Regolamento
anagrafico (d.P.R. 223/1989) aggiornato [a seguito dell’entrata in vigore del
d.P.R. 126/2015] (a cura di Rober PANOZZO)
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (in G.U. 8 giugno 1989, n. 132), Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della
Costituzione;
Visto l’art. 13 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale e’ stato emanato
il regolamento di
esecuzione della legge 24
dicembre 1954, n.
1228, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
Ritenuta la necessità di
procedere, sotto il profilo
giuridico, economico,
sociale ed organizzativo, all’aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di
servizi anagrafici;
Udito il parere del Consiglio di
Stato;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1988,
con il
quale veniva approvato
il regolamento anagrafico
della popolazione residente;
Considerato che la Corte dei conti ha
formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto
regolamento;
Ritenuta pertanto l’opportunità di
sopprimere, in adesione
ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell’art. 57,
concernenti la tenuta
delle anagrafi degli
italiani residenti all’estero, in
quanto la materia
risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n.
470;
Ritenuto altresì di procedere
alla modifica della rubrica del capo IV;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, di
grazia e
giustizia, delle finanze e del
tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E’ approvato l’unito regolamento, vistato dal
proponente, sul nuovo ordinamento
anagrafico, in sostituzione dell’analogo regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica
31 gennaio 1958, n. 136.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1989.
REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE (A)
|
(A)In relazione alle modifiche
apportate dal d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente:
1)
Fino al subentro
dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli
adempimenti anagrafici con l’osservanza delle
disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
2)Ai
fini della individuazione delle disposizioni
che continuano ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici fino al
completamento del piano per il
graduale subentro di cui all’articolo 62, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune
non transitato» il comune per il quale non si e’
ancora verificato il subentro dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente e
per «comune transitato» il comune per il quale
si e’ verificato
tale subentro [art. 3, Disposizioni
transitorie e finali, c. 1, d.P.R. citato];
3)Gli
articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio
1989, n. 223,
sono abrogati, fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. citato];
|
Capo I – Registrazione anagrafica (1) della popolazione residente,
ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
|
(1)Le parole ‘Registrazione anagrafica’ sono state così
inserite, in luogo della parola ‘Anagrafe’, dall’art. 1, c. 1, lett. a), del d.P.R.
17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante
adeguamento del regolamento
anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente
|
Art. 01 (1)
Adempimenti anagrafici
1. Gli adempimenti
anagrafici di cui al
presente regolamento sono
effettuati nell’anagrafe
nazionale della popolazione residente di cui
all’articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82,
e successive modificazioni
|
(1)Articolo così inserito, dall’art. 1, c. 1, lett. b),
del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126
|
Art. 1
Anagrafe della popolazione
residente
1. L’anagrafe
della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno
fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
2. L’anagrafe
è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle
schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle
dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni
degli uffici di stato civile.
Art. 2
Delega delle funzioni di
ufficiale di anagrafe
1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le
funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad
impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
1 bis. In caso di esigenze straordinarie e
temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del
comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione (1)
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di
anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano
ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come
previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
|
(1)Comma così aggiunto dall’art. 1, c. 1, del d.P.R. 5 maggio 2009, n. 79 (G.U. 1 luglio 2009, n.
150), Regolamento concernente
disposizioni in materia di anagrafe e di stato civile
|
Art. 3
Popolazione residente
1. Per persone residenti nel comune s’intendono quelle
aventi la propria dimora abituale
nel comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le
persone temporaneamente dimoranti in
altri comuni o
all’estero per l’esercizio di
occupazioni stagionali o per causa di durata limitata
Art. 4
Famiglia anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un
insieme di persone legate
da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso
comune.
2. Una famiglia anagrafica
può essere costituita
da una sola persona.
Art. 5
Convivenza anagrafica
1. Agli
effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente
coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e
simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le
persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono
abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non
costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le
persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non
costituiscono convivenza anagrafica.
Art. 6
Responsabili delle dichiarazioni
anagrafiche
1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e
per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni
anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le
dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti
della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un
suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la
convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono
comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di
riconoscimento.
Capo II – Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche
Art. 7 (1)
Iscrizioni anagrafiche
1. L’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, presso il comune di
residenza dei genitori
o presso il comune
di residenza della
madre qualora i
genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano
ignoti i genitori, nel comune ove e’
residente la persona o la convivenza cui
il nato e’ stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per
trasferimento di residenza
dall’estero dichiarato
dall’interessato non iscritto, oppure
accertato secondo quanto
e’ disposto dall’articolo 15, comma 1, del presente regolamento,
anche tenuto conto delle particolari
disposizioni relative alle
persone senza fissa dimora di cui all’articolo 2, comma terzo, della
legge 24 dicembre 1954, n.
1228, nonché per
mancanza di precedente iscrizione.
2. Per
le persone già cancellate per
irreperibilità e successivamente ricomparse
devesi procedere a
nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la
dichiarazione di dimora
abituale nel comune di residenza,
entro sessanta giorni dal rinnovo
del permesso di soggiorno, corredata
dal permesso medesimo
e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella
fase di rinnovo
del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di
carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e’
effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la
scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione
al questore.
4. Il registro di cui all’articolo 2, comma quinto, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e’
tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario
incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale
di anagrafe.
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. c),
del D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:
-
L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a)
per nascita, nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel
comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi
diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta
la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato; b) per esistenza giudizialmente
dichiarata; c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero
dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto
dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle
particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui
all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per
mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune [comma 1];
-Per
le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse
devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica [comma 2];
-Per
le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune
in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica
decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera a) [comma 2 bis: il comma era stato così aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. a), del d.P.R.
30 luglio 2012, n. 154 (G.U. 10 settembre 2012, n. 211), Regolamento di
attuazione dell’articolo 5
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, in
materia di variazioni anagrafiche)];
-Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di
anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo
e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso
di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale é effettuato entro sessanta giorni dal
rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la
scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore [comma 3.
Il comma: a)prevedeva, nella sua formulazione
originaria: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare
annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel
comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà
comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti
provvedimenti dandone comunicazione al prefetto”; b)dapprima, è
stato(ritenuto) abrogato per effetto dell’art. 6, c. 1, del d. l. 30 dicembre
1989, n. 416 (G.U. 30 dicembre 1989, n. 303),
Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato – Disposizioni in materia di asilo, convertito,
con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39 (G.U. 28 febbraio
1990, n. 49): cfr. circ. Min. Interno 25 novembre 1992,
n. 21; c)successivamente, è stato sostituito dall’art. 15, c. 2, del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (G.U. 3 novembre 1999, n. 258, S.O. n. 190), Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
in questi termini: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di
rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel
comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo
della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda
anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”; d)da ultimo, è stato così riformulato dall’art. 14 del d.P.R.
18 ottobre 2004, n. 334 (G.U. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O. n. 17), Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione];
-Il
registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, è tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il
funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri
dell’ufficiale di anagrafe [comma 4].
|
Art. 8 (1)
Posizioni che non comportano
l’iscrizione anagrafica
[1. Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta
dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di
residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di
carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie
di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati
presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché
la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre
dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
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Art. 9 (1)
Trasferimento di residenza della
famiglia
[1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune
comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della
famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle
categorie indicate nell’art. 8.]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 10
Mutazioni anagrafiche
1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente
delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli
iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all’art.
6 del presente regolamento;
b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle
comunicazioni di stato civile e per
movimenti nell’ambito del comune o del territorio nazionale (1), non
dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto e’ disposto
dall’art. 4 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma
1, del presente regolamento.
|
(1)Le parole ‘o del territorio nazionale’ sono state
così inserite dall’art. 1, c. 1, lett. d), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126
|
Art. 10 bis (1)
Posizioni che non comportano
mutazioni anagrafiche
1. Non deve essere
disposta, ne’ d’ufficio,
ne’ a richiesta dell’interessato, la
mutazione anagrafica, per
trasferimento di residenza, delle
seguenti categorie di persone:
a) militari di
leva, di carriera,
o che abbiano,
comunque, contratto una ferma, pubblici
dipendenti, personale dell’arma
dei carabinieri, della
polizia di Stato,
della guardia di
finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento
o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura,
purché la permanenza nel comune non superi i
due anni, a
decorrere dal giorno
dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell’ambito
dello stesso comune comporta, di regola, anche
il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad
una delle categorie indicate nel
comma 1
|
(1)Articolo così inserito dall’art. 1, c. 1, lett. e),
del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126
|
Art. 11
Cancellazioni anagrafiche
1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento all’estero dello straniero (1);
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze
delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a
seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30 giorni (2)
2. I nominativi delle persone dichiarate irreperibili devono
essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta
giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine
devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni
dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore (3)
|
(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, c. 1, lett. f), del d.P.R. 17 luglio
2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: “per trasferimento
della residenza in altro comune o all’estero, nonché per trasferimento del
domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora”.
(1) Lettera così sostituita dall’art. 15,
c. 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Le parole “trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno” sono
state così modificate (in luogo di “trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno”) dall’art. 1, c. 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. 24 luglio 2009, n. 170, S.O. n. 128),, Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica.
(3)
Periodo finale così aggiunto dall’art. 15, c. 4,
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
|
Capo III – Adempimenti anagrafici
Art. 12
Comunicazioni dello stato civile
1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le
comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio,
nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi
allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative
alle celebrazioni di
matrimonio devono essere effettuate
mediante modelli conformi
agli standard indicati
dall’Istituto nazionale di
statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle
morti sono effettuate dall’ufficio
di stato civile ai sensi
della disciplina prevista
dall’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012,
n. 221, nonché dall’articolo 62, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).
3. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente
distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio
devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto
di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra
autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze
e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è
organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti
anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere
effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti
lo stato civile
riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate
agli uffici di stato civile e di
anagrafe del comune
di residenza entro
il termine di dieci giorni con
l’osservanza delle disposizioni
sull’ ‘ordinamento dello stato civile’. Per le persone residenti
all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al comune competente (2).
|
(1)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. g),
n. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava: “Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle
celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi
agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica”.
(2)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. g),
n. 2, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:
“Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non
residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del
comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle
disposizioni sull’ «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti
all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità
al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede
anagrafiche delle stesse persone”.
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Art. 13
Dichiarazioni anagrafiche
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di
cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero
ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero
mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del
responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere
rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante
una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno,
d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero dell’interno (1)
3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono
sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune
competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche
di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. (2)
3-bis. L’ufficiale d’anagrafe
provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli
interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (3)
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa
o diritto.
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(1)Comma
così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. b), n. 1, del d.P.R. 30 luglio 2012,
n. 154. La formulazione previgente
così recitava: “Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere
rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i
fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante
modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di
statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta”.
(2)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. b),
n. 2, del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. La formulazione previgente così
recitava: “Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono
essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui
alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria
documentazione”.
(3)Comma così aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. b), n.
3, del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.
|
Art. 14
Documentazione per l’iscrizione
di persone trasferitesi dall’estero
1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare
all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), la
propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento
equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire
inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle
competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle
autorità consolari se cittadino italiano.
2. [Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire
anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare
iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da
almeno un anno. Se l’iscrizione è effettuata per questo secondo motivo,
l’ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di
polizia] (1)
|
(1)Comma abrogato dall’art. 13, c. 2, del
d. l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28
febbraio 1990, n. 39
|
Art. 15
Accertamenti di ufficio in caso
di omessa dichiarazione delle parti
1. Qualora l’ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle
indagini di cui all’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano
state rese, per fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni
anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all’art. 13 del presente
regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale di anagrafe
provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci
giorni.
Art. 16 (1)
Segnalazioni particolari
1. Quando risulti che
una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all’articolo 13,
l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in
relazione al luogo
ove la persona o
la famiglia risulta
di fatto trasferitasi, per
i conseguenti provvedimenti.
2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o
per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, qualora risulti già
iscritta, e’ registrata come proveniente dal luogo di residenza già registrato
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
h), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-Quando
risulti che una persona o una famiglia iscritta nell’anagrafe del comune
abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la
richiesta di cancellazione, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia
all’ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia
risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti [comma 1];
-Nel
caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di
provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe dà comunicazione della
dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di anagrafe del comune di
eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia
stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla
cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto.
L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di
precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero
sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con
provenienza dall’estero [comma 2. Il comma, a sua volta, era stato così
sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. c), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. La
formulazione originaria recitava: “Nel caso di persona che dichiari per sé
e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di
anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di
procedere all’iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l’inoltro di
una regolare pratica migratoria, all’ufficiale di anagrafe del comune di
eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia
stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla
cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto.
L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di
precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero
sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con
provenienza dall’estero”]
|
Art. 17
Termine per le registrazioni
anagrafiche
1. L'ufficiale di anagrafe deve
effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla
data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni
rese (1),
ovvero dagli accertamenti da lui disposti.
|
(1)Le parole “due giorni lavorativi dalla data di ricezione
delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese” sono state
così modificate (in luogo di “tre giorni dalla data di ricezione delle
comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese”) dall’art. 1, c.
1, lett. d), del d.P.R. 30 luglio
2012, n. 154
|
Art. 18 (1)
Procedimento d’iscrizione e
mutazione anagrafica
1. Entro due giorni lavorativi
successivi alla presentazione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),
l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni
o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche
dichiarate, con decorrenza
dalla data della presentazione
delle dichiarazioni
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
i), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente, come
dettata dall’art. 1, c. 1, lett. e), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, così
recitava:
-Procedimento
d’iscrizione e variazione anagrafica [rubrica];
-Entro
due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di
cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe
effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche
dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni
[c. 1];
-Nel
procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro
comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe,
effettuata l’iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità
telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati
relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della
corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima
decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione
dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la
certificazione anagrafica [c. 2];
-Entro
cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di
provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo
possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le
eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla
notizia di avvenuta cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati,
l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati
relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati
documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio [c. 3];
-Qualora,
trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti
richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando
comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del
comune inadempiente [c. 4]
|
Art. 18-bis (1)
Accertamenti sulle dichiarazioni rese e
ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti
1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla
ricezione delle dichiarazioni rese
ai sensi dell’articolo 13, comma
1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva
sussistenza dei requisiti
previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se
entro tale termine
l’ufficiale d’anagrafe,
tenuto anche conto
degli esiti degli
eventuali accertamenti
svolti dal comune
di provenienza, non
invia all’interessato la comunicazione di cui
all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto
dichiarato si considera conforme alla
situazione di fatto in essere alla data
della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo
20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di
cui al comma
1 sia effettuata la comunicazione
di cui all’articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia
decorso inutilmente il termine
per la presentazione
delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della
posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla
data della ricezione
della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
l), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente, come
dettata dall’art. 1, c. 1, lett. f), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, così
recitava:
-L’ufficiale
d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni
rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la
effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per
la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche
conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza,
nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia
all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione
di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 20 della legge citata [c. 1]
-Qualora
a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la
comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il
termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al
ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data
di ricezione della dichiarazione [c. 2]
-Il
ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a
decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo
13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per
trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale
d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato
al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della
posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione
della dichiarazione [c. 3]
|
Art. 19
Accertamenti richiesti dall’ufficiale di
anagrafe
1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie
da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione
residente.
2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza
del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione
(1) anagrafica. Gli accertamenti
devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale
o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato,
utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (*).
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la
dichiarazione resa [da chi richiede l’iscrizione anagrafica] (2), l’ufficiale di anagrafe
segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
|
(1)Le parole ‘o la mutazione’ sono state così inserite
dall’art. 1, c. 1, lett. m), n. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126
(2)Le parole ‘da chi richiede l’iscrizione anagrafica’
sono state soppresse dall’art. 1, c. 1, lett. m), n. 2, del d.P.R. 17 luglio
2015, n. 126
|
Art. 19-bis (1)
Vertenze anagrafiche
1. Le vertenze che sorgono tra
uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni
appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito
l'Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a
province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero
dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto
gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti
dei comuni interessati, con eventuale parere.
|
(1)Articolo
aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. g), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154
|
Capo IV – Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della
popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (1)
|
(1)Rubrica così sostituita dall’art. 1, c. 1, lett. n),
del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava: Formazione ed ordinamento dello schedario
anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti
all’estero (AIRE)
|
Art. 20 (1)
Schede individuali
1. A ciascuna persona
residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale,
sulla quale devono essere
obbligatoriamente indicati il cognome,
il nome, il sesso, la
data e il
luogo di nascita,
il codice fiscale,
la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì
indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed
estremi dell’atto di
nascita, lo stato
civile, ed eventi
modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome
del coniuge, la professione o la
condizione non professionale, il
titolo di studio, gli estremi
della carta d’identità, il
domicilio digitale, la condizione
di senza fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i
cittadini stranieri sono
comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di
soggiorno.
3. Per le donne
coniugate o vedove
le schede devono
essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali
debbono essere tenute
costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone
alle quali sono intestate cessino
di far parte della popolazione residente
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
o), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-A
ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda
individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati
il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice
fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono
altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi
dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi
dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la
condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta
d’identità [c. 1 (nella formulazione dettata dall’art. 1, c. 1, lett. h) del
d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154)]
-L’inserimento
nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella
scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte
del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a
norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini
stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del
permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno [c. 2
(l’ultimo periodo era stato aggiunto dall’art. 15, c. 6, del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 334)]
-Per
le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da
nubile [c. 3]
-Le
schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono
essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far
parte della popolazione residente del comune [c. 4]
|
Art. 21
Schede di famiglia
1. Per
ciascuna famiglia residente
deve essere compilata
una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le
posizioni anagrafiche
relative alla famiglia
ed alle persone
che la costituiscono (1).
2. La scheda di
famiglia deve essere
intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione
di costituzione della famiglia di cui
al comma 1
dell’art. 6 del
presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene
solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo
sulla sua designazione, sia al
momento della costituzione
della famiglia, sia all’atto del
cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà
d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e
dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le
persone che entrano
a far parte
della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate
altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve
essere archiviata per
scioglimento della famiglia
ovvero per la cancellazione delle
persone che ne
fanno parte (2).
|
(1)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. p),
n. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava: Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata
una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto
dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le
posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la
costituiscono.
.
(2) )Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. p),
n. 2, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava: La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o
per trasferimento di essa in altro comune o all’estero
|
Art. 22 (1)
Schede di convivenza
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere
compilata una scheda di convivenza,
nella quale sono indicate le posizioni
anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi,
la specie e
la denominazione della convivenza
nonché il nominativo della persona che
la dirige. Per ciascuna convivenza residente nel
comune deve essere
compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (*), nella
quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative
alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Nella
scheda di convivenza,
successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte
le persone che
entrano a far parte della convivenza e cancellate le
persone che cessano di farne parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata
alle mutazioni relative alla
denominazione o specie
della convivenza, al responsabile di essa, alla
sede della stessa
ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
4. La scheda di convivenza deve essere archiviata
per cessazione della convivenza o
per trasferimento di essa o all’estero
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
q), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-Per
ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di
convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto
centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni
anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti
[c. 1];
-Sul
frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione
della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige [c.
2];
-Nella
scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere
iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le
persone che cessano di farne parte [c. 3];
-La
scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative
alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla
sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi [c. 4];
-La
scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o
per trasferimento di essa in altro comune o all’estero [c. 5];
|
Art. 23 (1)
Tenuta delle schede anagrafiche
in formato elettronico
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono
essere conservate e costantemente aggiornate,
in formato elettronico,
ai sensi della disciplina prevista
dall’articolo 62, comma
6, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
r), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-Conservazione
delle schede anagrafiche nelle anagrafi
gestite con elaboratori
elettronici [rubrica]
-Le
schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e
costantemente aggiornate [anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori
elettronici, salvo in casi in cui una diversa gestione sia stata, a
richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con
l’Istituto centrale di statistica] [c. 1: le parole fra parentesi erano state soppresse dall’art. 1, c. 1, lett. i), del
d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154];
-Gli
uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare
tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta
conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le
posizioni anagrafiche dei cittadini [c. 2]
|
Art. 24 (1)
Ordinamento e collocazione delle
schede individuali
[1. Le
schede individuali devono
essere collocate in
ordine alfabetico di cognome e
nome dell’intestatario. E’
data facoltà all’ufficiale di
anagrafe di raccoglierle in schedari
separati, per sesso.
2. Le schede
degli stranieri devono
essere collocate in uno
schedario a parte.]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 25 (1)
Ordinamento e collocazione delle
schede di famiglia e di convivenza
[1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate
in ordine alfabetico di area di circolazione
e, per ciascun
area di circolazione, in ordine
crescente di numero civico, scala,
corte ed interno.]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 26 (1)
Archiviazione degli atti
[1. Le schede individuali e le schede di famiglia e
di convivenza archiviate devono
essere conservate a parte; le schede
individuali devono essere collocate secondo l’ordine alfabetico
del cognome e nome dell’intestatario e quelle di famiglia
e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che
sarà loro assegnato
all’atto dell’archiviazione;
tale numero deve
essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche
se archiviate precedentemente]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 27 (1)
Italiani residenti all’estero
1. Gli adempimenti anagrafici relativi
agli italiani residenti
all’estero sono disciplinati
dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470,
e dal relativo regolamento di esecuzione, in quanto
compatibili con la
disciplina prevista dall’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e dal presente
regolamento
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
s), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-
Anagrafe
degli italiani e residenti all'estero (AIRE) [rubrica]
-La costituzione e
la tenuta dell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) è disciplinata dalla legge
27 ottobre 1988, n. 470, e dal
relativo regolamento di esecuzione [c. 1]
|
Capo V – Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario
della popolazione temporanea
Art. 28 (1)
Uffici anagrafici periferici
[1. Per una migliore
funzionalità dei servizi
anagrafici è consentita ai comuni
che gestiscono le anagrafi
con l’impiego di elaboratori elettronici l’istituzione di
uffici periferici collegati con
l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle
dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 29 (1)
Istituzione delle anagrafi
separate
[1. L’istituzione delle anagrafi separate di cui all’art.
7 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, può essere disposta dal
prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare
notizia al Ministero dell’interno ed
all’Istituto nazionale di statistica (*)]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 30 (1)
Attribuzioni delle anagrafi separate
[1. Le
anagrafi separate funzionano
da organi periferici dell’anagrafe comunale. Esse
ricevono le comunicazioni dello
stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti
o che intendono stabilire la
residenza nelle circoscrizioni nelle
quali sono istituite. Esse
provvedono altresì al rilascio delle
certificazioni anagrafiche.]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 31 (1)
Corrispondenza delle anagrafi separate con l’anagrafe
centrale
[1. L’originale delle schede di famiglia e di
convivenza, nonché delle schede
individuali che vengono
formate presso le
anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di dette
schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui
all’art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento
per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1, comma 3, del
presente regolamento deve essere riportata con la stessa
decorrenza tanto nell’originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano essere
più agevolmente assicurati con l’impiego
di idonei mezzi
tecnici, le anagrafi separate
vengono dispensate dalla tenuta delle
copie delle schede.]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 32
Schedario della popolazione
temporanea
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i
cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel
comune da non meno di
quattro mesi, non
si trovano ancora
in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi
motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono
comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea
quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.
2. L’iscrizione
viene effettuata a
domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di
anagrafe venga a
conoscenza della presenza della
persona nel comune da non meno di quattro mesi.
3. L’iscrizione nello
schedario della popolazione
temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea
deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo
scopo di eliminare le
schede relative a persone non
più dimoranti temporaneamente nel
comune:
a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o
cancellazione dallo schedario
deve essere comunicata all’ufficiale
di anagrafe dell’eventuale comune
di residenza.
Capo VI – Certificazioni anagrafiche
Art. 33 (1)
Certificati anagrafici
1. Fatti salvi i divieti
di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e
quanto previsto dall’articolo 35, l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa
identificazione, i certificati concernenti la
residenza, lo stato
di famiglia degli
iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione
residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono
anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da
quello in cui risiede la persona cui i
certificati si riferiscono.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre
mesi dalla data di rilascio
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
t), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-L’ufficiale
di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le
limitazioni di legge, i certificati
concernenti la residenza e lo stato
di famiglia [c. 1];
-
Ogni altra posizione
desumibile dagli atti
anagrafici, ad eccezione delle
posizioni previste dal comma 2 dell’art.
35, può essere attestata o
certificata, qualora non
vi ostino gravi
o particolari esigenze di
pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco [c. 2];
-Le
certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio [c. 3]
|
Art. 34 (1)
Rilascio di
elenchi degli iscritti
nell’anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati
anagrafici per fini statistici e di ricerca
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo
uso di pubblica utilità, l’ufficiale di
anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti
nel comune, in
conformità alle misure
di sicurezza, agli standard di
comunicazione e alle
regole tecniche previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 2014, n.
194, e dall’articolo 58 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L’ufficiale di
anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi
agli iscritti residenti nel comune,
resi anonimi ed
aggregati, agli interessati che
ne facciano richiesta
per fini statistici
e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai
richiedenti un rimborso spese per il materiale
fornito
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
u), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-Rilascio
di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati
anagrafici per fini statistici e di ricerca [rubrica];
-Alle amministrazioni pubbliche
che ne facciano
motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica
utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente,
elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente [c. 1];
-Ove
il comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale di anagrafe
rilascia dati anagrafici, resi anonimi
ed aggregati, agli interessati che ne facciano
richiesta per fini
statistici e di ricerca [c. 2];
-Il
comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito [c. 3]
|
Art. 35 (1)
Contenuto dei certificati
anagrafici
1. I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del
comune e della data di rilascio; l’oggetto
della certificazione; le
generalità delle persone cui la
certificazione si riferisce,
salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31
ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell’ufficiale di anagrafe.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie
riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale, il titolo di
studio, il domicilio digitale, la condizione
di senza fissa
dimora e il
titolo di soggiorno.
3. Il certificato di
stato di famiglia
deve rispecchiare la composizione familiare
quale risulta dall’anagrafe
all’atto del rilascio del
certificato.
4. Previa motivata
richiesta, l’ufficiale di
anagrafe rilascia certificati
attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del
decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sui
dati contenuti nell’anagrafe
nazionale della popolazione
residente, nei limiti e nel
rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto
legislativo
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
v), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-I
certificati anagrafici devono
contenere l’indicazione del comune e della data di rilascio;
l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la
certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui
alla legge 31 ottobre
1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe
ed il timbro dell’ufficio [c. 1];
-Non
costituiscono materia di certificazione le
notizie riportate nelle schede
anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale,
il titolo di
studio e le
altre notizie il cui
inserimento nelle schede
individuali sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del presente regolamento. Se
in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per
il rilascio dei certificati
tali notizie risultino
sui certificati stessi, esse
vanno annullate prima della consegna del documento [c. 2];
-Il certificato
di stato di
famiglia deve rispecchiare la composizione familiare
quale risulta dall’anagrafe all’atto
del rilascio del certificato [c. 3];
-Previa
motivata richiesta, l’ufficiale
di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni
anagrafiche pregresse [c. 4]
|
Art. 36
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche
1. Avverso il rifiuto
opposto dall’ufficiale di
anagrafe al rilascio dei
certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l’interessato può produrre ricorso
al prefetto
Art. 37
Divieto di consultazione delle
schede anagrafiche
1. E’ vietato alle
persone estranee all’ufficio
di anagrafe l’accesso all’ufficio
stesso e quindi la consultazione diretta
degli atti anagrafici. Sono
escluse da tale
divieto le persone
appositamente incaricate
dall’autorità giudiziaria e
gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al
Corpo della Guardia
di finanza. I nominativi delle
persone autorizzate ad
effettuare la consultazione diretta
degli atti anagrafici
devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o del
comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita
all’ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento.
Resta salvo altresi’ il disposto dell’art. 33,
secondo comma, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. [È
consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le
anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli
atti anagrafici] (1)
3. [Le
richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte
all’approvazione del Ministero dell’interno tramite le competenti prefetture] (1)
4. All’ufficiale di anagrafe
devono essere comunicati i nomi e gli
estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche
adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi
interessati.
|
(1)Comma
abrogato dall’art. 77, c. 2, del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
|
Capo VII – Adempimenti topografici ed ecografici
Art. 38
Adempimenti topografici
1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di
censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati),
stabilite in occasione del censimento
generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati
dall’Istituto nazionale di statistica (*),
devono rimanere invariate sino al
successivo censimento salvo quanto
previsto nel comma 3 dell’art. 39.
2. La cartografia concernente
le predette ripartizioni
viene conservata presso l’ufficio statistica, ove
esista, ovvero presso l’ufficio topografico
od ecografico; nei
comuni nei quali
non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura
dell’ufficio anagrafe.
3. Al fine di una
migliore gestione dei
dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le
più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche
Art. 39
Aggiornamento del piano
topografico
1. A cura degli uffici di cui all’art. 38 deve essere formata
una copia del piano
topografico stabilito in
occasione dell’ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi
comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario
l’Istituto nazionale di
statistica (*) impartisce le opportune
istruzioni affinché vengano
aggiornate periodicamente le
delimitazioni delle località
abitate in base all’intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo e’ fatto obbligo ai
comuni di segnalare tempestivamente all’Istituto
nazionale di statistica (*), oltre che
alle regioni competenti, l’insorgere
di eventuali contestazioni territoriali.
Art. 40
Formazione del piano topografico a seguito di variazioni
territoriali
1. I comuni costituiti
dopo l’ultimo censimento
generale della popolazione
devono provvedere alla
formazione del proprio
piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un
nuovo piano topografico i comuni
che, a decorrere
dalla data di
tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere
effettuata al momento stesso
della variazione territoriale, ma
facendo riferimento, per quanto concerne
la delimitazione delle
località abitate, alla
situazione rilevata all’ultimo
censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti
dal comma 4 dell’art. 39.
Art. 41
Adempimenti ecografici
1. Ogni area di circolazione
deve avere una
propria distinta denominazione da
indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo,
calle e
simili) del suolo
pubblico o aperto al pubblico
destinato alla viabilità.
3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo
le norme di cui al regio decreto-legge
10 maggio 1923, n.
1158, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno
1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In
caso di cambiamento
di denominazione dell’area
di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere
attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo,
anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
Art. 42
Numerazione civica
1. Le
porte e gli
altri accessi dall’area
di circolazione all’interno dei
fabbricati di qualsiasi
genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi
su targhe di
materiale resistente.
2. L’obbligo della numerazione si estende
anche internamente ai fabbricati per gli accessi
che immettono nelle
abitazioni o in ambienti
destinati all’esercizio di
attività professionali,
commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia
esterni sia interni,
deve essere effettuata in conformità alle norme
stabilite dall’Istituto nazionale
di statistica (*) in occasione dell’ultimo censimento
generale della popolazione e
alle successive eventuali
determinazioni dell’Istituto stesso.
Art. 43
Obblighi dei proprietari dei
fabbricati
1. Gli obblighi di cui all’art.
42 devono essere
adempiuti non appena ultimata la
costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il
fabbricato possa essere occupato, il
proprietario deve presentare al
comune apposita domanda per
ottenere sia l’indicazione del numero
civico, sia il permesso
di abitabilità se
trattasi di fabbricato
ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se
trattasi di fabbricato destinato ad
altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche
la determinazione dei criteri
per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi
a cura del proprietario stesso. Qualora
l’indicazione della numerazione interna
non venga effettuata
dal proprietario, vi
provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve
essere presentata mediante
modello conforme
all’apposito esemplare predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (*). In essa
inoltre dovrà essere indicato il
numero totale degli accessi,
individuati secondo quanto prescritto
nel comma 3 dell’art. 42.
Art. 44
Comunicazioni da parte degli
uffici topografico ed ecografico
1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici
sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli
uffici predetti devono comunicare a quest’ultimo le disposizioni ed i
provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette
devono essere effettuate
entro lo stesso mese in cui
i provvedimenti sono
stati adottati; per i
provvedimenti presi nell’ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette
giorni del mese successivo.
Art. 45
Stradario
1. In ciascun comune l’ufficio preposto agli adempimenti
ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario
secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nazionale di statistica (*).
Capo VIII – Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed
altri adempimenti statistici
Art. 46
Revisione delle anagrafi
1. A seguito di
ogni censimento generale
della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione
dell’anagrafe al fine
di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le
risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la
revisione delle anagrafi e’ soggetta
alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La
revisione viene effettuata
secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione
dall’Istituto nazionale di statistica (*).
4. Nell’intervallo
tra due censimenti
l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che
le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la
situazione di fatto relativa al numero
delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
4-bis. Il
comune di dimora
abituale risultante dall’ultimo censimento della popolazione, se
diverso dal comune
di residenza, dispone la
relativa mutazione anagrafica
a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di
cui all’articolo 13, comma
1, lettera a). (1)
4-ter. Se in base all’ultimo
censimento della popolazione, risulta
abitualmente dimorante nel
territorio nazionale la
persona non iscritta, il comune
di dimora abituale ne dispone l’iscrizione con la stessa decorrenza di cui al
comma 4-bis. (1)
|
(1)Comma così aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. z), n.
1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.
|
Art. 47
Revisione dell’onomastica
stradale e della numerazione civica
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali
della popolazione, i comuni
devono provvedere alla
revisione dell’onomastica
delle aree di
circolazione e della
numerazione civica, al fine di adeguarle
alla situazione di
fatto esistente, avendo particolare
riguardo ai cambiamenti
di denominazione, all’apertura
di nuove
strade, a nuove
costruzioni, ampliamenti,
demolizioni, ecc.
2. La
revisione predetta viene
effettuata d’ufficio,
indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati
di cui all’art. 43 ed a
prescindere dall’eventuale carattere
abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E’ fatto obbligo ai comuni di osservare le
modalità tecniche stabilite nell’occasione
dall’Istituto nazionale di statistica (*).
Art. 48 (1)
Rilevazioni statistiche
concernenti il movimento della popolazione residente
1. Fermi
restando i servizi
resi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente, le
rilevazioni statistiche
concernenti il movimento
naturale della popolazione residente ed
i trasferimenti di
residenza vengono effettuate dall’ufficiale di anagrafe in
conformità ai metodi, ai
formati e agli standard indicati
dall’Istituto nazionale di statistica (*),
tenuto anche conto della disciplina prevista dall’articolo 3, commi
1 e
2, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221
|
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett.
aa), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così
recitava:
-Le
rilevazioni statistiche
concernenti il movimento
naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza
vengono effettuate dall’ufficiale
di anagrafe in
conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni
impartite dall’Istituto centrale
di statistica [c. 1];
-
Ai fini predetti l’ufficiale di
anagrafe deve riportare
su registri conformi agli appositi esemplari predisposti
dall’Istituto centrale di statistica
il numero delle
iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti
dal movimento naturale della popolazione residente e per
trasferimenti di residenza [c. 2];
|
Art. 49
Rilevazioni statistiche
concernenti le abitazioni
1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e
secondo le istruzioni impartite dall’Istituto nazionale di
statistica (*),
alle varie rilevazioni di
carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova
costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.
Art. 50
Adempimenti dell’ufficio di statistica
1. Nei
comuni nei quali
esista un ufficio
di statistica organicamente
distinto ai sensi della legge 16
novembre 1939, n.
1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in
ogni loro parte, devono essere trasmessi
all’Istituto nazionale di
statistica (*) tramite il predetto
ufficio, il quale
deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi
riportati
Capo XI – Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali
Art. 51
Particolari compiti del Sindaco
1. Il sindaco e’ tenuto a provvedere alle attrezzature
occorrenti per la conservazione
e la sollecita
consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie
e le tecnologie
più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco
assicura la regolare
esecuzione degli adempimenti
topografici ed ecografici.
Art. 52
Vigilanza del Prefetto
1. Il prefetto
vigila affinché gli
adempimenti anagrafici, topografici,
ecografici e di carattere statistico
dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del
presente regolamento (1)
2. La
vigilanza viene esercitata
a mezzo di
ispezioni da effettuarsi, almeno
una volta all’anno
in tutti i
comuni, da funzionari della
prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in
materia anagrafica e statistica.
3. L’esito
dell’ispezione deve essere
comunicato all’Istituto nazionale
(*)
di statistica
|
(1)Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. bb),
del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente così recitava:
Il prefetto vigila affinché
le anagrafi della
popolazione residente e gli ordinamenti topografici
ed ecografici dei
comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del
presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le
modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico
aggiornamento degli atti, ivi
compresi gli adempimenti di carattere statistico
|
Art. 53
Vigilanza nelle regioni a statuto
speciale
1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono
esercitate, nelle regioni a
statuto speciale nelle
quali manchi l’organo prefettizio, dagli organi cui siano
state devolute le
attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni
Art. 54
Vigilanza esercitata dal
Ministero dell’interno e dall’Istituto nazionale di statistica (*)
1. L’alta vigilanza sulla
regolare tenuta delle
anagrafi e’ esercitata dal
Ministero dell’interno e dall’Istituto
nazionale di statistica (*)
per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L’Istituto nazionale di statistica (*) vigila, tra l’altro,
affinché da parte di tutti i comuni siano
adottati modelli conformi
agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto stesso
e promuove da parte dei comuni l’adozione di sistemi
organizzativi e funzionali dei servizi
anagrafici rispondenti ai
progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei
servizi stessi
Art. 55
Irregolarità ed inadempienze
anagrafiche da parte dei comuni
1. Qualora, a seguito
delle ispezioni di
cui agli articoli precedenti, risultassero
situazioni irregolari nella
tenuta delle anagrafi e degli
ordinamenti topografici ed ecografici,
il prefetto o, rispettivamente,
il Ministero dell’interno e
l’Istituto nazionale di
statistica (*) possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto
a carico
dei comuni inadempienti,
salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili
Art. 56
Procedura per l’applicazione
delle sanzioni
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del
presente regolamento commesse
dalle persone aventi
obblighi anagrafici devono
essere accertate, con apposito verbale, dall’ufficiale di
anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al
contravventore sia stata o meno
personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all’atto della contestazione la somma stabilita dall’art.
11, comma terzo,
della citata legge l’ufficiale di anagrafe e’ tenuto a
rilasciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare
da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato
Art. 57 (1)
Termine per l’adeguamento delle
anagrafi al regolamento
[1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente
regolamento i comuni devono uniformare
ad esso la tenuta delle anagrafi]
|
(1)Articolo abrogato dall’art.
2, c. 1, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Si veda, tuttavia, la clausola di
salvaguardia ex art. 3, c. 2, dello
stesso d.P.R.
|
Art. 58
Abrogazione di precedenti norma
in materia anagrafica
1. Sono abrogati il “Regolamento di
esecuzione della legge
24 dicembre 1954, n.
1228, sull’ordinamento delle
anagrafi della popolazione
residente”, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958,
n. 136, ed
ogni altra disposizione regolamentare contraria al
presente regolamento
|
(*)Le
parole ‘Istituto nazionale di statistica’ hanno sostituito le parole
‘Istituto centrale di statistica’ in ogni parte del Regolamento: art. 1, c.
2, del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.
|
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