Concessione (strictu
sensu) della cittadinanza italiana e (rilevanza della) capacità
economico-finanziaria dello straniero
L’art. 9 della Legge 91/1992
(di seguito: Legge) disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana c.d. per concessione.
Come abbiamo
osservato in altra sede (1),
nell’istituto de quo emergono sicure
e significative linee di continuità con la normativa anteriore. L’impostazione
di fondo è rimasta sostanzialmente immutata ed il modello di acquisto ex
art. 4 della Legge 555/1912 è riproposto dal legislatore del 1992: si conferma,
nella figura del Presidente della Repubblica, l’organo legittimato ad emanare
il decreto di concessione, viene ribadita la tradizionale bipartizione delle
causali di acquisto, riaffiancando – ai requisiti di accesso specificatamente individuati – la facoltà del Governo di
attribuire la cittadinanza in circostanze particolari, permane la rilevanza del
rapporto territoriale, evidente sia per la colorazione
di numerose (recte: della quasi
totalità delle) fattispecie che per la riprosizione della causale di acquisto
fondata sul (solo) requisito residenziale, tra l’altro quella di gran lunga più
invocata dagli aspiranti alla naturalizzazione, si riafferma, infine, l’obbligo
del giuramento a carico del concessionario.
Accanto
alle conferme, la novella colloca degli elementi di novità: l’apprezzamento per la condizione di
rifugiato, espresso dall’art. 16, comma 2 (2),
la legalità della residenza, ovvero
l’aver “soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in
materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia di iscrizione anagrafica”, come dispone l’art. 1, comma 2, lett. a),
del Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, emanato con d.P.R.
12 ottobre 1993, n. 572 (3),
l’assenza di una disciplina differenziata
per gli italiani non appartenenti
alla Repubblica, solitamente destinatari di particolari facilitazioni (4) nonché – novelle nella novella –
un’adeguata conoscenza della lingua italiana (5) e il pagamento di un “contributo” (6).
Più in generale, è di tutta
evidenza il sostanziale inasprimento
dei requisiti richiesti allo straniero: in
primis l’innalzamento del periodo residenziale, passato dal minimo di sei
mesi al massimo di cinque anni agli attuali tre e dieci anni, ma anche
l’elevazione del periodo minimo di servizio alle dipendenze dello Stato; scelta
che conforta le sottolineature di dottrina autorevole, in ordine alla posizione
“rigorosamente difensiva” (7) e al
chiaro “atteggiamento generale di segno negativo” (8) nei confronti della rapida assimilazione degli stranieri
residenti in Italia.
Nei due
commi di cui si compone, l’art. 9 contempla (due) distinte tipologie di
acquisto. Nel primo sono indicate gli specifici requisiti che costituiscono la conditio sine qua non per la
proposizione dell’istanza: nascita in Italia o discendenza in linea retta –
fino al secondo grado – da cittadino italiano per nascita, congiunta alla
residenza triennale, status di
adottato maggiorenne da cittadino italiano e residenza quinquennale successiva
all’adozione, prestazione di servizio alle dipendenze dello Stato per almeno
cinque anni, status di cittadino comunitario
o apolide congiunto alla residenza, rispettivamente, quadriennale o
quinquennale, infine residenza decennale. Nel secondo, viceversa, è prevista la
legittimazione dell’esecutivo alla concessione della cittadinanza svincolata da
requisiti – oggettivamente - prefissati, qualora ricorrano “eminenti servizi
all’Italia” o un “eccezionale interesse dello Stato” (9).
I
requisiti elencati nell’art. 9, comma 1, costituiscono dei meri presupposti –
se si vuole, delle condizioni di procedibilità – ma non radicano affatto il
diritto allo status civitatis (10); secondo un indirizzo
incontrastato, infatti, la concessione della cittadinanza italiana, per sua
stessa natura connotata dalla discrezionalità dell’esecutivo (11), presuppone, da un lato,
l’accertamento “di un interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella
comunità nazionale”, dall’altro, la valutazione “di una molteplicità di
elementi – da un minimo di autosufficienza economica, all’affidabilità del
soggetto sotto il profilo della correttezza dei comportamenti, alla
configurabilità di un’attendibile aspirazione all’acquisto della cittadinanza
italiana e di un suo impegno all’assunzione degli obblighi derivanti
dall’inserimento a pieno titolo nella comunità nazionale – che concorrono a
concretare un giudizio sostanzialmente positivo della personalità del
richiedente” (12).
Al di là
di formulazioni generiche (13),
esclusa – altresì – la pretesa di
connotazioni specifiche (14),
l’interesse pubblico da tutelare si risolve nell’evitare che lo stabile
inserimento dello straniero nell’ “ordinamento nazionale” (recte: nella comunità italiana) provochi danni o lacerazioni, anche
di modesta portata (15).
Nell’ambito della valutazione discrezionale del Ministero dell’Interno,
il parametro reddituale – seppur non espressamente previsto dalla Legge – ha
assunto un’importanza sempre maggiore (16).
La giurisprudenza del massimo organo di giustizia amministrativa
sottolinea:
-che “la valutazione
discrezionale dell’amministrazione deve tenere conto, oltre che
dell’aspirazione all’acquisto della cittadinanza italiana, anche della
possibilità di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti
dall’ammissione alla comunità dello Stato, nonché della serietà delle ragioni
che inducono ad abbandonare la collettività di origine per scegliere la
nazionalità italiana”; con la conseguenza, da un lato, che il provvedimento
concessorio “è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali
circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale
da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; così
che, ai fini della concessione del beneficio, ben possono avere rilievo
considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di
adeguate fonti di sussistenza”, dall’altro, che l’Amministrazione, “dopo avere
accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza,
deve effettuare una valutazione delle ragioni che inducono il richiedente a
scegliere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i
doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, compresi quelli della
solidarietà economica e sociale posti dalla Costituzione” (17);
- che “l’interesse pubblico alla
concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di
cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive
di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese
ospitante, prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un
reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia
produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di
solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti”; ciò premesso, “non può
ritenersi censurabile che – in assenza di particolari benemerenze, che possano
compensare l’insufficienza del reddito dichiarato – detta insufficienza possa
costituire causa “ex se” del diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un
soggetto che … risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella
collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro” (18);
- che “presupposto
imprescindibile per fruire della concessione della cittadinanza italiana – in
base alla normativa di settore - è quello di avere redditi sufficienti al
sostentamento proprio e della propria famiglia, poiché l’acquisizione dello
status si deve tradurre non già solo in un beneficio per l’interessato, ma
anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i
doveri di solidarietà sociale (ed in primis il dovere di contribuire alla spese
pubbliche, mercé la imposizione tributaria), nella misura minima determinata
dal legislatore” (19).
Gli assunti
sono – largamente – condivisi dai giudici (amministrativi) territoriali. Si
legge, infatti:
-“presupposto imprescindibile per
fruire del provvedimento attributivo della cittadinanza italiana in base alla
normativa di settore è indubbiamente quello di avere redditi sufficienti al
sostentamento proprio e della propria famiglia. L’acquisizione di tale nuovo
importante status, infatti, si deve tradurre non già solo in un beneficio per l'interessato,
ma anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i
doveri di solidarietà sociale (e in primis il dovere di contribuire alle spese
pubbliche, mediante l’imposizione tributaria), nella misura minima determinata
dal legislatore”, con la conseguenza che “tra i criteri di valutazione per la
concessione della cittadinanza italiana deve necessariamente includersi quello
della congruità dei redditi dell’aspirante che deve essere tale da garantirne
in ogni caso l’autosufficienza economica” (20);
-“la verifica della
Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento dell'istante non è soltanto
funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la
naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità
reddituale; ma è anche funzionale all'accertamento del presupposto necessario a
che il soggetto sia poi in grado di assolvere i ricordati doveri di solidarietà
sociale” (21);
-“la concessione della
cittadinanza italiana è configurabile quale potere, "latamente
discrezionale" che implica l'accertamento di un interesse pubblico da
valutarsi in relazione ai fini della società nazionale ed a vari elementi di
valutazione quali: l'esistenza dell'avvenuta integrazione dello straniero in
Italia, le ragioni che inducono il richiedente a scegliere la nazionalità
italiana e la possibilità che questi per il suo reddito ha, di assumere gli
obblighi di carattere economico derivanti dall'ammissione nella comunità dello
Stato, come corrispettivo ai diritti civili ed anche politici, che viene con
tale status ad assumere e dell’onere, anche di assistenza, che viene posto a
carico dei connazionali dall’immissione di un nuovo membro” ed “in tale prospettiva deve essere attentamente
considerata l’attitudine reddituale dell'aspirante membro della Comunità
nazionale, atteso che la concessione della cittadinanza presuppone, in capo
all'istante, non solo il possesso del requisito negativo, di non gravare sulla
collettività, ma altresì quello positivo, volto a giustificare l'attribuzione
in capo al richiedente di tale status, di “apportare un contributo ulteriore ed
autonomo alla comunità di cui entra a far parte”, che è il presupposto per cui
uno Stato decide di ampliare la propria popolazione accogliendo persone che
sono già cittadini di altri Stati” (22);
-“l’attribuzione della
cittadinanza consente allo straniero di essere iscritto a pieno titolo nella
collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e i doveri, compresi quelli
connessi all’obbligo di concorrere alla realizzazione che lo Stato persegue”;
ne deriva che “solo la dimostrazione del possesso di mezzi adeguati ad
assicurare un contributo di tal genere, come pure il regolare adempimento dei
doveri di solidarietà, possono consentire di ritenere soddisfatti quei
presupposti minimi che giustifichino la concessione della cittadinanza” (23);
-“la concessione
della cittadinanza italiana presuppone, in capo all’istante, non solo il
possesso del requisito negativo, di non gravare sulla collettività, ma altresì
quello positivo, volto a giustificare l’attribuzione in capo al richiedente di
tale status, di apportare un
contributo ulteriore ed autonomo alla comunità di cui entra a far parte” (24).
Autorità e magistratura
amministrativa individuano il reddito minimo,
di cui deve disporre l’aspirante alla concessione, nel limite – previsto
dall’ordinamento – per l’esenzione dal pagamento di tutte le quote di
partecipazione alla spesa sanitaria (25).
Tale parametro “fornisce … un criterio obiettivo di valutazione delle categorie
di soggetti che in relazione ai redditi percepiti, debbono considerarsi
indigenti e quindi, nel caso degli stranieri che richiedono la cittadinanza, di
coloro che non risultano in grado di garantire il sostentamento proprio e della
propria famiglia e di “rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla
comunità nazionale, ivi compresi quelli della solidarietà economica e sociale
posti dalla Costituzione” (26). Non
sono mancate, peraltro, (sporadiche) letture divergenti: talvolta radicali, nel senso di ritenere
necessario un bilanciamento con i doveri di solidarietà sociale (27), più spesso mitigatrici, finalizzate, cioè, a conciliare l’impatto
dell’indirizzo con la particolarità del caso concreto (28).
Altro
problema riguarda la tipologia reddituale; ovvero: se sia rilevante qualsiasi
fonte di reddito oppure soltanto quelle che producono un gettito stabile. In
linea generale, non si ritiene indispensabile “la percezione di un reddito di
carattere retributivo o stabile”, essendo sufficiente “provare il possesso di
mezzi di sussistenza idonei” (29).
Di contro, sono stati ritenuti inidonei sia il lavoro stagionale (30) che il contratto a progetto (31).
Per la determinazione della
capacità economica, la tesi maggioritaria esclude la rilevanza dei soli cespiti del richiedente, stabilmente
inserito in un contesto familiare (32).
Si devono considerare, quindi, anche i redditi dei componenti della famiglia,
legati all’aspirante da un rapporto significativo e da “doveri di solidarietà” (33): il coniuge, i figli, i genitori e
– come si legge in alcune pronunce – il
convivente more uxorio (34). Secondo un indirizzo – peraltro
contrastato – la capacità reddituale della famiglia sanerebbe anche la (totale) assenza di reddito in capo al
richiedente (35).
E’ opinione diffusa – diremmo
incontrastata nella giurisprudenza del T.a.r. capitolino – che la situazione
economica debba essere valutata rispetto al (la data del) provvedimento
concessorio, in ossequio al principio per il quale la valutazione dell’amministrazione
deve sempre essere compiuta allo stato degli atti, con riferimento alla
situazione di fatto e di diritto sussistente alla data di emanazione del
provvedimento (36); con la
conseguenza che – eventuali – circostanze sopravvenute giustificano la (mera)
riproposizione della domanda, non l’illegittimità del rigetto (37). Sembrerebbe opportuno, peraltro,
prescindere da una focalizzazione istantanea,
per privilegiare un giudizio prognostico che prefiguri una certa stabilità
economica (38). Si è osservato, in
proposito, “come risulti perfettamente
legittimo che,- nell’ambito della discrezionalità peculiare che caratterizza il
procedimento di concessione della cittadinanza, funzionale ad un apprezzamento
che vede come primario l’interesse della comunità nazionale all’acquisizione di
un apporto utile e solidale nel ricomprendere al suo interno un cittadino
precedentemente straniero-, l’Amministrazione ponga un requisito generalizzato
relativo al possesso, nei tre anni anteriori alla proposizione dell’istanza, di
una capacità di sostentamento e patrimoniale desunta, anzitutto, dal reddito
legalmente dichiarato, fissando delle soglie che escludano l’aprioristica
onerosità e la incapacità contributiva, per la comunità statuale nazionale, del
soggetto richiedente” (39).
Infine, dall’aspirante alla concessione
si esige anche l’assolvimento dei doveri fiscali, attraverso la presentazione
delle dichiarazioni previste dalla vigente disciplina tributaria (40)
NOTE
1) L’acquisto della cittadinanza italiana per concessione alla luce della
legislazione, della dottrina, della giurisprudenza, delle circolari
ministeriali e dei pareri del Consiglio di Stato, in Stato civ., 1996, 338 s.
2)Sul carattere innovativo della previsione, cfr. LEPRI
GALLERANO, L’acquisto della cittadinanza
nella emanando legge organica, in Stato
civ., 1992, 91; ARENA, La
cittadinanza nella nuova normativa italiana, Minerbio, 1992, 154; CLERICI, La cittadinanza nell’ordinamento giuiridico
italiano, Milano, 1993, 322; NASCIMBENE, Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. Sub art.
16, in Nuove leggi civ., 1993, 90
ss.
3)In dottrina, si veda ARENA, La residenza legale in Italia secondo la
nuova legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91, in Stato civ., 1992, 244 ss.; VERCELLI, La residenza ed i suoi riflessi sulla
cittadinanza nella legge 91/1992. Appunti ed osservazioni, ibidem, 407 ss.
4)Rilievi critici sono stati
espressi da GUGLIELMAN, ZAMPAGLIONE, La
cittadinanza, Roma, 1995, 12.
5)Cfr. art. 9.1 Legge, come
inserito dall’art. 14, c. 1, lett. a-bis), del d.l.
4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, dalla l. 1°
dicembre 2018, n. 132.
6)Cfr. art. 9 bis Legge, come inserito dall’art. 1, c. 12, della l. 15 luglio 2009, n. 94,
Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica. Da ricordare anche la norma immediatamente successiva [art. 9 ter, come
inserito dall’art. 14, c. 1, lett. c), del d.l. 113/2018, cit.], che ha elevato a quarantotto mesi
il termine per la definizione – anche – del procedimento concessorio.
7)GROSSO, Una nuova disciplina della cittadinanza italiana, in Giur. it., 1992, IV, 342.
8)CLERICI, op. cit., 331.
9)Per un inquadramento della
fattispecie, si rinvia a CLERICI, Legge 5
febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. Sub art. 9, in Nuove leggi civ., 1993, 54.
10)Cfr, tra i tanti, Cons. di
Stato, I, 9 aprile 2003, n. 1156; Cons. di Stato, I, 24 marzo 1993, n. 258;
Cons. di Stato, IV, 7 maggio 1999, n. 798; Cons. di Stato, IV, 7 maggio 1999,
n. 799; Tar Lazio, Roma, 13 ottobre 1999, n. 2267; Tar Lazio, Roma, 21
settembre 1993, n. 1355; Tar Lazio, Roma, 31 agosto 2005, n. 6478.
11)Variamente aggettivata dalla
giurisprudenza amministrativa e dal Consiglio di Stato in sede consultiva:
talvolta amplissima (Cons. di Stato,
III, 20 giugno 2017, n. 2997; Tar Lazio, Roma, 23 luglio 2018, n. 8314),
talaltra ampia (Cons. di Stato, A.p.,
28 ottobre 1958, n. 19; Cons. di Stato, IV, 17 luglio 2000, n. 3958; Cons. di
Stato, I, 26 febbraio 2003, n. 524; Tar Lazio, Roma, 15 marzo 1993, n. 434; Tar
Lazio, Roma, 29 marzo 1993, n. 515; Tar Lazio, Roma, 20.6.1994, n. 971; Tar Piemonte
26 febbraio 1996, n. 124; Tar Lazio, Roma, 12 febbraio 1998, n. 750; Tar Molise
28 luglio 2001, n. 244; Tar Piemonte 16 gennaio 2002, n. 67; Tar Emilia
Romagna, Bologna, 30 dicembre 2002, n. 2625; Tar Piemonte 12 marzo 2003, n.
362; Tar Campania, Napoli, 10 maggio 2004, n. 8449), in altre occasioni alta (Cons. di Stato, I, 15 gennaio
1987, n. 1975; Cons. di Stato, IV, 24 maggio 1995, n. 366; Tar Lazio, Roma, 21
maggio 1996, n. 779; Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 1999, n. 61; Trga, Trento, 12
dicembre 2001, n. 688; Tar Veneto 16 gennaio 2002, n. 72; Tar Lombardia,
Milano, 18 gennaio 2002, n. 114), altre volte lata (Cons. di Stato, A.p., 30 novembre 1992, n. 2482; Tar Emilia
Romagna, Parma, 16 marzo 1999, n. 136).
12)Cons. di Stato, I, 26 febbraio
2003, n. 524. Sulla stessa frequenza, oltre a numerosi precedenti della stessa
prima Sezione (ex pluribus, 16
gennaio 1956, n. 69; 10 gennaio 1990, n. 2407), la giurisprudenza dello stesso
Consiglio di Stato [anche qui, tra le tante, IV, 17 luglio 2000, n. 3958 (“il
conferimento della cittadinanza presuppone l’accertamento di un interesse
pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale
e non già solo sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si
rivolge a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali
esigenze; pertanto, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione deve
tener conto, oltre che dell’aspirazione all’acquisto della cittadinanza
italiana, anche della possibilità di assumere gli obblighi di carattere
economico derivanti dall’ammissione alla comunità dello Stato, nonché della
serietà delle ragioni che inducono ad abbandonare la collettività di origine
per scegliere la nazionalità italiana”; il “provvedimento è adottato sulla base
di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta
integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta
appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del
beneficio, ben possono avere rilievo considerazioni di carattere
economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza”);
IV, 16 settembre 1999, n. 1474,] e dei tribunali amministrativi (solo per
citarne alcuni: Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 1999, n. 61.; Tar Lazio, Roma, 3 maggio 1999, n. 993; Tar Toscana 1 giugno
1999, n. 602; Tar Lazio, Roma, 13 ottobre 1999, n. 2267; Tar Lazio, Roma, 27
dicembre 1999, n. 4006; Tar Lazio, Roma, 12 aprile 2000, n. 3032; Tar Friuli
Venezia Giulia 2 maggio 2000, n. 382; Tar Lazio, Roma, 28 febbraio 2001, n.
1545; Tar Puglia, Bari, 27 novembre 2002, n. 5205; Tar Piemonte 26 febbraio 2003,
n. 309; Tar Liguria 17 gennaio 2004, n. 68; Tar Piemonte 11 maggio 2004, n.
813).
13)Si vedano, ad es., Cons. di
Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3829 (ove, peraltro, si sottolinea che, nella
concessione della cittadinanza italiana, “non occorre e anzi non sembra
pertinente la valutazione di un eventuale controinteresse da parte del paese di
provenienza”; ma secondo Tar Molise 28 luglio 2001, n. 244, la concessione
della cittadinanza italiana “determinerebbe paradossalmente le condizioni di
una inosservanza dei doveri di solidarietà e di cooperazione nei confronti del
Paese di provenienza…, doveri in ragione dei quali il ricorrente è stato
ammesso dal Governo italiano a fruire di una borsa di studio che gli ha
consentito di formarsi in Italia come medico chirurgo, proprio al fine di poter
esercitare tale professione nel suo Paese ed a vantaggio dei suoi
connazionali”); Tar Toscana 1 luglio 1994, n. 262; Tar Lazio, Roma, 14 luglio
1997, n. 1126; Tar Toscana 15 maggio 1998, n. 407.
14)“…la sussistenza di un interesse
pubblico specifico è richiesta soltanto nell’ipotesi di eccezionale
conferimento della cittadinanza preveduta nel secondo comma dell’art. 4 della
legge n. 555 del 1912, non anche nel caso normale di conferimento della
cittadinanza a persona che si trovi in una delle situazioni prevedute dal
legislatore”: Cons. di Stato, A.p., 28 ottobre 1958, n. 19.
15)In questa direzione la
giurisprudenza – amministrativa – capitolina: 23 giugno 1992, n. 936; 3 maggio
1993, n. 658; 8 novembre 1993, n. 1572; 27 dicembre 1993, n. 1838; 1° marzo
1995, n. 379; 12 aprile 1995, n. 606.
16)Cfr. Cons. di Stato, I, 25
settembre 1968, n. 2293; Cons. di Stato, I, 15.1.1987, n. 1975.; Cons. di Stato, IV, 16 settembre
1999, n. 1474; Tar Lazio, Roma, 6 marzo 1995, n. 400; Tar Lazio, Roma, 11
novembre 1995, n. 1960; Tar Lazio, Roma, 14 febbraio 1997, n. 244; Tar Lazio,
Roma, 15 giugno 1998, n. 1941; Tar Lombardia, Brescia, 5 luglio 1999, n. 603;
Tar Toscana 2 febbraio 2004, n. 179; Tar Puglie, Lecce, 24 febbraio 2005, n.
891; Tar Veneto 27 aprile 2004, n. 1225; Tar Piemonte 25 maggio 2004, n. 912;
Tar Lombardia, Brescia, 6 dicembre 2004, n. 1765; Tar Liguria 20 dicembre 2004,
n. 1762; Tar Veneto 26 gennaio 2005, n. 233; Tar Puglia, Lecce, 24 febbraio
2005, n. 894; Tar Sicilia, Palermo, 21 aprile 2006, n. 879. Si veda anche Tar
Toscana 21 dicembre 2004, n. 6611.
17)Cons. di Stato, IV, 7 novembre
2002, n. 6063. Analogamente Cons. di Stato, I, 30 giugno 2011, n. 2616/2011
(adunanza del 4 maggio 2011, n. 2438/2010).
18) Cons. di Stato, VI, 25 giugno
2008, n. 3213 (ripreso da Tar Lombardia, Milano, 14 gennaio 2015, n. 111).
Similmente Cons. di Stato, I, 22 ottobre 2008, n. 2488/08
19) Cons. di Stato, VI, 16
febbraio 2011, n. 974. Sulla capacità di assolvere i doveri di solidarietà sociale,
cfr. Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile
2018, n. 312/2018); Tar Lombardia, Milano, 22 aprile 2010, n. 1127.
20)Tar Lazio, Roma, 29 novembre
2014, n. 12004.
21) Tar Piemonte 9 febbraio 2012,
n. 170
22) Tar Lazio, Roma, 2 aprile
2010, n. 5625
23) Tar Abruzzo, l’Aquila, 3
aprile 2009, n. 238
24)Tar Liguria 20 dicembre 2004,
n. 1752. Si veda anche Cons. di Stato, IV, 17 luglio 2000, n. 3958.; Cons. di Stato, IV, 7 novembre 2002,
n. 6063; Tar Toscana 18 marzo 1999, n. 223; Tar Puglia, Bari, 30 giugno 2000,
n. 2751.
25)E’ – assolutamente –
prevalente, sia a livello giurisprudenziale che consultivo, il richiamo
all’art. 3 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: cfr. Cons. di Stato, IV, 16 settembre 1999, n.
1474; Tar Friuli Venezia Giulia 22 gennaio 2005, n. 4; Tar Friuli Venezia
Giulia 14 luglio 2005, n. 633; Tar Emilia Romagna, Bologna, 3 agosto 2007, n.
1791; Tar Toscana 26 maggio 2009, n. 911; Tar Lazio, Roma, 3 maggio 2011, n.
3783; Tar Piemonte 9 febbraio 2012, n. 170; Tar Lazio, Roma, 26 febbraio 2013,
n. 2098; Tar Lazio, Roma, 23 marzo 2013, n. 2996; Tar Lazio, Roma, 9 luglio
2013, n. 6761; Tar Lazio, Roma, 20 gennaio 2014, n. 714; Tar Lazio, Roma, 18 febbraio
2014, n. 1956; Tar Lazio, Roma, 18 febbraio 2014, n. 1957; Tar Lazio, Roma, 29
novembre 2014, n. 12004; Cons. di Stato, I, 19 marzo 2015, n. 838/2015
(adunanza del 4 febbraio 2015, n. 30/2015); Tar Lazio, Roma, 7 luglio 2015, n.
9069; Tar Lazio, Roma, 27 settembre 2016, n. 9947; Cons. di Stato, I, 15
febbraio 2018, n. 397/2018 (adunanza del 17 gennaio 2018, n. 1395/2017); Cons.
di Stato, I, 26 marzo 2018, n. 788/2018 (adunanza del 7 marzo 2018, n.
2196/2017). Da ultimo Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza
del 4 aprile 2018, n. 312/2018), ove si sottolinea che “nel silenzio della
legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana”, la
verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento del richiedente
“deve essere effettuata avendo come parametro di riferimento l’ammontare
prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
dall’articolo 3 del decreto-legge n. 382 del 25 novembre 1989, convertito, con
modificazioni, in legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’articolo 2,
comma 15, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui,
incrementato a € 11.362,05 annui di reddito complessivo in presenza di coniuge
a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto
indicatore di un livello di adeguatezza reddituale”.
26) Cons. di Stato, I, 22 ottobre
2008, n. 2488/08. Negli stessi termini Tar Piemonte 13 marzo 2006, n.
1224, aggiungendo che i criteri predetti
sono “tali da configurare ex se quale debba essere il livello dei redditi posti
nella disponibilità del naturalizzando da giudicarsi idoneo a rendere opportuno
il conferimento del beneficio invocato, poiché essi devono essere tali da
consentire alla richiedente di mantenere adeguatamente e continuamente sé e la
propria famiglia […attuale o futura (…?... ndA)] senza gravare sulla comunità
nazionale ed anzi dandole un apporto produttivo”. Analogamente Trga Trentino
Alto Adige, Bolzano, 23 giugno 2006, n. 281, secondo cui “i parametri per la
valutazione patrimoniale, in assenza di precise disposizioni contenute nella
precitata normativa sulla cittadinanza, dovranno essere ricercati dall’Autorità
preposta in altre norme che possano costituire un indice affidabile della
capacità patrimoniale del soggetto, come lo sono, certamente, le disposizioni
per l’esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria che offrono un
criterio obiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che, per lo
Stato, sono da considerarsi indigenti”; sulla (rilevanza della) condizione di
indigenza si veda anche Tar Campania,
Napoli, 21 luglio 2006, n. 7667. La possibilità di utilizzare la soglia –
inferiore – fissata per l’erogazione dell’assegno sociale è espressamente
negata da Tar Liguria 10 gennaio 2005, n. 4, perché – si legge nella sentenza –
“detto assegno rappresenta solo un parziale contributo per assicurare un
livello minimo di sussistenza, paragonabile ad un assegno alimentare, e non è
assolutamente indicativo dell’importo necessario per il mantenimento dei
cittadini in stato di bisogno, mantenimento cui sono finalizzate anche altre
provvidenze, quali l’assegnazione di case popolari, i contributi specifici per
la frequenza di corsi di istruzione etc., finalizzati a soddisfare varie
esigenze che il titolare di assegno sociale non può autonomamente
fronteggiare”; ed è “proprio al fine di evitare tali costi, ben più elevati del
mero contributo di sussistenza rappresentato dall’assegno sociale, (…che…) la
capacità reddituale dell’aspirante cittadino deve essere intesa non come quella
minima per assicurarne la mera sussistenza, che porrebbe le ulteriori esigenze
relative al suo mantenimento a carico della collettività, ma come quella che
corrisponde ad una misura che consenta allo stesso di assumersi gli obblighi di
carattere economico derivanti dalla sua ammissione nella comunità nazionale”.
L’assunto, sempre ad avviso dei giudici liguri, ma in altra sentenza (20
dicembre 2004, n. 1752), “non può ritenersi compromesso dal riconoscimento…di
alcuni benefici a favore di tutti i soggetti in difficoltà, ancorché stranieri,
in virtù del principio di generale riconoscimento di alcuni diritti della
persona come fondamentali e spettanti a ciascun individuo in quanto tale,
trattandosi di disposizioni eccezionali, e
quindi di stretta interpretazione, rispetto al principio generale per
cui il diritto alle prestazioni sociali erogate da uno Stato spetta
necessariamente ai soli suoi cittadini…né da tale riconoscimento di livelli
minimi di assistenza volti a salvaguardare ogni persona, ancorché straniera,
può in alcun modo farsi discendere il diritto della stessa ad essere inserita
nella comunità da cui eccezionalmente riceve aiuto”. Si veda anche Tar Piemonte
13 marzo 2006, n. 1224.
27)Cfr. Trga Trentino Alto Adige,
Bolzano, 3 novembre 2008, n. 359, secondo cui, premessa l’inesistenza
“nell’intero testo della citata legge 5.2.1992 n. 91 sulla cittadinanza, nonché
nel regolamento per la sua esecuzione (DPR 12.10.1993, n. 572), (…di …) alcun riferimento, neppur minimo o
indiretto, al DL 25.11.1989, n. 382, convertito nella L 25.1.1990 n. 8”, se è
vero che “nella valutazione articolata
che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza possono
avere rilievo anche considerazioni di carattere economico e patrimoniale, come
ritenuto dalla giurisprudenza in materia, sia come indice di un’avvenuta
integrazione, sia per la presunzione che il richiedente la cittadinanza in
possesso di adeguato reddito sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà
economica e sociale richiesti a tutti i cittadini”, occorre “però ricordare che
nel silenzio assoluto della normativa specifica circa requisiti, o comunque
indicatori economici, i parametri reddituali da applicarsi alla fattispecie
trattata andranno contemperati con i doveri di solidarietà economico-sociale,
posti dalla Costituzione, ed applicabili, ovviamente, anche nei confronti dei
cittadini stranieri”.
28)Come nei casi decisi da: a)
Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 gennaio 2002, n. 22 (“Non appare fornito
di supporto logico il collegamento operato dal provvedimento in esame tra la
richiesta di cittadinanza e la norma che prevede l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per titolari di pensione inferiore ad un
certo tetto. Infatti il ricorrente è nel mezzo dell’età lavorativa, ben lontano
da un’aspettativa di pensione, per cui il riferimento a parametri reddituali
andrebbe eventualmente effettuato, come per i rinnovi del permesso di
soggiorno, con il reddito minimo ritenuto sufficiente per integrare il presupposto
degli adeguati mezzi di sostentamento, dall’art. 4 comma 8 del D.L. 30.12.1989
n. 416, convertito dalla L. 28.2.1990 n.39, corrispondente alla pensione
sociale. Se lo Stato italiano ritiene che l’ammontare della pensione sociale
sia sufficiente per una vita dignitosa dei propri cittadini, non è chiaro
comprendere la ratio della necessità di un reddito maggiore per poter ottenere
la cittadinanza da parte di un cittadino straniero”); b)Tar Piemonte 28 maggio
2010, n. 2712 [“E’ irragionevole il rigetto dell’istanza finalizzata alla
concessione della cittadinanza italiana, motivato da un’insufficienza
(reddituale) – parametro, peraltro, nemmeno previsto dalla legge – di soli 423,00 Euro (pari ad appena 35,00
Euro in meno al mese), rispetto al parametro reddituale “convenzionalmente”
stabilito, senza che siano stati adeguatamente valutati anche tutti gli altri
elementi che, nel loro insieme, possono costituire idonea dimostrazione
dell’avvenuta integrazione (o, viceversa, di non avvenuta integrazione) del soggetto
nel tessuto sociale, quali le condizioni lavorative e familiari, l’effettiva
capacità di sostentamento economico e la condotta tenuta durante la pluriennale
permanenza nel territorio nazionale”]; c) Tar Lazio, Latina, 20 luglio 2015, n.
557 (“Circa il reddito, premesso che il parametro adottato dal Ministero non è
imposto per legge ma scelto in via discrezionale, deve osservarsi che esso, pur
essendo astrattamente ragionevole, deve essere confrontato di volta in volta
con le specifiche e particolari contingenze; nel caso in esame
l’Amministrazione non ha valutato che il ricorrente gode di pensione erogata
dal servizio previdenziale italiano ed è quindi già a carico delle finanze
pubbliche, con esenzione tra l’altro da pagamenti per l’assistenza sanitaria ed
in assenza di una famiglia da mantenere; con proprietà dell’immobile ove
risiede ( con conseguente contribuzione fiscale), talchè sarebbe stata
necessaria una più specifica valutazione, come detto, in ordine alle
possibilità di mantenimento con una entrata mensile stabile e sicura di €
462,00”); d) Cons. di Stato, I, 11 dicembre 2014, n. 3987/2014 (adunanza del 26
novembre 2014, n. 1019/2011) (“La
Sezione ritiene che nel valutare insufficiente il reddito
dell’interessata, l’Amministrazione non abbia tenuto nel debito conto il
complesso delle circostanze che caratterizzavano la posizione della ricorrente
nell’ambito della comunità nazionale e che, in particolare, non abbia
considerato il significato che assume nell’ordinamento il fatto che tale
reddito sia derivato da una pensione INPS, maturata dall’interessata dopo 35
anni di lavoro in Italia”); e) Cons. di Stato, I, 15 ottobre 2014, n. 3121/2014
(adunanza del 18 giugno 2014, n. 1143/2012) [“ non si può richiedere che una
persona riconosciuta come invalido civile (allora a servizio della collettività
stessa) possa produrre un reddito pari a quello che può conseguire una persona
sana. Inoltre, nel decreto censurato non viene tenuto conto che, a causa
dell’invalidità riportata, il richiedente la cittadinanza dispone di quel
reddito che lo Stato ha ritenuto sufficiente quale somma minima per i bisogni
economici di una persona, visto anche che nell’intero testo della citata legge
5.2.1992 n. 91 sulla cittadinanza, nonché nel regolamento per la sua esecuzione
(DPR 12.10.1993, n. 572), non esiste alcun riferimento, neppur minimo o
indiretto, al decreto legge 25.11.1989, n. 382, convertito nella L 25.1.1990 n.
8].
29) Cons. di Stato, IV, 9 luglio
2001, n. 3829, in relazione alla (rilevanza di una) borsa di studio. L’orientamento
è stato – espressamente – ripreso e ribadito da Tar Lazio, Roma, 2 luglio 2009,
n. 6397, riguardo alle “somme percepite a titolo di una tantum a seguito della
conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, atteso che si
tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla
prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte
reddituale”; Tar Veneto 28 aprile 2008, n. 1138, con riferimento alle “somme
percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento per l'infortunio subito”.
Implicitamente Tar Veneto 16 giugno 2004, n. 2131, ritenendo rilevanti i
redditi “derivanti da tfr liquidatogli per aver cambiato occupazione”
30) Cfr. Cons. di Stato, I, 20
maggio 2013, n. 2398/2013 (adunanza del 10 aprile 2013, n. 4448/2011)
31) Cfr. Tar Lombardia, Brescia,
27 gennaio 2006, n. 77, secondo cui “un
contratto di lavoro a progetto,…ancorché suscettibile di introdurre per il
futuro un elemento favorevole per una nuova valutazione, non conferisce al
requisito dell’autosufficienza economica un carattere di sufficiente stabilità”
32)Oltre alle sentenze citate infra, nota 34, si vedano Tar Lazio,
Roma, 4 aprile 2006, n. 2377; Tar Liguria 6 novembre 2003, n. 1458; Tar
Lombardia, Milano, 17 ottobre 2006, n. 2016; Tar Lazio, Roma, 4 marzo 2009, n.
2234; Tar Lazio, Roma, 18 maggio 2011, n. 4316; Cons. di Stato, I, 23 settembre
2011, n. 3538/2011 (adunanza del 27 luglio 2011, n. 4299/2010); Tar Lazio, Roma, 24 aprile 2013, n. 4139; Tar
Lazio, Roma, 22 luglio 2013, n. 7449; Tar Lazio, Roma, 22 luglio 2013, n. 7450;
Tar Lazio, Roma, 3 settembre 2014, n. 9363; Tar Lazio, Roma, 19 novembre 2014,
n. 11599; Tar Lazio, Roma, 25 marzo 2015, n. 4545. In senso contrario Cons. di
Stato, I, 14 gennaio 2004, n. 5267; Cons. di Stato, I, 30 giugno 2004, n.
5652; Tar Liguria 10 gennaio 2005, n. 4;
Tar Liguria 21 marzo 2005, n. 367; Tar Lazio, Roma, 4 gennaio 2008, n. 37;
Cons. di Stato, I, 17 giugno 2009, n. 1444/2009; Tar Lazio, Roma, 22 gennaio
2010, n. 753; Cons. di Stato, VI, 3 febbraio 2011, n. 766
33)Tar Lombardia, Milano, 21
febbraio 1996, n. 346.
34)Cfr.: a) per il (reddito del)
coniuge: Cons. di Stato, I, 2 aprile 2003, n. 2533; Tar Lombardia, Milano, 21
febbraio 1996, n. 346; Tar Veneto 28 novembre 2003, n. 5948; Tar Lombardia,
Milano, 1 marzo 2004, n. 798; Tar Veneto 8 marzo 2006, n. 557; Tar Abruzzo,
l’Aquila, 12 gennaio 2008, n. 19; Tar
Toscana 30 gennaio 2006, n. 196; Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802; Tar Lazio,
Roma, 20 luglio 2006, n. 6146; Tar Friuli Venezia Giulia 31 luglio 2006, n.
504; Tar Veneto 8 marzo 2006, n. 557; b) per i(l reddito dei) figli: Cons. di Stato, VI, 30 settembre 2005,
n. 5207; Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346; c) per i(l reddito
dei) genitori: Tar Lombardia, Milano, 13 dicembre 2004, n. 6387; Tar Veneto 13
febbraio 2004, n. 237; Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802 [anche i genitori
adottivi, ad avviso di Tar Emilia Romagna, Bologna, 18 giugno 2004, n. 1364
(che tali però non sembrano); Tar Lombardia, Milano, 17 maggio 2006, n. 1204];
Tar Liguria 4 febbraio 2005, n. 160; d) per il (reddito del) fratello: Cons. di
Stato, I, 16 marzo 2013, n. 1364/2013 (adunanza del 6 febbraio 2013, n.
8904/2012); Tar Lazio, Roma, 14 luglio 2014, n. 7485; e) per il (reddito del) convivente more uxorio: Cons. di Stato, I, 27
novembre 1991, n. 2773; Tar Lombardia, Milano, 22 febbraio 1993, n. 211; Cons.
di Stato, I, 2 dicembre 2016, n. 2514/2016 (adunanza del 20 luglio 2016, n.
955/2016) (secondo Tar Lazio, Roma, 16 giugno 2005, n. 5041, rileva pure il reddito
del convivente del genitore). Contra
Cons. di Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1399, secondo cui “la equiparazione della
convivenza al matrimonio può valere ad altri fini, ma non anche (come si può
desumere dalla giurisprudenza riguardante il rilascio e rinnovo dei titoli
temporanei di soggiorno degli stranieri in Italia, venendo in rilievo
l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) per considerare
il reddito utile a garantire il sostentamento di un soggetto diverso dal
percettore e non legato a quest’ultimo da un rapporto comportante obbligo
alimentare bensì da un legame in ogni momento liberamente disponibile”. Non è
da trascurare, nella problematica de qua,
l’attenzione per il lavoro domestico:
cfr. Cons. di Stato, VI, 30 settembre 2005, n. 5207 (secondo cui “l’attività di
‘casalinga’ ha sempre più assunto la connotazione di un vero e proprio
lavoro”); Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346 (ove si sottolinea il
“rilievo sociale ed economico del lavoro casalingo, ricompreso nella tutela che
l’art. 35 Cost. assicura al lavoro in tutte le sue forme”); Tar Veneto 19
giugno 2006, n. 1802.
35) Cfr. Tar Emilia Romagna,
Bologna, 18 giugno 2004, n. 1364 e Tar Campania, Napoli, 22 marzo 2007, n.
2731, in relazione agli studenti; Tar Liguria, 6 novembre 2003, n. 1458,
riguardo – presumibilmente – ad una disoccupata (sottolineando che
“quest’ultima, è, attualmente, inserita in un nucleo familiare dotato di un
reddito autonomo e sufficiente alle esigenze dei suoi componenti, sicché la congruità
dei mezzi economici, ai fini di un diniego, é criterio che può essere adottato
non nel caso di specie, ma nei soli riguardi di chi abbia non acquisito una
posizione di effettiva indipendenza sotto il profilo lavorativo e reddituale”);
Tar Lombardia, Milano, 1 marzo 2004, n. 798, nei confronti della casalinga (“il
diniego di concessione della cittadinanza italiana assunto sulla base della
carenza di mezzi propri di sostentamento da parte dell’interessata è
illegittimo quando costei svolga attività di casalinga all’interno del proprio
nucleo familiare ed il marito risulti percettore di un reddito conforme alle
prescrizioni di legge”), richiamando il – proprio – precedente sul tema (cfr.
Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346); in senso contrario, rispetto
a tale condizione, Tar Lombardia, Milano, 9 novembre 2011, n. 2694 (qui,
peraltro, “il marito non ha acquisito la cittadinanza italiana e pertanto non
offre sufficienti garanzie di stabilità tali da far presumere che si
assumerebbe i doveri di solidarietà sociale verso il coniuge che non graverebbe
sulla sua nuova comunità nazionale”). Alle stesse conclusioni – di cui alla
sentenza milanese testé citata – giunge Tar Lazio, Roma, 5 dicembre 2007, n.
12555 (evidenziando “che la situazione familiare …, se vale ad assicurare
comunque il mantenimento … a carico del marito, non garantisce in alcun modo
che la stessa possa liberamente disporre del reddito famigliare per fornire il
proprio contribuito allo Stato di nuova adozione, dovendo a tal fine chiedere
ed ottenere il consenso del titolare del reddito, il quale, non essendo un
cittadino italiano, non sarebbe tenuto ad adempiere ad alcun dovere solidarietà
economica e sociale nei confronti di quello che per lui, per sua scelta, è e
rimane un Paese straniero in cui si trova temporaneamente a soggiornare, e del
quale non ha richiesto la cittadinanza”). Ma l’assunto è smentito dal massimo
organo di giustizia amministrativa; Cons. di Stato, III, 5 giugno 2012, n.
3306, infatti, nel riformare la sentenza del giudice romano, oltre a ribadire i
principi espressi nella sentenza 5107/2005, rileva l’erronea motivazione del
provvedimento di rigetto, “ nella parte in cui presuppone che si debba tener
conto esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle
condizioni economiche della famiglia nel suo complesso” (nel caso deciso – come
si è visto – del coniuge straniero).
36)Cfr. Tar Lazio, Roma, 4
ottobre 2018, n. 9739; Tar Lazio, Roma, 26 luglio 2018, n. 8454; Tar Lazio,
Roma, 24 maggio 2018, n. 5835; Tar Lazio, Roma, 28 gennaio 2009, n. 832; Tar
Lazio, Roma, 10 settembre 2008, n. 8226 (in relazione a redditi pregressi). Nella
stessa direzione Cons. di Stato, I, 4 gennaio 2018, n. 82/2018 (adunanza del 8
novembre 2017, n. 1508/2017); Tar Lombardia, Brescia, 18 febbraio 2013, n. 168;
37)Cfr. Cons. di Stato, I, 8
maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile 2018, n. 312/2018); Tar Veneto
14 marzo 2003, n. 1826; Tar Emilia Romagna, Bologna, 27 febbraio 2003, n. 158.
38)Cfr. Cons. di Stato, III, 14
gennaio 2015, n. 60, ove si rileva che “così come è ragionevole chiedere che
l’aspirante cittadino disponga di un determinato reddito, è ragionevole altresì
chiedere che tale condizione si prospetti come duratura”. Analogamente Tar
Lazio, Roma, 13 maggio 2014, n. 4959, secondo cui “deve essere provata
documentalmente una costante condizione reddituale dello straniero e del suo
nucleo famigliare idonea a provare la sussistenza del requisito inerente al
livello minimo di reddito utile per ottenere la concessione della cittadinanza,
che comunque costituisce un requisito che deve essere mantenuto in misura
costante nel tempo per confermare il richiesto livello di adeguatezza
reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente
sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale”.
L’approccio consente, altresì di considerare situazioni particolari, come, ad
es., “il calo reddituale … circoscritto a un periodo (2008-2009) nel quale è
emersa la crisi economica”: cfr. Tar Lazio, Roma, 7 gennaio 2016, n. 164. Si
veda anche Tar Lazio, Roma, 19 marzo
2012, n. 2645, secondo il quale l’Amministrazione non può “motivare il diniego
di concessione della cittadinanza per insufficienza reddituale compiendo un
cammino a ritroso negli anni fino a trovare l’annata nella quale il cittadino
straniero non ha percepito redditi sufficienti (anche se ciò risale a dieci
anni prima), perché lo scopo dell’accertamento della capacità reddituale è
quello di verificare se il cittadino straniero disponga di adeguati mezzi di
sussistenza per sé e per la propria famiglia, in modo da evitare che possa
gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza
italiana; pertanto ciò che rileva maggiormente – ai fini dell’integrazione del
requisito della sufficiente capacità reddituale – è la condizione economica più
recente, tenuto conto che sulla base di questa l’Amministrazione può
validamente compiere la valutazione prognostica sulla perdurante capacità di
produzione del reddito nel tempo”, posto che
è “notorio … che le condizioni economiche possono mutare negli anni, ed
è altrettanto notorio che i cittadini stranieri possano incontrare maggiori
difficoltà a trovare un lavoro ben retribuito nei primi anni di residenza in
Italia, mentre con il passare del tempo la loro posizione può stabilizzarsi”.
39)Cons. di Stato, VI, 18
dicembre 2009, n. 8421.
40)In questa direzione Cons. di
Stato, I, 13 ottobre 1976, n. 2041; Cons. di Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3831;
Cons. di Stato, VI, 7 maggio 2009, n. 2830; Tar Piemonte 9 giugno 2004, n. 982;
Tar Liguria 18 aprile 2005, n. 505; Tar Veneto 9 dicembre 2005, n. 4201; Tar
Liguria 29 febbraio 2012, n. 348; Tar Sicilia, Catania, 27 dicembre 2016, n.
3368. Tar Lombardia, Milano, 22 gennaio 2004, n. 78, sottolinea che
l’autocertificazione prodotta dall’interessato obbliga “l’Amministrazione
…(…ad…) attivare gli strumenti di controllo volti ad accertare la veridicità
della dichiarazione e (…a…) procedere alla acquisizione della relativa
dichiarazione fiscale”.
Rober PANOZZO
(24 marzo 2019)
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