Compensazione delle
spese di giudizio
Cass. 17 settembre 2015, n. 18276
L’art. 92, c. 2, c.p.c., nella parte in cui
permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed
eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale
che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto
storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente
determinabili a priori, ma da
precisare ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito,
con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme
giuridiche
L’art. 92, c. 2, c.p.c., nel testo
introdotto dall’art. 2, c. 1, lett. a),
l. 263/2005, laddove precisa che il giudice può compensare le spese, in tutto o
in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
richiedendosi, altresì, che tali motivi siano esplicitamente indicati nella
motivazione, ha introdotto una regola più stringente, rispetto al passato, con
la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto l’obbligo motivazionale quando
le argomentazioni del decidente si riferiscono genericamente alla peculiarità della vicenda o alla qualità delle
parti o anche alla natura della
controversia, posto che si tratta di formule così generiche
che non consentono il controllo sulla motivazione e sulla congruità della
disamina logico-giuridica - in rapporto ai requisiti di gravità ed
eccezionalità - delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua
decisione.
Natura della
controversia, qualità delle parti e peculiarità della vicenda, sono espressioni già in sé di contenuto
indeterminato, assimilabili a clausole di stile, che non consentono di far
comprendere quali siano stati, nello specifico, gli elementi (e cioè
particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa)
apprezzati dal giudice di merito a sostegno del decisum [aggiunge il Collegio che, “dalla
motivazione non si evince alcun elemento per ritenere che le suddette ragioni
(le quali, a ben guadare, sono comunemente riscontrabili in tutte le
controversie di lavoro) siano state soppesate alla luce degli imposti criteri
della gravità (in relazione alle ripercussioni sull’esito del processo o sul
suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione
tutt’altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente
peculiari)]
1 - Considerato che è stata
depositata relazione del seguente contenuto:
<
Per la cassazione di tale
sentenza propone ricorso la F. S.p.A. affidato ad un motivo.
La L. è rimasta solo intimata.
Con l’unico motivo di ricorso la
ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 92 cod.
proc. civ. per avere la Corte
di merito compensato le spese del doppio grado di giudizio. Rileva che, avendo
rigettato integralmente l’appello, la
Corte capitolina avrebbe dovuto confermare integralmente la
sentenza di primo grado anche in punto di spese. Evidenzia, altresì, che la
motivazione addotta a sostegno della disposta compensazione () non soddisfaceva
l’eccezionalità delle ragioni richiesta dall’art. 92, come modificato, prima
dalla legge 263/2005 e poi dalla legge n. 69/2009.
Il motivo è solo in parte
manifestamente fondato. Emerge dalla
stessa sentenza impugnata che l’unico motivo di doglianza mosso in sede di
appello dalla L. aveva riguardato il merito della vicenda in questione e cioè
la pretesa illegittimità del provvedimento di recesso, intervenuto nel corso
del periodo di prova, per mancanza di motivazione. Nessun rilievo era stato
mosso con riguardo alla regolamentazione delle spese da parte del Tribunale
(che peraltro aveva fatto applicazione del principio della soccombenza). In tale situazione non poteva la Corte territoriale rimettere
in discussione tale regolamentazione che, con il rigetto totale dell’appello,
doveva rimanere ferma (si va, sul punto, Cass. 3 maggio 2010, n. 10622 secondo
cui: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello
che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico
motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il
contenuto della statuizione di condanna al pagamento di tali spese assunta dal
giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell’effetto devolutivo
dell’appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio
del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo” - si vedano, in senso
conforme, Cass. 12 luglio 2010, n.
16308; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226 -).
Quanto alle censure relative alla disposta compensazione delle spese del
giudizio di appello, va osservato che l’esercizio del potere di disporre la
compensazione è stato nei tempo sottoposto ad un controllo sempre più
stringente: dalla formulazione originaria dell’art. 92 cod. proc. civ., alla riforma
contenuta nella legge 28 dicembre 2005, n. 263 (), a quella della legge 18 giugno
2009, n. 69 (), sino alla recente modifica introdotta con il d.l. 12
settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha
limitato la possibilità di compensazione alla o
al , con conseguente
sindacabilità della motivazione posta alla base dell’esercizio di quel potere.
Peraltro, la giurisprudenza di
questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ. (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69
del 2009, art. 45, comma 11, nella specie ratione
tempotis applicabile), nella parte in cui permette la compensazione delle
spese di lite allorché concorrano ,
costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha
previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali
situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili aptioti, ma da precisare
ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un
giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme
giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2572 del 22 febbraio 2012).
Così, riprendendo il consolidato
orientamento espresso sull’art. 92 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla
riforma del 2009, questa Corte ha anche precisato che rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di
compensare, in tutto o in parte, in presenza di determinate condizioni, le
spese di lite, espressamente indicate in motivazione (cfr. la stessa Cass.,
Sez. Un., n. 2572 del 22 febbraio 2012 cit.; Cass. n. 15413 del 13 luglio 2011;
Cass. n. 21521 del 20 ottobre 2010; si veda anche la più recente Cass. 14
febbraio 2014, n. 3576).
Nella specie, la scelta compiuta
attraverso la compensazione delle spese processuali del giudizio di appello è
stata esplicitamente giustificata dalla Corte di appello attraverso la
sottolineatura di quella che è stata la peculiare connotazione della vicenda
esaminata oltre che della qualità delle parti (si discuteva di un recesso
intimato prima della fine del periodo di prova e senza alcuna
motivazione). Considerato, dunque, che
si tratta, pur sempre, dell’esercizio di un potere discrezionale del giudice di
merito, come è reso evidente dal fatto che il giudice può compensare le spese
in deroga al principio della soccombenza dell’art. 91 cod. proc. civ., l’unico
sindacato ammesso in sede di legittimità - una volta che sia stato rispettato
il precetto normativo dell’indicazione esplicita delle ragioni di compensazione
- concerne la motivazione sul carattere grave ed eccezionale di esse, essendo
la relativa statuizione incensurabile in sede di legittimità se la motivazione
(alla stregua del parametro di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, vale a dire nel testo
vigente dopo la sostituzione di cui al d.l. n. 83/12, convertito nella legge
n. 134/12) risulti effettiva e non
apparente e, dunque, non si sostanzi in una mera formula di stile violativa del
precetto di legge, non potendo la
Corte di Cassazione sostituirsi al giudice di merito
nell’apprezzamento relativo alla gravità ed all’eccezionalità delle ragioni
addotte, che resta comunque a lui riservato.
Orbene, nel caso di specie, la
motivazione, attraverso il riferimento alla peculiarità della vicenda ed alla
qualità delle parti (come desumibili dallo stesso svolgimento del processo), dà
conto delle specifiche circostanze e degli aspetti della controversia decisa,
non smentiti - in punto di fatto - in modo adeguato dalla ricorrente, i quali
da un punto di vista logico ben possono essere apprezzati come eccezionali e
gravi, tali cioè da assumere una significativa rilevanza ai fini del regolamento
delle spese.
Per le esposte considerazioni, si
propone l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione, in
parte qua, della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, la conferma
della sentenza di primo grado anche con riguardo alla statuizione sulle spese,
il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.>>.
2 - Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della
suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
3 - La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod.
proc. civ..
4 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore con riguardo alla
statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali assunta dal
giudice di primo grado siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla
consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Quanto ai rilievi concernenti la disposta
compensazione delle spese del giudizio di appello, il Collegio, contrariamente
a quanto proposto nella relazione, ritiene gli stessi fondati.
Nella specie, infatti, la
violazione di legge denunciata risulta integrata ravvisandosi una totale
inadeguatezza della motivazione del Corte territoriale rispetto ai canoni
imposti dall’art. 92, secondo comma, cod.
proc. civ. (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate
dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma
11, nella specie ratione temporis
applicabile ().
È stato osservato che questa
modifica è stata ispirata dalla volontà del legislatore, di ridurre fortemente
la possibilità per il giudice di ricorrere alla compensazione delle spese e per
converso di rafforzare, quale strumento regolatore delle spese di lite, il
principio generale della soccombenza, sancito dall’art. 91 cod. proc. civ.. In
merito, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’art.
92 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle
spese di lite allorché concorrano ,
costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha
previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni,
non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da precisare ed
integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un
giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme
giuridiche (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572).
Nella specie, i Giudici a quibus, in sostanziale violazione dei
su riportati principi di diritto, hanno compensato per intero le spese del
giudizio facendo generico riferimento alle “natura della controversia”, alla
“qualità delle parti”, alla “peculiarità della vicenda”, e cioè ad espressioni
già in sè di contenuto indeterminato, assimilabili a clausole di stile, che non
consentono di far comprendere quali siano stati, nello specifico, gli elementi
(e cioè particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia
decisa) apprezzati dal giudice di merito a sostegno del decisum (cfr. Cass. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 1° marzo sZ. 2013,
n. 5235). Peraltro dalla motivazione non si evince alcun elemento per ritenere
che le suddette ragioni (le quali, a ben guadare, sono comunemente
riscontrabili in tutte le controversie di lavoro) siano state soppesate alla
luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni
sull’esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che,
diversamente, rimanda ad una situazione tutt’altro che ordinaria in quanto
caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari). In senso analogo,
questa Corte si è espressa (v. Cass. 21 febbraio 2014, n. 4234) con riferimento
a fattispecie rientrante ratione temporis
nell’alveo applicativo dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo
introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), precisando che laddove tale norma dispone
che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi e richiedendo che tali
motivi siano esplicitamente indicati nella motivazione, la legge “ha introdotto
una regola più stringente”; allo stesso modo non può ritenersi soddisfatto
l’obbligo motivazionale, specie con riguardo agli ancor più rigorosi criteri
introdotti dalle successive modifiche dell’art. 92 cod. proc. civ., quando le
argomentazioni del decidente si riferiscono genericamente alla “peculiarità”
della vicenda o alla “qualità delle parti” o anche alla “natura della
controversia” posto che si tratta di formule così generiche che non consentono
il controllo sulla motivazione e sulla congruità della disamina
logico-giuridica - in rapporto ai requisiti di gravità ed eccezionalità - delle
ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. In conseguenza il
provvedimento è privo della esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni
che, in assenza della reciproca soccombenza, giustificano la compensazione
delle spese tra la parte interamente vittoriosa e quella soccombenza. In base a tali considerazioni, la sentenza
impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte. Non si
ravvisano, tuttavia, i presupposti per la decisione nel merito, ai sensi
dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2.
In tema di giudizio di
cassazione, per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384
cod. proc. civ., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal
provvedimento impugnato (Cass. 13 settembre 2013, n. 21045; nella specie, in
applicazione del principio, la S.C.,
cassando la sentenza di merito per erronea compensazione ex art. 92 cod. proc.
civ., comma 2, ha ritenuto di non poter decidere nel merito e ha rinviato al
giudice territoriale per gli accertamenti di fatto necessari al corretto
regolamento delle spese processuali).
5 - Conclusivamente, la sentenza
va cassata in relazione ai motivi accolti e limitatamente al regolamento delle
spese dei due gradi di giudizio, rinviandosi, anche per la pronunzia su quelle
di cassazione, alla corte di appelli di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata limitatamente al regolamento delle spese dei due
gradi di giudizio e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio
2015
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