Diritto di accesso
alla cartella clinica del coniuge
Tar Sicilia, Catania, 27 novembre 2015, n. 2785
Rientra tra i soggetti passivi del diritto
di accesso la Casa
di cura, concessionaria accreditata al servizio sanitario nazionale
Sussiste il diritto di accesso alla cartella
clinica relativa ai ricoveri del coniuge, motivata dall’intenzione di
introdurre giudizio di nullità del matrimonio in sede canonica, davanti al
competente Tribunale Ecclesiastico Regionale [il Collegio a) ricorda
l’insegnamento del giudice – amministrativo – di appello, secondo il quale il
fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce “una
situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un
significativo diritto della personalità, con la conseguenza che in presenza di
tale situazione deve ritenersi sussistente l'interesse personale idoneo a
legittimare la proposizione della domanda di accesso alla cartella clinica,
senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità
o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito
del rito processuale concordatario”; rileva che l’arresto va ancor più
condiviso, nel caso oggetto di giudizio,
nel quale l’interessato “ ha manifestato
di avere anche già introdotto presso il competente Tribunale ordinario un
giudizio di separazione”]
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente asserisce di aver appreso subito dopo il
matrimonio che la propria moglie, dopo aver accusato dei malesseri ed essere
rientrata nel paese d’origine senza più dare notizie di sé, era stata
ricoverata dai parenti presso la
Casa di cura V. in C., per essere curata da disturbi di
natura psichiatrica, la cui natura e consistenza non gli sarebbero ancora noti.
Detta struttura, appartenente alla società C. srl, è una casa
di cura a indirizzo polispecialistico (neurologia, neuropsichiatria e
riabilitazione), convenzionata e classificata in fascia A e accreditata dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Considerato che la convivenza matrimoniale è durata solo un
mese e sul presupposto che il disturbo mentale del coniuge del ricorrente possa
essere grave, poiché quest’ultimo intende introdurre giudizio di nullità del
matrimonio in sede civile e in sede canonica davanti al competente Tribunale
Ecclesiastico Regionale Siculo, in data …, ha chiesto formalmente alla Casa di
Cura V. di ottenere copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti
dal coniuge complete della diagnosi e delle terapie somministrate.
A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, il
ricorrente, con atto passato per la notifica il 25.5.2015 e depositato il
5.6.2015, ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo l’illegittimità di
siffatto comportamento, posto che lo scopo di tutelare i propri diritti davanti
all’autorità giudiziaria statale e/o canonica avrebbe pari dignità giuridica
rispetto all’interesse alla riservatezza vantato dalla controinteressata.
Costituitosi, l’Assessorato intimato ha concluso per la sua
estraneità al giudizio e per l’inammissibilità della domanda nei suoi
confronti.
Alla Camera di consiglio dell’8.10.2015 la causa è stata
trattenuta in decisione.
II. Va accolta la domanda di estromissione dal giudizio
dell’intimato Assessorato regionale alla Salute, poiché nessun atto o attività
possono essere allo stesso ricondotti.
Ciò posto, premette il Collegio che, coerentemente a quanto
ritenuto dal Giudice di seconde cure (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez.
giurisd., 15/10/2009, n. 928) è da ritenersi, intanto, che la Casa di cura rientri,
<>.
Ed invero (cfr. T.A.R Lazio, sez. III , 15/12/2014 n. 12583),
occorre rilevare che <>.
Tanto chiarito, va verificato se l'accessibilità ai documenti
detenuti dalla Casa di cura, almeno in applicazione della disciplina
pubblicistica contenuta nella legge 241/90, sia da escludere o meno.
Il Collegio condivide l’orientamento della richiamata decisione
12583/13, con la quale è stato chiarito <
<< Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di
copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte
di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte,
solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26,
comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile".
<< Come emerge dagli atti di causa, in particolare,
l'istanza della ricorrente risulta formulata in rapporto di stretta
strumentalità con l'esigenza di utilizzo della cartella clinica nell'ambito del
procedimento di scioglimento del matrimonio canonico pendente innanzi al
Tribunale ecclesiastico.
<< Sotto tale profilo, dunque, il Collegio ritiene che il
fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisca una
situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un
significativo diritto della personalità, con la conseguenza che in presenza di
tale situazione deve ritenersi sussistente l'interesse personale idoneo a
legittimare la proposizione della domanda di accesso alla cartella clinica,
senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità
o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito
del rito processuale concordatario (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2008,
n. 5374; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, 7 maggio 2009, n. 878).
<>.
La tesi sopra rappresentata va ancor più condivisa, poiché, nel
caso di specie, il ricorrente, nell’istanza non riscontrata, ha manifestato di
avere anche già introdotto presso il competente Tribunale ordinario un giudizio
di separazione.
Muovendo da tali considerazioni, il silenzio avversato è
ingiustificato e va quindi affermato il diritto di accesso del ricorrente alla
menzionata cartella clinica relativa ai ricoveri del coniuge, richiesta con
l'istanza di cui all'odierno ricorso, essendo la medesima necessaria per la
difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n.
241/90.
Diversi orientamenti espressi in giurisprudenza e, quindi, la
non immediata percettibilità giuridica della questione agitata, consentono di
disporre la mancata condanna della Casa di cura intimata alle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata
di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, previa estromissione dell’Assessorato regionale alla Sanità,
lo accoglie nei modi di cui alla parte motiva.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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