lunedì 17 agosto 2015





Regolamento anagrafico (d.P.R. 223/1989) aggiornato [a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 126/2015] (a cura di Rober PANOZZO)


D.P.R. 30 maggio 1989,  n. 223 (in G.U. 8 giugno 1989, n. 132), Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  gennaio  1958, n. 136, con il quale e’ stato emanato il  regolamento  di  esecuzione della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  sull’ordinamento  delle anagrafi della popolazione residente;
Ritenuta la necessità di procedere, sotto  il  profilo  giuridico, economico,  sociale   ed   organizzativo,   all’aggiornamento   della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1988, con  il  quale  veniva  approvato  il  regolamento  anagrafico  della popolazione residente;
Considerato che la Corte dei conti  ha  formulato  osservazioni  in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;
Ritenuta pertanto l’opportunità  di  sopprimere,  in  adesione  ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell’art. 57, concernenti  la  tenuta  delle  anagrafi  degli  italiani   residenti all’estero,  in  quanto  la  materia   risulta   disciplinata   dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 12 maggio 1989;
Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia  e  giustizia,  delle finanze e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

1.         E’ approvato l’unito regolamento, vistato  dal  proponente,  sul nuovo   ordinamento   anagrafico,   in   sostituzione    dell’analogo regolamento emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  31 gennaio 1958, n. 136.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1989.


REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A)


(A)In relazione alle modifiche apportate dal d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente:
1) Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];

2)Ai fini della individuazione delle disposizioni  che  continuano ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al  completamento  del piano per il graduale subentro di cui all’articolo 62, comma  2,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per  «comune  non transitato» il comune per il quale non si  e’  ancora  verificato  il subentro dell’anagrafe nazionale della popolazione  residente  e  per «comune transitato» il comune per il  quale  si  e’  verificato  tale subentro [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 1, d.P.R. citato];

3)Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. citato];








Capo I – Registrazione anagrafica (1) della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche


(1)Le parole ‘Registrazione anagrafica’ sono state così inserite, in luogo della parola ‘Anagrafe’, dall’art. 1, c. 1, lett. a), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente



Art. 01 (1)
Adempimenti anagrafici

1.         Gli adempimenti  anagrafici di  cui  al  presente  regolamento  sono   effettuati   nell’anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui  all’articolo  62  del decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive modificazioni



(1)Articolo così inserito, dall’art. 1, c. 1, lett. b), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126





Art. 1
Anagrafe della popolazione residente

1.  L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

2.  L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3.  Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.


Art. 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

1.         Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

1 bis.   In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione  (1)

2.         In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3.         Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.



(1)Comma così aggiunto dall’art. 1, c. 1, del d.P.R. 5 maggio 2009, n. 79 (G.U. 1 luglio 2009, n. 150), Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e di stato civile




Art. 3
Popolazione residente

1.         Per persone residenti nel comune s’intendono  quelle  aventi  la propria dimora abituale nel comune.

2.         Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente  dimoranti  in  altri   comuni   o   all’estero   per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata



Art. 4
Famiglia anagrafica

1.         Agli effetti anagrafici per famiglia si intende  un  insieme  di persone  legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi  dimora abituale nello stesso comune.

2.         Una famiglia anagrafica  può  essere  costituita  da  una  sola persona.



Art. 5
Convivenza  anagrafica

1.  Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2.  Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

3.  Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.



Art. 6
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche

1.         Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2.         Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3.         Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.


Capo II – Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche


Art. 7 (1)
Iscrizioni  anagrafiche

1.         L’iscrizione  nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a)         per nascita, presso il comune  di  residenza  dei  genitori  o presso  il  comune  di  residenza  della  madre  qualora  i  genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti  i genitori, nel comune ove e’ residente la persona o la convivenza  cui il nato e’ stato affidato;

b)         per esistenza giudizialmente dichiarata;

c)  per  trasferimento  di   residenza   dall’estero   dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure  accertato  secondo  quanto  e’ disposto dall’articolo 15, comma 1, del presente  regolamento,  anche tenuto conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  persone senza fissa dimora di cui all’articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  nonché  per   mancanza   di   precedente iscrizione.

2.  Per  le  persone  già   cancellate   per   irreperibilità  e successivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizione anagrafica.

3.         Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di  rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permesso di soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  non decadono dall’iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e’ effettuato  entro  sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di  anagrafe aggiornerà   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone comunicazione al questore.

4.         Il registro di cui all’articolo 2, comma quinto, della legge  24 dicembre 1954, n. 1228, e’ tenuto dal Ministero  dell’interno  presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe.




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. c), del D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:
- L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato; b)                per esistenza giudizialmente dichiarata; c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune [comma 1];

-Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica [comma 2];

-Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) [comma 2 bis: il comma era stato così aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. a), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 (G.U. 10 settembre 2012, n. 211), Regolamento  di  attuazione  dell’articolo  5  del  decreto-legge   9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche)];

-Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale é effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore [comma 3. Il comma: a)prevedeva, nella sua formulazione originaria: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto”; b)dapprima, è stato(ritenuto) abrogato per effetto dell’art. 6, c. 1, del d. l. 30 dicembre 1989, n. 416 (G.U. 30 dicembre 1989, n. 303), Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato – Disposizioni in materia di asilo, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39 (G.U. 28 febbraio 1990, n. 49): cfr. circ. Min. Interno 25 novembre 1992, n. 21; c)successivamente, è stato sostituito dall’art. 15, c. 2, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (G.U. 3 novembre 1999, n. 258, S.O. n. 190), Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in questi termini: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”; d)da ultimo, è stato così riformulato dall’art. 14 del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (G.U. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O. n. 17), Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione];

-Il registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe [comma 4].




Art. 8 (1)
Posizioni che non comportano l’iscrizione  anagrafica

[1.        Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a)         militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b)         ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c)         detenuti in attesa di giudizio.]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.



Art. 9 (1)
Trasferimento di residenza della famiglia


[1.        Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art. 8.]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.




Art. 10
Mutazioni anagrafiche

1.         La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche  degli  iscritti  viene effettuata:
a)         ad istanza dei responsabili di cui  all’art.  6  del  presente regolamento;
b)         d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni  di stato civile e per movimenti nell’ambito del comune o del territorio nazionale (1),  non  dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto e’ disposto dall’art.  4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma  1,  del presente regolamento.



(1)Le parole ‘o del territorio nazionale’ sono state così inserite dall’art. 1, c. 1, lett. d), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126





Art. 10 bis (1)
Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche



1.         Non  deve  essere  disposta,  ne’  d’ufficio,  ne’  a  richiesta dell’interessato,  la  mutazione  anagrafica,  per  trasferimento  di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a)         militari di  leva,  di  carriera,  o  che  abbiano,  comunque, contratto una ferma, pubblici  dipendenti,  personale  dell’arma  dei carabinieri, della  polizia  di  Stato,  della  guardia  di  finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di  avanzamento  o  di perfezionamento;

b)         ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi  natura,  purché la permanenza nel comune non superi  i  due  anni,  a  decorrere  dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c)         detenuti in attesa di giudizio.

2.         Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell’ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche  il  trasferimento  di residenza dei componenti assenti perché appartenenti  ad  una  delle categorie indicate nel comma 1




(1)Articolo così inserito dall’art. 1, c. 1, lett. e), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126




Art. 11
Cancellazioni  anagrafiche


1.         La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a)         per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b)         per trasferimento all’estero dello straniero (1);

c)         per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (2)

2.         I nominativi delle persone dichiarate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore (3)



(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, c. 1, lett. f), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: “per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora”.

(1) Lettera così sostituita dall’art. 15, c. 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Le parole “trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno” sono state così modificate (in luogo di “trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno”) dall’art. 1, c. 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. 24 luglio 2009, n. 170, S.O. n. 128),, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

(3) Periodo finale così aggiunto dall’art. 15, c. 4, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.



Capo III – Adempimenti anagrafici


Art. 12
Comunicazioni dello stato civile

1.         Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2.         Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di  matrimonio devono essere effettuate  mediante  modelli  conformi  agli  standard indicati dall’Istituto  nazionale  di  statistica.  Le  comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono  effettuate  dall’ufficio  di stato civile ai sensi  della  disciplina  prevista  dall’articolo  2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   nonché dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82 (1).

3.         Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4.         Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.

5.         Le  comunicazioni  concernenti  lo  stato  civile  riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di  anagrafe  del  comune  di  residenza  entro  il termine di dieci giorni con  l’osservanza  delle  disposizioni  sull’ ‘ordinamento dello stato civile’. Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità  al comune competente (2).




(1)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. g), n. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: “Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica”.

(2)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. g), n. 2, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: “Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull’ «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone”.






Art. 13
Dichiarazioni anagrafiche


1.         Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a)         trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;

b)         costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c)         cambiamento di abitazione;

d)        cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e)         cambiamento della qualifica professionale;

f)         cambiamento del titolo di studio.

2.         Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno (1)

3.         Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. (2)

3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (3)

4.         Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.




(1)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. b), n. 1, del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. La formulazione previgente così recitava: “Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta”.

(2)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. b), n. 2, del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. La formulazione previgente così recitava: “Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione”.

(3)Comma così aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. b), n. 3, del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.





Art. 14
Documentazione per l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero

1.         Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
2.         [Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l’iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l’ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia] (1)


(1)Comma abrogato dall’art. 13, c. 2, del d. l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39



Art. 15
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1.         Qualora l’ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all’art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2.         Nel caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.



Art. 16 (1)
Segnalazioni particolari

1.         Quando  risulti  che  una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver  reso la dichiarazione di cui all’articolo 13, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente  in  relazione  al  luogo  ove  la persona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto  trasferitasi,   per   i conseguenti provvedimenti.

2.         La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, qualora risulti già iscritta, e’ registrata come proveniente dal luogo di  residenza già registrato




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. h), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

-Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell’anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia all’ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti [comma 1];

-Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero [comma 2. Il comma, a sua volta, era stato così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. c), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. La formulazione originaria recitava: “Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all’iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l’inoltro di una regolare pratica migratoria, all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero”]






Art. 17
Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese (1), ovvero dagli accertamenti da lui disposti.




(1)Le parole “due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese” sono state così modificate (in luogo di “tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese”) dall’art. 1, c. 1, lett. d),  del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154




Art. 18 (1)
Procedimento d’iscrizione e mutazione  anagrafica

1.         Entro due  giorni  lavorativi  successivi  alla  presentazione  delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c), l’ufficiale d’anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate,  con  decorrenza  dalla  data della presentazione delle dichiarazioni




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. i), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente, come dettata dall’art. 1, c. 1, lett. e), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, così recitava:

-Procedimento d’iscrizione e variazione anagrafica [rubrica];

-Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni [c. 1];

-Nel procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica [c. 2];

-Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio [c. 3];

-Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente [c. 4]

La formulazione originaria così recitava: Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall’ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all’atto delle dichiarazioni di cui all’art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall’anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all’art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione (comma 1); La cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza (comma 2); Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti (comma 3); Qualora, trascorso quest’ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l’attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente (comma 4); Quando, a seguito degli accertamenti, l’ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all’interessato, specificandone i motivi (comma 5); Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall’interessato di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento (comma 6); Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse (comma 7) Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere (comma 8).







Art. 18-bis (1)
Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti


1.         L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni  rese
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),  accerta  la effettiva  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legislazione vigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine  l’ufficiale d’anagrafe,  tenuto  anche  conto   degli   esiti   degli   eventuali accertamenti  svolti   dal   comune   di   provenienza,   non   invia all’interessato la comunicazione di  cui  all’articolo  10-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conforme alla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.
2.         Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge  7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o  della mutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. l), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente, come dettata dall’art. 1, c. 1, lett. f), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, così recitava:

-L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata [c. 1]

-Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione [c. 2]

-Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione [c. 3]





Art. 19
Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe


1.         Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.

2.         L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione (1) anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (*).

3.         Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa [da chi richiede l’iscrizione anagrafica] (2), l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.




(1)Le parole ‘o la mutazione’ sono state così inserite dall’art. 1, c. 1, lett. m), n. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126

(2)Le parole ‘da chi richiede l’iscrizione anagrafica’ sono state soppresse dall’art. 1, c. 1, lett. m), n. 2, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126




Art. 19-bis (1)
Vertenze anagrafiche

1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

2. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.


(1)Articolo aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. g), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154







Capo IV – Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (1)




(1)Rubrica così sostituita dall’art. 1, c. 1, lett. n), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all’estero (AIRE)




Art. 20 (1)
Schede individuali

1.         A  ciascuna  persona  residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla  quale devono essere obbligatoriamente indicati  il  cognome,  il  nome,  il sesso, la  data  e  il  luogo  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità,  ed  estremi dell’atto di  nascita,  lo  stato  civile,  ed  eventi  modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del  coniuge, la professione o  la  condizione  non  professionale,  il  titolo  di studio, gli estremi della carta d’identità, il  domicilio  digitale, la condizione di senza fissa dimora.

2.         Nella scheda riguardante i  cittadini  stranieri  sono  comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.

3.         Per  le  donne  coniugate  o  vedove  le  schede  devono  essere intestate al cognome da nubile.

4.         Le  schede  individuali  debbono  essere  tenute  costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le  persone  alle  quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. o), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

-A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identità [c. 1 (nella formulazione dettata dall’art. 1, c. 1, lett. h) del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154)]


La formulazione originaria del comma così recitava: A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l’indirizzo dell’abitazione



-L’inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n.  1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno [c. 2 (l’ultimo periodo era stato aggiunto dall’art. 15, c. 6, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 334)]

-Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile [c. 3]

-Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune [c. 4]




Art. 21
Schede di famiglia


1.         Per ciascuna  famiglia  residente  deve  essere  compilata  una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate  le  posizioni anagrafiche  relative  alla  famiglia  ed   alle   persone   che   la costituiscono (1).

2.         La  scheda  di  famiglia  deve  essere  intestata  alla  persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della  famiglia di  cui  al  comma  1  dell’art.  6  del  presente  regolamento.   Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso  o  di trasferimento.

3.         In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione,  sia  al  momento  della  costituzione  della famiglia, sia  all’atto  del  cambiamento  dell’intestatario  stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano  e  dandone  comunicazione  all’intestatario della scheda di famiglia.

4.         Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua  istituzione, devono essere iscritte le persone  che  entrano  a  far  parte  della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in  essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5.         La  scheda  deve  essere  archiviata  per  scioglimento  della famiglia ovvero per la  cancellazione  delle  persone  che  ne  fanno parte (2).



(1)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. p), n. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
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(2) )Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. p), n. 2, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero





Art. 22 (1)
Schede di convivenza


1.         Per  ciascuna  convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di  convivenza, nella quale sono indicate  le  posizioni  anagrafiche  relative  alla medesima ed a quelle dei conviventi, la  specie  e  la  denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che  la  dirige.  Per ciascuna convivenza residente nel comune  deve  essere  compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale  di  statistica (*),  nella  quale  devono  essere indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  medesima,  nonché quelle dei conviventi residenti.

2.  Nella  scheda   di   convivenza,   successivamente   alla   sua istituzione, devono essere iscritte le  persone  che  entrano  a  far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano  di  farne parte.

3.         La scheda di convivenza deve essere  aggiornata  alle  mutazioni relative  alla  denominazione   o   specie   della   convivenza,   al responsabile di essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  posizioni anagrafiche dei conviventi.

4.         La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per  cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all’estero



(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. q), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:
-Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti [c. 1];

-Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige [c. 2];

-Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte [c. 3];

-La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi [c. 4];

-La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero [c. 5];





Art. 23 (1)
Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico

1.         Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate,  in  formato  elettronico,  ai sensi della  disciplina  prevista  dall’articolo  62,  comma  6,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. r), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

-Conservazione delle schede anagrafiche  nelle  anagrafi  gestite  con elaboratori elettronici [rubrica]

-Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate [anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo in casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica] [c. 1: le parole fra parentesi erano state  soppresse dall’art. 1, c. 1, lett. i), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154];

-Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini [c. 2]






Art. 24 (1)
Ordinamento e collocazione delle schede individuali

[1.  Le  schede  individuali  devono  essere  collocate  in   ordine alfabetico di cognome e  nome  dell’intestatario.  E’  data  facoltà all’ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari  separati,  per sesso.
2. Le  schede  degli  stranieri  devono  essere  collocate  in  uno schedario a parte.]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.





Art. 25 (1)
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

[1.        Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione  e,  per  ciascun  area  di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala,  corte  ed interno.]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.




Art. 26 (1)
Archiviazione degli atti

[1.        Le schede individuali e le schede di famiglia  e  di  convivenza archiviate devono essere conservate a parte;  le  schede  individuali devono essere collocate secondo l’ordine  alfabetico  del  cognome  e nome dell’intestatario e quelle di famiglia e di  convivenza  secondo il numero d’ordine progressivo  che  sarà  loro  assegnato  all’atto dell’archiviazione;  tale  numero   deve   essere   riportato   sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.



Art. 27 (1)
Italiani residenti all’estero

1.         Gli  adempimenti anagrafici  relativi  agli   italiani   residenti   all’estero   sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988,  n.  470,  e  dal  relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili  con  la  disciplina prevista dall’articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, e dal presente regolamento




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. s), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

- Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE) [rubrica]

-La  costituzione  e  la  tenuta  dell’anagrafe  degli  italiani residenti all’estero (AIRE) è disciplinata dalla  legge  27  ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione [c. 1]





Capo V – Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea


Art. 28 (1)
Uffici anagrafici periferici

[1.        Per  una  migliore  funzionalità  dei  servizi  anagrafici  è consentita ai comuni che gestiscono  le  anagrafi  con  l’impiego  di elaboratori elettronici l’istituzione di uffici periferici  collegati con l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni]

(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.




Art. 29 (1)
Istituzione delle anagrafi separate

[1.        L’istituzione delle anagrafi separate di cui  all’art.  7  della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere  disposta  dal  prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

2.         Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia  al Ministero dell’interno ed all’Istituto nazionale di statistica (*)]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.




Art. 30 (1)
Attribuzioni  delle anagrafi separate

[1.  Le  anagrafi   separate   funzionano   da   organi   periferici dell’anagrafe comunale. Esse ricevono le  comunicazioni  dello  stato civile e le dichiarazioni delle persone  residenti  o  che  intendono stabilire  la  residenza  nelle  circoscrizioni  nelle   quali   sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle  certificazioni anagrafiche.]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.




Art. 31 (1)
Corrispondenza  delle anagrafi separate con l’anagrafe centrale

[1.        L’originale delle schede di famiglia e  di  convivenza,  nonché delle schede individuali  che  vengono  formate  presso  le  anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui all’art. 30, con le modalità previste nel presente  regolamento  per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.

2.         Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1, comma  3,  del presente regolamento deve essere riportata con la  stessa  decorrenza tanto nell’originale quanto nella copia.

3.         Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano  essere  più agevolmente assicurati con l’impiego  di  idonei  mezzi  tecnici,  le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle  copie  delle schede.]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.




Art. 32
Schedario della popolazione temporanea

1.         Lo schedario della popolazione temporanea concerne  i  cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti  nel  comune  da  non meno di  quattro  mesi,  non  si  trovano  ancora  in  condizione  di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque  iscritti  nello schedario della popolazione temporanea quando non siano  in  possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno  di  cui al comma 2 dell’art. 14.

2.         L’iscrizione  viene  effettuata  a  domanda  dell’interessato  o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe  venga  a  conoscenza  della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.  3.  L’iscrizione  nello  schedario  della  popolazione   temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.

4.         La revisione dello schedario della popolazione  temporanea  deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di  eliminare  le  schede  relative  a  persone  non  più  dimoranti temporaneamente nel comune:
a)         perché se ne sono allontanate o sono decedute;
b)         perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

5.         Ogni iscrizione o  cancellazione  dallo  schedario  deve  essere comunicata  all’ufficiale  di  anagrafe  dell’eventuale   comune   di residenza.



Capo VI – Certificazioni anagrafiche


Art. 33 (1)
Certificati  anagrafici


1.         Fatti salvi  i  divieti  di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall’articolo 35, l’ufficiale di anagrafe rilascia  a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione,  i  certificati concernenti  la  residenza,  lo  stato  di  famiglia  degli  iscritti nell’anagrafe nazionale della  popolazione  residente,  nonché  ogni altra informazione ivi contenuta.

2.         Al rilascio di cui al comma 1  provvedono  anche  gli  ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona  cui i certificati si riferiscono.

3.         Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi  dalla data di rilascio





(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. t), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

-L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge,  i  certificati  concernenti  la residenza e lo stato di famiglia [c. 1];

- Ogni  altra  posizione  desumibile  dagli  atti  anagrafici,  ad eccezione delle posizioni previste dal comma  2  dell’art.  35,  può essere attestata  o  certificata,  qualora  non  vi  ostino  gravi  o particolari  esigenze  di  pubblico  interesse,   dall’ufficiale   di anagrafe d’ordine del sindaco [c. 2];

-Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi  dalla data di rilascio [c. 3]

Si veda, anche, l’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ante, l’art. 2, commi 3 (come integrato dall’art. 2, c. 2, della l. 16 giugno 1998, n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica) e 4 (come modificato dall’art. 2, c. 3, della citata l. 191/1998), della l. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo






Art. 34 (1)
Rilascio  di  elenchi  degli   iscritti   nell’anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici  per  fini statistici e di ricerca


1.         Alle amministrazioni pubbliche che  ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica  utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti,  residenti  nel  comune,  in  conformità  alle  misure  di sicurezza, agli standard di  comunicazione  e  alle  regole  tecniche previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10 novembre 2014, n. 194, e dall’articolo 58 del decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82.

2.  L’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi  agli iscritti residenti  nel  comune,  resi  anonimi  ed  aggregati,  agli interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il materiale fornito


(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. u), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

-Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca [rubrica];

-Alle  amministrazioni  pubbliche  che  ne   facciano   motivata richiesta, per esclusivo uso di  pubblica  utilità,  l’ufficiale  di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente [c. 1];

-Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi  ed  aggregati,  agli interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di ricerca [c. 2];

-Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il materiale fornito [c. 3]


Si vedano anche: a) l’art. 177, c. 1, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (“Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale”); b) [limitatamente al periodo di vigenza, in quanto la norma è stata soppressa dalla legge di conversione (l. 25 ottobre 2007, n. 176)], l’art. 6, c. 1, del d.l. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari (“Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione”)]





Art. 35 (1)
Contenuto dei certificati anagrafici

1.         I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del comune e della data  di rilascio;  l’oggetto  della  certificazione;  le  generalità   delle persone cui la certificazione  si  riferisce,  salvo  le  particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e  la  firma dell’ufficiale di anagrafe.

2.         Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di  studio,  il  domicilio digitale, la  condizione  di  senza  fissa  dimora  e  il  titolo  di soggiorno.

3.         Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la composizione  familiare  quale  risulta  dall’anagrafe  all’atto  del rilascio del certificato.

4.         Previa motivata  richiesta,  l’ufficiale  di  anagrafe  rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

5.         Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i  diritti di cui alla parte I, titolo II  del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n.  196,  sui  dati  contenuti  nell’anagrafe  nazionale  della popolazione residente, nei limiti  e  nel  rispetto  delle  modalità previsti dal medesimo decreto legislativo




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. v), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

-I certificati  anagrafici  devono  contenere  l’indicazione  del comune e della data di rilascio; l’oggetto della  certificazione;  le generalità delle persone cui la certificazione si  riferisce,  salvo le particolari disposizioni di cui alla legge  31  ottobre  1955,  n.  1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe ed il timbro  dell’ufficio [c. 1];

-Non costituiscono materia di certificazione le  notizie  riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il  titolo  di  studio  e  le  altre notizie  il  cui  inserimento  nelle  schede  individuali  sia  stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del presente regolamento.  Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza  per  il rilascio  dei  certificati  tali  notizie  risultino  sui  certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento [c. 2];

-Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la composizione  familiare  quale  risulta  dall’anagrafe  all’atto  del rilascio del certificato [c. 3];

-Previa motivata  richiesta,  l’ufficiale  di  anagrafe  rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse [c. 4]






Art. 36
Ricorsi in materia di  certificazioni  anagrafiche

1.         Avverso  il  rifiuto  opposto  dall’ufficiale  di  anagrafe  al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti  in essi, l’interessato può produrre ricorso al prefetto



Art. 37
Divieto di consultazione delle schede  anagrafiche


1.         E’  vietato  alle  persone  estranee  all’ufficio  di  anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta  degli atti  anagrafici.  Sono  escluse   da   tale   divieto   le   persone
appositamente   incaricate   dall’autorità  giudiziaria    e    gli appartenenti alle forze dell’ordine ed  al  Corpo  della  Guardia  di finanza. I nominativi delle  persone  autorizzate  ad  effettuare  la consultazione  diretta  degli  atti  anagrafici  devono  figurare  in apposite richieste dell’ufficio o del comando di  appartenenza;  tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale di  anagrafe,  unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresi’  il  disposto dell’art.  33,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2.         [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici] (1)

3.         [Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero dell’interno tramite le competenti prefetture] (1)


4. All’ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e  gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione,  il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d’intesa  tra  gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.



(1)Comma  abrogato dall’art. 77, c. 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa




Capo VII – Adempimenti topografici ed ecografici



Art. 38
Adempimenti topografici

1.         La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione  del  censimento  generale  della  popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall’Istituto nazionale  di statistica (*), devono rimanere invariate sino al  successivo  censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 39.

2.         La  cartografia  concernente  le  predette  ripartizioni  viene conservata presso l’ufficio statistica,  ove  esista,  ovvero  presso l’ufficio  topografico  od  ecografico;  nei  comuni  nei  quali  non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita  a  cura dell’ufficio anagrafe.

3.         Al fine  di  una  migliore  gestione  dei  dati  topografici  ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate  metodologie  e tecnologie cartografiche



Art. 39
Aggiornamento del piano topografico


1.         A cura degli uffici di cui all’art. 38 deve essere  formata  una copia  del  piano  topografico  stabilito  in  occasione  dell’ultimo censimento.

2.         In detta copia, devono essere riportate le mutazioni  dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3.         Nel periodo intercensuario  l’Istituto  nazionale  di  statistica (*) impartisce  le  opportune  istruzioni  affinché  vengano  aggiornate periodicamente le  delimitazioni  delle  località  abitate  in  base all’intervenuto sviluppo edilizio.

4.         Nello stesso periodo e’ fatto obbligo  ai  comuni  di  segnalare tempestivamente all’Istituto nazionale di statistica (*), oltre  che  alle regioni   competenti,   l’insorgere   di   eventuali    contestazioni territoriali.


Art. 40
Formazione  del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1.         I comuni costituiti  dopo  l’ultimo  censimento  generale  della popolazione devono  provvedere  alla  formazione  del  proprio  piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di  un  nuovo piano topografico i comuni  che,  a  decorrere  dalla  data  di  tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2.         La formazione di tali piani topografici deve  essere  effettuata al  momento  stesso  della  variazione   territoriale,   ma   facendo riferimento, per quanto concerne  la  delimitazione  delle  località abitate, alla  situazione  rilevata  all’ultimo  censimento  ed  agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell’art. 39.




Art. 41
Adempimenti ecografici

1.         Ogni area  di  circolazione  deve  avere  una  propria  distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2.         Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza,  piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle  e  simili)  del  suolo  pubblico  o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3.         L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le  norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio  1923,  n.  1158,  convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno  1927,  n.  1188, in quanto applicabili.

4.  In  caso  di  cambiamento   di   denominazione   dell’area   di circolazione deve essere indicata anche la precedente  denominazione.

5.         Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.



Art. 42
Numerazione civica

1.  Le  porte  e  gli  altri  accessi  dall’area  di   circolazione all’interno  dei  fabbricati  di  qualsiasi  genere   devono   essere provvisti di appositi numeri da  indicarsi  su  targhe  di  materiale resistente.

2.         L’obbligo della numerazione si  estende  anche  internamente  ai fabbricati per gli  accessi  che  immettono  nelle  abitazioni  o  in ambienti  destinati   all’esercizio   di   attività   professionali, commerciali e simili.

3.         La numerazione degli accessi,  sia  esterni  sia  interni,  deve essere effettuata in conformità  alle norme  stabilite  dall’Istituto nazionale di statistica (*) in occasione dell’ultimo  censimento  generale della  popolazione  e  alle   successive   eventuali   determinazioni dell’Istituto stesso.



Art. 43
Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1.         Gli obblighi di cui all’art.  42  devono  essere  adempiuti  non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2.         A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato  possa essere occupato, il proprietario deve presentare al  comune  apposita domanda per ottenere sia l’indicazione  del  numero  civico,  sia  il permesso  di  abitabilità  se  trattasi  di  fabbricato  ad  uso  di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato  destinato ad altro uso.

3.         Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del  fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione  dei  criteri  per l’indicazione della numerazione interna da  effettuarsi  a  cura  del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione  interna non  venga  effettuata  dal  proprietario,  vi  provvede  il   comune addebitandogli la relativa spesa.

4.         La domanda deve  essere  presentata  mediante  modello  conforme all’apposito  esemplare   predisposto   dall’Istituto   nazionale   di statistica (*). In essa inoltre dovrà essere indicato il  numero  totale degli accessi, individuati secondo  quanto  prescritto  nel  comma  3 dell’art. 42.



Art. 44
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico

1.         Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest’ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica delle aree  di circolazione e la numerazione civica.

2.         Le comunicazioni predette  devono  essere  effettuate  entro  lo stesso mese in  cui  i  provvedimenti  sono  stati  adottati;  per  i provvedimenti presi nell’ultima settimana del mese, la  comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.



Art. 45
Stradario

1.         In ciascun comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nazionale di statistica (*).




Capo VIII – Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed altri adempimenti statistici



Art. 46
Revisione  delle anagrafi


1.         A seguito di  ogni  censimento  generale  della  popolazione,  i comuni devono provvedere alla  revisione  dell’anagrafe  al  fine  di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2.         La documentazione desunta dai censimenti per la revisione  delle anagrafi e’ soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3.  La  revisione  viene  effettuata  secondo  modalità   tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto nazionale di statistica (*).

4.         Nell’intervallo  tra  due  censimenti  l’anagrafe  deve  essere costantemente aggiornata, in modo che le sue  risultanze  coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero  delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.


4-bis.  Il  comune  di  dimora  abituale  risultante   dall’ultimo censimento della popolazione, se diverso  dal  comune  di  residenza, dispone  la  relativa  mutazione   anagrafica   a   decorrere   dalla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo  13,  comma  1, lettera a). (1)

4-ter. Se in base all’ultimo censimento della popolazione,  risulta abitualmente  dimorante  nel  territorio  nazionale  la  persona  non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l’iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis. (1)





(1)Comma così aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. z), n. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.




Art. 47
Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica

1.         Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti  generali  della popolazione,   i   comuni   devono    provvedere    alla    revisione dell’onomastica  delle  aree  di  circolazione  e  della  numerazione civica, al fine di adeguarle  alla  situazione  di  fatto  esistente, avendo  particolare  riguardo  ai   cambiamenti   di   denominazione, all’apertura di  nuove  strade,  a  nuove  costruzioni,  ampliamenti, demolizioni, ecc.

2.   La   revisione   predetta    viene    effettuata    d’ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei  fabbricati  di cui all’art. 43 ed a  prescindere  dall’eventuale  carattere  abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3.         E’ fatto obbligo ai comuni di osservare  le  modalità  tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto nazionale di statistica (*).




Art. 48 (1)
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1.  Fermi  restando   i   servizi   resi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente,  le  rilevazioni statistiche  concernenti  il  movimento  naturale  della  popolazione residente  ed  i  trasferimenti  di  residenza   vengono   effettuate dall’ufficiale di anagrafe in conformità ai  metodi,  ai  formati  e agli standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica (*),  tenuto anche conto della disciplina prevista dall’articolo 3, commi 1  e  2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221




(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. aa), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:

-Le rilevazioni statistiche  concernenti  il  movimento  naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di  residenza  vengono effettuate dall’ufficiale  di  anagrafe  in  conformità  ai  modelli predisposti ed alle istruzioni impartite  dall’Istituto  centrale  di statistica [c. 1];

- Ai fini predetti  l’ufficiale  di  anagrafe  deve  riportare  su registri conformi agli appositi esemplari  predisposti  dall’Istituto centrale  di  statistica  il  numero   delle   iscrizioni   e   delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal  movimento  naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza [c. 2];








Art. 49
Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1.         I competenti uffici comunali provvedono, nei termini  e  secondo le istruzioni impartite dall’Istituto nazionale  di  statistica (*),  alle varie   rilevazioni   di   carattere   ecografico   concernenti,   in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.




Art. 50
Adempimenti dell’ufficio di statistica

1.  Nei  comuni  nei  quali  esista  un   ufficio   di   statistica organicamente distinto ai sensi della  legge  16  novembre  1939,  n.  1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati  in  ogni  loro parte, devono essere trasmessi all’Istituto  nazionale  di  statistica (*) tramite il  predetto  ufficio,  il  quale  deve  curare  altresì  il controllo tecnico dei dati in essi riportati




Capo XI – Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali


Art. 51
Particolari compiti del Sindaco

1.         Il sindaco e’ tenuto a provvedere alle  attrezzature  occorrenti per  la  conservazione  e  la  sollecita  consultazione  degli   atti anagrafici, tenendo presenti le  metodologie  e  le  tecnologie  più avanzate per la gestione delle anagrafi.

2.         Inoltre  il  sindaco  assicura  la  regolare  esecuzione  degli adempimenti topografici ed ecografici.



Art. 52
Vigilanza del Prefetto

1.         Il  prefetto  vigila  affinché  gli  adempimenti  anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico  dei  comuni  siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento (1)

2.  La  vigilanza  viene  esercitata  a  mezzo  di   ispezioni   da effettuarsi,  almeno  una  volta  all’anno  in  tutti  i  comuni,  da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

3.  L’esito  dell’ispezione  deve  essere  comunicato  all’Istituto nazionale (*) di statistica



(1)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. bb), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: Il prefetto  vigila  affinché  le  anagrafi  della  popolazione residente e gli ordinamenti  topografici  ed  ecografici  dei  comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme  del  presente regolamento e che siano rigorosamente osservati  le  modalità  ed  i termini previsti per il costante e  sistematico  aggiornamento  degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico






Art. 53
Vigilanza nelle regioni a statuto speciale

1.         Le funzioni che in materia di ordinamento delle  anagrafi  della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle  regioni  a  statuto  speciale  nelle  quali  manchi   l’organo prefettizio, dagli organi cui siano state  devolute  le  attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni



Art. 54
Vigilanza esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto nazionale di statistica (*)

1.         L’alta  vigilanza  sulla  regolare  tenuta  delle  anagrafi  e’ esercitata dal Ministero dell’interno  e  dall’Istituto  nazionale  di statistica (*) per mezzo di propri funzionari ispettori.

2.         L’Istituto nazionale di statistica (*) vigila, tra l’altro, affinché da parte di tutti i  comuni  siano  adottati  modelli  conformi  agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto  stesso  e  promuove  da parte dei comuni l’adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi   anagrafici   rispondenti   ai   progressi   della   tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi


Art. 55
Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni

1.         Qualora,  a  seguito  delle  ispezioni  di  cui  agli  articoli precedenti, risultassero situazioni  irregolari  nella  tenuta  delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici,  il  prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell’interno e  l’Istituto  nazionale di statistica (*) possono disporre ispezioni di carattere  straordinario, il cui onere viene posto a  carico  dei  comuni  inadempienti,  salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili


Art. 56
Procedura per l’applicazione delle sanzioni

1.         Le contravvenzioni alle disposizioni  della  legge  24  dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente  regolamento  commesse  dalle persone aventi  obblighi  anagrafici  devono  essere  accertate,  con apposito verbale, dall’ufficiale di anagrafe.

2.         Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore  sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

3.         Al contravventore ammesso a pagare all’atto della  contestazione la somma stabilita dall’art. 11,  comma  terzo,  della  citata  legge l’ufficiale di anagrafe e’ tenuto a rilasciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato



Art. 57 (1)
Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento

[1.        Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento  i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi]


(1)Articolo abrogato dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello stesso d.P.R.




Art. 58
Abrogazione di precedenti norma in materia anagrafica


1.         Sono abrogati il  “Regolamento  di  esecuzione  della  legge  24 dicembre  1954,  n.  1228,  sull’ordinamento  delle  anagrafi   della popolazione residente”, approvato con decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 gennaio  1958,  n.  136,  ed  ogni  altra  disposizione regolamentare contraria al presente regolamento




(*)Le parole ‘Istituto nazionale di statistica’ hanno sostituito le parole ‘Istituto centrale di statistica’ in ogni parte del Regolamento: art. 1, c. 2, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.





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