Corte di Giustizia UE 12 marzo
2019, n. C-221/17, Tjebbes
e a.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea –
Articolo 20 TFUE – Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanze di uno Stato membro e di
uno Stato terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro
e della cittadinanza dell’Unione – Conseguenze – Proporzionalità
L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato
nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di
cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la
perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso
di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato
membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione europea e dei
diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti,
inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare,
in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e,
eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in
occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di
qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell’ambito di
siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la
perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella
dello status di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità
con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni
interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 marzo 2019
Nella causa C‑221/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State
(Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 19 aprile 2017, pervenuta
in cancelleria il 27 aprile 2017, nel procedimento
M.G. Tjebbes,
G.J.M. Koopman,
E. Saleh Abady,
L. Duboux
contro
Minister van Buitenlandse Zaken,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Prechal, M. Vilaras, K. Jürimäe e C. Lycourgos
(relatore), presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász,
J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen e D. Šváby,
giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: M.‑A. Gaudissart, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 24 aprile 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per
M.G. Tjebbes, da A. van Rosmalen;
– per
G.J.M.Koopman e L. Duboux, da E. Derksen, advocaat;
– per
E. Saleh Abady, da N. van Bremen, advocaat;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, H.S. Gijzen e
J. Langer, in qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, da M. Browne, L. Williams e A. Joyce, in qualità di
agenti;
– per il
governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da H. Kranenborg ed E. Montaguti, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 12 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20
e 21 TFUE nonché dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, le
sig.re M.G. Tjebbes, G.J.M. Koopman, E. Saleh Abady e
L. Duboux e, dall’altro, il Minister van Buitenlandse Zaken (Ministro
degli Affari esteri, Paesi Bassi; in prosieguo: il «ministro») in merito al
rifiuto di quest’ultimo di esaminare le loro rispettive domande di rilascio di
un passaporto nazionale.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia
3 La Convenzione delle Nazioni
Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto
1961 ed entrata in vigore il 13 dicembre 1975 (in prosieguo: la «convenzione
sulla riduzione dei casi di apolidia»), è applicabile al Regno dei Paesi Bassi
a partire dall’11 agosto 1985. L’articolo 6 di tale convenzione così dispone:
«Se la legge di uno Stato contraente prevede la perdita
della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza
della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà
subordinata al possesso o all’acquisizione di un’altra cittadinanza».
4 L’articolo
7, paragrafi da 3 a 6, di detta convenzione prevede quanto segue:
«3. Fatto salvo
quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno
Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per
il fatto di essere partito o di avere la residenza all’estero, per una mancata
registrazione o per altre ragioni simili.
4. Una persona
naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza
all’estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come
specificato dalla legislazione dello Stato contraente interessato, nel caso in
cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di
mantenere la sua cittadinanza.
5. Nel caso di un
cittadino di uno Stato contraente nato al di fuori del territorio di detto
Stato, la legge nazionale può subordinare la conservazione della cittadinanza
dopo che è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età al fatto che
in quel momento la persona in questione sia residente nel territorio dello
Stato o che si sia registrata presso l’autorità competente.
6. Fatte salve le
circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di
uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria
cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra
disposizione della presente [c]onvenzione».
Convenzione europea sulla cittadinanza
5 La Convenzione europea
sulla cittadinanza, adottata il 6 novembre 1997 nell’ambito del Consiglio
d’Europa ed entrata in vigore il 1° marzo 2000 (in prosieguo: la
«convenzione sulla cittadinanza»), è applicabile al Regno dei Paesi Bassi a
partire dal 1° luglio 2001. L’articolo 7 di tale convenzione così dispone:
«1. Uno Stato [p]arte
non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della
cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne nei seguenti casi:
(...)
e) assenza di
un qualsiasi legame effettivo tra lo Stato [p]arte e un cittadino che risiede
abitualmente all’estero;
(...)
2. Uno Stato [p]arte
può prevedere la perdita della sua cittadinanza per i minori i cui genitori
perdono la sua cittadinanza, ad eccezione dei casi rientranti nelle lettere c)
e d) del paragrafo 1. Tuttavia, i minori non perdono la cittadinanza se almeno
uno dei genitori conserva tale cittadinanza.
(...)».
Diritto dell’Unione
6 L’articolo
20 TFUE così dispone:
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È
cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la
sostituisce.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono
soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:
a) il diritto
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
(…)
c) il diritto
di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui
hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato;
(…)».
7 Ai
sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie
comunicazioni.
8 L’articolo
24, paragrafo 2, della Carta prevede quanto segue:
«2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore
del minore deve essere considerato preminente».
Diritto dei Paesi Bassi
9 L’articolo
6, paragrafo 1, lettera f), del Rijkswet op het Nederlanderschap (legge sulla
cittadinanza dei Paesi Bassi; in prosieguo: la «legge sulla cittadinanza») così
dispone:
«1.
f) Dopo
il deposito di un’apposita dichiarazione scritta, acquista la cittadinanza dei
Paesi Bassi mediante conferma ai sensi del paragrafo 3: lo straniero
maggiorenne che in qualsiasi momento ha avuto la cittadinanza dei Paesi Bassi
(...), ha un’autorizzazione all’ingresso per un periodo indeterminato e ha la
sua residenza principale da almeno un anno nei Paesi Bassi (...), sempre che
non abbia perso la cittadinanza dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 15,
paragrafo 1, lettere d) o f)».
10 L’articolo
15 di tale legge così dispone:
«1. Un maggiorenne
perde la cittadinanza dei Paesi Bassi:
(...)
c) se possiede
anche una cittadinanza straniera e durante la sua maggiore età per un periodo
ininterrotto di dieci anni, essendo in possesso di entrambe le cittadinanze, ha
avuto la sua residenza principale fuori dai Paesi Bassi e fuori dai territori a
cui è applicabile il [Trattato UE] (...);
(...)
3. Il periodo di cui
al primo paragrafo, lettera c), è considerato ininterrotto se l’interessato ha
avuto la sua residenza principale nei Paesi Bassi (...) ovvero in uno dei
territori a cui si applica il [Trattato UE] per un periodo inferiore a un anno.
4. Il periodo di cui
al paragrafo 1, lettera c), è interrotto dal rilascio di una dichiarazione sul
possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi o di un documento di viaggio o di
carta d’identità dei Paesi Bassi ai sensi del [Paspoortwet (legge sui
passaporti)]. Dal giorno del rilascio inizia a decorrere un nuovo periodo di
dieci anni».
11 L’articolo
16 della legge sulla cittadinanza così dispone:
«1. Un minore perde
la cittadinanza dei Paesi Bassi:
(...)
d) se il padre
o la madre perde la cittadinanza dei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 15,
paragrafo 1, lettere b), c) o d) (...);
(...)
2. La perdita della
cittadinanza dei Paesi Bassi di cui al paragrafo 1 non ha effetto:
a) se e
fintantoché uno dei genitori possiede la cittadinanza dei Paesi Bassi;
(...)
e) se il
minore è nato nel paese di cui ha acquisito la cittadinanza e ivi ha la sua
residenza principale al momento dell’acquisizione (...);
f) se il
minore ha o ha avuto la sua residenza principale nel paese di cui ha acquisito la
cittadinanza per un periodo ininterrotto di cinque anni (…);
(...)».
12 A
norma dell’articolo IV del Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het
Nederlanderschap (verkrijging verlening, en verlies van het Nederlanderschap)
[legge recante modifica della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi
(acquisto, concessione e perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi)], del 21
dicembre 2000, il periodo di dieci anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1,
della legge sulla cittadinanza comincia a decorrere non prima del
1° aprile 2003.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13 La
sig.ra Tjebbes è nata il 29 agosto 1984 a Vancouver (Canada) e possiede,
dalla nascita, le cittadinanze dei Paesi Bassi e del Canada. Il 9 maggio 2003
le è stato rilasciato un passaporto dei Paesi Bassi. La validità di tale
passaporto scadeva il 9 maggio 2008. Il 25 aprile 2014 la sig.ra Tjebbes
ha presentato domanda di passaporto presso il consolato dei Paesi Bassi di
Calgary (Canada).
14 La
sig.ra Koopman è nata il 23 marzo 1967 a Hoorn (Paesi Bassi). Il 21 maggio
1985 si è stabilita in Svizzera e, il 7 aprile 1988, ha contratto matrimonio
con il sig. P. Duboux, che era cittadino svizzero. Per effetto di
tale matrimonio la sig.ra Koopman ha ottenuto anche la cittadinanza
svizzera. Ella possedeva un passaporto dei Paesi Bassi rilasciato il 10 luglio
2000 e valido sino al 10 luglio 2005. L’8 settembre 2014 la sig.ra Koopman
ha presentato domanda di passaporto presso l’ambasciata del Regno dei Paesi
Bassi di Berna (Svizzera).
15 La
sig.ra Saleh Abady è nata il 25 marzo 1960 a Teheran (Iran) e possiede la
cittadinanza iraniana per nascita. Con regio decreto del 3 settembre 1999 ha
ottenuto anche la cittadinanza dei Paesi Bassi. Il 6 ottobre 1999 le è stato
rilasciato per l’ultima volta un passaporto dei Paesi Bassi, valido fino al 6
ottobre 2004. Il 3 dicembre 2002 la sua iscrizione all’anagrafe è stata sospesa
a causa dell’emigrazione dell’interessata. Da quella data la sig.ra Saleh
Abady ha avuto, a quanto pare, la propria residenza principale e continuativa
in Iran. Il 29 ottobre 2014 ha presentato domanda di passaporto presso
l’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Teheran (Iran).
16 La
sig.ra Duboux è nata il 13 aprile 1995 a Losanna (Svizzera). Ha acquisito la
cittadinanza dei Paesi Bassi per nascita, a motivo della duplice cittadinanza
della madre, la sig.ra Koopman, nonché la cittadinanza svizzera a motivo
della cittadinanza svizzera di suo padre, il sig. P. Duboux. Alla
sig.ra Duboux non è mai stato rilasciato un passaporto dei Paesi Bassi.
Ella è tuttavia stata iscritta, in quanto minorenne, nel passaporto della
madre, rilasciato il 10 luglio 2000 e valido sino al 10 luglio 2005. Il 13
aprile 2013 la sig.ra Duboux ha raggiunto la maggiore età. L’8 settembre
2014 ha presentato, allo stesso tempo della madre, domanda di passaporto presso
l’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Berna (Svizzera).
17 Con
quattro decisioni adottate, rispettivamente, il 2 maggio e il 16 settembre
2014, il 20 gennaio e il 23 febbraio 2015, il ministro ha rifiutato di
esaminare le domande di passaporto presentate dalle sig.re Tjebbes,
Koopman, Saleh Abady e Duboux. Il ministro ha infatti constatato che esse
avevano perso ipso iure la cittadinanza dei Paesi Bassi, a norma dell’articolo
15, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della
legge sulla cittadinanza.
18 Poiché
il ministro ha respinto i reclami presentati avverso tali decisioni, le
ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso – quattro
ricorsi distinti – dinanzi al Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia,
Paesi Bassi). Con sentenze adottate, rispettivamente, il 24 aprile, il 16
luglio e il 6 ottobre 2015, il Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia) ha
dichiarato infondati i ricorsi presentati dalle sig.re Tjebbes, Koopman e
Saleh Abady. Con sentenza del 4 febbraio 2016 tale organo giurisdizionale ha,
invece, dichiarato fondato il ricorso proposto dalla sig.ra Duboux e
annullato la decisione del ministro adottata in merito al suo reclamo, pur
disponendo il mantenimento degli effetti giuridici di tale decisione.
19 Le
ricorrenti nel procedimento principale hanno separatamente proposto appello
avverso tali sentenze dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi).
20 Tale
organo giurisdizionale rileva di essere stato chiamato ad affrontare la
questione se la perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi sia
compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli articoli 20 e
21 TFUE, letti alla luce della sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann (C‑135/08,
EU:C:2010:104). Esso ritiene, a tal riguardo, che tali articoli si applichino
alla causa di cui al procedimento principale, anche se, in tale causa, la
perdita dello status di cittadino dell’Unione risulta dalla perdita ipso iure
della cittadinanza di uno Stato membro e non da una decisione individuale
esplicita che ha per effetto di revocare la cittadinanza, come nel caso
all’origine della citata sentenza.
21 Il
Raad van State (Consiglio di Stato) si domanda se sia possibile esaminare la
conformità al principio di proporzionalità, al quale fa riferimento la Corte al punto 55 della
sentenza menzionata al punto precedente, di una normativa nazionale che prevede
la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e, se del caso, in
che modo tale esame debba essere effettuato. Sebbene l’esame della
proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza dei Paesi
Bassi sulla situazione delle interessate, sotto il profilo del diritto
dell’Unione, possa richiedere una valutazione caso per caso, tale organo
giurisdizionale non esclude tuttavia che siffatto esame di proporzionalità
possa essere compreso nel regime legale generale, ossia, nello specifico, nel
regime della legge sulla cittadinanza, come sostenuto dal ministro.
22 Il
Raad van State (Consiglio di Stato) ritiene, per quanto riguarda la situazione
dei maggiorenni, che esistano argomenti convincenti a favore della conformità
dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza al
principio di proporzionalità e della sua compatibilità con gli articoli 20 e
21 TFUE. Tale giudice rileva, al riguardo, che detta disposizione prevede
un periodo sostanziale di dieci anni di residenza all’estero prima che si possa
perdere la cittadinanza dei Paesi Bassi, il quale consentirebbe di supporre che
gli interessati non abbiano più alcun legame, o abbiano solo un legame molto
debole, con il Regno dei Paesi Bassi e, dunque, con l’Unione europea. Inoltre,
la cittadinanza dei Paesi Bassi potrebbe essere mantenuta in modo relativamente
semplice, in quanto tale periodo di dieci anni si interrompe se l’interessato,
nel frattempo, risiede ininterrottamente almeno un anno nei Paesi Bassi o
nell’Unione o riceve una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei
Paesi Bassi o un documento di viaggio o una carta d’identità dei Paesi Bassi ai
sensi della legge sui passaporti. Peraltro, il giudice del rinvio rileva che
chiunque soddisfi le condizioni prescritte per beneficiare di una «opzione», di
cui all’articolo 6 della legge sulla cittadinanza, ha il diritto di acquisire
mediante conferma la cittadinanza dei Paesi Bassi precedentemente posseduta.
23 Inoltre,
secondo il parere interlocutorio espresso del Raad van State (Consiglio di
Stato), il legislatore dei Paesi Bassi non ha agito arbitrariamente adottando
l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e non ha
quindi violato l’articolo 7 della Carta, relativo al rispetto della vita
privata e familiare.
24 Tuttavia,
secondo il Raad van State (Consiglio di Stato), nei limiti in cui non è escluso
che l’esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita della
cittadinanza dei Paesi Bassi sulla situazione delle persone interessate richieda
un esame caso per caso, non è certo che un regime legale generale, come quello
previsto dalla legge sulla cittadinanza, sia conforme agli articoli 20 e
21 TFUE.
25 Per
quanto riguarda la situazione dei minori, il giudice del rinvio rileva che l’articolo
16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza riflette
l’importanza che il legislatore nazionale ha attribuito all’unità della
cittadinanza all’interno della famiglia. A tal riguardo, esso si domanda se sia
proporzionato revocare a un minore lo status di cittadino dell’Unione, e i
diritti ad esso correlati, unicamente al fine di preservare l’unità della
cittadinanza all’interno della famiglia, e quale peso abbia al riguardo
l’interesse superiore del minore di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della
Carta. Esso rileva che il minore può ben poco per il mantenimento della propria
cittadinanza dei Paesi Bassi e che le possibilità di interrompere il decorso di
taluni termini o di ottenere, ad esempio, una dichiarazione sul possesso della cittadinanza
dei Paesi Bassi non costituiscono motivi di eccezione per i minori. Pertanto,
la conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla
cittadinanza dei Paesi Bassi con il principio di proporzionalità non sarebbe
chiaramente dimostrata.
26 È
in tale contesto che il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se gli articoli 20 e 21 [TFUE], anche alla luce
dell’articolo 7 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che, a
causa della mancanza di un esame individuale rispetto al principio di
proporzionalità riguardo alle conseguenze della perdita della cittadinanza per
la situazione dell’interessato sotto il profilo del diritto dell’Unione, essi
ostano a normative come quelle in esame nel procedimento principale, che
stabiliscono:
a) che un
maggiorenne, che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo, perde di
diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza
dell’Unione, poiché egli, per un periodo ininterrotto di dieci anni, ha avuto
la sua residenza principale all’estero e al di fuori dell’Unione europea,
mentre esistono possibilità di interrompere detto termine di dieci anni;
b) che un
minorenne, in determinate circostanze, perde di diritto la cittadinanza del suo
Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell’Unione, per effetto della perdita
della cittadinanza del genitore, ai sensi di quanto indicato al (...) punto a».
Sulla questione pregiudiziale
27 Con
la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli
20 TFUE e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta,
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno
Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a
determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato
membro la quale comporta, nei confronti di persone che non possiedono anche la
cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino
dell’Unione e dei diritti ad esso correlati, senza che sia effettuato un esame
individuale, in base al principio di proporzionalità, delle conseguenze di una
siffatta perdita sulla situazione di tali persone sotto il profilo del diritto
dell’Unione.
28 Si
deve innanzitutto rilevare che, nei limiti in cui dalla decisione di rinvio non
emerge che le ricorrenti nel procedimento principale abbiano esercitato il loro
diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione, non occorre
rispondere alla questione sollevata rispetto all’articolo 21 TFUE.
29 Ciò
precisato, occorre constatare che la legge sulla cittadinanza dispone,
all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), che un maggiorenne perde la cittadinanza
dei Paesi Bassi se possiede anche una cittadinanza straniera e ha avuto la
propria residenza principale per un periodo ininterrotto di dieci anni durante
la sua maggiore età, e mentre era in possesso di entrambe le cittadinanze, al
di fuori dei Paesi Bassi e dei territori a cui è applicabile il Trattato UE.
Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge stabilisce che
un minore perde, in linea di principio, la cittadinanza dei Paesi Bassi se il
padre o la madre perde detta cittadinanza ai sensi, in particolare,
dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge in parola.
30 A
tal riguardo, occorre rammentare che la Corte ha già statuito che, se è vero che la
determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in
conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato
membro, il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri
non impedisce che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione,
le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest’ultimo (sentenza
del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41 e
giurisprudenza ivi citata).
31 Orbene,
l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno
Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad essere
lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [sentenza dell’8 maggio
2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16,
EU:C:2018:308, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
32 Di
conseguenza, la situazione di cittadini dell’Unione che, come le ricorrenti nel
procedimento principale, possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e
che, con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovano senza lo status conferito
dall’articolo 20 TFUE e i diritti a esso correlati ricade, per sua natura
e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione.
Pertanto, gli Stati membri devono, nell’esercizio della loro competenza in
materia di cittadinanza, rispettare il diritto dell’Unione (sentenza del 2
marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 42 e 45).
33 In
tale contesto, la Corte
ha già statuito che è legittimo che uno Stato membro voglia proteggere il
particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra se stesso e i propri
cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base
del vincolo di cittadinanza (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08,
EU:C:2010:104, punto 51).
34 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, con l’adozione
dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza, il
legislatore dei Paesi Bassi ha inteso introdurre un regime volto, segnatamente,
a evitare gli effetti indesiderati del possesso, da parte di una stessa
persona, di più cittadinanze. Il governo dei Paesi Bassi precisa, peraltro,
nelle osservazioni presentate alla Corte, che uno degli obiettivi della legge
sulla cittadinanza è impedire che ottengano o mantengano la cittadinanza dei
Paesi Bassi persone che non abbiano o non abbiano più un legame con il Regno
dei Paesi Bassi. L’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale
legge consisterebbe, dal canto suo, nel ripristinare l’unità della cittadinanza
all’interno della famiglia.
35 Come
indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni,
nell’esercizio della propria competenza a definire i modi di acquisto e di
perdita della cittadinanza, è legittimo per uno Stato membro considerare che la
cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri
cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un
siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza. È parimenti
legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l’unità della cittadinanza
all’interno di una stessa famiglia.
36 A
tal riguardo, si può considerare che un criterio come quello di cui
all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza,
basato sulla residenza abituale dei cittadini del Regno dei Paesi Bassi per un
periodo ininterrotto di dieci anni al di fuori di tale Stato membro e dei
territori a cui è applicabile il Trattato UE, rifletta l’assenza di tale legame
effettivo. Analogamente, si può considerare che, come rilevato dal governo dei
Paesi Bassi riguardo all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge,
l’assenza di legame effettivo tra i genitori di un minore e il Regno dei Paesi
Bassi implichi, in linea di principio, l’assenza di tale legame tra detto minore
e detto Stato membro.
37 La
legittimità, in via di principio, della perdita della cittadinanza di uno Stato
membro in siffatte situazioni è, inoltre, corroborata dalle disposizioni
dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafi da 3 a 6, della convenzione sulla
riduzione dei casi di apolidia, che prevedono, in situazioni simili, che un
individuo possa perdere la cittadinanza di uno Stato contraente, purché non
diventi apolide. Nel caso di specie, tale rischio di apolidia è escluso dalle
disposizioni nazionali di cui al procedimento principale, dato che la loro
applicazione è subordinata al possesso da parte dell’interessato, oltre che
della cittadinanza dei Paesi Bassi, di quella di un altro Stato. Analogamente,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della convenzione sulla
cittadinanza dispone che uno Stato membro possa prevedere la perdita della
propria cittadinanza, segnatamente, nel caso di un maggiorenne, qualora manchi
qualsiasi legame effettivo tra tale Stato e un cittadino che risieda
abitualmente all’estero e, nel caso di un minore, per il figlio i cui genitori
perdano la cittadinanza di detto Stato.
38 Tale
legittimità è ulteriormente rafforzata dal fatto che, come rileva il giudice
del rinvio, se la persona interessata chiede, entro il periodo di dieci anni di
cui all’articolo 15, paragrafo 1 lettera c), della legge sulla cittadinanza, il
rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi,
di un documento di viaggio o di una carta d’identità dei Paesi Bassi, ai sensi
della legge sui passaporti, il legislatore dei Paesi Bassi considera che tale
persona intende così mantenere un legame effettivo con il Regno dei Paesi
Bassi, tant’è che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della legge sulla
cittadinanza, il rilascio di uno di tali documenti interrompe detto periodo ed
esclude, pertanto, la perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi.
39 In
tali circostanze, il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a
che, in situazioni come quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c),
della legge sulla cittadinanza e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di
tale legge, uno Stato membro preveda, per motivi d’interesse generale, la
perdita della sua cittadinanza, quand’anche tale perdita comportasse, per
l’interessato, quella del suo status di cittadino dell’Unione.
40 Tuttavia,
le autorità nazionali competenti e gli organi giurisdizionali nazionali devono
verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora
comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne
discendono, rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le
conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato e, se del
caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione (v., in tal
senso, sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 55 e
56).
41 La
perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile
con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non
consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze
determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto
dell’Unione.
42 Ne
consegue che, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale,
in cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avviene ipso iure e
comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, le autorità e gli
organi giurisdizionali nazionali competenti devono poter esaminare, in via
incidentale, le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e, se del caso, far
riacquistare ex tunc la cittadinanza all’interessato, in occasione della
domanda, da parte di quest’ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro
documento che attesti la sua cittadinanza.
43 Peraltro,
il giudice del rinvio rileva, in sostanza, che tanto il ministro quanto gli
organi giurisdizionali competenti sono chiamati, in forza del diritto
nazionale, a esaminare la possibilità di conservare la cittadinanza dei Paesi
Bassi nell’ambito del procedimento relativo alle domande di rinnovo di
passaporti, effettuando una valutazione completa alla luce del principio di
proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione.
44 Un
tale esame richiede una valutazione della situazione individuale
dell’interessato e della sua famiglia al fine di determinare se la perdita
della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti quella
dello status di cittadino dell’Unione, abbia conseguenze che inciderebbero in
modo sproporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore
nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale,
sotto il profilo del diritto dell’Unione. Siffatte conseguenze non possono
essere ipotetiche o eventuali.
45 Nell’ambito
di tale esame di proporzionalità, le autorità nazionali competenti e, se del
caso, gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti ad assicurarsi, in
particolare, che una siffatta perdita di cittadinanza sia conforme ai diritti
fondamentali garantiti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto e, più precisamente,
al diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall’articolo 7
della Carta, posto che detto articolo dev’essere letto in combinato disposto
con l’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore, riconosciuto
dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 10 maggio 2017,
Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 70).
46 Per
quanto riguarda le circostanze relative alla situazione individuale
dell’interessato, che possono essere rilevanti ai fini della valutazione che le
autorità nazionali competenti e gli organi giurisdizionali nazionali devono
effettuare nel caso di specie, si deve menzionare, in particolare, che, a
seguito della perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi e dello
status di cittadino dell’Unione, l’interessato sarebbe esposto a limitazioni
nell’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri che possono, se del caso, rendergli
particolarmente difficile continuare a recarsi nei Paesi Bassi o in un altro
Stato membro al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi
familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le
iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività. Sono altresì
rilevanti, da un lato, il fatto che l’interessato non avrebbe potuto rinunciare
alla cittadinanza di uno Stato terzo e, per questo, gli si applica l’articolo
15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e, dall’altro, il
serio rischio di deterioramento sostanziale della sicurezza o della libertà di
movimento al quale sarebbe esposta la persona interessata a motivo
dell’impossibilità di beneficiare, sul territorio dello Stato terzo in cui tale
persona risiede, della protezione consolare ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 2, lettera c), TFUE.
47 Per
quanto attiene ai minori, le autorità amministrative o giudiziarie competenti
devono, inoltre, prendere in considerazione, nell’ambito del loro esame
individuale, l’eventuale esistenza di circostanze da cui risulti che la
perdita, per il minore interessato, della cittadinanza dei Paesi Bassi, che il
legislatore nazionale collega alla perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi
di uno dei suoi genitori al fine di preservare l’unità nazionale all’interno
della famiglia, non corrisponde, a motivo delle conseguenze che ha per tale
minore sotto il profilo del diritto dell’Unione, all’interesse superiore del minore,
quale sancito dall’articolo 24 della Carta.
48 Tenuto
conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione
sollevata dichiarando che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli
articoli 7 e 24 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non
osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento
principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della
cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono
in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del
loro status di cittadino dell’Unione e dei diritti ad esso correlati, a
condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli
organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le
conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far
riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della
domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro
documento comprovante la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali
autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della
cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status
di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità con
riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni
interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del
diritto dell’Unione.
49 Tenuto
conto della risposta fornita alla questione sollevata, non è necessario
pronunciarsi sulla richiesta del governo dei Paesi Bassi, presentata
all’udienza, che la Corte
limiti nel tempo gli effetti dell’emananda sentenza nel caso in cui essa
dichiarasse l’incompatibilità della legislazione dei Paesi Bassi con l’articolo
20 TFUE.
Sulle spese
50 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli
articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve
essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato
membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a
determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato
membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della
cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino
dell’Unione europea e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le
autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali
nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale
perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la
cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei
medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante
la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi
giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato
membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione,
rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che
essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi
familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento