Ineleggibilità (del
Sindaco) e ‘ruolo’ del vice (Sindaco)
Tar Campania xx novembre 2015
Qualora la convalida dell'elezione si
effettui malgrado l'esistenza, non accertata, di una causa d'ineleggibilità,
tale causa assume rilievo come ragione di decadenza dalla carica per successiva
perdita delle condizioni di eleggibilità: essa riceve lo stesso trattamento
delle cause di ineleggibilità sopravvenuta, le quali sono assimilabili a quelle
di incompatibilità [aggiunge il Collegio: a) che “in caso di ineleggibilità, così come in caso
di incandidabilità, vi è luogo soltanto a surrogazione della persona non
eleggibile o non candidabile, e ciò in quanto la sanzione di decadenza dalla
carica (in caso di ineleggibilità) e la sanzione di nullità dell’elezione o
della nomina (in caso di incandidabillità) è stabilita soltanto relativamente
alla posizione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori”; b) “se
l’unico effetto conseguente all’elezione del Sindaco non candidabile …è la
nullità della sua elezione e/o nomina, senza alcun ulteriore riflesso sulla
procedura (nessuna nullità, lo si ribadisce, è stabilita dalla legge con
riguardo alle espressioni di voto di lista o alle stesse elezioni), a maggior
ragione le cause di ineleggibilità – che sono elementi ostativi al solo
esercizio dell’elettorato passivo e, quindi, certamente comportanti un minore
allarme sociale rispetto alla incandidabilità - non possono integrare una causa
di invalidità in grado di trasmettersi alle operazioni successive, ma producono
il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile”]
FATTO
I ricorrenti – premesso che il dott. P.C., pur essendo
ineleggibile alla carica di Sindaco giusta l’art. 60, I comma, n. 9) del DLgs
n. 267/2000 (come, peraltro, era stato successivamente accertato dal Tribunale
di … che, adito dagli stessi odierni ricorrenti, con ordinanza …, confermata
dalla Corte d’Appello con decisione …, aveva disposto la decadenza dalla
nomina), aveva accettato la candidatura ed era risultato eletto alla carica di
Sindaco del Comune di G. – contestano, chiedendone l’annullamento in quanto
asseritamente illegittima, la determinazione …con cui la Prefettura di N. aveva
stabilito che “le funzioni del Sindaco ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.
267/2000 saranno svolte dal vice Sindaco".
Secondo i ricorrenti nel caso in esame non era applicabile
l'art. 53, I comma del DLgs n. 267/2000 (in base al quale il Consiglio e la Giunta rimangono in carica
sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco), e ciò in quanto
nella fattispecie l'ineleggibilita non era sopravvenuta, ma esistente già
all'atto della presentazione della candidatura, sicché si versava in una
ipotesi di nullità delle elezioni a fronte della quale il Prefetto di Napoli
avrebbe dovuto nominare un Commissario che assumesse le funzioni di tutti gli
organi del Comune fino alle elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio:
allorquando la causa di ineleggibilità preesiste all'elezione e non è stata
rimossa nel termine fissato nell'art. 60 del DLgs n. 267/2000, l'elezione del
Sindaco ineleggibile è nulla e travolge, infatti, l'elezione anche del
Consiglio e della Giunta.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La disciplina delle elezioni negli enti locali prevede tre
diverse cause limitative del diritto e/o dell’esercizio del diritto di
elettorato passivo: la incandidabilità di cui all’art. 58 del DLgs n. 267/2000,
la ineleggibilità di cui al successivo art. 60 e la incompatibilità di cui
all’art. 63.
L'incompatibilità investe la posizione dell'eletto e, impedendo
il contemporaneo esercizio di due funzioni, non incide minimamente
sull'elezione, ma vieta di ricoprire la carica (cfr. l’art. 63, I comma), ferma
restando la sanzione della decadenza dalla carica in caso di omessa rimozione
della causa di incompatibilità (cfr. l’art. 68, II comma).
La ineleggibilità esclude, invece, l’esercizio del diritto di
elettorato passivo e, pur non comportando l’invalidità del procedimento
elettorale (per le ragioni che si esporranno di seguito), comporta la decadenza
del candidato all’esito della procedura di contestazione di cui all’art. 69 del
TUEL (anche in caso di ineleggibilità antecedente alle operazioni elettorali,
giusta il richiamo al medesimo articolo effettuato dall’art. 41, I comma) e, in
caso di candidato Sindaco, lo scioglimento del consiglio, con necessità di
nuove elezioni (art. 53, I comma).
La incandidabilità esclude in radice la possibilità di adire
una carica elettiva o di mantenerla, esclude, cioè, il diritto di elettorato
passivo e non soltanto l’esercizio dello stesso. L’art. 58, IV comma del DPR n.
267/2000 stabilisce, infatti, che l’elezione di un soggetto incandidabile è
nulla, aggiungendo che l’organo che ha deliberato la convalida dell’elezione è
tenuto a revocarla.
S’è detto, prima, che l’ineleggibilità (antecedente alle
elezioni) del Sindaco non riverbera sulle operazioni elettorali, ma incide
esclusivamente sulla sua elezione/nomina: ebbene, ne è chiara dimostrazione il
fatto che l’attribuzione, giusta l’art. 41, I comma del DLgs n. 267/2000,
all’organo che ha convalidato l’elezione della persona incandidabile, e cioè
allo stesso Consiglio comunale contestualmente eletto, del potere di provvedere
alla revoca di quest’ultima, postula inequivocabilmente la validità della
costituzione dell’organo elettivo, in quanto titolare della competenza
assegnatagli dalla norma ed esclude, al contempo, qualsivoglia dubbio circa la
configurabilità della nullità delle espressioni di voto o delle intere
elezioni, posto che, se si ammettesse questa possibilità, la disposizione
risulterebbe priva di senso.
L’art. 41 citato prevede, infatti, che “nella prima seduta il
consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”.
Dunque, qualora la convalida dell'elezione si effettui malgrado
l'esistenza, non accertata, di una causa d'ineleggibilità, tale causa assume
rilievo come ragione di decadenza dalla carica per successiva perdita delle
condizioni di eleggibilità: essa riceve lo stesso trattamento delle cause di
ineleggibilità sopravvenuta, le quali sono assimilabili a quelle di
incompatibilità.
Ma c’è di più.
In caso di ineleggibilità, così come in caso di
incandidabilità, vi è luogo soltanto a surrogazione della persona non
eleggibile o non candidabile, e ciò in quanto la sanzione di decadenza dalla
carica (in caso di ineleggibilità) e la sanzione di nullità dell’elezione o
della nomina (in caso di incandidabillità) è stabilita soltanto relativamente
alla posizione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori.
L’art. 58, IV comma, infatti, sanziona espressamente con la
nullità la sola elezione del candidato che si trova in una delle condizioni
ostative contemplate dal precedente I comma e circoscrive, dunque, la portata
delle conseguenze invalidanti riconducibili a tale fattispecie alla radicale
invalidità dell’elezione del solo soggetto incandidabile. Altre illegittimità
riconducibili alla consultazione elettorale, quale effetto dell’indebita
partecipazione di un candidato privo della relativa capacità, risultano,
pertanto, chiaramente, ancorchè implicitamente, escluse dal legislatore (cfr.
CdS, V, 17.4.2012 n. 3673).
Orbene, se l’unico effetto conseguente all’elezione del Sindaco
non candidabile - l’incandidabilità costituisce una figura di incapacità
giuridica che incide, come si è detto, sullo stesso diritto di elettorato
passivo, non semplicemente sul suo esercizio, ed è, dunque, la causa ostativa
(alla copertura della carica, ma che rileva in una fase propedeutica alle
stesse elezioni) di maggior spessore - è la nullità della sua elezione e/o
nomina, senza alcun ulteriore riflesso sulla procedura (nessuna nullità, lo si
ribadisce, è stabilita dalla legge con riguardo alle espressioni di voto di
lista o alle stesse elezioni), a maggior ragione le cause di ineleggibilità –
che sono elementi ostativi al solo esercizio dell’elettorato passivo e, quindi,
certamente comportanti un minore allarme sociale rispetto alla incandidabilità
- non possono integrare una causa di invalidità in grado di trasmettersi alle
operazioni successive, ma producono il solo effetto della decadenza di chi è
ineleggibile.
Con la conseguenza che se l’ineleggibilità riguarda il
candidato Sindaco, la ineleggibilità (sia originaria, come in questo caso, che
sopravvenuta) comporta, giusta l’art. 68, I comma de TUEL, la declaratoria di
decadenza dell’organo monocratico risultato vincitore, e tale decadenza, a sua
volta, comporta, ai sensi dell’art. 53, I comma del medesimo TUEL, la decadenza
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con necessità di nuove elezioni e
con l’onere di svolgimento delle funzioni di Sindaco da parte del vicesindaco.
Per mera completezza – e per contrastare “funditus” la seconda
censura - deve evidenziarsi che sebbene il Testo unico non contenga un’espressa
previsione in ordine al momento in cui entra in carica il Sindaco, non è
contestabile che tale organo si insedi immediatamente per effetto della
proclamazione dell’avvenuta elezione consacrata nell’apposito verbale
dell’Ufficio elettorale centrale. Lo stesso è quindi abilitato fin dal momento
della proclamazione a compiere gli atti di sua competenza, né il TUEL contiene
alcuna limitazione oggettiva della relativa attività giuridico-amministrativa:
ne consegue, pertanto la piena legittimità degli atti di nomina del vicesindaco
e degli assessori posti in essere dal Sindaco, e ciò anche alla luce della
giurisprudenza consolidata che afferma che se il carattere retroattivo degli
effetti derivanti dall’annullamento dell’elezione trova un limite nel generale
principio di conservazione degli atti, secondo il quale gli atti posti in
essere (prima che la illegittimità dell’elezione sia dichiarata) costituiscono
espressione di un rapporto organico di fatto e sono comunque validi anche nei
casi in cui attengano a funzioni indifferibili, sarebbe illogico considerare
nulli gli atti posti in essere da un soggetto eletto dopo lo svolgimento di
elezioni regolari, successivamente dichiarato decaduto.
“La ratio del regime dinanzi delineato, è da ravvisare nel
fatto che esso è precipuamente diretto a realizzare il preminente interesse
pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il
rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati
elettorali, di conservare l’efficacia degli atti del procedimento elettorale
non direttamente incisi dall’elezione della persona incandidabile e di
ripristinare la situazione di legalità vulnerata da quest’ultima per mezzo
dell’esclusione ex post del solo soggetto illegittimamente eletto e la
surroga…del seggio divenuto vacante” (CdS, V, 17.4.2012 n. 3673 cit.).
In conclusione, dunque, coerentemente la Prefettura ha preso
atto dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 53, I comma,
secondo il quale in caso di decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede
allo scioglimento del consiglio e sino alle nuove elezioni le funzioni del
Sindaco sono svolte dal vicesindaco; anche il Consiglio e la Giunta rimangono in carica,
con pienezza di poteri, fino alle nuove elezioni e solo dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali devono limitarsi ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità
della controversia e dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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