In tema di insindacabilità (delle
opinioni espresse dal) parlamentare, ex
art. 68, c. 1, Cost.
Corte cost. 9 luglio 2015, n. 144
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del
Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012 (Atti Senato, XVI legislatura,
Doc. IV-ter, n. 30-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. …, promosso
dal Tribunale ordinario di Roma, …
OMISSIS
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza-ricorso
depositata il 2 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Roma, in composizione
monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
ordine alla deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012
(Atti Senato, XVI legislatura, Doc. IV-ter, n. 30-A), con cui l’Assemblea ha
affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile
pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da
parte di … nei confronti del senatore …, concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono pertanto
insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
OMISSIS
Considerato in diritto
OMISSIS
5.‒ Nel merito, il ricorso è
fondato.
OMISSIS
Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, per l’esistenza di un
nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e
l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è
subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo
comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate
come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (ex multis,
sentenza n. 55 del 2014). Più in particolare, per la
configurabilità del nesso funzionale è necessario il concorso di due requisiti:
a) un legame di ordine temporale fra l’attività parlamentare e l’attività
esterna (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013, tra le ultime), tale
che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni
espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle
formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011), non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico
o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenza n. 334 del 2011),
né un mero «contesto politico» entro cui le
dichiarazioni extra moenia possano collocarsi (sentenza n. 205 del 2012), né,
infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l’inerenza a temi
di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento (sentenza n. 98 del
2011).
Quanto ai parametri di tale
indagine, il «contesto politico» o comunque l’inerenza a temi di rilievo
generale, anche dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni esterne si
possano collocare, non vale in sé a connotarle come espressive della funzione,
ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni
manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, siano
non già il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato e ciascun
senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri
voti (come tale coperto dall’insindacabilità, a garanzia delle prerogative
della Camera, e non di un privilegio personale conseguente alla mera qualità di
parlamentare), bensì una ulteriore e diversa articolazione di siffatto
contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell’esercizio della
libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 Cost.
Nella specie, nella relazione
della Giunta per le autorizzazioni manca qualsiasi riferimento a specifici atti
parlamentari del senatore … cui le esternazioni in discussione sarebbero
collegate, venendo espressamente evocata, piuttosto, un’insindacabilità «di
ordine generale, individuabile nel diritto di critica e di denuncia politica
dei parlamentari anche al di fuori delle attività tipiche». Lo stesso senatore …
ha, del resto, precisato di non avere svolto attività parlamentari inerenti
alla specifica questione e di avere rilasciato le dichiarazioni oggetto del
processo nell’ambito, per l’appunto, della propria attività di denuncia e
critica politica.
Difettano, di conseguenza, i
requisiti ai quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è subordinata la
garanzia dell’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., non
essendo individuabile alcun atto parlamentare che possa valere come termine di
riferimento per la verifica della sussistenza del nesso funzionale.
Tale
conclusione si pone in linea, come già affermato dalla sentenza n. 115
del 2014, anche con la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in base alla quale, nel bilanciamento tra le
contrapposte esigenze, si richiede che tra l’atto in ipotesi lesivo e
l’esercizio della funzione tipica del parlamentare sussista un «legame
evidente» (sentenza n. 313 del 2013), comprovato,
cioè, in modo tale da non poter essere disconosciuto da una persona
ragionevole.
Va,
dunque, ribadita l’inaccoglibilità della tesi sostenuta dal Senato nella
memoria di costituzione, secondo la quale il perimetro dell’insindacabilità
parlamentare per le opinioni espresse extra moenia andrebbe rimodulato in senso
estensivo, in considerazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare,
fino a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga
il cittadino, illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica
ricoperta e non riferibili alla propria sfera privata di interessi. Tale
tesi appare, «proprio per la eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti
impiegati, non compatibile con il disegno costituzionale: da un lato, infatti,
essa si concentra su un’attività (quella “politica“) non necessariamente
coincidente con la funzione parlamentare, posto che, tra l’altro, questa si
esprime, di regola, attraverso atti tipizzati (non è un caso che l’art. 68
Cost. circoscriva l’irresponsabilità dei membri del Parlamento alle “opinioni
espresse” ed ai “voti dati” “nell’esercizio delle loro funzioni”); dall’altro,
la tesi in questione non mette in collegamento diretto opinioni espresse e atti
della funzione, ma semplicemente attribuisce allo stesso parlamentare la
selezione dei temi “politici” da divulgare; al punto da rendere, in definitiva,
lo stesso parlamentare arbitro dei confini entro i quali far operare la
garanzia della insindacabilità» (sentenze n. 115 del 2014 e n. 313 del 2013).
6.– Si
deve, di conseguenza, concludere che la delibera del Senato della Repubblica è
stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le
attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto,
annullata.
Nessun commento:
Posta un commento