lunedì 16 novembre 2015





Tar Calabria xx novembre 2015, n. xxx

Le disposizioni dettate dal d.lgs. 33/2013 disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e segg. Della l. 241/1990l
L’accesso civico consente ai cittadini e agli enti di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati, sicché l’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del citato d.lgs. 33/2013, entro trenta giorni, deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all’istante, ovvero comunicando a quest’ultimo il collegamento ipertestuale per l’accesso, con la precisazione che in tale ultimo modo la P.A. deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente

OMISSIS

Premesso che le disposizioni dettate dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso civico), disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, tenuto presente che, col citato D.lgs. n. 33 del 2013, s’intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche amministrazioni, al fine di attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, quale integrazione del diritto ad una buona amministrazione, nonché per la realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 dicembre 2014 n. 3027);
Ritenuto che l’accesso civico consente ai cittadini e ad enti di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati, sicché l’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del citato D.lgs. n. 33 del 2013, entro trenta giorni, deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all’istante, ovvero comunicando a quest’ultimo il collegamento ipertestuale per l’accesso, con la precisazione che in tale ultimo modo la P.A. deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 19 marzo 2014 n. 3014);
Ritenuto che la domanda di accesso civico del 22.6.2015, rimasta senza riscontro, riguarda dati ed informazioni sottoposti agli obblighi di cui alla predetta normativa (art. 14), eccezion fatta che per la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che dev’essere da costoro consentita;
Considerato che, in conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, con conseguente condanna del comune di Cosenza a procedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazione e dei dati richiesti con la domanda di accesso civico del 22.6.2015 avanzata dal ricorrente, eccezion fatta che per la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (salvo che non sussista autorizzazione in proposito) ed a comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
Ritenuto che le spese seguono in parte la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione.
Condanna il comune di C. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida, complessivamente, nella somma di euro 300,00, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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