Questioni processuali
in tema di trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero
Cons. di Stato, III, 4 novembre 2015, n. 5043
Il Codacons (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori) non è legittimato ad impugnare la circolare ministeriale, in
materia di trascrizione del matrimonio same-sex contratto all’estero [osserva il Collegio che la suddetta Associazione
è legittimata, alla stregua del suo statuto, alla sola tutela, (funzionale alla
corretta gestione dei servizi pubblici, della giustizia, della scuola, dei
trasporti, dei servizi telefonici, dei servizi radio televisivi, dei servizi
sanitari, dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, della stampa e dei
diritti d'autore, della urbanistica ed edilizia, nonché alla protezione della
salute, dell'istruzione, dell'ambiente, degli animali, dei beni storico
archeologici e paesaggistici, dell’incolumità pubblica, della fede pubblica,
della economia pubblica, dell’industria, del commercio), dei diritti e degli
interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti].
Coloro che non hanno chiesto la trascrizione
del matrimonio same-sex contratto all’estero non sono legittimati ad impugnare
la circolare ministeriale, in materia di trascrizione del matrimonio same-sex contratto all’estero.
FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso
proposto dal Codacons e dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso gli atti
applicativi della circolare del Ministro dell’interno in data 7 ottobre 2014,
mentre li ha accolti, nella parte riferita a quest’ultima, nel punto in cui,
con la stessa, era stata impartita ai Prefetti l’istruzione di provvedere all’annullamento
d’ufficio delle eventuali trascrizioni di matrimoni tra persone dello stesso
sesso contratti all’estero, sulla base dell’assorbente rilievo per cui la
rettifica o la cancellazione degli atti dello stato civile resta riservata
all’autorità giudiziaria ordinaria.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Ministero
dell’interno, criticando il capo di reiezione dell’eccezione di inammissibilità
del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione a ricorrere del
Codacons e per difetto di interesse dei ricorrenti persone fisiche
all’impugnazione della circolare del Ministro dell’interno in data 7 ottobre
2014, contestando, nel merito, la correttezza del gravato giudizio di
illegittimità in parte qua della predetta circolare, sulla base delle
argomentazioni difensive di seguito illustrate ed esaminate, e domandandone la
riforma, con conseguente declaratoria di inammissibilità o reiezione del
ricorso di primo grado.
Resistevano il Codacons e le parti indicate in epigrafe,
eccependo la inammissibilità dell’appello del Ministero dell’interno per
violazione dell’art.101 del c.p.a., contestandone, nel merito, la fondatezza,
impugnando in via incidentale la statuizione relativa alla legittimità della
circolare del Ministro dell’interno, nella parte in cui aveva stabilito la
intrascrivibilità in Italia di matrimoni tra persone dello stesso sesso
contratti all’estero, e concludendo per la reiezione dell’appello principale
del Ministero e, in riforma della decisione impugnata in via incidentale, per
l’annullamento in toto della circolare controversa.
Si costituivano in giudizio anche il Comune di Napoli, Roma
Capitale e le persone fisiche indicate in epigrafe, invocando la reiezione
dell’appello del Ministero.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza
dell’8 ottobre 2015.
DIRITTO
1.- Deve preliminarmente circoscriversi l’ambito del thema
decidendum alle sole questioni devolute all’esame di questo Collegio per
effetto degli appelli principale ed incidentale, precisando, in particolare,
che risulta passato in giudicato il capo di decisione di declaratoria di
inammissibilità del ricorso contro gli atti applicativi della circolare (che
non risulta impugnato in via incidentale dalle parti oneratevi).
Restano, invece, controverse le questioni relative
all’interesse a ricorrere contro la circolare del Ministro dell’interno in data
7 ottobre 2014 e alla legittimità di quest’ultima, nella parte in cui aveva
impartito ai Prefetti l’istruzione di provvedere all’annullamento d’ufficio
delle eventuali trascrizioni di matrimoni tra persone dello stesso sesso,
siccome devolute al giudizio di secondo grado con l’appello principale del
Ministero, e quella relativa alla intrascrivilità in Italia dei predetti
matrimoni, siccome ritualmente introdotta in appello con impugnazione
incidentale.
2.- Il rispetto dell’ordine logico nella trattazione delle
questioni impone di principiare dall’esame di quella relativa alla sussistenza,
in capo agli originari ricorrenti, dell’interesse ad impugnare la circolare del
Ministro dell’interno in data 7 ottobre 2014, siccome logicamente antecedente a
tutte le altre censure, in quanto afferente alla stessa ammissibilità del
ricorso di primo grado.
Il Tribunale capitolino ha disatteso l’eccezione formulata in
primo grado dalle amministrazioni resistenti, sulla base del rilievo che
l’interesse e la legittimazione a ricorrere contro la predetta circolare, nella
misura in cui detta istruzioni preclusive della trascrizione di matrimoni tra
coppie omosessuali celebrati all’estero, sussistono sia in capo alle persone
fisiche ricorrenti, in quanto unite da matrimoni omosessuali celebrati
all’estero ed ancorchè non avessero richiesto la relativa trascrizione in
Italia, sia in capo al Codacons, in quanto associazione rappresentativa degli
utenti del “servizio” relativo alla tenuta degli atti dello stato civile.
2.1- Il Ministero dell’interno critica tale statuizione
insistendo nel sostenere l’insussistenza sia in capo alle persone fisiche sia
in capo al Codacons di qualsivoglia legittimazione e interesse all’impugnativa
della circolare con cui era stato vietato ai Sindaci di procedere alla
trascrizione di matrimoni omosessuali contratti all’estero ed ai Prefetti di
provvedere all’annullamento di eventuali trascrizioni ordinate in violazione
della predetta istruzione.
2.2- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che
seguono, e va accolto.
2.3- In ordine alla posizione del Codacons (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori) è sufficiente ricordare che lo stesso è legittimato, alla stregua
del suo statuto, alla sola tutela, (funzionale alla corretta gestione dei
servizi pubblici, della giustizia, della scuola, dei trasporti, dei servizi
telefonici, dei servizi radio televisivi, dei servizi sanitari, dei servizi
finanziari, bancari e assicurativi, della stampa e dei diritti d'autore, della
urbanistica ed edilizia, nonché alla protezione della salute, dell'istruzione,
dell'ambiente, degli animali, dei beni storico archeologici e paesaggistici,
dell’incolumità pubblica, della fede pubblica, della economia pubblica,
dell’industria, del commercio), dei diritti e degli interessi degli utenti, dei
consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti, per escludere la titolarità
di qualsivoglia interesse o legittimazione a contestare la legittimità della
circolare in questione.
Basti, infatti, esaminare la tipologia di interessi che il
Codacons è statutariamente legittimato a rappresentare e la classificazione dei
servizi in relazione alla cui corretta gestione può assumere iniziative
giurisdizionali, per negare che l’interesse azionato nel presente giudizio
rientri entro il perimetro del c.d. “interesse istituzionalizzato”, che, alla
stregua, del condivisibile e recepito insegnamento giurisprudenziale (si veda,
per tutte, Cons. St., Ad. Plen., 3 giugno 2011, n.10), costituisce l’unico
canone alla cui stregua giudicare l’ammissibilità dei ricorsi proposti da enti
esponenziali.
Se si intendesse, peraltro, la legittimazione del Codacons come
finalizzata, in generale, ad assicurare la correttezza dell’esercizio di
pubbliche funzioni (posto che, pacificamente, la tenuta dei registri dello
stato civile non può qualificarsi come servizio pubblico), senza alcun
ancoraggio statutario alla tipologia di interessi istituzionalmente
rappresentati, si perverrebbe all’inammissibile conseguenza di dover ammetterne
l’iniziativa giurisdizionale in qualsiasi controversia amministrativa nella
quale si giudichi la correttezza dell’esercizio di potestà pubbliche con
efficacia generale.
Ciò che risulta chiaramente confliggente anche con la lettura
più estensiva della legittimazione processuale degli enti esponenziali, che
postula, in ogni caso, un indefettibile collegamento con l’interesse istituzionalizzato,
per come cristallizzato nello statuto dell’associazione (e che, risulta,
nondimeno, del tutto assente nella presente fattispecie).
2.4- Quanto, invece, alla posizione delle ricorrenti persone
fisiche, basti osservare che le stesse non hanno richiesto la trascrizione del
loro matrimonio in Italia per escludere qualsiasi portata lesiva, nei loro
riguardi, della predetta circolare e, quindi, qualsivoglia loro interesse alla
sua impugnazione.
Non sussiste, in altri termini, alcun interesse concreto ed
attuale alla rimozione degli effetti (asseritamente pregiudizievoli) prodotti
dal provvedimento impugnato.
Risulta, quindi, mancare una delle condizioni fondamentali cui
è soggetta l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo ovvero
l’interesse ad agire nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela
giurisdizionale”, i cui caratteri essenziali, come è stato chiarito
dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9 del 2014, restano la concretezza e
l’attualità del danno (anche in termini di probabilità) alla posizione
soggettiva di cui si invoca tutela, con la conseguenza che esso deve intendersi
logicamente escluso quando sia meramente strumentale alla definizione di
questioni correlate a situazioni future e incerte, in quanto meramente
ipotetiche (come nel caso di specie).
Ne deriva la inammissibilità del ricorso di primo grado delle
ricorrenti persone fisiche, anche in ossequio al costante insegnamento della
giurisprudenza amministrativa che preclude ogni iniziativa giurisdizionale sorretta
dal solo interesse (astratto) al corretto esercizio dei poteri amministrativi o
per mere finalità di giustizia (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n.2892) e
non supportata dall’esigenza di rimuovere una lesione concreta alla posizione
soggettiva azionata.
3.- L’accoglimento del primo motivo dell’appello principale
esime il Collegio, nella misura in cui comporta la declaratoria
dell’inammissibilità del ricorso di primo grado, dall’esame delle censure
riferite al gravato giudizio di illegittimità della predetta circolare, nonché
dell’appello incidentale (che dev’essere dichiarato improcedibile), la cui
cognizione postula logicamente l’ammissibilità del gravame originario.
Si osserva, in ogni caso, che, quand’anche si dovesse giudicare
ammissibile il ricorso di primo grado, lo stesso andrebbe, comunque, respinto
nel merito, alla stregua delle considerazioni (da intendersi, qui,
integralmente richiamate), assunte a fondamento delle decisioni di questa
Sezione in data 26 ottobre 2015 nn. 4897, 4898 e 4899, con le quali è stata
riconosciuta la legittimità della citata circolare del Ministro dell’interno.
4- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva,
l’accoglimento dell’appello, con la declaratoria, in parziale riforma della
decisione appellata, dell’inammissibilità in toto del ricorso di primo grado, e
la dichiarazione dell’improcedibilità dell’appello incidentale.
5.- La natura della decisione e degli interessi controversi
giustificano la compensazione per intero tra tutte le parti delle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione appellata,
dichiara inammissibile il ricorso di primo grado, dichiara improcedibile
l’appello incidentale e compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i
gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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