lunedì 24 agosto 2015





Funerali … particolari e normativa TULPS (con uno sguardo al regolamento di P.M.)



Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza


TITOLO II
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

OMISSIS

CAPO II
Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili


Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.



Art. 26

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.


Art. 27

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.



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Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo  unico  18 giugno 193, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza


TITOLO II

Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica


OMISSIS


Paragrafo 6°

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici


Art. 29.

L’avviso di cui e’ parola nell’art. 25 della legge deve esser  dato nei modi prescritti dall’art. 15  del  presente  regolamento  e  deve contenere:

a)         le generalità e la firma dei promotori;

b)         l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;

c)         l’indicazione degli atti  di  culto  fuori  dei  luoghi  a  ciò destinati;

d)  l’indicazione  dell’itinerario  della   processione   e   della località in cui le funzioni si compiono.

L’avviso deve pervenire al Questore  almeno  tre  giorni  prima  di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica  o civile.


Art. 30

Insieme con l’avviso, può essere  richiesto  il  consenso  scritto dell’autorità competente, per  percorrere  vie  o  piazze  pubbliche avvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili  e  alle  altre manifestazioni indicate nell’art. 25 della  legge,  si  applicano  le disposizioni degli articoli 21 e 28 del presente regolamento.

Art. 32

Per l’esercizio della facoltà attribuita al Questore  dal  secondo comma dell’art. 27 della  legge,  per  quanto  riguarda  i  trasporti funebri,  si  osserva  il  disposto   dell’art.   21   del   presente regolamento.



Art. 21
Quando il  Questore  vieti  la  riunione,  per  ragioni  di  ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell’art. 18 della legge,  ne dà notizia ai promotori o direttamente o  per  mezzo  dell’autorità locale di P. S.




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Decreto presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del di polizia mortuaria

Capo IV

Trasporto dei cadaveri

OMISSIS

Art. 22
1.  Il sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché  il luogo e  le  modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23
1.         L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito  di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere  consegnata al custode del cimitero.


Art. 24
1.         Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o  di  ossa  umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o  fuori  dal comune e’ autorizzato dal sindaco secondo le  prescrizioni  stabilite negli articoli seguenti.
2.         Il decreto di autorizzazione e’ comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3.         Qualora sia richiesta la  sosta  della  salma  in  altri  comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze,  tale  decreto  dovra’ essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni

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