Un’articolata decisione della Corte d’Appello di Milano in tema di
matrimonio same sex: non contrario all’ordine pubblico (internazionale), ma
intrascrivibile
App. Milano 9 novembre 2015
Il matrimonio, disciplinato dal legislatore
del 1942, è quello tra persone dello stesso sesso e solo a queste il vigente
istituto è attualmente riservato [aggiunge la Corte che, in relazione al rilievo per cui la diversità
di sesso non è espressamente enunciata fra i requisiti richiesti per la
celebrazione del matrimonio, non è condivisibile “l’approccio atomistico ai
singoli articoli, richiedendo la materia una lettura sistematica del quadro
giuridico di riferimento, peraltro nella irrinunciabile consapevolezza che per
il legislatore del 1942 l’introduzione della diversità di sesso tra i requisiti
elencati all’articolo 84 c.c. sarebbe stata quasi un fuor d’opera, essendo
quella diversità, nella realtà sociale, culturale e giuridica dell’epoca, un
presupposto implicito dell’istituto matrimoniale”]
Al riconoscimento, alle coppie dello stesso
sesso, del diritto al matrimonio non può pervenirsi alla stregua di una
interpretazione convenzionalmente orientata delle norme CEDU, posto che gli approdi
della Corte di Strasburgo non consentono l’estensione, per via di
interpretazione adeguatrice, del diritto di contrarre matrimonio a persone
dello stesso sesso
Seppur non contrasti con l’ordine pubblico internazionale,
il matrimonio tra persone dello stesso sesso non corrisponde alla tipologia del
matrimonio delineato nel nostro ordinamento e non è perciò trascrivibile
Nessun commento:
Posta un commento