mercoledì 11 novembre 2015





Un’articolata decisione della Corte d’Appello di Milano in tema di matrimonio same sex: non contrario all’ordine pubblico (internazionale), ma intrascrivibile


App. Milano 9 novembre 2015



Il matrimonio, disciplinato dal legislatore del 1942, è quello tra persone dello stesso sesso e solo a queste il vigente istituto è attualmente riservato [aggiunge la Corte che,  in relazione al rilievo per cui la diversità di sesso non è espressamente enunciata fra i requisiti richiesti per la celebrazione del matrimonio, non è condivisibile “l’approccio atomistico ai singoli articoli, richiedendo la materia una lettura sistematica del quadro giuridico di riferimento, peraltro nella irrinunciabile consapevolezza che per il legislatore del 1942 l’introduzione della diversità di sesso tra i requisiti elencati all’articolo 84 c.c. sarebbe stata quasi un fuor d’opera, essendo quella diversità, nella realtà sociale, culturale e giuridica dell’epoca, un presupposto implicito dell’istituto matrimoniale”]

Al riconoscimento, alle coppie dello stesso sesso, del diritto al matrimonio non può pervenirsi alla stregua di una interpretazione convenzionalmente orientata delle norme CEDU, posto che gli approdi della Corte di Strasburgo non consentono l’estensione, per via di interpretazione adeguatrice, del diritto di contrarre matrimonio a persone dello stesso sesso

Seppur non contrasti con l’ordine pubblico internazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non corrisponde alla tipologia del matrimonio delineato nel nostro ordinamento e non è perciò trascrivibile

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