lunedì 25 marzo 2019


Concessione (strictu sensu) della cittadinanza italiana e (rilevanza della) capacità economico-finanziaria dello straniero


L’art. 9 della Legge 91/1992 (di seguito: Legge) disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana c.d. per concessione.
            Come abbiamo osservato in altra sede (1), nell’istituto de quo emergono sicure e significative linee di continuità con la normativa anteriore. L’impostazione di fondo è rimasta sostanzialmente immutata ed il modello di acquisto ex art. 4 della Legge 555/1912 è riproposto dal legislatore del 1992: si conferma, nella figura del Presidente della Repubblica, l’organo legittimato ad emanare il decreto di concessione, viene ribadita la tradizionale bipartizione delle causali di acquisto, riaffiancando – ai requisiti di accesso specificatamente individuati – la facoltà del Governo di attribuire la cittadinanza in circostanze particolari, permane la rilevanza del rapporto territoriale, evidente sia per la colorazione di numerose (recte: della quasi totalità delle) fattispecie che per la riprosizione della causale di acquisto fondata sul (solo) requisito residenziale, tra l’altro quella di gran lunga più invocata dagli aspiranti alla naturalizzazione, si riafferma, infine, l’obbligo del giuramento a carico del concessionario.
            Accanto alle conferme, la novella colloca degli elementi di novità: l’apprezzamento per la condizione di rifugiato, espresso dall’art. 16, comma 2 (2), la legalità della residenza, ovvero l’aver “soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”, come dispone l’art. 1, comma 2, lett. a), del Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, emanato con d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (3), l’assenza di una disciplina differenziata  per gli italiani non appartenenti alla Repubblica, solitamente destinatari di particolari facilitazioni (4) nonché – novelle nella novella – un’adeguata conoscenza della lingua italiana (5) e il pagamento di un “contributo” (6).
Più in generale, è di tutta evidenza il sostanziale inasprimento dei requisiti richiesti allo straniero: in primis l’innalzamento del periodo residenziale, passato dal minimo di sei mesi al massimo di cinque anni agli attuali tre e dieci anni, ma anche l’elevazione del periodo minimo di servizio alle dipendenze dello Stato; scelta che conforta le sottolineature di dottrina autorevole, in ordine alla posizione “rigorosamente difensiva” (7) e al chiaro “atteggiamento generale di segno negativo” (8) nei confronti della rapida assimilazione degli stranieri residenti in Italia.
            Nei due commi di cui si compone, l’art. 9 contempla (due) distinte tipologie di acquisto. Nel primo sono indicate gli specifici requisiti che costituiscono la conditio sine qua non per la proposizione dell’istanza: nascita in Italia o discendenza in linea retta – fino al secondo grado – da cittadino italiano per nascita, congiunta alla residenza triennale, status di adottato maggiorenne da cittadino italiano e residenza quinquennale successiva all’adozione, prestazione di servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni, status di cittadino comunitario o apolide congiunto alla residenza, rispettivamente, quadriennale o quinquennale, infine residenza decennale. Nel secondo, viceversa, è prevista la legittimazione dell’esecutivo alla concessione della cittadinanza svincolata da requisiti – oggettivamente - prefissati, qualora ricorrano “eminenti servizi all’Italia” o un “eccezionale interesse dello Stato” (9).
            I requisiti elencati nell’art. 9, comma 1, costituiscono dei meri presupposti – se si vuole, delle condizioni di procedibilità – ma non radicano affatto il diritto allo status civitatis (10); secondo un indirizzo incontrastato, infatti, la concessione della cittadinanza italiana, per sua stessa natura connotata dalla discrezionalità dell’esecutivo (11), presuppone, da un lato, l’accertamento “di un interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale”, dall’altro, la valutazione “di una molteplicità di elementi – da un minimo di autosufficienza economica, all’affidabilità del soggetto sotto il profilo della correttezza dei comportamenti, alla configurabilità di un’attendibile aspirazione all’acquisto della cittadinanza italiana e di un suo impegno all’assunzione degli obblighi derivanti dall’inserimento a pieno titolo nella comunità nazionale – che concorrono a concretare un giudizio sostanzialmente positivo della personalità del richiedente” (12).
            Al di là di formulazioni generiche (13), esclusa – altresì – la pretesa di connotazioni specifiche (14), l’interesse pubblico da tutelare si risolve nell’evitare che lo stabile inserimento dello straniero nell’ “ordinamento nazionale” (recte: nella comunità italiana) provochi danni o lacerazioni, anche di modesta portata (15).

Nell’ambito della valutazione discrezionale del Ministero dell’Interno, il parametro reddituale – seppur non espressamente previsto dalla Legge – ha assunto un’importanza sempre maggiore (16).

La giurisprudenza del massimo organo di giustizia amministrativa sottolinea:

-che “la valutazione discrezionale dell’amministrazione deve tenere conto, oltre che dell’aspirazione all’acquisto della cittadinanza italiana, anche della possibilità di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall’ammissione alla comunità dello Stato, nonché della serietà delle ragioni che inducono ad abbandonare la collettività di origine per scegliere la nazionalità italiana”; con la conseguenza, da un lato, che il provvedimento concessorio “è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; così che, ai fini della concessione del beneficio, ben possono avere rilievo considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza”, dall’altro, che l’Amministrazione, “dopo avere accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione delle ragioni che inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, compresi quelli della solidarietà economica e sociale posti dalla Costituzione” (17);

- che “l’interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti”; ciò premesso, “non può ritenersi censurabile che – in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l’insufficienza del reddito dichiarato – detta insufficienza possa costituire causa “ex se” del diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che … risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro” (18);

- che “presupposto imprescindibile per fruire della concessione della cittadinanza italiana – in base alla normativa di settore - è quello di avere redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia, poiché l’acquisizione dello status si deve tradurre non già solo in un beneficio per l’interessato, ma anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i doveri di solidarietà sociale (ed in primis il dovere di contribuire alla spese pubbliche, mercé la imposizione tributaria), nella misura minima determinata dal legislatore” (19).

Gli assunti sono – largamente – condivisi dai giudici (amministrativi) territoriali. Si legge, infatti:

-“presupposto imprescindibile per fruire del provvedimento attributivo della cittadinanza italiana in base alla normativa di settore è indubbiamente quello di avere redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia. L’acquisizione di tale nuovo importante status, infatti, si deve tradurre non già solo in un beneficio per l'interessato, ma anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i doveri di solidarietà sociale (e in primis il dovere di contribuire alle spese pubbliche, mediante l’imposizione tributaria), nella misura minima determinata dal legislatore”, con la conseguenza che “tra i criteri di valutazione per la concessione della cittadinanza italiana deve necessariamente includersi quello della congruità dei redditi dell’aspirante che deve essere tale da garantirne in ogni caso l’autosufficienza economica” (20);

-“la verifica della Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento dell'istante non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale; ma è anche funzionale all'accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i ricordati doveri di solidarietà sociale” (21);

-“la concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere, "latamente discrezionale" che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale ed a vari elementi di valutazione quali: l'esistenza dell'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, le ragioni che inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana e la possibilità che questi per il suo reddito ha, di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall'ammissione nella comunità dello Stato, come corrispettivo ai diritti civili ed anche politici, che viene con tale status ad assumere e dell’onere, anche di assistenza, che viene posto a carico dei connazionali dall’immissione di un nuovo membro” ed  “in tale prospettiva deve essere attentamente considerata l’attitudine reddituale dell'aspirante membro della Comunità nazionale, atteso che la concessione della cittadinanza presuppone, in capo all'istante, non solo il possesso del requisito negativo, di non gravare sulla collettività, ma altresì quello positivo, volto a giustificare l'attribuzione in capo al richiedente di tale status, di “apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla comunità di cui entra a far parte”, che è il presupposto per cui uno Stato decide di ampliare la propria popolazione accogliendo persone che sono già cittadini di altri Stati” (22);

-“l’attribuzione della cittadinanza consente allo straniero di essere iscritto a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e i doveri, compresi quelli connessi all’obbligo di concorrere alla realizzazione che lo Stato persegue”; ne deriva che “solo la dimostrazione del possesso di mezzi adeguati ad assicurare un contributo di tal genere, come pure il regolare adempimento dei doveri di solidarietà, possono consentire di ritenere soddisfatti quei presupposti minimi che giustifichino la concessione della cittadinanza” (23);

-“la concessione della cittadinanza italiana presuppone, in capo all’istante, non solo il possesso del requisito negativo, di non gravare sulla collettività, ma altresì quello positivo, volto a giustificare l’attribuzione in capo al richiedente di tale status, di apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla comunità di cui entra a far parte” (24).

Autorità e magistratura amministrativa individuano il reddito minimo, di cui deve disporre l’aspirante alla concessione, nel limite – previsto dall’ordinamento – per l’esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria (25). Tale parametro “fornisce … un criterio obiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che in relazione ai redditi percepiti, debbono considerarsi indigenti e quindi, nel caso degli stranieri che richiedono la cittadinanza, di coloro che non risultano in grado di garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia e di “rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli della solidarietà economica e sociale posti dalla Costituzione” (26). Non sono mancate, peraltro,  (sporadiche) letture divergenti: talvolta radicali, nel senso di ritenere necessario un bilanciamento con i doveri di solidarietà sociale (27), più spesso mitigatrici, finalizzate, cioè, a conciliare l’impatto dell’indirizzo con la particolarità del caso concreto (28).

            Altro problema riguarda la tipologia reddituale; ovvero: se sia rilevante qualsiasi fonte di reddito oppure soltanto quelle che producono un gettito stabile. In linea generale, non si ritiene indispensabile “la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile”, essendo sufficiente “provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei” (29). Di contro, sono stati ritenuti inidonei sia il lavoro stagionale (30) che il contratto a progetto (31).

Per la determinazione della capacità economica, la tesi maggioritaria esclude la rilevanza  dei soli cespiti del richiedente, stabilmente inserito in un contesto familiare (32). Si devono considerare, quindi, anche i redditi dei componenti della famiglia, legati all’aspirante da un rapporto significativo e da “doveri di solidarietà” (33): il coniuge, i figli, i genitori e – come si legge in  alcune pronunce – il convivente more uxorio (34). Secondo un indirizzo – peraltro contrastato – la capacità reddituale della famiglia sanerebbe anche la (totale) assenza di reddito in capo al richiedente (35).

E’ opinione diffusa – diremmo incontrastata nella giurisprudenza del T.a.r. capitolino – che la situazione economica debba essere valutata rispetto al (la data del) provvedimento concessorio, in ossequio al principio per il quale la valutazione dell’amministrazione deve sempre essere compiuta allo stato degli atti, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto sussistente alla data di emanazione del provvedimento (36); con la conseguenza che – eventuali – circostanze sopravvenute giustificano la (mera) riproposizione della domanda, non l’illegittimità del rigetto (37). Sembrerebbe opportuno, peraltro, prescindere da una focalizzazione istantanea, per privilegiare un giudizio prognostico che prefiguri una certa stabilità economica (38). Si è osservato, in proposito,  “come risulti perfettamente legittimo che,- nell’ambito della discrezionalità peculiare che caratterizza il procedimento di concessione della cittadinanza, funzionale ad un apprezzamento che vede come primario l’interesse della comunità nazionale all’acquisizione di un apporto utile e solidale nel ricomprendere al suo interno un cittadino precedentemente straniero-, l’Amministrazione ponga un requisito generalizzato relativo al possesso, nei tre anni anteriori alla proposizione dell’istanza, di una capacità di sostentamento e patrimoniale desunta, anzitutto, dal reddito legalmente dichiarato, fissando delle soglie che escludano l’aprioristica onerosità e la incapacità contributiva, per la comunità statuale nazionale, del soggetto richiedente” (39).

Infine, dall’aspirante alla concessione si esige anche l’assolvimento dei doveri fiscali, attraverso la presentazione delle dichiarazioni previste dalla vigente disciplina tributaria (40)















NOTE

1) L’acquisto della cittadinanza italiana per concessione alla luce della legislazione, della dottrina, della giurisprudenza, delle circolari ministeriali e dei pareri del Consiglio di Stato, in Stato civ., 1996, 338 s.

2)Sul carattere innovativo della previsione, cfr. LEPRI GALLERANO, L’acquisto della cittadinanza nella emanando legge organica, in Stato civ., 1992, 91; ARENA, La cittadinanza nella nuova normativa italiana, Minerbio, 1992, 154; CLERICI, La cittadinanza nell’ordinamento giuiridico italiano, Milano, 1993, 322; NASCIMBENE, Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. Sub art. 16, in Nuove leggi civ., 1993, 90 ss.

3)In dottrina, si veda ARENA, La residenza legale in Italia secondo la nuova legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91, in Stato civ., 1992, 244 ss.; VERCELLI, La residenza ed i suoi riflessi sulla cittadinanza nella legge 91/1992. Appunti ed osservazioni, ibidem, 407 ss.

4)Rilievi critici sono stati espressi da GUGLIELMAN, ZAMPAGLIONE, La cittadinanza, Roma, 1995, 12.

5)Cfr. art. 9.1 Legge, come inserito dall’art. 14, c. 1, lett. a-bis), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132.

6)Cfr. art. 9 bis Legge, come inserito dall’art. 1, c. 12, della l. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Da ricordare anche la norma immediatamente successiva [art. 9 ter, come inserito dall’art. 14, c. 1, lett. c), del d.l. 113/2018, cit.], che ha elevato a quarantotto mesi il termine per la definizione – anche – del procedimento concessorio.


7)GROSSO, Una nuova disciplina della cittadinanza italiana, in Giur. it., 1992, IV, 342.

8)CLERICI, op. cit., 331.


9)Per un inquadramento della fattispecie, si rinvia a CLERICI, Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. Sub art. 9, in Nuove leggi civ., 1993, 54.

10)Cfr, tra i tanti, Cons. di Stato, I, 9 aprile 2003, n. 1156; Cons. di Stato, I, 24 marzo 1993, n. 258; Cons. di Stato, IV, 7 maggio 1999, n. 798; Cons. di Stato, IV, 7 maggio 1999, n. 799; Tar Lazio, Roma, 13 ottobre 1999, n. 2267; Tar Lazio, Roma, 21 settembre 1993, n. 1355; Tar Lazio, Roma, 31 agosto 2005, n. 6478.

11)Variamente aggettivata dalla giurisprudenza amministrativa e dal Consiglio di Stato in sede consultiva: talvolta amplissima (Cons. di Stato, III, 20 giugno 2017, n. 2997; Tar Lazio, Roma, 23 luglio 2018, n. 8314), talaltra ampia (Cons. di Stato, A.p., 28 ottobre 1958, n. 19; Cons. di Stato, IV, 17 luglio 2000, n. 3958; Cons. di Stato, I, 26 febbraio 2003, n. 524; Tar Lazio, Roma, 15 marzo 1993, n. 434; Tar Lazio, Roma, 29 marzo 1993, n. 515; Tar Lazio, Roma, 20.6.1994, n. 971; Tar Piemonte 26 febbraio 1996, n. 124; Tar Lazio, Roma, 12 febbraio 1998, n. 750; Tar Molise 28 luglio 2001, n. 244; Tar Piemonte 16 gennaio 2002, n. 67; Tar Emilia Romagna, Bologna, 30 dicembre 2002, n. 2625; Tar Piemonte 12 marzo 2003, n. 362; Tar Campania, Napoli, 10 maggio 2004, n. 8449), in altre occasioni alta (Cons. di Stato, I, 15 gennaio 1987, n. 1975; Cons. di Stato, IV, 24 maggio 1995, n. 366; Tar Lazio, Roma, 21 maggio 1996, n. 779; Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 1999, n. 61; Trga, Trento, 12 dicembre 2001, n. 688; Tar Veneto 16 gennaio 2002, n. 72; Tar Lombardia, Milano, 18 gennaio 2002, n. 114), altre volte lata (Cons. di Stato, A.p., 30 novembre 1992, n. 2482; Tar Emilia Romagna, Parma, 16 marzo 1999, n. 136).

12)Cons. di Stato, I, 26 febbraio 2003, n. 524. Sulla stessa frequenza, oltre a numerosi precedenti della stessa prima Sezione (ex pluribus, 16 gennaio 1956, n. 69; 10 gennaio 1990, n. 2407), la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato [anche qui, tra le tante, IV, 17 luglio 2000, n. 3958 (“il conferimento della cittadinanza presuppone l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già solo sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si rivolge a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze; pertanto, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione deve tener conto, oltre che dell’aspirazione all’acquisto della cittadinanza italiana, anche della possibilità di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall’ammissione alla comunità dello Stato, nonché della serietà delle ragioni che inducono ad abbandonare la collettività di origine per scegliere la nazionalità italiana”; il “provvedimento è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio, ben possono avere rilievo considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza”); IV, 16 settembre 1999, n. 1474,] e dei tribunali amministrativi (solo per citarne alcuni: Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 1999, n. 61.; Tar Lazio, Roma, 3 maggio 1999, n. 993; Tar Toscana 1 giugno 1999, n. 602; Tar Lazio, Roma, 13 ottobre 1999, n. 2267; Tar Lazio, Roma, 27 dicembre 1999, n. 4006; Tar Lazio, Roma, 12 aprile 2000, n. 3032; Tar Friuli Venezia Giulia 2 maggio 2000, n. 382; Tar Lazio, Roma, 28 febbraio 2001, n. 1545; Tar Puglia, Bari, 27 novembre 2002, n. 5205; Tar Piemonte 26 febbraio 2003, n. 309; Tar Liguria 17 gennaio 2004, n. 68; Tar Piemonte 11 maggio 2004, n. 813).

13)Si vedano, ad es., Cons. di Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3829 (ove, peraltro, si sottolinea che, nella concessione della cittadinanza italiana, “non occorre e anzi non sembra pertinente la valutazione di un eventuale controinteresse da parte del paese di provenienza”; ma secondo Tar Molise 28 luglio 2001, n. 244, la concessione della cittadinanza italiana “determinerebbe paradossalmente le condizioni di una inosservanza dei doveri di solidarietà e di cooperazione nei confronti del Paese di provenienza…, doveri in ragione dei quali il ricorrente è stato ammesso dal Governo italiano a fruire di una borsa di studio che gli ha consentito di formarsi in Italia come medico chirurgo, proprio al fine di poter esercitare tale professione nel suo Paese ed a vantaggio dei suoi connazionali”); Tar Toscana 1 luglio 1994, n. 262; Tar Lazio, Roma, 14 luglio 1997, n. 1126; Tar Toscana 15 maggio 1998, n. 407.

14)“…la sussistenza di un interesse pubblico specifico è richiesta soltanto nell’ipotesi di eccezionale conferimento della cittadinanza preveduta nel secondo comma dell’art. 4 della legge n. 555 del 1912, non anche nel caso normale di conferimento della cittadinanza a persona che si trovi in una delle situazioni prevedute dal legislatore”: Cons. di Stato, A.p., 28 ottobre 1958, n. 19.

15)In questa direzione la giurisprudenza – amministrativa – capitolina: 23 giugno 1992, n. 936; 3 maggio 1993, n. 658; 8 novembre 1993, n. 1572; 27 dicembre 1993, n. 1838; 1° marzo 1995, n. 379; 12 aprile 1995, n. 606.


16)Cfr. Cons. di Stato, I, 25 settembre 1968, n. 2293; Cons. di Stato, I, 15.1.1987, n. 1975.; Cons. di Stato, IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Tar Lazio, Roma, 6 marzo 1995, n. 400; Tar Lazio, Roma, 11 novembre 1995, n. 1960; Tar Lazio, Roma, 14 febbraio 1997, n. 244; Tar Lazio, Roma, 15 giugno 1998, n. 1941; Tar Lombardia, Brescia, 5 luglio 1999, n. 603; Tar Toscana 2 febbraio 2004, n. 179; Tar Puglie, Lecce, 24 febbraio 2005, n. 891; Tar Veneto 27 aprile 2004, n. 1225; Tar Piemonte 25 maggio 2004, n. 912; Tar Lombardia, Brescia, 6 dicembre 2004, n. 1765; Tar Liguria 20 dicembre 2004, n. 1762; Tar Veneto 26 gennaio 2005, n. 233; Tar Puglia, Lecce, 24 febbraio 2005, n. 894; Tar Sicilia, Palermo, 21 aprile 2006, n. 879. Si veda anche Tar Toscana 21 dicembre 2004, n. 6611.

17)Cons. di Stato, IV, 7 novembre 2002, n. 6063. Analogamente Cons. di Stato, I, 30 giugno 2011, n. 2616/2011 (adunanza del 4 maggio 2011, n. 2438/2010).

18) Cons. di Stato, VI, 25 giugno 2008, n. 3213 (ripreso da Tar Lombardia, Milano, 14 gennaio 2015, n. 111). Similmente Cons. di Stato, I, 22 ottobre 2008, n. 2488/08

19) Cons. di Stato, VI, 16 febbraio 2011, n. 974. Sulla capacità di assolvere i doveri di solidarietà sociale, cfr. Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile 2018, n. 312/2018); Tar Lombardia, Milano, 22 aprile 2010, n.  1127.

20)Tar Lazio, Roma, 29 novembre 2014, n. 12004.

21) Tar Piemonte 9 febbraio 2012, n. 170

22) Tar Lazio, Roma, 2 aprile 2010, n. 5625

23) Tar Abruzzo, l’Aquila, 3 aprile 2009, n. 238

24)Tar Liguria 20 dicembre 2004, n. 1752. Si veda anche Cons. di Stato, IV, 17 luglio 2000, n. 3958.; Cons. di Stato, IV, 7 novembre 2002, n. 6063; Tar Toscana 18 marzo 1999, n. 223; Tar Puglia, Bari, 30 giugno 2000, n. 2751.

25)E’ – assolutamente – prevalente, sia a livello giurisprudenziale che consultivo, il richiamo all’art. 3 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: cfr. Cons. di Stato, IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Tar Friuli Venezia Giulia 22 gennaio 2005, n. 4; Tar Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2005, n. 633; Tar Emilia Romagna, Bologna, 3 agosto 2007, n. 1791; Tar Toscana 26 maggio 2009, n. 911; Tar Lazio, Roma, 3 maggio 2011, n. 3783; Tar Piemonte 9 febbraio 2012, n. 170; Tar Lazio, Roma, 26 febbraio 2013, n. 2098; Tar Lazio, Roma, 23 marzo 2013, n. 2996; Tar Lazio, Roma, 9 luglio 2013, n. 6761; Tar Lazio, Roma, 20 gennaio 2014, n. 714; Tar Lazio, Roma, 18 febbraio 2014, n. 1956; Tar Lazio, Roma, 18 febbraio 2014, n. 1957; Tar Lazio, Roma, 29 novembre 2014, n. 12004; Cons. di Stato, I, 19 marzo 2015, n. 838/2015 (adunanza del 4 febbraio 2015, n. 30/2015); Tar Lazio, Roma, 7 luglio 2015, n. 9069; Tar Lazio, Roma, 27 settembre 2016, n. 9947; Cons. di Stato, I, 15 febbraio 2018, n. 397/2018 (adunanza del 17 gennaio 2018, n. 1395/2017); Cons. di Stato, I, 26 marzo 2018, n. 788/2018 (adunanza del 7 marzo 2018, n. 2196/2017). Da ultimo Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile 2018, n. 312/2018), ove si sottolinea che “nel silenzio della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana”, la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento del richiedente “deve essere effettuata avendo come parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’articolo 3 del decreto-legge n. 382 del 25 novembre 1989, convertito, con modificazioni, in legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale”.

26) Cons. di Stato, I, 22 ottobre 2008, n. 2488/08. Negli stessi termini Tar Piemonte 13 marzo 2006, n. 1224,  aggiungendo che i criteri predetti sono “tali da configurare ex se quale debba essere il livello dei redditi posti nella disponibilità del naturalizzando da giudicarsi idoneo a rendere opportuno il conferimento del beneficio invocato, poiché essi devono essere tali da consentire alla richiedente di mantenere adeguatamente e continuamente sé e la propria famiglia […attuale o futura (…?... ndA)] senza gravare sulla comunità nazionale ed anzi dandole un apporto produttivo”. Analogamente Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 23 giugno 2006, n. 281, secondo cui “i parametri per la valutazione patrimoniale, in assenza di precise disposizioni contenute nella precitata normativa sulla cittadinanza, dovranno essere ricercati dall’Autorità preposta in altre norme che possano costituire un indice affidabile della capacità patrimoniale del soggetto, come lo sono, certamente, le disposizioni per l’esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria che offrono un criterio obiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che, per lo Stato, sono da considerarsi indigenti”; sulla (rilevanza della) condizione di indigenza si veda anche  Tar Campania, Napoli, 21 luglio 2006, n. 7667. La possibilità di utilizzare la soglia – inferiore – fissata per l’erogazione dell’assegno sociale è espressamente negata da Tar Liguria 10 gennaio 2005, n. 4, perché – si legge nella sentenza – “detto assegno rappresenta solo un parziale contributo per assicurare un livello minimo di sussistenza, paragonabile ad un assegno alimentare, e non è assolutamente indicativo dell’importo necessario per il mantenimento dei cittadini in stato di bisogno, mantenimento cui sono finalizzate anche altre provvidenze, quali l’assegnazione di case popolari, i contributi specifici per la frequenza di corsi di istruzione etc., finalizzati a soddisfare varie esigenze che il titolare di assegno sociale non può autonomamente fronteggiare”; ed è “proprio al fine di evitare tali costi, ben più elevati del mero contributo di sussistenza rappresentato dall’assegno sociale, (…che…) la capacità reddituale dell’aspirante cittadino deve essere intesa non come quella minima per assicurarne la mera sussistenza, che porrebbe le ulteriori esigenze relative al suo mantenimento a carico della collettività, ma come quella che corrisponde ad una misura che consenta allo stesso di assumersi gli obblighi di carattere economico derivanti dalla sua ammissione nella comunità nazionale”. L’assunto, sempre ad avviso dei giudici liguri, ma in altra sentenza (20 dicembre 2004, n. 1752), “non può ritenersi compromesso dal riconoscimento…di alcuni benefici a favore di tutti i soggetti in difficoltà, ancorché stranieri, in virtù del principio di generale riconoscimento di alcuni diritti della persona come fondamentali e spettanti a ciascun individuo in quanto tale, trattandosi di disposizioni eccezionali, e  quindi di stretta interpretazione, rispetto al principio generale per cui il diritto alle prestazioni sociali erogate da uno Stato spetta necessariamente ai soli suoi cittadini…né da tale riconoscimento di livelli minimi di assistenza volti a salvaguardare ogni persona, ancorché straniera, può in alcun modo farsi discendere il diritto della stessa ad essere inserita nella comunità da cui eccezionalmente riceve aiuto”. Si veda anche Tar Piemonte 13 marzo 2006, n. 1224.

27)Cfr. Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 3 novembre 2008, n. 359, secondo cui, premessa l’inesistenza “nell’intero testo della citata legge 5.2.1992 n. 91 sulla cittadinanza, nonché nel regolamento per la sua esecuzione (DPR 12.10.1993, n. 572),  (…di …) alcun riferimento, neppur minimo o indiretto, al DL 25.11.1989, n. 382, convertito nella L 25.1.1990 n. 8”, se è vero che  “nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza possono avere rilievo anche considerazioni di carattere economico e patrimoniale, come ritenuto dalla giurisprudenza in materia, sia come indice di un’avvenuta integrazione, sia per la presunzione che il richiedente la cittadinanza in possesso di adeguato reddito sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini”, occorre “però ricordare che nel silenzio assoluto della normativa specifica circa requisiti, o comunque indicatori economici, i parametri reddituali da applicarsi alla fattispecie trattata andranno contemperati con i doveri di solidarietà economico-sociale, posti dalla Costituzione, ed applicabili, ovviamente, anche nei confronti dei cittadini stranieri”.

28)Come nei casi decisi da: a) Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 gennaio 2002, n. 22 (“Non appare fornito di supporto logico il collegamento operato dal provvedimento in esame tra la richiesta di cittadinanza e la norma che prevede l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per titolari di pensione inferiore ad un certo tetto. Infatti il ricorrente è nel mezzo dell’età lavorativa, ben lontano da un’aspettativa di pensione, per cui il riferimento a parametri reddituali andrebbe eventualmente effettuato, come per i rinnovi del permesso di soggiorno, con il reddito minimo ritenuto sufficiente per integrare il presupposto degli adeguati mezzi di sostentamento, dall’art. 4 comma 8 del D.L. 30.12.1989 n. 416, convertito dalla L. 28.2.1990 n.39, corrispondente alla pensione sociale. Se lo Stato italiano ritiene che l’ammontare della pensione sociale sia sufficiente per una vita dignitosa dei propri cittadini, non è chiaro comprendere la ratio della necessità di un reddito maggiore per poter ottenere la cittadinanza da parte di un cittadino straniero”); b)Tar Piemonte 28 maggio 2010, n. 2712 [“E’ irragionevole il rigetto dell’istanza finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, motivato da un’insufficienza (reddituale) – parametro, peraltro, nemmeno previsto dalla legge –  di soli 423,00 Euro (pari ad appena 35,00 Euro in meno al mese), rispetto al parametro reddituale “convenzionalmente” stabilito, senza che siano stati adeguatamente valutati anche tutti gli altri elementi che, nel loro insieme, possono costituire idonea dimostrazione dell’avvenuta integrazione (o, viceversa, di non avvenuta integrazione) del soggetto nel tessuto sociale, quali le condizioni lavorative e familiari, l’effettiva capacità di sostentamento economico e la condotta tenuta durante la pluriennale permanenza nel territorio nazionale”]; c) Tar Lazio, Latina, 20 luglio 2015, n. 557 (“Circa il reddito, premesso che il parametro adottato dal Ministero non è imposto per legge ma scelto in via discrezionale, deve osservarsi che esso, pur essendo astrattamente ragionevole, deve essere confrontato di volta in volta con le specifiche e particolari contingenze; nel caso in esame l’Amministrazione non ha valutato che il ricorrente gode di pensione erogata dal servizio previdenziale italiano ed è quindi già a carico delle finanze pubbliche, con esenzione tra l’altro da pagamenti per l’assistenza sanitaria ed in assenza di una famiglia da mantenere; con proprietà dell’immobile ove risiede ( con conseguente contribuzione fiscale), talchè sarebbe stata necessaria una più specifica valutazione, come detto, in ordine alle possibilità di mantenimento con una entrata mensile stabile e sicura di € 462,00”); d) Cons. di Stato, I, 11 dicembre 2014, n. 3987/2014 (adunanza del 26 novembre 2014, n. 1019/2011) (“La Sezione ritiene che nel valutare insufficiente il reddito dell’interessata, l’Amministrazione non abbia tenuto nel debito conto il complesso delle circostanze che caratterizzavano la posizione della ricorrente nell’ambito della comunità nazionale e che, in particolare, non abbia considerato il significato che assume nell’ordinamento il fatto che tale reddito sia derivato da una pensione INPS, maturata dall’interessata dopo 35 anni di lavoro in Italia”); e) Cons. di Stato, I, 15 ottobre 2014, n. 3121/2014 (adunanza del 18 giugno 2014, n. 1143/2012) [“ non si può richiedere che una persona riconosciuta come invalido civile (allora a servizio della collettività stessa) possa produrre un reddito pari a quello che può conseguire una persona sana. Inoltre, nel decreto censurato non viene tenuto conto che, a causa dell’invalidità riportata, il richiedente la cittadinanza dispone di quel reddito che lo Stato ha ritenuto sufficiente quale somma minima per i bisogni economici di una persona, visto anche che nell’intero testo della citata legge 5.2.1992 n. 91 sulla cittadinanza, nonché nel regolamento per la sua esecuzione (DPR 12.10.1993, n. 572), non esiste alcun riferimento, neppur minimo o indiretto, al decreto legge 25.11.1989, n. 382, convertito nella L 25.1.1990 n. 8].

29) Cons. di Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3829, in relazione alla (rilevanza di una) borsa di studio. L’orientamento è stato – espressamente –  ripreso e  ribadito da Tar Lazio, Roma, 2 luglio 2009, n. 6397, riguardo alle “somme percepite a titolo di una tantum a seguito della conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, atteso che si tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte reddituale”; Tar Veneto 28 aprile 2008, n. 1138, con riferimento alle “somme percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento per l'infortunio subito”. Implicitamente Tar Veneto 16 giugno 2004, n. 2131, ritenendo rilevanti i redditi “derivanti da tfr liquidatogli per aver cambiato occupazione”

30) Cfr. Cons. di Stato, I, 20 maggio 2013, n. 2398/2013 (adunanza del 10 aprile 2013, n. 4448/2011)

31) Cfr. Tar Lombardia, Brescia, 27 gennaio  2006, n. 77, secondo cui “un contratto di lavoro a progetto,…ancorché suscettibile di introdurre per il futuro un elemento favorevole per una nuova valutazione, non conferisce al requisito dell’autosufficienza economica un carattere di sufficiente stabilità”

32)Oltre alle sentenze citate infra, nota 34, si vedano Tar Lazio, Roma, 4 aprile 2006, n. 2377; Tar Liguria 6 novembre 2003, n. 1458; Tar Lombardia, Milano, 17 ottobre 2006, n. 2016; Tar Lazio, Roma, 4 marzo 2009, n. 2234; Tar Lazio, Roma, 18 maggio 2011, n. 4316; Cons. di Stato, I, 23 settembre 2011, n. 3538/2011 (adunanza del 27 luglio 2011, n. 4299/2010);  Tar Lazio, Roma, 24 aprile 2013, n. 4139; Tar Lazio, Roma, 22 luglio 2013, n. 7449; Tar Lazio, Roma, 22 luglio 2013, n. 7450; Tar Lazio, Roma, 3 settembre 2014, n. 9363; Tar Lazio, Roma, 19 novembre 2014, n. 11599; Tar Lazio, Roma, 25 marzo 2015, n. 4545. In senso contrario Cons. di Stato, I, 14 gennaio 2004, n. 5267; Cons. di Stato, I, 30 giugno 2004, n. 5652;  Tar Liguria 10 gennaio 2005, n. 4; Tar Liguria 21 marzo 2005, n. 367; Tar Lazio, Roma, 4 gennaio 2008, n. 37; Cons. di Stato, I, 17 giugno 2009, n. 1444/2009; Tar Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 753; Cons. di Stato, VI, 3 febbraio 2011, n. 766

33)Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346.

34)Cfr.: a) per il (reddito del) coniuge: Cons. di Stato, I, 2 aprile 2003, n. 2533; Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346; Tar Veneto 28 novembre 2003, n. 5948; Tar Lombardia, Milano, 1 marzo 2004, n. 798; Tar Veneto 8 marzo 2006, n. 557; Tar Abruzzo, l’Aquila, 12 gennaio 2008, n. 19;  Tar Toscana 30 gennaio 2006, n. 196; Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802; Tar Lazio, Roma, 20 luglio 2006, n. 6146; Tar Friuli Venezia Giulia 31 luglio 2006, n. 504; Tar Veneto 8 marzo 2006, n. 557; b) per i(l reddito dei)  figli: Cons. di Stato, VI, 30 settembre 2005, n. 5207; Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346; c) per i(l reddito dei) genitori: Tar Lombardia, Milano, 13 dicembre 2004, n. 6387; Tar Veneto 13 febbraio 2004, n. 237; Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802 [anche i genitori adottivi, ad avviso di Tar Emilia Romagna, Bologna, 18 giugno 2004, n. 1364 (che tali però non sembrano); Tar Lombardia, Milano, 17 maggio 2006, n. 1204]; Tar Liguria 4 febbraio 2005, n. 160; d) per il (reddito del) fratello: Cons. di Stato, I, 16 marzo 2013, n. 1364/2013 (adunanza del 6 febbraio 2013, n. 8904/2012); Tar Lazio, Roma, 14 luglio 2014, n. 7485;  e) per il (reddito del) convivente more uxorio: Cons. di Stato, I, 27 novembre 1991, n. 2773; Tar Lombardia, Milano, 22 febbraio 1993, n. 211; Cons. di Stato, I, 2 dicembre 2016, n. 2514/2016 (adunanza del 20 luglio 2016, n. 955/2016) (secondo Tar Lazio, Roma, 16 giugno 2005, n. 5041, rileva pure il reddito del convivente del genitore). Contra Cons. di Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1399, secondo cui “la equiparazione della convivenza al matrimonio può valere ad altri fini, ma non anche (come si può desumere dalla giurisprudenza riguardante il rilascio e rinnovo dei titoli temporanei di soggiorno degli stranieri in Italia, venendo in rilievo l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) per considerare il reddito utile a garantire il sostentamento di un soggetto diverso dal percettore e non legato a quest’ultimo da un rapporto comportante obbligo alimentare bensì da un legame in ogni momento liberamente disponibile”. Non è da trascurare, nella problematica de qua, l’attenzione per il lavoro domestico: cfr. Cons. di Stato, VI, 30 settembre 2005, n. 5207 (secondo cui “l’attività di ‘casalinga’ ha sempre più assunto la connotazione di un vero e proprio lavoro”); Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346 (ove si sottolinea il “rilievo sociale ed economico del lavoro casalingo, ricompreso nella tutela che l’art. 35 Cost. assicura al lavoro in tutte le sue forme”); Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802.

35) Cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, 18 giugno 2004, n. 1364 e Tar Campania, Napoli, 22 marzo 2007, n. 2731, in relazione agli studenti; Tar Liguria, 6 novembre 2003, n. 1458, riguardo – presumibilmente – ad una disoccupata (sottolineando che “quest’ultima, è, attualmente, inserita in un nucleo familiare dotato di un reddito autonomo e sufficiente alle esigenze dei suoi componenti, sicché la congruità dei mezzi economici, ai fini di un diniego, é criterio che può essere adottato non nel caso di specie, ma nei soli riguardi di chi abbia non acquisito una posizione di effettiva indipendenza sotto il profilo lavorativo e reddituale”); Tar Lombardia, Milano, 1 marzo 2004, n. 798, nei confronti della casalinga (“il diniego di concessione della cittadinanza italiana assunto sulla base della carenza di mezzi propri di sostentamento da parte dell’interessata è illegittimo quando costei svolga attività di casalinga all’interno del proprio nucleo familiare ed il marito risulti percettore di un reddito conforme alle prescrizioni di legge”), richiamando il – proprio – precedente sul tema (cfr. Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346); in senso contrario, rispetto a tale condizione, Tar Lombardia, Milano, 9 novembre 2011, n. 2694 (qui, peraltro, “il marito non ha acquisito la cittadinanza italiana e pertanto non offre sufficienti garanzie di stabilità tali da far presumere che si assumerebbe i doveri di solidarietà sociale verso il coniuge che non graverebbe sulla sua nuova comunità nazionale”). Alle stesse conclusioni – di cui alla sentenza milanese testé citata – giunge Tar Lazio, Roma, 5 dicembre 2007, n. 12555 (evidenziando “che la situazione familiare …, se vale ad assicurare comunque il mantenimento … a carico del marito, non garantisce in alcun modo che la stessa possa liberamente disporre del reddito famigliare per fornire il proprio contribuito allo Stato di nuova adozione, dovendo a tal fine chiedere ed ottenere il consenso del titolare del reddito, il quale, non essendo un cittadino italiano, non sarebbe tenuto ad adempiere ad alcun dovere solidarietà economica e sociale nei confronti di quello che per lui, per sua scelta, è e rimane un Paese straniero in cui si trova temporaneamente a soggiornare, e del quale non ha richiesto la cittadinanza”). Ma l’assunto è smentito dal massimo organo di giustizia amministrativa; Cons. di Stato, III, 5 giugno 2012, n. 3306, infatti, nel riformare la sentenza del giudice romano, oltre a ribadire i principi espressi nella sentenza 5107/2005, rileva l’erronea motivazione del provvedimento di rigetto, “ nella parte in cui presuppone che si debba tener conto esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle condizioni economiche della famiglia nel suo complesso” (nel caso deciso – come si è visto –  del coniuge straniero).

36)Cfr. Tar Lazio, Roma, 4 ottobre 2018, n. 9739; Tar Lazio, Roma, 26 luglio 2018, n. 8454; Tar Lazio, Roma, 24 maggio 2018, n. 5835; Tar Lazio, Roma, 28 gennaio 2009, n. 832; Tar Lazio, Roma, 10 settembre 2008, n. 8226 (in relazione a redditi pregressi). Nella stessa direzione Cons. di Stato, I, 4 gennaio 2018, n. 82/2018 (adunanza del 8 novembre 2017, n. 1508/2017); Tar Lombardia, Brescia, 18 febbraio 2013, n. 168;

37)Cfr. Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile 2018, n. 312/2018); Tar Veneto 14 marzo 2003, n. 1826; Tar Emilia Romagna, Bologna, 27 febbraio 2003, n. 158.

38)Cfr. Cons. di Stato, III, 14 gennaio 2015, n. 60, ove si rileva che “così come è ragionevole chiedere che l’aspirante cittadino disponga di un determinato reddito, è ragionevole altresì chiedere che tale condizione si prospetti come duratura”. Analogamente Tar Lazio, Roma, 13 maggio 2014, n. 4959, secondo cui “deve essere provata documentalmente una costante condizione reddituale dello straniero e del suo nucleo famigliare idonea a provare la sussistenza del requisito inerente al livello minimo di reddito utile per ottenere la concessione della cittadinanza, che comunque costituisce un requisito che deve essere mantenuto in misura costante nel tempo per confermare il richiesto livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale”. L’approccio consente, altresì di considerare situazioni particolari, come, ad es., “il calo reddituale … circoscritto a un periodo (2008-2009) nel quale è emersa la crisi economica”: cfr. Tar Lazio, Roma, 7 gennaio 2016, n. 164. Si veda anche  Tar Lazio, Roma, 19 marzo 2012, n. 2645, secondo il quale l’Amministrazione non può “motivare il diniego di concessione della cittadinanza per insufficienza reddituale compiendo un cammino a ritroso negli anni fino a trovare l’annata nella quale il cittadino straniero non ha percepito redditi sufficienti (anche se ciò risale a dieci anni prima), perché lo scopo dell’accertamento della capacità reddituale è quello di verificare se il cittadino straniero disponga di adeguati mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia, in modo da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana; pertanto ciò che rileva maggiormente – ai fini dell’integrazione del requisito della sufficiente capacità reddituale – è la condizione economica più recente, tenuto conto che sulla base di questa l’Amministrazione può validamente compiere la valutazione prognostica sulla perdurante capacità di produzione del reddito nel tempo”, posto che  è “notorio … che le condizioni economiche possono mutare negli anni, ed è altrettanto notorio che i cittadini stranieri possano incontrare maggiori difficoltà a trovare un lavoro ben retribuito nei primi anni di residenza in Italia, mentre con il passare del tempo la loro posizione può stabilizzarsi”.

39)Cons. di Stato, VI, 18 dicembre 2009, n. 8421.

40)In questa direzione Cons. di Stato, I, 13 ottobre 1976, n. 2041; Cons. di Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3831; Cons. di Stato, VI, 7 maggio 2009, n. 2830; Tar Piemonte 9 giugno 2004, n. 982; Tar Liguria 18 aprile 2005, n. 505; Tar Veneto 9 dicembre 2005, n. 4201; Tar Liguria 29 febbraio 2012, n. 348; Tar Sicilia, Catania, 27 dicembre 2016, n. 3368. Tar Lombardia, Milano, 22 gennaio 2004, n. 78, sottolinea che l’autocertificazione prodotta dall’interessato obbliga “l’Amministrazione …(…ad…) attivare gli strumenti di controllo volti ad accertare la veridicità della dichiarazione e (…a…) procedere alla acquisizione della relativa dichiarazione fiscale”.


Rober PANOZZO

(24 marzo 2019)

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