REGOLAMENTO ANAGRAFICO – MODIFICHE EX
D.P.R. 126/2015
TESTI
A CONFRONTO
TESTO
PREVIGENTE
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TESTO
NOVELLATO
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Capo I – Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe
delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
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Capo I – Registrazione anagrafica della
popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze
anagrafiche
Art. 01
Adempimenti anagrafici
1. Gli adempimenti anagrafici di cui
al presente regolamento
sono effettuati nell’anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui
all’articolo 62 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni
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Art. 7
Iscrizioni anagrafiche
1.L’iscrizione nell’anagrafe
della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell’anagrafe
del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre
qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano
ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza
cui il nato è stato affidato;
b) per
esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di
residenza da altro comune o dall’estero
dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto
dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle
particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui
all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per
mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune
2.Per le persone già cancellate
per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova
iscrizione anagrafica
2 bis. Per le persone non
iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base
all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre
dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera a)
3.Gli stranieri iscritti in
anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la
dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione
di dimora abituale é effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta
di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore
4.Il registro di cui all’art.
2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal
Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario
incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri
dell’ufficiale di anagrafe
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Art. 7
Iscrizioni anagrafiche
1. L’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, presso il comune di
residenza dei genitori
o presso
il comune di
residenza della madre
qualora i genitori risultino
residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove e’ residente la persona o la convivenza cui il nato e’ stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per
trasferimento di residenza
dall’estero dichiarato
dall’interessato non iscritto, oppure
accertato secondo quanto
e’ disposto dall’articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto
conto delle particolari
disposizioni relative alle
persone senza fissa dimora di cui all’articolo 2, comma terzo, della
legge 24 dicembre 1954, n.
1228, nonché per
mancanza di precedente iscrizione.
2. Per
le persone già
cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse
devesi procedere a
nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la
dichiarazione di dimora
abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno,
corredata dal permesso
medesimo e, comunque,
non decadono dall’iscrizione
nella fase di
rinnovo del permesso
di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e’ effettuato entro
sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale
di anagrafe aggiornerà la
scheda anagrafica dello
straniero, dandone
comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all’articolo 2, comma quinto, della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e’ tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il
funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri
dell’ufficiale di anagrafe.
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Art. 8
Posizioni
che non comportano l’iscrizione
anagrafica
1. Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta
dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di
residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di
carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le
guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma)
distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di
perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura,
purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo
decorre dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
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VEDI ART. 10 BIS, C. 1
[Inoltre:
1)Gli
articoli 8, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della
Repubblica 30 maggio
1989, n. 223,
alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente];
2)Fino al subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
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Art. 9
Trasferimento
di residenza della famiglia
1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro
comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei
componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad
una delle categorie indicate nell’art. 8.
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VEDI ART. 10 BIS, C. 2
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..9, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
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Art. 10
Mutazioni
anagrafiche
1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente
delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli
iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all’art.
6 del presente regolamento;
b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle
comunicazioni di stato civile e per
movimenti nell’ambito del comune,
non dichiarati dall’interessato
ed accertati secondo quanto e’ disposto dall’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento.
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Art. 10
Mutazioni
anagrafiche
1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente
delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli
iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all’art.
6 del presente regolamento;
b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle
comunicazioni di stato civile e per
movimenti nell’ambito del comune o del territorio
nazionale, non dichiarati dall’interessato ed accertati
secondo quanto e’ disposto dall’art. 4
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma 1,
del presente regolamento.
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Art. 8
Posizioni
che non comportano l’iscrizione
anagrafica
1. Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta
dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di
residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di
carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le
guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma)
distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di
perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura,
purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo
decorre dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
Art. 9
Trasferimento
di residenza della famiglia
1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro
comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei
componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad
una delle categorie indicate nell’art. 8.
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Art. 10 bis
Posizioni
che non comportano mutazioni anagrafiche
1. Non deve essere
disposta, ne’ d’ufficio,
ne’ a richiesta dell’interessato, la
mutazione anagrafica, per
trasferimento di residenza,
delle seguenti categorie di persone:
a) militari di
leva, di carriera,
o che abbiano,
comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti,
personale dell’arma dei carabinieri, della polizia
di Stato, della
guardia di finanza, distaccati presso scuole per
frequentare corsi di avanzamento o di
perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura,
purché la permanenza nel comune non superi i
due anni, a
decorrere dal giorno
dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell’ambito dello stesso comune comporta, di
regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad
una delle categorie indicate
nel comma 1
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Art. 11
Cancellazioni anagrafiche
1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento della
residenza in altro comune o all’estero, nonché per trasferimento del
domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze
delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a
seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (2)
2. I nominativi delle persone dichiarate irreperibili devono
essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta
giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine
devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni
dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore
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Art. 11
Cancellazioni anagrafiche
1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento all’estero dello
straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze
delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a
seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni
2. I nominativi delle persone dichiarate irreperibili devono
essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta
giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine
devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni
dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore
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Art. 12
Comunicazioni
dello stato civile
1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le
comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di
matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri
provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle
celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi
agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica
3. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è
organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a
quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla
formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o
verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti
già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è
organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti
anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere
effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti
persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente
ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con
l’osservanza delle disposizioni sull’ «ordinamento dello stato civile». Per
le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con
le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono
collocate le schede anagrafiche delle stesse persone
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Art. 12
Comunicazioni
dello stato civile
1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le
comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di
matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti
relativi allo stato civile delle persone.
2. Le
comunicazioni relative alle
celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante
modelli conformi agli standard indicati dall’Istituto nazionale
di statistica. Le
comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate
dall’ufficio di stato civile ai sensi della disciplina
prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre
2012, n. 221,
nonché dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
3. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è
organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a
quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla
formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o
verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti
già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è
organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti
anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere
effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.
5. Le
comunicazioni concernenti lo
stato civile riflettenti persone non residenti nel
comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe
del comune di
residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle
disposizioni sull’ ‘ordinamento
dello stato civile’. Per le persone residenti all’estero le comunicazioni
devono essere effettuate con le stesse modalità al comune
competente.
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Art. 16
Segnalazioni
particolari
1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta
nell’anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal
quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l’ufficiale di
anagrafe deve darne notizia all’ufficiale di anagrafe del comune nel quale la
persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti
provvedimenti
2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i
componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe
dà comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di
anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché
questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per
l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha
segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza
dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione
per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una
iscrizione con provenienza dall’estero
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Art. 16
Segnalazioni
particolari
1. Quando risulti che
una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la
dichiarazione di cui all’articolo 13, l’ufficiale di anagrafe deve
darne notizia al comune competente
in relazione al
luogo ove la persona
o la famiglia
risulta di fatto
trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o
per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, qualora risulti già
iscritta, e’ registrata come proveniente dal luogo
di residenza già registrato
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Art. 18
Procedimento
d’iscrizione e variazione anagrafica
1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),
l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle
variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della
presentazione delle dichiarazioni
2. Nel procedimento d’iscrizione
anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei
cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione,
provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di
provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni
rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione
anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1,
entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli
interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione
anagrafica
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla
comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati,
sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova
iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni
dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino
all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova
iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di
famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto
dall’Ufficio
4. Qualora, trascorso il termine di cui
al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di
nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla
prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune
inadempiente
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Art. 18
Procedimento
d’iscrizione e mutazione anagrafica
1. Entro due
giorni lavorativi successivi
alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13,
comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le
iscrizioni o le
registrazioni delle mutazioni
anagrafiche dichiarate, con decorrenza
dalla data della presentazione
delle dichiarazioni
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Art. 18-bis
Accertamenti sulle dichiarazioni rese e
ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti
1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla
ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti
dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine
l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali
accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel
caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia
all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione
di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia
effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso
inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale
d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con
decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione
3.
Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a
decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo
13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per
trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale
d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato
al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della
posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione
della dichiarazione.
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Art. 18-bis
Accertamenti sulle dichiarazioni rese e
ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti
1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla
ricezione delle dichiarazioni rese ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta
la effettiva sussistenza dei
requisiti previsti dalla
legislazione vigente per la
registrazione. Se entro
tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto
anche conto degli
esiti degli eventuali accertamenti svolti
dal comune di
provenienza, non invia all’interessato la comunicazione
di cui
all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto
dichiarato si considera conforme alla
situazione di fatto in essere alla data
della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo
20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di
cui al comma
1 sia effettuata la
comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano
accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il
termine per la
presentazione delle stesse,
l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica
precedente, mediante annullamento dell’iscrizione
o della mutazione registrata, a
decorrere dalla data della ricezione
della dichiarazione di cui all’articolo 13,
comma 1, lettere a), b) e c)
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Art. 19
Accertamenti richiesti dall’ufficiale di
anagrafe
1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le
notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della
popolazione residente.
2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la
sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione
anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti
ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato
formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito
esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con
la dichiarazione resa da chi richiede
l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è
emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
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Art. 19
Accertamenti richiesti dall’ufficiale di
anagrafe
1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le
notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della
popolazione residente.
2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la
sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono
essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di
altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando
un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con
la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla
competente autorità di pubblica sicurezza.
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Capo IV – Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della
popolazione residente. Schedario degli
italiani residenti all’estero (AIRE)
Art. 20
Schede
individuali
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere
intestata una scheda individuale, conforme
all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica,
sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il
sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza,
l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti
dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato
civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome
e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il
titolo di studio, gli estremi della carta d’identità.
2. L’inserimento nelle schede
individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda
stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del
Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a
norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i
cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere
intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente
aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono
intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune
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Capo IV – Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della
popolazione residente e degli italiani residenti all'estero
Art. 20
Schede
individuali
1. A ciascuna persona
residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale,
sulla quale devono essere
obbligatoriamente indicati il cognome,
il nome, il sesso, la data
e il luogo
di nascita, il
codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione.
Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la
maternità, ed estremi dell’atto di nascita,
lo stato civile,
ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi
atti, il cognome e il nome del
coniuge, la professione o
la condizione non
professionale, il titolo
di studio, gli estremi della carta d’identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa
dimora.
2. Nella scheda riguardante i
cittadini stranieri sono
comunque indicate la cittadinanza e gli
estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne
coniugate o vedove
le schede devono
essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali
debbono essere tenute
costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone
alle quali sono intestate cessino
di far parte della popolazione residente
|
Art. 21
Schede
di famiglia
1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere
compilata una scheda di famiglia, conforme
all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica,
nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla
famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di
famiglia deve essere
intestata alla persona indicata all’atto della
dichiarazione di costituzione della
famiglia di cui al
comma 1 dell’art.
6 del presente
regolamento. Il cambiamento
dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di
trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di
disaccordo sulla sua designazione,
sia al momento
della costituzione della famiglia, sia all’atto
del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà
d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e
dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le
persone che entrano
a far parte
della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte;
in essa devono essere tempestivamente
annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della
famiglia o per trasferimento di essa in altro
comune o all’estero.
|
Art. 21
Schede
di famiglia
1. Per
ciascuna famiglia residente
deve essere compilata
una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le
posizioni anagrafiche
relative alla famiglia
ed alle persone
che la costituiscono.
2. La scheda di
famiglia deve essere
intestata alla persona indicata all’atto della
dichiarazione di costituzione della
famiglia di cui al
comma 1 dell’art.
6 del presente
regolamento. Il cambiamento
dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di
trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di
disaccordo sulla sua designazione,
sia al momento
della costituzione della famiglia, sia all’atto
del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà
d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e
dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le
persone che entrano
a far parte
della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate
altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve
essere archiviata per
scioglimento della famiglia
ovvero per la
cancellazione delle persone
che ne fanno parte.
|
Art. 22
Schede
di convivenza
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere
compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare
predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere
indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei
conviventi residenti.
2. Sul
frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la
denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente
la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua
istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della
convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla
denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede
della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per
cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero
|
Art. 22
Schede
di convivenza
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere
compilata una scheda di convivenza,
nella quale sono indicate le posizioni
anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi,
la specie e
la denominazione della
convivenza nonché il nominativo della persona che la
dirige. Per ciascuna convivenza
residente nel comune deve essere
compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica,
nella quale devono
essere indicate le posizioni anagrafiche relative
alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Nella
scheda di convivenza, successivamente alla
sua istituzione, devono essere iscritte le persone
che entrano a
far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di
farne parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle
mutazioni relative alla denominazione o
specie della convivenza, al responsabile di essa, alla
sede della stessa
ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
4. La scheda di convivenza deve essere archiviata
per cessazione della convivenza
o per trasferimento di essa o all’estero
|
Art. 23
Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi
gestite con elaboratori
elettronici
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono
essere conservate e costantemente aggiornate
2. Gli uffici anagrafici che
utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di
sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la
disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei
cittadini
|
Art. 23
Tenuta
delle schede anagrafiche in formato elettronico
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono
essere conservate e costantemente aggiornate,
in
formato elettronico, ai sensi della disciplina
prevista dall’articolo 62,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
|
Art. 24
Ordinamento
e collocazione delle schede individuali
1. Le
schede individuali devono
essere collocate in
ordine alfabetico di cognome e
nome dell’intestatario. E’
data facoltà all’ufficiale di
anagrafe di raccoglierle in schedari
separati, per sesso.
2. Le schede
degli stranieri devono
essere collocate in
uno schedario a parte.
|
ABROGATO
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..24, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della
Repubblica 30 maggio
1989, n. 223,
alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
|
Art. 25
Ordinamento
e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza
1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere
collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e,
per ciascun area
di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte
ed interno.
|
ABROGATO
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..25, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, previgenti alla data di
entrata in vigore
del presente decreto. Le
medesime disposizioni continuano, altresì, ad
applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano
congiuntamente un comune transitato ed
un comune non transitato [art. 3, Disposizioni
transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];
|
Art. 26
Archiviazione
degli atti
1. Le schede individuali e le schede di famiglia e
di convivenza archiviate devono
essere conservate a parte; le schede
individuali devono essere collocate secondo l’ordine alfabetico
del cognome e nome dell’intestatario e quelle di
famiglia e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che
sarà loro assegnato
all’atto dell’archiviazione;
tale numero deve
essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche
se archiviate precedentemente
|
ABROGATO
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..26, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
|
Art. 27
Anagrafe degli italiani residenti all’estero
1. La
costituzione e la
tenuta dell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) è disciplinata dalla legge
27 ottobre 1988, n. 470, e dal
relativo regolamento di esecuzione
|
Art. 27
Italiani
residenti all’estero
1. Gli adempimenti anagrafici relativi
agli italiani residenti
all’estero sono disciplinati
dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470,
e dal relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili
con la disciplina prevista dall’articolo 62 del
decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal presente regolamento
|
Art. 28
Uffici
anagrafici periferici
1. Per una migliore
funzionalità dei servizi
anagrafici è consentita ai
comuni che gestiscono le anagrafi
con l’impiego di elaboratori elettronici l’istituzione di
uffici periferici collegati con
l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle
dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni
|
ABROGATO
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..28, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
|
Art. 29
Istituzione
delle anagrafi separate
1. L’istituzione delle anagrafi separate di cui all’art.
7 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, può essere disposta dal
prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare
notizia al Ministero dell’interno ed
all’Istituto nazionale di statistica
|
ABROGATO
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..29, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
|
Art. 30
Attribuzioni delle anagrafi separate
1. Le
anagrafi separate funzionano da
organi periferici
dell’anagrafe comunale. Esse ricevono le
comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle
persone residenti o
che intendono stabilire la
residenza nelle circoscrizioni nelle
quali sono istituite. Esse
provvedono altresì al rilascio delle
certificazioni anagrafiche.
|
ABROGATO
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..30, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
|
Art. 31
Corrispondenza delle anagrafi separate con l’anagrafe
centrale
1. L’originale delle schede di famiglia e di
convivenza, nonché delle schede
individuali che vengono
formate presso le
anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di
dette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti
di cui all’art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento
per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1,
comma 3, del presente regolamento deve essere
riportata con la stessa decorrenza tanto nell’originale quanto
nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano essere
più agevolmente assicurati con l’impiego di
idonei mezzi tecnici,
le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie
delle schede.
|
ABROGATO
[tuttavia:
1)Gli
articoli ..31, … del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 1989,
n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U.
14 agosto 2015, n. 188), Regolamento
recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del
Presidente della
Repubblica 30 maggio
1989, n. 223,
alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente];
2)Fino al
subentro dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, il
comune non transitato procede a tutti
gli adempimenti anagrafici con
l’osservanza delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto. Le medesime disposizioni continuano,
altresì, ad applicarsi
agli adempimenti anagrafici che
interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c.
2, d.P.R. citato];
|
Art. 33
Certificati anagrafici
1. L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia
richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i
certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile
dagli atti anagrafici,
ad eccezione delle posizioni previste dal
comma 2 dell’art.
35, può essere attestata o
certificata, qualora non vi
ostino gravi o particolari esigenze
di pubblico interesse,
dall’ufficiale di anagrafe
d’ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre
mesi dalla data di rilascio
|
Art. 33
Certificati anagrafici
1. Fatti salvi i divieti
di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge,
e quanto previsto dall’articolo 35,
l’ufficiale di anagrafe rilascia a
chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i
certificati concernenti la residenza,
lo stato di
famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione
residente, nonché ogni altra informazione
ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono
anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da
quello in cui risiede la persona cui i
certificati si riferiscono.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre
mesi dalla data di rilascio
|
Art. 34
Rilascio
di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati
anagrafici per fini statistici e di ricerca
1. Alle
amministrazioni pubbliche che
ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso
di pubblica utilità,
l’ufficiale di anagrafe
rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente
2. Ove il comune disponga di
idonee apparecchiature, l’ufficiale di anagrafe rilascia dati
anagrafici, resi anonimi ed aggregati,
agli interessati che ne
facciano richiesta per
fini statistici e di
ricerca
3. Il comune può esigere dai
richiedenti un rimborso spese per il
materiale fornito
|
Art. 34
Rilascio di
elenchi degli iscritti
nell’anagrafe nazionale della
popolazione residente e di dati anagrafici
per fini statistici e di
ricerca
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per
esclusivo uso di pubblica utilità,
l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli
iscritti, residenti nel
comune, in conformità
alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e
alle regole tecniche previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 2014, n.
194, e dall’articolo 58 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. L’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli
iscritti residenti nel comune, resi
anonimi ed aggregati,
agli interessati che ne
facciano richiesta per
fini statistici e di
ricerca.
3. Il comune può esigere dai
richiedenti un rimborso spese per il
materiale fornito
|
Art. 35
Contenuto
dei certificati anagrafici
1. I certificati
anagrafici devono contenere
l’indicazione del comune e
della data di rilascio; l’oggetto della
certificazione; le generalità
delle persone cui la certificazione si
riferisce, salvo le particolari
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre
1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe ed il timbro
dell’ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie
riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o
mestiere, la condizione non professionale, il
titolo di studio
e
le altre notizie il
cui inserimento nelle
schede individuali sia
stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del presente
regolamento. Se in conseguenza dei
mezzi meccanici che il comune utilizza
per il rilascio dei
certificati tali notizie
risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate
prima della consegna del documento.
3. Il certificato di
stato di famiglia
deve rispecchiare la composizione familiare
quale risulta dall’anagrafe all’atto
del rilascio del certificato.
4. Previa motivata
richiesta, l’ufficiale di
anagrafe rilascia certificati
attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
|
Art. 35
Contenuto
dei certificati anagrafici
1. I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione
del comune e della data di
rilascio; l’oggetto della certificazione; le
generalità delle persone cui
la certificazione si riferisce,
salvo le particolari disposizioni di cui alla legge
31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell’ufficiale di anagrafe.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie
riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o
mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio,
il domicilio digitale, la condizione
di senza fissa
dimora e il
titolo di soggiorno.
3. Il certificato di
stato di famiglia
deve rispecchiare la composizione familiare
quale risulta dall’anagrafe all’atto
del rilascio del certificato.
4. Previa motivata
richiesta, l’ufficiale di
anagrafe rilascia certificati
attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli
iscritti esercitano i diritti di cui
alla parte I, titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sui dati contenuti
nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e
nel rispetto delle
modalità previsti dal medesimo decreto legislativo
|
Art. 46
Revisione delle anagrafi
1. A seguito di
ogni censimento generale
della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione
dell’anagrafe al fine
di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con
le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la
revisione delle anagrafi e’ soggetta
alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La
revisione viene effettuata
secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione
dall’Istituto Centrale di statistica.
4. Nell’intervallo
tra due censimenti
l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo
che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la
situazione di fatto relativa al numero
delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
|
Art. 46
Revisione delle anagrafi
1. A seguito di
ogni censimento generale
della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione
dell’anagrafe al fine
di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con
le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la
revisione delle anagrafi e’ soggetta
alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La
revisione viene effettuata
secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione
dall’Istituto nazionale di statistica.
4. Nell’intervallo
tra due censimenti
l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo
che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la
situazione di fatto relativa al numero
delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
4-bis. Il
comune di dimora
abituale risultante dall’ultimo censimento della popolazione,
se diverso dal comune
di residenza, dispone la
relativa mutazione anagrafica a
decorrere dalla presentazione
della dichiarazione di cui all’articolo
13, comma 1, lettera a).
4-ter.
Se in base all’ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante
nel territorio nazionale
la persona non iscritta, il comune di dimora abituale
ne dispone l’iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.
|
Art. 48
Rilevazioni
statistiche concernenti il movimento della popolazione residente
1. Le rilevazioni statistiche concernenti
il movimento naturale della popolazione residente ed i
trasferimenti di residenza vengono effettuate dall’ufficiale di
anagrafe in conformità
ai modelli predisposti ed alle
istruzioni impartite
dall’Istituto centrale di statistica
2. Ai fini predetti l’ufficiale
di anagrafe deve
riportare su registri conformi
agli appositi esemplari
predisposti dall’Istituto
centrale di statistica
il numero delle
iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti
derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per
trasferimenti di residenza
|
Art. 48
Rilevazioni
statistiche concernenti il movimento della popolazione residente
1. Fermi
restando i servizi
resi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni
statistiche concernenti il
movimento naturale della
popolazione residente ed i
trasferimenti di residenza
vengono effettuate dall’ufficiale
di anagrafe in conformità ai metodi,
ai formati e agli standard
indicati dall’Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto
della disciplina prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2,
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221
|
Art. 52
Vigilanza
del Prefetto
1. Il
prefetto vigila affinché
le anagrafi della
popolazione residente e gli ordinamenti topografici
ed ecografici dei
comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del
presente regolamento e che siano
rigorosamente osservati le modalità
ed i termini previsti per il
costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di
carattere statistico
2. La
vigilanza viene esercitata
a mezzo di
ispezioni da effettuarsi, almeno
una volta all’anno
in tutti i
comuni, da funzionari della
prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in
materia anagrafica e statistica.
3. L’esito
dell’ispezione deve essere
comunicato all’Istituto
Centrale di statistica
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Art. 52
Vigilanza
del Prefetto
1. Il prefetto
vigila affinché gli
adempimenti anagrafici, topografici,
ecografici e di carattere statistico
dei comuni siano effettuati in conformità alle norme
del presente regolamento
2. La
vigilanza viene esercitata
a mezzo di
ispezioni da effettuarsi, almeno
una volta all’anno
in tutti i
comuni, da funzionari della
prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in
materia anagrafica e statistica.
3. L’esito
dell’ispezione deve essere
comunicato all’Istituto
nazionale di statistica
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