In tema di concorso
pubblico vs scorrimento di graduatoria
Cons. di Stato, V, 1 ottobre 2015, n. 4584
Secondo i dicta dell’Adunanza plenaria (sent. 14/2011):
- le pubbliche amministrazioni nell’esercitare la discrezionalità loro
attribuita in ordine alle forme di copertura delle proprie vacanze di organico
devono “tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale
afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei,
che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari
circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono,
comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del
nuovo concorso”;
- legittima la deroga alla prevalenza dello scorrimento di graduatorie
vigenti, pur affermata in via di principio, la “modifica sostanziale della
disciplina applicabile alla procedura concorsuale”;
- tale modifica sostanziale è ricavabile da un triplice ordine di
circostanze: in relazione: “al contenuto o delle prove di esame e ai requisiti
di partecipazione”, allo “specifico profilo professionale per la cui copertura
è indetto il nuovo concorso”, al fatto che il posto da coprire era a tempo
indeterminato anziché a tempo determinato
[osserva il Collegio che nella medesima linea si colloca la successiva
giurisprudenza amministrativa di secondo grado, la quale ha in particolare
precisato che, in virtù del principio di diritto ora richiamato
l’amministrazione è titolare di un potere discrezionale che viene mano a mano
riducendosi, dovendo la scelta di bandire un nuovo concorso, anziché attingere
da graduatorie vigente, essere adeguatamente motivata a cagione della ridotta
discrezionalità riconosciuta all’amministrazione per la prima forma di
copertura]
FATTO
1. Dopo avere indetto un concorso per soli esami a 3 posti di
dirigente a tempo indeterminato della propria avvocatura (determinazione n.
3099 del 23 dicembre 2011), espletato le prove scritte, corretto le stesse ed
individuati gli ammessi alla prova orale, Roma Capitale si determinava nel
senso di annullare in autotutela la procedura (determinazione n. 759 in data 23
aprile 2014). A fondamento del provvedimento venivano poste:
- la possibilità, non considerata in sede di indizione, di
scorrere la graduatoria di un precedente concorso di avvocato dirigente,
bandito nel 2005;
- la circostanza che la custodia delle buste contenenti gli
elaborati della prova scritta non era stata affidata al segretario della
commissione, come invece previsto dal regolamento per l’accesso agli impieghi
alle dipendenze di Roma Capitale.
2. Tuttavia, accogliendo i ricorsi di alcuni dei candidati
ammessi, con le sentenze in epigrafe il TAR Lazio – sede di Roma annullava
l’atto di autotutela, accertando l’insussistenza di tutti i presupposti in esso
previsti.
3. Le sentenze sono appellate da Roma Capitale con altrettanti
ricorsi.
4. Si sono costituiti in resistenza alcuni degli originari
ricorrenti.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere confermata la riunione degli
appelli già disposta con l’ordinanza cautelare n. 3266 del 21 luglio 2015, per
l’evidente connessione oggettiva ex art. 70 cod. proc. amm. tra essi
sussistente. Infatti, le impugnative decise con le sentenze qui appellate sono
rivolte agli stessi provvedimenti, e cioè la citata determinazione n. 759 in
data 23 aprile 2014, di annullamento del concorso a 3 posti di avvocato
dirigente a tempo indeterminato dell’avvocatura di Roma Capitale, nonché i
relativi atti presupposti.
2. Passando al merito, Roma Capitale contesta entrambe le
ragioni poste dal TAR a fondamento delle statuizioni di annullamento del citato
provvedimento di autotutela, e cioè:
I) l’insussistenza dei presupposti per fare applicazione nel
caso di specie del favor per lo scorrimento delle graduatorie vigenti,
espresso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 28
luglio 2011, n. 14, in ragione delle sostanziali modificazioni intervenute
nella disciplina applicabile al concorso per avvocato dirigente di Roma
Capitale rispetto a quella vigente all’epoca del concorso precedentemente
bandito, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai
requisiti di partecipazione;
II) il carattere meramente formale dell’asserita violazione
delle norme concernenti le modalità di custodia delle buste contenenti gli
elaborati relativi alla prova scritta, e cioè l’assenza di qualsiasi lesione
concreta ai principi di anonimato e segretezza delle prove, poiché le buste,
benché non custodite a cura del segretario della commissione (come previsto dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il
personale non dirigente, approvato con delibera di giunta comunale n. 424 del
22 dicembre 2009), sono comunque state custodite in un armadio blindato
collocato nella stanza del presidente della commissione medesima, dopo essere
state sigillate e siglate sui lembi di chiusura dai membri di questa.
3. Con riguardo al primo di profili ora accennati,
l’amministrazione appellante deduce che:
I.1) la determinazione n. 3099 del 23 dicembre 2011, di
indizione del concorso in contestazione (e di altri per ulteriori posizioni
dirigenziali), si fonda «sulla scorta dell’unico convincimento del venir
meno della vigenza di precedenti e risalenti graduatorie», venuto poi meno
per effetto delle sopravvenute sentenze di questa Sezione nn. 6247 – 6249 del
27 dicembre 2013, le quali, con riguardo agli altri concorsi contestualmente
indetti, hanno definitivamente accertato la vigenza delle graduatorie di quelli
precedentemente espletati;
I.2) non sarebbe intervenuta alcuna modifica sostanziale della
disciplina applicabile al concorso per avvocato dirigente, dal momento che:
a) i titoli, oggetto di selezione nel concorso precedente, ma
non in quello attuale per soli esami, inciderebbero «unicamente sulla
collocazione di ciascuno nella graduatoria finale»;
b) di rilievo marginale sarebbe la parziale diversità delle
prove, relativamente alla sola prova orale, ed in particolare la previsione di
ulteriori materie rispetto a quelle oggetto della medesima prova nel concorso
precedente (diritto degli enti locali, diritto del lavoro, con particolare
riferimento alla disciplina del rapporto alle dipendente delle pubbliche
amministrazioni e nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento ai
tributi locali);
c) a quest’ultimo riguardo, l’asserita maggiore rilevanza della
selezione concorsuale mediante prove destinate a saggiare le capacità dei
concorrenti, quale elemento qualificante la nuova figura professionale di
avvocato dirigente, sarebbe comunque contraddetta dal minore punteggio minimo
richiesto per il superamento delle prove scritte (21/30 contro i 24/30 previsti
per il concorso bandito nel 2005);
d) la precedente procedura prevedeva inoltre requisiti di
accesso più rigorosi rispetto a quella odierna, e cioè, rispettivamente: tre
anni di effettivo esercizio della professione di avvocato in luogo di due;
possesso di diploma di specializzazione post-lauream in funzione della
riduzione da cinque a tre anni di servizio nell’ex carriera direttiva nella pubblica
amministrazione, anziché come pienamente alternativo a quest’ultimo titolo.
4. Tanto premesso, queste censure sono fondate ed hanno rilievo
assorbente.
5. Deve precisarsi in fatto che:
- la determinazione di indizione del concorso in oggetto, n. 3099
del 23 dicembre 2011, costituisce immediata applicazione della delibera
giuntale n. 194 del 1° giugno 2011, con cui è stato introdotto il nuovo sistema
di classificazione del personale dirigenziale, è stata quindi rideterminata la
pianta organica di tale personale, ed è stata infine approvata la
programmazione triennale di fabbisogno per il triennio 2011 – 2013 ai sensi
dell’art. 91, comma 1, t.u.e.l.;
- per quanto rileva ai fini del presente giudizio,
l’accorpamento di profili funzionali inerenti alla qualifica dirigenziale
attuato con la citata delibera n. 194 non ha riguardato la figura del dirigente
avvocato (di ciò si trae immediata prova esaminando la tabella comparativa a
pag. 4 del provvedimento in esame);
- degna di menzione è ancora la circostanza che, una volta
individuate le vacanze in organico di tutti i profili dirigenziali (pari a 3
nella qualifica di avvocato dirigente: cfr. la tabelle in alto a pag. 5),
nell’ambito della definizione dei conseguenti strumenti di copertura non viene
operato alcun riferimento allo scorrimento di graduatorie vigenti, ma solo alla
mobilità ex art. 30 t.u. pubblico impiego e, in seguito a questa, a procedure
concorsuali;
- la conseguente determinazione di indizione del concorso n.
3099 del 23 dicembre 2011 dà quindi atto dell’esperimento della procedura di
mobilità e procede conseguentemente a mettere a concorso le posizioni
dirigenziali rimaste scoperte mediante sette concorsi pubblici, distinti in
base ai distinti profili dirigenziali, tra cui quello oggetto del presente
contenzioso;
- la determinazione di annullamento in autotutela del concorso
impugnata nel presente contenzioso, nel richiamare i principi stabiliti
dall’Adunanza plenaria nella sopra citata sentenza 28 luglio 2011, n. 14, circa
il rapporto regola/eccezione tra scorrimento di graduatorie vigenti ed
indizione di nuovi concorsi, e la successiva positivizzazione normativa di tale
principio (da ultimo, con la proroga disposta fino al 31 dicembre 2015
dall’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 101 del 2013, “Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni”, convertito in legge con legge n. 125 del 2013), si sofferma
innanzitutto sulla pronuncia di questa Sezione del 27 dicembre 2013, n. 6249, che
ha definitivamente accertato l’illegittimità per contrasto con tale regola
proprio di uno dei concorsi indetti con la determinazione n. 3099 del 23
dicembre 2011 contestualmente a quello di avvocato dirigente (e precisamente
quello a due posti nel profilo professionale di dirigente dei sistemi
tecnologici e informativi);
- quindi, nell’approfondire l’eventuale sussistenza di
modifiche sostanziali alla disciplina del concorso di dirigente avvocato, tali
da legittimare la deroga al principio generale della copertura delle vacanze in
organico programmate mediante scorrimento della graduatoria del concorso
indetto nel 2005, l’amministrazione conclude in senso negativo sul punto,
ravvisando una «sostanziale omogeneità» rispetto al bando del 2011;
- a questo specifico riguardo, viene posta in rilievo, in primo
luogo, l’incidenza dei titoli nella sola formazione della graduatoria del
concorso precedente; quindi, l’identità di materie oggetto delle tre prove
scritte di entrambi i concorsi; inoltre, la riconducibilità delle ulteriori
materie previste per la prova orale ad «appendici del Diritto Amministrativo»;
ed infine, in senso contrario all’ipotesi della modifica sostanziale, la «minore
incisività» dei requisiti di partecipazione previsti per il concorso del 2011.
6. Ciò premesso in fatto, va osservato, in diritto, che:
- con la più volte citata sentenza 28 luglio 2011, n. 14,
l’Adunanza plenaria ha espresso il principio di diritto secondo cui le
pubbliche amministrazioni devono esercitare la discrezionalità loro attribuita
in ordine alle forme di copertura delle proprie vacanze di organico dovendo «tenere
nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un
generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede
solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze
di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque,
essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso»
[§ 31, lett. c), della parte “in diritto”];
- nella medesima linea si colloca la successiva giurisprudenza
amministrativa di secondo grado, la quale ha in particolare precisato che in
virtù del principio di diritto ora richiamato l’amministrazione è titolare di
un potere discrezionale «che viene mano a mano riducendosi», dovendo la
scelta di bandire un nuovo concorso anziché attingere da graduatorie vigente «essere
adeguatamente motivata a cagione della ridotta discrezionalità»
riconosciuta all’amministrazione per la prima forma di copertura (Sez. V, 17
gennaio 2014, n. 178; cfr. inoltre: Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4119; Sez. V,
27 agosto 2014, n. 4361, 31 luglio 2012, n. 4329);
- nel caso deciso dall’organo di nomofilachia è stata ritenuta
decisiva nel senso di legittimare la deroga alla prevalenza dello scorrimento
di graduatorie vigenti, pur affermata in via di principio, la «modifica
sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale»;
- questa modifica sostanziale è stata ricavata da un triplice
ordine di circostanze e cioè in relazione: «al contenuto o delle prove di
esame e ai requisiti di partecipazione» (§ 54 della parte “in diritto”
della sentenza); quindi, allo «specifico profilo professionale per la cui
copertura è indetto il nuovo concorso» (§ 55); nonché al fatto che il posto
da coprire era a tempo indeterminato anziché a tempo determinato (§ 57).
7. Ebbene, nel caso di specie:
- in primo luogo, certamente non ricorre quest’ultima
evenienza;
- inoltre, il profilo professionale di avvocato dirigente non ha
subito alcuna modifica rispetto a quello previgente (di cui alla delibera
giuntale n. 522 del 1° agosto 2004), non essendo in particolare lo stesso stato
interessato dagli accorpamenti introdotti con la citata delibera giuntale n.
194 del 1° giugno 2011, come sopra rilevato.
- infine, nemmeno possono essere addotte in senso contrario le
novità previste per la prova orale.
8. A quest’ultimo riguardo, deve in effetti convenirsi con
quanto affermato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato e negli appelli,
secondo cui le modifiche invece valorizzate dal TAR possono ritenersi
effettivamente marginali e non già tali da integrare l’ipotesi della modifica
sostanziale.
E’ infatti incontestabile che il diritto degli enti locali e la
disciplina del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
costituiscono partizioni del diritto amministrativo. Deve sul punto
sottolinearsi che in base al sistema ufficiale di classificazione vigente
nell’attuale ordinamento universitario questo è l’unico settore scientifico–disciplinare
riconosciuto (cfr. l’elenco di cui all’allegato A, al d.m. università 4 ottobre
2000). A conclusione diversa deve invece evidentemente pervenirsi per il
diritto tributario (con specifico riferimento ai tributi locali), ma, come dedotto
da Roma Capitale negli appelli in esame, la circostanza che per esso sia
richiesta la conoscenza delle sole «nozioni» non può indurre a ritenere
integrata l’ipotesi della modifica sostanziale enucleata dall’Adunanza
plenaria. L’opposta tesi, espressa dal TAR, secondo cui sulla base di ciò Roma
Capitale avrebbe inteso acquisire «professionalità più adeguate a rispondere
alle esigenze proprie delle posizioni dirigenziali da ricoprire all’interno
della medesima», non resiste all’obiezione che la conoscenza ad un simile
livello della materia può certamente essere riscontrata anche tra i candidati
collocatisi tra gli idonei del precedente concorso, a meno di non disconoscere
il titolo di laurea in giurisprudenza da essi posseduto. Nella medesima linea,
il convincimento del giudice di primo grado è ulteriormente smentito dalla
riduzione del punteggio minimo da riportare nelle prove scritte, necessario per
l’ammissione alla prova orale (da 24 a 21 trentesimi).
9. Persuade poi l’ulteriore considerazione, in questo caso già
espressa nel provvedimento impugnato, che a fronte di una selezione incentrata
sui soli esami previsti in sede concorsuale, vi è un “abbassamento” della
soglia dei requisiti di ammissione, con particolare riguardo all’esperienza di
avvocato, passata da triennale a biennale tra il concorso del 2005 e quello del
2011.
Sempre con riguardo ai requisiti, l’amministrazione appellante
pone fondatamente in evidenza che anche sotto il profilo del rilievo della
specializzazione post-universitaria vi è un analogo abbassamento, perché solo
nel concorso oggetto del presente giudizio tale titolo è pienamente alternativo
a quello di carattere professionale consistente nel servizio quinquennale nella
ex carriera direttiva delle pubbliche amministrazioni. Al medesimo riguardo,
deve segnalarsi che la limitata valenza del diploma di specializzazione
prevista per il concorso bandito nel 2005 è pienamente conforme a quanto
previsto dalla normativa nazionale sul reclutamento dei dirigenti ed in
particolare con l’art. 28, comma 2, t.u. pubblico impiego, il quale prevede
appunto un triennio di servizio nella qualifica ex direttiva per coloro che
siano in possesso di tale titolo accademico, in luogo del quinquennio richiesto
a chi ne sia sprovvisto. Pertanto, la norma del bando di concorso oggetto del
presente giudizio costituisce una deroga in melius rispetto alle regole
vigenti per il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni statali, che
priva ulteriormente di fondamento l’ipotesi che Roma Capitale abbia inteso selezionare
nuove e peculiari professionalità, non reperibili dalla graduatoria del
concorso precedente.
10. Il citato art. 28 del testo unico di cui al d.lgs. n.
165/2001 conduce inoltre a dequotare il rilievo che il TAR ha dato alla
modalità di selezione degli avvocati dirigenti attraverso un concorso per soli
esami.
Infatti, in base al primo comma della disposizione in esame è
questa la sola modalità alternativa al corso-concorso presso (ora) la Scuola nazionale
dell’amministrazione. Pertanto, posto che per la dirigenza delle
amministrazioni statali il concorso per esami rappresenta una modalità
ordinaria di reclutamento, non sono enucleabili fondati elementi per sostenere
che il suo impiego a livello locale denoti l’intendimento di reperire
professionalità «più adeguate» ai contenuti ed alle esigenze sottese
alle posizioni funzionali da ricoprire, rispetto all’alternativa del concorso
per titoli ed esami.
Tanto meno può essere enfatizzata a questo scopo la scelta “a
monte” del concorso per soli esami in questione, adottata in sede di modifica
al regolamento comunale per l’accesso alla qualifica dirigenziale (delibera di
giunta n. 331 del 28 settembre 2011, di modificazione del regolamento approvato
con delibera n. 205 del 15 gennaio 2011). Infatti, in questa occasione l’organo
giuntale si è limitato a manifestare l’avviso di ritenere «opportuno
ricondurre il concorso pubblico alla procedura per soli esami», senza
fornire ulteriori ragguagli che possano corroborare gli assunti del giudice di
primo grado e degli originari ricorrenti.
11. Alla luce dell’analisi finora svolta deve quindi escludersi
che tra il precedente concorso e quello oggetto del presente contenzioso siano
intervenute differenze sostanziali quanto alla disciplina regolatrice dei
requisiti di ammissione e delle prove selettive e che sia anche mutato il
profilo professionale di avvocato dirigente di Roma Capitale.
Ne consegue che con il provvedimento di annullamento d’ufficio
adottato l’amministrazione ha legittimamente effettuato, sia pure a posteriori,
un compiuto apprezzamento discrezionale sulle modalità di copertura delle
vacanze in organico del profilo professionale in questione, dando correttamente
prevalenza all’alternativa cui l’ordinamento giuridico attribuisce un favore e
dopo avere accertato, in modo congruamente motivato, che non sussistevano i
presupposti per percorrere l’ipotesi derogatoria. A comprova di ciò va
sottolineato che – come sopra evidenziato - la delibera di indizione dei
concorsi ed il presupposto atto di programmazione del fabbisogno di personale
con qualifica dirigenziale, sopra citati, non hanno affatto esaminato la
possibilità di attingere alle graduatorie precedenti per il reclutamento di
nuovi dirigenti dell’avvocatura capitolina.
12. Il fatto poi che il provvedimento di annullamento in
autotutela sia stato adottato all’esito di un procedimento iniziato con la
sospensione del concorso adottata nell’imminenza della prova orale
(determinazione n. 100 del 20 gennaio 2014) non conduce a mutare i rilievi
finora svolti (non vale cioè a rendere “sospetto” l’intervento in autotutela,
come adombrato dagli originari ricorrenti).
Decisiva è infatti la circostanza, debitamente specificata nel
provvedimento medesimo, che la definitiva consapevolezza circa la perdurante
vigenza della graduatoria del concorso bandito nel 2005 è intervenuta solo con
la pronuncia di questa Sezione n. 6249 del 27 dicembre 2013, di cui si fa
menzione nella determinazione di annullamento d’ufficio, oltre che di quelle
coeve nn. 6247 e 6248, e che il provvedimento di sospensione cautelare è stato
adottato nemmeno un mese dopo. Sulla base di ciò l’annullamento d’ufficio qui
impugnato può quindi essere ascritto alla necessità di sanare una illegittimità
originaria da cui era affetta l’indizione del concorso non appena quest’ultima
si è resa manifesta, come poc’anzi evidenziato.
13. Pertanto, poiché il provvedimento si fonda legittimamente
sul presupposto in questione, diviene superfluo l’esame delle censure
concernenti l’ulteriore presupposto rappresentato dalle modalità di custodia
delle buste contenenti gli elaborati relativi alla prova scritta, stante
l’autonoma idoneità del primo a sorreggere la statuizione di ritiro della
procedura concorsuale (si veda al riguardo l’incontrastato orientamento di
questo Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento amministrativo fondato
su una pluralità di ragioni tra loro autonome è legittimo e non può essere
annullato se anche solo una di esse resista all’impugnazione, da ultimo
espresso nelle seguenti pronunce: Sez. III, 18 giugno 2015, n. 3098, 8 gennaio
2015, n. 26; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1509, 3 settembre 2014, n. 4485; Sez.
V, 25 febbraio 2015, n. 927, 10 febbraio 2015, n. 695, 23 ottobre 2014, n.
5240, 27 maggio 2014, n. 2728, 13 marzo 2014, n. 1193; Sez. VI, 5 giugno 2015,
n. 2767, 27 aprile 2015, n. 2123, 8 aprile 2015, n. 1778, 20 marzo 2015, n.
1532, 4 marzo 2015, n. 1059, 2 febbraio 2015, n. 462, 29 gennaio 2015, n. 397,
20 ottobre 2014, n. 5159, 1 ottobre 2014, n. 4876, 18 luglio 2014, n. 3861, 3
luglio 2014, n. 3368, 23 giugno 2014, n. 3161, 17 giugno 2014, n. 3038, 17
marzo 2014, n. 1308; cfr. inoltre quanto statuito di recente dall’Adunanza
plenaria nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5, secondo la quale l’accertata
legittimità di un capo autonomo del provvedimento «implica la perdita di
interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze».).
14. A questo punto devono quindi essere esaminati i motivi di
ricorso riproposti ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. dall’avv. Alessandro
Palmaccio, unico degli originari ricorrenti ad essersi avvalso di tale facoltà.
Nessuno di questi motivi è fondato per le seguenti
considerazioni:
- (quinto motivo) non sussiste alcuna incompetenza ai sensi
dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, poiché tanto il provvedimento di
annullamento d’ufficio quanto quello ritirato sono determinazioni del capo del
dipartimento risorse umane;
- chiaramente infondata è l’ulteriore censura formulata nel
motivo in esame, secondo cui in sede di autotutela l’amministrazione avrebbe
dovuto percorrere «a ritroso tutti i passaggi procedimentali, che aveva
seguito in sede di adozione dei provvedimenti oggetto di annullamento d’ufficio»,
poiché un simile obbligo non è previsto da alcuna norma di legge, né tanto meno
può essere ricavato dai principi generali elaborati con riguardo al potere di
autotutela amministrativa;
- (sesto motivo) l’asserito «notevole lasso di tempo
trascorso dall’indizione del concorso» annullato d’ufficio pone in rilievo
una circostanza del tutto ininfluente ai fini del legittimo esercizio del
potere di autotutela, il quale ai sensi dell’art. 21-nonies ora citato
richiede una comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità
violata ed i contrapposti affidamenti privati alla stabilità dei vantaggi
acquisiti con gli atti da annullare;
- ebbene, la censura in esame oblitera completamente che nel
provvedimento impugnato si dà specificamente conto della contrapposta
aspettativa dei concorrenti ammessi alla prova orale e, ponderandola con la
regola affermata dall’Adunanza plenaria circa il carattere prioritario dello
scorrimento di graduatorie vigenti si riconosce ai medesimi candidati una
posizione sub-valente, di «mera aspettativa» all’utile collocamento
nella graduatoria finale;
- un simile percorso motivazionale è del tutto conforme ai
consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato in materia di annullamento d’ufficio (da ultimo: Sez. V, 21 aprile 2015,
n. 2019), secondo cui l’interesse pubblico alla rimozione di vizi di legittimità
di precedenti provvedimenti può recedere all’esito del bilanciamento con i
contrapposti interessi privati a condizione che le precedenti determinazioni
abbiano attribuito a questi ultimi vantaggi certi e consolidatisi nel tempo, il
che non può evidentemente riscontrarsi nel caso di atti endoprocedimentali,
come l’ammissione all’ultima prova del concorso;
- (settimo motivo) diversamente da quanto genericamente si
sostiene nel motivo in esame, l’annullamento d’ufficio qui contestato è
conforme ai principi stabiliti dall’Adunanza plenaria nella sentenza 28 luglio
2011, n. 14, dovendosi richiamare tutto quanto rilevato in sede di esame degli
appelli di Roma Capitale.
15. In conclusione, in accoglimento nei termini sopra
specificati di questi ultimi mezzi, le sentenze di primo grado con essi
rispettivamente impugnate devono essere riformate, dovendosi respingere le
impugnative colà proposte. La complessità delle questioni controverse
giustifica tuttavia la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di
causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa
loro riunione, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in
riforma delle sentenze di primo grado, respinge i ricorsi ed i motivi aggiunti
colà proposti.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio
grado dei giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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