Funerali … particolari e normativa TULPS (con uno sguardo al regolamento di
P.M.)
Regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
TITOLO II
Disposizioni relative all'ordine
pubblico e alla incolumità pubblica
OMISSIS
CAPO II
Delle cerimonie religiose fuori
dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili
Art. 25
Chi promuove o dirige funzioni,
cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero
processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso,
almeno tre giorni prima, al Questore.
Il contravventore è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.
Art. 26
Il Questore può vietare, per
ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le
pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può
prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso
ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto,
applicabili le disposizioni del capo precedente.
Art. 27
Le
disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e
ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di
sanità pubblica e di polizia locale.
Il
Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero
può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza dei cittadini.
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Regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 193, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza
TITOLO II
Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica
OMISSIS
Paragrafo 6°
Delle riunioni pubbliche e degli
assembramenti in luoghi pubblici
Art. 29.
L’avviso di cui e’ parola
nell’art. 25 della legge deve esser dato
nei modi prescritti dall’art. 15
del presente regolamento
e deve contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la
cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l’indicazione degli atti
di culto fuori
dei luoghi a ciò destinati;
d) l’indicazione
dell’itinerario della processione
e della località in cui le
funzioni si compiono.
L’avviso deve pervenire al
Questore almeno tre
giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la
processione ecclesiastica o civile.
Art. 30
Insieme con l’avviso, può essere richiesto
il consenso scritto dell’autorità competente, per percorrere
vie o piazze
pubbliche avvero aree pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 31
Alle cerimonie, alle processioni
religiose e civili e alle
altre manifestazioni indicate nell’art. 25 della legge,
si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 28 del
presente regolamento.
Art. 32
Per
l’esercizio della facoltà attribuita al Questore dal
secondo comma dell’art. 27 della
legge, per quanto
riguarda i trasporti funebri, si
osserva il disposto
dell’art. 21 del
presente regolamento.
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Art. 21
Quando
il Questore vieti
la riunione, per
ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità
pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma
dell’art. 18 della legge, ne dà
notizia ai promotori o direttamente o
per mezzo dell’autorità locale di P. S.
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Decreto presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione
del di polizia mortuaria
Capo IV
Trasporto dei cadaveri
OMISSIS
Art. 22
1. Il sindaco disciplina l’orario per il
trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e
le modalità per la sosta dei
cadaveri in transito.
Art. 23
1. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere
munito di apposita autorizzazione del
sindaco, la quale deve essere consegnata
al custode del cimitero.
Art. 24
1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di
ossa umane entro l’ambito del
comune in luogo diverso dal cimitero o
fuori dal comune e’ autorizzato
dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione e’ comunicato al sindaco del
comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la
sosta della salma
in altri comuni intermedi per il tributo di speciali
onoranze, tale decreto
dovra’ essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni
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