Giurisdizione sulle determinazioni dell’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte
di Cassazione
Cons. di Stato, IV, 26 novembre 2015, n. 5369
Il referendum abrogativo costituisce
esercizio di funzione legislativa negativa in forma di democrazia diretta, in
quanto non è funzionale alla cura di un interesse pubblico concreto e
specifico, ma è preordinato alla abrogazione di norme primarie.
Nell’accertare la conformità della richiesta
di referendum alle norme della Costituzione ed alla legge, l’Ufficio centrale
per il referendum presso la
Corte di Cassazione non identifica un organo amministrativo a
composizione mista, ma un’unità organizzativa della Corte di Cassazione,
deputata allo svolgimento specifico di tali compiti di controllo [aggiunge il
Collegio che “le determinazioni assunte dall’Ufficio sono, pertanto,
provvedimenti emanati da un organo rigorosamente neutrale, non
nell’esplicazione di un potere amministrativo, per concreti scopi particolari
di pubblico interesse, ma nella prospettiva della tutela dell’ordinamento
generale dello Stato e della realizzazione di esso”, cosicché “si assiste, invero,
alla peculiare vicenda per cui funzioni di controllo esterno, esercitate da
organi inseriti nell’organizzazione della giurisdizione, vanno legittimamente a
concorrere nel procedimento legislativo, nella specie nel procedimento
referendario, partecipandone della natura”]
Sussiste il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo a conoscere della impugnazione degli atti adottati
dall’Ufficio Centrale per il Referendum [aggiunge il Collegio: “non vertendosi
in tema di atti neppure oggettivamente amministrativi e specificandosi,
altresì, il carattere “assoluto” di tale difetto di giurisdizione, trattandosi
di atti che partecipano fondamentalmente della funzione legislativa,
condividendone, pertanto, la natura”]
FATTO
Con il ricorso di primo grado i signori OMISSIS impugnavano: i verbali, di estremi e contenuto
sconosciuti, con i quali la
Commissione istituita ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 67
del 1995, convertito nella legge n. 159/1995, ha disposto le operazioni di
verifica delle sottoscrizioni, delle indicazioni delle generalità dei
sottoscrittori, della vidimazione dei fogli, dell’autentica delle firme e delle
certificazioni elettorali, prodromi alla valutazione di legittimità di sei
referendum abrogativi (cd. “referendum sulla giustizia”), di cui è stata data
notizia, quanto ai quesiti 1-2-4-5-6, nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, e,
quanto al quesito 3, nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013; le schede recanti i
“consuntivi” relativi ai sei quesiti referendari, senza timbro né firma,
predisposte in data 29 novembre 2013; il conseguente provvedimento dell’Ufficio
Centrale per il Referendum, depositato il 2 dicembre 2013, con il quale sono
state dichiarate “non legittime” le richieste di referendum per mancato
raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni valide e regolari; ogni
altro atto collegato e connesso.
Con sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dichiarava il ricorso inammissibile per
difetto assoluto di giurisdizione.
Avverso detta sentenza i signori in epigrafe specificati hanno
proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’integrale
riforma e, di conseguenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Con articolata prospettazione hanno censurato la pronuncia del
giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato il difetto assoluto di
giurisdizione, affermando che nella specie vi è giurisdizione del giudice
amministrativo.
Hanno, quindi, riproposto i seguenti motivi di censura, già
articolati in primo grado: 1)Vizio del procedimento: irregolare funzionamento
degli organi collegiali; 2) Violazione dell’art. 32 legge n. 352/1970; 3)
Difetto assoluto di motivazione in ordine alle asserite violazioni degli artt.
7, 8 e 28 della legge n. 352/1970; 4)Violazione degli artt. 28 e 32 della legge
n. 352/1970; 5) Violazione dell’art. 8 della legge n. 352/1970 e della
Circolare n. 53 del 28 agosto 2013 del Ministero dell’Interno. Difetto di
motivazione; 6) Violazione degli artt. 7 e 28 della legge n. 352/70. difetto di
motivazione.
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Centrale per il
Referendum, il CED e la
Commissione ex art. 2 d.l. n. 67/95, chiedendo il rigetto
dell’appello, deducendo in proposito, in via principale, l’inammissibilità del
ricorso per difetto di giurisdizione e, in via, gradata, la sua infondatezza.
In corso di causa le parti hanno depositato memorie a sostegno
delle rispettive tesi.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla
camera di consiglio del 10-11-2015.
DIRITTO
Ritiene preliminarmente la Sezione che l’odierno giudizio sia stato
correttamente trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 105,
comma 2, del codice del processo amministrativo.
L’appellata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ha
dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di
giurisdizione, precisandone, peraltro, il carattere assoluto per l’insussistenza
di un diverso giudice nazionale cui rivolgersi in quanto titolare di poteri
giurisdizionali in materia.
Orbene, la norma codicistica sopra richiamata dispone che “nei
giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali
che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento
in camera di consiglio, di cui all’art. 87, comma 3”.
Il riferimento alla ipotesi in cui i giudici di primo grado
“hanno declinato la giurisdizione” assume, nella lettera stessa della legge,
una portata generale ed è, di conseguenza, riferibile sia al caso in cui
l’affermato difetto di giurisdizione abbia natura relativa (con indicazione di
altro giudice cui rivolgersi), sia quando lo stesso abbia carattere assoluto.
Invero, in entrambe le ipotesi il giudice amministrativo
ritiene di essere carente di giurisdizione e, dunque, dichiara la conseguente
inammissibilità del ricorso.
Né il termine “declinare” può indurre a diversa conclusione,
esprimendo esso lessicalmente solo un rifiuto, ma non anche l’affermazione
dell’esistenza del potere in capo a diverso ordine giurisdizionale.
Pertanto, esso va correttamente riferito sia alla fattispecie
del difetto di giurisdizione in senso relativo (quando, cioè, la ragione del
rifiuto risiede nella spettanza della controversia ad altro giudice), sia a
quella del difetto assoluto di giurisdizione.
Ciò posto, ritiene il Collegio di non doversi soffermare sulla
questione della ricevibilità dell’appello, risultando lo stesso infondato in
ordine alla questione sostanziale agitata, relativa alla pretesa sussistenza
della giurisdizione del giudice amministrativo in materia.
La Sezione,
invero, non può sul punto che condividere e ribadire i principi già in
precedenza espressi da questo Consiglio in tema di procedimenti referendari
(cfr. Cons. Stato, IV, 4-5-2010, n. 2552; IV, 16-6-2009, n.3834; IV, 2-4-1997,
n.333), sia pure con riferimento a modificazioni territoriali delle Regioni, ma
comunque applicabili alla fattispecie in esame.
Va, invero, affermato che il referendum abrogativo costituisce
esercizio di funzione legislativa negativa in forma di democrazia diretta, in
quanto non è funzionale alla cura di un interesse pubblico concreto e
specifico, ma è preordinato alla abrogazione di norme primarie.
Orbene, l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione assolve
al ruolo di accertare la conformità della richiesta di referendum alle norme
della Costituzione ed alla legge.
In tale ruolo esso non identifica un organo amministrativo a composizione
mista, ma un’unità organizzativa della Corte di Cassazione, deputata allo
svolgimento specifico di tali compiti di controllo.
Le determinazioni assunte dall’Ufficio sono, pertanto,
provvedimenti emanati da un organo rigorosamente neutrale, non nell’esplicazione
di un potere amministrativo, per concreti scopi particolari di pubblico
interesse, ma nella prospettiva della tutela dell’ordinamento generale dello
Stato e della realizzazione di esso.
Si assiste, invero, alla peculiare vicenda per cui funzioni di
controllo esterno, esercitate da organi inseriti nell’organizzazione della
giurisdizione, vanno legittimamente a concorrere nel procedimento legislativo,
nella specie nel procedimento referendario, partecipandone della natura.
Va, infatti, riconosciuta, all’interno del nostro sistema
ordinamentale, l’esistenza di un corpo di funzioni pubbliche neutrali, ossia di
carattere intermedio tra l’amministrazione e la giurisdizione, espletate in
posizione di terzietà e di indipendenza, alle quali non si applica la
disciplina del provvedimento amministrativo.
La conseguenza di tale impostazione è il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della impugnazione degli
atti adottati dall’Ufficio Centrale per il Referendum, non vertendosi in tema
di atti neppure oggettivamente amministrativi e specificandosi,altresì, il
carattere “assoluto” di tale difetto di giurisdizione, trattandosi di atti che
partecipano fondamentalmente della funzione legislativa, condividendone,
pertanto, la natura.
Le conclusioni di cui sopra, a giudizio della Sezione, non
risultano scalfite dal pur pregevole tentativo di parte appellante di
ricondurre le operazioni di verifica ad una natura amministrativa, evidenziata
dalle modifiche normative intervenute in materia, che denoterebbero “un
progressivo slittamento della competenza ad effettuare le operazioni di
verifica dall’Ufficio Centrale, formato da magistrati, ad uffici amministrativi
(la commissione delegata e il C.E.D.)”.
Parte appellante richiama in primo luogo l’originaria
formulazione dell’articolo 32, comma 2, della legge n. 352/1970, secondo il
quale l’Ufficio centrale “esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di
accertare che esse siano conformi alla legge…”, evidenziando che, a mente del
successivo articolo 12, esso è composto esclusivamente da magistrati.
Segnala, poi, una prima modifica ordinamentale, contenuta
nell’articolo 6 della legge n. 199/1978, in base alla quale il primo presidente
della Corte suprema, in vista delle operazioni di verifica, può aggregare
all’Ufficio altri magistrati della Corte, specificando che le funzioni di
segreteria sono espletate dai funzionari della cancelleria designati dal primo
presidente e che questi dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del
centro elettronico e dell’altro personale della Corte ritenuto necessario.
Evidenzia, infine, la sopravvenienza dell’articolo 2 del d.l.
n. 67/1995, convertito nella legge n. 159/1995, il quale stabilisce che “per
le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell’indicazione delle
generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, dell’autenticazione
delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di
conteggio delle firme, l’Ufficio Centrale per il referendum si avvale del personale
della segreteria di cui all’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con
qualifica non inferiore alla settima. detto personale, delegato dal Presidente
dell’ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l’ufficio
centrale per le operazioni compiute”.
Da tali disposizioni deriverebbe che le operazioni di verifica,
in origine svolte dall’Ufficio Centrale, composto da magistrati, sarebbero
attualmente delegate al personale amministrativo. Sarebbero ad esso imputate,
con la conseguenza che quello che formalmente è un atto della Corte è in realtà
un atto di uffici amministrativi, come tale impugnabile.
La tesi di parte appellante non è condivisa dalla Sezione.
Va, invero, in primo luogo evidenziato che le operazioni
indicate nel richiamato articolo 2 del d.l. n. 67/1995 appartengono alla più
generale attività di “verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle
norme dell’articolo 138 della costituzione e della legge”, indicata
dall’articolo 12 della legge n. 352 del 1970, la quale è attribuita dalla
predetta disposizione alla competenza dell’ufficio centrale per il referendum.
Di poi, l’invocato articolo 2 prevede che per le predette
attività l’Ufficio centrale per il referendum “ si avvale del personale della
segreteria….” e che “detto personale, delegato dal presidente dell’Ufficio
centrale per il referendum, è responsabile verso l’Ufficio centrale delle
operazioni compiute”.
Come è ben evidente dalla lettera della legge, si è di fronte
non ad un trasferimento di funzioni, ma ad un mero “avvalimento”, il quale
lascia sussistere l’imputazione delle attività all’Ufficio centrale medesimo.
Invero, il termine che qualifica la fattispecie giuridica nella
specie configurabile è il “si avvale” che, letto con riferimento al precedente
inciso “per le operazioni di verifica….l’Ufficio centrale per il referendum…”,
avvalora la circostanza che l’attività resti in capo all’Ufficio centrale e sia
allo stesso riferibile.
Non assume, invece, il valore preteso dall’appellante
l’utilizzo del termine “delega”, al fine di supportare nella specie un vero e
proprio trasferimento di funzioni.
Va, infatti, evidenziato che la proposizione principale è
“l’Ufficio centrale si avvale del personale …”, mentre il termine delega
compare con riferimento al momento della individuazione concreta di tale
personale (“…delegato dal Presidente dell’Ufficio centrale…”).
Dunque, l’organo titolare della funzione di verifica, che è
l’Ufficio centrale, “si avvale” del personale, onde è questo l’istituto che in
concreto qualifica il rapporto ai fini della natura delle attività di verifica.
Il termine “delegato”, invece, sia per la circostanza che è
posposto all’inciso “si avvale”, sia per il fatto che si riferisce ad
un’attività propria del Presidente e non dell’Ufficio centrale, organo
collegiale istituzionalmente titolare del potere di verifica, individua non un
trasferimento di funzioni, ma sostanzialmente esprime la concreta
individuazione del personale di segreteria di cui l’ufficio si avvale.
Né a sostegno della tesi dell’appellante può richiamarsi la
circostanza che il citato articolo 2 precisi che tale personale “…è
responsabile verso l’Ufficio centrale delle operazioni compiute”.
Tale affermazione di responsabilità è naturale conseguenza
dell’avvalimento e, pertanto, conferma che le funzioni non sono trasferite al
personale di segreteria, ma continuano ad essere ricomprese nel più ampio
potere di controllo di conformità istituzionalmente spettante all’Ufficio
Centrale e che a questo continuano ad essere imputate, condividendone pertanto
la peculiare natura, come più sopra evidenziata.
Quanto all’ulteriore rilievo formulato nell’atto di appello,
relativo alla natura funzionalmente amministrativa delle operazioni di verifica
e comunque alla loro natura non legislativa, la Sezione non può, a
sostegno della non condivisibilità delle censure in proposito prospettate, che
richiamare i principi giurisprudenziali più sopra riportati.
Come si è in precedenza affermato, le operazioni di cui
all’articolo 2 citato rientrano nell’attività di controllo e di verifica di
conformità della richiesta di referendum a legge, istituzionalmente propria
dell’Ufficio centrale e non oggetto di trasferimento di funzioni.
Valgono, pertanto, anche nell’attuale quadro normativo le
considerazioni secondo cui si tratta di un corpo di funzioni pubbliche
neutrali, espletate in posizione di terzietà e di indipendenza, alle quali non
si applica la disciplina del provvedimento amministrativo; e, dunque, di
attività svolte non nell’esplicazione di un potere amministrativo, per concreti
scopi particolari di pubblico interesse, ma nella prospettiva della tutela
dell’ordinamento generale dello Stato e della realizzazione di esso.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto,
la gravata sentenza merita conferma e l’appello deve essere rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta
alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma
dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra
il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex
plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22
marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16
maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati
sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e
comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La peculiarità della vicenda, in considerazione delle questioni
così come dall’appellante prospettate, giustifica l’integrale compensazione
delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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