Corte di Giustizia UE 19 novembre 2015, n. C-455/15
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza –
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 –
Articolo 23, lettera a) – Motivi di non riconoscimento delle decisioni
relative alla responsabilità genitoriale – Ordine pubblico
L’articolo 23, lettera a), del
regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in
mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell’interesse superiore del
minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento
giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in
detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno
Stato membro che si ritenga competente a statuire sull’affidamento di un minore
di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato
membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
19 novembre 2015
Nella causa C‑455/15 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varbergs tingsrätt
(tribunale di primo grado di Varberg, Svezia), con decisione del 25 agosto
2015, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2015, nel procedimento
P
contro
Q,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza
Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione,
J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal (relatore) e
K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 27 ottobre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per P,
da A. Heurlin, advokat, e M. Hellner;
– per Q,
da K. Gerbauskas e H. Mackevičius, advokatai;
– per il
governo svedese, da A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz e
L. Swedenborg, in qualità di agenti;
– per il
governo spagnolo, da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente;
– per il
governo lituano, da D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienė, in qualità di
agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin, in qualità di agente, assistito da S. Samuelsson e
M. Johansson, advokater;
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), in particolare
dei suoi articoli 23, lettera a), e 24.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra P,
residente in Svezia, e Q, residente in Lituania in merito al diritto di
affidamento dei loro figli.
Contesto normativo
La convenzione dell’Aia del 1980
3 L’articolo
13 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «convenzione
dell’Aia del 1980»), prevede quanto segue:
«Nonostante le disposizioni del precedente articolo,
l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad
ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si
oppone al ritorno dimostri:
a) che la
persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava
effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del
mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o
al mancato ritorno; o
b) che
sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del
suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una
situazione intollerabile.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì
rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore
si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che
sia opportuno tener conto del suo parere.
(...)».
4 La Convenzione dell’Aia
del 1980 è entrata in vigore il 1° dicembre 1983. Tutti gli Stati membri
dell’Unione europea sono parti contraenti della stessa.
Il diritto dell’Unione
5 Il
considerando 21 del regolamento n. 2201/2003 così recita:
«Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese
in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e
i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo
indispensabile».
6 L’articolo
8 di tale regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 dispone
quanto segue:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in
cui sono aditi».
7 L’articolo
11 del suddetto regolamento, rubricato «Ritorno del minore», così prevede:
«1. Quando una
persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le
autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in
base alla [convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore
che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si
applicano i paragrafi da 2 a 8.
(...)
6. Se un’autorità
giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in
base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità
giurisdizionale deve immediatamente trasmettere, direttamente ovvero tramite la
sua autorità centrale, una copia del provvedimento giudiziario contro il
ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle
audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o
all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno,
come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti
i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il
ritorno.
7. A meno che
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la
residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato
ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale
o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve
informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le
proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi
dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione
dell’affidamento del minore.
Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente
regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine
stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.
8. Nonostante
l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13
della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il
ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente
regolamento è esecutiva (...), allo scopo di assicurare il ritorno del minore».
8 L’articolo
15 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Trasferimento delle competenze
a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», stabilisce
quanto segue:
«1. In via
eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a
conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più
adatta a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda
all’interesse superiore del minore, possono:
a) interrompere
l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare
domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al
paragrafo 4 oppure
b) chiedere
all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza
ai sensi del paragrafo 5.
2. Il paragrafo 1 è
applicabile:
a) su
richiesta di una parte o
b) su
iniziativa dell’autorità giurisdizionale o
c) su
iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il
minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.
Il trasferimento della causa può tuttavia essere
effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di
un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è
accettato da almeno una delle parti.
3. Si ritiene che il
minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo
1, se tale Stato membro
a) è divenuto
la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al
paragrafo 1 è stata adita; o
b) è la
precedente residenza abituale del minore; o
c) è il paese
di cui il minore è cittadino; o
d) è la
residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e) la causa
riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla
conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di
questo Stato membro.
4. L’autorità
giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un
termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro
devono essere adite conformemente al paragrafo 1.
Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua
ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai
sensi degli articoli da 8 a 14.
5. Le autorità
giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza,
ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso,
all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono
adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità
giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso
contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale
preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14.
[...]».
9 L’articolo
23 di tale regolamento, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni
relative alla responsabilità genitoriale», così prevede:
«Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale
non sono riconosciute nei casi seguenti:
a) se, tenuto
conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente
contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(...)».
10 L’articolo
24 di detto regolamento, rubricato «Divieto di riesame della competenza
giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine», è così formulato:
«Non si può procedere al riesame della competenza
giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio
dell’ordine pubblico di cui (...) all’articolo 23, lettera a), non può essere
applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».
11 Ai
sensi dell’articolo 26 dello stesso regolamento, intitolato «Divieto di riesame
del merito»:
«In nessun caso la decisione può formare oggetto di un
riesame del merito».
Il procedimento principale e la questione
pregiudiziale
12 Risulta
dalla decisione di rinvio che dall’unione di P e Q nascevano i figli V, nel
2000, e S, nel 2009. La coppia si era formata nel 1997. P e Q avevano
convissuto fino al 2003, anno della loro separazione. Il Šilutės rajono
apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė, Lituania) pronunciava il
divorzio il 6 gennaio 2003. Nel 2006, tale giudice dichiarava la cessazione
dell’accordo sugli effetti civili del matrimonio. Ai sensi di tale ultima
pronuncia, la residenza di V era stabilita al domicilio di sua madre Q, ma
veniva riconosciuto l’affidamento congiunto ai due genitori. La famiglia ha,
tuttavia, lasciato la
Lituania nel 2005 per trasferirsi in Svezia, dove si
iscriveva nel registro dell’anagrafe nel 2006. S è nato in Svezia. Entrambi i
figli parlano svedese e frequentavano la scuola a Falkenberg (Svezia), dove
risiede la maggior parte delle persone che questi frequentano.
13 Il
27 novembre 2013, P scopriva che Q e i due figli erano scomparsi. Risultava che
Q aveva contattato i servizi sociali del comune di Falkenberg, che ha avviato
un’indagine a seguito di denuncia alle autorità di polizia, da parte di Q, di
pretesi reati commessi da P di cui la stessa e i suoi figli sarebbero stati
vittime, denuncia a seguito della quale essi erano stati collocati in un luogo
di accoglienza. Pochi mesi dopo, le indagini preliminari nei confronti di P
venivano archiviate. Ad esso veniva, tuttavia, imposto il divieto di entrare in
contatto con Q e i suoi figli.
14 Il
29 marzo 2014, Q portava i due figli in Lituania. I genitori all’epoca avevano
l’affidamento congiunto dei figli. Il 31 marzo 2014 essi sono stati iscritti,
nel registro anagrafico del comune di Šilutė (Lituania).
15 L’8
aprile 2014, Q proponeva ricorso nei confronti di P dinanzi al Šilutės rajono
apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), chiedendo al giudice una
decisione provvisoria sulla residenza e l’affidamento di S, così come sul
riconoscimento di un assegno alimentare per i due figli.
16 L’11
aprile 2014, P proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio nei confronti di
Q, affinché gli fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo dei due figli.
17 In
pari data, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di
Šilutė) stabiliva in via provvisoria la residenza di S al domicilio della
madre.
18 Nel
giugno 2014 P presentava, presso il Ministero degli Affari esteri
(Utrikesdepartementet) del Regno di Svezia, domanda di ritorno di minori ai
sensi della Convenzione dell’Aia del 1980.
19 Il
4 settembre 2014, il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di
Vilnius, Lituania) respingeva la richiesta di ritorno di minori presentata da P
e, il 21 ottobre 2014, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della
Lituania) confermava tale decisione, basandosi sull’articolo 13 della
convenzione dell’Aia del 1980.
20 Il
18 ottobre 2014, a seguito di istruzione svoltasi in udienza in assenza di Q,
il giudice del rinvio disponeva in via provvisoria l’affidamento esclusivo di S
a P.
21 A
seguito del ricorso dell’8 aprile 2014, il Šilutės rajono apylinkės teismas
(tribunale del distretto di Šilutė) con decisione del 18 febbraio 2015
stabiliva la residenza di S al domicilio di Q e condannava P al versamento di
un assegno alimentare per i due figli.
22 Il
giudice del rinvio ritiene che la propria competenza sia fondata sull’articolo
8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, poiché al momento della
presentazione del ricorso dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas
(tribunale del distretto di Šilutė), l’8 aprile 2014, e dinanzi ad esso, l’11
aprile 2014, entrambi i figli avevano la loro residenza abituale in Svezia ai
sensi di tale disposizione.
23 Dinanzi
al giudice del rinvio, P ha sostenuto che, affinché quest’ultimo rimanga adito
del procedimento principale, la sentenza pronunciata dal Šilutės rajono
apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), il 18 febbraio 2015, non
deve essere riconosciuta. A suo avviso, tale rifiuto di riconoscimento deve
fondarsi sull’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003.
24 P
riconosce che, ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento, è normalmente
vietato il riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato
membro di origine. A suo avviso, tale disposizione non si riferisce, tuttavia,
all’articolo 15 di detto regolamento, sul quale il Šilutės rajono apylinkės
teismas (tribunale del distretto di Šilutė) ha fondato la propria competenza.
Tale giudice tuttavia, affermando la propria competenza senza esservi stato
invitato dal giudice del rinvio, avrebbe violato tale articolo 15.
25 Sempre
secondo P, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di
Šilutė), inoltre, dal fatto che un’autorità giurisdizionale lituana aveva
rifiutato di ordinare il ritorno del minore sulla base dell’articolo 13 della
convenzione dell’Aia del 1980 ha dedotto che la residenza abituale dello stesso
si trovava ormai in Lituania.
26 Pur
ammettendo che la clausola di ordine pubblico debba essere interpretata
restrittivamente, P sostiene che sussiste un certo margine di valutazione in
caso di illecito grave da parte del giudice straniero. A suo avviso, il Šilutės
rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė) si è reso
responsabile di tale illecito quando, intenzionalmente o per ignoranza, ha
violato non solo l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, ma anche il
principio fondamentale secondo il quale, in materia di sottrazione di minori, la
decisione spetta, in definitiva, ai giudici del paese di residenza d’origine
del minore.
27 Dinanzi
al giudice del rinvio Q sostiene che l’articolo 24 di detto regolamento esclude
il riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale di
uno Stato membro. L’unica ipotesi nella quale la sentenza pronunciata dal
Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), il 18
febbraio 2015, potrebbe non essere riconosciuta è quella della contrarietà
all’ordine pubblico. Orbene, secondo Q, ciò non avviene poiché risulta
chiaramente che P non assolve in modo adeguato i propri obblighi di genitore e
che S deve, di conseguenza, rimanere con la madre. Ciò sarebbe stato accertato
in quattro distinti procedimenti. Inoltre, i figli frequenterebbero la scuola
in Lituania, non vi sarebbe alcun rischio per la loro salute o il loro sviluppo
e nessuna norma di diritto sarebbe stata violata. Il Vilniaus apygardos teismas
(tribunale regionale di Vilnius) e il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte
d’appello della Lituania) avrebbero statuito che i due minori sono stati
ricondotti legalmente in Lituania dalla madre. Il giudice del rinvio non
avrebbe alcun motivo di mettere in discussione la valutazione effettuata da
tali giudici e dalle autorità lituane.
28 Q
rileva altresì che, fino al 18 febbraio 2015, P ha partecipato attivamente ai
procedimenti pendenti dinanzi ai giudici lituani. Avrebbe altresì avuto a sua
disposizione mezzi di ricorso avverso le decisioni adottate. Inoltre, avrebbe
ritirato di sua iniziativa la sua domanda volta ad ottenere che la residenza di
V fosse stabilita presso di lui e avrebbe quindi accettato che tale minore
vivesse con la madre in Lituania. Di conseguenza, chiedendo l’affidamento di S,
P violerebbe i diritti e gli interessi legittimi dei due minori.
29 Alla
luce di quanto sopra, il Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di
Varberg) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se il giudice del rinvio sia tenuto, ai sensi
dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 o di qualsiasi
altra disposizione, e a prescindere dall’articolo 24 del regolamento stesso, a
negare il riconoscimento della decisione pronunciata dal Šilutės rajono
apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė) del 18 febbraio 2015
(...) e, quindi, a proseguire il procedimento relativo all’affidamento di
minori attualmente pendente di fronte al medesimo».
Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza
30 Il
Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg) ha chiesto di
sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza previsto
all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Esso chiarisce che,
dalla partenza di S con la madre il 29 marzo 2014, P non ha più l’occasione di
incontrarlo. Qualora il procedimento principale dovesse ancora prolungarsi, ciò
lederebbe gli interessi di tale minore e pregiudicherebbe la relazione con suo
padre.
31 Occorre
rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte
sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, che è stato adottato,
segnatamente, sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo
67 TFUE, il quale figura al titolo V della terza parte del Trattato FUE,
relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosicché detto rinvio
ricade nell’ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
definito all’articolo 107 del regolamento di procedura.
32 In
secondo luogo, si deve rilevare che il presente procedimento riguarda un
bambino di sei anni, separato dal padre da ormai più di un anno e che, secondo
il giudice del rinvio, quest’ultimo non ha più occasione di incontrare. Ne
deriva che il prolungamento dell’attuale situazione potrebbe nuocere gravemente
alla relazione futura di tale figlio con il padre.
33 Ciò
considerato, la Quarta
Sezione della Corte ha deciso, in base all’articolo 108 del
regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato
generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il
presente rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza.
Sulla questione pregiudiziale
34 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23,
lettera a), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel
senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale
disposizione consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente
a giudicare sull’affidamento di un minore, di rifiutare il riconoscimento della
decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito
sull’affidamento di tale minore.
35 Si
deve ricordare che, conformemente al considerando 21 di detto regolamento,
quest’ultimo è fondato sul concetto secondo cui il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul
principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero
essere limitati al minimo indispensabile.
36 In
tale sistema, l’articolo 23 del regolamento n. 2201/2003, che enuncia i
motivi che possono essere opposti al riconoscimento di una decisione relativa
alla responsabilità genitoriale, deve essere oggetto di un’interpretazione
restrittiva poiché costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli
obiettivi fondamentali di tale regolamento, come ricordato al punto precedente
della presente sentenza.
37 Benché
non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato
membro, essa è, però, tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di
uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione
emanata da un giudice di un altro Stato membro (v., per analogia, sentenza
Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 42).
38 Inoltre,
diversamente dalla clausola di ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1,
del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12,
pag. 1), oggetto della giurisprudenza citata al punto precedente della
presente sentenza, l’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003
richiede che la decisione su un eventuale rifiuto di riconoscimento sia
adottata tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
39 Il
ricorso alla clausola dell’ordine pubblico, di cui all’articolo 23, lettera a),
di detto regolamento dovrebbe, quindi, essere ammissibile solo ove, tenuto
conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento della decisione
pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con
l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, giacché detta decisione
lederebbe un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame
nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, di cui
all’articolo 26 del medesimo regolamento, la lesione dovrebbe costituire una
violazione manifesta, alla luce dell’interesse superiore del minore, di una
norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato
richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento
(v., per analogia, sentenza Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 44).
40 Tuttavia,
per quanto riguarda il procedimento principale, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che vi sia
una norma giuridica del genere, considerata essenziale nell’ordinamento
giuridico del Regno di Svezia, o un siffatto diritto, riconosciuto come
fondamentale in tale ordinamento, che sarebbero lesi qualora fosse riconosciuta
la decisione dello Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di
Šilutė), del 18 febbraio 2015.
41 P
sostiene, tuttavia, che detta decisione non deve essere riconosciuta, ai sensi
dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, poiché tale
giudice ha dichiarato la propria competenza in violazione dell’articolo 15 di
tale regolamento.
42 A
tale proposito, si deve ricordare che l’articolo 24 di detto regolamento
esclude il riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità
giurisdizionale dello Stato membro d’origine e precisa esplicitamente che
l’articolo 23, lettera a), del medesimo regolamento non può essere utilizzato
per procedere ad un tale riesame.
43 Vero
è che, come osserva P, l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 rinvia
unicamente agli articoli da 3 a 14 di tale regolamento e non all’articolo 15
dello stesso.
44 Tuttavia,
si deve rilevare che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, che
rientra nel capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», completa le
regole di competenza enunciate agli articoli da 8 a 14 di detto capo con un
meccanismo di cooperazione che consente al giudice di uno Stato membro,
competente a conoscere della controversia in forza di una di tali regole, di
procedere, in via eccezionale, al trasferimento a un’autorità giurisdizionale
di un altro Stato membro, più adatta a trattare il caso.
45 Ne
deriva che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 72 della sua
presa di posizione, una pretesa violazione dell’articolo 15 di detto
regolamento da parte dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non
consente all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro di riesaminare
la competenza di tale prima autorità giurisdizionale, nonostante il fatto che
il divieto enunciato all’articolo 24 del medesimo regolamento non contenga un
esplicito riferimento a tale articolo 15
46 Del
resto, si deve rilevare che il giudice dello Stato richiesto non può, pena
rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 2201/2003,
rifiutare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato
membro per il solo motivo che esso ritiene che in tale decisione il diritto
nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato.
47 P
ritiene altresì che, pena violare i principi stessi sottesi al sistema
applicabile ai trasferimenti illeciti di minori, previsto dal medesimo
regolamento, debba essere possibile non riconoscere detta decisione.
48 A
tale proposito si deve rilevare che il regolamento n. 2201/2003 contiene,
al suo articolo 11, disposizioni specifiche sul ritorno di un minore che è
stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente
prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno.
49 Inoltre,
tale articolo prevede, al suo paragrafo 8, un procedimento autonomo che
consente di rimediare ad un eventuale problema di decisioni conflittuali nella
materia (v., in tal senso, sentenze Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406,
punto 63, e Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 56).
50 Pertanto,
anche volendo supporre che nel procedimento principale si presenti una
difficoltà relativa all’illecito mancato ritorno di un minore, una tale
difficoltà dovrebbe essere risolta non con un rifiuto di riconoscimento di una
decisione come quella del Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del
distretto di Šilutė), del 18 febbraio 2015, sulla base dell’articolo 23,
lettera a), del regolamento n. 2201/2003, bensì, se del caso, mediante ricorso
al procedimento di cui all’articolo 11 di tale regolamento.
51 Detto
procedimento consente ai giudici dello Stato membro di residenza abituale del
minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno, di adottare una
decisione successiva al fine di garantire il ritorno del minore nello Stato
membro in cui aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo
illecito trasferimento o mancato ritorno.
52 Tuttavia,
si deve ricordare che il giudice competente, prima di adottare una decisione
del genere, deve tener conto dei motivi e degli elementi di prova sulla scorta
dei quali è stata emessa la decisione contro il ritorno (sentenza Povse, C‑211/10 PPU,
EU:C:2010:400, punto 59).
53 Alla
luce delle considerazioni precedenti, si deve rispondere alla questione posta
dichiarando che l’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003
deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione
manifesta, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, di una norma
giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro
o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico,
tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga
competente a statuire sull’affidamento di un minore di negare il riconoscimento
della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito
sull’affidamento di tale minore.
Sulle spese
54 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
L’articolo 23, lettera a), del regolamento (CE)
n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in
mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell’interesse superiore del
minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico
di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto
ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato
membro che si ritenga competente a statuire sull’affidamento di un minore di
negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro
che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.
Dal sito http://curia.europa.eu
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