venerdì 29 marzo 2019


Cambiamento di cognome del minore – Contrasto tra i genitori – Poteri (insussistenti) del Prefetto


Sentenza marzo 2019

Il Prefetto non ha il potere di modificare il cognome del minore, sull’istanza di uno dei due genitori, in assenza di accordo ed, anzi, in presenza del dissenso dell’altro genitore [Aggiunge il Collegio che a) “la tutela della madre che intendeva ottenere dal Prefetto la modifica del cognome, con l’aggiunta del proprio, non può che realizzarsi – stante il dissenso del padre – attraverso lo strumento dell’art. 316 c.c. in base al quale, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza relative al figlio (com’è questa sul cognome), occorre ottenere una risoluzione del relativo conflitto da parte del giudice” b)  “Qualsiasi diversa interpretazione della normativa, applicata dal Prefetto sul cambiamento del cognome del figlio minore …, intrecciandosi con il delicato tema della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., non appare sostenibile. Si pensi, in particolare, alla conseguenza che, essendo risolto il conflitto dal Prefetto stesso, un successivo vittorioso ricorso al giudice ex art. 316 da parte del genitore dissenziente comporterebbe, per il Prefetto, dover esercitare l’autotutela, con diseconomia evidente del relativo procedimento”]

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