Istanza di accesso
‘irregolare’ e doveri dell’Amministrazione
Cons. di Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5297
In tema di accesso, l’art. 6, c. 1, del
d.P.R. 184/2006 (ai sensi del quale “qualora non sia possibile l'accoglimento
immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o
sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a
presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta”)
non ha contenuto propriamente innovativo, limitandosi ad esplicitare il
principio di leale collaborazione fra Amministrazione e cittadini, in base al
quale questa non può frapporre ostacoli privi di significato sostanziale alle
istanze degli associati.
A fronte di un’istanza di accesso irregolare
(nel caso deciso: per essere stata presentata dall’avvocato del richiedente, in
difetto di procura espressa), l’Amministrazione non può limitarsi a prendere
atto dell’irregolarità della prima istanza, restando conseguentemente inerte,
ma ha l’obbligo di rappresentare al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento
della richiesta, in modo da indirizzarla nei termini ritenuti corretti.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede
di Lecce, rubricato al n. 3100/2014, la signora C.B. chiedeva l’annullamento
del silenzio - diniego opposto dal Comune di M.sull'istanza di accesso agli
atti, formulata nel suo interesse dall'avvocato M.C.Z. con nota protocollata in
data 4 novembre 2014 e l'accertamento del proprio diritto ad estrarre copia
della documentazione richiesta, con contestuale ordine di esibizione alla parte
resistente.
La ricorrente riferiva di avere lavorato alle dipendenze
dell’Associazione ricreativa culturale “X” sita in M..
A seguito delle sue dimissioni per giusta causa ha azionato il
procedimento per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato mai
formalizzato.
Poiché è venuta a conoscenza della variazione della sede
operativa dell’Associazione ricreativa da M. ad A. e della variazione della
denominazione da “X” a “Y”, ha presentato, tramite il proprio legale, due
istanze di accesso agli atti, una presso il comune di M. al fine di prendere
visione ed estrarre copia dello Statuto della Associazione “X” nonché della
copia della certificazione attestante lo scopo dell’Associazione anche al fine
di conoscere la data di inizio e chiusura della associazione ricreativa e
l’altra presso il comune di A., al fine di prendere visione ed estrarre copia
dello Statuto della Associazione “Y”, anche al fine di conoscere il nome degli
associati per verificare se siano gli stessi soggetti dell’associazione prima
denominata “X”.
Mentre il comune di A. ha riscontrato la suddetta richiesta di
accesso rilasciando la documentazione richiesta, il comune di M. è rimasto
inerte senza dare alcuna risposta alla domanda in questione.
Pertanto, la procuratrice della ricorrente si è recata
personalmente presso il Comune e ha formulato una nuova istanza di accesso in
formato cartaceo provvedendo a farla protocollare.
Anche quest’ultima istanza è rimasta prova di riscontro e,
poiché è trascorso il termine di 30 giorni ex art. 25 l. 241/1990, si è formato
il diniego tacito, la signora Cristina Bisconti ha proposto il suddetto ricorso
deducendo:
- violazione degli artt. 24 e 97 Cost.;
- violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione
degli artt. 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990;
- violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del
d.P.R. 184/2006;
- eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento
della causa tipica attributiva del potere di autorizzazione all’accesso agli
atti amministrativi;
- perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
malgoverno.
La ricorrente sosteneva che l’accesso avrebbe consentito la
tutela dei propri interessi giuridici per far accertare il rapporto di lavoro
subordinato; che l’interesse posto a base della sua domanda è costituito anche
dall’interesse strumentale alla tutela dei diritti soggettivi e degli interessi
legittimi; che l’interesse è diretto, concreto e attuale.
Con la sentenza in epigrafe, n. 894 in data 16 marzo 2015, il
Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione Seconda,
accoglieva il ricorso e, per l’effetto, ordinava al Comune di M. di esibire,
entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, i
documenti oggetto dell’istanza proposta dalla ricorrente, con facoltà per la
stessa di estrarne copia.
2. Avverso la predetta sentenza il Comune di M. propone il ricorso in appello in epigrafe,
rubricato al n. 3521/2015, contestando gli argomenti che ne costituiscono il
presupposto e chiedendo la sua riforma e la declaratoria dell’inammissibilità
del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la signora C.B. chiedendo il
rigetto dell’appello.
La causa è stata assunta in decisione alla udienza camerale del
6 ottobre 2015.
3. L’appello è infondato.
Il Comune appellante non contesta in alcun modo, nel presente
grado del giudizio, la pretesa dell’appellata, sostenendo invece che la sua
istanza, presentata irregolarmente, non avrebbe fatto sorgere il suo onere di
darvi risposta.
Più specificamente, il Comune appellante sostiene di non avere
alcun obbligo di dare corso all’istanza in quanto questa è stata presentata
dall’avvocato dell’odierna appellata in difetto di procura espressa ed è stata
reiterata dopo che il silenzio rifiuto formatosi sul primo atto era divenuto
inoppugnabile per decorso del relativo termine, per cui neanche in questo caso
il Comune aveva l’obbligo di rispondere.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
L’appellante condivisibilmente afferma l’applicabilità, nel
caso che ora occupa, dell’art. 6, primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006, n.
184, ai sensi del quale “qualora non sia possibile l'accoglimento immediato
della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di
controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare
richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta”.
Ad avviso del Collegio la norma non ha contenuto propriamente
innovativo in quanto si limita ad esplicitare il principio di leale
collaborazione fra Amministrazione e cittadini, in base al quale questa non può
frapporre ostacoli privi di significato sostanziale alle istanze degli
associati (in termini C. di S., VI, 9 marzo 2011, n.1492, che ha affermato
l’applicabilità del principio di leale collaborazione ai rapporti relativi ad
istanze di accesso agli atti della pubblica amministrazione; sostanzialmente in
termini anche C. di S., V, 26 febbraio 2010 n. 1150).
Sulla base del principio richiamato afferma il Collegio che nel
caso che ora occupa l’Amministrazione non poteva limitarsi a prendere atto
dell’irregolarità della prima istanza, restando conseguentemente inerte.
Costituiva invece suo obbligo rappresentare i motivi che
ostavano all’accoglimento della richiesta, in modo da indirizzarla nei termini
ritenuti corretti.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato a tale obbligo di
comunicazione la stessa non può ora opporre l’irritualità dell’istanza, che
l’odierna appellante non ha potuto correggere; pertanto, nei suoi confronti il
termine per l’impugnazione non ha cominciato a decorrere.
Il ricorso di primo grado deve quindi essere ritenuto
tempestivo ed ammissibile.
Infine, deve essere rilevato come le argomentazioni sulla base
delle quali il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso di primo grado non
sono state contestate in appello.
4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello n. 201503521, come in epigrafe
proposto, lo respinge, confermando la sentenza gravata.
Condanna il Comune appellante al pagamento, in favore della
controparte costituita, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in
complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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