Sul diritto di accesso all’esposto/denuncia
Tar Emilia Romagna,
Bologna, 26 agosto 2015, n. 784
La conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non
risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva, poiché,
qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose
per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente comproprietario di un immobile sito in R. aveva
visto effettuare un sopralluogo da parte di agenti di polizia amministrativa
del Comune per verificare la conformità dello stato dei luoghi rispetto alle
normative edilizie.
Presentava una richiesta di accesso in data 30.3.2015 per
conoscere il nome dell’autore dell’esposto-denuncia che era all’origine del
sopralluogo effettuato ed il Comune non dava seguito all’istanza entro trenta
giorni.
Con il primo motivo di ricorso affermava l’illegittimità del
silenzio rifiuto poiché l’interesse all’esibizione dei documenti non è
immediatamente preordinato a esigenze di tutela giurisdizionale di diritti, ma
richiede un semplice interesse diretto che corrisponda ad una situazione
giuridicamente tutelata.
Nel caso di specie la rivelazione dell’autore dell’esposto è
necessaria perché dall’attività ispettiva della Polizia Municipale è sorta una
denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Osservava, inoltre, che l’esistenza di un procedimento penale
non giustifica l’opposizione del segreto investigativo di cui all’art. 329
c.p.p. poiché l’atto richiesto non è un atto di indagine, ma un semplice
presupposto di successivi atti di indagine.
Nelle more tra la notifica ed il deposito del ricorso, veniva
emesso un atto formale di diniego della richiesta di accesso che veniva
impugnato con motivi aggiunti che ricalcavano nella sostanza quanto già
affermato nel ricorso principale.
Il Comune di R. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
del ricorso.
Il provvedimento di diniego del Comune di R. è fondato
sull’art. 20, comma 2, del Regolamento sui procedimenti amministrativi e
sull’art. 329 c.p.p. e nella parte conclusiva del provvedimento è evidenziato
che l’attività ispettiva è scaturita da un esposto anonimo che il Comune
sostiene essere stato inviato a molte autorità pubbliche compresa la Procura della Repubblica.
La conoscenza della fonte all’origine di un controllo di
polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività
ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le
conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del
controllo.
Pertanto nessun vantaggio ai fini della difesa dei propri
interessi può scaturire dalla conoscenza dell’autore dell’esposto, circostanza
peraltro impossibile nel caso di specie, poiché la denuncia è stata presentata
in forma anonima.
L’amministrazione ha esercitato il suo dovere ispettivo e la
denuncia anonima ha semmai svolto il ruolo – che non era certamente necessario
– di sollecitarne l’esercizio. E’ pertanto evidente che l'accesso alla denuncia
non risponde ad alcun interesse del ricorrente e in nessun modo incide sul suo
diritto di difesa. (Consiglio di Stato numero 5779/2014).
Il ricorso principale è improcedibile e quello per motivi
aggiunti infondato.
In considerazione del ritardo con cui l’amministrazione ha
emesso il proprio provvedimento possono compensarsi le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna,
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara
improcedibile il ricorso principale e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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