Corte di Giustizia UE 19 marzo
2019, (cause riunite) nn. C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, Ibrahim
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE –
Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Rigetto da parte delle autorità di
uno Stato membro di una domanda di asilo in quanto inammissibile per la
precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato
membro – Articolo 52 – Ambito di applicazione ratione temporis di
tale direttiva – Articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Carenze sistemiche nella procedura di asilo in tale
altro Stato membro – Rigetto sistematico delle domande d’asilo –
Rischio effettivo e acclarato di subire un trattamento inumano o
degradante – Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione
sussidiaria in quest’ultimo Stato
1) L’articolo 52, primo comma, della
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che
consente ad uno Stato membro di prevedere un’immediata applicazione della
disposizione nazionale che traspone il paragrafo 2, lettera a), dell’articolo
33 di tale direttiva a domande d’asilo non ancora decise in via definitiva,
introdotte prima del 20 luglio 2015 e anteriormente all’entrata in vigore di
tale disposizione nazionale. Tale articolo 52, primo comma, letto alla luce, in
particolare, del citato articolo 33, osta invece a una siffatta applicazione
immediata in una situazione in cui tanto la domanda di asilo quanto la domanda
di ripresa in carico sono state presentate prima dell’entrata in vigore della
direttiva 2013/32 e, conformemente all’articolo 49 del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
rientrano ancora in toto nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo.
2) In una situazione come quella
oggetto delle cause C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17, l’articolo 33 della
direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati
membri di respingere una domanda d’asilo come inammissibile ai sensi del paragrafo
2, lettera a), del citato articolo 33, senza che questi ultimi debbano o
possano avvalersi in via prioritaria delle procedure di presa o ripresa in
carico previste dal regolamento n. 604/2013.
3) L’articolo 33, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso
non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale
disposizione di respingere come inammissibile una domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa da un
altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le prevedibili condizioni
di vita in cui si troverebbe sottoposto detto richiedente quale beneficiario di
una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo esporrebbero ad un
grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, nell’accezione
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La
circostanza che i beneficiari di tale protezione sussidiaria non ricevano, in
detto Stato membro, nessuna prestazione di sussistenza, o siano destinatari di
una siffatto prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati
membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini di tale Stato
membro, può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un
siffatto rischio solo se detta circostanza comporta la conseguenza che
quest’ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare
vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte
personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve
essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro eserciti tale
medesima facoltà, quando la procedura d’asilo nell’altro Stato membro che ha
concesso al richiedente una protezione sussidiaria conduca a rifiutare
sistematicamente, senza un esame effettivo, il riconoscimento dello status di
rifugiato a richiedenti protezione internazionale che presentano i requisiti
previsti ai capi II e III della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 marzo 2019
Nelle cause riunite C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale ai
sensi dell’articolo 267 TFUE, presentate dal Bundesverwaltungsgericht
(Corte amministrativa federale, Germania), con decisioni del 23 marzo 2017,
pervenute in cancelleria il 23 maggio 2017 (C‑297/17) e il 30 maggio 2017 (C‑318/17
e C‑319/17), nonché con decisione del 1° giugno 2017, pervenuta in
cancelleria il 20 luglio 2017 (C‑438/17), nei procedimenti
Bashar
Ibrahim (C‑297/17),
Mahmud
Ibrahim,
Fadwa
Ibrahim,
Bushra
Ibrahim,
Mohammad
Ibrahim,
Ahmad
Ibrahim (C‑318/17),
Nisreen
Sharqawi,
Yazan
Fattayrji,
Hosam
Fattayrji (C‑319/17)
contro
Bundesrepublik Deutschland,
e
Bundesrepublik Deutschland
contro
Taus Magamadov (C‑438/17),
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen,
K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas,
E. Juhász, M. Ilešič (relatore), J. Malenovský, L. Bay Larsen
e D. Šváby giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza dell’8 maggio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per
Bashar Ibrahim, Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim e i figli minori
Mohammad Ibrahim e Ahmad Ibrahim, e per Nisreen Sharqawi e i suoi figli minori
Yazan Fattayrji e Hosam Fattayrji, da D. Kösterke-Zerbe, Rechtsanwältin;
– per
T. Magamadov, da I. Stern, Rechtsanwältin;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il
governo francese, da D. Colas, E. de Moustier e E. Armoët, in qualità
di agenti;
– per il
governo ungherese, da Z. Fehér e G. Koós, e da M.M. Tátrai, in
qualità di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande e C. Ladenburger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 25 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo
33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 52, primo comma, della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60; in prosieguo: la
«direttiva procedure»), e degli articoli 4 e 18 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tali
domande sono state presentate nell’ambito di quattro controversie che vedono
opposti, da un lato, il sig. Bashar Ibrahim (causa C‑297/17), il
sig. Mahmud Ibrahim, la sig.ra Fadwa Ibrahim, il sig. Bushra
Ibrahim, i figli minori Mohammad e Ahmad Ibrahim (causa C‑318/17), e la
sig.ra Nisreen Sharqawi e i suoi figli minori Yazan e Hosam Fattayrji
(causa C‑319/17) e, dall’altro, la Bundesrepublik
Deutschland (Repubblica federale di Germania), nonché
quest’ultima al sig. Taus Magamadov (causa C‑438/17), riguardo alle
decisioni adottate dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio
federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio»)
che negano loro il riconoscimento del diritto di asilo.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 Sotto
il titolo «Proibizione della tortura», l’articolo 3 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così dispone:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti».
Diritto dell’Unione
La
Carta
4 Ai
sensi dell’articolo 1 della Carta, rubricato «Dignità umana»:
«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata».
5 L’articolo
4 della Carta, rubricato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti», enuncia quanto segue:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti».
6 L’articolo
18 della Carta, rubricato «Diritto di asilo», così recita:
«Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle
norme stabilite dalla convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata
a Ginevra il 28 luglio 1951 (Recueil des traités des Nations Unies, vol.
189, pag. 150, n. 2545 [1954])] e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
[relativo] allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso
denominati “i trattati”)».
7 L’articolo
47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale», stabilisce, al primo paragrafo, quanto segue:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo».
8 L’articolo
51 della Carta, rubricato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, così
dispone:
«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive
competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei
trattati».
9 L’articolo
52 della Carta, rubricato «Portata e interpretazione dei diritti e dei
principi», al suo paragrafo 3, enuncia quanto segue:
«Laddove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più
estesa».
La direttiva sulla qualifica
10 La
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU
2011, L 337, pag. 9); in prosieguo: la «direttiva sulla qualifica»)
al suo articolo 2 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) “protezione
internazionale”, lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria
(..);
(...)
d) “rifugiato”:
cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o
appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui
ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi
della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e
al quale non si applica l’articolo 12;
e) “status di
rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di
un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
f) “persona
avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un
paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale
non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
g) “status di
protezione sussidiaria” il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un
cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla
protezione sussidiaria;
h) “domanda di
protezione internazionale” una richiesta di protezione rivolta a uno Stato
membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere
che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione
non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che
possa essere richiesto con domanda separata;
(...)».
11 Il
Capo II della direttiva sulla qualifica stabilisce le condizioni per la
valutazione delle domande di protezione internazionale.
12 A
tale Capo II appartiene l’articolo 4 della direttiva sulla qualifica, rubricato
«Esame dei fatti e delle circostanze», il cui paragrafo 3 dispone quanto segue:
«L’esame della domanda di protezione internazionale deve
essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i
fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione
della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e
regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;
b) delle
dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve
anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni
gravi;
c) della
situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in
particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
(...)».
13 Il
Capo III della direttiva sulla qualifica fissa le condizioni per essere
considerato rifugiato. Gli articoli 9 e 10 della direttiva succitata,
intitolati rispettivamente «Atti di persecuzione» e «Motivi di persecuzione»,
stabiliscono gli elementi che devono essere presi in considerazione per
valutare se il richiedente ha già subìto o rischia di subire persecuzioni.
14 Nel
capo IV della direttiva sulla qualifica, intitolato «Status di rifugiato»,
l’articolo 13 di quest’ultima, a sua volta rubricato «Riconoscimento dello
status di rifugiato», è formulato come segue:
«Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al
cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello
status di rifugiato in conformità dei capi II e III».
15 I
Capi V e VI della direttiva sulla qualifica definiscono, rispettivamente, i
requisiti per la protezione sussidiaria e lo status conferito da tale
protezione.
16 Il
Capo VII della direttiva sulla qualifica, che contiene gli articoli da 20 a 35
della stessa, definisce il contenuto della protezione internazionale.
I regolamenti Dublino II e Dublino III
17 Il
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento
Dublino III»), ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 343/2003
del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU
2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Dublino II»).
18 Mentre
il regolamento Dublino II stabiliva, conformemente al suo articolo 1, in
combinato disposto con l’articolo 2, punto c), solo i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), il
regolamento Dublino III, come risulta dal suo articolo 1, persegue l’obiettivo
di stabilire tali criteri e meccanismi per quanto riguarda le domande di
protezione internazionale che, ai sensi della definizione dell’articolo 2,
lettera b), del regolamento Dublino III, che si riferisce a quella di cui
all’articolo 2, lettera h), della direttiva sulla qualifica, sono quelli di
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
19 L’articolo
18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III prevede che lo Stato
membro competente in forza di tale regolamento è tenuto a riprendere in carico
un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la
domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova
nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
20 L’articolo
49 del regolamento Dublino III, intitolato «Entrata in vigore e applicazione»,
prevede quanto segue:
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento si applica alle domande di
protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese
successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni
richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande
presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri
enunciati nel regolamento [Dublino II].
(...)».
La direttiva 2005/85 e la direttiva procedure
21 La
direttiva procedure ha operato una rifusione della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).
22 Ai
termini del suo articolo 1, la direttiva 2005/85 ha l’obiettivo di stabilire
norme minime per le procedure applicate ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato. L’articolo 2, lettera b) di tale direttiva
definiva la nozione di «domanda di asilo» come la domanda presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda
di protezione internazionale ad uno Stato membro ai sensi della convenzione di
Ginevra.
23 L’articolo
25 della direttiva 2005/85 disponeva quanto segue:
«1. Oltre ai casi in
cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [Dublino II], gli Stati
membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la
qualifica di rifugiato (...) qualora la domanda di asilo sia giudicata
irricevibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri
possono giudicare una domanda di asilo irricevibile a norma del presente articolo
se:
a) un altro
Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;
(...)».
24 Ai
sensi del suo articolo 1, obiettivo della direttiva procedure è stabilire
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale a norma della direttiva qualifiche.
25 L’articolo
2, lettera b), della direttiva procedure definisce la nozione di «domanda di
protezione internazionale» come una richiesta di protezione rivolta a uno Stato
membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere
che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione
non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva qualifiche e che
possa essere richiesto con domanda separata.
26 L’articolo
10, paragrafo 2, della direttiva procedure, così recita:
«Nell’esaminare una domanda di protezione
internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia
attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato
sia ammissibile alla protezione sussidiaria».
27 L’articolo
33 della direttiva procedure, intitolato «Domande inammissibili», così dispone:
«1. Oltre ai casi in
cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [Dublino III], gli
Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la
qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva
[sulla qualifica], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del
presente articolo.
2. Gli Stati membri
possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile
soltanto se:
a) un altro
Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
(…)
d) la domanda
è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati
dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad
accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di
beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [sulla
qualifica] (…)».
(…)».
28 L’articolo
40 della direttiva procedure, rubricato «Domande reiterate», ai paragrafi da 2
a 4 così dispone:
«2. Per decidere
dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi
dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione
internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per
accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o
risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario
di protezione internazionale a norma della direttiva [sulla qualifica].
3. Se l’esame
preliminare di cui al paragrafo 2 [...] permette di concludere che sono emersi
o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano
in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita
la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della
direttiva [sulla qualifica], la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma
del capo II. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia
sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni.
4. Gli Stati membri
possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il
richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento
precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in
particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma
dell’articolo 46».
29 L’articolo
51, paragrafo 1, della direttiva procedure così recita:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli
articoli da 1 a 30, all’articolo 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, agli articoli
da 32 a 46, agli articoli 49 e 50 e all’allegato I entro il 20 luglio 2015.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni».
30 Ai
sensi del successivo articolo 52, primo comma, della direttiva procedure:
«Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, alle
domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca
della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data
precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure
di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi
della direttiva [2005/85]».
31 L’articolo
53, primo comma, della direttiva procedure dispone che la direttiva 2005/85 sia
abrogata per gli Stati membri vincolati dalla direttiva procedure con effetto
dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al
termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all’allegato
II, parte B.
32 L’articolo
54, primo comma, della direttiva procedure sancisce che quest’ultima «entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea», avvenuta il 29 giugno 2013.
Normativa tedesca
33 L’articolo
29 dell’Asylgesetz (legge relativa al diritto di asilo; in prosieguo:
l’«AsylG»), come modificato, con effetto a partire dal 6 agosto 2016, ad opera
dall’Integrationsgesetz (legge sull’integrazione) del 31 luglio 2016 (BGBl.
2016 I, pag. 1939; in prosieguo: l’«Integrationsgesetz»), è intitolato
«Domande inammissibili» e dispone quanto segue:
«(1) Una domanda di
asilo è inammissibile quando:
1. un altro
Stato è competente per l’esame della domanda di asilo
a) ai sensi
del regolamento [Dublino III], o
b) ai sensi di
altre norme dell’Unione europea o di un accordo internazionale
(...).
2. un altro Stato
membro dell’Unione europea ha già concesso allo straniero la protezione
internazionale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 2,
(...)».
34 L’articolo
77, paragrafo 1, dell’AsylG prevede quanto segue:
«Nelle controversie disciplinate dalla presente legge,
il tribunale si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente al
momento dell’ultima udienza; se la decisione non è preceduta da un’udienza, il
momento rilevante è quello della pronuncia della decisione (...)».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Le cause riunite C‑297/17, C‑318/17 e
C‑319/17
35 I
ricorrenti nel procedimento principale sono richiedenti asilo palestinesi
apolidi che hanno risieduto in Siria.
36 Il
sig. Bashar Ibrahim, ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑297/17,
è figlio del sig. Mahmud Ibrahim e della sig.ra Ibrahim e fratello
degli altri tre figli di questi ultimi i quali, alla stessa stregua dei
genitori, sono ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑318/17. La
sig.ra Nisreen Sharqawi e i suoi figli minorenni sono i ricorrenti nel
procedimento principale nella causa C‑319/17.
37 Gli
interessati hanno lasciato la
Siria nel corso del 2012 per recarsi in Bulgaria dove, con
decisioni del 26 febbraio e del 7 maggio 2013, è stata loro concessa una
protezione sussidiaria. Nel novembre del 2013 essi hanno proseguito il proprio
viaggio attraverso la Romania,
l’Ungheria e l’Austria per arrivare in Germania dove, il 29 novembre 2013,
hanno presentato nuove domande di asilo.
38 Il
22 gennaio 2014 l’Ufficio ha trasmesso all’amministrazione bulgara competente
per i rifugiati richieste di ripresa in carico degli interessati. Tale
amministrazione le ha respinte con lettere del 28 gennaio e del 10 febbraio
2014 per il motivo che la protezione sussidiaria già concessa ai ricorrenti nei
procedimenti principali in Bulgaria rende inapplicabile nel caso di specie il
regime di ripresa in carico di cui al regolamento Dublino III. Inoltre,
l’autorità bulgara competente sarebbe la polizia locale di frontiera.
39 Con
decisioni del 27 febbraio e del 19 marzo 2014, l’Ufficio ha negato agli
interessati il riconoscimento del diritto di asilo, senza procedere a un esame
nel merito delle loro domande, per il motivo che erano arrivati da un paese
terzo sicuro e ha disposto il loro accompagnamento alla frontiera bulgara.
40 Con
sentenze emesse rispettivamente il 20 maggio e il 22 luglio 2014, il
Verwaltungsgericht Trier (Tribunale amministrativo di Trier, Germania) ha
respinto i ricorsi proposti avverso tali decisioni.
41 Con
sentenze del 18 febbraio 2016, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland‑Pfalz
(Tribunale amministrativo superiore del Land Renania-Palatinato, Germania) ha
annullato gli ordini di accompagnamento degli interessati alla frontiera
bulgara, ma ha respinto le domande quanto al resto. Secondo tale giudice, il
diritto all’asilo in Germania è stato correttamente negato ai ricorrenti, dal
momento che questi ultimi sono ivi arrivati provenendo da un paese terzo sicuro,
ossia l’Austria. I detti ordini di accompagnamento alla frontiera bulgara
sarebbero tuttavia illegittimi in quanto non sarebbe stato dimostrato che la Repubblica di Bulgaria
sia ancora disposta a riprendere in carico i ricorrenti.
42 I
ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto dinanzi al
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)
un’impugnazione avverso tali decisioni di parziale rigetto delle loro domande.
Essi sostengono, in particolare, che a norma dell’articolo 49, secondo comma,
seconda frase, del regolamento Dublino III la loro situazione rientra ancora
nel regolamento Dublino II e che quest’ultimo resta applicabile, anche dopo la
concessione di una protezione sussidiaria. Orbene, in forza delle disposizioni
del regolamento Dublino II, la competenza iniziale della Repubblica di Bulgaria
sarebbe stata trasferita alla Repubblica federale di Germania nel corso del
procedimento da esso previsto.
43 La Repubblica federale di
Germania ritiene che le domande di asilo di cui al procedimento principale
siano ormai inammissibili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 2,
dell’AsylG, il cui contenuto corrisponde a quello dell’articolo 33, paragrafo
2, lettera a), della direttiva procedure.
44 Il
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) dichiara che l’Ufficio
non poteva rifiutarsi di esaminare le domande d’asilo che gli sono state
sottoposte adducendo che i ricorrenti provenivano da un paese terzo sicuro. In
effetti, dato che il diritto nazionale deve essere interpretato conformemente
al diritto dell’Unione, un paese terzo sicuro potrebbe unicamente essere uno
Stato che non è uno Stato membro dell’Unione. Occorrerebbe quindi determinare
se le decisioni controverse possono essere considerate decisioni di rigetto
fondate sull’inammissibilità delle domande d’asilo, ai sensi dell’articolo 29,
paragrafo 1, punto 2, dell’AsylG.
45 In
tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale)
ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali in ciascuna delle cause C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17:
«1) Se la
disposizione transitoria di cui all’articolo 52, primo comma, della direttiva
[procedure] osti all’applicazione di una disciplina nazionale ai sensi della
quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina
precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
[procedure], una domanda di protezione internazionale è inammissibile qualora
il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro,
laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina
nazionale debba essere applicata anche alle domande presentate anteriormente al
20 luglio 2015.
Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, primo
comma, della direttiva [procedure] consenta agli Stati membri, in particolare,
un’attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva [procedure], con conseguente pari
inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla
trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale ma non ancora decise
in via definitiva al momento della trasposizione stessa.
2) Se l’articolo
33 della direttiva [procedure] riconosca agli Stati membri il diritto di
scegliere se respingere, in quanto inammissibile, una domanda di asilo o per
difetto di competenza internazionale (regolamento Dublino) o in base
all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [procedure].
3) In caso di
risposta affermativa alla seconda questione: se il diritto dell’Unione precluda
ad uno Stato membro di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di
protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso
protezione [sussidiaria] in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva [procedure], nel caso in cui
a) il
richiedente intenda ottenere un’estensione del beneficio della protezione
sussidiaria ottenuto in un altro Stato membro (riconoscimento dello status di
rifugiato) e la procedura di asilo nell’altro Stato membro sia e continui ad
essere pregiudicata da carenze sistemiche, ovvero
b) il
meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita
dei beneficiari della protezione sussidiaria, nell’altro Stato membro che abbia
già concesso protezione sussidiaria al richiedente
– violi
l’articolo 4 della [Carta] e l’articolo 3 della CEDU o
– non
soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva [sulla
qualifica], senza peraltro violare l’articolo 4 della [Carta] ovvero l’articolo
3 della CEDU.
4) In caso di
risposta positiva alla terza questione sub b): se ciò valga anche nel caso in
cui ai beneficiari della protezione sussidiaria non siano prestati affatto
mezzi di sussistenza oppure in una misura molto contenuta rispetto agli altri
Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli
stessi cittadini di detto Stato membro.
5) In caso di
risposta negativa alla seconda questione:
a) se il
regolamento Dublino III trovi applicazione in una procedura volta alla
concessione della protezione internazionale nel caso in cui la domanda di asilo
sia stata presentata anteriormente al 1° gennaio 2014, ma la richiesta di
ripresa in carico sia stata presentata solo successivamente a tale data e il
richiedente abbia già beneficiato in precedenza (nel febbraio del 2013) di
protezione sussidiaria nello Stato membro richiesto.
b) Se possa
desumersi dalle norme Dublino un trasferimento di competenza –
implicito – allo Stato membro che chieda la ripresa in carico di un
richiedente nel caso in cui lo Stato membro richiesto competente abbia respinto
la richiesta di ripresa in carico tempestivamente presentata in base alle
disposizioni Dublino e abbia invece fatto rinvio ad un accordo intergovernativo
di riammissione».
Nella causa C‑438/17
46 Il
sig. Magamadov, richiedente asilo di nazionalità russa, che dichiara di
essere ceceno, è giunto in Polonia nel corso del 2007, paese dove, in forza di
una decisione del 13 ottobre 2008, ha ottenuto la protezione sussidiaria. Nel
mese di giugno 2012, egli è entrato, accompagnato dalla propria coniuge e dal
figlio, in Germania, dove ha presentato, il 19 giugno 2012, una domanda
d’asilo.
47 Il
13 febbraio 2013 l’Ufficio ha trasmesso una richiesta di ripresa in carico
dell’interessato e della sua famiglia alle autorità polacche, le quali, il 18
febbraio 2013, hanno dichiarato di essere disposte a riprenderlo in carico.
48 Con
decisione del 13 marzo 2013, l’Ufficio ha ritenuto, senza un esame nel merito,
che le domande di asilo del sig. Magamadov e della sua famiglia fossero
inammissibili per il fatto che la
Repubblica di Polonia era lo Stato membro competente per
l’esame di tali domande e ha disposto il loro trasferimento in Polonia. Poiché
il trasferimento non è avvenuto entro il termine assegnato a causa di problemi
di salute incontrati dalla moglie del sig. Magamadov, l’Ufficio, con
decisione del 24 settembre 2013, ha revocato la propria decisione del 13 marzo
2013, per il motivo che la
Repubblica federale di Germania era divenuta lo Stato membro
competente ad esaminare tali domande a causa della scadenza di detto termine.
Con decisione del 23 giugno 2014, l’Ufficio ha rifiutato al sig. Magamadov
il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto di asilo, in
quanto che egli era arrivato in Germania provenendo da un paese terzo sicuro,
ossia la Polonia,
e ha disposto il suo accompagnamento in tale paese.
49 Con
sentenza del 19 maggio 2015, il Verwaltungsgericht Potsdam (Tribunale
amministrativo di Potsdam, Germania) ha respinto il ricorso proposto avverso
tale decisione.
50 Con
sentenza del 21 aprile 2016, l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
(Tribunale amministrativo superiore del Land Berlino-Brandenburgo, Germania) ha
annullato la decisione dell’Ufficio del 23 giugno 2014. Esso ha infatti
considerato che la regola secondo la quale il diritto di asilo non dev’essere
concesso a un cittadino straniero venuto da un paese sicuro non fosse
applicabile nel procedimento principale, e ciò in ragione della deroga prevista
all’articolo 26bis, paragrafo 1, terza frase, punto 2, dell’AsylG, secondo cui
la regola del paese terzo sicuro non si applica allorché, come nel caso di
specie, la Repubblica
federale di Germania è divenuta lo Stato membro competente per l’esame della
domanda di protezione dell’interessato ai sensi del diritto dell’Unione. Poiché
la domanda di asilo di cui trattasi nel procedimento principale è stata
presentata prima del 20 luglio 2015, sarebbe applicabile al caso di specie la
direttiva 2005/85. Orbene, tale direttiva non ammetterebbe il rigetto da parte
di uno Stato membro di una domanda di asilo senza esame nel merito, se non
quando un altro Stato membro abbia riconosciuto alla persona interessata lo
status di rifugiato.
51 La Repubblica federale di
Germania ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza
dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).
Essa sostiene in particolare che la domanda di asilo di cui trattasi nel
procedimento principale è attualmente inammissibile ai sensi dell’articolo 29,
paragrafo 1, punto 2, dell’AsylG, come modificato dall’Integrationsgesetz,
poiché al sig. Magamadov è stata concessa una protezione internazionale in
Polonia. L’interessato, da parte sua, afferma che la sua domanda di asilo
presentata il 19 giugno 2012 non è inammissibile, in quanto la Repubblica di Polonia
gli ha concesso non già lo status di rifugiato, bensì una mera protezione
sussidiaria.
52 Il
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) dichiara che l’Ufficio
non poteva rifiutarsi di esaminare la domanda d’asilo che gli era stata
sottoposta adducendo che il ricorrente proveniva da un paese terzo sicuro. In
effetti, dato che il diritto nazionale deve essere interpretato conformemente
al diritto dell’Unione, un paese terzo sicuro potrebbe unicamente essere uno
Stato che non è uno Stato membro dell’Unione. Occorrerebbe quindi determinare
se la decisione controversa possa essere considerata una decisione di rigetto
fondata sull’inammissibilità delle domande d’asilo, ai sensi dell’articolo 29,
paragrafo 1, punto 2, dell’AsylG.
53 Ciò
premesso, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se la
disposizione transitoria di cui all’articolo 52, primo comma, della direttiva
[procedure] osti all’applicazione di una disciplina nazionale ai sensi della
quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina
precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
[procedure], una domanda di protezione internazionale è inammissibile qualora
il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro,
laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina
nazionale debba essere applicata anche alle domande presentate anteriormente al
20 luglio 2015. Se quanto sopra si applichi in ogni caso qualora, ai sensi
dell’articolo 49 del regolamento [Dublino III], la domanda di asilo rientri
ancora in toto nella sfera di applicazione del regolamento [Dublino II].
2) Se la
disposizione transitoria di cui all’articolo 52, primo comma, della direttiva
[procedure] consenta agli Stati membri, in particolare, un’attuazione
retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva [procedure], con conseguente pari inammissibilità
delle domande di asilo presentate anteriormente all’entrata in vigore della
direttiva [procedure] e alla trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale
ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa».
Procedimento dinanzi alla Corte
54 Con
decisione del presidente della Corte del 9 giugno 2017, le cause C‑297/17, C‑318/17
e C‑319/17 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del
procedimento, nonché della sentenza, dato che le questioni pregiudiziali
nell’ambito delle tre cause sono identiche. Inoltre, con decisione della Corte
del 30 gennaio 2018, tali cause e la causa C‑438/17 sono state riunite ai fini
della fase orale del procedimento, nonché della sentenza.
55 Nelle
sue domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto
l’applicazione del procedimento accelerato previsto dall’articolo 105,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tali domande sono state
respinte con ordinanze del presidente della Corte del 14 luglio 2017, Ibrahim
e a. (C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17, non pubblicata, EU:C:2017:561), e del
19 settembre 2017, Magamadov (C‑438/17, non pubblicata, EU:C:2017:723).
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione nelle cause C‑297/17,
C‑318/17 e C‑319/17 e sulle questioni nella causa C‑438/17
56 Con
tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 52, primo comma, della direttiva procedure
debba essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di
prevedere l’immediata applicazione della disposizione del diritto nazionale che
recepisce l’articolo 33, paragrafo 2), lettera a), di tale direttiva, a domande
di asilo sulle quali non si è ancora statuito in via definitiva, introdotte
prima del 20 luglio 2015 e anteriormente all’entrata in vigore di tale
disposizione del diritto nazionale. Nel contesto della causa C‑438/17, tale
giudice chiede, inoltre, se lo stesso valga anche quando la domanda d’asilo è
stata presentata prima dell’entrata in vigore della direttiva procedure e essa
ricada ancora in toto, a norma dell’articolo 49 del regolamento Dublino III,
nell’ambito di applicazione del regolamento Dublino II.
57 In
forza dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure, gli
Stati membri possono giudicare inammissibile una domanda di protezione
internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso la protezione
internazionale.
58 Prevedendo
che uno Stato membro possa respingere tale domanda dichiarandola inammissibile
anche in situazioni in cui il richiedente ha ottenuto solo una protezione
sussidiaria in un altro Stato membro, tale disposizione estende la facoltà
precedentemente prevista dall’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2005/85, che consentiva un siffatto rigetto unicamente quando il
richiedente aveva ottenuto in un altro Stato membro lo status di rifugiato.
59 Dall’articolo
51, paragrafo 1, della direttiva procedure risulta che gli Stati membri erano
tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi, tra l’altro, all’articolo 33 di tale
direttiva entro il 20 luglio 2015. Inoltre, a norma dell’articolo 53, primo
comma, della direttiva procedure, la direttiva 2005/85 è stata abrogata con
effetto dal 21 luglio 2015.
60 L’articolo
52, primo comma, della direttiva procedure contiene talune disposizioni
transitorie.
61 Così,
a norma dell’articolo 52, primo comma, prima frase, di tale direttiva, gli
Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, alle domande di protezione
internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione
internazionale avviate «dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente».
62 Ai
sensi dell’articolo 52, primo comma, seconda frase, della direttiva procedure,
alle domande presentate «prima del 20 luglio 2015» nonché alle procedure di
revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi
della direttiva 2005/85.
63 Dall’esame
dei lavori preparatori della direttiva procedure, in particolare da un
confronto tra la posizione (UE) n. 7/2013 del Consiglio in prima lettura
in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale, adottata il 6 giugno 2013 (GU 2013, C 179 E,
pag. 27), e la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale [COM(2009) 554 definitivo], si ricava che l’espressione «o ad
una data precedente», che figura all’articolo 52, primo comma, prima frase,
della direttiva procedure è stata aggiunta nel corso del processo legislativo
(sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 71).
64 Di
conseguenza, nonostante la tensione esistente tra la prima e la seconda frase
dell’articolo 52, primo comma, della direttiva procedure, dai suddetti lavori
preparatori emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli
Stati membri che lo desiderassero di applicare le loro disposizioni di
attuazione di tale direttiva, con effetto immediato, alle domande di protezione
internazionale presentate prima del 20 luglio 2015 (sentenza del 25 luglio
2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 72).
65 Dai
citati lavori preparatori non emerge peraltro alcun elemento che deponga nel
senso che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare tale facoltà –
che l’articolo 52, primo comma, della direttiva procedure conferisce agli Stati
membri – solo alle disposizioni più favorevoli ai richiedenti protezione
internazionale rispetto a quelle precedentemente adottate ai fini della
trasposizione della direttiva 2005/85.
66 Resta
il fatto che, sebbene l’articolo 52, primo comma, della direttiva procedure
abbia autorizzato gli Stati membri ad applicare le loro disposizioni che
attuano tale direttiva alle domande di protezione internazionale presentate
prima del 20 luglio 2015, esso non li ha tuttavia costretti a farlo. Atteso che
tale disposizione offre, attraverso l’impiego dell’espressione «avviate dopo il
20 luglio 2015 o ad una data precedente», varie possibilità di applicazione
ratione temporis, è opportuno, affinché i principi di certezza del diritto e di
uguaglianza dinanzi alla legge siano rispettati nell’attuazione del diritto
dell’Unione e i richiedenti protezione internazionale siano in tal modo
tutelati contro l’arbitrarietà, che ogni Stato membro vincolato da tale
direttiva tratti in modo prevedibile e uniforme le domande di protezione
internazionale presentate nel corso di uno stesso periodo nel suo territorio
(v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16,
EU:C:2018:584, punto 73).
67 Risulta
dalle ordinanze di rinvio che la disposizione con cui è stato recepito nel
diritto tedesco l’ulteriore motivo di inammissibilità ex articolo 33, paragrafo
2, lettera a), della direttiva procedure, vale a dire l’articolo 29, paragrafo
1, punto 2, dell’AsylG, è entrata in vigore a decorrere dal 6 agosto 2016 e
che, in assenza di disposizioni transitorie nazionali, il giudice del rinvio
deve, a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, prima frase, dell’AsylG, basare la
propria decisione nei procedimenti principali sulla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento dell’ultima udienza dinanzi a tale giudice o, in
assenza di udienza, alla data della sua decisione e, di riflesso, sull’articolo
29 dell’AsylG come vigente in tale data, a meno che l’articolo 52, primo comma,
della direttiva procedure non osti all’immediata applicazione di tale versione
a domande che sono state introdotte prima della sua entrata in vigore, ma sulle
quali non vi sia ancora stata una pronuncia definitiva.
68 A
tale riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che una disposizione nazionale
come l’articolo 77, paragrafo 1, prima frase, dell’AsylG garantisce che le
domande di protezione internazionale introdotte durante uno stesso periodo nel
territorio tedesco e in merito alle quali non fosse ancora intervenuta una
pronuncia definitiva al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 29,
paragrafo 1, punto 2, dell’AsylG, siano esaminate in una forma prevedibile ed
uniforme.
69 In
secondo luogo, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti 64 e 65 della
presente sentenza, l’articolo 52, primo comma, della direttiva procedure non
osta a che una disposizione nazionale che traspone il motivo di inammissibilità
aggiuntivo previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di tale
direttiva sia, in forza del diritto nazionale, applicabile ratione temporis a
domande d’asilo che siano state presentate prima del 20 luglio 2015 e
anteriormente all’entrata in vigore di tale norma di recepimento, ma sulle
quali non ci si è ancora pronunciati in via definitiva.
70 In
terzo luogo, per quanto l’articolo 52, primo comma, della direttiva procedure
non osti neppure, in linea di principio, a un’applicazione immediata delle disposizioni
della direttiva a domande introdotte anteriormente alla sua entrata in vigore,
si constata tuttavia che un’applicazione immediata del motivo di
inammissibilità aggiuntivo di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di
detta direttiva trova i propri limiti in una situazione come quella di cui
trattasi nella causa C‑438/17, in cui tanto la domanda d’asilo presentata in
Germania quanto la richiesta di ripresa in carico sono state presentate prima
del 1º gennaio 2014, sicché tale domanda, a norma dell’articolo 49 del
regolamento Dublino III, rientra ancora in toto nell’ambito di applicazione del
regolamento Dublino II.
71 In
effetti la direttiva procedure, che è stata adottata in pari data del
regolamento Dublino III, prevede, alla stessa stregua di quest’ultimo,
un’estensione del suo campo di applicazione alle domande di protezione
internazionale rispetto alla direttiva 2005/85 che l’ha preceduta e che
disciplinava solo la procedura di asilo. È quindi in questo quadro normativo
più ampio che è stato introdotto il motivo d’irricevibilità aggiuntivo previsto
dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure, che
consente agli Stati membri di respingere una domanda di asilo in quanto
inammissibile anche quando il richiedente asilo ha ottenuto da un altro Stato
membro non già un diritto di asilo, bensì meramente una protezione sussidiaria.
72 Peraltro,
mentre l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2005/85 si riferisce al
regolamento Dublino II, l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva procedure
rinvia al regolamento Dublino III.
73 Dall’impianto
sistematico del regolamento Dublino III e da quello della direttiva procedure,
nonché dalla formulazione dell’articolo 33, paragrafo 1, di quest’ultima, si
desume quindi che il motivo di inammissibilità aggiuntivo previsto
dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva citata non è
destinato ad applicarsi ad una domanda di asilo che rientri ancora in toto
nell’ambito di applicazione del regolamento Dublino II.
74 Alla
luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione sollevata nelle
cause C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17 e alle questioni poste nella causa C‑438/17,
dichiarando che l’articolo 52, primo comma, della direttiva procedure deve
essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di prevedere
un’immediata applicazione della disposizione nazionale che traspone il
paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 33, di tale direttiva a domande d’asilo
non ancora decise in via definitiva, introdotte prima del 20 luglio 2015 e
anteriormente all’entrata in vigore di tale disposizione nazionale. Tale
articolo 52, primo comma, letto alla luce, in particolare, del citato articolo
33, osta invece a una siffatta applicazione immediata in una situazione in cui
tanto la domanda di asilo quanto la domanda di ripresa in carico sono state
presentate prima dell’entrata in vigore della direttiva procedure e,
conformemente all’articolo 49 del regolamento Dublino III, rientrano ancora in
toto nel campo di applicazione del regolamento Dublino II.
Sulla seconda questione nelle cause C‑297/17,
C‑318/17 e C‑319/17
75 Dalla
decisione di rinvio emerge che, con la presente questione, il giudice nazionale
chiede se l’articolo 33 della direttiva procedure debba essere interpretato nel
senso che consente agli Stati membri di respingere una domanda di asilo in
quanto inammissibile ai sensi del paragrafo 2, lettera a), dello stesso
articolo 33, senza che questi ultimi debbano in via prioritaria avvalersi della
procedura di presa in carico o di ripresa in carico prevista dai regolamenti
Dublino II o Dublino III.
76 In
applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva procedure, oltre ai
casi in cui una domanda non è esaminata ai sensi del regolamento Dublino III,
gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia
attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma
della direttiva sulla qualifica, qualora la domanda sia giudicata inammissibile
a norma dell’articolo 33 di tale direttiva. Il paragrafo 2 di tale articolo 33
elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare
una domanda di protezione internazionale inammissibile.
77 Dal
disposto dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva procedure, e
segnatamente dall’utilizzo dei termini «[o]ltre ai casi in cui una domanda non
è esaminata a norma del regolamento [Dublino III]», nonché dalla finalità di
economia procedurale perseguita da tale disposizione, emerge che, nelle situazioni
elencate all’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, essa consente agli
Stati membri di respingere una domanda di protezione internazionale come
inammissibile senza che questi ultimi debbano in via prioritaria avvalersi
delle procedure di presa o ripresa in carico previste dal regolamento Dublino
III.
78 Inoltre,
per quanto attiene a domande di protezione internazionale come quelle oggetto
delle cause C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17, che rientrano parzialmente nel
regolamento Dublino III, uno Stato membro non può legittimamente chiedere a un
altro Stato membro di prendere o riprendere in carico, nelle procedure definite
da tale regolamento, un cittadino di un paese terzo che ha presentato una
domanda di protezione internazionale nel primo di tali Stati membri dopo aver
ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria nel secondo di questi.
79 In
effetti, in tale situazione, il legislatore dell’Unione ha considerato che il
rigetto di una siffatta domanda di protezione internazionale doveva essere
garantito da una decisione di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 33,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure, anziché mediante una
decisione di trasferimento e di non esame, ai sensi dell’articolo 26 del
regolamento Dublino III (v. ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed, C‑36/17,
EU:C:2017:273, punti 39 e 41).
80 Ciò
premesso, occorre rispondere alla seconda questione nelle cause C‑297/17, C‑318/17
e C‑319/17 dichiarando che, in una situazione come quella al centro di tali
cause, l’articolo 33 della direttiva procedure deve essere interpretato nel
senso che consente agli Stati membri di respingere una domanda d’asilo come
inammissibile ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del citato articolo 33,
senza che questi ultimi debbano o possano avvalersi in via prioritaria delle
procedure di presa o ripresa in carico previste dal regolamento Dublino III.
Sulle questioni terza e quarta nelle cause C‑297/17,
C‑318/17 e C‑319/17
81 Con
tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, da un lato, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
procedure debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro
eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere in quanto inammissibile
una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è
già stata concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando
le condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in tale
altro Stato membro o sono contrarie all’articolo 4 della Carta, o non
soddisfano le disposizioni del Capo VII della direttiva sulla qualifica senza
tuttavia spingersi fino a violare tale articolo 4. Esso chiede se,
all’occorrenza, lo stesso valga anche quando a detti beneficiari, nel citato
altro Stato membro, non siano accordate prestazioni di sussistenza, oppure essi
siano destinatari di siffatte prestazioni in una misura molto inferiore
rispetto ad altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente, sotto
questo profilo, dagli stessi cittadini di detto Stato membro.
82 Dall’altro
lato, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva procedure debba essere interpretato nel senso che osta a che
uno Stato eserciti la medesima facoltà, quando la procedura d’asilo nell’altro
Stato membro era e sia tuttora pregiudicata da carenze sistemiche.
83 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la circostanza di cui al punto 81 della
presente sentenza, occorre ricordare che il diritto dell’Unione poggia sulla
premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli
altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di
valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo
2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia
reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel
rispetto del diritto dell’Unione che li attua nonché nel fatto che i rispettivi
ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente
ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta, segnatamente
agli articoli 1 e 4 di quest’ultima, che sanciscono uno dei valori fondamentali
dell’Unione e dei suoi Stati membri (sentenza in data odierna, Jawo, C‑163/17,
punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).
84 Il
principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste un’importanza
fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consente la creazione e il
mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il
principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente
per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di
ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati
membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti
fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (sentenza in data odierna, Jawo, C‑163/17,
punto 81 e la giurisprudenza ivi citata).
85 Conformemente
al principio di reciproca fiducia, si deve presumere che il trattamento
riservato ai beneficiari di protezione internazionale in ciascuno Stato membro
sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione di Ginevra e
dalla CEDU (sentenza in data odierna, Jawo, C‑163/17, punto 82 e la
giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale, segnatamente, laddove si applichi
l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure, che, nel
quadro della procedura comune di asilo istituita da tale direttiva, costituisce
un’espressione del principio della fiducia reciproca.
86 Tuttavia,
non si può escludere che tale sistema incontri, nella pratica, gravi difficoltà
di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussiste un rischio
serio che taluni richiedenti protezione internazionale siano, in caso di
trasferimento verso detto Stato membro, trattati in modo incompatibile con i
loro diritti fondamentali (sentenza in data odierna, Jawo, C‑163/17, punto 83 e
la giurisprudenza ivi citata).
87 In
tale contesto è importante rilevare che, considerato il carattere generale e
assoluto del divieto imposto dall’articolo 4 della Carta, che è strettamente
legato al rispetto della dignità umana e che proibisce, senza alcuna
possibilità di deroga, i trattamenti inumani o degradanti sotto qualsiasi
forma, ai fini dell’applicazione del summenzionato articolo 4 è irrilevante che
il momento in cui l’interessato sarebbe esposto a un grave rischio di subire un
trattamento siffatto sia quello del suo trasferimento, oppure durante la
procedura di asilo, ovvero all’esito di quest’ultima (v., per analogia,
sentenza in data odierna, Jawo, C‑163/17, punto 88).
88 Così,
quando il giudice investito di un ricorso avverso una decisione che respinge
una nuova domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile dispone
di elementi prodotti dal richiedente per dimostrare l’esistenza di un tale
rischio nello Stato membro che ha già riconosciuto la protezione sussidiaria,
il suddetto giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi,
attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del
livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione,
l’esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono
determinati gruppi di persone (v., per analogia, sentenza in data odierna,
Jawo, C‑163/17, punto 90 e giurisprudenza citata).
89 In
proposito, si deve evidenziare che, per rientrare nell’ambito di applicazione
dell’articolo 4 della Carta, che corrisponde all’articolo 3 della CEDU e il cui
significato e la cui portata sono quindi, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo
3, della Carta, i medesimi di quelli conferiti dalla suddetta convenzione, le
carenze menzionate al punto precedente della presente sentenza devono
raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità, la quale dipende
dall’insieme delle circostanze del caso di specie (sentenza in data odierna,
Jawo, C‑163/17, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).
90 Tale
soglia particolarmente elevata di gravità sarebbe raggiunta quando
l’indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporta che una persona
completamente dipendente dall’assistenza pubblica si verrebbe a trovare, a
prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione
di estrema deprivazione materiale che non le consentirebbe di far fronte ai
suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre
di un alloggio, e che pregiudicherebbe la sua salute fisica o psichica o che la
porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (sentenza
in data odierna, Jawo, C‑163/17, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).
91 Detta
soglia non può quindi comprendere situazioni che, quantunque caratterizzate da
un elevato grado di precarietà o da un forte degrado delle condizioni di vita
dell’interessato, non implichino una estrema deprivazione materiale che ponga
detto soggetto in una situazione di una gravità tale da poter essere assimilata
a un trattamento inumano o degradante (sentenza in data odierna, Jawo, C‑163/17,
punto 93).
92 Alla
luce degli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio rispetto a questo
punto, occorre precisare che, considerata l’importanza rivestita dal principio
della fiducia reciproca per il sistema europeo comune d’asilo, violazioni delle
disposizioni del capo VII della direttiva sulla qualifica che non producono
quale conseguenza una lesione dell’articolo 4 della Carta non impediscono agli
Stati membri di esercitare la facoltà offerta dall’articolo 33, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva procedure.
93 Per
quanto riguarda la circostanza, anch’essa menzionata dal giudice del rinvio,
che i beneficiari di protezione sussidiaria non ricevano, nello Stato membro
che ha concesso tale protezione al richiedente, nessuna prestazione di
sussistenza, o siano destinatari di una siffatta prestazione in misura molto
inferiore rispetto agli altri Stati membri, senza tuttavia essere trattati
diversamente dai cittadini di tale Stato membro, essa può indurre a dichiarare
che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un rischio effettivo di subire un
trattamento contrario all’articolo 4 della Carta solo se detta circostanza
comporta la conseguenza che quest’ultimo si troverebbe, in considerazione della
sua particolare vulnerabilità, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue
scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale,
corrispondente ai criteri menzionati ai punti da 89 a 91 della presente
sentenza.
94 In
ogni caso, la mera circostanza che la protezione sociale e/o le condizioni di
vita siano più favorevoli nello Stato membro presso il quale è stata presentata
la nuova domanda di protezione internazionale rispetto allo Stato che ha già
concesso la protezione sussidiaria non è idonea a suffragare la conclusione
secondo cui l’interessato verrebbe esposto, in caso di trasferimento in
quest’ultimo Stato membro, a un rischio effettivo di subire un trattamento
contrario all’articolo 4 della Carta (v., per analogia, sentenza odierna, Jawo,
C‑163/17, punto 97).
95 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, l’ipotesi di cui al punto 82 della presente
sentenza, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che le carenze nella
procedura di asilo richiamate dal giudice del rinvio consistono, secondo
quest’ultimo, nel fatto che lo Stato membro che ha concesso la protezione
sussidiaria prevedibilmente rifiuti, ledendo inoltre la direttiva qualifiche,
di riconoscere ai richiedenti protezione internazionale lo status di rifugiato
e che, in violazione dell’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva procedure,
esso non esamini neppure domande reiterate nonostante elementi o risultanze
nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente
possa essere attribuito tale status.
96 Il
giudice del rinvio chiede, in proposito, se il combinato disposto dell’articolo
18 della Carta e dell’articolo 78 TFUE, in una situazione del genere,
obblighi uno Stato membro a esaminare la nuova domanda di protezione
internazionale nonostante una regola interna che attua l’articolo 33, paragrafo
2, lettera a), della direttiva procedure.
97 Occorre
ricordare che tanto la direttiva sulla qualifica quanto la direttiva procedure
sono state adottate sul fondamento dell’articolo 78 TFUE e con la finalità
di realizzare l’obiettivo da esso enunciato, nonché di garantire l’osservanza
dell’articolo 18 della Carta.
98 In
forza della direttiva sulla qualifiche, e segnatamente del suo articolo 13, gli
Stati membri sono tenuti a riconoscere lo status di rifugiato al cittadino di
un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di
rifugiato, in conformità dei capi II e III di tale direttiva. Per chiarire se
ricorre tale ipotesi essi devono, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, di
detta direttiva, esaminare ciascuna domanda di protezione internazionale su
base individuale. Pertanto, essi possono riconoscergli lo status conferito
dalla protezione sussidiaria invece dello status di rifugiato solo quando, a
seguito di una valutazione individuale siffatta, gli Stati membri accertano che
il richiedente di tale protezione soddisfa non già le condizioni di cui a tale
Capo III, bensì quelle previste al Capo V della medesima direttiva.
99 Ebbene,
se la procedura d’asilo in uno Stato membro conducesse a rifiutare
sistematicamente, senza un esame effettivo, il riconoscimento dello status di
rifugiato a richiedenti di protezione internazionale che presentano i requisiti
previsti ai capi II e III della direttiva sulla qualifica, il trattamento dei
richiedenti asilo in tale Stato membro non potrebbe essere considerato conforme
agli obblighi che discendono dall’articolo 18 della Carta.
100 Ciò
premesso, gli altri Stati membri possono respingere come inammissibile la nuova
domanda che l’interessato gli ha presentato, in applicazione dell’articolo 33,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure, considerato congiuntamente
al principio di fiducia reciproca. In un caso del genere, incombe allo Stato
membro che ha concesso la protezione sussidiaria riprendere la procedura intesa
all’ottenimento dello status di rifugiato.
101 Risulta
da tutte le considerazioni che precedono che occorre rispondere alle questioni
terza e quarta nelle cause C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17 nei seguenti termini:
– L’articolo
33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure deve essere interpretato
nel senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta
da tale disposizione di respingere come inammissibile una domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata
concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le
prevedibili condizioni di vita in cui si troverebbe detto richiedente quale
beneficiario di una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo
esporrebbero ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante,
nell’accezione dell’articolo 4 della Carta. La circostanza che i beneficiari di
tale protezione sussidiaria non ricevano, in detto Stato membro, nessuna
prestazione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatta prestazione in
misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, pur senza essere
trattati diversamente dai cittadini di tale Stato membro, può indurre a dichiarare
che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un siffatto rischio solo se detta
circostanza comporta la conseguenza che quest’ultimo si troverebbe, in
considerazione della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua
volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione
materiale.
– L’articolo
33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure deve essere interpretato
nel senso che non osta a che uno Stato membro eserciti tale medesima facoltà,
quando la procedura d’asilo nell’altro Stato membro che ha concesso al
richiedente una protezione sussidiaria conduca a rifiutare sistematicamente,
senza un esame effettivo, il riconoscimento dello status di rifugiato a
richiedenti protezione internazionale che presentano i requisiti previsti ai
capi II e III della direttiva sulla qualifica.
Sulla quinta questione nelle cause C‑297/17,
C‑318/17 e C‑319/17
102 Tenuto
conto della risposta data in particolare alla seconda questione nelle cause C‑297/17,
C‑318/17 e C‑319/17, non occorre più risolvere la quinta questione sollevata in
tali cause.
Sulle spese
103 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 52,
primo comma, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel
senso che consente ad uno Stato membro di prevedere un’immediata applicazione
della disposizione nazionale che traspone il paragrafo 2, lettera a),
dell’articolo 33 di tale direttiva a domande d’asilo non ancora decise in via
definitiva, introdotte prima del 20 luglio 2015 e anteriormente all’entrata in
vigore di tale disposizione nazionale. Tale articolo 52, primo comma, letto
alla luce, in particolare, del citato articolo 33, osta invece a una siffatta
applicazione immediata in una situazione in cui tanto la domanda di asilo
quanto la domanda di ripresa in carico sono state presentate prima dell’entrata
in vigore della direttiva 2013/32 e, conformemente all’articolo 49 del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, rientrano ancora in toto nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo.
2) In una situazione
come quella oggetto delle cause C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17,
l’articolo 33 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che
consente agli Stati membri di respingere una domanda d’asilo come inammissibile
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del citato articolo 33, senza che questi
ultimi debbano o possano avvalersi in via prioritaria delle procedure di presa
o ripresa in carico previste dal regolamento n. 604/2013.
3) L’articolo 33,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel
senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da
tale disposizione di respingere come inammissibile una domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa
da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le prevedibili
condizioni di vita in cui si troverebbe sottoposto detto richiedente quale
beneficiario di una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo
esporrebbero ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante,
nell’accezione dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. La circostanza che i beneficiari di tale protezione sussidiaria non
ricevano, in detto Stato membro, nessuna prestazione di sussistenza, o siano
destinatari di una siffatto prestazione in misura molto inferiore rispetto agli
altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini di
tale Stato membro, può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe ivi
esposto a un siffatto rischio solo se detta circostanza comporta la conseguenza
che quest’ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare
vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte
personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno
Stato membro eserciti tale medesima facoltà, quando la procedura d’asilo
nell’altro Stato membro che ha concesso al richiedente una protezione
sussidiaria conduca a rifiutare sistematicamente, senza un esame effettivo, il
riconoscimento dello status di rifugiato a richiedenti protezione
internazionale che presentano i requisiti previsti ai capi II e III della
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Dal sito http://curia.europa.eu
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