Cambiamento di cognome del minore – Contrasto tra i genitori – Poteri (insussistenti)
del Prefetto
Sentenza marzo 2019
Il Prefetto non ha il potere di modificare
il cognome del minore, sull’istanza di uno dei due genitori, in assenza di
accordo ed, anzi, in presenza del dissenso dell’altro genitore [Aggiunge il
Collegio che a) “la tutela della madre che intendeva ottenere dal Prefetto la
modifica del cognome, con l’aggiunta del proprio, non può che realizzarsi –
stante il dissenso del padre – attraverso lo strumento dell’art. 316 c.c. in
base al quale, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza
relative al figlio (com’è questa sul cognome), occorre ottenere una risoluzione
del relativo conflitto da parte del giudice” b)
“Qualsiasi diversa interpretazione della normativa, applicata dal
Prefetto sul cambiamento del cognome del figlio minore …, intrecciandosi con il
delicato tema della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., non appare
sostenibile. Si pensi, in particolare, alla conseguenza che, essendo risolto il
conflitto dal Prefetto stesso, un successivo vittorioso ricorso al giudice ex
art. 316 da parte del genitore dissenziente comporterebbe, per il Prefetto,
dover esercitare l’autotutela, con diseconomia evidente del relativo
procedimento”]
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