domenica 29 novembre 2015





Diritto di accesso alla cartella clinica del coniuge

Tar Sicilia, Catania, 27 novembre 2015, n. 2785

Rientra tra i soggetti passivi del diritto di accesso la Casa di cura, concessionaria accreditata al servizio sanitario nazionale

Sussiste il diritto di accesso alla cartella clinica relativa ai ricoveri del coniuge, motivata dall’intenzione di introdurre giudizio di nullità del matrimonio in sede canonica, davanti al competente Tribunale Ecclesiastico Regionale [il Collegio a) ricorda l’insegnamento del giudice – amministrativo – di appello, secondo il quale il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce “una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità, con la conseguenza che in presenza di tale situazione deve ritenersi sussistente l'interesse personale idoneo a legittimare la proposizione della domanda di accesso alla cartella clinica, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario”; rileva che l’arresto va ancor più condiviso,  nel caso oggetto di giudizio, nel quale l’interessato  “ ha manifestato di avere anche già introdotto presso il competente Tribunale ordinario un giudizio di separazione”]


FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente asserisce di aver appreso subito dopo il matrimonio che la propria moglie, dopo aver accusato dei malesseri ed essere rientrata nel paese d’origine senza più dare notizie di sé, era stata ricoverata dai parenti presso la Casa di cura V. in C., per essere curata da disturbi di natura psichiatrica, la cui natura e consistenza non gli sarebbero ancora noti.
Detta struttura, appartenente alla società C. srl, è una casa di cura a indirizzo polispecialistico (neurologia, neuropsichiatria e riabilitazione), convenzionata e classificata in fascia A e accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Considerato che la convivenza matrimoniale è durata solo un mese e sul presupposto che il disturbo mentale del coniuge del ricorrente possa essere grave, poiché quest’ultimo intende introdurre giudizio di nullità del matrimonio in sede civile e in sede canonica davanti al competente Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, in data …, ha chiesto formalmente alla Casa di Cura V. di ottenere copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dal coniuge complete della diagnosi e delle terapie somministrate.
A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, il ricorrente, con atto passato per la notifica il 25.5.2015 e depositato il 5.6.2015, ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo l’illegittimità di siffatto comportamento, posto che lo scopo di tutelare i propri diritti davanti all’autorità giudiziaria statale e/o canonica avrebbe pari dignità giuridica rispetto all’interesse alla riservatezza vantato dalla controinteressata.
Costituitosi, l’Assessorato intimato ha concluso per la sua estraneità al giudizio e per l’inammissibilità della domanda nei suoi confronti.
Alla Camera di consiglio dell’8.10.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Va accolta la domanda di estromissione dal giudizio dell’intimato Assessorato regionale alla Salute, poiché nessun atto o attività possono essere allo stesso ricondotti.
Ciò posto, premette il Collegio che, coerentemente a quanto ritenuto dal Giudice di seconde cure (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15/10/2009, n. 928) è da ritenersi, intanto, che la Casa di cura rientri, <>.
Ed invero (cfr. T.A.R Lazio, sez. III , 15/12/2014 n. 12583), occorre rilevare che <>.
Tanto chiarito, va verificato se l'accessibilità ai documenti detenuti dalla Casa di cura, almeno in applicazione della disciplina pubblicistica contenuta nella legge 241/90, sia da escludere o meno.
Il Collegio condivide l’orientamento della richiamata decisione 12583/13, con la quale è stato chiarito <
<< Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".
<< Come emerge dagli atti di causa, in particolare, l'istanza della ricorrente risulta formulata in rapporto di stretta strumentalità con l'esigenza di utilizzo della cartella clinica nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio canonico pendente innanzi al Tribunale ecclesiastico.
<< Sotto tale profilo, dunque, il Collegio ritiene che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisca una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità, con la conseguenza che in presenza di tale situazione deve ritenersi sussistente l'interesse personale idoneo a legittimare la proposizione della domanda di accesso alla cartella clinica, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5374; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, 7 maggio 2009, n. 878).
<>.
La tesi sopra rappresentata va ancor più condivisa, poiché, nel caso di specie, il ricorrente, nell’istanza non riscontrata, ha manifestato di avere anche già introdotto presso il competente Tribunale ordinario un giudizio di separazione.
Muovendo da tali considerazioni, il silenzio avversato è ingiustificato e va quindi affermato il diritto di accesso del ricorrente alla menzionata cartella clinica relativa ai ricoveri del coniuge, richiesta con l'istanza di cui all'odierno ricorso, essendo la medesima necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/90.
Diversi orientamenti espressi in giurisprudenza e, quindi, la non immediata percettibilità giuridica della questione agitata, consentono di disporre la mancata condanna della Casa di cura intimata alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’Assessorato regionale alla Sanità, lo accoglie nei modi di cui alla parte motiva.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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