In tema di vincolo
cimiteriale
Cons. di Stato, VI, 27 luglio 2015, n. 3667
Nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale non sono ammessi interventi
di edilizia c.d. ‘libera’ [aggiunge il Collegio che, “per consolidata
giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di
inedificabilità ex lege, suscettibile
di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per
considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate
nell'art. 338, quarto comma (…T.U.L.S…. ndA); ma non per interessi privati,
come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di
privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un’area a tal fine
indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità
dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di
possibile espansione della cinta cimiteriale”; ne consegue che il procedimento
attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto è in
ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all’articolo 338,
settimo comma, del citato Testo unico (recupero o cambio di destinazione d'uso
di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse
pubblico - per i motivi anzidetti - la procedura di riduzione della fascia
inedificabile in questione”]
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