Dal sito del Garante per la
protezione dei dati personali
Morosi: no alla "black list"
sul sito del Comune
Morosi:
no alla "black list" sul sito del Comune
Irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità della persona
Irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità della persona
I
Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano
i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non
può comunque essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale.
Lo
ha chiarito il Garante privacy al termine di un'istruttoria avviata a
seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava
l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei
morosi. Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il
principio di legalità sotto diversi profili.
In
primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on
line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione
accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle
sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del
tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della
legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli
utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che
individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web
istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano
mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la
pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente
presenti.
Il Garante quindi, oltre a
rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi
il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché
l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line è stata
deliberata con effetto retroattivo. L'iniziativa del Comune, per di più,
produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice
privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le
finalità indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini,
sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere
soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva
dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni
amministrative previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di
pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio,
suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.
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