giovedì 27 agosto 2015






Conversione del  permesso di soggiorno per motivi religiosi

Cons. di Stato, I, xxx 2015, n. xxx (adunanza del xxxx 2015, n. xxx)


OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Richiesta di parere in relazione alla conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 3556 del 19 giugno 2015 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha posto il quesito;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
OMISSIS

Considerato:
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi consente al titolare di svolgere l’attività lavorativa strettamente collegata al proprio ministero religioso e deve essere distinto dai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Quindi i permessi per motivi religiosi sono rilasciati ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali al fine esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale in deroga alle regolare ordinarie e generali e senza sottostare alle restrizioni quantitative secondo i paesi di provenienza previste per il rilascio dei permessi per motivi di lavoro.
L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento a norma dell’articolo 1, comma 6, d.P.R. 25 luglio 1998 n. 286) stabilisce poi che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
L’argomento posto dal Ministero si concentra sulla questione di diritto: se la normativa vigente consenta la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Va rilevato che l’art. 28, comma 1, del testo unico, approvato con d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, prevede espressamente che gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi hanno il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare alle condizioni previste; che questi, dunque, possono presentare domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di familiari all’estero e possono ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per i propri familiari.
Quanto sopra non toglie, però, che l’unica ragione per la quale la persona ha ottenuto il permesso di soggiorno è stata quella di svolgere nel territorio nazionale l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso, ovvero, l’ingresso in Italia è determinato da motivazioni religiose. Se tali presupposti vengono meno, perché i titolari di tali permessi intendono dedicarsi ad attività (profane) di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, viene a mancare l’unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale ed il soggetto non ha più ragione di trattenervisi.
Ne consegue che la persona interessata, titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi non vanta un diritto alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche se questo non è esplicitamente escluso dall’articolo 14 sopra citato.
Anche a non ritenere tassative le ipotesi di conversione di cui all’art 14 del menzionato d.P.R. n. 394/1999, sebbene la tassatività appaia più coerente con il sistema delle quote e in tal senso è una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2292/2013), la risposta al quesito è comunque nel senso di escludere la facoltà di conversione per la fattispecie prospettata nel quesito. Un’interpretazione logica e sistematica della disposizione di cui al menzionato art. 14 non consente di ritenere prevista la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi a permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Tale articolo disciplina la sola conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato in permesso di lavoro autonomo e viceversa, ivi compresi i permessi per motivi familiari; questi, però, limitatamente ai permessi concessi per ingressi al seguito del lavoratore (e non per soggiorni diversamente autorizzati, come, appunto, per i religiosi), per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico (art. 14 d.P.R. n. 394/1999, comma 1, lettera c).
Tale interpretazione limitativa della facoltà di conversione dei permessi di soggiorno è in consonanza con l’articolo 6, comma 1, del t.u. in base al quale solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari possono essere utilizzati anche per le altre attività consentite e che solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio e formazione possono essere convertiti, comunque prima della loro scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Giusta il disposto dell’art. 5, comma 2, d. lgs. n 286/1998 il permesso di soggiorno per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto può essere concesso seguendo speciali modalità di rilascio da stabilire nel regolamento di esecuzione ed il decreto ministeriale 12 luglio 2000 elenca i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto d’ingresso per motivi religiosi e cioè:
a) l'effettiva condizione di "religioso";
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia.
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, t.u.
Inoltre, i permessi di soggiorno per motivi religiosi non sottostanno alle inerenti restrizioni quantitative fissate secondo i paesi di provenienza (art. 3, comma 4, t.u. d. lgs. n. 286/1998) per i permessi da lavoro subordinato e qualora commutate, influirebbero sulla par condicio a carico dei richiedenti non “privilegiati”.
È ben vero che con l’art. 40, del citato d.P.R. 394/1999 si è voluto escludere la possibilità della conversione di permessi di soggiorno avuti ad un determinato titolo, e che, tra questi non è ricompreso quello per motivi religiosi. È però altrettanto vero che la disciplina vigente per gli ingressi e soggiorni per motivi religiosi deriva non soltanto dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni religiose ed ha quindi carattere di specialità.
Infatti, a livello costituzionale è garantito ad ogni persona, sia essa cittadina o straniera, la libertà di culto, in privato e in pubblico (con la sola esclusione dei riti contrari al buon costume), la libertà di professione religiosa e la libertà di propaganda religiosa (art. 19 Cost.) e ogni confessione religiosa è egualmente libera di fronte alla legge (art. 8, comma 1 Cost.).
Ne deriva che l’entrata nel territorio nazionale ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi segue un iter particolare ed agevolato, soggetto ad una verifica di mera regolarità formale, fin quando il beneficiario si dedica ad attività religiose e di culto. Nei casi in cui tale “vocazione” viene meno il soggetto non ha più ragione di trattenersi nel territorio italiano (vedasi anche articolo 5, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998) e se vuol rimanervi ad altro titolo come, nel caso di specie, per espletare attività lavorativa subordinata, dovrà conseguire un permesso di soggiorno specifico per l’attività che intende svolgere, secondo la normativa vigente.
La specificità ed eccezionalità della disciplina concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude che si possa ritenere che, allo stato dell’attuale normativa, in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
P.Q.M.
Nei termini su esposti è il parere del Consiglio di Stato.

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