, di poter verificare con immediatezza e
tempestività se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi che incidono
sulla moralità professionale, potendo così evitarsi ritardi e rallentamenti
nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di scelta del
contraente, così realizzando quanto più celermente possibile l'interesse
pubblico perseguito con la gara di appalto…” [Cons. di Stato agosto 2015];
-“…Quanto all’orientamento della
giurisprudenza, secondo il quale l’esistenza di false dichiarazioni sul
possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di
condanna, si configura come causa autonoma di esclusione, va osservato che
l’art. 75, del d.P.R. 445/2000, commina la decadenza dai “benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”; ma, qualora - come nel caso in esame per quanto
sopra esposto - la dichiarazione non sia necessaria ai fini della
partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il
beneficio (l’aggiudicazione) e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la
falsità….Si potrebbe sostenere che la dichiarazione comporti comunque l’obbligo
di rispettare i principi di lealtà e trasparenza e che ciò giustifichi di per
sé l’esclusione delle dichiarazioni non veritiere, anche se non necessarie. In
tal caso, occorrerebbe però anche distinguere in relazione al contesto in cui è
maturata la dichiarazione, e nel procedimento in esame potrebbe attribuirsi
rilevanza esimente alle seguenti circostanze: - la dichiarazione è stata resa
sul modulo predisposto dalla stazione appaltante, che, in modo fuorviante
(nonostante sia ormai pacifico che ogni valutazione sulla rilevanza ostativa
del reato sia demandata alla stazione appaltante), menzionava le (sole)
condanne per “reati gravi … che incidono sulla moralità professionale …” (e la
giurisprudenza di questo Consiglio non è aliena dal riconoscere che, allorché
la dichiarazione sia resa sulla scorta di modelli predisposti dalla stazione
appaltante ed il concorrente incorre in errore indotto dalla formulazione
ambigua o equivoca del modello, non possa determinarsi l’esclusione dalla gara
per l'incompletezza della dichiarazione resa: cfr. …); -il reato consiste
nell’uso da parte di L.I., nel 1997, quando aveva 21 anni, in concorso con un
amica, di una carta di credito smarrita da un terzo, e dai certificati del
casellario giudiziale in possesso di L.I. non risultava la condanna, risalente
a 15 anni prima (e che avrebbe quindi potuto da tempo essere oggetto di una
pronuncia di estinzione, ciò che è avvenuto subito dopo la contestazione da
parte della ASL), così che ben poteva essere percepita dall’interessata come
irrilevante ai fini della moralità professionale attuale e dell’obbligo di
dichiarazione in gara….” [Cons. di
Stato novembre 2015];
-“…A differenza di quanto
sostenuto da parte ricorrente, nessuno spazio applicativo sussiste per l’art.
75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui «fermo restando quanto
previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera». Difatti, nel caso di specie, non si è in presenza
di una dichiarazione non veritiera, cioè di un’affermazione, in senso positivo
o negativo, che sia risultata non corrispondente alla realtà, ma, più
limitatamente, della mancata rappresentazione tout court da parte del
concorrente di una specifica circostanza, determinando, pertanto, una criticità
di natura eminentemente formale, come tale, meno grave, attesa la sua
sostanziale “neutralità”, che il legislatore non ha inteso sanzionare con
l’estromissione diretta dalla gara…” [Tar
Campania dicembre 2015];
-“…non è dubbio che la novella
portata dall’art. 39 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, all’art. 38,
d.lgs. 163/2006, ha chiarito (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 16/2014) la volontà
del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e,
quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla
procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta
delle dichiarazioni). Questione diversa, evidentemente, è quella della
dichiarazione non veritiera e dell’operatività in un simile contesto di quanto
disposto dall’art. 75, d.P.R. 445/2000. In questi termini non si ravvisa il
denunciato contrasto tra la sentenza n. 2589/2015 e la sentenza n. 1412/2016,
la prima, infatti, espone la presenza di due orientamenti nei seguenti termini:
“Le tesi contrapposte sono del tutto chiare e così riassumibili. Secondo una
prima prospettazione, la mancata indicazione di un fatto rilevante ai sensi
dell’art. 38 non può essere considerato “errore”, ma dichiarazione non
veritiera a norma dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, comportando così la
decadenza dai benefici conseguiti, ossia in questo caso l’ammissione alla
procedura di gara. Secondo una seconda prospettazione, si sarebbe in presenza
di una mera omissione, e come tale ricompresa nell’ambito applicativo del sopravvenuto
comma 2 bis dell’art. 38. Questa seconda lettura pare alla Sezione meritevole
di accoglimento, in quanto maggiormente in linea con la norma recentemente
introdotta (di per sé prevalente, sia perché successiva nel tempo rispetto al
d.P.R. del 2000, sia perché speciale, concernendo unicamente la materia delle
procedure di gara per contratti pubblici), sia perché più coerente con
l’interpretazione datane dalla citata sentenza n. 16 del 2014 dell’Adunanza
plenaria…” [Cons. di Stato maggio 2016];
-“…Le dichiarazioni mendaci
rimangono dunque soggette all'apposito corredo sanzionatorio di cui all'art.
75, d.P.R. n. 445 del 2000, che commina la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
In particolare, il mendacio sulle
condanne riportate, determina una situazione di reticenza o di inaffidabilità
dell’impresa, risultando irrilevante che quanto non dichiarato sia
eventualmente inidoneo ad incidere sulla moralità professionale. L’esistenza di
false dichiarazioni – così come correttamente dedotto da C. nel caso di specie
- si configura di per sé come causa autonoma di esclusione. La valutazione in
ordine alla gravità delle condanne ed alla loro incidenza sulla moralità
professionale spetta infatti esclusivamente alla stazione appaltante e non già
all’impresa concorrente che è obbligata ad indicare tutte le condanne riportate
e che non può quindi autonomamente operare una “selezione” sulla base di meri
criteri soggettivi…” [Tar Lazio giugno 2016];
-“…Un ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non intende discostarsi,
afferma che nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di
un appalto pubblico, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte
le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi
da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c), ne comporta senz’altro
l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne
la gravità (cfr., fra le tante, ..). Conseguendo l’esclusione in via automatica
dall’omessa dichiarazione è del tutto irrilevante che questa dipenda o non
dipenda da un comportamento negligente di colui che la rilascia. Infatti, la non veridicità di quanto
dichiarato rileva, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto un
profilo oggettivo e, quindi, indipendentemente da ogni indagine sull’elemento
soggettivo del dichiarante (Cons. Stato, …). Peraltro, è onere di chiunque si
accinga a rendere una dichiarazione autocertificativa ai sensi del citato
d.P.R. n. 445 del 2000, avente ad oggetto l'esistenza o meno di precedenti
penali a proprio carico, di procedere a “visura” di tutte le iscrizioni
esistenti a proprio carico nel casellario giudiziale, mediante lo strumento
disciplinato dall'art. 33 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che consente a
qualsiasi cittadino di conoscere - ancorché senza valore certificativo - anche
le condanne assistite dal beneficio della non menzione; ed è a tale adempimento
che egli deve procedere, prima di emettere la dichiarazione da allegare alla
domanda di partecipazione alla gara pubblica, a garanzia della serietà della
stessa e delle connesse responsabilità. Quindi, né l'affermata ignoranza di una
sentenza di condanna, connessa all'asserita mancata notifica della stessa, né
la condizione di contumace assunta nel relativo giudizio, giustificano la
mancata menzione del precedente nella dichiarazione dei requisiti di ordine
generale resa nell’istanza di partecipazione alla gara (Cons. Stato, …)….” [Cons. di Stato luglio 2016];
-“…A presidio della serietà della
dichiarazione, l’art. 75, cit. (…del d.P.R. 445/2000 …ndA) , al comma 1,
sanziona il principio di autoresponsabilità, prevedendo che, “qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. L'art. 75, comma 1, cit., è incentrato,
infatti, sul dato oggettivo della “non veridicità”, apprezzato ex ante e
rispetto al quale è irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal
dichiarante. Non vi è, dunque, nel caso
in esame, un contrasto con il principio di tassatività delle cause di
esclusione, atteso che l’ammissione alla gara conseguita mediante la produzione
di una dichiarazione non veritiera altro non è che quel beneficio, il cui
conseguimento (o mantenimento) la medesima disposizione intende impedire. In
altri termini, la disposizione impone di eliminare qualsiasi effetto positivo
che sia derivato in favore del dichiarante non fedele; per cui, in base a detta
norma, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non residuando alcun margine
di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità
delle dichiarazioni, in quanto ciò prescinde dalla condizione soggettiva del
dichiarante, e si attesta sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al
quale sono irrilevanti le giustificazioni addotte dal dichiarante. D’altro
canto, nel caso di procedure concorsuali volte alla concessione di contributi
pubblici, non è previsto un soccorso istruttorio per le ipotesi di
dichiarazioni mancanti o lacunose, di portata analoga a quella derivante dagli
artt. 46 e 38, comma 2-bis, del Codice di cui al d.lgs. 163/2006. E comunque,
anche con riferimento ad autodichiarazioni di non esistenza di fatti
riconducibili alle cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs. 163/2006,
la giurisprudenza del tutto prevalente di questo Consiglio ha affermato
l’applicazione dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, negando che possa rilevare il
soccorso istruttorio, dal momento che non è contestata la mancanza o l’incompletezza
della dichiarazione, ma l’aver reso dichiarazione “non veritiera” (cfr. ..)…” [Cons. di Stato agosto 2016];
-La non veridicità della
dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del
2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del
dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza,
successivamente accertata, dei requisiti richiesti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'inserimento
nella graduatoria del personale ATA un concorrente che aveva presentato
un'autocertificazione falsa in ordine all'assenza di precedenti penali). (CED
Cassazione) [Cass. settembre 2016];
-“… il Collegio osserva che la
ratio della disposizione di cui all’art. 75 testé citato (…d.P.R. 445/2000 …
ndA) è quella di “semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul
principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi
da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva
sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con
l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine
dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi
sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di
spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione [...]”
(così ad esempio, ex plurimis, …). Pertanto, la non veridicità rileva in quanto
abbia determinato l’attribuzione di un “beneficio”. Nel caso in esame, invece,
la dichiarazione resa, ancorché oggettivamente non veritiera, non era in grado,
ex se, di determinare l’acquisizione ovvero il mantenimento dell’iscrizione
dell’elenco di cui trattasi, poiché il possesso della licenza di cui all’art.
86 ovvero 88 del TULPS, è un presupposto per l’iscrizione all’Albo nella
fattispecie ancora sussistente dal momento che la ricorrente è tuttora in
possesso di una pluralità di licenze…” [Tar
Lazio dicembre 2016];
-“…Considerato che, come già
evidenziato in sede cautelare, secondo la giurisprudenza prevalente, nelle
procedure ad evidenza pubblica, la dichiarazione non veritiera costituisce
un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione
nell'art. 75, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione,
il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, quindi sia
l'ammissione alla gara che la sua aggiudicazione (cfr. …)…” [Tar Abruzzo gennaio 2017];
-“…Per giurisprudenza costante,
in tema di autotutela non sussiste alcun affidamento tutelabile allorché, come
avvenuto nel caso di specie, l'interessato abbia conseguito il provvedimento
favorevole oggetto di riesame mediante allegazione di dichiarazioni sostitutive
o di documenti non veritieri, avendo egli stesso dato causa alla falsità, non
essendosi mai posto in un situazione soggettiva di affidamento meritevole di
tutela. In tali fattispecie, non è pertanto necessario che l'esercizio del
potere di riesame sia sorretto da uno specifico interesse pubblico ulteriore
rispetto al mero ripristino della legalità, dovendosi invece qualificare tale
potere alla stregua di atto dovuto e vincolato (…)…” [Tar Lombardia marzo 2017];
-“… Quanto all’interpretazione
dell’art. 38, d.lgs. 163/2006, deve ribadirsi l’orientamento di questo
Consiglio, secondo il quale: “Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche
l'estinzione del reato (che consente di non dichiarare l'emanazione del
relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico, non è
automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia
espressa del Giudice dell'Esecuzione Penale, che è l'unico soggetto al quale
l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza
che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può
legittimamente parlarsi di reato estinto e il concorrente non è esonerato dalla
dichiarazione dell'intervenuta condanna (art. 38 d.lgs. n. 163/2006, Codice
degli appalti 2006)” (Cons. St., …). Pertanto, anche nel caso di decreto penale
di condanna poiché, peraltro, l’estinzione non consegue al mero decorso del
tempo, ma anche alla mancata commissione di ulteriori reati l’attività di
accertamento da parte del giudice penale non è in alcun modo surrogabile. Né
può invocarsi la giurisprudenza della Cassazione penale in ordine al tempo a
cui far risalire gli effetti della pronuncia di estinzione, dal momento che ciò
che rileva in questa sede è la dichiarazione mendace del legale rappresentate
dell’E., poiché è da questa che scaturisce il fondamento della sua esclusione,
effetto che non può in alcun modo essere inciso dalla diversa questione del
momento in cui successivamente alla pronuncia del giudice penale debbano fari
risalire gli effetti della pronuncia di estinzione. Pertanto, non si ravvisa la
differenza di disciplina denunciata dall’odierno appellante, sicché il
paventato contrasto con le norme della costituzione sopra indicate risulta
manifestamente infondato oltre che irrilevante, giacché deve ribadirsi che
l’esclusione poggia sul meccanismo derivante dal combinato disposto dell’art
38, d.lgs. 163/2006 e dall’art. 75, d.p.r. 445/2000….In ordina al terzo motivo
del ricorso di primo grado non esaminato con il quale l’odierna appellante
contestava la mendacità della dichiarazione de qua, in quanto al tempo della
stessa il reato si sarebbe estinto, non può aderirsi a quanto sostenuto nel
presente gravame, dal momento che secondo l’orientamento prevalente di questo
Consiglio (cfr. ex multis, …) in base all'art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione
(per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del
dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle
giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle
Amministrazioni; pertanto la norma in parola non richiede alcuna valutazione
circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio
di auto responsabilità….” [Cons. di
Stato marzo 2017];
-“…Considerato altresì che, come
statuito dalla giurisprudenza (cfr., di recente, …), “nelle procedure ad evidenza pubblica, la
dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione,
che trova la sua giustificazione nell'art. 75, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.
445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, quindi sia l'ammissione alla gara che la sua
aggiudicazione (cfr. …) (…) la tesi del cd. falso innocuo non può trovare
applicazione nelle procedure di evidenza pubblica, atteso che il falso è
innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre
nelle procedure di evidenza pubblica la incompletezza delle dichiarazioni lede
di per sé il principio di buon andamento dell'amministrazione, inficiando ex
ante la possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione
in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara (Cfr. …) (…)
difatti una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per
sé stessa lesiva degli interessi tutelati, tra l'altro dalla norma di cui
all'articolo 75 cit., a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o no di
partecipare alla procedura competitiva; peraltro l'omessa dichiarazione ha il
grave effetto di non consentire proprio all'Amministrazione una valutazione ex
ante in ordine alla gravità dei reati non dichiarati; si tratta pertanto di un
comportamento tutt'altro che innocuo in quanto priva di certezza la decisione
compiuta dalla stazione appaltante in ordine all'ammissione delle imprese che
hanno omesso di dichiarare condanne (…) inoltre la falsa o incompleta
attestazione dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il
relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte
dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se cioè la reticenza
sia dovuta a dolo o colpa dell'imprenditore) e alla gravità della violazione
(cfr. …)”…” [Tar Campania marzo 2017]
-“…La dichiarazione non veritiera
costituisce, del resto, un’autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua
giustificazione già nell’art. 75, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di
autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, quindi sia l’ammissione alla gara che la sua eventuale
aggiudicazione. …La tesi del cd. falso innocuo non può trovare applicazione
nelle procedure di evidenza pubblica, atteso che il falso è innocuo quando non
incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di
evidenza pubblica la incompletezza delle dichiarazioni lede di per sé il
principio di buon andamento dell’amministrazione, inficiando ex ante la
possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione in
ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara (cfr., ex multis, …)…Del
resto, una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per
sé stessa lesiva degli interessi tutelati, tra l’altro dalla norma di cui
all’articolo 75 cit., a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o no di
partecipare alla procedura competitiva; peraltro l’omessa dichiarazione ha il
grave effetto di non consentire proprio all’Amministrazione una valutazione ex
ante in ordine alla gravità dei reati non dichiarati; si tratta pertanto di un
comportamento tutt’altro che innocuo in quanto priva di certezza la decisione
compiuta dalla stazione appaltante in ordine all’ammissione delle imprese che
hanno omesso di dichiarare condanne… Inoltre la falsa o incompleta attestazione
dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo
inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in
ordine all’elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa
dell’imprenditore) e alla gravità della violazione (cfr. …)…” [Cons. di Stato giugno 2017];
-“…atteso che, diversamente da
quanto dedotto da parte ricorrente, in base all'art. 75, d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, la non veridicità di dichiarazione sostitutiva presentata comporta
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione
lasci margine di discrezionalità alle Amministrazioni (cfr. ad es. ...); considerato che la norma succitata non chiede
alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, ma fa leva
sul principio di auto responsabilità; atteso che secondo la giurisprudenza
prevalente la ratio della norma è quella di semplificare l'azione
amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del
dichiarante; considerato che il
corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di
quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla
decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera,
indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento
soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti
sanzionatori in gioco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge
sottese al sistema di semplificazione (cfr. ad es. …)…” [Tar Liguria giugno 2017];
-“…Ne consegue che, pur dopo la
riforma in materia di semplificazione amministrativa con le modifiche
introdotte dall’art. 6 della legge n. 124 del 2015 e dall’art. 3 del d. lgs. n.
126 del 2016, il citato art. 21 della L. n. 241 del 1990 giustifica l’esercizio
del potere repressivo che la P.A.
conserva in caso di dichiarazioni non veritiere, nonostante il venir meno per
decorrenza dei termini del potere inibitorio o del potere di autototutela (cfr.
TAR Lazio, …). Alla base della scelta normativa vi è il principio di
autoresponsabilità del dichiarante, la cui applicazione deriva dalla
possibilità di presentare dichiarazioni che abbiano valenza giuridica nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, con l’effetto che l’eventuale
“abuso” di tali strumenti (tale cioè da generare dubbi sulla veridicità del
contenuto) può impedire il prodursi di effetti favorevoli nella sfera
dell’interessato. Tale principio è alla base anche del citato art. 75 del
d.P.R. n. 445 del 2000, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», richiamato dal
provvedimento impugnato, secondo cui «[...] qualora dal controllo [...] emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera» (cfr. T.A.R. Lazio, …). La immutata disposizione prevede, come già
detto, che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata
comporti la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando
alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni riguardo alla revoca dei
benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci (T.A.R. Lombardia, …)…” [Tar Campania settembre 2017];
-“…L’ardita prospettazione del
ricorrente (…il conseguimento del diploma non potrebbe essere considerato come
beneficio derivante dalla contenuto delle dichiarazioni rese, di guisa tale che
la decadenza comminata non potrebbe estendersi anche al Diploma conseguito, né
oggi sarebbe utilmente azionabile considerato che il Dr. … è stato ammesso al
corso e che lo stesso si è già concluso. In nessun casi sarebbe prevista la
decadenza dal diploma di specializzazione già conseguito…ndA) è priva di pregio
e va disattesa considerato che in base all'art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la
decadenza da tutti i benefici eventualmente conseguiti: e tra questi non può
non rientrare anche l’utilità finale, il bene della vita, ossia il Diploma
travolto dagli effetti della mendace dichiarazione (più volte) resa ex D.P.R.
445/2000…” [Tar Sicilia settembre 2017];
-E’ rilevante e non
manifestamente infondata, per violazione dei principi di proporzionalità,
ragionevolezza e uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella
parte in cui introduce un automatismo legislativo tra la non veridicità della
dichiarazione resa dall’interessato e la perdita dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera [Tar Puglia ottobre 2018]
Rober PANOZZO
(6 febbraio 2019)
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