Tar Calabria xx novembre 2015, n.
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Le disposizioni dettate dal d.lgs. 33/2013
disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che
consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e
segg. Della l. 241/1990l
L’accesso civico consente ai cittadini e
agli enti di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia
adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se
abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati, sicché
l’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso civico, ai sensi
dell’art. 5, c. 3, del citato d.lgs. 33/2013, entro trenta giorni, deve
pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale,
trasmettendolo contestualmente all’istante, ovvero comunicando a quest’ultimo
il collegamento ipertestuale per l’accesso, con la precisazione che in tale
ultimo modo la P.A.
deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già
pubblicato nel rispetto della normativa vigente
OMISSIS
Premesso che le disposizioni dettate dal D.lgs. 14 marzo 2013
n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso civico), disciplinano
situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso
ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n.
241, tenuto presente che, col citato D.lgs. n. 33 del 2013, s’intende procedere
al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più
ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e
l’attività delle Pubbliche amministrazioni, al fine di attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse
pubbliche, quale integrazione del diritto ad una buona amministrazione, nonché
per la realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino
(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 dicembre 2014 n. 3027);
Ritenuto che l’accesso civico consente ai cittadini e ad enti
di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia adempiuto
agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia
provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati, sicché
l’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso civico, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, del citato D.lgs. n. 33 del 2013, entro trenta giorni,
deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito
istituzionale, trasmettendolo contestualmente all’istante, ovvero comunicando a
quest’ultimo il collegamento ipertestuale per l’accesso, con la precisazione
che in tale ultimo modo la P.A.
deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già
pubblicato nel rispetto della normativa vigente (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III
bis, 19 marzo 2014 n. 3014);
Ritenuto che la domanda di accesso civico del 22.6.2015,
rimasta senza riscontro, riguarda dati ed informazioni sottoposti agli obblighi
di cui alla predetta normativa (art. 14), eccezion fatta che per la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,
che dev’essere da costoro consentita;
Considerato che, in conclusione, il ricorso va parzialmente
accolto, con conseguente condanna del comune di Cosenza a procedere, entro 30
(trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza,
alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazione e dei dati
richiesti con la domanda di accesso civico del 22.6.2015 avanzata dal
ricorrente, eccezion fatta che per la dichiarazione del coniuge non separato e
dei parenti entro il secondo grado (salvo che non sussista autorizzazione in
proposito) ed a comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il
relativo collegamento ipertestuale;
Ritenuto che le spese seguono in parte la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione.
Condanna il comune di C. al pagamento delle spese del presente
giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida, complessivamente, nella
somma di euro 300,00, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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